COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
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- Giorgiana Marchi
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1 Pagina 1 di 5 Informativa ai sensi del Regolamento IVASS n.40/ ALLEGATO 3 COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ( Codice ) e del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell esercizio dell attività, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n.40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente; forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti di copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata; b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione; c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall intermediario; d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa di assicurazione oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
2 Pagina 2 di 5 Informativa ai sensi del Regolamento IVASS n.40/ ALLEGATO 4 INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L inosservanza dell obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall articolo 324 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ( Codice ). INFORMAZIONI GENERALI SULL INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE Cognome e Nome: SCALI CESARE Numero e data di iscrizione nel registro: B del 30/09/2016 (RUI / sezione B - broker) Sedi operative: VIA BACCIO DA MONTELUPO FIRENZE (FI) Recapito telefonico: Indirizzo internet: Posta elettronica: cesare@cesarescali.it Posta elettronica certificata: cesarescali67@legalmail.it Attività vigilata dall Autorità IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), Via del Quirinale 21, Roma, tel ( I suddetti estremi identificativi e di iscrizione dell intermediario possono essere verificati consultando il RUI Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell IVASS ( INFORMAZIONI SULL ATTIVITA SVOLTA DALL INTERMEDIARIO ASSICURATIVO a) SCALI CESARE agisce quale collaboratore delle seguenti imprese di assicurazione, di cui distribuisce i prodotti: GENIALPIU (marchio commerciale di GENIALLOYD SpA) b) SCALI CESARE ha, o potrebbe avere, in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221, con i intermediari quali agenti, o altri broker (dettagli su richiesta del contraente). Pagamento dei premi: I premi pagati dal contraente all intermediario, e le somme destinate ai risarcimenti, o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell intermediario stesso. SCALI CESARE comunica al contraente che il pagamento del premio al broker, o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell articolo 118 del Codice.
3 Pagina 3 di 5 INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI a. La natura del compenso spettante all intermediario può essere: Onorario corrisposto direttamente dal cliente (debitamente preventivato dall intermediario nell offerta del servizio); Commissione inclusa nel premio assicurativo. b. Nel caso di polizze r.c. auto, le provvigioni percepite saranno in dettaglio contenute nell informativa ai sensi del Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell art. 131 del Codice. INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D INTERESSI a. L intermediario surriferito non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale, o dei diritti di voto, di un impresa di assicurazione; b. Alcuna impresa di assicurazione, o l impresa controllante di un impresa di assicurazione, è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale, o dei diritti di voto, dell intermediario surriferito. con riguardo al contratto proposto: a. È fornita al contraente una consulenza ai sensi dell articolo 119-ter, comma 3, del Codice; b. SCALI CESARE distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongono l offerta esclusiva di contratti di una o più imprese di assicurazione, non fornendo una consulenza basata su un analisi imparziale e personale; c. SCALI CESARE indica, di seguito, l elenco delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d affari: o GENIALPIU (marchio commerciale di GENIALLOYD SpA) d. È garantito il rispetto delle regole di trasparenza previste dall articolo 119-bis, comma 7, del Codice. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE a) L attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l intermediario deve rispondere a norma di legge; b) E facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all intermediario o all impresa preponente, e qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro da parte dell intermediario o dell impresa entro il termine d i legge, di rivolgersi all IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall intermediario o dall impresa preponente. L informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell art. 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n.221;
4 Pagina 4 di 5 c) E facoltà per il contraente di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente; d) E facoltà per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, c.d. broker (CONSAP S.p.A. Fondo di garanzia per i mediatori di Assicurazione e di Riassicurazione Via Yser ROMA posta elettronica certificata: consap@pec.consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall esercizio dell attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall intermediario stesso, o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a); e) SCALI CESARE non è autorizzato all incasso dei premi ai sensi dell accordo sottoscritto con l impresa GENIALPIU (marchio commerciale di GENIALLOYD SpA), pertanto il pagamento del premio all intermediario, o a un suo collaboratore, non ha effetto liberatorio ai sensi dell art. 118 del decreto legislativo n.209/2005 Codice delle Assicurazioni Private ( Codice ).
5 Pagina 5 di 5 (*) Modalità di presentazione dei reclami all IVASS Se non si riceve risposta dall impresa nei 45 giorni o la risposta ottenuta non soddisfa, ci si può rivolgere all IVASS, inviando un reclamo al Servizio Tutela del Consumatore, via del Quirinale, Roma o trasmettendo un fax ai numeri del Servizio Reclami reperibili sul sito dell IVASS ( IVASS (Servizio Tutela del Consumatore) Via del Quirinale Roma Fax / tutela.consumatore@pec.ivass.it Per l IVASS i reclami rappresentano una preziosa fonte di informazioni per l esercizio dell attività di vigilanza. Gli accertamenti dell IVASS mirano, infatti, a verificare eventuali comportamenti irregolari o scorretti delle imprese di assicurazione e ad adottare le necessarie azioni di vigilanza, incluse le sanzioni, nel più generale interesse della tutela dei consumatori nel settore assicurativo. Una volta esaminato il reclamo ricevuto, di norma l IVASS ne trasmette copia all impresa interessata, chiedendole di fornire i chiarimenti del caso e di rispondere in modo completo e tempestivo al reclamante, usando un linguaggio semplice e chiaro. Se l'impresa accoglie le richieste del reclamante oppure se la risposta è esauriente e circostanziata e non emergono profili di irregolarità, la procedura di reclamo si intende conclusa senza necessità di ulteriori comunicazioni. Se, invece, la risposta risulta non completa o scorretta, l'ivass interviene nuovamente nei confronti dell impresa. A conclusione dell istruttoria, IVASS comunica l'esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dall'acquisizione degli elementi di valutazione necessari. L IVASS, se ravvisa da parte dei soggetti vigilati una violazione delle norme vigenti, avvia un procedimento sanzionatorio, del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet ( Quando l IVASS riceve un reclamo che non è di propria competenza, lo trasmette all Autorità competente, se non già interessata, dandone notizia al reclamante. E importante sapere che l IVASS: o non ha il potere di risolvere controversie, in particolare in relazione all attribuzione della responsabilità e alla quantificazione delle somme erogate dall impresa; o non può intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati; o non tratta, di norma, i reclami su questioni per le quali è già stata adita l Autorità Giudiziaria; o non divulga gli esiti degli eventuali approfondimenti condotti sulle imprese nell esercizio dei poteri di vigilanza; o non prende in considerazione segnalazioni sul medesimo caso successive alla prima, a meno che non intervengano novità sostanziali. I M P O R T A N T E Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza delle polizze unit linked, index linked o delle operazioni di capitalizzazione sottoscritte dopo il 1 luglio 2007 (ad esempio carenza di informativa, prospetto informativo non chiaro ) ovvero aspetti di mancata correttezza nel collocamento di tali polizze da parte di banche, SIM e imprese di assicurazione c.d. dirette, cioè che operano via Internet o telefono (es: non adeguatezza del prodotto alle caratteristiche del cliente, ecc.). Il reclamo va inviato a: CONSOB (Divisione Tutela del Consumatore Ufficio Consumer Protection) via G.B. Martini Roma (Modalità di presentazione del reclamo: Se il reclamo riguarda forme di previdenza complementare (fondi pensione): COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) Via in Arcione Roma Fax / protocollo@pec.covip.it Se il reclamo riguarda controversie per eventi accaduti all estero con un impresa che ha sede in un altro Stato membro dell Unione Europea, per provare a risolvere la questione in via stragiudiziale, è possibile attivare la procedura c.d. FIN- NET, creata appositamente in Europa per la risoluzione delle liti transfrontaliere. Per attivare la rete FIN-NET è possibile rivolgersi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l impresa di assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: oppure all IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. Per maggiori informazioni sulla procedura FIN-NET è possibile collegarsi al seguente indirizzo:
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