ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL ORDINAMENTO INTERNO
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1 ATTUAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE NELL ORDINAMENTO INTERNO
2 Grundnorm Consuetudo est servanda Consuetudini Pacta sunt servanda Effettività Trattati Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali Ordinamenti interni Fonti derivate da accordo
3 Attuazione/applicazione del diritto internazionale sul piano internazionale gli Stati rilevano soprattutto per mezzo dei propri organi esecutivi organizzazioni internazionali individuo (soprattutto sul piano dell accertamento delle regole internazionali) sul piano interno (attuazione/applicazione degli obblighi internazionali) rilevano tutti gli organi dello Stato (di natura legislativa, esecutiva e/o giurisdizionale)
4 Attuazione di regole internazionali consuetudinarie nell ordinamento italiano Art. 10 Cost. «L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute» Procedimento di adattamento automatico dell ordinamento italiano alle consuetudini internazionali.
5 Corte di Cassazione (1989) «L art. 10, comma 1 Cost., contempla un procedimento di produzione di norme direttamente applicabili nell ordinamento italiano, le quali sono perciò in grado di abrogare, modificare o limitare, a seconda dei casi, le disposizioni anteriori che siano con esse incompatibili»
6 Corte cost (1992) «In base alla conformazione dell ordinamento giuridico italiano alle regole del diritto internazionale generalmente riconosciute, statuita dall art. 10, comma 1 Cost., una legge che continuasse a richiedere il servizio militare ai non cittadini contrasterebbe con una norma internazionale generale, recante un divieto in tal senso, e violerebbe così la Costituzione»
7 TREVES: «[i+n molti casi l emanazione di norme legislative interne, ancorché non espressamente richiesta dal diritto internazionale, è il modo più pratico (o il solo consentito dall ordinamento interno) per creare le condizioni affinché l obbligo internazionale sia adempiuto» «* + l adempimento dell obbligo internazionale si ha non con l emanazione delle norme interne, bensì con l osservanza da parte dello Stato del comportamento che con quelle norme esso ha inteso garantire. A sua volta, la responsabilità internazionale, in tali casi, non si concreta nella mancata emanazione delle norme in questione, bensì nel fatto che lo Stato abbia tenuto un comportamento concreto in contrasto con l obbligo internazionale (il che potrebbe avvenire anche se lo Stato avesse emanato norme legislative sulla base del suo diritto interno)»
8 Come viene recepito un trattato internazionale nell ordinamento italiano Atto legislativo ordinario Ordine di esecuzione (procedimento speciale o di rinvio forma di adattamento dell ordinamento interno a quello internazionale) Legge di integrazione Artt. 80 e 87 della Cost autorizzazione alla ratifica trattati internazionali riferimento alla modalità conclusione degli accordi non dicono nulla circa il rango normativo delle norme convenzionali introdotte nell ordinamento
9 Art. 87 Cost. «Il Presidente della Repubblica * a]ccredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l autorizzazione delle Camere»
10 Art. 80 Cost. «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
11 procedimento di adattamento automatico di norme complete, o self-executing riproduzione del testo del trattato nell atto legislativo di esecuzione la concreta applicazione e interpretazione delle norme è lasciata agli organi esecutivi, amministrativi o giudiziari dello Stato procedimento ordinario legge statale ordinaria riformula e specifica il contenuto delle disposizioni internazionali pattizie c.d. convenzioni-quadro: gli Stati possono negoziare e adottare accordi internazionali che contengono regole programmatiche o d indirizzo o, comunque, normativamente incomplete, c.d. non self-executing.
12 Regola completa o self-executing «* + suscettibile di immediata applicazione *e cioè] quando contiene in sé tutti gli elementi idonei a consentire, a chi deve applicare le norme interne di adattamento, di ricavare, dal contenuto della norma internazionale, il contenuto delle norme interne che servono a dare esecuzione alla norma internazionale». [TREVES]
13 Situazione pre-2001 Trattati internazionali entrano nel nostro ordinamento attraverso leggi ordinarie interne Opera ermeneutica dei giudici nazionali Lex posterior Lex specialis Eccezione leggi di adattamento a trattati relativi al trattamento degli stranieri Corte cost, sent. 120/1967 Art. 10(2) cost: «la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali»
14 Riforma cost L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (cd. legge sul federalismo) Modifica art. 117(1) cost.
15 Art. 117 (1) cost post-2001 «[l]a potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»
16 Art. 117 (1) cost post-2001 Due vincoli al legislatore ordinario Cost. Gli obblighi internazionali derivanti da UE Consuetudini internazionali Trattati internazionali
17 Art. 1(1) legge 131 del 2003 (cd legge La Loggia) «[c]ostituiscono vincoli alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell articolo 117, primo comma, della Costituzione, quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui all articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui all articolo 11 della Costituzione, dall ordinamento comunitario e dai trattati internazionali»
18 Corte cost trattati internazionali come norme inteposte Sentenze del 24 ottobre 2007 (n. 348 e 349), successivamente confermate dalle sentenze n. 311 del 16 novembre 2009 e n. 93 del 12 marzo 2010 e numero 113 del 4 aprile 2011 prevalenza degli obblighi derivanti dai trattati sulle norme interne aventi forza giuridica di legge ordinaria attraverso il parametro costituzionale fornito dall art. 117(1) cost. «Il parametro costituzionale in esame comporta * + l obbligo del legislatore ordinario di rispettare dette norme [convenzionali internazionali], con la conseguenza che la norma nazionale incompatibile con * + gli obblighi internazionali di cui all art. 117, primo comma, viola per ciò stesso tale parametro costituzionale».
19 Corte cost Spetta al giudice ordinario il compito di «interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme. Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire la Corte *Costituzionale+ della relativa questione di legittimità» La Corte costituzionale «pur non potendo sindacare l interpretazione della CEDU data dalla Corte europea, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione * + si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato»
20 Come si deve procedere: PRIMO STEP giudici interni: riferimento alla norma da applicare e sua compatibilità con il trattato internazionale SECONDO STEP Corte cost.: bilanciamento tra art. 117(1) cost e norme cost.
21 Applicazione del diritto internazionale da parte delle Regioni italiane Principio dell unità dello Stato Art. 5 Cost.: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento» Art. 117 Cost.: funzione legislativa dello Stato (e Regioni) deve essere esercitata nel rispetto dei «vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali * + *l]e Regioni provvedono all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza»
22 legge 5 settembre 2003, n. 131, di attuazione della riforma costituzionale (legge «La Loggia») - art. 6, par. 1: «[l]e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all attuazione e all esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli Affari Esteri ed alla presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento affari regionali, i quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni * +»
23 Attuazione /applicazione del diritto internazionale da parte dei giudici nazionali Funzione del diritto internazionale integrativa rispetto alla disciplina nazionale Rimedio a comportamenti contrari al diritto internazionale da parte degli altri organi dello Stato Destinatario ultimo di obblighi internazionali vincolanti per lo Stato
24 Sent. Trib. Milano GUP Corte Cassazione Sez I Penale sent. 1072/2007, Articolo 270 bis. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell ordine democratico. Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (Articolo aggiunto dal D.L. 15 dicembre 1979, n. 625)
25 Art. 270-bis (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego". (decreto-legge 18 ottobre 2001 n.374, convertito in legge 15 dicembre 2001 n. 438 sono state previste pene severe nei confronti di quanti partecipino ad associazioni terroristiche, anche nel caso in cui tali attività criminali siano rivolte verso uno Stato estero)
26 Immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione nazionale Diritto consuetudinario La regola sull immunità degli Stati dalla giurisdizione è stata adopted as a general rule of customary international law solidly rooted in the current practice of States (Yearbook of the International Law Commission, 1980, Vol. II (2), p. 147, para. 26) United Nations Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004) ( UNCSI ) non ancora entrato in vigore
27 Possibilità di rinuncia espressa all immunità(art. 7 UNCSI) Article 7 UNCSI. Express consent to exercise of jurisdiction: 1. A State cannot invoke immunity from jurisdiction in a proceeding before a court of another State with regard to a matter or case if it has expressly consented to the exercise of jurisdiction by the court with regard to the matter or case: (a) by international agreement; (b) in a written contract; or (c) by a declaration before the court or by a written communication in a specific proceeding. 2. Agreement by a State for the application of the law of another State shall not be interpreted as consent to the exercise of jurisdiction by the courts of that other State.
28 Acta jure gestionis Acta jure imperii Attività dello Stato non sovrane Attività sovrane dello Stato Limitata immunità dello Stato Piena garanzia dell immunità Stato
29 Corte di Cassazione 2008 (Cass.civ.SU- 29 Maggio 2008 n 1420) considerato che [ ] non valgono, in primo luogo, ad escludere la giurisdizione del giudice italiano le disposizioni contenute nei trattati del 1947 e del 1961* +,atteso che: così come formulate,le medesime si riferiscono ai rapporti diritto sostanziale e non alla giurisdizione (spettando al giudice eventualmente adito decidere nel merito in ordine alle domande oggetto della rinuncia e, in primo luogo,alla data di acquisizione del diritto); diversamente opinando non si spiegherebbe l'impegno assunto dalla Repubblica italiana di "tener indenne la Repubblica Federale di Germania da ogni eventuale azione o altra pretesa legale",né il fatto che la stessa Repubblica Federale di Germania abbia istituito,con il concorso delle imprese tedesche che si erano avvalse del lavoro dei deportati,una fondazione* +anche per assicurare un indennizzo alle vittime; che il prospettato difetto di giurisdizione del Tribunale adito neppure può dirsi implicato dai principi di diritto internazionale in tema di immunità degli Stati dalla giurisdizione civile;"
30 che, per tal profilo, le decisioni delle Corti supreme, nazionali ed europea richiamate dalla ricorrente non altro stanno a dimostrare che ciò di cui queste Sezioni Unite, con la sentenza n del 2004,si erano dichiarate già "consapevoli": il fatto, vale a dire, che non esista, allo stato attuale, una sicura ed esplicita consuetudine internazionale per cui il principio della immunità dello Stato straniero dalla giurisdizione civile per gli atti dal medesimo compiuti iure imperii (tra i quali innegabilmente rientrano anche quelli, in particolare, relativi alla conduzione delle attività belliche* +)possa ritenersi derogato a fronte di atti di gravità tale da configurarsi come "crimini contro l'umanità che, peraltro, le suddette decisioni(anche in ragione della peculiarità delle fattispecie considerate e dei particolari contesti in cui sono state adottate)neppure possono, altrettanto sicuramente, reputarsi espressive di una consuetudine di segno opposto che anzi* +un principio limitativo dell'immunità dello Stato che si sia reso autore di crimini contro l'umanità può presumersi in via di formazione
31 che, di fatto, il principio consuetudinario di immunità dalla giurisdizione civile dello Stato straniero [ ] coesiste, dunque, nell'ordinamento internazionale, con l'altro parallelo principio, di pari portata generale, per cui i crimini internazionali "minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza tra i popoli"* +. Come tale [cioè,come crimine contro l'umanità] venendo in particolare, sempre a livello di comunità internazionale, considerata la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato* + come inequivocabilmente, tra l'altro, emerge dallo Statuto delle Nazioni Unite* + dalla Risoluzione N 95/1946 della Assemblea Generale; dai principi di diritto internazionale adottati nel giugno 1950 dalla Commissione delle Nazioni Unite* +;dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza N 827/1993 e N 955/1994,con le quali sono stati adottati, rispettivamente, lo statuto del Tribunale Penale Internazionale per la ex Jugoslavia* +e lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda* +; sia, infine, dalla Convenzione con la quale è stata istituita la Corte Penale Internazionale [ ] entrata in vigore il 1 luglio 2002
32 che l'innegabile antinomia tra i riferiti principi i quali risultano entrambi automaticamente recepiti dal nostro ordinamento per effetto della norma (di produzione)di cui all'art.10cost. nel momento in cui questi vengano, come nella specie, contemporaneamente, ed antagonisticamente, in rilievo che, infatti, come già sottolineato nella sentenza n.5044 del 2004 di questa Corte, il rispetto dei diritti inviolabili della persona ha assunto, anche nell'ordinamento internazionale, il ruolo di principio fondamentale, per il suo contenuto assiologico di meta-valore che, nel ribadire ora le conclusioni cui sono già pervenute con il ricordato proprio precedente, queste sezioni unite sono consapevoli di contribuire così alla emersione di una regola conformativa della immunità dello Stato estero, che si ritiene comunque già insita nel sistema dell'ordinamento internazionale
33 del resto, come anche sottolineato dalla dottrina internazionalistica più attenta al tema che ne interessa, sarebbe a dir poco "incongruo" che la giurisdizione civile, che l'ordinamento internazionale già consente di esercitare nei confronti dello Stato straniero in caso di violazioni, ad esso addebitabili, di obbligazioni negoziali, resti, invece, esclusa a fronte di ben più gravi violazioni, quali quelle costituenti crimini addirittura contro l'umanità, e che segnano anche il punto di rottura dell' esercizio tollerabile della sovranità
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