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1 Disegno di legge concernente Disciplina della partecipazione della Regione, degli enti regionali e degli enti locali a società di capitali e consortili. Testo disegno di legge INDICE TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Principi TITOLO II - Partecipazione a società Art. 5 Costituzione di società e assunzione di nuove partecipazioni Art.6 - Scelta dei soci Art. 7 Ricognizione delle partecipazioni Art. 8 - Procedure liquidatorie TITOLO III - Governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate Art. 9 - Esercizio delle prerogative di socio Art. 10 Gestione delle partecipazioni Art. 11 Esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo Art. 12 Esercizio delle funzioni di controllo analogo Art Rapporti finanziari con le società partecipate Art Sistema informativo delle partecipazioni regionali TITOLO IV Organi delle società Art Organi di amministrazione 1/15

2 Art. 16 Organi di controllo Art Divieto di cumulo di incarichi Art Compensi degli organi di amministrazione Art. 19 Compensi degli organi di controllo e revisione TITOLO V - Disciplina delle società partecipate Art. 20 Reclutamento del personale e contenimento della spesa per il personale Art. 21 Ulteriori misure per il contenimento della spesa di funzionamento delle società partecipate Art Acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate Art. 23 Affidamento delle attività alle società in house TITOLO VI Disposizioni in materia di trasparenza Art. 24 Trasparenza e pubblicità TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali Art. 25 Norma transitoria Art. 26 Disposizioni finali Art. 27 Abrogazioni Art. 28 Disposizioni finanziarie Art Entrata in vigore 2/15

3 TITOLO I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto 1. La presente legge disciplina la partecipazione della Regione e degli enti regionali a società di capitali e società consortili, anche in attuazione e recepimento dei principi della vigente normativa statale e dell Unione europea in materia. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti locali della Sardegna nei limiti di quanto previsto negli articoli seguenti. Art. 2 Finalità 1. La disciplina contenuta nella presente legge è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi: a) definire le modalità e le procedure di costituzione di nuove società e di partecipazione a società esistenti; b) definire le modalità di gestione delle partecipazioni societarie; c) razionalizzare le attività e contenere i costi delle società partecipate; d) semplificare la normativa regionale sulle società partecipate e incrementare la trasparenza del sistema. Art. 3 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono: a) sistema Regione è l amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali, come previsto dall art. 1, comma 2 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) introdotto dall articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione); b) enti regionali sono gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali; c) enti locali sono gli enti locali della Sardegna; d) società partecipata è una società di capitali o una società consortile le cui azioni o quote sono, 3/15

4 anche in parte, possedute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni del sistema Regione o dagli enti locali; e) società controllata è una società partecipata sulla quale le amministrazioni del sistema Regione o gli enti locali esercitano il controllo di cui all articolo 2359 del codice civile; f) società in house è una società partecipata avente i requisiti previsti dall ordinamento europeo, di cui all articolo 17 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull aggiudicazione dei contratti di concessione, o dell articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE o dell articolo 28 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. Art. 4 Principi 1. Le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali assumono o mantengono partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, nelle società in coerenza con le proprie finalità istituzionali e in ragione di un analisi dei benefici anche economici della partecipazione. A tali fini procedono anche tenendo conto dei criteri previsti dall articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)). 2. Le amministrazioni del sistema Regione assumono o mantengono le partecipazioni di cui al comma 1 se sono coerenti con gli obiettivi delle politiche regionali stabiliti negli atti strategico programmatici. TITOLO II Partecipazione a società Art. 5 Costituzione di società e assunzione di nuove partecipazioni 1. La costituzione di nuove società e l assunzione di nuove partecipazioni in società esistenti da parte delle amministrazioni del sistema Regione sono soggette a preventiva autorizzazione legislativa nel rispetto dei principi indicati nell articolo 4. L acquisizione di nuove partecipazioni è altresì soggetta alle prescrizioni di cui all articolo 13, comma Le amministrazioni del sistema Regione possono costituire nuove società o acquisire partecipazioni in società esistenti, secondo le modalità di cui al comma 1, se le stesse svolgono o 4/15

5 producono: a) servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica; b) servizi necessari per il perseguimento delle proprie attività istituzionali. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle partecipazioni indirette. Art. 6 Scelta dei soci 1. La scelta dei soci di minoranza delle società di nuova costituzione di cui all articolo 5, comma 2, partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali, avviene mediante procedura di evidenza pubblica. Art. 7 Ricognizione delle partecipazioni 1. La Giunta regionale valuta entro centottanta giorni dall inizio di ogni legislatura, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, la permanenza in capo alle società partecipate dall amministrazione regionale dei requisiti di cui all articolo 4, al fine di proporre l eventuale dismissione. 2. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo. Art. 8 Procedure liquidatorie 1. Al fine di contenere gli oneri finanziari connessi alle procedure liquidatorie, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali adottano gli atti utili a ridurre il numero delle società partecipate in liquidazione e ad accelerare le relative procedure. TITOLO III Governo delle partecipazioni e rapporti finanziari con le società partecipate Art. 9 Esercizio delle prerogative di socio 1. L amministrazione regionale esercita le prerogative di socio nelle società partecipate tramite il Presidente della Regione o un suo delegato. 5/15

6 2. L atto di delegazione contiene le direttive vincolanti per l esercizio del potere da parte del delegato. 3. L amministrazione regionale esercita le prerogative di socio, di cui all articolo 2365 del codice civile, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell Assessore regionale competente per materia. Art. 10 Gestione delle partecipazioni 1. L amministrazione regionale provvede, per il tramite della struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale, alla gestione di ciascuna partecipazione detenuta e, laddove ne sussistano i presupposti, all esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di cui all articolo 11 o di controllo analogo di cui all articolo 12. Art. 11 Esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo 1. Con deliberazione della Giunta regionale sono indicate le modalità attraverso le quali l amministrazione regionale esercita le funzioni di indirizzo e controllo sulle società soggette alla disciplina di direzione e coordinamento di cui al capo IX, titolo V, libro V del codice civile. 2. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce il sistema informativo idoneo a rilevare i rapporti finanziari tra l amministrazione regionale e la società, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché gli elementi utili ad assicurare il monitoraggio periodico dell andamento della società, ai fini dell analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e dell individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio regionale. 3. Per le società diverse da quelle di cui al comma 1, partecipate dall amministrazione regionale, le direttive adottate dalla Giunta regionale costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata. 4. Gli enti regionali disciplinano l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo sulle società su cui svolgono le attività di direzione e coordinamento previste nel capo IX, titolo V, libro V del codice civile, in conformità a quanto indicato nei commi 1 e Gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, disciplinano l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con provvedimento recante i contenuti di cui ai commi 1 e 2. 6/15

7 Art. 12 Esercizio delle funzioni di controllo analogo 1. Con deliberazione della Giunta regionale è adottata e aggiornata la disciplina del controllo analogo sulle società in house dell amministrazione regionale, prevedendo in particolare: a) gli atti e i documenti della società che sono soggetti al controllo preliminare, anche di merito, nonché le relative procedure; b) gli atti e le procedure attraverso le quali si esercita il controllo strategico sulla società; c) le modalità mediante le quali si esercita il controllo di gestione sulla società; d) gli strumenti per consentire la programmazione e la valutazione di efficacia della spesa della società; e) il sistema informativo idoneo a rilevare gli elementi di cui all articolo 14 e ogni informazione necessaria per garantire una corretta programmazione finanziaria regionale. 2. Nelle società in house a partecipazione pubblica plurima, alle quali partecipa l amministrazione regionale, il controllo analogo è esercitato previa intesa tra i soci e tenendo conto delle relative quote di partecipazione. 3. Gli enti regionali disciplinano l esercizio del controllo analogo sulle proprie società in house in conformità a quanto indicato nei commi 1 e Gli enti locali, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, disciplinano l esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con provvedimento recante i contenuti di cui al comma 1 e, nelle società in house a partecipazione pubblica plurima, con le forme previste dal comma 2. Art. 13 Rapporti finanziari con le società partecipate 1. Nel rispetto dei principi previsti dalla normativa dell Unione europea e dalla normativa statale di tutela della concorrenza, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali trasferiscono risorse finanziarie alle proprie società partecipate esclusivamente in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. 2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità e tenuto conto dei principi di cui al comma 1, le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali non possono, salvo quanto previsto dall'articolo 2447 del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, non quotate, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. 3. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società partecipate di cui al comma 2, a fronte 7/15

8 della realizzazione di programmi di investimento e dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma ovvero della realizzazione di investimenti e trasferimenti comunque finalizzati all'attuazione di aiuti per il salvataggio e di piani di ristrutturazione autorizzati dalla Commissione europea. Art. 14 Sistema informativo delle partecipazioni regionali 1. La struttura dell amministrazione regionale individuata quale titolare della gestione e controllo della partecipazione ai sensi dell articolo 10 alimenta il sistema informativo delle partecipazioni regionali comunicando all Assessorato regionale competente per la predisposizione del Conto del patrimonio le informazioni richieste dalla normativa vigente, con le modalità e nei termini indicati con deliberazione della Giunta regionale. TITOLO IV Organi delle società Art. 15 Organi di amministrazione 1. Le società in house e le società controllate dall amministrazione regionale, laddove la normativa statale vigente lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno in relazione al valore della produzione, al numero dei dipendenti e all attivo dello stato patrimoniale della società, costituiscono l organo di amministrazione quale organo monocratico (amministratore unico), operando per la modifica, se necessario, dei relativi statuti. 2. Per le società partecipate diverse da quelle indicate al comma 1 le prescrizioni nello stesso contenute costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata. 3. Le società in house e le società controllate dagli enti regionali e dagli enti locali si conformano, sulla base degli indirizzi ricevuti dall ente di riferimento, alle disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 16 Organi di controllo 1. Le società in house e le società controllate dall amministrazione regionale, laddove la normativa 8/15

9 statale vigente lo consenta e la Giunta regionale lo valuti opportuno in relazione al valore della produzione e all attivo dello stato patrimoniale della società, costituiscono l organo di controllo quale organo monocratico (sindaco unico) operando per la modifica, se necessario, dei relativi statuti. 2. Per le società partecipate diverse da quelle indicate al comma 1 le prescrizioni nello stesso contenute costituiscono indirizzi di riferimento da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche della società partecipata. 3. L organo di controllo delle società di cui al comma 1, sia esso in composizione monocratica che collegiale, è incaricato anche della revisione legale dei conti, fatte salve le limitazioni previste dalla normativa statale vigente. 4. Le società in house e le società controllate dagli enti regionali e dagli enti locali si conformano, sulla base degli indirizzi ricevuti dall ente di riferimento, alle disposizioni contenute nel presente articolo. Art. 17 Divieto di cumulo di incarichi 1. È vietato il conferimento ad un medesimo soggetto, nello stesso periodo, di più incarichi in organi di amministrazione e in organi di controllo di società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione. 2. Ad uno stesso soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente incarichi di organo di amministrazione e di organo di controllo di società partecipata dalle amministrazioni del sistema Regione. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle nomine e alle designazioni di competenza delle amministrazioni del sistema Regione. 4. Gli enti locali applicano, compatibilmente con le proprie forme di autonomia, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 alle nomine e alle designazioni delle proprie società partecipate. Art. 18 Compensi degli organi di amministrazione 1. Il compenso spettante ai sensi dell art. 2389, primo comma del codice civile al presidente del consiglio di amministrazione con deleghe, all amministratore unico e all amministratore delegato delle società in house e delle società controllate dall amministrazione regionale non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo di euro lordi annui, modulato sulle dimensioni e 9/15

10 complessità della società amministrata. 2. Il compenso spettante al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società di cui al comma 1, non investiti di particolari cariche, non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo lordo annuo, compresi i benefici accessori, pari, rispettivamente, al 40 per cento e al 30 per cento dell importo indicato al comma Il limite massimo di cui al comma 1 può essere aggiornato dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall Istat. 4. I compensi spettanti, ai sensi dell articolo 2389, primo comma del codice civile, agli amministratori delle società di cui al comma 1 sono stabiliti entro i limiti massimi di cui ai commi 1 e 2, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale in relazione al valore della produzione, al numero dei dipendenti e all attivo dello stato patrimoniale della società, e fatto salvo il conseguimento delle riduzioni di spesa prescritte dalla normativa statale. 5. Agli amministratori di cui al comma 1 può essere riconosciuta, in aggiunta al compenso annuo stabilito ai sensi del comma 4, una indennità di risultato, in misura non superiore al 30 per cento rispetto al medesimo compenso. La predetta indennità può essere riconosciuta sulla base della verifica del raggiungimento degli obiettivi economico gestionali definiti dall assemblea e, comunque, solo in presenza di equilibrio economico-finanziario ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, come valutato dalla Giunta regionale. 6. L importo complessivo dei compensi spettanti a tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, non può comunque essere superiore al doppio del limite massimo di cui al comma Agli amministratori delle società di cui al comma 1, oltre ai compensi di cui al presente articolo, spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, determinato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali. 8. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo. Art. 19 Compensi degli organi di controllo e revisione 1. Il compenso spettante ai sensi dell articolo 2402 del codice civile ai presidenti degli organi di controllo delle società in house e delle società controllate dall amministrazione regionale non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo, di euro lordi annui. 2. Il compenso spettante ai sensi dell articolo 2402 del codice civile ai componenti degli organi di 10/15

11 controllo delle società di cui al comma 1 non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo pari a euro lordi annui. 3. Quando, nelle società di cui al comma 1, è nominato un sindaco unico, il compenso ad esso spettante non può essere superiore ad un importo omnicomprensivo pari a euro lordi annui. 4. I limiti massimi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere aggiornati dalla Giunta regionale ogni tre anni in conformità alla variazione dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall Istat. 5. I compensi spettanti, ai sensi dell articolo 2402 del codice civile, ai componenti degli organi di controllo e revisione delle società di cui al comma 1 sono stabiliti, entro i limiti massimi di cui ai commi 1, 2 e 3, sulla base di parametri prefissati dalla Giunta regionale in relazione al valore della produzione e all attivo dello stato patrimoniale della società, e fatto salvo il conseguimento delle riduzioni di spesa prescritte dalla normativa statale. 6. L importo stabilito ai sensi del comma 5 è incrementato del 20 per cento nel caso di organo di controllo incaricato anche della revisione legale dei conti della società. 7. Ai componenti degli organi di controllo delle società di cui al comma 1, oltre ai compensi di cui al presente articolo, spetta comunque il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro mandato, determinato in conformità a quanto stabilito per i dirigenti regionali. 8. Gli enti regionali applicano, con le forme previste dalla propria autonomia organizzativa, le disposizioni di cui al presente articolo. TITOLO V Disciplina delle società partecipate Art. 20 Reclutamento del personale e contenimento della spesa per il personale 1. Le società in house e le società controllate dalle amministrazioni del sistema Regione adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti dalla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le società di cui al comma 1 si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dei limiti assunzionali, secondo gli atti di indirizzo definiti dalla Giunta regionale. 11/15

12 3. Nelle definizione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale tiene conto della normativa vigente che prevede misure di riduzione della spesa di personale e delle assunzioni per la Regione. 4. Le società di cui al comma 1 adottano gli indirizzi di cui al comma 2 con propri provvedimenti. 5. Le società in house e le società controllate dagli enti locali adottano con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n Le medesime società adottano misure di riduzione dei costi del personale attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e dei limiti assunzionali, in conformità agli atti di indirizzo definiti dagli enti locali. Art. 21 Ulteriori misure per il contenimento della spesa di funzionamento delle società partecipate 1. Gli obblighi di contenimento della spesa previsti per le amministrazioni del sistema Regione da disposizioni statali o regionali, si applicano, con le stesse modalità e misure, alle società da esse partecipate. 2. Le amministrazioni del sistema Regione possono dettare alle proprie società in house e alle proprie società controllate misure specifiche di contenimento della spesa in relazione al settore in cui ciascuna di esse opera. 3. Le società di cui al comma 2 adottano le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento, migliorando le proprie performance di efficienza ed efficacia, in maniera tale da ridurre i costi di gestione non direttamente strumentali all espletamento del servizio di cui sono erogatrici, ovvero razionalizzando l organizzazione delle proprie strutture interne. 4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno gli amministratori delle società in house e delle società controllate dalle amministrazioni del sistema Regione effettuano una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento. 5. Gli statuti delle società di cui al comma 2 sono modificati in modo da prevedere quale giusta causa di revoca degli amministratori l inadempimento reiterato delle disposizioni di cui al comma Le società partecipate dagli enti locali, sulla base degli indirizzi ricevuti dall ente di riferimento, adottano le misure necessarie a garantire il contenimento dei costi di funzionamento secondo quanto previsto al comma 3. Art. 22 Acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte delle società partecipate 1. Le società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione identificabili, ai sensi della 12/15

13 normativa statale e europea, come amministrazioni aggiudicatrici o soggetti aggiudicatori sono tenuti all acquisizione di lavori, beni e servizi secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni. Art. 23 Affidamento delle attività alle società in house 1. Le amministrazioni del sistema Regione e gli enti locali, allo scopo di assicurare il perseguimento dell interesse pubblico, possono affidare attività alle proprie società in house previa verifica della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché previa valutazione della idoneità della società all esecuzione dell attività sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili. TITOLO VI Disposizioni in materia di trasparenza Art. 24 Trasparenza e pubblicità 1. La normativa statale in materia di trasparenza e pubblicità si applica alle società partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali nei limiti previsti dall articolo 1, commi da 15 a 33 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione) e successive modificazioni e dall articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni. 2. Al fine di garantire un accesso unitario ai dati dell amministrazione regionale e delle società da essa partecipate, con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabilite ulteriori forme e modalità di pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati delle medesime società. TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali Art. 25 Norma transitoria 1. Entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sulla base 13/15

14 dei principi previsti nell articolo 4, procede alla conferma ovvero alla dismissione o liquidazione, anche parziale, delle partecipazioni detenute dall amministrazione regionale. A tal fine la Giunta procede anche attraverso l aggiornamento del piano operativo di cui all art. 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n Entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge gli enti regionali, sulla base dei principi previsti dall articolo 4, procedono alla conferma ovvero alla dismissione o liquidazione, anche parziale, delle partecipazioni da essi detenute. 3. Le disposizioni di cui al titolo IV si applicano a decorrere dalla prima scadenza dell organo di amministrazione o di controllo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Entro novanta giorni dall entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce gli indirizzi di cui all art. 20, comma 2. Art. 26 Disposizioni finali 1. Alle società in liquidazione partecipate dalle amministrazioni del sistema Regione e dagli enti locali si applicano, per quanto compatibili con la normativa statale specifica che le disciplina, le disposizioni previste dalla presente legge. 2. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli organismi partecipati diversi dalle società di cui all articolo 1, comma 1, quali fondazioni, istituzioni, associazioni e organismi comunque denominati partecipati dalle amministrazioni del sistema Regione, compatibilmente con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento e con la composizione e le caratteristiche dell organismo partecipato. 3. La Regione adegua la propria struttura organizzativa e i propri uffici al fine di garantire la piena applicazione della presente legge. Art. 27 Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) i commi 42 e 43 dell articolo 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento); b) l articolo 14 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali e settori diversi); c) il comma 4 dell articolo 30 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna); 14/15

15 2. Al comma 7, dell articolo 21, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 (Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), sono soppresse le seguenti parole, con attribuzione dei diritti dell'azionista all'assessorato regionale dei lavori pubblici. 3. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge. Art. 28 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale. Art. 29 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras). 15/15

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