Non sempre la norma può evitare l incidente

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1 Non sempre la norma può evitare l incidente Per quanto sofisticata e puntuale possa rivelarsi l attuazione del modello organizzativo previsto dal legislatore in materia di sicurezza del lavoro, la sola risorsa veramente decisiva al fine di evitare l infortunio è costituita dal comportamento corretto del lavoratore Un lavoratore dipendente, in qualità di autista di una ditta di autotrasporti, rimaneva vittima di un infortunio sul lavoro riportando lesioni gravi. L evento lesivo, verificatosi mentre l autista infortunato si trovava nei pressi della zona di operazione di un carrello elevatore, impegnato nelle operazioni di scarico del suo mezzo, è stato causato dal manovratore del carrello elevatore, munito di forche, durante lo scarico di pallet di legno sui quali erano poste delle bobine. Più precisamente, l addetto al carrello, nell effettuare una manovra a sinistra in retromarcia, manteneva le forche sollevate da terra circa 150 centimetri e, frenando bruscamente, provocava uno sbilanciamento verso l esterno del carico poggiato sulle forche, con conseguente caduta delle bobine, ancorate al pallet soltanto da un film plastico, che investivano l infortunato con le conseguenze lesive evidenziate più sopra. Il giudizio Venivano tratti a giudizio il direttore di stabilimento della società destinataria delle bobine e il presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa alla quale erano stati appaltati i lavori di movimentazione delle merci all interno dello stabilimento, datrice di lavoro del manovratore del carrello elevatore che aveva causato l infortunio di cui si discute. A questi due soggetti veniva contestato il reato di lesioni gravi, con violazione della normativa prevenzionale; in particolare, al direttore dello stabilimento della società destinataria delle bobine, committente dei lavori di facchinaggio e movimentazione delle merci all interno del proprio stabilimento, per non aver cooperato con la società cooperativa: all attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all attività oggetto del contratto d appalto ; per non aver fornito alla società cooperativa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente nel quale i suoi lavoratori avrebbero dovuto operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione ai detti rischi ;

2 per aver messo a disposizione del lavoratore dipendente della cooperativa, addetto alle operazioni di scarico e di movimentazione dei pallet di bobine all interno dei reparti dello stabilimento, attrezzature non adeguate al lavoro da svolgere e, segnatamente, un carrello elevatore privo di dispositivi in grado di assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, quali apposite piastre reggi carico ; per non aver adottato misure organizzative idonee a evitare che il personale a piedi, tra il quale gli autisti degli automezzi adibiti al trasporto delle bobine, transitasse nella zona di manovra dei carrelli elevatori impegnati nello scarico e nella movimentazione delle merci e, nell ipotesi in cui la presenza di dette persone fosse necessaria, per non avere adottato soluzioni idonee al fine di evitare che le stesse subissero danni dai carrelli elevatori. Al presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, datrice di lavoro dell addetto alla manovra del carrello elevatore coinvolto nell infortunio, la contestazione veniva collegata alle seguenti omissioni: per non avere cooperato con la società committente all attuazione di misure di prevenzione e di protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all attività oggetto dell appalto ; per non avere predisposto le necessarie misure organizzative e procedurali al fine di verificare il corretto utilizzo dei carrelli elevatori da parte dei propri dipendenti operanti presso lo stabilimento della società committente, nel rispetto delle specifiche norme di comportamento previste dai manuali consegnati ai lavoratori ; per non avere assicurato al proprio dipendente, addetto alla conduzione dei carrelli elevatori all interno delle aree di lavoro dell impresa committente, una mansione che presupponeva specifiche conoscenze a cui erano connesse particolari responsabilità, un adeguato addestramento, tale da renderlo capace di utilizzare detti carrelli in modo sicuro anche in relazione ai rischi cui esponeva terze persone. Il giudizio di primo grado, nel corso del quale il lavoratore infortunato veniva risarcito dei danni subiti, con conseguente revoca della costituzione di parte civile, si concludeva con l assoluzione di entrambi gli imputati, con la formula perché il fatto non sussiste. La sentenza non è stata impugnata dal Pubblico Ministero e, pertanto, è divenuta definitiva. Le motivazioni Il giudice ha ritenuto di potere escludere la responsabilità di entrambi gli imputati sulla base delle seguenti argomentazioni:

3 la presunta mancata cooperazione tra l impresa committente e la società cooperativa, nonché l omessa informazione sui rischi specifici esistenti nell ambiente di lavoro, sono state smentite dalla risultanze probatorie acquisite nel corso dell istruttoria dibattimentale. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile operativo, entrambi della società cooperativa che aveva assunto in appalto i lavori di facchinaggio e movimentazione delle merci all interno dello stabilimento dell Impresa committente, ammessi in qualità di testi della difesa, hanno riferito al giudice come gli obblighi di cooperazione e informazione fossero stati, invece, effettivamente adempiuti. In particolare, i due testi hanno fatto riferimento a una riunione svoltasi prima dell infortunio presso l impresa committente, incontro a cui aveva preso parte il direttore di stabilimento, nel corso del quale sono state scambiate le informazioni necessarie, è stato effettuato un sopralluogo congiunto sull ambiente di lavoro e il direttore di stabilimento ha altresì riferito dei corsi di formazione ai quali partecipavano i dipendenti dell impresa committente. Sul punto deve peraltro evidenziarsi che l obbligo del direttore di stabilimento, inerente le informazioni da dare all appaltatrice, non riguardava i rischi specifici dell attività dell appaltatore, bensì, ovviamente, i rischi inerenti l ambiente e i mezzi di lavoro messi a disposizione dall impresa committente : in relazione alla contestazione della messa a disposizione del lavoratore di un carrello elevatore privo dei dispositivi in grado di assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, quali piastre reggi carico, la relazione del consulente tecnico della difesa, e la sua deposizione, osserva il giudicante, convincono appieno della conformità del carrello alla normativa in materia, avendo il consulente tecnico dimostrato che un carrello munito di piastre reggi carico, così come suggerito dagli ufficiali di polizia giudiziaria dell ASL, sarebbe in concreto inutilizzabile. Egli ha infatti riferito che sulla scorta delle indicazioni dell ASL è stato realizzato un carrello prototipo, nel quale è stato installato un dispositivo a pressione che, azionato mediante un comando idraulico, tiene compresso il carico, ma la cui presenza al di sopra del carico interferisce con l operazione di carico della merce negli automezzi, rendendola pericolosa. Lo stesso consulente tecnico ha evidenziato che il carico, costituito come si è visto dalle bobine (che erano due una sull altra, di notevole peso e altezza) di per sé è un carico stabile, in conseguenza del suo stesso peso e della larga base di appoggio, e che solo una manovra errata del mulettista o la rottura del pallet sottostante, eventualmente non correttamente inforcato, ne possono determinare la caduta, di tal che l unica misura di prevenzione è il divieto per le persone di transitare nella zona di operazione di carico ;

4 in ordine alla contestazione concernente la presunta mancata adozione di misure organizzative idonee a evitare che il personale a piedi, tra il quale gli autisti degli automezzi adibiti al trasporto delle bobine, transitasse nella zona di manovra dei carrelli elevatori impegnati nello scarico e nella movimentazione delle merci e, nell ipotesi in cui la presenza di dette persone fosse necessaria, la presunta omessa adozione di soluzioni idonee al fine di evitare che le stesse potessero subire danni dai carrelli elevatori, il giudice osserva come il rischio in questione non sia di competenza dell impresa committente, ma certamente della società cooperativa che aveva assunto in appalto i lavori di facchinaggio e di movimentazione delle merci all interno dell impresa; il direttore dello stabilimento inoltre, osserva ancora il giudice, ha prodotto un documento, trattasi di una circolare, formato in data anteriore all infortunio, con la quale si ribadiva espressamente il divieto per gli autisti di sostare nel raggio d azione del carrello elevatore, con l obbligo di mettersi in luogo sicuro, e l obbligo per i carrellisti di arrestarsi nello scarico se l autista o qualche altra persona entra nel raggio d azione del carrello elevatore ; un altro teste, si osserva nella sentenza, responsabile del magazzino dell impresa committente, ha dichiarato che all epoca del fatto era in vigore la procedura che imponeva agli autisti l obbligo di allontanarsi dalla zona di carico e scarico delle merci. Questa procedura, soggiunge il teste, era riportata in un cartello esposto nei luoghi di lavoro, e gli obblighi contenuti nella procedura in questione venivano sempre notificati sia ai manovratori dei carrelli elevatori, sia agli autisti degli automezzi. In particolare, al personale addetto alla manovra dei carrelli elevatori era stato fatto specificamente carico di rendere edotti gli autisti degli automezzi dei rischi connessi allo stazionamento nei pressi dell area di manovra del carrello, nonché di sospendere la manovra di carico e scarico delle merci dagli automezzi nel caso in cui chicchessia si trovasse nella zona pericolosa; queste circostanze sono state confermate dal manovratore del carrello elevatore coinvolto nell infortunio, sentito come teste della difesa; per quel che concerne le contestazioni mosse al presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa, datrice di lavoro del manovratore del carrello di cui si discute, il giudice evidenzia come le argomentazioni svolte in relazione all altro imputato dimostrino, anche in questo caso, l infondatezza della omessa attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all attività oggetto dell appalto;

5 in ordine alle contestazioni riguardanti l omessa predisposizione di misure organizzative e procedurali al fine di verificare il corretto utilizzo dei carrelli elevatori da parte dei dipendenti della cooperativa, nonché dell omesso addestramento di questi lavoratori, il giudicante osserva che i testi introdotti dalla difesa hanno confermato che i mulettisti, sia quelli dipendenti dell impresa committente, sia quelli dipendenti della società cooperativa, vengono formati mediante affiancamento (un teste ha parlato di un mese di affiancamento) e controllatti anche mentre operano in autonomia. Un teste ha riferito che ai mulettisti veniva e viene data anche una preparazione teorica, con corsi a uno dei quali ebbe a partecipare anche il manovratore del carrello che causo l infortunio, e che hanno a oggetto gli obblighi dei lavoratori e la normativa di sicurezza con particolare riferimento alle regole inerenti la circolazione dei mezzi, e infine che ai mulettisti veniva consegnato il manuale 'Il carrellista' contenente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza ; il giudice conclude lo sviluppo del suo ragionamento nei termini che seguono: Già le considerazioni sin qui svolte depongono nel senso dell assenza di responsabilità colposa per entrambi gli imputati. Tale conclusione appare ancora più corretta laddove si consideri il concreto svolgersi degli accadimenti. Il manovratore del carrello, operando in contrasto con la formazione ricevuta e in modo decisamente abnorme, procedette alla manovra di carico con le forche del carrello alzate, invece di abbassarle una volta caricate le bobine. Inoltre effettuò la manovra di svolta in retromarcia a velocità eccessiva, provocando lo sbilanciamento del carico forse addebitabile anche alla rottura del pallet (anche questo inforcato in modo scorretto). Quanto alla persona offesa, egli stesso, pur negando di avere ricevuto opuscoli informativi presso l impresa committente inerenti i propri obblighi comportamentali, ha dichiarato che all epoca del fatto egli era a conoscenza della regola cautelare per gli autisti di allontanarsi dalla zona di manovra dei mezzi di scarico per ragioni di sicurezza, e ha dichiarato di essersi fermato a fumare una sigaretta a tre quattro metri dal proprio automezzo, dando le spalle alle operazioni di carico, nella convinzione di essere in posizione sicura. Orbene, è evidente che tali condotte, contrarie alle regole di comportamento di cui sia il manovratore del carrello, sia l autista infortunato erano perfettamente edotti, non possono essere ascritte a colpa degli imputati i quali hanno posto in essere tutto quanto in loro potere per prevenire infortuni, senza che si potesse da loro esigere la continua sorveglianza dei lavoratori. a cura dell avvocato Roberto Petringa Nicolosi

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