INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
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- Domenico Di Stefano
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1 Allegato 4 Regolamento IASS INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ( Codice ) SEZIONEI - Informazioni generali sull intermediario che entra in contatto con il contraente Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente Dati Anagrafici COGNOME NOME Qualifica: Addetto all attività di intermediazione all interno dei locali dell Intermediario iscritto nella Sezione Dper il quale operain qualita di DIPENDENTE DELL INTERMEDIARIO Dati dell intermediario per cui viene svolta l attività DATI ANAGRAFICI / RAGIONE SOCIALE BANCA DI CHERASCO NUMERO DI ISCRIZIONE AL RUI SEDE OPERATIA ia Bra 15 Cherasco (CN) RECAPITI TELEFONICI 0172/ SEZIONE DI ISCRIZIONE AL RUI D SEDE LEGALE DATA DI ISCRIZIONE AL RUI 01/02/2007 ia Bra 15 Cherasco (CN) info@cherasco.bcc.it PEC bcccherasco@legalmail.it SITO INTERNET (OE PRESENTE) Autorità competente alla vigilanza dell attività svolta IASS Istituto per la igilanza sulle Assicurazioni - ia del Quirinale, Roma Gli estremi identificativi e di iscrizione dell Intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell IASS ( ersione Dipendente o Collaboratore di un D non iscritto Pagina 1
2 SEZIONE II - Informazioni sull attività svolta dall intermediario assicurativo a. L intermediario agiscein nome e per conto delle seguenti Imprese di Assicurazione : Assimoco S.p.A., Assimoco ita S.p.a.,Bcc ita S.p.A., Zurich Investments Life S.p.A., Zurich Insurance Plc, H.D.I. Assicurazioni S.p.A., Eurovita Assicurazioni S.p.A., Europassistance S.p.A., Axa France ie, Axa France Iard, Pramerica Life S.p.A., MetLife Europe d.a.c., MetLife Europe Insurance d.a.c. b. L intermediario ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, consoc. Cattolica di Assicurazione, Assicura Agenzia srl, Gi&Bi Brokers. Con riferimento al pagamento dei premi: a. È stata stipulata dall Intermediario una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di euro, a garanzia dei premi pagati dal Contraente all intermediario e delle somme destinate ai risarcimenti e ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell intermediario. SEZIONE III - Informazioni relative alle remunerazioni l intermediario percepisce per la propria attività indipendentemente dalla tipologia di prodotto collocato - una commissione inclusa nel premio assicurativo nonché altri eventuali benefici di natura economica (quali a titolo esemplificativo contributi). Per quanto riguarda le polizze r. c. auto, la misura delle provvigioni riconosciute dall impesa sono di seguito riportate, come indicato nel Regolamento ISAP n. 23 del 9 maggio di attuazione dell art. 131 del Codice - che disciplina la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti: 7,15% III Autobus 5,56% ASSIMOCO S.p.A. I Autocarri e simili 5,56% I Motocarri e simili 7,15% 4,76% I Macchine operatrici e carrelli 7,15% II Macchine agricole 7,15% Natanti settori 7,15% Polizze a Libro Matricola 5,56% ersione Dipendente o Collaboratore di un D non iscritto Pagina 2
3 SOC.CATTOLICA DI ASSICURAZ. 7,14% III Autobus 5,96% I Autocarri e simili 5,96% I Motocarri e simili 7,14% 7,14% I Macchine operatrici e carrelli 7,14% II Macchine agricole 7,14% Natanti settori 7,14% Polizze a Libro Matricola 5,96% 7,00% III Autobus 5,60% I Autocarri e simili 5,60% ZURICH I Motocarri e simili 5,60% 7,00% I Macchine operatrici e carrelli 7,00% II Macchine agricole 5,60% Natanti settori 7,00% Polizze a Libro Matricola 5,60% in caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, l informazione relativa alla provvigione percepita, e all ammontare della provvigione pagata dalla Compagnia, in termini sia assoluti che percentuali sull ammontare complessivo, è contenuta all interno del preventivo di polizza, sottoscritto dal Cliente e conservato dall intermediario. ersione Dipendente o Collaboratore di un D non iscritto Pagina 3
4 SEZIONE I - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d interessi L Intermediario BANCA DI CHERASCOed i soggetti che operano per lo stesso non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna Impresa di assicurazione. Le Imprese di assicurazione o Imprese controllanti un Impresa di assicurazione non sono detentrici di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell Intermediario BANCA DI CHERASCO; Con riguardo al contratto proposto: L intermediario fornisce al contraente : una consulenza ai sensi dell art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, e la consulenza fornita e fondata su un analisi imparziale e personale, ai sensi dell art.119 ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private. l intermediariodistribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese. il contraente ha diritto ad avere ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall articolo 119-bis, comma 7, del Codice. SEZIONE - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente L attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge. ai sensi dell art. 10 sexies del Regolamento ISAP n.24 del 19/05/2008 è facoltà per il contraente - ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, oltreché di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale 1 - di inoltrare per iscritto reclamo - inerente all attività di intermediazione assicurativa del proprio Intermediario Banca, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori direttamente alla Banca al seguente indirizzo: BANCA DI CHERASCO ia Bra Cherasco CN UfficioReclami, indirizzo di posta elettronica o PEC : reclami@cherasco.bcc.it - reclami@pec.bancadicherasco.it; come pure, è facoltà per il contraente, di inoltrare per iscritto reclami inerenti i comportamenti dell Impresa mandante, ivi compresi i soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell Impresa, direttamente all Impresa stessa 2 ; Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte da parte del soggetto competente alla gestione del reclamo (Intermediario Banca oppure Impresa), potrà rivolgersi all Autorità di igilanza inoltrando reclamo a IASS 3, Servizio igilanza Intermediari (se il reclamo è riferibile al comportamento dell Intermediario) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell Impresa), ia del Quirinale ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall Intermediario Banca o dall Impresa. In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari ai sensi dell art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto allo stesso Intermediario Banca ai sensi dell art. 10 quaterdecies, comma 2 del Regolamento ISAP n.24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati. 1 Per l elenco e le modalità di presentazione dei sistemi conciliativi di risoluzione delle controversia, vedi sito (inserire link sito Banca ) 2 Prima di inoltrare un reclamo è sempre opportuno verificare sul sito istituzionale dell Impresa (sez. reclami) che i recapiti non siano cambiati. 3 Sul sito internet sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all Autorità ersione Dipendente o Collaboratore di un D non iscritto Pagina 4
5 Per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98) per i prodotti di investimento assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III, e I per quanto attiene alle polizze rivalutabili e multi-ramo, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), l esponente potrà rivolgersi alla CONSOB 4 Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, ROMA fax o ia Broletto, MILANO oppure via PEC all indirizzo: consob@pec.consob.it. Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari di cui al ramo I il reclamante, che non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COIP 5 Commissione di igilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, ROMA fax oppure via PEC protocollo@pec.covip.it Il Contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente. 4 Sul sito internet sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all Autorità 5 Sul sito internet sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all Autorità ersione Dipendente o Collaboratore di un D non iscritto Pagina 5
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