Allargamento del 730 ai soggetti privi di Sostituto d imposta D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013
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- Nicoletta Zanetti
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1 Allargamento del 730 ai soggetti privi di Sostituto d imposta D.L. 69/2013 convertito in Legge 98/2013 Con la Legge n. 98 del , pubblicata nella G.U. del , è stato convertito, con modificazioni il D.L. 69 del E quindi approvato definitivamente l art. 51 bis così come vi era stato rappresentato nella precedente comunicazione del 18 luglio scorso e che di seguito viene rappresentato. Art. 51 bis. (Ampliamento assistenza fiscale). 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 5 e 8 per mille, con le modalità indicate dall'articolo 13, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ai soggetti di cui all'articolo 34; comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nei decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalia legge 2 dicembre 2005, n Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1, emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 dei decreto legislativo 9 luglio 1997, n Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma. In particolare, per la gestione del 730/2013 redditi 2012, che per brevità viene definito 730 situazioni particolari, sono stati emanati: il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate che definisce termini e modalità applicative; l Allegato 1 al Provvedimento del Direttore che aggiorna l allegato D (circolare di liquidazione) introducendo il paragrafo 18 Ampliamento dell assistenza fiscale ; la Circolare n. 28/e del che fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione del modello e più in generale alla gestione del 730 situazioni particolari. Visti i tempi molto stretti si è cercato di non introdurre elementi che potessero comportare modifiche alla modulistica (avrebbe obbligato ad una nuova pubblicazione con conseguente allungamento dei tempi) che quindi rimane invariata, modificando solo alcuni aspetti determinati dalle norme (vedi calcolo del secondo o unico acconto) e dalle particolarità che questa nuova modalità di dichiarazione impone. Di seguito vi rappresento quanto emerge dalla lettura dei documenti sopra citati oltre che dal confronto di questi giorni con l Agenzia delle entrate, tenuto conto che,sono state fatte, da parte dell Agenzia, ulteriori considerazioni che hanno portato a modifiche rilevanti in particolare sulla condizione di non accoglimento del 730 situazioni particolari nel caso in cui il saldo contabile finale sia di importo inferiore a 13 euro oltre che su nuove modalità di utilizzo del quadro I IMU.
2 Compilazione del modello 730 situazioni particolari Premesso che la modulistiche rimane quella già prevista, le modalità di compilazione del modello e l apposizione del visto di conformità sono le stesse previste per il 730/2013 tradizionale con alcune eccezioni di seguito descritte. 1. Deve essere indicato, nel campo situazioni particolari presente nel frontespizio, il codice 1, 2. Non può mai essere barrato il campo 730 integrativo presente nel frontespizio in quanto il 730 situazioni particolari non può essere presentato per integrare un precedente modello 730 o un precedente modello Unico validamente presentati. 1 NO si precisa inoltre che, successivamente alla presentazione del 730 situazioni particolari, non è consentito presentare un modello 730 Integrativo quindi eventuali integrazioni saranno possibili solo con la tradizionale modalità di Unico Integrativo. 3. Nello spazio riservato ai dati del Sostituto d imposta dovrà essere indicato: Denominazione: Decreto legge n. 69/2013 Agenzia delle entrate Codice fiscale: Comune: Roma Provincia: RM Codice Comune: presente solo nel tracciato telematico Indirizzo: Via Cristoforo Colombo CAP: Decreto legge n. 69/2013 Agenzia delle entrate Roma RM Via Cristoforo Colombo Anche se il codice fiscale da indicare come sostituto d imposta non è presente nell apposito elenco reso disponibile dall Agenzia delle entrate (relativo ai sostituti d imposta abilitati a ricevere da parte dell Agenzia delle entrate in via telematica i dati dei mod ), i dati relativi al mod dovranno essere comunque allegati ai dati della dichiarazione mod. 730/2013 da trasmettere in via telematica attenendosi alle ordinarie modalità di compilazione. Nel tracciato telematico da inviare all Agenzia delle entrate, il codice indicato nella casella situazioni particolari presente nel frontespizio della dichiarazione dovrà essere riportato anche nell analogo campo presente nella componente dei dati riservati al mod in conformità alle indicazioni che saranno fornite nelle specifiche tecniche xml del mod. 730/2013.
3 4. Nel quadro I IMU, non può mai essere barrata la casella di colonna 1, può invece essere compilata la casella di colonna 2. I requisiti necessari per poter presentare il modello 730 situazioni particolari Il 730 situazioni particolari potrà essere presentato solo se nel quadro C Sezione I e/o II del dichiarante, sono presenti redditi. Sono esclusi dalla presentazione del 730 situazioni particolari per espressa previsione normativa, i contribuenti che nel Quadro C dovrebbero dichiarare esclusivamente i seguenti redditi: indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (DPR 917/2006 art. 50 co. 1 let. b)); compensi per attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN (DPR 917/ co. 1 let. e)); indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l esercizio di pubbliche funzioni (DPR 917/2006 art. 50 co. 1 let. f)); indennità percepite dai membri del Parlamento europeo (DPR 917/2006 art. 50 co. 1 let. g) parte); rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzioni previdenziali (DPR 917/2006 art. 50 co. 1 let. h)); prestazioni pensionistiche da previdenza complementare (DPR 917/2006 art. 50 co. 1 let. h bis)). Il 730 situazioni particolari potrà essere presentato anche in forma congiunta, in tal caso, per il coniuge dichiarante, non rileva la presenza di redditi al quadro C Sezione I e/o II. Il 730 situazioni particolari potrà essere presentato solo se il risultato della seguente operazione: rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod risulta maggiore o uguale a zero si tratta quindi di un 730 il cui esito contabile finale, che tiene conto anche dell eventuale seconda rata di acconto IRPEF e/o Cedolare, è a credito o a zero. Per la determinazione del rigo 151 col. 2 (seconda o unica rata di acconto IRPEF e Cedolare), bisogna tenere conto che il D.L. 76 del all art. 11 commi 18 e 19 ha previsto che: 18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento. 19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. Conseguentemente il secondo o unico acconto IRPEF corrisponde alla differenza tra l acconto complessivamente dovuto (100% del rigo differenza) e l importo della eventuale prima rata di acconto calcolata tenendo conto della previgente misura del 99%. A tal fine si veda anche quanto precisato nell Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate. NO 123
4 Se il risultato dell operazione sopra rappresentata (rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod ) è inferiore a 13, l Agenzia delle entrate, per esigenze di economicità del sistema nel suo complesso, non effettuerà il rimborso ma lo stesso potrà essere utilizzato: in compensazione per il pagamento dell IMU, in compensazione per il pagamento di altre imposte, come credito risultante da questa dichiarazione da portare nella dichiarazione del prossimo anno come eccedenza risultante dalle precedenti dichiarazioni. Qualunque sia l utilizzo di questo credito, per poterne beneficiare, deve essere indicato nel quadro I IMU anche se il contribuente non avesse alcun immobile soggetto al pagamento dell IMU o, pur avendone, non intendesse utilizzarlo per tale pagamento. Per non apportare modifiche alla modulistica viene quindi impiegato nel 730 situazioni particolari il quadro I IMU per esporre degli importi a credito da utilizzare anche in modo diverso da quello previsto tradizionalmente per questo quadro. Nel caso di importi inferiori a 13 euro, dopo l esposizione di tali importi nel quadro I, seguendo le indicazioni della Circolare di liquidazione Allegato D, il risultato dell operazione: rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod sarà uguale a zero. Esempio supponiamo che dalla liquidazione del 730 situazioni particolari emerga per il dichiarante la seguente situazione: CREDITI DEBITI Irpef 120 Addizionale Regionale 40 Cedolare secca locazioni 60 Addizionale Comunale 20 Seconda o unica rata acconto Irpef Prima elaborazione 730/3 con il quadro IMU NON compilato e determinazione del saldo contabile (circolare di liquidazione Allegato D pag ) e del saldo complessivo (circolare di liquidazione Allegato D pag ): = 10
5 rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod = 10 essendo il risultato inferiore a 13, l importo non viene rimborsato e, per poterlo utilizzare, deve essere indicato nel quadro IMU. Seconda elaborazione 730/3 con il quadro IMU compilato come sopra e determinazione del saldo contabile (circolare di liquidazione Allegato D pag ) e del saldo complessivo (circolare di liquidazione Allegato D pag ): = 0 I 10 euro sarà possibile il prossimo anno riportarli nel quadro F del 730 come eccedenza Irpef risultante dalla precedente dichiarazione.
6 Il contribuente non deve avere già presentato un 730 valido (se ciò accadesse il 730 situazioni particolari verrebbe scartato dal sistema al momento dell acquisizione. Nel caso in cui sia stato in precedenza validamente presentato un 730 che non è stato liquidato dal Sostituto e si verificano tutte le condizioni sopra rappresentate per la presentazione del 730 situazioni particolari, prima di presentare quest ultimo deve essere annullato il precedente 730 inviato. Il contribuente non deve avere già presentato un Modello UNICO valido. Nel caso in cui sia stato in precedenza presentato un Modello UNICO sempre che ricorrano le condizioni sopra esposte e tutte le imposte erano a credito per cui non è stata fatta alcuna compensazione con F24 a zero prima di presentare il 730 situazioni particolari deve essere annullato il precedente UNICO inviato. Il 730 situazioni particolari potrà essere presentato sempre che ricorrano le condizioni sopra esposte anche nel caso in cui il contribuente abbia già presentato, un F24 a zero determinato dalla compilazione di un Modello Unico dal quale scaturivano imposte a debito che potevano essere compensate con maggiori imposte a credito pur mantenendo un saldo finale a credito. Al momento della presentazione del 730 situazioni particolari al CAF: se il Modello UNICO non è stato trasmesso deve essere trasformato in 730 situazioni particolari, se il Modello UNICO è già stato trasmesso prima di presentare il 730 situazioni particolari deve essere annullato il precedente Modello UNICO inviato. Particolare attenzione bisogna porre alle imposte compensate con F24 in quanto, se il contribuente ha utilizzato un credito risultante dalla dichiarazione, per pagare un imposta a debito che non transita dalla dichiarazione, quali ad esempio l IMU o la TARES, gli importi compensati dovranno essere indicati nella colonna 2 del quadro I IMU (anche se l imposta compensata non fosse l IMU). In questi casi è opportuno vedere il Modello F24 presentato in banca Al contrario, se con F24 è stata fatta una compensazione tra imposte che transitano dal 730 situazioni particolari, non deve essere indicato nulla al quadro I IMU. Esempi: Il contribuente aveva un credito di Irpef di 500 che ha utilizzato, presentando F24, per pagare l acconto IMU di 200, le Addizionali Regionale di 50 e Comunale di 20 nonchè la TARES di 50. L importo di 250 (IMU + TARES) deve essere indicato nella colonna 2 del quadro I IMU in tal modo il rigo 252 del 730/3 risulterà pari a 180 ( ). Il contribuente aveva un credito di Irpef di 500 che ha utilizzato, presentando F24, per pagare l Addizionale Regionale di 50, la Comunale di 20. Non deve essere indicato nulla nel quadro IMU, il rigo 252 del 730/3 risulterà pari a 430.
7 Vi ricordo infine che l annullamento di una dichiarazione deve sempre essere valutato con attenzione e può essere effettuato solo dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione sia esso il Caf, il Professionista o il contribuente stesso in caso di Unico online. Il CAAF deve fornire nelle annotazioni presenti nel mod apposita comunicazione al contribuente dell importo che costituirà oggetto del rimborso da parte dell Agenzia delle entrate. Il testo del messaggio (codice: L15) è il seguente: Come previsto dal D.L. n. 69/2013, in assenza del sostituto d imposta tenuto ad effettuare il conguaglio, il rimborso di euro.. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) sarà erogato dall Agenzia delle entrate. Se il risultato dell operazione (rigo 152 mod rigo 151 col. 2 mod ) risulta maggiore di zero ma non superiore ad euro 12, il testo del messaggio (codice: L16) sarà, invece, il seguente Come previsto dal provvedimento di attuazione del D.L. n. 69/2013, il rimborso di euro.. (risultante dalla somma a credito indicata nel rigo 152 del mod meno la seconda o unica rata di acconto di Irpef e/o di cedolare secca indicata nel rigo 151, colonna 2) non sarà erogato in quanto non superiore ad euro 12. Tempi di consegna ed invio del 730 situazioni particolari Dal 2 al : il contribuente presenta al Caf il 730/2013 oltre che la scheda per la scelta dell 8 e 5 per mille; il CAAF rilascia ricevuta dell avvenuta presentazione da parte del contribuente (730/2). Entro l il Caf: verifica la conformità dei dati esposti nel 730, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia del 730 e del dal 2 al il Caf trasmette telematicamente all Agenzia delle Entrate i nuovi modelli 730 elaborati, comprensivi del risultato contabile della dichiarazione; verranno preventivamente effettuati test con SOGEI. Modalità e tempi per il rimborso da parte dell Agenzia Intenzione dell Agenzia è quella di effettuare i rimborsi entro la fine dell anno attraverso le tre modalità, alternative tra loro, che già oggi sono previste per i rimborsi fiscali e più precisamente: 1. Accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al dichiarante, 2. Pagamento tramite le poste per importi fino a euro, 3. Pagamento tramite vaglia cambiario della Banca d Italia. Nel 730 situazioni particolari non dovrà essere indicata alcuna modalità in quanto sarà l Agenzia che, sulla base dei dati in suo possesso, in automatico provvederà ad adottare la modalità possibile. ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO O POSTALE INTESTATO O COINTESTATO AL DICHIARANTE E la modalità prioritaria che viene considerata dall Agenzia in quanto è la più sicura, consente tempi rapidi ed è quindi l unica che garantisce il rimborso entro la fine dell anno. Per ottenerla il contribuente deve compilare (potrebbe averlo fatto anche in precedenza) il Modulo per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale dei rimborsi fiscali con il quale comunica le coordinate del conto corrente a lui intestato o cointestato con altri utilizzando:
8 il modello cartaceo che deve essere presentato dal contribuente ad un qualsiasi ufficio dell Agenzia delle entrate (il modello è reperibile nella modulistica del sito dell Agenzia); oppure attraverso il sito dell Agenzia delle entrate utilizzando i Servizi telematici. Se il contribuente non aveva mai provveduto a tale adempimento in precedenza, può farlo in occasione della presentazione del 730 situazioni particolari (si consiglia di farlo entro il 30 settembre affinché i dati vengano acquisiti in tempo utile dal sistema). Il modello cartaceo deve essere compilato dal contribuente nel caso in cui scelga la modalità di consegna all ufficio dell Agenzia. Il CAAF può aiutare il contribuente alla compilazione ma non può sostituirsi a questi per la consegna all Ufficio dell Agenzia. Per evidenti motivi di sicurezza e riservatezza, il CAAF non può sostituirsi al contribuente in alcun modo, né per la consegna del modello all Agenzia e neppure per la registrazione attraverso i Servizi telematici. Se l agenzia non trova all interno del sistema l autorizzazione ad effettuare il rimborso su conto corrente, lo stesso verrà effettuato con le modalità che seguono. PAGAMENTO IN CONTANTI TRAMITE LE POSTE Viene utilizzato dall Agenzia solo se il rimborso non supera 1.000; è meno sicuro del precedente (sono segnalati casi di frode), potrebbero verificarsi casi di mancato ricevimento della comunicazione con la quale il contribuente viene invitato a presentarsi all ufficio postale ed è legato anche ai tempi delle poste quindi non viene garantito il rimborso entro il 31 dicembre. PAGAMENTO TRAMITE VAGLIA CAMBIARIO DELLA BANCA D ITALIA Viene utilizzato dall Agenzia per i rimborsi superiori a 1.000; è la modalità che richiede il tempo maggiore in quanto la Banca d Italia potrebbe metterci anche 6 mesi prima di chiudere tale operazione. Alla luce di tutto ciò è evidente che il pagamento tramite versamento in conto corrente è quello da consigliare, tenendo anche conto del fatto che una volta fatta la richiesta questa è valida per qualsiasi eventuale altro rimborso che l Agenzia deve fare al contribuente ed in ogni caso può essere in qualsiasi momento annullato o modificato da parte del contribuente. CONSORZIO CAAF CGIL Stefania Trombetti
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