Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro

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1 Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di sicurezza sul lavoro Numero 10 Ottobre 2015

2 Sommario APPROFONDIMENTI Sicurezza e giurisprudenza 1 PIANO SICUREZZA ANCHE NELL IMPRESA FAMILIARE Anche l impresa familiare che opera nel settore edile deve redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38346/2015 depositata ieri che, accogliendo il ricorso del procuratore generale della stessa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste. (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE Norme & Tributi, 22 settembre 2015) 4 Sicurezza e giurisprudenza 2 IL VIAGGIO CASA-CLIENTE È ORARIO DI LAVORO Gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell Unione europea nella sentenza depositata ieri (causa C-266/14), nel segno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. (Marina Castellaneta, Il Sole 24 ORE Norme & Tributi, 11 settembre 2015) 6 Sicurezza: novità legislative 2 ISTITUITO L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale aveva delegato il Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi per riformare dell'attività ispettiva. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE Sicurezza24, 1 ottobre 2015) 8 Sicurezza: novità legislative 3 IL NUOVO ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 è stato dato avviso di pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE Cantieri24, 1 ottobre 2015) 16 Patto per la sicurezza INAIL-CONFINDUSTRIA, SOTTOSCRITTO L ACCORDO QUADRO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO Il 18 settembre Confindustria e Inail hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di valorizzare l'importanza della stessa in ambienti lavorativi. (Paola Sanna, Il Sole 24 ORE Quotidiano del lavoro, 24 settembre 2015) 22 Sicurezza e riposo del lavoratore RIPOSI MANCATI, IL DANNO È DA DIMOSTRARE Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve coincidere, tendenzialmente, con la domenica ed essere goduto in 24 ore consecutive. La sua fruizione è rinviabile, ma in un arco di tempo, in media, di 14 giorni. In questo caso il dipendente ha, però, diritto a un compenso sia per il lavoro domenicale, sia per la gravosità del lavoro oltre i sei giorni consecutivi. (Aldo Monea, Il Sole 24 ORE Quotidiano del lavoro, 28 settembre 2015) 23 2

3 L ESPERTO RISPONDE RASSEGNA DI NORMATIVA Chiusa in redazione il 1 ottobre

4 Sicurezza e giurisprudenza - 1 Piano sicurezza anche nell impresa familiare 4 (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE Norme & Tributi, 22 settembre 2015) Anche l impresa familiare che opera nel settore edile deve redigere il piano operativo di sicurezza (Pos). È quanto ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 38346/2015 depositata ieri che, accogliendo il ricorso del procuratore generale della stessa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello di Trieste. Il fatto si riferisce all infortunio sul lavoro occorso a un lavoratore mentre si trovava sulla copertura di un capannone intento a riparare le lastre che lo componevano: a causa del cedimento di una lastra e per la mancanza dei dispositivi di sicurezza è precipitato al suolo riportando un politrauma. In primo grado il datore di lavoro e componente dell impresa familiare di cui faceva parte l infortunato è stato condannato per non aver dotato quest ultimo di idonei dispositivi di sicurezza individuali (articolo 21 del Dlgs 81/2008, testo unico in materia) e di aver omesso di predisporre il Pos (in base all articolo 96 del Dlgs). Successivamente il datore di lavoro è stato assolto in appello. La Cassazione fa una ricognizione del quadro normativo vigente dell impresa familiare e ne ricava che essa è caratterizzata dallo svolgimento da parte del familiare di attività lavorativa continuativa e della sua partecipazione agli utili in misura proporzionale al lavoro prestato. In materia di sicurezza, il richiamo esplicito è all articolo 3, comma 12, del testo unico che operativamente rinvia all articolo 21, ove proprio nei confronti di tale tipologia di impresa viene richiamato l obbligo dell uso di attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuali (Dpi), della dotazione della tessera individuale di riconoscimento. A tale tema la Corte ha aggiunto la disposizione richiamata dall articolo 96 del testo unico, seppure da una prima lettura sembrerebbe che la disposizione circa l obbligo della redazione del Pos sia riferita soltanto al limitato profilo dell impresa affidataria e di quelle esecutrici.

5 Nella sentenza 38346/2015, invece, viene precisato che proprio perché l obbligo in questione si impone anche quando l impresa interessata ai lavori edili è una soltanto, risulta chiaramente che la redazione del Pos è indirizzata anche all impresa familiare. Né appare sostenibile, secondo la Corte, che tale impresa sia tenuta alla redazione del Pos solo se si avvale di lavoratori subordinati, quindi di soggetti non componenti l impresa familiare. Interpretazione, peraltro, che non trova esatto riscontro nel quadro normativo richiamato. Quanto poi al soggetto tenuto ad adempiere all obbligo in questione, non può che essere identificato tenendo conto delle definizioni che ne dà il testo unico. 5 In forza dell articolo 96 è il datore di lavoro che è tenuto a redigere il Pos. Questo a sua volta, secondo la Cassazione, non va individuato nel titolare del rapporto di lavoro (che nell impresa familiare senza dipendenti non c è), ma nel soggetto che secondo il tipo e l assetto dell organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività ha la responsabilità dell organizzazione stessa o dell unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (articolo 2, lettera b del testo unico).

6 Sicurezza e giurisprudenza - 2 Il viaggio casa-cliente è orario di lavoro (Marina Castellaneta, Il Sole 24 ORE Norme & Tributi, 11 settembre 2015) Gli spostamenti dei dipendenti dal proprio domicilio a quello del cliente per l'esecuzione di prestazioni tecniche dei lavoratori rientrano nella nozione di orario di lavoro. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell Unione europea nella sentenza depositata ieri (causa C-266/14), nel segno della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 6 Al centro della causa, in cui sono intervenuti diversi Stati membri (inclusa l Italia), l interpretazione della direttiva 2003/88 su taluni aspetti dell organizzazione dell orario di lavoro, recepita in Italia con Dlgs 66/2003, modificato dal Dlgs 213/2004. Sono stati i giudici spagnoli a chiedere l intervento della Corte Ue per una vicenda che riguardava alcuni lavoratori, che si occupavano dell installazione e della manutenzione di sistemi di sicurezza. I dipendenti avevano chiesto al datore di lavoro di conteggiare nell orario lavorativo anche lo spostamento dal proprio domicilio a quello del primo e dell ultimo cliente. Dopo la chiusura delle sedi regionali, infatti, i lavoratori erano tenuti a spostarsi dalla propria abitazione al luogo di installazione con un veicolo di servizio, una volta ricevuta dalla sede centrale, sul cellulare aziendale, la tabella di viaggio. Lo spostamento domicilio- cliente era considerato dalla società come periodo di riposo. Di qui la controversia e il rinvio pregiudiziale a Lussemburgo, che ha fornito un interpretazione a tutela del lavoratore. Prima di tutto, gli eurogiudici hanno chiarito che le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo non dipendono dagli ordinamenti nazionali, ma dal diritto dell Unione. Solo grazie all individuazione di una nozione autonoma è possibile, infatti, assicurare piena efficacia alla direttiva e applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Tra gli elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro è incluso l esercizio delle attività e delle funzioni lavorative. Lo spostamento verso la sede del cliente presso il quale vanno installati i sistemi di sicurezza è parte integrale della funzione del lavoratore. D altra parte osserva la Corte - prima della chiusura degli uffici regionali, l azienda conteggiava lo spostamento tra sede e domicilio del cliente nell orario di lavoro. Il semplice fatto che il dipendente parta dalla propria abitazione, a causa del fatto che non ha un luogo di lavoro fisso o abituale, non altera la circostanza che lo spostamento sia considerato come esercizio delle attività e delle funzioni lavorative.

7 Inoltre, il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e raggiunge un cliente su sua indicazione «per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno». Durante lo spostamento, poi, il lavoratore non può gestire il tempo in modo libero, ma è obbligato «giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo». Il ristretto margine di autonomia concesso al lavoratore non sposta la conclusione della Corte, tanto più che il datore può cambiare l ordine dei clienti e modificare gli appuntamenti. Irrilevante il rischio di abusi, che non può essere arginato modificando la qualificazione giuridica della nozione di orario di lavoro. Spetta all azienda, infatti, effettuare controlli per evitare abusi anche limitando il pagamento del carburante solo a quello necessario per un uso professionale. 7 Nessuna possibilità, quindi, per l azienda di ridurre il tempo di riposo includendo in questa fase lo spostamento domicilio-cliente funzionale all esecuzione dell attività lavorativa del dipendente.

8 Sicurezza: novità legislative - 2 Istituito l'ispettorato nazionale del lavoro (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE Sicurezza24, 1 ottobre 2015) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". 8 Il provvedimento discende dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183 la quale aveva delegato il Governo ad adottare, entro il 15 giugno, uno o più decreti legislativi per riformare dell'attività ispettiva. In particolare, il mandato conferito dal Parlamento era quello di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'inps e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. Il decreto in commento prevede, al fine appunto di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, l'istituzione dell'ispettorato nazionale del lavoro. L'Ispettorato ha personalità di diritto pubblico, ha autonomia di bilancio e autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento. Gli organi dell'ispettorato sono: - il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale; - il consiglio di amministrazione; - il collegio dei revisori. La principale funzione dell'ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l'ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le

9 direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL). In supporto alla programmazione dell'attività di vigilanza svolta dall'ispettorato, si prevede l'obbligo per l'inps, l'inail e l'agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell'ispettorato, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata. Al fine di rafforzare l'azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede poi: - la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi; - l'obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l'ispettorato. 9 In ragione di un progressivo accentramento di tutte le funzioni ispettive presso l'ispettorato nazionale del Lavoro, il personale ispettivo di INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore e non potrà essere sostituito dagli Istituti. Pertanto, il reclutamento del personale ispettivo, dall'entrata in vigore dei decreti attuativi, sarà riservato esclusivamente all'ispettorato del Lavoro. Ulteriori disposizioni sono finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi. Il decreto, nella sua sostanza, mira a superare alcune pesanti disfunzioni presenti nell'apparato di controllo amministrativo. Lo strutturale sottodimensionamento organizzativo e finanziario delle amministrazioni competenti, la notevole frammentazione delle competenze e una difficile ripartizione delle funzioni tra lo Stato e gli Enti competenti nei controlli hanno creato, fino ad oggi, un contesto di riferimento per le imprese quanto mai incerto e disomogeneo. Inoltre, l'attuale sistema presenta alcune problematicità che rendono più critica la sua attuazione. Tra esse si evidenzia (i) la numerosità, la frammentarietà e la sovrapposizione di discipline tra loro affini (si pensi, ad esempio, all'ambiente e alla salute) che prevedono autonomi meccanismi di controllo; (ii) la mancanza di chiare indicazioni preventive che possono indicare alle imprese la modalità per conformarsi agli obblighi;

10 (iii) una scarsa attenzione alla professionalità del personale addetto all'attività ispettiva (scarsi investimenti nella formazione e basse retribuzioni); (iv) la scarsa trasparenza delle procedure attraverso cui si realizza il controllo; (v) il riconoscimento di margini troppo ampi di discrezionalità in capo agli ispettori (ad esempio in riferimento alla scelta delle imprese da controllare, alla conduzione del controllo, alla scelta delle sanzioni da applicare) aumentando, in tal modo, il rischio di abusi, arbitrarietà e corruzione; (vi) l'incapacità di delineare, in modo chiaro e preciso, l'ambito di applicazione del controllo; così facendo, da un lato, aumenta l'incertezza per le imprese che non conoscono lo scopo del controllo; dall'altro, aumenta il rischio di sovrapposizioni e duplicazioni tra i controllori; 10 (vii) l'assenza di efficienti meccanismi di tutela contro l'esercizio abusivo e/o illegittimo del controllo (tutele amministrative, giurisdizionali, procedurali); (viii) la duplicazione, in un medesimo atto di verifica, di valutazioni, analisi, o adempimenti aventi il medesimo oggetto affidate ad amministrazioni diverse ovvero, al contrario, dalla duplicazione degli interventi della stessa amministrazione in una stessa sequenza di verifica; (ix) dal grande numero di uffici che prendono parte ad uno stesso procedimento di verifica, spesso senza coordinarsi tra loro. Sotto quest'ultimo profilo, non esiste infatti, in Italia, un'unica autorità competente. Ciò è il risultato di una legislazione nazionale alquanto complessa che ripartisce tale autorità tra ministero, regioni, province e comuni cui si aggiunge la magistratura, che opera autonomamente. Allo stato attuale, infatti, secondo quanto disposto dall'art. 13, D.Lgs. 81/08, la vigilanza sull'osservanza delle norme del decreto è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal Ministero dello sviluppo economico, e, per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni, cioè da strutture interne.

11 Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n.191 (vigilanza congiunte Ferrovie dello Stato e Ministero del Lavoro nel settore ferroviario), lo stesso personale esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale ad opera dei Comitati regionali: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; 11 b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'azienda sanitaria locale competente per territorio. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano poi ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco.

12 ASL - Prevenzione degli infortuni e malattie professionali - Igiene e medicina del lavoro - Igiene dell'ambiente - Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro Ex Ispesl (ora Inail) - interviene nelle materie di competenza dell'istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro 12 - E organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori - Svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato - E' titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime Direzioni regionali e provinciali del lavoro - Svolge attività di vigilanza ovunque è prestato lavoro subordinato al fine di accertare il rispetto di tutte le leggi sul lavoro e la previdenza sociale - Accerta e reprime gli illeciti penali consumati in materia di lavoro - Vigila sull'esecuzione dei contratti collettivi di lavoro - Fornisce tutti i chiarimenti che sono richiesti circa le leggi sulla cui applicazione essi devono - Rileva, secondo le istruzioni del Ministero del Lavoro l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, gli effetti delle leggi che più interessano il lavoro - Raccoglie tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attività produttive - Compie, in genere, tutte le indagini delle quali sia incaricato dal Ministero del Lavoro

13 Vigili del fuoco - Esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili; - Esame preventivo dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti; - Visite per il controllo della realizzazione delle prescrizioni impartite; - Visite periodiche e controlli di prevenzione incendi - Visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco; 13 - Visite di controllo, al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi, per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico sprovvisti di tale certificato; - Valutazione dei rapporti di sicurezza di installazioni, impianti o depositi a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi; - Formazione e l'addestramento delle squadre antincendi degli stabilimenti industriali Corpo delle miniere A seguito del passaggio dallo Stato alle Regioni dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e delle torbiere, restano in capo al Corpo delle miniere solamente le funzioni amministrative e di vigilanza sulle norme di polizia delle miniere Inail - Raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; - Concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute; - Partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; - Eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n Può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera

14 La frammentazione degli organi di controllo contribuisce ad aumentare gli oneri a carico delle imprese, soprattutto quelle di piccole e medie dimensioni. Un sistema di controlli poi, se inefficiente è anche inefficace, poiché non consente di realizzare pienamente l'obiettivo di tutela che ne ha giustificato l'introduzione, se le risorse sono utilizzate in modo poco coordinato e funzionale. La riforma della disciplina dei controlli che il Governo si accinge a varare rappresenta, dunque, un'area particolarmente significativa nell'attuazione delle politiche di semplificazione e di Smart Regulation. Essa dovrebbe favorire un riorientamento delle attività di controllo in tema di salute e sicurezza sul lavoro assicurando il raggiungimento di almeno i seguenti obiettivi: - Rendere le ispezioni più selettive in base al criterio del rischio Valorizzare le imprese che rispettano le norme con una maggiore collaborazione. - Aumentare la competenza degli ispettori, cosi come la loro comprensione dei processi operativi che caratterizzano i diversi settori e i relativi rischi. - Promuovere il coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo e gli altri organismi deputati alle verifiche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni in sede di ispezione (frequente il caso che una medesima impresa, per la stessa tipologia di rischio, riceva il controllo sia da parte della Asl che dei VVFF); - Assicurare che il recupero dei dati venga effettuato una sola volta e che ci sia un'efficiente spiegazione e comprensione delle regole. - Fissare un tetto massimo di ispezioni all'anno per le PMI, tenendo conto dello Small Business Act. Nell'ambito di questo programma agli ispettorati dovrebbe essere richiesto di presentare annualmente dei Report che dovranno soffermarsi almeno sui seguenti aspetti: - il coordinamento con le altre autorità di regolamentazione in materia d'ispezioni. - la rimozione di ostacoli giuridici in materia di scambio di informazioni e cooperazione. - l'attività di supporto alle imprese che si devono adeguare alle norme. Tali principi sono peraltro riconosciuti anche in ambito internazionale. Si segnala, in proposito, l'attività del gruppo della Banca mondiale che ha elaborato diverse linee guida sul tema dei controlli. Si tratta di principi generali a vocazione trasversale in quanto adattabili a tutte le categorie regolatorie; tali principi sono riconducibili a due fondamentali macro-aree: principi sul soggetto, ovvero che interessano coloro che eseguono il controllo e principi sul procedimento (vedi Tab.I).

15 TAB. I - Principi Banca Mondiale Personale Competenza degli ispettori. Si tratta di scegliere persone qualificate allo svolgimento dell'attività di controllo. La competenza deve essere dapprima verificata tramite mirate procedure di selezione e successivamente deve essere garantita tramite la somministrazione periodica di corsi di formazione e di aggiornamento. Previsione di meccanismi e modalità di contrasto alla corruzione (codice etico e riduzione dell'ambito di discrezionalità). 15 PRINCIPI (Banca Mondiale) Procedimento Responsabilizzazione nell'attività svolta. Selezione delle ispezioni seguendo il cd. risk-based approach". In base a questo criterio le imprese sono sottoposte a iniziative di vigilanza differenziate in relazione alla tipologia e al grado dei rischi in cui esse incorrono. Si tratta dunque di predisporre a monte dei sistemi di selezione delle imprese in base all'applicazione del principio del rischio che varia in base al settore di riferimento. Garantire il due process nello svolgimento dell'attività ispettiva. Si tratta di principio generale al cui interno possono essere ricondotte diverse attività tra cui: - predisporre procedure chiare e dettagliate per lo svolgimento delle ispezioni; - assicurare la trasparenza dell'azione e dei risultati delle ispezioni; - assicurare il diritto di partecipazione delle imprese sottoposte a controllo. Coordinamento tra i vari uffici dell'organismo di controllo e gli altri organismi deputati a ispezioni/controlli Proporzionalità delle sanzioni applicate. Predisposizione - laddove non ancora esistenti - di meccanismi ex post a tutela delle imprese controllate (tutele amministrative e/o giurisdizionali).

16 Sicurezza: novità legislative - 3 Il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE Cantieri24, 1 ottobre 2015) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2015 è stato dato avviso di pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 22 settembre 2015 che contiene l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro. 16 Il decreto in commento è stato adottato a norma del punto 3.7. dell'allegato III al Decreto 11 aprile 2011 che prevede che - con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico - debba essere adottato il provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati, all'effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature. Si ricorda, in proposito, che il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nella successiva Tabella I a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'inail, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'arpa, o da soggetti pubblici o privati abilitati. Per l'effettuazione delle verifiche l'inail può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le predette verifiche comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

17 Tabella I Verifiche di attrezzature e periodicità Attrezzatura Scale aeree ad inclinazione variabile Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Ponti sospesi e relativi argani Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.) Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm. Carrelli semoventi a braccio telescopico Intervento/periodicità Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifica biennale Verifica biennale Verifica triennale Verifica annuale Verifica annuale 17 Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con Verifica annuale Verifica annuale Verifica biennale Verifiche annuali

18 portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifiche annuali Verifiche biennali Verifiche biennali Verifiche triennali Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale 18

19 Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. Verifica di integrità: decennale Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS 350 Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale Verifica di integrità: decennale 19

20 C Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kw Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale Verifica quinquennale 20 L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione. Con l'iscrizione, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. 11 aprile Tale norma dispone che l'inail è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta. Nel Decreto in commento viene inoltre previsto che i soggetti abilitati debbano riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i seguenti dati: regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione), data del rilascio, data della successiva verifica periodica, datore di lavoro, tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati, il relativo numero di identificazione. Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica devono essere conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni. Viene inoltre previsto che il registro informatizzato debba essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.

21 Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero dei lavoro e delle politiche sociali che si dovrà esprimere circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata. All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco. A seguito di segnalazioni o nel caso di verifica della non pertinenza dei presupposti ai base dell'idoneità dei soggetti abilitati, l'iscrizione all'elenco viene sospesa con effetto immediato. Si ricorda, infine, che l'elenco dei soggetti abilitati riportato nel Decreto 22 settembre 2015 sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto 20 gennaio

22 Patto per la sicurezza Inail-Confindustria, sottoscritto l accordo quadro sulla sicurezza del lavoro (Paola Sanna, Il Sole 24 ORE Quotidiano del lavoro, 24 settembre 2015) Il 18 settembre Confindustria e Inail hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di valorizzare l'importanza della stessa in ambienti lavorativi. 22 In particolare, considerato che Confindustria rappresenta per il settore manifatturiero e dei servizi circa 150mila aziende, unitamente all'istituto assicuratore ha inteso condividere questi obiettivi: - promuovere la cultura della sicurezza nelle aziende rappresentate appunto da Confindustria; - promuovere lo sviluppo di attività e progetti volti a ridurre gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - spingere per il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, mediante l'introduzione di buone pratiche, replicabili anche in altri ambiti lavorativi; - realizzare studi mirati alla rilevazione di indicatori di incidentalità, con l'obiettivo di monitorare l'andamento infortunistico per riuscire ad indirizzare al meglio gli interventi di prevenzione. Per la realizzazione dei contenuti dell'accordo, le parti mettono a disposizione le risorse professionali idonee allo sviluppo degli obiettivi, accollandosi i costi e gli oneri di gestione, le tecniche e gli strumenti adeguati per governare al meglio le iniziative progettuali derivanti dall'applicazione e dall'evoluzione dei contenuti dell'accordo in argomento. In fase di prima applicazione e per l'annualità 2015 le parti hanno individuato un budget complessivo pari a 135mila euro da dividere in due quote di pari importo; gli impegni di spesa per gli anni successivi saranno definiti in appositi incontri con cadenza annua. L'accordo, che ha durata triennale, può essere disdettato da ciascuna delle parti con un preavviso di 60 giorni.

23 Sicurezza e riposo del lavoratore Riposi mancati, il danno è da dimostrare (Aldo Monea, Il Sole 24 ORE Quotidiano del lavoro, 28 settembre 2015) Il riposo settimanale è un diritto irrinunciabile di ogni lavoratore, che deve coincidere, tendenzialmente, con la domenica ed essere goduto in 24 ore consecutive. La sua fruizione è rinviabile, ma in un arco di tempo, in media, di 14 giorni. In questo caso il dipendente ha, però, diritto a un compenso sia per il lavoro domenicale, sia per la gravosità del lavoro oltre i sei giorni consecutivi. 23 A parte l irrinunciabilità che vale per tutti i dipendenti, queste regole non si applicano ad alcune categorie, come, ad esempio, il personale di volo o quello del settore marittimo. Alcune regole, poi (la fruizione settimanale e il riposo domenicale) sono derogabili per alcune attività o per effetto della contrattazione collettiva. L inosservanza dell obbligo di riposo settimanale, qualora sia inderogabile, dà luogo al risarcimento dei danni e a sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro (articolo 18-bis, comma 3, Dlgs 66/2003). I principi fondamentali di questa materia sono dettati dall articolo 36 della Costituzione e dall articolo 9 del Dlgs 66/2003. La giurisprudenza ha poi precisato ulteriori profili. La Corte costituzionale ha stabilito che il riposo settimanale non può essere frazionato, essendo la consecutività delle 24 ore un suo elemento essenziale (sentenza 102/1976). Secondo la stessa Corte, è fruibile in un giorno non festivo, ma solo se è mantenuta la durata del riposo giornaliero (al quale quello settimanale si aggiunge e non si sostituisce) sia nel giorno che precede sia in quello che segue le 24 ore di riposo settimanale. La sezione Lavoro della Cassazione ha approfondito varie altre questioni, come le conseguenze del mancato godimento, le tipologie di danno derivante e i profili di prova di quest ultimo. La sentenza del luglio 2015 ha precisato che il danno per mancato riposo settimanale può essere: da usura psicofisica e alla salute; biologico. Solo il danno da usura psicofisica e alla salute è presunto, essendo l interesse del lavoratore leso dall inadempimento già previsto dall articolo 36 della Costituzione, ed espone il datore al risarcimento del danno non patrimoniale.

24 Nella pronuncia 14710/2015, la Cassazione ha stabilito che la misura del risarcimento da usura psicofisica per mancato riposo sia da stabilire con valutazione motivata del giudice, che tenga presente la gravosità delle prestazioni lavorative, eventuali strumenti affini della disciplina collettiva e clausole collettive sul risarcimento riconosciuto al lavoratore. La sentenza 26398/2013 ha negato il risarcimento per lavoro oltre i sei giorni consecutivi, stabilendo che il diritto incondizionato al risarcimento spetta solo in caso di effettiva perdita del riposo e non nelle ipotesi di lavoro oltre sei giorni in cui rilevi solo un ritardo della pausa di riposo. In base alla decisione 14940/2014, poi, non c è lesione del diritto al riposo se il sistema dei turni, nel suo complesso, crea una situazione più favorevole al dipendente. 24 La sentenza 23624/2010 ha, invece, negato il risarcimento a una lavoratrice domestica che non aveva provato l effettivo lavoro nei giorni di riposo settimanale. Altre sentenze, infine, hanno approfondito l istituto della reperibilità, cioè l obbligo del lavoratore di mantenersi a disposizione per un eventuale prestazione lavorativa nel giorno del riposo settimanale. Così la decisione 11727/2013 ha ritenuto che la reperibilità passiva (cioè quella senza effettivo lavoro) non dà diritto, per legge, al riposo compensativo, ma, al più, a una specifica maggiorazione economica, mentre la reperibilità consistente in lavoro effettivo, invece, dà luogo a riposo in un altro giorno. In base alla sentenza 18310/2011, infine, il lavoratore che pretende un risarcimento del danno da usura psicofisica per il disagio subito a causa della reperibilità in un giorno festivo, deve allegare e provare questo danno.

25 Sicurezza VALIDA LA FORMAZIONE EROGATA DALLA SCUOLA D. Il nostro istituto secondario di secondo grado organizza corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti del triennio, erogati secondo le indicazioni dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre I corsi, suddivisi in modulo generale (quattro ore) e rischi specifici (12 ore), sono tenuti da docenti che possiedono i requisiti stabiliti dall'accordo citato; al termine di ogni modulo gli studenti devono sostenere un test di valutazione, superato il quale la scuola rilascia loro un attestato di partecipazione. Premesso che il nostro istituto è certificato secondo le norme Uni En Iso 9001/2008 Ea37 ed è iscritto all'albo degli enti accreditati per i servizi di istruzione e formazione della Regione Lombardia, l'azienda che assuma un nostro diplomato può ritenersi esonerata dalla formazione sulla sicurezza del nuovo assunto, fermo restando l obbligo di una eventuale integrazione formativa solo sui rischi specifici definiti nel Dvr (documento valutazione rischi)? R. Preliminarmente è importante precisare che i docenti che erogano i corsi di formazione, anche all interno dell istituto scolastico, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale del 6 marzo 2013, riguardante i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In merito alla domanda riguardante l esonero delle aziende dall erogazione della formazione generale e specifica, prevista dall Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per un ex allievo dell'istituto in questione, già in possesso di tale bagaglio formativo, la risposta è affermativa a condizione che:1) la formazione erogata presso l istituto rispetti in toto i contenuti dell Accordo Stato-Regioni (con riferimento a organizzazione, metodologia, contenuti eccetera);2) la formazione non sia stata erogata dall istituto, al momento dell assunzione, da più di cinque anni (in caso contrario sarà necessario l aggiornamento).inoltre, va ricordato che il datore di lavoro deve far effettuare all'ex allievo neo-assunto una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici previsti dai titoli successivi al primo del Dlgs 81/2008 (si veda l'articolo 37, comma 3). (Carmelo G. Catanoso, Il Sole 24 ORE Esperto Risponde, 14 settembre 2015)

26 LE CAUTELE DEL CONDOMINIO PER I LAVORI DEL SINGOLO D. Un condomino, proprietario di un appartamento all'ultimo piano di tre, ha fatto eseguire dei lavori privati all'interno del suo solario. I due artigiani non hanno posto una protezione fissa esterna, ma hanno posto un trabattello mobile nell'androne condominiale esterno e sopra questa piccola impalcatura hanno posto, appoggiata al muro condominiale, una scala a pioli. Da questa scala salgono e scendono senza rispettare alcuna norma di sicurezza. Temendo incidenti in seguito al ripetersi di simili modalità di lavoro, chiedo se, in caso di eventuale infortunio o caduta nell'androne condominiale, sarebbero responsabili pure gli altri condòmini, anche se non committenti dei lavori, e se sarebbe responsabile pure l'amministratore condominiale R. Se abbiamo ben compreso, un condomino per fare eseguire lavori (non sappiamo di quale entità e se soggetti a titolo abilitativo) in alcuni locali di sua proprietà esclusiva si è servito di artigiani che non stanno rispettando le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal Dlgs 81/2008, e, in ogni caso, i principi di normale prudenza. In tale contesto, si chiede se il comportamento di quel condomino (o di un altro condomino che in futuro si comporti allo stesso modo) possa generare responsabilità (penali o civili) in caso di infortuni anche in capo agli altri proprietari e all amministratore di condominio. Stando così le cose, sotto il profilo delle sanzioni penali previste dal Dlgs 81/ salvo esame della fattispecie in concreto e a prescindere dalle violazioni contestate dal lettore la risposta deve ritenersi negativa, quanto a eventuali responsabilità a carico sia degli altri condòmini (diversi dal condomino/committente) sia dell amministratore di condominio. E infatti - a parte la presenza (o meno) di eventuali lavoratori subordinati nel condominio sembra pacifico che l eventuale rispetto degli adempimenti ex Dlgs 81/2008 (e le relative sanzioni penali), nel caso descritto dal lettore, competano all impresa che sta effettuando i lavori o, al più, al condomino/committente. Non è però da escludere, in astratto, un coinvolgimento del condominio (amministratore e condòmini), da valutare caso per caso, per reati penali che potremmo definire generici (per esempio, lesioni personali) ove l infortunio si verifichi su parti comuni. Sotto il profilo civilistico, invece, la responsabilità del condominio (cioè dei proprietari e dell amministratore, nella sua veste di legale rappresentante del condominio), potrebbe configurarsi, come responsabilità oggettiva da custodia, a norma dell articolo 2051 del Codice civile, per il quale «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito», stante la posa del trabattello nell androne comune. Senonché - anche in tale caso - il condominio potrebbe eccepire il fatto (imprevedibile e inevitabile) del terzo, cioè del condomino/committente e dell impresa, che non hanno rispettato la normativa e i principi in materia di sicurezza. Non è tuttavia da escludere, in astratto, anche un eventuale coinvolgimento del condominio (inteso sempre come amministratore e proprietari), da valutare caso per caso, per ulteriori profili di responsabilità (per esempio, responsabilità da fatto illecito, a norma dell articolo 2043 del Codice civile).conseguentemente, è più che opportuno che

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