Parere sulla applicabilità della disciplina di cui al DLGS 169/2007 al Concordato *****

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1 V I A L E M A R C O N I PESCARA ITALIA T E L F A X INFO.STUDIOLEGALEBORRELLI.IT Parere sulla applicabilità della disciplina di cui al DLGS 169/2007 al Concordato ***** Il Giudice Dott. ***** con Decreto del n. 156 ha ritenuto che nel c.p. n. 1/2011 non si applica la disciplina del silenzio assenso poiché deve essere applicata la vecchia normativa ante 2012 e cioè il Dlgs. n /9/2007, art. 12. Il presente parere si pone come obiettivo quello di valutare quale fosse la disciplina ratione temporis applicabile alla procedura di concordato preventivo e conseguentemente valutare le azioni da intraprendere avverso il Decreto del Dott. *****. Bisogna brevemente ripercorrere la complessa vicenda processuale del Concordato della *****. La società in data ha provveduto al deposito di una proposta di concordato preventivo liquidatorio con la modalità della cessione dei beni ai creditori (cd. cessio bonorum ) affinché ricevessero il profitto della migliore liquidazione del patrimonio sociale. Con decreto in data 5 luglio 2011, il Tribunale di Crotone ha ammesso la Società alla procedura di Concordato, fissando per il 27 novembre 2011 l adunanza dei creditori per l esercizio del loro diritto di voto.

2 Alla successiva udienza del il proponente depositava ulteriore integrazione alla domanda di concordato preventivo, dando atto di una ulteriore modifica sui tempi di liquidazione e, per l effetto, sui termini di esecuzione del piano. Il Tribunale di Crotone, con decreto , ordinava al proponente il deposito di attestazione di fattibilità della modifica della proposta come modificata in data e cui l esponente provvedeva con atto in data Il medesimo Tribunale con decreto in data ritenuta evidentemente la ammissibilità della modifica alla domanda ordinava al Commissario Giudiziale il deposito entro il della relazione integrativa ai sensi dell art. 172 l. fall. e fissava per l adunanza dei creditori ai fini dell esercizio del diritto di voto l udienza del In data il Commissario Giudiziale depositava relazione con la quale, dato atto che Nell espletamento dell incarico conferito ( ) ha rilevato fatti e circostanze idonee, a suo modesto avviso, alla revoca dell ammissione al concordato ex articolo 173 L.F. ricorreva all intestato Tribunale affinché valuti la rilevanza, la gravità dei fatti e degli elementi sopra esposti, al fine dell eventuale revoca dell ammissione alla procedura di concordato pertanto con provvedimento del il Tribunale di Crotone fissava al udienza ex art. 173 l.fall. durante la quale l esponente chiedeva il rigetto del ricorso ex art.173 l.fall. per i motivi tutti di cui alla propria memoria difensiva depositata in data , mentre il P.M. ed i creditori presenti chiedevano la revoca del concordato e la dichiarazione di fallimento di ***** S.r.l. in liquidazione.

3 Il procedimento si concludeva con la revoca dell ammissione della società esponente alla procedura di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento della stessa in data La società ***** ha proposto Reclamo avverso la Sentenza dichiarativa del fallimento. Il Giudizio di secondo grado (n. 686/2012) si è concluso, dopo quasi quattro anni il 1 aprile 2015 con la sentenza n. 537 del 2015 con cui la Corte di Appello di Catanzaro ha accolto in toto il Reclamo e revocato il Fallimento di *****; rimettendo gli atti al Tribunale di Crotone che ha fissato l udienza per l adunanza dei creditori in data In data 21 Dicembre 2015 la società ***** S.r.l. ha depositato una istanza con la quale ha chiesto il differimento dell adunanza dei creditori già fissata per il 27 Gennaio 2016 al fine di procedere alla verifica della corrispondenza della proposta di concordato formalizzata in data 11 gennaio 2011 e s.m.i. con le attuali condizioni della società. In data la società ha depositato una modifica alle condizioni del piano concordatario liquidatorio già predisposto. Successivamente è stata dapprima fissata e poi revocata l udienza di adunanza dei creditori su ulteriori e nuovi rilievi indicati nella nuova relazione ex art. 172 LF richiesta al CG.

4 A parere di chi scrive risulta errata la conclusione alla quale è pervenuto il Giudice con il decreto sopra richiamato di applicare la vecchia normativa ante 2012 e cioè il dlgs. 12/9/2007 n. 169 art. 12 che solo apparentemente è confortata dalla Giurisprudenza della Cassazione: In tema di voto nel concordato preventivo, il principio del cd. silenzio-assenso previsto dall'art. 178, comma 4, legge fall., come modificato dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 nel testo risultante dalla conversione nella l. n. 134 del 2012, si applica a tutti i procedimenti per concordato preventivo la cui domanda sia stata depositata a far data dal giorno 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, del menzionato decreto legge). Ne consegue che la disposizione così novellata non costituisce la regola di organizzazione delle adesioni alle proposte concordatarie presentate prima di tale data, anche se il nuovo regime era già vigente alla data di ammissione alla suddetta procedura concordataria Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, pubb. 29/04/2016. Si ritiene però che tale decisione, presa nel vigore della disciplina intermedia, non sia applicabile al caso di specie per le ragioni che si vedranno appresso e per la particolarità del caso *****. Il comma 4 dell art. 178 LF nel corso del tempo è stato più volte sostituito, dapprima dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007 e successivamente dall'articolo 33, comma 1, lettera d-bis), numero 3), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con la decorrenza indicata dal comma 3 del medesimo articolo 33 del suddetto D.L. n. 83 del Da ultimo, comma sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con

5 modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ; per l'applicazione vedi l'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto (si applica dal 21/8/2015). Preliminarmente occorre rilevare come le vicende giuridiche che hanno coinvolto la società sono tutte particolarmente complesse e pertanto debbono essere tenute in debito conto ai fini di stabilire la norma effettivamente applicabile al caso di specie. A parere di chi scrive, unica strada per poter sostenere che la disciplina ratione temporis applicabile sia la L.134/12 di conversione del D.L. 83/12, è quella di prendere come data di riferimento per l avvio della procedura, la data della sentenza di appello. In questo momento, infatti, si cristallizza il diritto della società *****: 1) a poter predisporre il nuovo piano e 2) a vedere fissata l udienza di adunanza dei creditori e completato l iter procedurale. Si tenga presente che lo stesso C.G., nella propria relazione, ha espressamente indicato come applicabile proprio la disciplina di cui al DL 83/12 sia in ordine al diritto di voto che rispetto al criterio di valutazione della proposta (evidenziandolo con grande attenzione in ogni comunicazione inviata ai creditori). Questo perché è evidente che, a seguito della sentenza della Corte di Appello, l applicabilità della citata normativa intermedia è certamente la soluzione più plausibile ed in linea con i diritti quesiti della società a quella data (aprile 2015).

6 Sul punto è di conforto la giurisprudenza di merito (anche relativamente ad altra Ns. proposta concordataria - Tribunale di Pescara decreto del 14/ ) che ha ritenuto applicabile la disciplina vigente non alla data di presentazione della domanda ma al momento in cui il Piano diventa definitivo. Nel caso di specie il piano è divenuto definitivo alla data di accoglimento del reclamo e precisamente il 1 aprile Ne consegue che in quel momento la disciplina applicabile è quella prevista dalla L.134/12 di conversione del D.L. 83/12. Ad abundantiam, si prospetta il rischio che il Tribunale (o eventualmente la Corte investita del Reclamo) possa ritenere applicabile la disciplina intervenuta a seguito della ulteriore modifica normativa del 2015 e quindi con la previsione del criterio (omologo a quello passato) della necessità che il diritto di voto sia espresso (e quindi che ha eliminato nuovamente il silenzio assenso) ed il limite all ammissibilità della proposta previsto dalla nuova disciplina (pagamento del 20% dei creditori chirografari). Infatti, il Piano è stato modificato in senso sostanziale nel marzo 2016 e cioè durante la vigenza della nuova normativa. A tal fine si cita la più recente giurisprudenza che stabilisce: In materia di concordato preventivo, a seguito dell emanazione della recente novella legislativa di cui al D.L. n. 83/2015, convertito dalla L. n. 132/2015, è necessario un rigoroso controllo in ordine alla

7 disciplina applicabile, al fine di evitare che la mera formale pendenza di una procedura radicata prima dell entrata in vigore della predetta riforma determini l indiscriminata applicazione della disciplina previgente. Deve essere applicata la nuova disciplina tutte le volte in cui la proposta modificata non si saldi a quella originaria, ma preveda una suddivisione dei crediti e delle modalità di attuazione del piano incompatibili con la permanente operatività della proposta originaria (nel caso di specie, la seconda proposta è stata qualificata come nuova proposta e non mera modificazione o integrazione della proposta originaria per l inserimento di elementi quali la formazione di classi di creditori, la costituzione di una newco, l acquisizione di una garanzia, la soddisfazione di un creditore mediante datio in solutum e l attribuzione di un bene in leasing in luogo della mera liquidazione del patrimonio), Tribunale di Asti Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento. Paolo Borrelli

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