SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA

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1 Allegato 1 SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA tra L AUTOMOBILE CLUB D ITALIA, per il seguito denominato ACI, con sede legale in Roma, via Marsala, n.8 (Partita IVA: ), rappresentato per la stipula del presente contratto da. e La Società., per il seguito denominata Società (Codice fiscale e Partita IVA: ), con sede in..,.., nella persona di.., in qualità di, giusta procura speciale del, repertorio.., raccolta premesso che con determinazione n.19 del , è stato autorizzato l esperimento di una procedura aperta per l affidamento del servizio di rassegna stampa informatizzata, quale strumento di lavoro essenziale per garantire all Ente una informazione aggiornata, costante e puntuale; a tal fine l ACI ha avviato l espletamento della procedura aperta n.142/2010, indetta con bando spedito alla G.U.U.E. in data e pubblicato sulla G.U.R.I. n.3 del ; la Società.è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri previsti al paragrafo 9 del disciplinare di gara; con determinazione n.. del.., l aggiudicazione è diventata definitiva e, a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell art.11 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., ha acquistato efficacia; la Società ha prodotto i documenti di cui al 2 comma dell art.48 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., ai fini della verifica del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale; la Società dichiara di possedere l organizzazione, i mezzi e le risorse per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto; la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, dai suoi allegati, nonché dal bando e dal disciplinare, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni negoziali e che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica e tecnica delle stesse e per la formulazione della propria offerta; la Società ha prestato cauzione sotto forma di.. per un importo di.., nonché ha presentato polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel disciplinare di gara; il numero di CIG rilasciato dall AVCP è B e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente contratto; la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto; si conviene e si stipula quanto segue 1

2 Art. 1 - OGGETTO 1. Costituisce oggetto del contratto: a) il servizio quotidiano di rassegna stampa informatizzata, trasmessa via modem su periferica dedicata, da svolgere secondo le condizioni, le modalità ed i termini di seguito indicati e verso corrispettivo del canone annuo indicato all articolo 12; b) l archiviazione trimestrale su CDRom, DVD o altro supporto equivalente, come previsto all articolo 7 e verso corrispettivo dell importo indicato all articolo 12; c) l interfacciamento della rassegna stampa in ambiente intranet; d) la trasmissione di rilevazioni radiotelevisive mediante clips audio-video; e) la fornitura, su richiesta, delle trascrizioni su supporto cartaceo dei servizi audiovideo; f) le rilevazioni Audipress ed Auditel, come previsto al successivo articolo 5, comma 1 ; g) gli eventuali servizi aggiuntivi e migliorativi offerti dalla Società, nell ambito della proposta tecnica. 2. Sono comprese nel servizio di cui alla lettera a) la consulenza professionale al personale dell ACI per l uso adeguato ed efficiente dei sistemi di trasmissione e per l ottimizzazione del servizio e l assistenza telefonica di cui al comma 5 dell articolo 8; 3. Qualora l ACI ravvisasse la necessità dell esecuzione di altre prestazioni complementari e/o connesse all oggetto del contratto, la Società si impegna sin d ora ad effettuare tali servizi aggiuntivi ai corrispettivi che verranno concordati tra le parti mediante appositi atti aggiuntivi al presente contratto, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa in materia di contratti pubblici. 4. Il servizio di rassegna stampa è fruibile esclusivamente all interno della Federazione ACI ed in nessun caso, potrà essere divulgato all esterno della Federazione, salvo espressa autorizzazione dell Ente. 5. In aggiunta al servizio di cui al 1 comma, la Società si impegna, ove richiesto da ACI, a predisporre forme di rassegna stampa personalizzate per gli Uffici Provinciali, gli Automobile Club e le strutture del Gruppo ACI, da inviare giornalmente nelle forme e nei termini che verranno concordati tra le parti. 6. Nel caso di cui al precedente comma 4, gli accordi costituiranno atto aggiuntivo al presente contratto, previa accettazione del preventivo da parte della struttura interessata. Art. 2 - DURATA 1. Il presente contratto avrà la durata di 54 (cinquantaquattro) mesi, presumibilmente dal e fino al Art. 3 - PERIODO DI PROVA 1. Per il periodo di tre mesi, a decorrere dalla data di inizio del contratto, il servizio si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire all ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto. 2. Durante tale periodo l ACI potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni, da comunicare alla Società con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 3. All iniziativa di recesso dell ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di avere già effettuato servizi analoghi a quelli oggetto di appalto in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale. 4. Nell eventualità del recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati in conformità a quanto previsto nel presente 2

3 contratto, esclusi ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione di qualsiasi genere. Art. 4 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 1. Il servizio consiste nella preparazione e nella trasmissione quotidiana della rassegna stampa di quotidiani, magazine dei quotidiani, quotidiani sportivi, periodici, principali portali italiani in Internet, autorevoli quotidiani esteri, emittenti radiotelevisive, predisposta in conformità a quanto previsto negli articoli 5 e 6 e nell Allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente contratto. 2. La rassegna stampa deve essere trasmessa, via modem, in automatico su periferica dedicata presso il centro di ricezione indicato dal Servizio Comunicazione dell ACI. 3. L ACI si riserva la facoltà di richiedere l attivazione occasionale di siti telematici di ricezione della rassegna in sedi diverse. 4. Per tale estensione le parti concorderanno un compenso sulla base di un preventivo presentato dalla Società e documentato con riferimento alle singole voci di costo ed alle spese generali. 5. L ACI si riserva, altresì, la facoltà di modificare l indirizzo telefonico dei siti telematici di ricezione nell ambito del territorio nazionale, anche per periodi limitati, con un preavviso di 24 ore solari. 6. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software della Società utilizzati per la trasmissione della rassegna telematica dovranno essere sempre compatibili con l attuale disegno architetturale, come riprodotto nell Allegato 2.F (caratteristiche tecniche). 7. Nel corso della durata contrattuale, ove necessario o conveniente, in caso di evoluzioni tecnologiche, le parti concorderanno eventuali modifiche sul sistema di trasmissione e ricezione della rassegna al fine di migliorare la gestione e la qualità del servizio. Art. 5 - CARATTERISTICHE E CONTENUTO DELLA RASSEGNA STAMPA 1. Il testo della rassegna consta delle fotocopie degli articoli o delle parti essenziali, nonché della fornitura di clips audio-video relative a trasmissioni radiotelevisive. Su richiesta dell ACI, verranno trasmesse le trascrizioni cartacee delle notizie televisive e/o radiofoniche di interesse. L acquisizione degli articoli, nonché delle clips audio-video, dovrà fare menzione della data, del titolo, della testata, dell autore e degli argomenti. La rassegna deve indicare, altresì, il numero medio dei lettori (certificazioni AUDIPRESS ed AUDITEL). 2. Gli articoli trasmessi dovranno essere strutturati secondo l Allegato 2.C e articoli e clips dovranno essere raccolti in un unico indice a video sullo schema dell Allegato 2.D. 3. Gli articoli e le clips sono tratti dai quotidiani, dalle pubblicazioni, dai periodici e dalle emittenti elencati in maniera indicativa e non esaustiva nell Allegato 2. A e B e sugli argomenti di specifico interesse ACI indicati in linea generale nell Allegato 2.E al presente contratto, di cui costituiscono parte integrante. 4. La Società integrerà la rassegna stampa anche con articoli, o clips audio-video, che l Ufficio Comunicazione Integrata o gli Uffici Stampa degli Automobile Club Provinciali segnaleranno tramite telefono, fax o e con articoli e testi tratti da quotidiani e periodici non elencati negli Allegati. 5. L elenco delle testate e delle emittenti indicate nell Allegato 2.A e B e l elenco degli argomenti di cui all Allegato 2.E potranno essere successivamente modificati ed ampliati, d intesa tra le parti, in considerazione della rilevante varietà delle materie di interesse dell ACI e della loro evoluzione, nonché nel caso di servizi aggiuntivi o di rassegne personalizzate; in particolare l ACI e la Società concorderanno gli 3

4 argomenti da monitorare, che riguarderanno oltre alle notizie inerenti l Ente e gli Automobile Club Provinciali, la mobilità ed il traffico, l automobilismo sportivo, l economia e la politica della mobilità. 6. Dalla rassegna sono esclusi gli argomenti letterari non pertinenti, di varietà, gli elzeviri e la cronaca ad eccezione di ciò che apparirà opportuno inserire a giudizio discrezionale della Società. 7. Gli articoli dovranno essere disponibili in singoli file in formato A4.pdf visualizzabili con Acrobat Reader per PC, sia in fase di lettura che di editing e dovranno essere indicizzati mediante un sistema di Riconoscimento Testo completo (OCR o similari) per permettere la ricerca attraverso PC, partendo da singole parole contenute nell articolo, con possibilità di riconoscere e trattare il testo per estrapolare, stampare, archiviare, inviare gli articoli via telefax o Le clips audio-video dovranno essere disponibili in formato PC compatibile, MPEG o AVI, ed essere inserite nell elenco generale della rassegna stampa. 9. Gli articoli e le clips audio-video quotidianamente trasmessi entro l orario di cui al successivo art.6, 2 comma saranno sottoposti, giorno per giorno, a filtro e sintesi da parte del Servizio Comunicazione che provvederà a realizzare una rassegna del materiale inviato da trasmettere in Intranet agli Uffici ACI. Gli articoli della rassegna stampa dovranno apparire a video accorpati per argomento (nell ambito delle news ACI, prima un blocco sul comunicato stampa A, poi un blocco sul comunicato B, poi un blocco sulla notizia C inerente l Automobile Club d Italia o un Automobile Club provinciale) e per importanza della testata (come ad esempio: all interno dei vari blocchi, prima il Corriere della Sera e poi La Sicilia). Il Servizio Comunicazione dovrà poi essere messo in grado di cambiare con facilità l ordine degli articoli, estrapolando eventualmente alcuni articoli, prima della pubblicazione della rassegna finale in ambiente Intranet. Art. 6 - TEMPI E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 1. Il servizio dovrà essere fornito quotidianamente, comprese le giornate di sabato, domenica e le festività, con la sola eccezione delle giornate in cui non è prevista la pubblicazione dei giornali. 2. La rassegna stampa informatizzata dovrà essere inviata presso le periferiche ed i siti telematici indicati entro le ore 7.30 di tutti i giorni. 3. Per i giorni prefestivi e festivi e per il solo mese di agosto, limitatamente alla settimana precedente o successiva al giorno 15 dello stesso mese, è possibile concordare orari diversi di trasmissione. 4. La rassegna tratta dai periodici dovrà essere recapitata il giorno stesso della loro distribuzione in edicola purché siano disponibili entro le ore 7.30, orario di chiusura della rassegna stampa. 5. La rassegna dei giornali pomeridiani e delle edizioni straordinarie dovrà essere inclusa nella prima trasmissione della rassegna del giorno successivo. 6. La rassegna relativa alle clips audio-video dovrà essere disponibile entro le ore 7.30 del giorno successivo a quello della messa in onda delle trasmissioni radiotelevisive cui si riferisce. 7. Con le medesime modalità dovranno essere disponibili le trascrizioni cartacee delle notizie televisive e radiofoniche, ed inserite nell ambito della rassegna quotidiana. 8. Qualora, per cause tecniche assolutamente imprevedibili e non risolvibili per tempo non sia possibile trasmettere la rassegna stampa via modem entro il termine previsto dal precedente comma 2, la Società si impegna ad effettuare la trasmissione, entro le ore 8.00, con altri mezzi, quali il telefax, via Internet, corriere o altro, senza alcun onere per l ACI e senza che possa pretendere alcunché per eventuali aggravi del servizio non dipendenti dall ACI. 4

5 Art. 7 - ARCHIVIAZIONE RASSEGNA STAMPA 1. La Società dovrà assicurare l archiviazione trimestrale su CDRom, DVD o altro supporto equivalente, nel formato A4.pdf visualizzabile con Acrobat Reader per PC, delle rassegne stampa di cui alla lettera a) dell articolo 1 per consultazione e trattamento del testo, indicizzate con chiavi di ricerca. 2. L archiviazione delle rassegne dovrà essere conclusa entro il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Art. 8 - IMPEGNI SPECIFICI DELLA SOCIETA 1. Il servizio verrà eseguito dalla Società con la massima cura, diligenza e tempestività, con organizzazione delle risorse e dei mezzi necessari ed adeguati al fine di soddisfare con immediatezza eventuali richieste urgenti, connesse all oggetto del contratto; a tal fine la Società dovrà disporre, per tutta la durata contrattuale, di una idonea struttura che consenta di gestire il servizio richiesto, garantire l ottimizzazione e curarne la qualità. 2. Al fine di avviare tempestivamente e con buon esito il sistema di trasmissione della rassegna stampa, la Società dovrà effettuare tutte le prove diagnostiche necessarie per porre gli apparati di ricezione in condizione di perfetta funzionalità e consentire la connessione tra gli impianti; nel caso in cui la piattaforma tecnologica ACI dovesse subire evoluzioni, la Società dovrà garantire la continuità del servizio adeguandosi al cambiamento. 3. Nel caso in cui sorgano difficoltà di funzionamento del sistema di ricezione, la Società si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per l individuazione e la rimozione delle cause che le determinano. 4. Completate le operazioni di avviamento del sistema di trasmissione, la Società terrà un corso di addestramento sul funzionamento del sistema stesso per il personale ACI del centro di ricezione della rassegna ed elaborerà un manuale d uso. 5. La Società, su richiesta di ACI, dovrà mantenere attivo un centro di assistenza telefonica per garantire la risoluzione di eventuali problematiche anche di ordine tecnico e fornire informazioni o indicazioni in merito alle rassegne. Art. 9 - RAPPORTI TRA LE PARTI 1. La Società provvederà a designare un proprio rappresentante al quale l ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all espletamento del servizio. 2. Per l ACI, i rapporti relativi alla gestione del servizio verranno tenuti con il Servizio Comunicazione. Art DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 1. E fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto o di far eseguire in tutto o in parte da altre Società, o concedere in cottimo, il servizio in oggetto. 2. L ACI, tuttavia, potrà concedere deroghe alle limitazioni di cui al primo comma, autorizzando la Società ad avvalersi specificamente e per talune attività, della collaborazione di terzi, che sono tenuti al rispetto delle clausole del presente contratto e fatta salva, in ogni caso, la responsabilità della Società per l esecuzione degli obblighi contrattuali. 3. In caso di inadempienza da parte della Società agli obblighi di cui al precedente 1 comma, fermo restando l inefficacia dell avvenuta cessione del contratto per l ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il presente contratto si risolverà di diritto per colpa della Società. 4. La Società potrà avvalersi del subappalto per l esecuzione delle prestazioni contrattuali, nella misura massima del 30% (trenta per cento). Il subappalto non 5

6 comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società aggiudicataria che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell ACI, di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare all ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state appaltate le attività. 5. La Società dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell esecuzione delle attività subappaltate. 6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dal bando di gara e/o dal contratto. 7. La società si impegna altresì a comunicare all ACI di aver proceduto ai pagamenti dovuti al subappaltatore osservando la normativa sulla tracciabilità di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. 8. La società si impegna a dare immediata comunicazione all ACI ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell inadempimento del proprio subappaltatore agli obblighi di tracciabilità n.136/2010 e s.m.i. Art PENALI 1. L ACI ha facoltà di applicare: - una penale pari al 5% del canone mensile corrisposto da ACI per il servizio, qualora i ritardi rispetto ai tempi di consegna e/o trasmissione della rassegna stampa previsti dal 2 comma dell articolo 6 del presente contratto superino, nell arco di un mese, la durata di 5 (cinque) ore; - una penale fino ad 150,00 nel caso di reiterati disservizi, quali a titolo esemplificativo, articoli tagliati, testi importanti non inseriti in rassegna, notizie incomplete, rassegna non conforme alle modalità previste ecc.; - una penale di 25,00 al giorno, qualora la Società non esegua l archiviazione trimestrale della rassegna nei tempi previsti al comma 2 dell articolo 7. - una penale di 30,00 qualora la Società si rifiuti senza giustificato motivo di estendere la rassegna con testi forniti o indicati dal Servizio Comunicazione o dagli Automobile Club provinciali. 2. Le penali saranno applicate con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione delle stesse entro cinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della notifica da parte dell ACI. 3. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione. Art CANONE E CORRISPETTIVI 1. L ACI, per l esecuzione del servizio, corrisponderà: a). (euro ) mensili, oltre IVA, nella misura del 4%, per l espletamento del servizio di rassegna stampa informatizzata, svolto in conformità agli articoli 4, 5, 6 ed 8, come dettagliatamente indicato nell offerta tecnica della Società, allegata al presente contratto e che qui si intende richiamata integralmente; b)... (euro ) mensili, oltre IVA, per l archiviazione trimestrale su CDRom/DVD delle rassegne stampa, di cui all articolo 7. Art REVISIONE DEL CANONE 1. I canoni indicati all articolo 12 del presente contratto sono fissi ed invariabili per il primo anno di vigenza contrattuale. 2. A decorrere dal secondo anno di appalto, i canoni possono essere soggetti ad una revisione periodica, ai sensi dell art.115 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 6

7 Art FATTURAZIONE E PAGAMENTO 1. I canoni di cui all art.12, salvo diversa indicazione, verranno fatturati trimestralmente, in via posticipata, con due distinte fatture, ciascuna indicante la tipologia del servizio, il periodo di riferimento, il numero d ordine e di CIG. 2. Il pagamento dei canoni di cui ai precedenti commi verrà effettuato a 60 gg. data ricevimento fattura, previa verifica, da parte di ACI, che il servizio sia stato regolarmente svolto in conformità alle modalità ed ai termini contrattuali. 3. Le fatture dovranno essere trasmesse per il pagamento all ACI Direzione Centrale Amministrazione e Finanza Area Fornitori via Marsala, n.8, Roma Partita Iva: Le fatture saranno liquidate dall ACI sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dal successivo art.23, in conformità al l art.3 della L.n.136/2010 e s.m.i. 5. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all ACI, eventuali variazioni dell istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. 6. In ottemperanza a quanto previsto dall art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità dell impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria. 7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per la regolarizzazione della posizione contributiva. Art OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 1. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. 2. La Società garantisce all ACI - esibendo, a richiesta, le relativa documentazione probatoria - tutti i controlli necessari ad accertare l osservanza degli obblighi di cui ai commi precedenti. Art RECESSO 1. L ACI ha diritto, nei casi di: a) giusta causa e/o esigenze sopravvenute; b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di uffici, modifiche normative; c) reiterati inadempimenti della Società, anche se non gravi; di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R; 7

8 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: a) qualora sia stato depositato contro la Società un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; b) qualora la Società, per ragioni organizzative e/o tecniche, non sia più in grado di effettuare il servizio alle condizioni e nei tempi previsti dal contratto; c) qualora taluno dei componenti l organo di amministrazione o l amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. 3. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all ACI. 4. In caso di recesso dell ACI, la Società ha diritto al pagamento dei soli servizi prestati, purchè correttamente eseguiti a regola d arte e secondo le modalità contrattuali, rinunciando ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso di eventuali spese. Art.17 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E CLAUSOLA RISOLUTIVA 1. Qualora la Società manchi ad uno qualsiasi delle attività contrattuali o si dimostri non tempestiva, negligente o inadempiente ovvero in caso di reiterati inadempimenti contrattuali in ordine all esecuzione delle prestazioni convenute o non sia più in grado di assicurare con immediatezza ed efficacemente il servizio, ovvero si rifiuti, senza giustificato motivo, di garantire l espletamento dei servizi aggiuntivi e/o personalizzati richiesti oppure di ampliare i siti di ricezione della rassegna e di assicurare l assistenza telefonica, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, l ACI potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un congruo termine per l adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite. 2. Nell ipotesi in cui la Società, scaduto il termine assegnatole, rimanga inadempiente, l ACI, ove lo ritenga opportuno, oltre all applicazione delle penali, potrà chiedere l esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla Società anche una trattenuta pari al 10% del corrispettivo mensile. 3. Nel caso di risoluzione del contratto, l ACI, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, procederà all incameramento - a titolo di penale - della cauzione, all esecuzione in danno del servizio per il tempo necessario, salvo l esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti. 4. Oltre che nei casi espressamente indicati, si conviene che l ACI potrà risolvere di diritto ai sensi dell art c.c. il contratto previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con Raccomandata A/R nei seguenti casi: a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l affidamento del servizio, oggetto del presente contratto; b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 8

9 c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell ACI, ai sensi del successivo articolo 20; 5. Il contratto si risolve di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, in conformità all art.3 della legge n.136/2010 e s.m.i. n materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto. 6. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto l ACI avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo rimanendo il diritto al risarcimento e sarà tenuto a corrispondere esclusivamente il valore economico maturato fino alla data di efficacia della risoluzione, purché si tratti di prestazioni eseguite in conformità al contratto. Art SODDISFAZIONE DEI SERVIZI EROGATI (Customer Satisfaction) 1. La Società dovrà periodicamente verificare il livello di soddisfazione dei servizi erogati sulla base del sistema di misurazione che verrà predisposto di comune accordo sulla base dei parametri e delle metodologie concordate con il Servizio Comunicazione. 2. I risultati verranno comunicati all ACI Servizio Comunicazione entro il mese successivo a quello della conclusione della rilevazione, evidenziando le eventuali situazioni critiche, le relative cause, le azioni intraprese e/o pianificate per ripristinare il servizio in modo conforme ai parametri contrattuali, nonché le eventuali proposte di miglioramento delle attività e dell organizzazione. 3. Le modalità utilizzate per la rilevazione potranno essere riviste in occasione dell emissione dei risultati. 4. In ogni caso, l ACI si riserva la facoltà di procedere, autonomamente, a verifiche della Customer Satisfaction mediante interviste periodiche da sottoporre ai destinatari della rassegna stampa; i risultati verranno comunicati alla Società per la definizione di eventuali azioni di intervento. Art.19 - CONTROVERSIE 1. Per qualsiasi controversia di natura tecnica e amministrativa riferita alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente incarico, insorta o in corso al termine del rapporto contrattuale, si rimanda alla competenza del Foro di Roma. Art CAUZIONE 1. La cauzione di. (euro ), prestata dalla Società, sotto forma di.., a garanzia dell esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, sarà svincolata al momento in cui tali obbligazioni saranno state tutte esattamente adempiute. 2. Qualora l ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di incameramento della cauzione, quest ultima dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l ACI avrà reso noto alla Società l avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall ACI. Art RESPONSABILITA 1. La Società assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell ACI che di terzi, in dipendenza dell esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. 2. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l ACI da qualunque pretesa e/o addebito e/o risarcimento richiesti all ACI stesso a qualsiasi titolo a causa di fatti 9

10 e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge e relativi al presente contratto. Art NORME DI SICUREZZA 1. La Società nell esecuzione del servizio è tenuta all osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla normativa vigente, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto. 2. L ACI assicura che nei propri luoghi siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e si obbliga a fornire alla Società dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 3. La Società dà atto, ai sensi e per gli effetti della Legge 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, di aver preso conoscenza del piano di valutazione dei rischi dell ACI e si obbliga a che i propri dipendenti si attengano alle misure di sicurezza ivi previste. 4. Gli oneri di sicurezza per l eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad Euro 0,00, in quanto l oggetto dell appalto è un servizio di natura intellettuale che viene svolto presso la sede della Società e, pertanto, non comporta rischi da interferenze. Art. 23 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI 1. La Società assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 2. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all ACI ed alla Prefettura- Ufficio territoriale competente della notizia dell inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art TRATTAMENTO DEI DATI 1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e s.m.i., in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall articolo 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio dei diritti dell interessato previste dall art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 4. La Società è obbligata al rispetto del D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., con ciò impegnandosi a non utilizzare i dati personali di cui venisse a conoscenza nell espletamento delle attività di cui al presente atto e ad attenersi alle eventuali direttive ed istruzioni impartite dall ACI, sollevando quest ultimo da eventuali conseguenze dannose che dovessero verificarsi. Art.25 - BREVETTI E DIRITTI D AUTORE 10

11 1. L ACI non assume alcuna responsabilità nel caso che la Società abbia usato, nell esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, dispositivi, soluzioni o materiali che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 2. Qualora venga promossa nei confronti dell ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti e rivendicazioni, la Società sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all Estero di diritti d autore, di brevetti o di qualsiasi marchio italiano o estero, incluse le spese per danni verso terzi, quelle giudiziali e quelle sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi l ACI informerà prontamente per iscritto la Società delle suddette iniziative giudiziarie. Art.26 SEGRETO DI UFFICIO E RISERVATEZZA 1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall ACI, ad utilizzare e trattare i dati di cui sia venuta in possesso nello svolgimento del rapporto contrattuale in conformità alla normativa regolante la materia ed alle disposizioni che saranno impartite da ACI. 2. La Società si impegna, inoltre, a non divulgare e a mantenere la massima riservatezza - anche successivamente alla scadenza del contratto sulle notizie ed i dati relativi all attività svolta dall ACI di cui sia venuta a conoscenza nell esecuzione del contratto, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell incarico affidatole con il presente contratto. 3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i prestatori e tutti coloro che comunque collaborino all esecuzione del presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d ufficio, richiamando l attenzione del personale operante su quanto disposto dall articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate. Art.27 - SPESE CONTRATTUALI 1. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle di registrazione del contratto. Art.28 - NORME APPLICABILI 1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si farà riferimento alle norme vigenti del codice civile ed alle altre disposizioni normative emanate in materia. Roma, L AUTOMOBILE CLUB D ITALIA LA SOCIETA 11

12 POSTILLA Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la Società dichiara di conoscere e di approvare espressamente le seguenti clausole: Art. 4 - Condizioni generali del servizio, commi 5 e 7; Art. 6 - Tempi e modalità di esecuzione del servizio; Art. 8 - Impegni specifici della Società, commi 3 e 5; Art Divieto di cessione; Art Penali; Art Fatturazione e pagamento, commi 3 e 4; Art Recesso; Art Diffida ad adempiere e clausola risolutiva; Art Controversie; Art Cauzione; Art. 21 Responsabilità. Art.26 Segreto di ufficio e riservatezza Art.27 Spese contrattuali Data La SOCIETA 12

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