Direzione Centrale delle Entrate Contributive. Direzione Centrale Organizzazione
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1 Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Organizzazione Roma, 8 Marzo 2005 Circolare n. 39 Allegati 3 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici e, per conoscenza, Al Presidente AilConsiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della Commissione centrale per l accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Provvedimento dell Agenzia delle Entrate pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. n. 280 del Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2005, con le relative istruzioni nonché definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento. Premessa L Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 29 novembre 2004, G.U. n. 280 del , (All.1) ha approvato lo schema di certificazione unica modello CUD 2005, unitamente alle informazioni per il contribuente, da utilizzare ai fini dell attestazione dell ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, approvato con decreto
2 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, corrisposti nell anno 2004, ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata arretrati di anni precedenti, compresi i relativi acconti ed anticipazioni, erogati nell anno 2004 a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974, o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo n.124 del 1993 erogate in forma di capitale - delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione, versata o dovuta all INPS e all INPDAP e all IPOST. La certificazione CUD 2005 deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali di pertinenza dell I.N.P.S., anche dai datori di lavoro non sostituti d imposta, già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall art. 4 del D.L. 6 luglio 1978, n.352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n.467 ( modello 01/M). La predetta certificazione deve essere rilasciata per attestare i dati previdenziali ed assistenziali versati o dovuti all INPS per l anno 2004 da parte dei datori di lavoro anche non sostituti d imposta, che occupano dirigenti ex INPDAI, già tenuti alla presentazione del mod. DAP/12. Si richiama l attenzione delle sedi dell Istituto sul disposto di cui all art. 2.3 del provvedimento in oggetto il quale prevede che, per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell I.N.P.S. i flussi informativi delle dichiarazioni di cui all art. 4 del D.P.R. n.322/98 e successive modificazioni, la certificazione CUD 2005, rilasciata dal datore di lavoro, può essere presentata dall interessato all I.N.P.S. ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni nonché degli altri adempimenti istituzionali. Per i medesimi periodi e agli stessi fini, in attesa che vengano acquisiti negli archivi I.N.P.S. i flussi informativi delle predette dichiarazioni unificate, i datori di lavoro potranno presentare una dichiarazione a mezzo di supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni fornite dall Istituto. L art. 4 del provvedimento in questione prevede che, qualora il sostituto d imposta, a seguito di richiesta conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso dell anno 2004, abbia già rilasciato il Mod CUD prima dell approvazione del nuovo schema di certificazione CUD 2005, dovrà consegnare una certificazione integrativa contenente i dati previsti nella CUD 2005 e non presenti nel modello di certificazione dell anno precedente. La certificazione integrativa può anche non essere comprensiva dei dati già certificati. Tuttavia i dati previdenziali e assistenziali devono, invece, essere comprensivi anche di quelli contenuti nella certificazione precedente. Lavoratori cessati nel corso dell anno 2005 Il provvedimento in oggetto, all art. 1.5 prevede che lo schema di certificazione CUD 2005 può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi all anno 2004 fino all approvazione di un nuovo schema di certificazione. In tal caso i riferimenti agli anni 2004 e 2005 contenuti nello schema di certificazione e nelle relative istruzioni devono intendersi riferiti ad anni successivi. Lo stesso articolo prevede che i dati previdenziali e assistenziali, per i periodi successivi al 2004, potranno subire variazioni, in relazione a quanto disposto dall art. 44, comma 9, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sulla mensilizzazione dei flussi retributivi operante da gennaio 2005 (si vedano le circolari n.152 del e n.3 del ). A tale ultimo riguardo, si precisa che i datori di lavoro, per i cessati nel corso del corrente anno, in vigenza del periodo transitorio di avvio della mensilizzazione, potranno attestare i dati previdenziali e assistenziali sia secondo lo schema di certificazione CUD 2005 sia secondo il tracciato EMens. In tal caso potranno riportare su stampa formato A4 i dati che hanno costituito il flusso EMens di mensilizzazione per il soggetto interessato. In ogni caso per i dipendenti cessati dovrà essere trasmesso all INPS il flusso telematico EMens.
3 Termine per il rilascio della certificazione La certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di quelli a questo assimilati deve essere consegnata al contribuente dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 15 marzo del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro. CUD 2005 Certificazione di cui all art. 4, commi 6-ter e 6-quater,del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativa all anno 2004 Lo schema di certificazione CUD 2005 (All. 2), non presenta nel tracciato della Parte C, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, novità rilevanti rispetto a quello dell anno precedente se non nella Sezione 3 nella parte relativa ai contributi dovuti dove è stata istituita una nuova casella: Bonus L. 243/2004 riguardo l esposizione dei dati relativi all incentivo per il posticipo del pensionamento. Modalità di compilazione Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni allegate al citato Provvedimento dell Agenzia delle Entrate (All.3 - Istruzioni per il datore di lavoro, Ente pensionistico o altro sostituto d imposta -) In merito alla compilazione del riquadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS, si evidenziano di seguito le novità più significative e si forniscono alcune precisazioni con riferimento alle predette istruzioni. Si rammenta, inoltre, che I dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati nella certificazione separatamente facendo riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi. SEZIONE 1 Qualifica Assicurativa I punti 1,2,3 del campo Qualifica Assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti i dati previdenziali ed assistenziali INPS. Nel punto 2 Tempo pieno o parziale si precisa che i codici L,N,R sono cessati. Per quanto riguarda il punto 3 si precisa che nel codice D, utilizzato per identificare i lavoratori a tempo determinato sono anche compresi i particolari tipi di rapporto evidenziati con i contratti di inserimento. Tipo rapporto Il punto 20 Tipo rapporto va indicato solo per particolari tipi di rapporto di lavoro per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari. Ai fini della compilazione della certificazione relativa all anno 2004 si precisa che: è stato istituito il nuovo codice Tipo rapporto 80 con il significato di Lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS art.1, co.12,legge 243/2004 (bonus per posticipo pensionamento). Si precisa inoltre che il codice 27 presente nella tabella riportata nelle istruzioni del modello CUD 2005 non è più in uso. Per quanto riguarda i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs.10 settembre 2003,n.276 (circolare INPS n.51/2004) dovranno essere indicati i seguenti nuovi codici secondo il tipo di agevolazione contributiva spettante:
4 A0- Lavoratori assunti con contratto di inserimento di età compresa tra i 18 e i 29 anni esclusi dai benefici economici previsti dal D.Lgs n.276/2003 B1- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 B2- Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 B3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 B4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento disoccupati di lunga durata di età compresa tra i 29 e i 32 anni per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 C4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento con più di 50 anni di età privi del posto di lavoro per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 D1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e 25% dei contributi prevista da D.Lgs n.276/2003 D2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e 40% dei contributi prevista da D.Lgs n.276/2003 D3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e 50% dei contributi prevista da D.Lgs n.276/2003 D4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento che intendono riprendere una attività lavorativa e 100% dei contributi prevista da D.Lgs n.276/2003 E1 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E2 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E3 -Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 E4 - Lavoratrici assunte con contratto di inserimento di qualsiasi età residenti in area geografica il cui riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F1 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa
5 riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F2 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/ F3 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 F4 - Lavoratori assunti con contratto di inserimento riconosciuti affetti, ai sensi della normativa riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs n.276/2003 SEZIONE 2 Retribuzioni particolari E stato istituito il nuovo codice tipo retribuzione particolare Y3 con il significato di Lavoratore Fondo volo in possesso al di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi che ha aderito ai fondi complementari. Come precisato nella circolare 140/2003 in data e in data sono diventati operativi rispettivamente il Fondo di previdenza complementare PNT Piloti e Tecnici di volo (Previvolo) e il Fondo di previdenza complementare per gli Assistenti di volo (FONDAV), di cui al decreto legislativo n.124/1993 e successive modificazione e integrazioni che ha dettato le norme per la costituzione dei fondi complementari. I commi 3 e 4 dell art. 1 del decreto legislativo n.164/1997 prevedono che per il personale iscritto al Fondo volo, che alla data del , può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, il contributo di finanziamento del Fondo stesso è ridotto, a regime, di 3,12 punti percentuali (di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro), a condizione che le somme derivanti da tale riduzione siano destinate al finanziamento dei fondi di previdenza complementare previsti dal citato decreto legislativo n.124/1993. Pertanto, per tale personale che al era in possesso di una anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi di contributi in qualsivoglia gestione e ha aderito ai fondi complementari (dipendenti identificati nel modello DM/10 con il codice X32) deve essere indicato nel punto 26 del riquadro retribuzioni particolari il nuovo codice Y3. SEZIONE 3 Accredito di contribuzioni figurative A seguito di chiarimenti richiesti sulla compilazione di tale sezione per la parte riguardante gli apprendisti si ribadisce che tali lavoratori hanno diritto all accredito di contribuzione figurativa (punti da 35 a 50) in relazione agli eventi di malattia e infortunio, malattia ex lege n.88 del 1987, congedi per maternità, congedi parentali riposi e permessi, congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs.26 marzo 2001, n.151. Gli Apprendisti sono esclusi e pertanto non hanno diritto all accredito di contribuzione figurativa, per ciò che concerne i trattamenti di integrazione salariale, disoccupazione e mobilità. I punti 48 e 49 riguardano i congedi di cui all art. 42,comma 5, D.Lgs. n.151/2001. Come noto in base a tale norma sono riconoscibili figurativamente i periodi di congedo per un massimo di 2 anni nell arco della vita lavorativa, per assistere il familiare portatore di handicap grave. A tale proposito si precisa che durante il congedo spettano una indennità corrispondente all ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa per un importo complessivo, pari per l anno 2004, a euro ,64. Al riguardo si rinvia ad ulteriori istruzioni che saranno impartite con circolare in corso di emanazione. BONUS L. 243/2004 (incentivo al posticipo del pensionamento) In corrispondenza dei dati relativi ai contributi dovuti è stata inserita, come accennato in premessa, nel punto 55 la casella Bonus per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà prevista dall art.1, co.12, della
6 legge 29 agosto 2004, n.243. In tale punto deve essere riportato l importo dell incentivo ( pari al 32,70 della retribuzione lorda) riferito ai contributi pensionistici maturati nell anno di competenza della certificazione. L importo va arrotondato all unità di Euro. Per tale fattispecie nel punto 51 trattenute per contribuzione a carico del lavoratore non va indicato l importo dell 8,89 % (IVS). In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute al riguardo si forniscono talune precisazioni in merito alla compilazione della certificazione nei confronti dei lavoratori beneficiari del bonus. Premesso che la decorrenza del Bonus non può essere anteriore al si forniscono le seguenti precisazioni per i lavoratori beneficiari di bonus da tale data. Le istruzioni di carattere generale di compilazione del CUD prevedono che qualora per lo stesso dipendente debbano essere certificate più situazioni assicurative (il caso che qui ricorre è il cambiamento del tipo rapporto da "assente" in "80" ) devono essere compilate o certificazioni separate ovvero un'unica certificazione compilando ulteriori righi, identificati da una numerazione progressiva. Comunque i dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ognuna delle situazioni contributive. Pertanto: nella prima certificazione: punto 6 : barrare IVS e DS punto 9 e 10: Competenze correnti e altre competenze fino a quelle assoggettate a contribuzione al punto 11:settimane retribuite fino al punto 12: per i rapporti part-time settimane utili alla misura pensione fino al (trasformazione ore in settimane) punto 13: giorni fino al punti 14 e 15: tutti ad esclusione di novembre e dicembre sez. 3 : va compilata con riferimento agli eventi verificatisi al nella seconda certificazione: punto 6 : barrare DS punto 9 e 10: Competenze correnti e altre competenze relative ai mesi di novembre e dicembre (compresa la tredicesima) assoggettate alle contribuzioni minori (DS, CUAF...) punto 11:settimane retribuite dal al punto 12: non è richiesta la compilazione in quanto dal non sono dovuti i contributi pensionistici punto 13: giorni dal al punti 14 e 15: tutti ad esclusione di gennaio-ottobre punto 20: tipo raporto 80 punto 22: TFR sez. 3 : va compilata con riferimento agli eventi verificatisi dal al (ancorchè non sia dovuta la contribuzione pensionistica può esistere quella figurativa). Per il personale iscritto a Fondi Speciali ovvero evidenze contabili separate, valgono le stesse regole di cui sopra. Nella prima certificazione occorre compilare anche la sez. 2 per le retribuzioni particolari per i periodi fino al Nella seconda certificazione tale sezione non va compilata. In ogni caso nel punto 51 vanno riportati i contributi del lavoratore trattenuti fino al periodo di competenza 31 ottobre 2004, mentre i contributi oggetto di bonus (quota datore di lavoro e quota lavoratore) di competenza novembre e dicembre 2004, vanno riportati nella casella 55.
7 SEZIONE 4 (Collaborazioni Coordinate e continuative) Collaborazioni coordinate e continuative Come noto questa sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti, durante l'anno 2004, ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS, di cui all'art. 2, comma 26, legge 8/8/1995, n Si precisa che nel punto 58 (compensi corrisposti) l importo dei compensi deve essere indicato nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all art. 2, comma 18, della legge 335/1995 (anno 2004 euro ,00). La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione titolari di reddito di lavoro autonomo occasionale (art 44 L. 326/2003) Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3. Il Direttore Generale Crecco
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