Allegato A STATUTO AZIENDA USL 11 EMPOLI

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1 Allegato A STATUTO AZIENDA USL 11 EMPOLI

2 Indice Titolo I L azienda pag. 3 Art. 1. Denominazione, sede, logo e missione dell azienda pag. 3 Art. 2. Principi di organizzazione e funzionamento pag. 3 Art. 3. Principi dell attività aziendale pag. 4 Titolo II Partecipazione pag. 5 Art. 4. Partecipazione e forme associative pag. 5 Art. 5. Volontariato pag. 5 Art. 6. Organizzazione sovraterritoriale: principi di cooperazione ed autonomia pag. 5 Art. 7. Conferenza dei Sindaci pag. 6 Titolo III Gli Organi e la Direzione aziendale pag. 6 Art. 8. Organi dell azienda pag. 6 Art. 9. Direttore Generale pag. 6 Art. 10. Collegio sindacale pag. 7 Art. 11. Direttore Sanitario pag. 7 Art. 12. Direttore Amministrativo pag. 8 Art. 13. Direttore dei Servizi Sociali pag. 8 Art. 14. Direzione Aziendale pag. 9 Titolo IV Organismi collegiali pag. 9 Art. 15. Collegio di Direzione pag. 9 Art. 16. Ufficio di Direzione pag.10 Art. 17. Consiglio dei sanitari pag.10 Art. 18. Medici di medicina generale e pediatri di libera scelta pag.10 Titolo V Modello Organizzativo pag.11 Art. 19. Struttura organizzativa pag.11 Art. 20. Assistenza territoriale pag.11 Art. 21. Zona-Distretto pag.12 Art. 22. Direttore di Zona Distretto pag.12 Art. 23. Ospedale pag.13 Art. 24. Sociale pag.13 Art. 25. Prevenzione pag.14 Art. 26. Agenzia per la formazione pag.14 Art. 27. Professioni sanitarie pag.14 Art. 28. Tecnostruttura pag.14 Art. 29. Delega di funzioni pag.14 Art. 30. Dipartimenti pag.15 Art. 31. Dipartimento strutturale pag.15 Art. 32. Dipartimento funzionale pag.15 Art. 33. Direttore di dipartimento pag.16 Art. 34. Valorizzazione delle risorse professionali pag.16 Art. 35. La dirigenza pag.16 Art. 36. La valutazione del personale dirigente pag.17 Art. 37. Il controllo interno pag.18 Titolo VI Patrimonio e contratti pag.18 Art. 38. Il patrimonio dell azienda pag.18 Art. 39. Attività contrattuale pag.18 Titolo VII Disposizioni finali e di rinvio pag.19 Art. 40. Regolamenti pag.19

3 TITOLO I PRINCIPI GENERALI ART. 1 DENOMINAZIONE, SEDE, LOGO E MISSIONE DELL AZIENDA 1. L Unità Sanitaria Locale di Empoli è costituita in Azienda con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale ai sensi e per gli effetti dell articolo 3, comma 1- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. 2. L Azienda si identifica con il nome di Azienda Unità Sanitaria Locale 11 Empoli ed ha sede legale nel Comune di Empoli, via dei Cappuccini, n L Azienda è articolata nelle seguenti Zone-Distretto: a) Zona-Distretto Empolese-Valdelsa, comprendente i Comuni di: Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci; b) Zona-Distretto Valdarno Inferiore, comprendente i Comuni di: Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d Arno, San Miniato, Santa Croce sull Arno. 4.Il logo aziendale è il seguente: 5. L Azienda, nell ambito del servizio sanitario regionale, fa parte dell area vasta centro all interno della quale è costituito l Ente per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) 6. L Azienda svolge la funzione pubblica di tutela e promozione della salute, che persegue gestendo e sviluppando una rete integrata di servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazione ed una rete di servizi socio-sanitari in ambito ospedaliero, ambulatoriale e domiciliare. 7. L Azienda svolge le proprie funzioni assicurando l universalità dell accesso alle prestazioni di salute, nel rispetto dei principi di salvaguardia della dignità della persona umana, del diritto alla salute, dell appropriatezza ed efficacia delle cure e del diritto alla riservatezza. 8. L Azienda al fine di perseguire la sua missione, mantenendo i più elevati standard di qualità ed efficienza, promuove e sostiene, nel rispetto degli indirizzi della programmazione sanitaria regionale ed anche attraverso l attivazione di forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati, iniziative dirette a pianificare e favorire l innovazione e la ricerca in campo clinico e gestionale. In quest ottica si propone di favorire la promozione e il trasferimento dei risultati della ricerca scientifica nella pratica clinica, assistenziale, gestionale. 9. L Azienda partecipa con i comuni alla elaborazione degli strumenti della programmazione sanitaria regionale, alla definizione e all aggiornamento dei contenuti del piano attuativo locale (PAL) e dei Piani Integrati di Salute (PIS). 10. L Azienda svolge altresì attività formativa per il proprio personale, dipendente e convenzionato ed anche per altri soggetti, nonché attività di studio e ricerca, nel rispetto delle competenze istituzionali.

4 ART. 2 PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 1. L organizzazione ed il funzionamento dell Azienda sono disciplinati dal presente Statuto aziendale e dai relativi regolamenti di attuazione, in conformità alla legislazione nazionale e regionale vigente ed ai correlati atti di programmazione e di pianificazione regionale e locale. 2. L Azienda opera all interno del sistema regionale delle aziende sanitarie, rapportandosi con gli altri soggetti, pubblici o privati, interessati ai settori dell attività propria dell Azienda stessa e tenendo conto anche degli esiti della concertazione fra le Aziende Sanitarie appartenenti all area vasta. 3. L organizzazione ed il funzionamento sono improntati ai seguenti criteri: a) un elevato livello di flessibilità finalizzato al superamento di un organizzazione di tipo gerarchico verticale con l adozione di uno schema operativo tendenzialmente orizzontale ed integrato con relazioni dirette tra vertice strategico e settori operativi e con il coinvolgimento della dirigenza e di tutte le risorse professionali dell azienda; b) un orientamento della Direzione Generale ad esercitare le proprie funzioni gestionali attraverso l utilizzo dello strumento della delega, nel quadro di un a m p i o e progressivo decentramento e dello sviluppo di un processo di responsabilizzazione della dirigenza aziendale; c) un alto grado di responsabilizzazione ed autonomia gestionale che, nell ambito di una struttura organizzativa volta a garantire sinergie, maggiore integrazione e coordinamento, conduca al superamento di una logica di funzionamento per competenze specifiche e sia improntata a modelli organizzativi orientati all intensità di cura e a processi che garantiscano l integrazione delle competenze tecnico-professionali presenti; d) un coinvolgimento dei diversi livelli operativi rivolto al miglioramento della comunicazione sia interna che esterna, al fine di una maggiore condivisione del processo decisionale. 4. L organizzazione aziendale deve tendere all erogazione delle prestazioni essenziali ed appropriate, allo sviluppo del sistema di qualità, a garantire la massima accessibilità ed equità delle prestazioni erogate, al riconoscimento della centralità dell utente, al raccordo istituzionale con gli enti locali per il tramite della Conferenza dei Sindaci ed al collegamento con le altre organizzazioni sanitarie e del volontariato, nonché all integrazione ed ottimizzazione delle risorse disponibili. 5. Nel rispetto dei principi indicati ai commi precedenti ed in base alle vigenti normative, l Azienda può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega dei Comuni e a loro carico. L Azienda assicura altresì l erogazione di trattamenti e prestazioni eccedenti i livelli uniformi ed essenziali di assistenza attraverso forme di finanziamento integrativo a norma di legge. 6. L Azienda, sulla base della pianificazione strategica, informa la propria gestione ai principi della programmazione e del controllo, individuando nel sistema budgetario lo strumento fondamentale per un efficiente e reale controllo di gestione, anche in riferimento al complesso delle responsabilità direzionali ed operative ai vari livelli. ART. 3 PRINCIPI DELL ATTIVITA AZIENDALE 1. Fermi restando i principi di eguaglianza e di umana solidarietà indicati nella propria missione, l Azienda informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia, ed economicità che persegue con azioni regolate dal diritto comune ovvero mediante atti regolati dal diritto pubblico. 2. L attività è svolta dagli organi e dalle strutture organizzative competenti, così come individuate nel regolamento di organizzazione e nel rispetto dei principi indicati dal presente Statuto. 3. Nell attività di diritto comune, il rappresentante legale dell Azienda agisce con i poteri dell imprenditore, salvo che non sia diversamente prescritto dalla legge. 4. Gli atti di diritto privato sono retti dal principio di libertà delle forme nei limiti previsti dal

5 codice civile e dalle leggi speciali ed in generale non richiedono motivazione, salvo che questa non sia richiesta da specifiche disposizioni. 5. L attività di diritto pubblico-amministrativo si esplica, di norma, nell esercizio delle funzioni d i programmazione, regolamentari, di certificazione, autorizzazione e sanzionatorie e, più in generale, ogni qual volta la legge attribuisca all Azienda l esercizio di poteri autoritativi o prescriva la forma dell atto o del provvedimento amministrativo per il compimento di particolari attività. TITOLO II PARTECIPAZIONE ART. 4 PARTECIPAZIONE E FORME ASSOCIATIVE 1. L Azienda pone al centro della sua attività la persona umana e, conseguentemente, riconosce e promuove la partecipazione degli utenti alla migliore gestione del servizio sanitario. 2. Al di fuori delle circostanze in cui la partecipazione viene garantita attraverso gli organi istituzionali a carattere rappresentativo, la partecipazione dei cittadini è assicurata ai singoli ovvero alle associazioni rappresentative di interessi generali e diffusi. 3. L Azienda definisce modalità che garantiscono ai cittadini, nei limiti di cui all articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, il diritto di partecipare al controllo di qualità dei servizi erogati. ART. 5 VOLONTARIATO 1. L Azienda riconosce il ruolo del volontariato e promuove il suo intervento per il supporto e la collaborazione necessari al miglioramento, alla personalizzazione ed all umanizzazione delle cure. 2. L apporto nell erogazione dei servizi da parte delle associazioni di volontariato ed altre associazioni non aventi fini di lucro è regolamentato da appositi accordi convenzionali. Nell ambito dei programmi di intervento e di adeguamento dei servizi alle esigenze dei cittadini, sono determinati gli spazi e le modalità di collaborazione tra Azienda ed organismi di volontariato. ART. 6 ORGANIZZAZIONE SOVRATERRITORIALE: PRINCIPI DI COOPERAZIONE ED AUTONOMIA 1. L Azienda, nei limiti della legislazione statale e regionale, agisce sulla base del principio di autonomia gestionale. 2. L Azienda promuove e favorisce, oltre ai casi previsti dalla legge, forme di collaborazione con altre Aziende Sanitarie ed enti al fine di coordinare ed organizzare i propri servizi in un ottica di rete e di sistema con il fine di migliorarne la qualità e l efficienza. 3. L attività dell Azienda, diretta a conseguire obiettivi di interesse comune con altre Aziende od Enti locali, si organizza avvalendosi delle forme e degli strumenti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

6 ART. 7 CONFERENZA DEI SINDACI 1. L Azienda considera fondamentale il ruolo dei Comuni nella determinazione dei programmi e delle modalità con cui si raggiungono gli obiettivi di salute sul territorio. 2. La conferenza dei Sindaci è l organismo di programmazione e controllo delle politiche di gestione aziendale della sanità nel territorio. 3. Tale attività viene svolta nei modi e nelle forme previste dalla legge, anche attraverso le sue articolazioni di Zona-distretto e le Società della Salute, laddove costituite. 4. L azienda supporta l attività della conferenza dei Sindaci Lo svolgimento del suo ruolo viene favorito dall Azienda mettendole a disposizione tutti gli strumenti necessari al fine di interpretare l evoluzione del quadro epidemiologico, analizzare l andamento dei singoli servizi, verificare i tempi e la qualità delle erogazioni, monitorare l andamento della spesa e delle condizioni finanziarie, l andamento degli investimenti, ottimizzare i metodi e gli strumenti della programmazione locale e regionale. Le strutture organizzative aziendali in materia di bilancio, controllo di gestione e epidemiologia forniscono direttamente alla Conferenza dei Sindaci ogni utile documento e informazione. 5. L Azienda provvede a dotare la Conferenza dei Sindaci di una struttura organizzativa a sua disposizione, dotata delle professionalità adeguate. TITOLO III GLI ORGANI E LA DIREZIONE AZIENDALE ART. 8 ORGANI DELL AZIENDA 1. Sono organi dell Azienda il Direttore Generale ed il Collegio Sindacale. ART.9 DIRETTORE GENERALE 1. Il Direttore Generale esercita i poteri di indirizzo e controllo e i poteri di gestione non delegati ad altri dirigenti. 2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell Azienda e la può esercitare nelle forme della procura e del mandato. Ha la facoltà di conciliare e transigere le liti nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile. 3. Il Direttore Generale esercita le funzioni di competenza, come previsto dall art. 3 del presente statuto, con atti di diritto privato e secondo le regole del diritto comune. Nei casi espressamente stabiliti dalla legge, adotta provvedimenti amministrativi. 4. I provvedimenti amministrativi sono emanati nell osservanza dei principi generali dell azione amministrativa e sono adottati sentito il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; per i provvedimenti relativi alle funzioni sociali, è altresì sentito il parere del Direttore dei Servizi Sociali. I provvedimenti amministrativi, che ai sensi della legislazione vigente non sono sottoposti al controllo della Giunta regionale, diventano esecutivi, salva la immediata eseguibilità dichiarata per motivi di urgenza, con la pubblicazione all albo dell azienda sanitaria per quindici giorni consecutivi. 5. Nel caso di vacanza dell ufficio ovvero nei casi di assenza od impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Sanitario ovvero dal direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo. 6. Il Direttore Generale può sostituirsi ai dirigenti nella trattazione di affari, attribuiti alla diretta competenza dei m e d e s i m i, i n c a s o s i i n e r z i a o v v e r o n e i c a s i che rivestano particolare rilevanza, adottando correlativamente tutti gli atti all uopo necessari.

7 ART. 10 COLLEGIO SINDACALE 1. Il Collegio Sindacale controlla l attività dell Azienda sotto il profilo dell economicità della gestione, vigila sulla corretta amministrazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua verifiche di cassa ed esercita le altre funzioni previste dalla legge. 2. La vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si sostanzia nel verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell economia aziendale. 3. Il Collegio Sindacale esercita le sue funzioni secondo le modalità e con le procedure stabilite dalla legge, dal codice civile e, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel rispetto dei principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini e collegi professionali operanti nel settore. ART. 11 DIRETTORE SANITARIO 1. Il Direttore Sanitario: a) ha la responsabilità del governo sanitario dell Azienda sia per quanto riguarda la qualità delle prestazioni che l efficienza tecnica ed operativa della produzione di prestazioni, avendo a riferimento l appropriatezza dei percorsi assistenziali e dirige i servizi sanitari a fini organizzativi ed igienico-sanitari, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nonché nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali; b) fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza; c) collabora allo svolgimento dell insieme delle attività aziendali; d) predispone, con il Direttore Amministrativo ed il Direttore dei Servizi Sociali tramite momenti formalizzati di incontro, la proposta di Piano Attuativo Locale, in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale; e) formula proposte al Direttore Generale, per le parti di competenza, ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di rilevanza sanitaria; f) presiede il Consiglio dei Sanitari; g) presiede il Collegio di Direzione; h) predispone, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, del Coordinatore dei Servizi Sociali e degli altri organismi e strutture di supporto, lo schema di relazione sanitaria annuale; i) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti aziendali 2. Il Direttore Sanitario può sostituirsi ai dirigenti nella trattazione di affari, attribuiti alla diretta competenza dei m e d e s i m i, i n c a s o s i i n e r z i a o v v e r o n e i c a s i che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell area sanitaria, adottando correlativamente tutti gli atti all uopo necessari. 3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dalla figura a tale scopo individuata con specifica deliberazione. Qualora l assenza o l impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale puo procedere alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

8 ART. 12 DIRETTORE AMMINISTRATIVO 1. Il Direttore Amministrativo: a) ha la responsabilità del governo tecnico amministrativo e del controllo contabile e garantisce la legittimità dell attività e degli atti adottati; b) dirige i servizi amministrativi dell Azienda, in conformità agli indirizzi generali di programmazione ed alle disposizioni del Direttore Generale, nonché nel rispetto delle competenze attribuite o delegate ad altri livelli dirigenziali; c) fornisce parere al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di propria competenza; d) predispone, con il Direttore Sanitario ed il Direttore dei Servizi Sociali tramite momenti formalizzati di incontro, la proposta del Piano Attuativo Locale in aderenza agli indirizzi espressi dal Direttore Generale; e) formula proposte al Direttore Generale per le parti di competenza ai fini della elaborazione dei piani pluriennali, dei programmi annuali e dei progetti di attività, nonché per la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di rilevanza amministrativa e tecnica; f) collabora alla predisposizione della relazione sanitaria annuale; g) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti aziendali. 2. Il Direttore Amministrativo può sostituirsi ai dirigenti nella trattazione di affari, attribuiti alla diretta competenza dei m e d e s i m i, i n c a s o s i i n e r z i a o v v e r o n e i c a s i che rivestano particolare rilevanza nel contesto delle competenze dell area amministrativa e tecnica, adottando correlativamente tutti gli atti all uopo necessari. 3. In caso di assenza od impedimento del Direttore Amministrativo, le sue funzioni sono svolte dalla figura a tale scopo individuata con specifica deliberazione. Qualora l assenza si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale può procedere alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. ART. 13 DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 1. Il Direttore dei Servizi Sociali: a) dirige e coordina le attività socio-assistenziali che l Azienda svolge ai sensi della L.R.T. n. 41/2005 e sulla base dei correlativi atti di pianificazione ed accordi con gli enti locali; b) esprime parere sugli atti del Direttore Generale per gli aspetti e le materie di competenza; c) collabora allo svolgimento dell insieme delle attività aziendali; d) collabora, per quanto di competenza, con il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo alle attività di programmazione aziendale ed alla elaborazione del Piano Attuativo Locale, privilegiando il raccordo fra la programmazione sanitaria e la programmazione socio assistenziale degli enti locali come previsto dal Piano Integrato Regionale Sociale; e) formula proposte al Direttore Generale negli ambiti di competenza, ai fini della elaborazione degli atti di programmazione e delle nomine dei responsabili delle strutture organizzative di rilevanza sociale; f) svolge ogni altra funzione, ivi compresa l adozione di atti a rilevanza esterna, attribuitagli dalla legislazione vigente o dai regolamenti anche aziendali ovvero delegatagli dal Direttore Generale. 2. Il Direttore dei Servizi Sociali è preposto alla direzione del servizio di assistenza sociale ed assicura l organizzazione, le attività, le competenze e gli obiettivi del servizio. 3. In caso di assenza od impedimento del titolare, le funzioni di Direttore dei Servizi Sociali

9 sono svolte temporaneamente da altro dipendente dotato di adeguata competenza, nominato dal Direttore Generale. L esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l assenza o l impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale puo procedere alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti. ART. 14 DIREZIONE AZIENDALE 1. Il Direttore Generale ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare attenzione alla pianificazione strategica ed al controllo direzionale, è coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore dei Servizi Sociali e dai Responsabili di Zona-Distretto che nel loro complesso costituiscono la Direzione Aziendale. TITOLO IV ORGANISMI COLLEGIALI ART. 15 COLLEGIO DI DIREZIONE 1. Il Collegio di Direzione è l organismo collegiale di cui la direzione aziendale si avvale per la programmazione e la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria con particolare riferimento alla appropriatezza dei percorsi diagnostico-assistenziali. 2. Il Collegio di Direzione supporta la direzione aziendale nell'adozione degli atti di governo clinico dell'azienda formulando quindi proposte finalizzate a promuovere l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse in campo assistenziale, la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in campo sanitario, l'appropriatezza del percorso assistenziale. In materia di governo clinico esprime il proprio parere prima della definitiva adozione di atti derivanti dalle suddette proposte. Il parere, deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta. 3. Il Collegio di Direzione concorre, mediante specifiche proposte, alla formulazione dei programmi di formazione, di ricerca e innovazione, alla formulazione delle soluzioni organizzative per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici. 4. Il Collegio di Direzione è presieduto, di norma, dal direttore sanitario, che provvede, in via ordinaria, alla sua convocazione con periodicità trimestrale ed è composto altresì: a) dai vice presidenti del consiglio dei sanitari; b) dai direttori dei dipartimenti; c) da un rappresentante dei medici convenzionati nominato dal Direttore Generale; al Collegio di Direzione partecipano altresì il direttore amministrativo, il farmacista incaricato dal direttore sanitario del coordinamento e dell'integrazione a livello aziendale delle politiche del farmaco (qualora si tratti di soggetto diverso dal direttore del Dipartimento Farmaceutico), il responsabile dell Epidemiologia, il direttore della U.O.C. Comunicazione e Marketing e il direttore delle Tecnologie Informatiche e Informative. 5. Quando alle sedute del Collegio di Direzione prende parte il Direttore Generale, egli presiede la seduta. 6. Il Presidente del Collegio di Direzione può invitare a partecipare, in via permanente o a singole sedute, altri responsabili di struttura in relazione alla necessità di rafforzare il ruolo propositivo, consultivo e di supporto del Collegio stesso.

10 ART. 16 UFFICIO DI DIREZIONE 1. L Ufficio di Direzione dell Azienda USL 11 di Empoli è costituito secondo quanto indicato dall art. L.R.T. n. 40/ L Ufficio di Direzione è presieduto dal Direttore Generale (o da un suo delegato), che provvede, in via ordinaria, alla sua convocazione con periodicità mensile ed è composto altresì: a) dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali; b) dai Direttori dei Dipartimenti. 3. Il Direttore Generale può invitare a far parte dell Ufficio di Direzione, in via permanente o per singole sedute, altri responsabili di struttura in relazione alla necessità di rafforzare il ruolo di supporto all attività di governo complessivo, di definizione delle strategie aziendali, di proposta e consultiva dell Ufficio stesso. 4. L'Ufficio di Direzione supporta la Direzione Aziendale nell'adozione degli atti di governo complessivo dell'azienda formulando in particolare proposte in ordine alla elaborazione dei piani di attività dell Azienda, alla organizzazione e allo sviluppo dei servizi, alla definizione degli obiettivi strategici aziendali in relazione agli obiettivi annuali di budget, nonché riguardo l ottimale utilizzo delle risorse nel rispetto dell equilibrio di bilancio. 5. L Ufficio di Direzione esprime il proprio parere prima della definitiva adozione dei seguenti atti: a) Statuto Aziendale; b) Regolamento d Organizzazione; c) Piano Integrato di Salute; d) Piano Attuativo Locale; e) Relazione Sanitaria Aziendale; f) Bilancio d esercizio e di previsione; g) Dotazione Organica complessiva; h) Piano e programma di formazione; il parere, deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intende favorevole. 6. I provvedimenti di competenza dei membri della direzione aziendale sono resi disponibili ai componenti dell Ufficio di Direzione tramite le procedure informatizzate in uso in Azienda. ART. 17 CONSIGLIO DEI SANITARI 1. Il Consiglio dei Sanitari della Azienda Usl 11 è costituito nelle forme e con le modalità di cui all art.44 della Legge Regionale n.40/ Esso svolge le funzioni di cui all art.46 della medesima Legge. In particolare esprime il proprio parere sul Piano Attuativo Locale, la Relazione Sanitaria e lo Statuto. ART. 18 MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA 1. I medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta costituiscono elemento fondamentale dell assetto della medicina territoriale e del sistema delle cure primarie dell Azienda. In particolare: a) indirizzano ed agevolano i loro assistiti nell accesso appropriato ed efficace al sistema di cure del Servizio Sanitario Nazionale; b) partecipano al raggiungimento degli obiettivi strategici dell Azienda, anche attraverso specifici progetti a loro assegnati in forma singola o associata; c) operano secondo i criteri della multidisciplinarietà integrandosi con i medici ospedalieri e gli altri specialisti ambulatoriali ed elaborano con essa protocolli terapeutici e linee guida. 2. L Azienda promuove la loro partecipazione ai processi di programmazione e pianificazione strategica.

11 TITOLO V MODELLO ORGANIZZATIVO ART. 19 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 1. La struttura organizzativa dell Azienda si articola nei seguenti livelli per funzioni: a) Direzione Aziendale, per l esercizio della funzione di indirizzo e controllo strategico; b) Line produttiva, per l esercizio delle funzioni direttamente collegate all erogazione dei servizi; c) Management intermedio, che si pone tra la Direzione Aziendale e la Line produttiva al fine di garantirne il continuo collegamento e favorire la traduzione degli indirizzi strategici in linee operative; d) Tecnostruttura, per il necessario supporto sia al governo dell Azienda sia alla Line produttiva; 2. Nel rispetto dei principi organizzativi dettati dalla legislazione nazionale e regionale e dal presente Statuto, le funzioni afferenti agli ambiti di attività connessi alla Assistenza Territoriale (articolata nelle due Zone-Distretto), all Ospedale, al Sociale, alla Prevenzione, alla Agenzia per la Formazione, alle Professioni Sanitarie, e alla Tecnostruttura vengono assicurate mediante la organizzazione dipartimentale così come specificata in apposito atto approvato dal Direttore Generale, ai sensi dell art. 40 del presente Statuto. 4. Sono soggette a rendicontazione analitica le strutture organizzative titolari di budget che sono individuate nel regolamento generale di organizzazione. In tale ambito l Azienda, nel quadro delle proprie scelte di programmazione, può individuare ulteriori strutture, oltre a quelle previste dalla normativa vigente, titolari di budget e soggette alla rendicontazione analitica. 5. Il Direttore Generale, in attuazione del presente Statuto, adotta il regolamento di organizzazione che prevede tra l altro: a) la costituzione dei Dipartimenti; b) l'articolazione dei Dipartimenti in strutture organizzative dirigenziali che assumono la denominazione di Unità Operative Complesse e di Unità Operative Semplici Dipartimentali; c) i livelli e le funzioni di responsabilità della dirigenza. ART. 20 ASSISTENZA TERRITORIALE 1. La Assistenza Territoriale ha il compito, partendo dall analisi del profilo di salute, di definire le priorità e le strategie per rispondere ai bisogni di salute della popolazione. 2. Analisi e governo della domanda, anche attraverso gestione ed coordinamento dell offerta di servizi sanitari sul territorio, ne rappresentano funzioni essenziali. 3. Il governo complessivo dell assistenza territoriale è svolto interagendo con Amministrazioni comunali, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni del volontariato e coordinando l attività dei dipartimenti territoriali. 2. La Assistenza Territoriale: a) assegna il budget ricevuto dalla direzione Aziendale alle Zone distretto b) concorda con le stesse il budget delle UU.OO. dell assistenza territoriale c) supporta di direttori tecnici delle 2 Società della Salute nella elaborazione dei Piani Integrati di Salute 2. L'Assistenza Territoriale si articola nelle due Zone-Distretto afferenti alla azienda Usl 11 di Empoli.

12 ART. 21 ZONA-DISTRETTO 1. La Zona-Distretto si configura come struttura dipartimentale di natura strutturale, garantisce sul territorio di competenza le prestazioni sanitarie di base, di Medicina Generale e di Pediatria di Libera Scelta, l assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenziale, a livello ambulatoriale e domiciliare, l'assistenza farmaceutica, l'assistenza specialistica ambulatoriale, le attività ed i servizi per la prevenzione e la cura delle dipendenze, le attività ed i servizi consultoriali per la tutela della salute dell infanzia, della donna, della famiglia, le attività ed i servizi rivolti ai disabili ed agli anziani, le attività di tutela della salute mentale, le attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata, le attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patologie in fase terminale, le attività di screening delle patologie oncologiche. Sono altresì assicurate dalla Zona-Distretto le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria, all interno dei dipartimenti di riferimento, nonché le prestazioni sociali di competenza dei Comuni e/o della Società della Salute. Nella Zona-Distretto, trovano inoltre collocazione funzionale le articolazioni organizzative della Prevenzione con particolare riferimento ai servizi rivolti alla persona. 2. La Zona-Distretto supporta la Società della Salute nelle funzioni strategiche riferite all analisi della domanda, al governo dell offerta territoriale, al coordinamento ed alla verifica dei risultati dei processi produttivi in termini di salute attraverso la programmazione e la definizione dei volumi di attività e la determinazione dei livelli di qualità dei servizi da offrire alla popolazione di riferimento. 3. La Zona-Distretto supporta la Società della Salute nel concordare con l'ospedale le modalità di produzione delle prestazioni assistenziali specialistiche a livello integrato tra ospedale e territorio secondo un principio di sussidiarietà assistenziale. 4. Nell organizzazione della Zona-Distretto sono integrate le attività degli specialisti ambulatoriali e quelle dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta volte a garantire l appropriatezza delle prestazioni ed il perseguimento di obiettivi individuati dalla Società della Salute anche attraverso l elaborazione di linee guida e protocolli terapeutici. 5. Nell ambito della Zona-Distretto, possono essere concordate modalità organizzative della medicina generale che si aggiungono ed integrano quelle previste dalla convenzione unica. ART. 22 DIRETTORE DI ZONA-DISTRETTO 1. La responsabilità della Zona-Distretto è affidata ad un dirigente medico nominato dal Direttore Generale. Al Direttore della Zona-Distretto competono le seguenti funzioni: a) elabora gli strumenti necessari per l'analisi dei bisogni socio-sanitari della popolazione; b) assicura un organizzazione basata su percorsi assistenziali che garantiscano il principio della centralità della persona; c) garantisce la continua ed appropriata erogazione delle prestazioni assistenziali, attraverso il governo dell'attività svolta dalle strutture organizzative assegnate alla Zona-Distretto; d) garantisce l'integrazione fra le attività di assistenza sociale e sanitaria concertando con il Direttore del Dipartimento dei Servizi Sociali il piano annuale delle attività; e) verifica la rispondenza tra i bisogni rilevati e le prestazioni offerte in termini di efficacia ed efficienza, garantendo l'economicità dell'attività svolta; f) promuove la diffusione dei valori statutari dell'azienda, quali il miglioramento continuo e permanente della qualità assistenziale e la continuità della cura; a tal fine adotta modalità di gestione atte a favorire la crescita delle competenze professionali e dell'autonomia dei professionisti; g) promuove e presidia l'integrazione tra i dipartimenti e più in generale tra i soggetti che agiscono nelle diverse fasi del percorso assistenziale; h) in collaborazione con i Direttori dei Dipartimenti Trasversali e Territoriali procede alla definizione ed al monitoraggio dei livelli di qualità delle prestazioni.

13 2. Il Direttore della Zona-Distretto è inoltre responsabile: a) delle verifiche per il rispetto dei budget assegnati alle Unità Operative afferenti alla Zona-Distretto; b) dei volumi complessivi di prestazione e dei livelli di qualità e sicurezza dei servizi, nel rispetto dei vincoli di risorse assegnate; c) della sicurezza e della gestione dei rischi nell ambito delle strutture ed attività territoriali; d) del processo di accreditamento relativamente alle strutture territoriali; e) dell attuazione dell'attività libero professionale in ambito territoriale; f) dell attuazione di ogni altra funzione che la legge o direttive regionali o aziendali attribuiscano alla Direzione della Zona-Distretto. 3. Il Direttore della Zona-Distretto, oltre a collaborare al governo strategico dell'azienda, sia individualmente che in modo collegiale in seno alla Direzione Aziendale, assicura la direzione unitaria delle strutture organizzative afferenti la Zona-Distretto e la responsabilizzazione degli operatori relativamente al governo clinico. 4. Ai fini dell erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali il Direttore della Zona- Distretto si avvale dei direttori dei dipartimenti operanti sul territorio, dei Direttori dei Dipartimenti Trasversali, della collaborazione del Direttore dell Ospedale, nonché del contributo dei rappresentanti dei Medici di Medicina Generale e dei rappresentanti dei Pediatri di Libera Scelta. 5. In caso di assenza od impedimento del titolare, le funzioni del Direttore di Zona-Distretto sono svolte temporaneamente da altro dipendente dotato di adeguata competenza, nominato dal Direttore Generale. L esercizio di tali funzioni di supplenza riveste carattere aggiuntivo e non esclusivo. Qualora l assenza o l impedimento si protragga oltre sei mesi, il Direttore Generale puo procedere alla sostituzione nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti. ART. 23 OSPEDALE 1. L Ospedale organizza ed eroga: a) prestazioni di ricovero, per il trattamento delle patologie acute che per gravità, complessità ed intensità della risposta assistenziale, non possono trovare risposte efficaci ed efficienti in altri ambiti; b) prestazioni specialistiche ambulatoriali, sia intra-ospedaliere che extra-ospedaliere. 2. Esso è costituito dal complesso unitario delle dotazioni strutturali, strumentali, organizzative e professionali per l erogazione delle prestazioni suddette, coordinate ed adeguate alla complessità delle stesse. 3. L Ospedale persegue la globalità dell approccio assistenziale nel rispetto del principio dell unità della persona, attraverso il coordinamento e l integrazione con i servizi territoriali o con altre istituzioni sanitarie e/o sociali di natura pubblica o privata, in un sistema che inserisce l assistenza ospedaliera, erogata in regime di ricovero e ambulatoriale, all interno di una attività coordinata e coerente. 4. Opera nella consapevolezza che l appropriatezza nell uso delle risorse dipende dall efficacia dei legami che si riescono a realizzare con i soggetti pubblici cui è affidato il governo della domanda di salute della popolazione da essi amministrata. 5. L Ospedale aderisce all organizzazione H.P.H. (Health Promotion Hospital) e ne applica i principi organizzativi e funzionali. ART. 24 SOCIALE 1. Il Sociale fornisce supporto alla Direzione Generale per la pianificazione aziendale e per l'elaborazione delle strategie d'assistenza riguardo alle materie di competenza, in particolare alle prestazioni sanitarie ad integrazione sociale come previste dai L.E.A della sanità nei settori dell'assistenza e la riabilitazione psico-sociale dei disabili; del recupero psicofisico e risocializzazione dei malati mentali; del recupero psicofisico e risocializzazione dei tossicodipendenti, alcoldipendenti e malati d'aids; dell'assistenza agli anziani parzialmente e

14 totalmente non autosufficienti; dell'assistenza psico-sociale alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva. 2. Garantisce l integrazione socio-sanitaria e collabora con le amministrazioni locali ed il terzo settore, al fine di: a) promuovere i principi di sussidiarietà e solidarietà; b) valorizzare gli investimenti nelle comunità locali; c) sviluppare le azioni tese a soddisfare una domanda sempre più complessa e differenziata. 3. Il Sociale svolge la propria attività articolata per Zona-Distretto con proprie strutture organizzative di assistenza sociale al fine del raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione regionale e della Società della Salute. ART. 25 PREVENZIONE 1. La Prevenzione è costituita al fine istituzionale di garantire la tutela della salute collettiva, perseguire obiettivi di promozione della salute, prevenire l'insorgenza di malattie e disabilità, migliorare la qualità di vita. Essa opera mediante il dipartimento generale della Prevenzione. 2. Il funzionamento e l organizzazione della Prevenzione sono disciplinati dal regolamento di organizzazione. Le attività e l organizzazione della Prevenzione sono orientate ai concetti di priorità di rischio e di efficacia delle azioni programmate in rapporto con le istanze istituzionali locali e l assetto produttivo del territorio. ART. 26 AGENZIA PER LA FORMAZIONE 1. Sono assegnate all Agenzia le attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale dei profili di area sanitaria, amministrativa, sociale e della prevenzione, di cui all art. 1, comma L Agenzia, pur essendo una struttura connotata di particolare autonomia organizzativa e gestionale, svolge la propria attività nel rispetto degli indirizzi, dei piani e dei programmi della Azienda USL 11 ed ha, fra l altro, il compito di favorire l omogeneizzazione delle procedure formative, in vista dell instituenda rete regionale di formazione permanente, nell ambito dei Consorzi di Area Vasta. È dotata altresì di evidenza contabile separata, nell ambito del bilancio dell Azienda. ART. 27 PROFESSIONI SANITARIE Le Professioni Sanitarie sono preposte all'attività di pianificazione strategica e di sviluppo, direzione e gestione delle figure professionali di cui al Decreto del Ministero della salute del 29/03/01 e del personale di supporto. ART. 28 TECNOSTRUTTURA La Tecnostruttura ha il compito di supportare l azienda nei processi decisionali e nell attività di produzione dei servizi assistenziali, attraverso iniziative di elaborazione, studio, informazione e supporto, sostegno operativo, tecnico e giuridico alle Politiche aziendali. ART. 29 DELEGA DI FUNZIONI 1. Il Direttore Generale può delegare con riferimento ad ambiti settoriali di attività ovvero all adozione di singoli atti di diritto privato o di diritto pubblico, le proprie funzioni al Direttore Amministrativo, al Direttore Sanitario, al Direttore dei Servizi Sociali o ad altri Dirigenti. 2. La delega è conferita con atto scritto avente natura pubblica-amministrativa o di diritto privato, a seconda della natura dei poteri attribuiti, nella forma del mandato e della procura

15 speciale o generale. L originale è inserito nel repertorio e la copia è pubblicata nell albo dell Azienda o in altre forme opportune. 3. La revoca delle deleghe conferite deve aver luogo nelle stesse forme seguite per il loro conferimento, dovendosi quindi osservare anche le identiche modalità di pubblicazione e conservazione degli atti. 4. Il soggetto delegato ha la piena responsabilità, a qualsiasi effetto interno ed esterno all Azienda, degli atti compiuti, non essendo previste forme di controllo successivo a carattere continuativo e sistematico, salva la possibilità per la Direzione aziendale di effettuare controlli a campione in modo non formalizzato. 5. Il Direttore Generale nell ambito dell attività di controllo di cui al comma 4, può nel rispetto dei principi generali dell ordinamento, annullare d ufficio e/o revocare i provvedimenti amministrativi illegittimi o inopportuni assunti dal delegato nonché può assumere rispetto agli atti gestionali di diritto privato invalidi o non convenienti, assunti dal delegato, le iniziative consentite dal codice civile. ART. 30 DIPARTIMENTI 1. L attività della Azienda è organizzata secondo il modello dipartimentale. I dipartimenti hanno, di norma, natura strutturale, avendo prevalente valenza gestionale (modello di dipartimento strutturale ) e possono vedere l aggregazione di sole strutture ospedaliere, sole strutture territoriali o prevedere l integrazione di strutture ospedaliere e territoriali per l assolvimento di funzioni a carattere trasversale. 2. Possono, inoltre, essere individuati a livello aziendale dipartimenti per disciplina, patologia, popolazione, target di riferimento o funzione (modello di dipartimento tecnico-funzionale ). 3. In considerazione della nascita degli organismi di Area Vasta, potranno essere individuati dipartimenti aventi carattere interaziendale. Nel Dipartimento Interaziendale, tipico dell organizzazione a rete, si realizza l integrazione organizzativo-gestionale delle strutture dipendenti dalle Aziende Sanitarie aderenti al network, secondo gli indirizzi e la programmazione dell attività definita dagli organismi di livello regionale. Le strutture integrate mantengono le proprie competenze clinico-professionali e sono destinatarie, nelle rispettive Aziende, di budget altresì integrato con quello del dipartimento. ART. 31 DIPARTIMENTO STRUTTURALE 1. Il Dipartimento Strutturale ha una connotazione di tipo gestionale. Aggrega unità operative complesse, e semplici a valenza dipartimentale, e vi possono afferire incarichi di alta specializzazione al fine della gestione integrata delle risorse in dotazione, nell ambito dei processi organizzativo-gestionali. Le strutture afferenti al dipartimento mantengono la propria autonomia clinico-professionale, rimanendo attribuiti al Direttore del Dipartimento il budget finanziario, il potere di indirizzo e controllo volto a favorire risposte unitarie, uniformi, efficaci e complete, nonché l efficiente utilizzo delle risorse assegnate ed il rispetto degli atti di indirizzo. I dirigenti responsabili di unità operativa ed i titolari di incarico di alta specializzazione rispondono al Direttore del Dipartimento di appartenenza del corretto utilizzo delle risorse loro assegnate e del rispetto degli atti di indirizzo. 2. Ai dipartimenti sono assegnate, le risorse umane, economiche e strumentali per il funzionamento delle strutture organizzative e per l esercizio delle funzioni ad essi attribuite. L assegnazione è effettuata secondo il sistema budgetario aziendale. ART. 32 DIPARTIMENTO FUNZIONALE 1. Il Dipartimento Tecnico Funzionale svolge funzioni rivolte alla pianificazione ed al coordinamento di processi assistenziali e di percorsi diagnostico-terapeutici relativi a particolari

16 patologie e discipline, al fine di garantire interventi unitari e completi e sviluppare conoscenze scientifiche. 2. I Dipartimenti Tecnici Funzionali sono istituiti, a livello aziendale, con atto del Direttore Generale. In caso di costituzione di dipartimenti a livello di Area Vasta, l adesione ai medesimi è determinata con provvedimento del Direttore Generale. 3. Nel Dipartimento Tecnico Funzionale deve essere garantito il coinvolgimento di tutte le unità operative e di tutti i soggetti con incarichi di alta specializzazione, anche se collocati strutturalmente in altri dipartimenti, che siano comunque interessati all attività svolta dal dipartimento. Tali unità operative ed i titolari di incarichi di alta specializzazione mantengono le proprie competenze clinico-professionali e sono vincolati per quanto riguarda i processi assistenziali agli indirizzi diagnostico-terapeutici ed ai protocolli di attività definiti a livello di dipartimento. ART. 33 DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 1. Per ogni dipartimento è individuato un direttore, nominato dal Direttore Generale. L'incarico è conferito con apposito contratto a tempo determinato, che ne disciplina i contenuti, la durata e la retribuzione. 2. In caso di assenza, impedimento o vacanza del posto del Direttore del Dipartimento, le relative funzioni sono svolte secondo quanto indicato nel Regolamento di Organizzazione. 3. L'incarico di Direttore di Dipartimento può comportare l'impegno esclusivo, sollevando, per la durata di tale incarico, il dirigente dalla responsabilità di direzione dell eventuale struttura ad esso affidata e con diritto di essere reintegrato nel posto al termine dell incarico. 4. Presso ogni dipartimento viene istituito un Comitato del quale fanno parte, oltre al Direttore di Dipartimento, che lo presiede, i responsabili delle strutture organizzative afferenti al dipartimento stesso nonché il Direttore del Dipartimento delle professioni sanitarie o un suo delegato. ART. 34 LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 1. L Azienda attribuisce significato strategico alle risorse professionali, che riconosce come la parte più rilevante del proprio capitale di dotazione. Funzione fondamentale dell Azienda è quella di promuovere e valorizzare la risorsa umana in tutte le sue componenti attraverso la formazione continua e l aggiornamento finalizzato. 2. In relazione al modello organizzativo adottato, l Azienda definisce le tipologie di competenze, i livelli di responsabilità, le aspettative di ruolo, nonché le modalità di accesso agli incarichi da parte del personale. 3. In conformità a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e con il coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali viene disciplinato il sistema di remunerazione del personale al fine di consolidare nell Azienda un sistema di dinamica salariale connesso all impegno e alle responsabilità di posizione. La retribuzione del personale sia dirigente che del comparto, per quanto riguarda la parte accessoria, é definita in base ai livelli di responsabilità dell incarico attribuito e sulla base dei risultati conseguiti nel quadro della politica incentivante. I relativi importi sono determinati in modo da tener conto della diversità dell impegno richiesto, degli obiettivi assegnati, del grado di rilevanza e della collocazione organizzativa della struttura assegnata nell ambito dell Azienda. ART. 35 LA DIRIGENZA 1. La dirigenza di ciascun ruolo è collocata in un unico livello distinto per profili professionali e articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. 2. Ai dirigenti è riconosciuta autonomia tecnico professionale che, con le connesse responsabilità, deve essere esercitata nel rispetto di principi di leale collaborazione, nell ambito degli indirizzi operativi e programmatici di attività promossi a livello aziendale e/o dipartimentale, aventi come fine quello di assicurare l efficace utilizzo delle risorse, nonché

17 l appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate. 3. A tutto il personale dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo sia indeterminato che determinato, sono conferiti incarichi a tempo determinato. Il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene secondo le modalità fissate dalla vigente normativa, ed in particolare: a) il Decreto Legislativo n. 502/92; b) il Decreto Legislativo n. 165/01, il Codice Civile e le Leggi sul lavoro nell impresa; c) i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della dirigenza; d) i Regolamenti disciplinanti la materia. 4. L Azienda può procedere al conferimento delle seguenti tipologie di incarichi: a) incarichi di direzione di dipartimento; b) incarichi di direzione di struttura complessa, con riferimento alle strutture individuate come Complesse nel modello organizzativo aziendale; c) incarichi di direzione di struttura semplice, con riferimento alle strutture individuate come Semplici nel modello organizzativo aziendale; d) incarichi professionali di alta specializzazione; e) incarichi di natura professionale di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e controllo; f) incarichi di natura professionale di base, con riferimento ai dirigenti con meno di cinque anni di servizio. 5. Gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice sono conferibili ai soli dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo. 6. In relazione ai modelli organizzativi attuati in base ai criteri generali definiti, anche a seguito degli istituti di partecipazione con le rappresentanze sindacali, viene effettuata la graduazione delle funzioni dirigenziali, con le connesse responsabilità e la relativa attribuzione del trattamento economico di posizione. ART. 36 LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 1. L Azienda sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti nonché i comportamenti relativi alla gestione delle risorse finanziarie e allo sviluppo delle risorse umane ed organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). 2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti tiene particolarmente conto dei risultati dell attività e della gestione. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi previsti dall articolo 15 e seguenti del D.Lgs.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dai rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 3. Tutti i dirigenti, in relazione alle diverse tipologie di incarico, sono sottoposti a valutazione di natura professionale, di risultato, di risultato di gestione e di fine incarico. 4. La verifica e la valutazione dell attività svolta e dei risultati ottenuti è elemento essenziale del rapporto di lavoro del personale dirigente. Le risultanze della valutazione costituiscono presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità dirigenziali. 5. Oltre i provvedimenti conseguenti all esito delle valutazioni e delle verifiche, di cui sopra, permane il potere generale di revoca dell incarico dirigenziale, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla Direzione Generale o dal direttore di struttura sovra ordinata, nonché nei casi di grave e reiterata responsabilità nel mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati e negli obblighi connessi al rapporto di lavoro. ART. 37 IL CONTROLLO INTERNO

18 1. L'Azienda attribuisce alla valutazione delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti, un importanza strategica al fine di garantire appropriatezza delle scelte e corretta allocazione delle risorse. In tale ottica adotta un sistema di controlli interni, attuato anche con il coinvolgimento di professionisti in modo da presidiare gli aspetti di ordine economicogestionali, tecnico-professionali e di qualità, in relazione alle prestazioni e servizi erogati e finalizzato a contribuire alle decisioni finali. 2. L Azienda nell ambito della sua autonomia e nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, si dota di strumenti atti a: a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l efficacia, efficienza ed economicità delle attività tecnico-sanitarie e amministrative al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi/risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni e le competenze organizzative del personale con qualifica dirigenziale; d) valutare l adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). TITOLO VI PATRIMONIO E CONTRATTI ART. 38 IL PATRIMONIO DELL AZIENDA 1. Il patrimonio dell Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti in seguito al trasferimento con decreto del Presidente della Giunta Regionale all atto della sua costituzione, acquisiti nell esercizio delle proprie attività od ottenuti a seguito di atti di liberalità. 2. L Azienda, ai sensi e per gli effetti dell articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, dispone del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando che i beni mobili ed immobili utilizzati per il perseguimento dei fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile e pertanto non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalla legge. 3. L Azienda riconosce la valenza strategica del proprio patrimonio quale strumento di potenziamento e di qualificazione strutturale e tecnologica e, in questa prospettiva, si riserva iniziative di investimento anche mediante processi di alienazione del patrimonio da reddito e di trasferimento di diritti reali previa la necessaria autorizzazione regionale, ai sensi dell articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni. 4. Con regolamento adottato dal Direttore Generale, ai sensi degli articoli seguenti della legge Regionale Toscana 40/05, è disciplinata la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili, la loro gestione, l affidamento ai consegnatari responsabili, le eventuali procedure di alienazione. ART. 39 ATTIVITA CONTRATTUALE 1. L attività contrattuale è disciplinata, ai sensi degli articoli 132 e seguenti della legge Regionale Toscana 40/05, con apposito regolamento aziendale da adottarsi nei limiti di quanto disposto dalla normativa interna e comunitaria.

19 TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO ART. 40 REGOLAMENTI 1.Il Direttore Generale disciplina con atti regolamentari aziendali ai sensi dell articolo 50, commi 5 della Legge Regionale n.40/2005, le seguenti materie: a) l organizzazione; b) la contabilità; c) l attività contrattuale; d) il sistema budgetario e per lo svolgimento del controllo di gestione; e) la tenuta dei registri inventariali dei beni mobili ed immobili; 2. Il Direttore Generale può, comunque, disciplinare con atti regolamentari ogni altro aspetto dell attività aziendale.

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