Camera Amministrativa dell Insubria
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1 AVV. PROF. EMANUELE BOSCOLO Professore ordinario di Diritto Amministrativo Università dell Insubria Dipartimento Diritto, Economia e Culture Camera Amministrativa dell Insubria Dallo STANDARD URBANISTICO alle DOTAZIONI TERRITORIALI
2 Evoluzione culturale e legislativa Urbanistica razionalista (Carta di Atene) L. 17 agosto 1942, n. 1150: zoning e standard; L. 6 agosto 1967, n. 765: introduce l art. 41-quinquies, l. n. 1150/1942 -> ripartizione del territorio in zone omogenee e rispetto in ciascuna zona di limiti inderogabili inerenti a densità edilizia e a rapporti massimali tra spazi destinati, da un lato, agli insediamenti residenziali e produttivi e, dall altro, agli spazi pubblici; D.m. 2 aprile 1968, n. 1444: griglia rigida formata da un elenco di zone a da una serie di parametri definitori delle grandezze insediative e dei rapporti spaziali da applicare nelle singole zone -> combinazione di zonizzazione e standard; Leggi regionali di I generazione (l.r. Lombardia 51/1975; l.r. Piemonte 56/1977): ipostatizzazione del modello; Leggi regionali di II generazione: piano vs. progetto - preferibilità di una mixité di funzioni in luogo della rigidità delle zone prevista dal d.m. n. 1444/1968; crisi della capacità predittiva del piano
3 Il piano dei servizi art. 9, l.r. Lombardia n. 12/2005 Proposta INU 1995 Leggi regionali III generazione (Emilia, Toscana, Liguria Lombardia: l.r. 12/2005) Riconoscimento della rilevanza della funzione infrastrutturale e documento riservato; Il Piano dei Servizi è «lo strumento di programmazione diretto a fornire una soluzione razionale e complessiva alle esigenze di qualità e, in generale, ai fabbisogni infrastrutturali dei Comuni, e indirizzato, dunque, alla necessità di costituire risposte articolate a bisogni differenziati» (d.g.r. Lombardia 21/12/2001, n. 7/7586); Il Piano dei Servizi ha lo scopo di assicurare la dotazione globale di aree e servizi per attrezzature pubbliche di interesse pubblico o generale; Distinzione all interno del Piano dei Servizi tra: 1) Opere urbanizzazione primaria; 2) Opere di urbanizzazione secondaria; 3) Edilizia residenziale pubblica; 4) Verde di connessione (armatura ambientale: servizi ecosistemici);
4 Il piano dei servizi art. 9, l.r. Lombardia n. 12/2005 Coorti popolazionali e analisi dei bisogni differenziati e situati; Le popolazioni urbane: residenti, turnarie e city users (sociologia urbana: G. Martinotti); Problema del coinvolgimento democratico delle popolazioni non residenti; Analisi qualitativa delle dotazioni esistenti (accessibilità, adeguatezza, abbordabilità) e nuove previsioni infrastrutturative (non in prospettiva parametrica) raccordo con D.U.P. e programma triennale llpp (art. 21, d.lgs. n. 50/2016); Dalla messa in riserva di aree (decadenza infraquinquennale: C. cost. 55/1968) alla realizzazione delle opere Ricerca di effettività delle previsioni infrastrutturative: perequazione, compensazione, attuazione diretta; Nessun vincolo in caso di previsioni ad attuabilità diretta (e realmente profittevole);
5 Urbanistica e infrastrutturazione Le convenzioni urbanistiche Attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale; Art. 28, l. 17 agosto 1942, n. 1150; Art. 46, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12;
6 Art. 28, l. 17 agosto 1942, n L autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda: 1) la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, precisate all articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n 2; 2) l assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni; 3) i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo; (i termini sono prorogati di 3 anni per le convenzioni stipulate prima del 31 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 30, comma 3-bis, della legge n. 98 del 2013) 4) congrue garanzie finanziarie per l adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
7 Art. 28, l. 17 agosto 1942, n (segue) 6. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. 6-bis. L'attuazione degli interventi previsti nelle convenzioni di cui al presente articolo ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, può avvenire per stralci funzionali e per fasi e tempi distinti. In tal caso per ogni stralcio funzionale nella convenzione saranno quantificati gli oneri di urbanizzazione o le opere di urbanizzazione da realizzare e le relative garanzie purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento. (comma introdotto dall'art. 17, comma 4, legge n. 164 del 2014) 7. Il rilascio delle licenze edilizie nell ambito dei singoli lotti è subordinato all impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.
8 Art. 46, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n La convenzione, alla cui stipulazione è subordinato il rilascio dei permessi di costruire ovvero la presentazione delle denunce di inizio attività relativamente agli interventi contemplati dai piani attuativi, oltre a quanto stabilito ai numeri 3) e 4) dell articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), deve prevedere: a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal piano dei servizi; qualora l'acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree. I proventi delle monetizzazioni per la mancata cessione di aree sono utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti nel piano dei servizi, ivi compresa l acquisizione di altre aree a destinazione pubblica; b) la realizzazione a cura dei proprietari di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; le caratteristiche tecniche di tali opere devono essere esattamente definite; ove la realizzazione delle opere comporti oneri inferiori a quelli previsti [distintamente] per la urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della presente legge, è corrisposta la differenza; al comune spetta in ogni caso la possibilità di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle opere, il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti al piano attuativo, nonché all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento e comunque non inferiore agli oneri previsti dalla relativa deliberazione comunale; c) altri accordi convenuti tra i contraenti secondo i criteri approvati dai comuni per l attuazione degli interventi. 2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire i tempi di realizzazione degli interventi contemplati dal piano attuativo, comunque non superiori a dieci anni.
9 Edilizia e infrastrutturazione privata Permesso di costruire convenzionato Art. 28-bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q), legge n. 164 del 2014); Art. 14, c. 1-bis, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (comma introdotto dall'art. 13, comma 1, legge reg. n. 14 del 2016); Diritto amministrativo
10 Art. 28-bis, d.p.r. 6 giugno 2001, n Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. 2. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. 3. Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del n.d.r.); c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. 4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. 5. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione. 6. Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresì la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n Diritto amministrativo
11 Art. 14, c. 1-bis, l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n bis. All'interno del tessuto urbano consolidato, la modalità di attuazione delle previsioni stabilite a mezzo di piano attuativo conforme al PGT è il permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-bis del d.p.r. 380/2001, non applicabile nel caso di interventi di nuova costruzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), dello stesso d.p.r. e fatta salva la facoltà del proponente di procedere con piano attuativo in luogo del permesso di costruire convenzionato. La convenzione relativa al permesso di costruire di cui al presente comma ha i medesimi contenuti della convenzione di cui all'articolo 46 ed è approvata dalla giunta comunale. Diritto amministrativo
12 Art. 16, d.p.r. 6 giugno 2001, n bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del n.d.r.), funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; La cattura di valore d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Diritto amministrativo
13 La cattura di valore (Segue) 7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. (tra le opere di urbanizzazione primaria sono incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative, in forza dell'art. 86, comma 3, del d.lgs. 259 del 2003) 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni. (comma introdotto dall'art. 40, comma 8, della legge n. 166 del 2002) 8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell obbligo nonché strutture e complessi per l istruzione superiore all obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. Diritto amministrativo
14 Formula cattura di valore Diritto amministrativo
15 Regolamento per i beni comuni di Bologna «Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani» - 22 febbraio 2014; Nato dal progetto «Le città come beni comuni», sotto la direzione scientifica di Labsus Laboratorio per la sussidiarietà; Attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale; Istituzione di una funzione amministrativa avente a oggetto la gestione della cura condivisa di beni comuni urbani. Diritto amministrativo
16 Per ogni chiarimento o suggerimento PROF. EMANUELE BOSCOLO DIPARTIMENTO DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE - Via Sant Abbondio, n COMO emanuele.boscolo@uninsubria.it Diritto amministrativo
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