La riscossione coattiva dopo la delega fiscale CRISTINA CARPENEDO AGGIORNATO AL 1 OTTOBRE 2014

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1 La riscossione coattiva dopo la delega fiscale CRISTINA CARPENEDO AGGIORNATO AL 1 OTTOBRE

2 Delega fiscale: L. 23 del Art. 10 comma 1 lettera c) Riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di rivedere la normativa vigente e coordinandola in un testo unico di riferimento che recepisca, attraverso la revisione della disciplina dell'ingiunzione di pagamento prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le procedure e gli istituti previsti per la gestione dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, adattandoli alle peculiarita' della riscossione locale; la semplificazione delle procedure di recupero dei crediti di modesta entita', adeguati strumenti di garanzia dell'effettivita' e della tempestivita' dell'acquisizione diretta da parte degli enti locali delle entrate riscosse, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio, l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro; 2

3 Delega fiscale: L. 23 del Art. 10 comma 1 lettera c) individuare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, idonee iniziative per rafforzare all'interno degli enti loc3ali le strutture e le competenze specialistiche necessarie per la gestione diretta della riscossione, ovvero per il controllo delle strutture esterne affidatarie, anche definendo le modalita' e i tempi per la gestione associata di tali funzioni; riordinare la disciplina delle aziende pubbliche locali preposte alla riscossione e alla gestione delle entrate in regime di affidamento diretto; prevedendo, in particolare, che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con societa' interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazione interna degli enti stessi, delle societa' del gruppo Equitalia, subordinatamente alla trasmissione a queste ultime di informazioni idonee all'identificazione della natura e delle ragioni del credito, con la relativa documentazione; 3

4 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 D. Lgs 446/97 Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. La potestà regolamentare generale, nell attuale sistema normativo che regge le autonomie locali, si inquadra nell art. 6 del D.Lgs. 267/2000, recante il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) il quale, all art. 149, comma 3, recepisce le disposizioni fondamentali contenute nell art. 52 E confermata dal D. Lgs 23/2011 di attuazione del federalismo municipale 4

5 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 D. Lgs 446/97 La formulazione ci riporta all originaria classificazione articolata in entrate tributarie ed entrate patrimoniali. Entrambe sono obbligazioni che fanno sorgere un vincolo giuridico a cui il debitore non può sottrarsi, ma con una differenza importante. Caratteristica dell obbligazione tributaria: imposizione fissata dalla legge senza che ci sia l intervento della volontà dell obbligato; infatti, il nucleo essenziale del tributo è il cosiddetto presupposto, ossia l accadimento che fa sorgere il debito del contribuente, accanto agli altri due elementi dati dal soggetto passivo e dall aliquota o tariffa. L entrata patrimoniale non è un prelievo coattivo di ricchezza, elemento forte dell obbligazione tributaria, ma presenta degli elementi di volontarietà che devono essere manifestati dal privato. Anche in questo caso la fonte dell obbligazione è una norma statale, ma lo Stato si riserva meno elementi. 5

6 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 D. Lgs 446/97 QUALI ENTRATE? La legge delega 662/96 all articolo 149 comma 3 comprendeva nella riforma tutte le fonti delle entrate locali MEF parere 8427 del 2 agosto 2005 escluse le sanzioni al CdS in quanto ritenne la disciplina del cds non derogabile Giurisprudenza neutralizzò il parere: Consiglio di Stato 5271/2005; Tar Lecce 3067/2008; Cassazione 4860/2010 DL 79/2009 ART. 15 comma comma 8 quinquiesdecies nel disciplinare la sanatoria per le sanzioni al CdS la riconosce applicabile sia agli importi iscritti a ruolo sia a quelli per i quali è stata emessa ingiunzione La Cass 4860/2010 riconosce a questa norma il pregio di aver superato ogni incertezza Tribunale di Torino 7192 del 6 dicembre 2011 conferma e richiama la Cass. 4860/2010 6

7 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n.142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 7

8 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 5 D. Lgs 446/97 : i soggetti 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 8

9 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE art. 52 comma 6 abrogato D. Lgs 446/97 : strumenti Comma 6 abrogato La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 5. Questa disposizione è sempre stata considerata un tassello fondamentale nel comporre il quadro normativo dedicato alla fiscalità locale. La norma, infatti, individua due soli strumenti per la riscossione coattiva delle province e dei comuni: il ruolo e l ingiunzione fiscale. 9

10 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE IL D.L. 248/2007 MILLEPROROGHE ART. 36 La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con: a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e' svolta in proprio dall'ente locale o e' affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/97; b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva e' affidata agli agenti della riscossione Nel richiamare il ricorso all ingiunzione si recepisce anche la possibilità si semplificazione del procedimento mediante l applicazione delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73 Il riferimento è all articolo 4 comma 2 sexies dl 209/2002 legge 265/

11 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART. 53 L ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI Art. 53 D.Lgs 446/97 Presso il Ministero delle Finanze è istituito l albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate di province e di comuni. Il Decreto Ministeriale dell 11 settembre 2000, n. 289 contiene il Regolamento relativo all albo IL DL 40/2010 prevede l aggiornamento del decreto entro 60 giorni La tenuta dell'albo è affidata ad una apposita commissione, istituita presso l'ufficio Federalismo fiscale del dipartimento Politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle Finanze, disciplinata con il DM 9 marzo 2000, n. 89, che esamina le domande di iscrizione, revisione periodica, cancellazione e sospensione dall'albo, revoca e decadenza dalla gestione delle attività 11

12 POTESTA REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ENTRATE ART. 53 L ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI a) 1 milione di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività nei comuni con popolazione fino a abitanti, con un numero di comuni contemporaneamente gestiti che, in ogni caso, non superino complessivamente abitanti; b) 5 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nei comuni con popolazione fino a abitanti; c) 10 milioni di euro per l'effettuazione, anche disgiuntamente, delle attività di accertamento dei tributi e di quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate nelle province e nei comuni con popolazione superiore a abitanti. 12

13 LA NORMA DI PROROGA DELLA RISCOSSIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2014 DL 35/2013 articolo 10 comma 2 ter come sostituito dal dl 69/2013 articolo 53 e legge 147/2013 art. 1 comma "2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2014.". 13

14 PROROGA DELLA RISCOSSIONE SISTEMA EQUITALIA DL 203/005 ARTICOLO 3: AFFIDA LA FUNZIONE PUBBLICA DI RISCOSSIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE CHE LA ESERCITA COM UNA SOCIETA PUBBLICA RISCOSSIONE SPA OGGI EQUITALIA + RISCOSSIONE SICILIA SPA + SCORPORATE FASE TRANSITORIA DI ACQUISIZIONE DELLE SOCIETA ESISTENTI CHE DOVEVA CONCLUDERSI AL PER POI DARE VITA A UN REGIME CONCORRENZIALE ANCHE PER IL RUOLO/CARTELLA EQUITALIA NORD EQUITALIA CENTRO EQUITALIA SUD EQUITALIA SPA EQUITALIA GIUSTIZIA 14

15 PROROGA DELLA RISCOSSIONE SOCIETA SCORPORATE La lettera a) del comma 24 stabilisce che fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo d azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l iscrizione all albo, in presenza dei quali, tale iscrizione avviene di diritto. b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n

16 PROROGA DELLA RISCOSSIONE PROROGA EQUITALIA fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell ente creditore, le attività di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Anche in questo caso viene fatta salva la "diversa determinazione dell'ente creditore" 16

17 PROROGA DELLA RISCOSSIONE LA PROROGA DEI CONTRATTI Fino al 31 dicembre 2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società iscritte all albo di cui all art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n La proroga si rivolge a tutti i soggetti iscritti all albo con l intento di evitare disparità di trattamento e posizioni di favore per le società partecipate da Equitalia spa assistite da proroga automatica degli affidamenti 17

18 La proroga degli affidamenti automatica e su base volontaria La proroga delle attività in regime di continuità rispetto al sistema delle concessioni ministeriali ante 1 ottobre 2006, è automatica e non necessità dell adozione di alcun atto La proroga riguardante i contratti derivanti da affidamenti su base volontaria, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica (esempio, concessione imposta pubblicità), deve essere accompagnata dall adozione di uno specifico atto. 18

19 LE NORME DI PROROGA Queste disposizioni riconoscono la cosiddetta proroga ex lege delle attività gestite, prima della riforma, dal concessionario ministeriale. La data ultima era fissata al , prorogata al dalla tabella 1 allegata al DL 225/2010, riga 53, disposizione da coordinare con l art. 1 che fissa la proroga dei commi 24, 25 e 25 bis dell art. 3 DL 203/2005 al solamente a condizione che, con successivo apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Governo disponga in tal senso entro il 31 marzo La proroga fu poi estesa al per effetto de DPCM del 25 marzo Il comma 13 novies dell articolo 10 della manovra Monti agisce sugli stessi commi prorogando di un ulteriore anno, fino al , i termini contenuti nei commi 24, 25 e 25 bis dell articolo 3. Dl 174/2012, art. 9 comma 4: fino al 30 giugno 2013 DL 35/2013 come modificato dal DL 69/2013 Legge 147/2013 Art. 1 comma 610 al

20 LE NORME DI PROROGA I CONTRATTI IN ESSERE imposta pubblicita osap: utilizzabile comma 25 per i contratti esistenti al 1 ottobre E stata utilizzata anche per contratti successivi al 1 ottobre 2006 SCADENZA AL : PROROGA IMPOSTA PUBBLICITA IMU 2 PER 2014 Tar Puglia 1771/2013: le norme sopravvenute IMU e TARES hanno abolito oggetto Manca l oggetto del contratto per fare gara 20

21 LE NORME DI PROROGA LA PROROGA TECNICA Riconosciuta dalla giurisprudenza come istituto eccezionale utilizzabile unicamente quando sia necessario assicurare continuità al servizio pubblico nelle more della ricerca del nuovo contraente Proroghe ripetute non appaiono legittime L istituto va utilizzato con appropriata motivazione Consiglio di Stato 2882/2009 Tar Veneto 3637/

22 I CONTRATTI RINEGOZIATI LA LEGGE COMUNITARIA 97/2013 Articolo 10 - Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. 1. Il comma 2 dell articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e abrogato. 2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge (4 settembre 2013), cessano l ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore. 2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari. 22

23 DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL (DL35/2013) gg ter) a decorrere dal 31 dicembre 2014, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate criterio lex specialis derogat generali La legge speciale prevale nel criterio cronologico salva diversa volontà del legislatore Non c è una fase transitoria Termine prorogato dall art. 10 co. 13 octies del DL 201/2011 e DL 174/2012 e dal DL 35/

24 DL SVILUPPO 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 USCITA EQUITALIA DAL (DL35/2013) RIVOLTA SOLO AI COMUNI TUTTE LE ENTRATE SENZA DISTINZIONE NO FASE TRANSITORIA NOTA EQUITALIA MAGGIO 2013: CESSAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA IN ESSERE E RESTITUZIONE PENDENZE AGLI ENTI CREDITORI INVOCARE ARTICOLO 19 E 20 D.LGS 112/99 24

25 DL 70/2011 ARTICOLO 7 comma 2 seconda versione DECORRENZA DAL gg- quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate, anche tributarie : 1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare; In questa disposizione si riconosce al Comune l Ingiunzione fiscale rinforzata. Si estende anche agli altri soggetti previsti dal comma 5 dell articolo 52? SI 25

26 DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il DL 16/2012 sostituisce interamente il contenuto della lettera gg septies neutralizzando le abrogazioni normative in gran parte efficaci dal 2013, e stabilisce che, nel caso di affidamento ai soggetti di cui all articolo 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs 446/97, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. 26

27 DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente; Al netto aggio e spese anticipate Entro prima decade del mese Contratti in essere diversi? Se peggiorativa prevale la norma di legge Possono esserci diverse situazioni instaurate nel rapporto contrattuale 27

28 DL 16/2012 articolo 5 comma 8 bis: nuova lettera gg septies art. 7 comma 2 DL 70/2011 Ripristino del comma 2 articolo 36 DL 248/2007 Riconoscimento esplicito del ricorso alla concessione a terzi Ingiunzione fiscale rinforzata anche per le province Ricorso ai soggetti del comma 5 dell articolo 52 28

29 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA Alcuni aspetti vanno disciplinati in questa sede: Ambito delle entrate oggetto del regolamento Costi che gravano sul debitore gli strumenti: Ingiunzione fiscale rinforzata/ regio decreto puro/ ufficiale le attivita : recupero stragiudiziale e fase coattiva Definire il soggetto agente Le inesigibilità Limiti di importo 29

30 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ILSOGGETTO AGENTE NEL REGOLAMENTO VA DEFINITO CHI EFFETTUERA LA RISCOSSIONE: La società pubblica con affidamento diretto in house Una forma associativa mediante ufficio unico Un ufficio entrate unico all interno del comune Un concessionario iscritto all albo Una società mista LA DISCIPLINA PUO ESSERE DIVERSA PER SINGOLE ENTRATE 30

31 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ONERI ESPESE SUL DEBITORE Articolo 52, comma 5, lettera c): c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; ONERI ATTUALI, art. 17 D. Lgs. 112/99: applicabile alle entrate locali? Consiglio di Stato 3413/2012: l aggio dell articolo 17 fa rifermento alla sola iscrizione a ruolo Ripartizione aggio 4,65% entro 60 giorni e 4,35% ente 9% oltre i 60 giorni - 8% dal 1 gennaio 2013 Spese di procedura della tabella ministeriale o comunque non superiori, a titolo di rimborso spese Spese di notifica 31

32 AGGIO EQUITALIA: DL 201/2011 riformulazione compenso comma 1 art. 17 D. Lgs 112/99 Gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore: a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore; b) integralmente, in caso contrario 32

33 DL 95/2012 articolo 5 comma 1 aggio 8% 1. Ferma restando la diminuzione, sui ruoli emessi dal 1 gennaio 2013, di un punto della percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle societa' agenti del servizio nazionale della riscossione, le eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia S.p.A., da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 novembre 2012, sono destinate alla riduzione, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali, dello stesso aggio. Il citato decreto stabilisce, altresi', le modalita' con le quali al gruppo Equitalia S.p.A. e', comunque, assicurato il rimborso dei costi fissi di gestione risultanti dal bilancio certificato 33

34 Consiglio di Stato 3413/2012 su AGGIO Consiglio di Stato 3413/2012: l aggio dell articolo 17 fa rifermento alla sola iscrizione a ruolo Nemmeno la norma che inibisce maggiori oneri per i contribuenti in caso di affidamento a terzi del servizio, può fornire argomentazioni sufficienti a sostenere l'equiparazione dei due strumenti di riscossione: appare ragionevole, infatti, attribuire il riferimento al "divieto di aggravio economico" non già alla concorrente procedura di riscossione mediante ruoli ed ai suoi costi, ma alla procedura di ingiunzione fiscale gestita direttamente dall'amministrazione. Il legislatore ha voluto cioè chiarire che l'affidare il servizio a terzi, ovvero a propria società in house, non deve determinare un aumento degli oneri per il debitore rispetto a quanto deriverebbe dalla diretta gestione delle procedura da parte degli uffici comunali CPC ART RIMBORSO DELLE SPESE 34

35 RIMBORSO SPESE NEL CPC CPC ART RIMBORSO DELLE SPESE Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario, con domanda di decreto d'ingiunzione. Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'art

36 ONERI E COSTI SUL DEBITORE - SPESE DI PROCEDURA DM 21 NOVEMBRE 2000 Il comma 6 dell art. 17 riconosce ai concessionari il diritto ad essere rimborsati per le spese sostenute per le procedure esecutive Le spese sono state fissate con apposito decreto ministeriale del 21 novembre 2000 L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relative alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definiti 36

37 ONERI E COSTI SUL DEBITORE LEGGE 23/2014 LEGGE 23/2014 articolo 10 comma 1 lettera c) l'allineamento degli oneri e dei costi in una misura massima stabilita con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, o con riferimento ad altro congruo parametro; 37

38 IL RAPPORTO GIURIDICO CONCESSIONE/APPALTO L appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell amministrazione: rapporto a due. L adozione degli atti a rilevanza esterna è dell ente la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio. La concessione è unilaterale, surrogatoria, accrescitiva perché implica il trasferimento di potestà pubbliche La gestione delle entrate dell art. 52 comma 5 riguarda le formule concessorie Cosa dice il codice dei contratti? ART. 30 CODICE CONTRATTI La remunerazione non è attraverso un prezzo bensì attraverso la stessa gestione di un servizio 38

39 LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/ Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. Comma 2: nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio 3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi 4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza. 39

40 LA CONCESSIONE DI SERVIZIO ARTICOLO 30 D. LGS. 163/2006 La gara ufficiosa è una procedura concorsuale che comprende un invito a più imprese a presentare offerte. Gli inviti possono far richiamo a capitolati d oneri La giurisprudenza identifica come gara informale (o ufficiosa) il procedimento attraverso il quale la stazione appaltante non tratta con un unico soggetto, ma invita determinate ditte a proporre le offerte e sceglie sulla base di criteri obiettivi predeterminati l informalità della gara non può dar luogo ad arbitri, poiché la scelta del contraente deve comunque rispondere a criteri di logicità ed attenersi a principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento È una sorta di procedura ad evidenza pubblica depotenziata TAR 2768/2007 La gara informale per la concessione di servizi è un modulo procedimentale caratterizzato da amplissima discrezionalità dell Amministrazione nella fissazione delle regole selettive, con conseguente non soggezione alle regole interne e comunitarie dell evidenza pubblica, ferma restando la sola necessità del rispetto dei principi di logicità e parità di trattamento tra i concorrenti. Tar Lazio 2014/2009: utilizzabilità schema gara classica e lex specialis 40

41 Sospensione immediata della riscossione Legge 228/2012 Art. 1 Commi I CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE (incaricati in genere) (537)sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538 (538) ENTRO 90 GIORNI dalla notifica del primo atto riscossione o di procedura cautelare o esecutiva il contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: 41

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