Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013
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1 IL PRESIDENTE IN QUALITA DI COMMISSARIO DELEGATO AI SENSI DELL ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012 Ordinanza n. 63 del 29 maggio 2013 Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 Visti - le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall articolo 1, comma 3, del D.l 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni con Legge 122/2012; - il Decreto del Ministero dell'economia del 01/06/2012 Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo - il comma 5 del citato art. 1 del D.l 6 giugno 2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi ; - il comma 5 bis dell articolo 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, introdotto dall articolo 11 comma 1, lettera a) del D.L. del 10 ottobre 2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che prevede I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari Delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell atto di delega
2 devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga ; - il D.L. n. 74/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, con il quale lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 è stato prorogato fino al 31 maggio 2013 e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo; - il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 che proroga lo stato d emergenza al 31/12/2014; - l art. 3 comma 1 del D.L. 74 come convertito dalla legge 122/2012 che alla lettera e) prevede la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi; Preso atto: - della necessità di prevedere la copertura, anche parziale, delle spese sostenute dai nuclei familiari sgomberati con ordinanza di inagibilità totale dalle abitazioni di residenza per effettuare traslochi e depositi temporanei dei mobili; - della possibilità, sulla base del numero e entità dei danni agli edifici attestati dai sopralluoghi di squadre specializzate, di stimare il fabbisogno per coprire questa tipologia di spese per ogni comune interessato; Considerato che occorra sostenere i nuclei familiari sgomberati con ordinanza di inagibilità totale che hanno dovuto affrontare disagi e spese di varia natura e tipologia per trovare una diversa soluzione abitativa, tra i quali annoverare i costi per traslochi e depositi temporanei dell arredo; Visto l art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, 2
3 Preso atto che anche nei comuni di Calderara di Reno, Poviglio e Medicina si sono registrati dei danni alle abitazioni di classe E, ma che ai sensi dell articolo 1 comma 1 e comma 3 del D.M. 01 giugno 2012, richiamato dall'art.1 del d.l.06/06/2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, non risultano finanziabili; Ritenuto che l onore complessivo stimabile per sostenere tutti i potenziali nuclei beneficiari del provvedimento ammonta a ,00 euro; Ritenuto che gli oneri per l attuazione della presente Ordinanza sono calcolabili in ,00 euro poiché non si ritiene che tutte le abitazioni con danno E potranno essere oggetto di sgombero dei mobili e che a tale cifra si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012; DISPONE Per le ragioni espresse in parte narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate: Articolo 1 Individuazione dei beneficiari del contributo 1. Ai fini della presente Ordinanza sono considerati beneficiari dei contributi i soggetti la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e depositi temporanei dei mobili. 2. Non possono beneficiare dei suddetti contributi i nuclei familiari che hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dalle ordinanze commissariali n.25/2012 Alloggi in affitto e 24/2013 Ripristino alloggi pubblici ACER aventi le medesime finalità. Articolo 2 Oggetto, natura e determinazione del contributo 1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono riconosciuti per le spese effettivamente sostenute per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili a favore di nuclei familiari la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli 3
4 interventi; 2. Il contributo di cui al punto precedente è quantificato nella misura massima di 1.500,00 euro, per ciascun nucleo familiare. Articolo 3 Presentazione delle domande 1. I nuclei familiari beneficiari, individuati all art. 1, devono trasmettere, a pena di decadenza, apposita domanda al Comune in cui è ubicato l immobile danneggiato e oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale. La domanda è redatta tramite la compilazione di un apposito modulo di domanda disponibile sul sito 2. La domanda oltre a contenere l indicazione del possesso dei requisiti necessari per la concessione del contributo, deve indicare: - gli estremi dell ordinanza di sgombero dell abitazione principale emessa dal Comune; - il costo effettivamente sostenuto per il trasloco ed il deposito temporaneo; - la presenza di eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza; 3. Alla domanda devono essere allegate le fatture e ricevute comprovanti le spese effettivamente sostenute afferenti i traslochi e i depositi temporanei dei mobili. Articolo 4 Istruttoria, determinazione e concessione del contributo 1. L istruttoria delle domande viene svolta dal Comune in cui è ubicato l immobile danneggiato entro 30 giorni dal deposito della stessa. Il Comune verifica la conformità della documentazione richiesta e provvede alla determinazione del contributo. 2. Il Comune, entro 10 giorni dalla determinazione di cui al comma 1 precedente eroga il contributo al beneficiario. Articolo 5 Trasferimento dei fondi ai Comuni 1. A favore di ogni Comune interessato, individuato nell elenco della tabella di cui all allegato 2 della presente Ordinanza, è calcolato un budget sulla base del numero delle unità 4
5 abitative danneggiate con livello di danno E, così come risulta dai sopralluoghi e dalle schede Aedes e come esplicitato nell allegato 1, colonna 6; 2. A favore di ogni Comune è assegnata una quota del suddetto budget, così come indicato nella colonna 7 della medesima tabella all allegato 1, a valere sul Fondo di cui all art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, 3. Il Comune può ottenere, a seguito di richiesta scritta trasmessa al Commissario delegato sulla base di una modulistica che verrà predisposta e pubblicata sul sito un anticipo pari al 20% della quota del budget assegnato; 4. A seguito di rendicontazione da parte del Comune dei rimborsi erogati ai nuclei familiari richiedenti che attesti l avvenuto esaurimento dell anticipazione erogata documentata da apposito prospetto riepilogativo, possono essere trasferite ulteriori anticipazioni del 20%, previa richiesta scritta da trasmettere al Commissario da parte dei Comuni. Articolo 6 Norma finanziaria 1. All onere per l attuazione della presente Ordinanza, stimato in ,00 euro, si farà fronte a valere sulle risorse del Fondo di cui all art. 2 del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012. La presente ordinanza è inviata alla Corte dei Conti per l esercizio del controllo preventivo di legittimità ai sensi dell art 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni. La presente ordinanza è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT). Bologna lì, 29 maggio2013 Vasco Errani 5
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