CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO"

Transcript

1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 21 febbraio 2008 Processo verbale n. 11 Il giorno 21 febbraio 2008, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede del Consiglio regionale, a norma dell art. 28, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio regionale, la Commissione speciale Statuto per la trattazione degli argomenti di cui all ordine del giorno allegato. Presiede la seduta il Presidente Giuseppe ADAMOLI. Assistono alla seduta: Giovanni COGLIATI ed Elena CASATI della struttura di Progetto Statuto della Regione; Giuliano BANTERLE del Servizio Studi e Documentazione legislativi e Assistenza legale. Il Presidente ADAMOLI, alle ore 11.10, accertata la presenza del numero legale, apre la seduta. Sono presenti i Consiglieri Giuseppe ADAMOLI (4), Roberto ALBONI (3), Giuseppe BENIGNI (4), Giulio BOSCAGLI (8), Alessandro CE (1), Sveva DALMASSO (1), Elisabetta FATUZZO (1), Silvia FERRETTO CLEMENTI (1), Guido GALPERTI (3), Carlo MACCARI (4), Franco MIRABELLI (3), Enio MORETTI (5), Marcello SAPONARO (2), Arturo SQUASSINA (4), Paolo VALENTINI PUCCITELI (8), Stefano ZAMPONI (1), Sante ZUFFADA (8), per un totale di voti rappresentati pari a 61. Comunicazioni del Presidente (argomento n. 1 all o.d.g.) Il Presidente ADAMOLI precisa che la riunione di domani venerdì 22 è annullata per concomitanti impegni dei consiglieri.

2 Comunica quindi il nuovo calendario della Commissione: lunedì 25 febbraio: ore ore venerdì 29 febbraio: ore lunedì 3 marzo: ore mercoledì 5 marzo: ore consultazione con le associazioni femminili seduta plenaria seduta plenaria seduta plenaria seduta plenaria. Progetto di legge n. 292 Statuto d autonomia della Lombardia Esame degli emendamenti (argomento n. 2 all o.d.g.) I lavori della Commissione sono dedicati all esame dei seguenti articoli con i relativi emendamenti, utilizzando la tavola sinottica distribuita in una precedente seduta. TITOLO IV - L AMMINISTRAZIONE REGIONALE Art. 53 (Principi generali dell azione amministrativa) Art. 54 (Organismi di studio e di ricerca) Art. 55 (Enti del sistema regionale) Art. 56 (Ordinamento degli uffici regionali) TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ Art. 57 (Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione) Art. 58 (Referendum abrogativo) Art. 59 (Referendum consultivo) Art. 60 (Referendum territoriale) Art. 61 (Il Consiglio delle autonomie locali) TITOLO VI FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE Art. 62 (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale) Art. 63 (Programmazione regionale) Art. 64 (Documento di programmazione economico finanziaria) Art. 65 (Bilancio di previsione). Il relatore BOSCAGLI esprime preliminarmente la propria posizione su ciascuno degli emendamenti. Intervengono nel dibattito tutti i consiglieri presenti, l assessore Colozzi e gli esperti. Gli interventi sono riportati nel corrispondente resoconto integrale. Nel corso dei lavori il consigliere AGOSTINELLI lascia l aula in dissenso con l impostazione complessiva che il del progetto di legge è venuto ad assumere, a seguito della approvazione di taluni emendamenti. Si allega il prospetto riassuntivo delle decisioni della commissione. La seduta si è protratta fino alle ore 17.40, con una pausa meridiana dalle ore alle ore

3 Hanno partecipato ai lavori della seduta: - i consiglieri componenti della Commissione: Giuseppe ADAMOLI Mario AGOSTINELLI Roberto ALBONI Giuseppe BENIGNI Giulio BOSCAGLI Alessandro CE Gianfranco CONCORDATI Sveva DALMASSO Lorenzo DEMARTINI Elisabetta FATUZZO Silvia FERRETTO CLEMENTI (Misto ) Guido GALPERTI Carlo MACCARI Franco MIRABELLI Enio MORETTI Luciano MUHLBAUER Marcello SAPONARO Riccardo SARFATTI Arturo SQUASSINA Paolo VALENTINI PUCCITELI Stefano ZAMPONI Sante ZUFFADA Risultano assenti alla seduta i consiglieri: Stefano GALLI Domenico PISANI Gianmarco QUADRINI Alberto STORTI Sono presenti: - l assessore Romano COLOZZI - per il collegio degli esperti: Enzo BALBONI Alessandro MANGIA - per gli enti accreditati: Dario RIGAMONTI UPL Marianna CAIRO Ricercatrice IReR Valeria RANDIS Ricercatrice IReR (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Rifondazione Comunista Sinistra Europea) (Alleanza Nazionale) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali) (Misto Cristiani e Federalisti) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Per la Lombardia) (Lega Lombarda - Lega Nord Padania) (Partito Pensionati) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Alleanza Nazionale) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Lega Lombarda Lega Nord Padania) (Rifondazione Comunista Sinistra Europea) (Verdi per la Pace) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Partito Democratico - Democratici di Sinistra Uniti nell Ulivo Margherita Uniti nell Ulivo - Uniti nell Ulivo per Sarfatti L Unione Lombardia) (Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali) (L Italia dei Valori) (Forza Italia - Verso il nuovo partito dei moderati e dei liberali) (Lega Lombarda - Lega Nord Padania) (Misto Centro Popolare per le Libertà) (U.D.C.) (Comunisti Italiani)

4 IL PRESIDENTE (Giuseppe ADAMOLI) IL CONSIGLIERE SEGRETARIO (Mario AGOSTINELLI) LA RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA con funzione anche di segretario verbalizzante (Elena CASATI)

5 COMMISSIONE SPECIALE STATUTO GIOVEDÌ 21/02/2008 Ore 10:30 Seduta di Commissione con prosecuzione pomeridiana O.D.G. DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO Comunicazioni del Presidente 2 PDL N. 292 STATUTO D'AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA Atto di iniziativa Consiliare - Assegnazione: Esame degli emendamenti TRATTAZIONE RELATORE REFERENTE Giulio BOSCAGLI

6 PROSPETTO ALLEGATO AL PROCESSO VERBALE N SEDUTA DEL 21 FEBBRAIO 2008 TITOLO IV - L AMMINISTRAZIONE REGIONALE Art. 53 (Principi generali dell azione amministrativa) 1. L amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalla legge, statale e regionale, e dallo Statuto. 2. La Regione impronta l attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. 3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni. Emendamento proposto nel corso della seduta dal consigliere Moretti Sopprimere le parole:, statale e regionale, Aggiungere in fine le seguenti parole: nell attribuzione delle competenze e nell esercizio dell attività amministrativa. (Contrari: Cé, Zamponi) RITIRATO Emendamento presentato in seduta dalla consigliera Dalmasso: Aggiungere a inizio periodo: Al fine di contenere i costi della politica e dell amministrazione Il relatore Boscagli chiede il ritiro dell emendamento RITIRATO dalla consigliera Dalmasso 1

7 4. La programmazione è il metodo dell attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali nel rispetto dei vincoli derivanti dall ordinamento statale e comunitario. 5. La legge regionale assicura il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. Dopo le parole del rispetto inserire le seguenti: degli equilibri di bilancio e. Proposta del relatore Boscagli di sostituire le parole La legge regionale assicura con le parole E assicurato RITIRATO (Contrari: Cè, Zamponi Astenuti: Benigni, Mirabelli) Sostituire le parole alla formazione dei provvedimenti con le seguenti: sia nella fase della formazione dei provvedimenti, sia in sede di esercizio del potere di autotutela. NON (Favorevoli: Cé) Emendamento presentato nel corso della seduta dalla consigliera Dalmasso: Al termine aggiungere il periodo: La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell adozione dei provvedimenti richiesti. (Astenuti: Cè) Emendamento presentato nel corso della seduta dalla consigliera Dalmasso: Aggiungere il seguente comma 6: Nell ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali. (Astenuti: Cé, Zamponi) 2

8 Art. 54 (Organismi di studio e di ricerca) 1. L amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto. 2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione. Art. 55 (Enti del sistema regionale) 1. Nel rispetto delle competenze attribuite alle autonomie locali e funzionali e ai privati, le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici, istituiti e ordinati con legge regionale. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell ambito degli indirizzi assegnati. Sostituire le parole dati e informazioni necessari con le seguenti: tutti i dati e le informazioni necessari. Aggiungere alla fine il seguente periodo: E sempre garantita la massima trasparenza circa i soggetti di cui gli organi istituzionali regionali si avvalgono ai fini di cui al presente articolo e circa i criteri e le modalità di raccolta dei dati e delle informazioni impiegati. Emendamento proposto nel corso della seduta dall assessore Colozzi e dal consigliere Valentini Puccitelli. Il comma 1 è così riformulato: 1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell ambito degli indirizzi assegnati. RITIRATO NON (Favorevoli: Cè, Muhlbauer, Squassina, Zamponi Astenuti: Benigni, Galperti, Mirabelli) all unanimità Sopprimere le parole e ai privati. (Cons. Cé) SUPERATO 3

9 Alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. SUPERATO 2. La Giunta regionale provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, salvi i casi previsti dalla legge. Inserire il seguente comma 1 bis): 1bis) L esternalizzazione delle funzioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto del principio dell invarianza o della riduzione della spesa a carico del bilancio regionale e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro. Sopprimere il comma 2. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) NON (Favorevoli: Agostinelli, Cè, Muhlbauer) (Contrari: Agostinelli, Cè, Muhlbauer, Squassina, Zamponi Astenuti: Benigni, Galperti, Mirabelli) Sostituire le parole in enti, aziende, agenzie ed altri soggetti con le seguenti: nei soggetti di cui all articolo 16, comma 4. SUPERATO Aggiungere alla fine il periodo: Il regolamento generale disciplina i casi in cui il potere di nomina è esercitato dalla Giunta sentite le competenti commissioni consiliari. SUPERATO 4

10 3. Al Consiglio spettano le nomine negli organi di garanzia e controllo di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge. Sopprimere il comma 3. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) (Contrari: Agostinelli, Cè, Muhlbauer, Squassina, Zamponi Astenuti: Benigni, Galperti, Mirabelli) Sostituire le parole del Consiglio con le seguenti: della Regione. SUPERATO Aggiungere alla fine il seguente periodo: Il Consiglio esercita il potere di nomina anche nei confronti degli organi che, contestualmente alle funzioni di garanzia, sorveglianza e controllo, svolgono anche funzioni di indirizzo.. SUPERATO 4. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio regionale successivamente all approvazione del bilancio regionale, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale. Aggiungere in fine le seguenti parole e dal regolamento generale. RITIRATO Emendamento proposto nel corso della seduta dall assessore Colozzi: I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità (Favorevoli: Boscagli, Dalmasso, Ferretto Clementi, Maccari, Moretti, Valentini Puccitelli. Contrari: Benigni, Cè, Fatuzzo, Galperti, Mirabelli, Muhlbauer, Squassina, Zamponi) 5

11 5. La partecipazione della Regione, anche nella fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina le competenze della Giunta e del Consiglio. Aggiungere il seguente comma 4bis): 4 bis. I soggetti partecipati dalla Regione di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) Dopo le parole è disciplinata dalla legge, che, inserire le seguenti ne individua i limiti e le garanzie a tutela dell interesse pubblico e. con le modifiche evidenziate (Astenuti: Cè, Zamponi) NON (Favorevoli: Benigni, Cè, Fatuzzo, Galperti, Mirabelli, Muhlbauer, Squassina, Zamponi) Sopprimere il comma 5. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) (le disposizioni del comma sono contenute nell articolo 17, comma 3, lettera m) (Favorevoli: Boscagli, Dalmasso, Ferretto Clementi, Maccari, Moretti, Valentini Puccitelli. Contrari: Adamoli, Benigni, Cè, Fatuzzo, Galperti, Mirabelli, Muhlbauer, Squassina, Zamponi ) Art. 56 (Ordinamento degli uffici regionali) 1. La legge stabilisce i principi dell ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale. 6

12 2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti. Aggiungere in fine il seguente periodo: Agli organi di direzione politica sono attribuiti compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sull operato dei dirigenti. RITIRATO 3. La legge disciplina l esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione. TITOLO V - PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ Art. 57 (Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione) 1. La legge regionale disciplina l iniziativa popolare per la formazione delle leggi in conformità all articolo 39. L assessore Colozzi propone la seguente riformulazione del comma: È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti 2. Non è ammessa l iniziativa popolare in materia finanziaria e tributaria. Sostituire le parole in materia finanziaria e tributaria con le seguenti: sui progetti di legge finanziaria e di bilancio. 7

13 Emendamento proposto nel corso della seduta dalla consigliera Dalmasso Dopo le parole finanziaria e tributaria aggiungere le parole nonché statutaria, elettorale, di approvazione di bilanci e rendiconti, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni. Gli emendamenti del consigliere Cè e della consigliera Dalmasso sono riformulati e riproposti in un unico emendamento: 2. Non è ammessa l iniziativa popolare in materia di bilancio, finanziaria, tributaria, statutaria, elettorale, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni. 3. Sull ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto. Sopprimere il comma 3. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) RINVIATO per esame congiunto con gli articoli 66 e I cittadini lombardi, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per richiederne l intervento su questioni di interesse generale. Sostituire le parole i cittadini lombardi con le parole le persone che vivono in Lombardia. (Consiglieri: Agostinelli, Muhlbauer, Saponaro, Squassina, Storti) Il consigliere Muhlbauer riformula l emendamento come segue: Sostituire le parole che vivono in con le parole che risiedono all unanimità 8

14 Inserire l art. 57bis: Art. 57bis (Referendum per la revoca del mandato elettivo) 1. E indetto referendum popolare per deliberare la revoca del mandato elettivo del Presidente della Regione e, di conseguenza, di tutto il Consiglio regionale, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno il 35% degli elettori del Consiglio regionale. 2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Consiglio regionale. 3. La proposta di revoca è approvata se al voto partecipa almeno un terzo del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.. (Cons. Ferretto Clementi) RITIRATO (conseguentemente decade l emendamento all articolo 30, comma 1) Art. 58 (Referendum abrogativo) 1. È indetto referendum popolare per deliberare l abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o cinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati. Sostituire le parole un cinquantesimo degli con la parola centomila. (Cons. Fatuzzo) Sostituire le parole un cinquantesimo con le parole il dieci per cento e le parole cinquanta consigli comunali con le parole cento consigli comunali. (Cons. Benigni) RITIRATO RITIRATO Prima delle parole Consigli provinciali, sopprimere la parola quattro. RITIRATO 9

15 Prima delle parole Consigli comunali, sopprimere la seguente parola: cinque. RITIRATO In esito alle indicazioni emerse dalla discussione il comma è così riformulato dal Presidente Adamoli: 1. È indetto referendum popolare per deliberare l abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati. (Contrari: Fatuzzo, Mirabelli) 2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Consiglio regionale. 3. Non è ammesso il referendum per l abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi tributarie e di bilancio; di ratifica od esecuzione di accordi internazionali e interregionali; di adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari. Emendamento proposto nel corso della seduta dall assessore Colozzi: 3. Non è ammesso il referendum per l abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all articolo 57, comma Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell articolo 117, sesto comma, della Costituzione. 10

16 5. Sull ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge. Sostituire il comma 5 con il seguente: La Commissione garante dello Statuto decide sulla conformità del referendum ai principi stabiliti nello Statuto, nonché ai requisiti e alle modalità stabiliti con la legge regionale di cui al comma 8. RINVIATO per esame congiunto con gli articoli 66 e La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipa almeno un terzo del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione prima che siano trascorsi cinque anni. 8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo. Sopprimere il comma 5. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) Sostituire le parole almeno un terzo del corpo elettorale con le seguenti: almeno due quinti del corpo elettorale. RINVIATO per esame congiunto con gli articoli 66 e 67 (Contrari: Saponaro) 11

17 Art. 59 (Referendum consultivo) Emendamento proposto nel corso della seduta dalla consigliera Dalmasso: Sostituire l articolo 59 con il seguente. Art. 59 (Consultazione dei cittadini) 1. La Regione può attivare forme di consultazione diretta dei cittadini, di carattere non referendario, anche su richiesta di questi, su temi di interesse generale o locale, ovvero in relazione ad atti o iniziative regionali. 2. La legge stabilisce i limiti, le modalità di svolgimento e i termini delle consultazioni, che sono svolte preferibilmente con strumenti telematici. Il relatore Boscagli chiede il ritiro dell emendamento RITIRATO dalla consigliera Dalmasso 1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può deliberare l indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate. 2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo. Art. 60 (Referendum territoriale) 1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l istituzione, nell ambito del territorio della Regione, di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali a norma dell articolo 133 della Costituzione. Sopprimere l articolo 60. (Cons. Mirabelli) NON (Favorevoli: Benigni, Astenuti: Muhlbauer, Squassina) Art. 61 (Il Consiglio delle autonomie locali) RINVIATO l esame dell intero articolo e dei relativi emendamenti. 12

18 Inserire l articolo 61 bis: Art. 61bis (Comitato regionale dell Economia e del Lavoro) 1. E istituito presso la Regione il Comitato regionale dell economia e del lavoro. 2. Il CrEl è composto, nelle modalità stabilite dalla legge, dai rappresentanti delle categorie produttive in misura che tenga conto della loro importanza quantitativa. 3. Il CrEl è organo di consulenza del Consiglio e della Giunta per le materie del lavoro, della programmazione economica e sociale, secondo le modalità e le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. (Consiglieri Mirabelli e Benigni) RINVIATO Inserire l articolo 61 bis: Art. 61 bis (Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro - CREL) 1. E' istituito, nei modi previsti da legge regionale, il Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro, composto per due terzi da rappresentanti delle categorie produttive e per un terzo di esperti. I rappresentanti delle categorie produttive sono nominati e revocati secondo la legge in conformità al principio della rappresentatività delle organizzazioni ed associazioni produttive cui spetta la designazione. Le associazioni ed organizzazioni esponenziali del cooperativismo, del volontariato e di qualunque forma di gestione di attività economica riconosciuta come non lucrativa e d'interesse generale sono considerate nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali. Gli esperti sono designati dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi, tra persone di comprovata competenza in materia economica, sociale, storica e giuridica. Il Comitato RINVIATO 13

19 Regionale dell'economia e del Lavoro è integralmente rinnovato ogni cinque anni. I componenti sono rieleggibili. Il Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro è autonomo nello svolgimento dell'attività di studio, ricerca e progettazione. Il Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro svolge, su richiesta della Giunta o del Consiglio regionale, attività istruttoria e consultiva, anche attinente alla predisposizione di specifiche proposte, nonché le altre competenze eventualmente affidate dalla legge. 2. Il Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro ha altresì l'iniziativa per le leggi, i regolamenti e gli atti amministrativi generali della Regione. Le relative proposte, approvate a maggioranza di due terzi dei componenti, sono trasmesse all'organo competente per l'esame e la decisione, con allegazione delle proposte divergenti o dei motivati dissensi in seno al Comitato. Il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, pongono all'ordine del giorno le proposte entro tre mesi dalla loro recezione. Qualora, entro sei mesi dalla recezione delle proposte, l'organo competente per la decisione non abbia assunto in merito una motivata pronuncia, il Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro può deliberare nel mese successivo, a maggioranza dei due terzi dei componenti, che le proposte siano poste in votazione per l'approvazione alla prima riunione utile della Giunta o del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale o la Giunta possono, in tal caso, deliberare che sia indetto referendum popolare sulla proposta del Comitato Regionale dell'economia e del Lavoro. 3. Il Comitato regionale dell'economia e del Lavoro collabora all'attività del Consiglio Nazionale dell'economia e del Lavoro, stipulando all'uopo le opportune intese. 4. Il Comitato regionale dell'economia e del Lavoro può approvare regolamenti sul proprio funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti. 14

20 (Consiglieri: Agostinelli, Muhlbauer, Squassina, Storti) Emendamento presentato nel corso della seduta dal consigliere Zamponi Inserire l articolo 61 bis: Art. 61 bis (Comitato economico e sociale della Regione Lombardia CESRL) RINVIATO 1. La Regione istituisce, presso il Consiglio regionale, il Comitato Economico e Sociale quale organo di rappresentanza di fronte alle Istituzioni regionali degli interessi di imprenditori, lavoratori e associazioni, definendone i criteri di elezione e partecipazione, e il numero di componenti. 2. Il Comitato offre consulenza al Governo regionale per le politiche economico sociali e dell occupazione emettendo pareri non vincolanti su relative proposte di legge. 3. Il Comitato elabora annualmente una memoria sulla situazione economico-sociale ed occupazionale della Regione, avvalendosi degli organismi competenti in materia. 4. Il Comitato invia raccomandazioni al Governo regionale nelle materie di sua competenza e partecipa alle discussioni sul rapporto Regione Unione Europea. 5. La legge disciplina la composizione del Comitato, le modalità per l elezione del Presidente e dell Ufficio di presidenza, le procedure relative all intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento. 6. Il Comitato ha sede presso il Consiglio regionale. 15

21 TITOLO VI FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE Art. 62 (Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale) 1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio. Dopo le parole: in armonia con, inserire le seguenti: la Costituzione,. Dopo la parola: Dispone, inserire la seguente: di. (Cons. Mirabelli) 2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l esercizio di nuove attribuzioni. 3. La Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obbiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale. Emendamento presentato nel corso della seduta dalla consigliera Dalmasso. Dopo le parole e di spesa aggiungere le parole ispirandosi ai principi di sussidiarietà fiscale, di minima pressione fiscale e del rispetto del contribuente. Il comma 2 è sostituito dal seguente: La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite. L esercizio di ulteriori funzioni attribuite alla Regioni è finanziato nel rispetto dei principi dell articolo 119 della Costituzione. (Cons. Mirabelli) Dopo la parola Regione sostituire la parola partecipa con la parola concorre. (Cons. Mirabelli) RINVIATO RINVIATO 16

22 4. La Regione provvede inoltre a recepire ed applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente. Aggiungere il comma 5 5. La Regione non può applicare nuovi tributi o deliberare aumenti di tributi propri, quando la pressione fiscale e contributiva della Regione, degli Enti locali e dello Stato, è superiore, nella Regione, complessivamente al 40% del prodotto interno lordo regionale. NON Aggiungere il comma 6 6. Qualora la pressione fiscale e contributiva dovesse superare il 40% del prodotto interno lordo regionale, la Regione promuoverà politiche volte a diminuire la partecipazione della Regione al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale. NON Aggiungere il comma 7 7. Il cittadino non può essere sottoposto ad un prelievo complessivamente superiore al 45% del proprio reddito. NON 17

23 Art. 63 (Programmazione regionale) L articolo 63 è così sostituito: Art. 63 (Programmazione regionale) 1. La Regione attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge. 2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità. 3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, secondo le modalità disciplinate dalla legge. 4. La Regione può ricorrere all indebitamento, contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.. (Cons. Mirabelli e Benigni) Subemendamento presentato dall assessore Colozzi: al comma 3 dopo la parola confluiscono aggiungere le parole senza vincolo di destinazione 1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità. In conseguenza dell approvazione degli emendamenti di cui sopra decadono gli originari commi 1, 2 e 3 dell articolo con i relativi emendamenti. 18

24 2. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo di destinazione. Aggiungere in fine le seguenti parole: per le assegnazioni incidenti sulle materie di cui all articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.. Aggiungere il comma 2 bis) 2 bis) Le entrate in conto capitale non possono essere utilizzate per finanziare spese correnti. 3. La Regione può ricorrere all indebitamento, contraendo di mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricordo ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese di investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale. Art. 64 (Documento di programmazione economico finanziaria) 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria regionale definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni della Regione e stabilisce le relazioni finanziarie su base annuale con previsioni triennali o quinquennali. 2. Il documento di programmazione economica finanziaria regionale è presentato entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio regionale, che lo approva entro il 30 settembre. Art. 65 (Bilancio di previsione) L articolo 64 è abrogato. (Cons. Mirabelli e Benigni) Sostituire le parole lo approva con la parola delibera. (Consiglieri: Alboni, Dalmasso, Moretti, Quadrini, Valentini Puccitelli, Zuffada) Emendamento proposto nel corso seduta dall assessore Colozzi. L articolo 65 è sostituito dal seguente: (Cfr. articolo 17, lettera f) SUPERATO all unanimità 19

25 1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno. 2. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale. Art. 65 (Bilancio di previsione) 1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal Regolamento generale. 2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il rendiconto, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità. 3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese. 4. L esercizio finanziario coincide con l anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale. 5. L esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi. 20

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 14 febbraio 2008 Processo verbale n. 8 Il giorno 14 febbraio 2008, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO. Seduta dell 11 febbraio 2008 Processo verbale n. 7

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO. Seduta dell 11 febbraio 2008 Processo verbale n. 7 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta dell 11 febbraio 2008 Processo verbale n. 7 Il giorno 11 febbraio 2008, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 22 gennaio 2008 Processo verbale n. 2 Il giorno 22 gennaio 2008, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO. Seduta del 26 novembre 2007 Processo verbale n. 14

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO. Seduta del 26 novembre 2007 Processo verbale n. 14 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 26 novembre 2007 Processo verbale n. 14 Il giorno 26 novembre 2007, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE IN ALCUNI DEI NUOVI STATUTI REGIONALI. Istruttoria pubblica, consultazione e partecipazione. St.

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE IN ALCUNI DEI NUOVI STATUTI REGIONALI. Istruttoria pubblica, consultazione e partecipazione. St. GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE IN ALCUNI DEI NUOVI STATUTI REGIONALI Istruttoria pubblica, consultazione e partecipazione St. Emilia-Romagna Art. 17 Istruttoria pubblica 1. Nei procedimenti riguardanti

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 19 novembre 2007 Processo verbale n. 13 Il giorno 19 novembre 2007, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 3 dicembre 2007 Processo verbale n. 15 Il giorno 3 dicembre 2007, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 3 marzo 2008 Processo verbale n. 14 Il giorno 3 marzo 2008, alle ore 10.30, è convocata, presso la sede del

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA. Seduta del 20 giugno 2012 processo verbale n.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA. Seduta del 20 giugno 2012 processo verbale n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA IX LEGISLATURA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA Seduta del 20 giugno 2012 processo verbale n. 20/2012 Il giorno 20 giugno 2012 alle ore 16;00, è convocata

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL REGIONE ABRUZZO. Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 11-12-2007 REGIONE ABRUZZO Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali. ARTICOLO 1 Istituzione e finalità 1. La presente legge istituisce il Consiglio delle

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA 1 CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA III COMMISSIONE CONSILIARE SANITA E ASSISTENZA Seduta del 13-4-2006 processo verbale n. 7/2006 Il giorno 13-4-2006 alle ore 11.00, è convocata a norma

Dettagli

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle Commissioni ed artt. 88 e 117)

Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle Commissioni ed artt. 88 e 117) Regolamento interno del Consiglio regionale. (Capo VI - Delle Commissioni ed artt. 88 e 117) Delib.C.R. 27 maggio 2005, n. 5 Pubblicata nel B.U. Calabria 1 giugno 2005, n. 10, suppl. straord. 3 giugno

Dettagli

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO

Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO Conferenza dei Comuni dell Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Sondrio REGOLAMENTO 1 INDICE Art.1 Oggetto, funzioni e sede...3 Art.2 Attribuzioni...3 Art.3 Funzionamento della Conferenza...3

Dettagli

Selezioni Interne - Progressioni Verticali Integrazione Banca dati Quiz Profilo: Istruttore Amministrativo

Selezioni Interne - Progressioni Verticali Integrazione Banca dati Quiz Profilo: Istruttore Amministrativo GLI STATUTI DELLE REGIONI ORDINARIE SONO APPROVATI: a. Con legge statale b. Con legge regionale, secondo il procedimento ordinario c. Con legge regionale, secondo un procedimento aggravato NELLE REGIONI

Dettagli

Comune di Cavallino Treporti (Provincia di Venezia) Statuto Comunale

Comune di Cavallino Treporti (Provincia di Venezia) Statuto Comunale Comune di Cavallino Treporti (Provincia di Venezia) ------------ Statuto Comunale Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 07 del 30.01.2002 Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA VIII LEGISLATURA COMMISSIONE SPECIALE STATUTO Seduta del 24 settembre 2007 Processo verbale n. 12 Il giorno 24 settembre 2007, alle ore 10.30, è convocata, presso la

Dettagli

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina

Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Regolamento del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (D.E.Im.) Art. 1 Oggetto della disciplina Il presente Regolamento, in conformità ai principi, alle disposizioni dello Statuto e della

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 26-10-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 139 del 27 ottobre 2006 ARTICOLO 1 (Finalità) 1.

Dettagli

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. SEZIONE II La formazione delle leggi SEZIONE II La formazione delle leggi Art. 70 Art. 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati esamina i disegni

Dettagli

AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE

AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE AUTONOMIA REGIONE LOMBARDIA MOZIONE Oggetto: Mozione di sostegno al percorso dell Autonomia lombarda ai sensi dell articolo 116, terzo comma, della Costituzione Il Consiglio Comunale di LOMAGNA Visti l

Dettagli

COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO

COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO COMUNE DI LAGLIO PROVINCIA DI COMO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CONSULTIVE STRAORDINARIE DI STUDIO S O M M A R I O Articolo 1 2 3 4 5 6 7 8 D E S C R I Z I O N

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE (APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 124 DEL 01.12.2009) I N D I C E TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI. Seduta dell 8 aprile 2015 Processo verbale n.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI. Seduta dell 8 aprile 2015 Processo verbale n. CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA X LEGISLATURA II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI Seduta dell 8 aprile 2015 Processo verbale n. 15 Il giorno 8 aprile 2015, alle ore 14.30, è convocata presso

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Supplemento - Lunedì 31 dicembre 2018

BOLLETTINO UFFICIALE SOMMARIO REPUBBLICA ITALIANA. Supplemento - Lunedì 31 dicembre 2018 Anno XLVIII N. 337 Iscritto nel registro Stampa del Tribunale di Milano (n. 656 del 21 dicembre 2010) Proprietario: Giunta Regionale della Lombardia Sede Direzione e redazione: p.zza Città di Lombardia,

Dettagli

Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno

Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno Consiglio delle autonomie locali Regolamento interno Approvato nella seduta dell 8 settembre 1998 con dichiarazione di immediata eseguibilità modificato nella seduta del 10 luglio 2000 Regolamento interno

Dettagli

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni)

TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6 (Direttore di Dipartimento Attribuzioni) TITOLO II ORGANI DEL DIPARTIMENTO 1. Sono Organi del Dipartimento: a) il Direttore; b) il Consiglio; c) la Giunta; d) la Commissione paritetica docenti-studenti. Art. 5 (Organi del Dipartimento) Art. 6

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA Approvato con delibera di C.C. n. 39 del 20.10.2000

Dettagli

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali *

Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 Istituzione del Consiglio delle autonomie locali * Art. 1 Oggetto 1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), quale organo di rappresentanza delle autonomie

Dettagli

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA. Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. ** REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Norma di attuazione in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti in Sardegna. Capo I Controllo della Corte dei Conti... 2 Articolo 1. Costituzione della

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI RELAZIONE ILLUSTRATIVA CONSIGLIO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI ------- RELAZIONE ILLUSTRATIVA L unito disegno di legge si propone di dare attuazione al IV Comma dell art 123 della Costituzione, aggiunto dall art. 7 della

Dettagli

LA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N.

LA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. LA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2007, N. 41 ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (Coordinata con le leggi regionali di modifica 04.08.2009, n. 12, 13.01.2012, n. 3, 23.07.2012,

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SENATO DELLA REPUBBLICA Gruppo Partito Democratico LA RIFORMA COSTITUZIONALE COSA CAMBIA PER I CITTADINI, IL PARLAMENTO E LE ALTRE ISTITUZIONI NAZIONALI E TERRITORIALI La fine del bicameralismo perfetto

Dettagli

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Città Metropolitana di Roma Capitale REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21 dicembre 2015 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL C.C. N. 70 DEL 4.11.1996 REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI RAGAZZI ART.1 ISTITUZIONE Il Consiglio Comunale, ai sensi dell art. 6 della L.142/90 e dell art. 34 dello Statuto

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISIA FIRENZE. (artt. 14 co. 4 DPR 132/2003 e 18 co. 3 Statuto D.D. n. 112 del 11/06/2007)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISIA FIRENZE. (artt. 14 co. 4 DPR 132/2003 e 18 co. 3 Statuto D.D. n. 112 del 11/06/2007) REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL ISIA FIRENZE (artt. 14 co. 4 DPR 132/2003 e 18 co. 3 Statuto D.D. n. 112 del 11/06/2007) ISIA Firenze, Delibera n. 41 Consiglio Accademico del

Dettagli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Normativa comparata REGIONE EMILIA-ROMAGNA Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 173. Vedi, anche, l art. 84, comma 1, L.R. 27 giugno 2014, n. 7. Art. 1 Oggetto. 1. È istituito il Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO (adottato ai sensi dell articolo 16, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, Disposizioni per l attuazione del

Dettagli

ORGANI DI GARANZIA E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

ORGANI DI GARANZIA E CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI L.R. 17 gennaio 2005, n. 1( 1 ) - Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali. Art. 1 Oggetto 1. In attuazione del principio di Cooperazione degli

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE ULIVO PARTITO DEMOCRATICO. Art. 1 Oggetto e finalità

REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE ULIVO PARTITO DEMOCRATICO. Art. 1 Oggetto e finalità REGOLAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE ULIVO PARTITO DEMOCRATICO AI SENSI DELL ART. 23 CO. 5 DELLO STATUTO DEL P.D. APPROVATO DALL ASSEMBLEA COSTITUENTE NAZIONALE IL 16.02.2008 Art. 1 Oggetto e finalità 1.1

Dettagli

PROVINCIA DI PISA DIREZIONE GENERALE

PROVINCIA DI PISA DIREZIONE GENERALE PROVINCIA DI PISA DIREZIONE GENERALE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITA Art. 1 Istruzioni e Finalità La Provincia di Pisa istituisce la Commissione Provinciale per le Pari Opportunità

Dettagli

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO COMUNICAZIONE DEL SINDACO METROPOLITANO IN ORDINE A MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1359 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA l 11 luglio 2013 (v. stampato Senato n.

Dettagli

L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali)

L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali) L.R. 26 Febbraio 2007, n. 1 Disciplina del Consiglio delle autonomie locali (1) Art. 1 (Il Consiglio delle autonomie locali) 1. Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito presso il Consiglio

Dettagli

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania)

COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA (Provincia di Catania) STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE Statuto della Consulta Giovanile Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 68 del 22/11/2005

Dettagli

COMUNE DI ORMEA Provincia di Cuneo

COMUNE DI ORMEA Provincia di Cuneo COPIA COMUNE DI ORMEA Provincia di Cuneo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 OGGETTO: Art. 6 comma 4 D.Lgs. 267/2000. Statuto Comunale. Modifiche. L anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE

Dettagli

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Statuto d autonomia. Art. 1 Oggetto.

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Statuto d autonomia. Art. 1 Oggetto. Normativa comparata REGIONE LOMBARDIA Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell art. 54 dello Pubblicata nel B.U. Lombardia 26 ottobre 2009, n. 43, suppl. ord. n. 1.

Dettagli

R E G I O N E L A Z I O

R E G I O N E L A Z I O X LEGISLATURA R E G I O N E L A Z I O CONSIGLIO REGIONALE Si attesta che il Consiglio regionale l 11 maggio 2016 ha approvato la deliberazione legislativa concernente: ISTITUZIONE DEL COMITATO PER IL MONITORAGGIO

Dettagli

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011 N. 1 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009

REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009 REGOLAMENTO INTERNO Approvato nella seduta del 15 luglio 2009 S O M M A R I O CAPO I Art. 1 Art. 2 DISPOSIZIONI PRELIMINARI Oggetto Collaborazione con gli Enti locali CAPO II ORGANI DEL CAL E LORO ATTRIBUZIONI

Dettagli

C I T T À D I P O T E N Z A

C I T T À D I P O T E N Z A C I T T À D I P O T E N Z A REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO LOCALE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 304 del 15/12/2010 INDICE TITOLO I-ISTITUZIONE

Dettagli

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA REGOLAMENTO DEL GRUPPO MISTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 1 XVII LEGISLATURA SOMMARIO 1. Costituzione del Gruppo Parlamentare 2. Organi del Gruppo 3. Assemblea di Gruppo 4. Convocazioni dell Assemblea,

Dettagli

Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)

Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi) Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Organi Art.

Dettagli

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 INDICE TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede TITOLO SECONDO Art. 2 - Organi Art. 3 - Assemblea

Dettagli

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE SPIEGATA IN MODO SEMPLICE IL PARLAMENTO E LA FUNZIONE LEGISLATIVA Avv. ALESSANDRO ROGGERI Studio Legale ROGGERI&GRAPPIOLO Associazione Professionale Complesso Torri di Colombo, via C. Colombo, 52 18018 Arma di Taggia (IM) Tel. 0184/462259, Fax 0184/462751 Pagina Facebook:

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE TRA CONAF E FEDERAZIONI REGIONALI (Approvato dal Conaf il 30 novembre 2006)

REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE TRA CONAF E FEDERAZIONI REGIONALI (Approvato dal Conaf il 30 novembre 2006) REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE TRA CONAF E FEDERAZIONI REGIONALI (Approvato dal Conaf il 30 novembre 2006) Premessa Articolo 1 (Conferenza Permanente tra il CONAF e le Federazioni Regionali) Articolo

Dettagli

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ALLEGATO A ALLA DELIBERA CONSILIARE N. 15 DEL 08/05/2012 COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO ( PROVINCIA DI BRINDISI ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE GIOVANILI 1 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ZONE OMOGENEE APPROVATO DAL CONSIGLIO METROPOLITANO CON DELIBERAZIONE N. 51\2015 DEL 30 NOVEMBRE 2015 INDICE GENERALE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI...3 Art. 1

Dettagli

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione

Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Regolamento di istituzione, composizione e modalità di funzionamento della Commissione Provinciale per il lavoro e la formazione Approvato con deliberazione n. 57 del 28 novembre 2007 del Consiglio provinciale

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 813 B DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) dal Ministro per le riforme costituzionali (QUAGLIARIELLO)

Dettagli

STATUTO COMUNALE MODIFICHE

STATUTO COMUNALE MODIFICHE STATUTO COMUNALE MODIFICHE Con deliberazione n. 7 del 15.02.2016 Soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, modifica dello Statuto comunale e delibere conseguenti. Seconda votazione.

Dettagli

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE DELLO SPORT REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE DELLO SPORT

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE DELLO SPORT REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE DELLO SPORT approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 12.06.2014 precedente regolamento REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO COMUNALE DELLO SPORT Articolo 1 DEFINIZIONE Il presente Regolamento disciplina l organizzazione

Dettagli

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL ) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Allegato 2 delib. 3_2011 REGOLAMENTO DEL COMITATO DI PARTECIPAZIONE SDS PISANA (ALLEGATO A - VERBALE DEL 30.12.2010) TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 FINALITA DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL REGIONE LOMBARDIA. Istituzione del Consiglio per le pari opportunità LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-04-2011 REGIONE LOMBARDIA Istituzione del Consiglio per le pari opportunità ARTICOLO 1 (Oggetto) Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA N. 18 SUPPLEMENTO del 3

Dettagli

Art. 19 Referendum di iniziativa popolare

Art. 19 Referendum di iniziativa popolare Oggetto: proposta per l'istituzione della delibera relativa alle modifiche dello Statuto in adeguamento alle norme regionali in materia di referendum introdotte dalla legge 11/2014. Art. 19 Referendum

Dettagli

Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà. Articolo 1 Oggetto della disciplina

Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà. Articolo 1 Oggetto della disciplina Università degli Studi della Tuscia Facoltà di Scienze Politiche Regolamento di Facoltà Articolo 1 Oggetto della disciplina 1. Il presente Regolamento, in conformità ai principi e alle disposizioni dello

Dettagli

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana PROVINCIA DI ASCOLI PICENO medaglia d oro al Valor Militare per attività partigiana REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO n. 09 Approvato con atto di

Dettagli

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI

REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Organizzazione Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari COMUNE DI CASTELFORTE Prov. di Latina REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL- LE COMMISSIONI

Dettagli

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali) CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO Articolo 1 (Principi generali) 1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dello Statuto d autonomia e della legge regionale

Dettagli

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n.

Città di Desenzano del Garda. Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. Città di Desenzano del Garda Approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 18/06/2004 Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 81 del 30/09/2009 I N D I C E ART. 1 - ISTITUZIONE... 1 ART. 2 - FINALITA...

Dettagli

TESTO UNICO SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. D.Lgs 267/2000. angelo mari - programmazione e

TESTO UNICO SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. D.Lgs 267/2000. angelo mari - programmazione e TESTO UNICO SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.Lgs 267/2000 1 Regioni ed enti locali D.Lgs. 267/2000 Art.3 TUEL: Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome AUTONOMIA STATUTARIA

Dettagli

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE SU BASE TERRITORIALE Art. 48 Comitati di quartiere 1. Il Comune riconosce e promuove i comitati di quartiere quali organismi di partecipazione e di consultazione, nonché

Dettagli

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO

UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO UNINDUSTRIA CALABRIA COMITATO PICCOLA INDUSTRIA REGOLAMENTO 22 Febbraio 2016 TITOLO PRIMO Art. 1 - Costituzione, denominazione, attribuzione e sede In seno all "Unione degli Industriali e delle Imprese

Dettagli

Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia

Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia Regolamento della Consulta Comunale della Famiglia Indice Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Funzioni Art. 3 - Ammissione alla Consulta e sua composizione Art. 4 - Decadenza Art. 5 - Organi della Consulta Art.

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA. Art.

DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA. Art. DISEGNO DI LEGGE ISTITUZIONE DELLE AZIENDE DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.) E NORME PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SICILIA Art. 1 1. E istituita presso ogni Provincia regionale l Azienda di Promozione

Dettagli

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI NELLA SEDUTA DEL 10 MARZO 2015 DEL DISEGNO DI LEGGE PARITARIO REVISIONE DEL TRA STATO E REGIONI ELIMINAZIONE DELLE PROVINCE DALLA COSTITUZIONE E SOPPRESSIONE DEL CNEL

Dettagli

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO

SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO SCHEMA TIPO REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA D AMBITO Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, in attuazione dell articolo 15 bis, comma 13, della legge regionale 28 marzo

Dettagli

FINANZE, BILANCIO, DEMANI E PATRIMONIO ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Titolo V La finanza regionale

FINANZE, BILANCIO, DEMANI E PATRIMONIO ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Titolo V La finanza regionale ABRUZZO BASILICATA CALABRIA CAMPANIA EMILIA ROMAGNA Titolo V La finanza regionale Sezione I Le entrate e i beni Art. 57 I tributi regionali e le compartecipazioni ai tributi erariali 1. La Regione dispone

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N.

CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N. REGIONE LOMBARDIA X LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE ATTI 1994 II COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI ISTITUZIONALI COMMISSIONE SPECIALE RIORDINO DELLE AUTONOMIE PROGETTO DI LEGGE N. 0066 d iniziativa del Presidente

Dettagli

Comune di Camogli. Regolamento

Comune di Camogli. Regolamento Comune di Camogli (Provincia di Genova) Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti ALLEGATO A REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI Art.

Dettagli

la seguente legge: SOMMARIO

la seguente legge: SOMMARIO NOTA ALL ARTICOLO 34 1) Articolo prima sostituito con l.r. 10 giugno 2002, n. 20, art. 11. Poi così sostituito con l.r. 4 aprile 2007, n. 19, art. 1. NOTA ALL ARTICOLO 37 BIS 1) Articolo inserito con l.r.

Dettagli

PROGETTO DI LEGGE STATUTO D AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA

PROGETTO DI LEGGE STATUTO D AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO REGIONALE VIII LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE STATUTO D AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA Fogli n. 31 artt. 72 1 STATUTO D AUTONOMIA DELLA LOMBARDIA Indice TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 79 del 28.12.2006 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA

Dettagli

Statuto della Regione Calabria

Statuto della Regione Calabria Statuto della Regione Calabria Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Stralcio) Testo vigente (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio

Dettagli

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DEI COMUNI DEI FENICI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 (Natura dell Unione) 1. I Comuni di CABRAS, NURACHI, PALMAS ARBOREA, RIOLA SARDO, SANTA

Dettagli

COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNITA MONTANA VALLE TROMPIA REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO approvato con delibera Assembleare n. 57 del 22.10.1992 del e modificato con delibera Assembleare n. 12 del 6 aprile 1998 INDICE ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO

REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI REFERENDUM

REGOLAMENTO IN MATERIA DI REFERENDUM REGOLAMENTO IN MATERIA DI REFERENDUM Art. 1 FINALITA 1. Il presente Regolamento disciplina le modalita per l attuazione dei referendum previsti dall art. 67 del vigente Statuto Provinciale. Art. 2 MATERIE

Dettagli

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DI COMUNI DEI FENICI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI. Art. 1. (Natura dell Unione) Art.

STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DI COMUNI DEI FENICI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI. Art. 1. (Natura dell Unione) Art. STATUTO PER L ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELL UNIONE DI COMUNI DEI FENICI CAPO I ELEMENTI COSTITUTIVI Art. 1 (Natura dell Unione) 1. I Comuni di CABRAS, PALMAS ARBOREA, RIOLA SARDO, SANTA GIUSTA,

Dettagli

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1

LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1 LEGGE COSTITUZIONALE 28 luglio 2016, n. 1 Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elettorato

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA GESTIONE DELLA ISTITUZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA (approvato dal Consiglio

Dettagli

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

Testo ddl. a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito: Disegno di legge concernente Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2015, n. 4 (Istituzione dell'ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del

Dettagli

COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA COMUNE DI CARINARO PROVINCIA DI CASERTA VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA N. 24 del 14 LUGLIO 2009 Oggetto: Nomina componenti commissioni consiliari permanenti. L'anno duemilanove e questo

Dettagli

STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del

STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del STATUTO DEL COMUNE DI MORI APPROVATO CON DELIBERA n. 1 del 26.01.2015 Allegato A) alla deliberazione n. 1 del 26 gennaio 2015 Testo dell'emendamento concordato con Conferenza Capigruppo ed approvato dal

Dettagli

COMUNE DI MULAZZANO Provincia di Lodi

COMUNE DI MULAZZANO Provincia di Lodi COMUNE DI MULAZZANO Provincia di Lodi Regolamento interno di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le

Dettagli