Anno 2015 N.RF008. La legge di stabilità 2015 ridisegna completamente l art. 3 DL 145/2013 convertito (cd Destinazione

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1 Anno 2015 N.RF008 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO NUOVO CREDITO D IMPOSTA PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO RIFERIMENTI ART.1 COMMI 35 E 36 LEGGE N. 190/2014 IN G.U. N. 300 DEL 29/12/2014 CIRCOLARE DEL 14/01/2015 Sintesi: la Legge di stabilità 2015 ridisegna il credito d imposta per l attività di R&S di cui al DL 145/2013. Tra le modifiche più significative, si evidenzia che il credito d imposta spetta ora: beneficiari: a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. periodo di riconoscimento: per gli investimenti effettuati dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 (quinquennio ) misura: fino ad un importo massimo annuo di 5 milioni (o comunque pari ad almeno ), nella misura del 25% delle spese in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio ovvero nella misura del 50% dell eccedenza in caso di spese per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca extra muros. I controlli sulla spettanza del credito saranno effettuati in base alla documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, anche per le imprese non soggette a controllo legale dei conti. La legge di stabilità 2015 ridisegna completamente l art. 3 DL 145/2013 convertito (cd Destinazione Italia ), recante la disciplina del credito d imposta per gli investimenti in R&S. CONFRONTO TRA VECCHIA E NUOVA DISCIPLINA DEL CREDITO D IMPOSTA DISPOSIZIONE DESTINAZIONE ITALIA LEGGE DI STABILITA' 2015 PERIODO DEGLI INVESTIMENTI triennio QUINQUENNIO BENEFICIARI MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA CREDITO D IMPOSTA MASSIMO imprese con fatturato <. 500 mil. 50% degli incrementi annuali di spesa in R&S qualsiasi impresa 25% dell eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio % della spesa riferita a: - personale altamente qualificato impiegato nella R&S - ricerca in collaborazione con università/enti di ricerca o con alte imprese (incluse start-up innov.) INVESTIMENTO MINIMO SPESE DI RICERCA - BREVETTI non disciplinati espressamente ammessi SPESE AMMESSE - PERSONALE qualsiasi, se impiegato nella R&S solo altamente qualificato impiegato nella R&S LIMITE COMPENSAZIONE nessuno (neppure il limite di ) ISTANZA TELEMATICA Obbligatoria Non disciplinata

2 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 2 / 7 PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA Il credito d imposta spetta ora per gli investimenti effettuati: dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 fino a quello in corso al 31/12/2019 Per i soggetti con periodo d imposta solare si tratta, quindi, del quinquennio DECRETO ATTUATIVO: le modalità attuative dell agevolazione saranno definite mediante un decreto di prossima emanazione del MEF, nel quale saranno, tra l altro, definite: - le modalità di verifica e controllo dell effettività delle spese sostenute - le cause di decadenza e revoca del beneficio - le modalità di restituzione del credito d imposta di cui l impresa ha fruito indebitamente Crediti d imposta soppressi: il nuovo art. 3 c. 13 DL 145/2013 procede l abrogazione al 31/12/2014: - del bonus dell art. 3 DL 145/2013 originario (il quale non ha mai trovato applicazione, in quanto il previsto decreto attuativo non è mai stato emanato) - del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati ex art. 24 del DL 83/ del credito d imposta per ricerca e sviluppo ex art. 1 co della L. 228/2012. Le relative risorse sono state destinate a copertura del nuovo credito d imposta; peraltro, in favore dei potenziali beneficiari della norma, dovrebbe essere previsto un criterio preferenziale dal decreto attuativo. SOGGETTI INTERESSATI Il credito d imposta in esame è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente: dalla forma giuridica dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato dal volume d affari. SOGGETTI AMMESSI: a) imprese individuali, anche in forma di impresa familiare/aziende coniugali b) società di persone (snc, sas) g) f) enti commerciali (pubblici o privati) enti non commerciali, in relazione all attività commerciale c) società di capitali (spa, srl, sapa) h) società cooperative e società consortili d) società di fatto (con attività commerciale) i) stabili organizzazioni di soggetti non residenti SOGGETTI ESCLUSI: professionisti e studi associati enti non commerciali privi di attività commerciale le persone fisiche esercenti attività agricola le società semplici AMBITO OGGETTIVO ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AMMISSIBILI L art. 3 c. 4 modificato dalla legge di stabilità, individua le seguenti attività che danno luogo al diritto al credito d imposta:

3 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 3 / 7 a) b) c) d) ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLATA lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla successiva lettera c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla: definizione concettuale, pianificazione e documentazione di nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati ad uso commerciale realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. ECCEZIONI: non sono agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche (neppure qualora rappresentino dei miglioramenti) apportate a: prodotti servizi esistenti linee di produzione processi di fabbricazione altre operazioni in corso COSTI DI RICERCA E SVILUPPO AGEVOLABILI Ai fini della determinazione del credito d'imposta rientrano tra i costi agevolabili: Lett. NATURA DESCRIZIONE Cred. A) PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO le spese relative al personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, alternativamente in possesso: di un titolo di dottore di ricerca, ovvero di iscrizione ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced o di cui all All. 1 del DL 145/ % B) STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio: nei limiti dell importo risultante dai coefficienti di ammortamento in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l attività di R&S comunque, con un costo unitario > (al netto di IVA). 25%

4 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 4 / 7 C) CONTRATTI DI RICERCA D) BREVETTI N.B.: dal tenore letterale della norma si ritiene che se pure il bene è acquisito in leasing o in locazione, ciò che rileva è l ammortamento teorico che avrebbero subito tali beni ove acquistati (e non il canone di locazione di competenza) le spese relative a contratti di ricerca stipulati con: le Università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati le start up innovative di cui all art. 25 del DL 179/2012. le spese riferite a: dovrebbe trattarsi di beni non tutelabili competenze tecniche giudizialmente (es: know-how) e privative industriali relative a: brevetti - un invenzione industriale o biotecnologica - una topografia di prodotto a semiconduttori - una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne. 50% 25% DETERMINAZIONE DEL CREDITO D IMPOSTA Il credito d imposta va calcolato come somma delle seguenti percentuali: nella misura del 25% (in precedenza 50%): delle maggiori spese sostenute nel periodo d imposta in attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei medesimi investimenti in ricerca e sviluppo sostenute nei 3 periodi precedenti quello in corso al 31/12/2015 (per i soggetti solari si tratta del triennio ) N.B.: si tratta di raffrontare la spesa di ciascun periodo dal 2015 al 2019 rispetto al parametro fisso costituito dalla media degli investimenti del triennio ; sulla eccedenza di ciascun periodo di applica il coefficiente del 25% Neoattività (art. 3 c. 2 DL 145/2013): le imprese in attività da meno di 3 periodi determinano la media degli investimenti in R&S in base a quelli realizzati dalla costituzione delle stesse (1 o 2 periodi). Dubbio: non è chiaro se consenta di ammettere all agevolazione anche le imprese costituite dal nella misura del 50% della spesa sostenuta, alternativamente: per il personale altamente qualificato (punto A della tabella del paragrafo precedente) per i contratti di ricerca (punto C della tabella del paragrafo precedente) N.B.: dal tenore del comma 7 dell art. 35 si ritiene che, a differenza del caso precedente, non si tratti di agevolare una eccedenza, ma l intera spesa sostenuta in ciascun periodo Art. 3 c. 7 DL 145/2013: Per le spese relative alle lettere a) e c) del comma 6 il credito d'imposta spetta nella misura del 50 per cento delle medesime. SOGLIE DI SPESA Il credito d imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni: minimale di spesa annuale: in ciascun periodo, siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo agevolabili almeno pari a (in luogo dei precedenti )

5 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 5 / 7 Nota: l importo minimo di : - non va riferito all incremento di spesa - dunque è sufficiente che l impresa abbia sostenuto nell anno un ammontare di costi agevolabili almeno pari a tale soglia (che attribuirà un credito ove superiore alla media del triennio ). massimale del credito d imposta: il credito annuale, per ciascun beneficiario, non ecceda l importo di (es: Nota: rispetto alla precedente versione, è stato, infine, eliminato il limite massimo complessivo di 600 milioni di euro quale valore massimo dello stanziamento erariale per il riconoscimento del bonus. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI R&S MISURA DEL CREDITO D IMPOSTA SOGLIE DI SPESA 25% delle spese in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio % del costo in caso di spese: - per personale altamente qualificato - per contratti di ricerca extra muros Il credito d imposta: ASPETTI OPERATIVI imponibilità: non è tassato ai fini dei redditi né ai fini IRAP utilizzo: è utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 minimale: spese almeno pari a massimale: credito riconosciuto fino a 5 mln di euro annui indicazione: va indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU di Unico) del periodo d imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. CREDITO D IMPOSTA PER ATTIVITA DI R&S utilizzo in compensazione mediante F24 indicazione in dichiarazione dei redditi non concorre ai fini del reddito né della base imponibile IRAP non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 del TUIR) Secondo la nuova formulazione dell art. 3 del DL 145/2013, non è più prevista la procedura di istanza telematica per fruire del contributo. Inoltre, con i commi 9 e 10 del citato art. 3 viene stabilito che: LIMITI DI UTILIZZO DEI CREDITI D IMPOSTA per la fruizione del credito d imposta non si applica: il limite annuale di utilizzazione dei crediti d imposta da quadro RU, pari a (art. 1 c. 53 L. 244/2007) il limite massimo per la compensazione di (art.34 L. 388/2000)

6 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 6 / 7 INDEBITA FRUIZIONE qualora, a seguito dei controlli, venga accertata l indebita fruizione, anche parziale, del credito d imposta: per il mancato rispetto delle condizioni richieste per inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni. CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE La documentazione contabile relativa al credito d imposta in esame deve essere certificata e allegata al bilancio (art. 3 co. 11 del DL 145/2013). In linea generale, la certificazione della documentazione contabile deve essere effettuata: Società soggette al controllo legale Altri soggetti del soggetto incaricato della revisione legale (revisore unico/società di revisione o collegio sindacale se incaricato del controllo contabile) di un professionista iscritto nel registro dei Revisori legali Tuttavia, le imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi in esame. COLPA GRAVE: nei confronti del revisore legale o del professionista responsabile della revisione che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. IMPRESE SOGGETTE A REVISIONE O CON COLLEGIO SINDACALE Secondo l art.3 co.11 del DL 145/2013, i controlli sono svolti in base ad apposita documentazione contabile certificata, alternativamente: dal soggetto incaricato della revisione legale dal collegio sindacale da un professionista iscritto al registro dei revisori legali Nota: il Mise, nelle FAQ datate 08/09/2014 relative al bonus per assunzioni di personale altamente qualificato, ha riconosciuto la possibilità di conferire l incarico di certificazione contabile ad un revisore legale anche in presenza dell organo di controllo; in tal caso, però, la società non potrà esporre la spesa relativa all onorario del professionista tra i costi agevolabili, posto che tale facoltà e riservata alle sole imprese prive di Collegio sindacale. IMPRESE NON SOGGETTE A REVISIONE E PRIVE DI COLLEGIO SINDACALE Le imprese non soggette a revisione legale e prive di un Collegio sindacale: devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale (o di una società di revisione) iscritti quali attivi nel Registro dei revisori legali (art. 6, DLgs.39/2010). Il revisore legale o il professionista responsabile della revisione osservano, nell assunzione dell incarico, i principi di indipendenza (art.10 del DLgs. 39/2010) ed il codice etico dell IFAC. Spese fino a : le spese sostenute per l onorario del professionista relativo all attività di certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di euro

7 Redazione Fiscale Info Fisco 008/2015 Pag. 7 / 7 MONITORAGGIO Il comma 15 del nuovo art. 3 DL 145/2013 affida i controlli esclusivamente all Agenzia Entrate (dunque non anche alla GdF). ESEMPIO: una officina meccanica ha sostenuto le seguenti spese in ricerca e sviluppo: Anno della spesa Pers. altam. qualif. Strum./attr. di laborat. Contratti di ricerca Brevetti (si ritiene (si ritiene non rilevino) non rilevino) Totale Media Totale ok (spesa) (eccedenza) (spesa) (eccedenza) base di calcolo: Aliq. bonus: 50% 25% 50% 25% Spesa min. VERIFICHE Credito max (30.000) ( ) Bonus: NO (spesa) (eccedenza) (spesa) (eccedenza) base di calcolo: Aliq. bonus: 50% 25% 50% 25% Bonus: zero ok (spesa) (eccedenza) (spesa) (eccedenza) base di calcolo: Aliq. bonus: 50% 25% 50% 25% Bonus: Credito d imposta < all importo massimo di 5 mil. di euro Spesa inferiore al minimo di : non spetta il credito d imposta nell anno

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