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1 Circolare Studio Prot. N 29/12 del 07/08/12 Monza,lì 07/08/12 MD/gc A Tutti i C l i e n t i LORO SEDI Oggetto : DECRETO SVILUPPO (D.L. 83/2012) Riferimenti: D. L. 83 del (pubblicata su G.U. n. 147 del ) È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , n. 147, S.O. n. 129, il D.L , n. 83, in vigore dal , recante Misure urgenti per la crescita del Paese. Di seguito si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel provvedimento. LOCAZIONE DI FABBRICATI Art. 9 La locazione di fabbricati è normalmente esente, tuttavia, è possibile applicare l'iva, a condizione che il locatore, nel relativo atto di locazione, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, per le locazioni aventi ad oggetto: - fabbricati abitativi effettuati dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione (Aliquota IVA del 10%); - fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali definiti tali in base la DM 22 aprile 2008 (Aliquota IVA del 10%); - fabbricati strumentali per natura. È eliminato l obbligo di applicare l Iva alle locazioni di fabbricati strumentali nei confronti di privati e di soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%; tali locazioni diventano esenti, salvo opzione per l imponibilità. Esempio: LOCAZIONI DI UNITÀ ABITATIVE Impresa locatrice Conduttore IVA Registro Impresa che ha costruito o ristrutturato l unità abitativa 10% * 168,00 Qualsiasi Altre imprese Esente 2% * su opzione del locatore, da esercitarsi nel relativo contratto CESSIONE DI FABBRICATI Art. 9 Le cessioni di fabbricati ad uso abitativo sono soggette ad IVA se effettuate, dall'impresa che li ha costruiti o dall'impresa che vi ha effettuato, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione: - entro i 5 anni dalla costruzione o ristrutturazione, in regime naturale, senza necessità di alcuna opzione; - oltre i 5 anni, solo su opzione espressa dall'impresa nell'atto di vendita; in caso contrario, sono esenti.

2 In tutti gli altri casi, cessione da parte di impresa diversa da quella che ha costruito il fabbricato o vi ha effettuato interventi di ristrutturazione, la cessione è esente. Le cessioni di fabbricati strumentali per natura sono soggette ad IVA se effettuate, entro i 5 anni (invece di 4 anni) dalla costruzione o ristrutturazione, dall'impresa che li ha costruiti o dall'impresa che vi ha effettuato, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di ristrutturazione. In tutti gli altri casi sono esenti, salvo che il cedente (a prescindere che si tratti di impresa costruttrice o ristrutturatrice) abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nel relativo atto di vendita. In quest'ultimo caso, se l'acquirente è un soggetto passivo IVA, la fatturazione deve avvenire con la modalità del reverse charge. È eliminato l obbligo di applicare l Iva alle cessioni di fabbricati strumentali nei confronti di privati e di soggetti che effettuano operazioni esenti in misura superiore al 75%; tali cessioni, pertanto, diventano esenti, salvo opzione per l imponibilità. Esempio: CESSIONI DI UNITÀ ABITATIVE (non di lusso ) Cedente Cessionario Cessione IVA Imposta di registro Imposte ipotecarie e catastali Entro 5 anni 4% Privato 1ª casa Opzione Iva 4% No Opzione Esente 3%* Entro 5 anni 10% Impresa costruttrice o ristrutturatrice No 1ª casa Opzione Iva 10% No Opzione Esente 7%* 3%* Entro 5 anni 10% Impresa Opzione Iva 10% No Opzione Esente 7% 3% Altre Imprese Privato 1ª casa - Esente 3%* No 1ª casa - Esente 7%* 3%* Impresa - Esente 7% 3% * su opzione dell acquirente privato si applica sul valore catastale (criterio del presso-valore )

3 DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Art. 11 Per le spese documentate, sostenute dal e fino al , relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta una dall'imposta lorda pari al 50% (anziché 36%), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a (anziché ) per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nell art. 16-bis Tuir. La per le spese di riqualificazione energetica, che nella versione originale della norma era prevista ridotta al 50% a decorrere dal , riamane invece al 55% fino al È soppressa la disposizione del D.L. 201/2011 relativa alla confluenza della per spese di riqualificazione energetica nella del 36% a decorrere dal Periodo di sostenimento delle spese Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio % Limite Detrazione per interventi di riqualificazione energetica % Limite Dal Al % % Dal Al % %* Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Interventi sull involucro degli edifici esistenti Istallazione di pannelli solari per acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale , , , ,45 Dal % % ,00 (in attesa di conferma) * Modificato dal Parlamento in sede di conversione del Decreto Sviluppo Per quanto attiene i principali aspetti e adempimenti previsti dalla normativa già in vigore, si rimanda alla circolare di studio n. 26/12 del PERDITE SU BENI E PERDITE SU CREDITI Art. 33, c. 5 Le perdite di beni, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis R.D.267/1942. CREDITO D IMPOSTA PER ASSUNZIONI PERSONALE QUALIFICATO Art. 24 A decorrere dal , a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un

4 contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%, con un limite massimo pari a annui per impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di utilizzo, pari a (art. 1, c. 53 L. 244/2007). Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Il diritto a fruire del contributo decade: a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 3 anni, ovvero di 2 anni nel caso delle piccole e medie imprese; c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale sia a quella contributiva in materia di lavoro dipendente, per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale o di un professionista iscritto al registro dei revisori legali che non abbia avuto, nei 3 anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono considerate ammissibili entro un limite massimo di SRL A CAPITALE RIDOTTO Art. 44 Fermo quanto previsto dall'art bis C.C., la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui all art bis c.c., ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

5 La denominazione di società Srl a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Si applicano alla Srl a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII del Codice Civile, in quanto compatibili. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. Cordiali saluti Studio De Alexandris

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