Impresa Edile Reale Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni
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- Leonora Mancini
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1 Impresa Edile Reale Contratto di assicurazione per la tutela del patrimonio e dei beni Mod. 5186/FI RCG - Ed. 03/12 Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
2 NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE IMPRESA EDILE REALE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Reale Mutua di Assicurazioni forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all Albo dei gruppi assicurativi. b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d Appello 11, Torino (Italia). c) Recapito telefonico: fax Sito internet: buongiornoreale@realemutua.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L.29/04/1923,n 966 REA Torino, n Iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Il patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO Il contratto, a seconda dell accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella tacito rinnovo presente sul modulo di polizza. AVVERTENZA: - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale. Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda al punto 1.4 delle condizioni di assicurazione. AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua ( 3. Coperture Assicurative Offerte Limitazioni ed Esclusioni Il prodotto IMPRESA EDILE REALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi della responsabilità civile che riguardano l attività delle imprese edili. Per i dettagli sulle possibili configurazioni del rischio da assicurare si veda la Tabella Codici e Descrizione Attività presente nelle condizioni di assicurazione. Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto e concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione. Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto. Il Contraente potrà decidere se acquistare o meno determinate Condizioni Facoltative. Nel modulo di polizza saranno indicate le Condizioni Facoltative che vengono acquistate. Quelle non acquistate rimangono prive di ogni efficacia. Saranno operanti esclusivamente le Garanzie e le Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza. Il prodotto contiene le garanzie che proteggono dalle richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provochino danni ad altri ( terzi ), durante lo svolgimento dell attività di impresa edile dichiarata nel modulo di polizza. Le garanzie contenute nel prodotto sono poi suddivise tra RCT - responsabilità civile nei confronti di terzi e RCO responsabilità civile nei confronti dei prestatori di lavoro. Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
3 IMPRESA EDILE REALE Garanzia RCT Riguarda la responsabilità civile per fatti verificatisi nell ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è regolamentata nei punti da 2.1 lettera A) a 2.12 e dalle condizioni facoltative da A) a H), qualora siano state acquistate. Garanzia RCO Riguarda la responsabilità civile che deriva al Contraente dal verificarsi di infortuni subiti dai prestatori di lavoro mentre sono al suo servizio. La garanzia è regolamentata nei punti da 2.1 lett. B) a 2.12 e dalle condizioni facoltative da A) a H), qualora siano state acquistate. Esiste inoltre la possibilità di scegliere e acquistare una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative: A Garanzia postuma per difetti degli impianti e/o delle apparecchiature installati, riparati o manutenuti B Garanzia postuma C Danni a cose in consegna e custodia/attrezzature di cantiere D Malattie professionali E raddoppio dei limiti di indennizzo F Detenzione e uso di esplosivi G Danni da demolizioni di fabbricati contigui ad altri fabbricati/ demolizione di strutture portanti H Coappaltatori e/o subappaltatori I RCO con franchigia di AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi; il contratto prevede infatti diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nei seguenti punti: 2.1 lettera A punti 12, 14, 17, 20 e 23 Rischio assicurato, 2.1 lettera B punto 2 Rischio assicurato, 2.2 Dove assicuriamo, 2.3 Delimitazioni salvo operatività della condizione facoltativa, 2.4 Delimitazioni, 2.5 Persone non considerate terzi, 2.6 Lavoratori parasubordinati, 2.9 Lavori stradali, 2.12 Limitazioni in casi di responsabilità solidale nonché nelle definizioni del glossario. Vi sono infine degli specifici limiti ed esclusioni nell ambito delle condizioni facoltative A Garanzia postuma per difetti degli impianti e/o delle apparecchiature installati, riparati o manutenuti, B Garanzia postuma, C Danni a cose in consegna e custodia/attrezzature di cantiere, D Malattie professionali, F Detenzione e uso di esplosivi, I RCO con franchigia di AVVERTENZA - Le garanzie prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali. In proposito si vedano il massimale esposto sul modulo di polizza e i seguenti punti: 2.2, 2.13 e la Condizione Facoltativa E. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE In caso di sinistro, per calcolare l indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene. Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo : Esempi A B C Entità del danno Scoperto 20% con il minimo di Limite di indennizzo Esempio A : Il danno indennizzato sarà di 550 (riducendo 750 dello scoperto minimo di 200; non opera il limite di indennizzo). Esempio B: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo). Esempio C: Il danno indennizzato sarà di (riducendo del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo). ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora il premio sia conteggiato in base ad elementi fissi (quali, ad esempio, il numero degli addetti) e, in caso di sinistro, tale valore risulti inferiore al numero effettivo degli addetti, troverà applicazione la regola proporzionale prevista dall articolo 1907 del Codice Civile. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e al punto 1.11 delle Condizioni di Assicurazione Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza. Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
4 IMPRESA EDILE REALE 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell art del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Esempio di aggravamento del rischio: Un impresa che svolge attività di costruzione di fabbricati decide di ampliare la propria attività dedicandosi anche alla demolizione dei fabbricati. Questo implica una più elevata probabilità di cagionare danni a terzi nonché di infortunio dei prestatori di lavoro. 6. Premi Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile - in unica rata per ciascun periodo annuo (oppure in unica rata per tutte le annualità, se il contratto è poliennale) oppure - a rate costanti per periodi inferiori all anno (semestrali o quadrimestrali). In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio rispettivamente del 2%. Eventuali frazionamenti del premio non rientranti nello standard del prodotto e concordati per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di e- spressa pattuizione. È possibile pagare il premio nei seguenti modi: - denaro contante (entro i limiti previsti dalla Legge vigente), - assegno bancario o circolare, - bonifico bancario, - bollettino postale, - bancomat (solo presso le agenzie dotate di POS). AVVERTENZA - L impresa o l intermediario, in base a valutazioni tecnico commerciali nel loro complesso, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto. ADEGUAMENTO DEL PREMIO E DELLE SOMME ASSICURATE È possibile convenire che il premio, le somme assicurate e i limiti delle prestazioni siano soggetti ad adeguamento; per i dettagli si veda il punto 1.8 Clausola di indicizzazione. 7. Rivalse AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall art del Codice Civile, consiste nella facoltà dell Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all Assicurato. Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati. 8. Diritto di recesso Il prodotto IMPRESA EDILE REALE prevede il diritto di recesso a seguito di un sinistro. Il Contraente o Reale Mutua possono recedere dall assicurazione dopo ogni sinistro, entro un termine prefissato, con un preavviso di 30 giorni. Per i dettagli si veda il punto 1.5. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). Nell assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all Assicurato o ha promosso contro questo l azione. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l applicazione della legge italiana. 11. Regime fiscale Si applica l aliquota d imposta del 22,25%; Resta ferma l applicabilità di agevolazioni fiscali nel caso di rischi particolari previsti dalla legge. Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
5 IMPRESA EDILE REALE Nel caso di rischio ubicato all estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese. C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando le circostanze dell evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti ai punti 3.1, 3.2 e Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all ISVAP Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet market/finservices-retail/finnet/index en.htm chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Informazioni Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio Buongiorno Reale Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'appello Torino, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , buongiornoreale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia. Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato Reale Mutua con sede in Via dell Arcivescovado n Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. 14. Arbitrato AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
6 IMPRESA EDILE REALE Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente GLOSSARIO ADDETTO - Il titolare dell Impresa, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti, presti la propria opera a qualsiasi titolo per conto dell Impresa stessa. AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI - Il cantiere. L area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso. I locali nei quali si eseguono i lavori al momento del sinistro. ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione. ATTREZZATURE DI CANTIERE - Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere utilizzate per l esecuzione dei lavori, esclusi i veicoli. CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione. COSE - Gli oggetti materiali e gli animali, esclusi i veicoli. FRANCHIGIA - La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'assicurato. LIMITE DI RISARCIMENTO - L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo. MASSIMALE -La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. MERCEDI - Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo e regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti. MODULO DI POLIZZA- Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod RCG). PARTI - Il Contraente e Reale Mutua. RETRIBUZIONI - Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto. INDENNIZZO- La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. SCOPERTO - La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato. SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso. SUBAPPALTATORE - La persona o l impresa a cui l Assicurato cede direttamente l esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l esecuzione. TERZI - Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 2.5 Persone non considerate terzi. Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
7 IMPRESA EDILE REALE ULTIMAZIONE DEI LAVORI - Per ultimazione dei lavori si intende la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: - sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo; - consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; - uso delle opere secondo destinazione. VALORE DELL OPERA/FATTURATO - L importo della singola opera/il volume d affari (esclusa I.V.A.) risultante dai registri tenuti obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A. VEICOLI - Autovetture, motoveicoli, ciclomotori, autocarri e altri veicoli a motore immatricolati al P.R.A. Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Società Reale Mutua Assicurazioni Luigi Lana Mod. 5186/NI RCG Ed. 03/ di 6
8 Mod RCG - 03/12 Polizza Impresa Edile Responsabilità Civile verso Terzi e verso Operai Condizioni di assicurazione
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10 INDICE DEFINIZIONI Pag. 5 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pag. 7 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Pag. 9 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE Pag. 12 CONDIZIONI FACOLTATIVE Pag. 15 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO Pag. 18 REGOLAZIONE PREMIO Pag. 19 COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Pag. 21 TABELLA CODICI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ Pag di 23
11 DEFINIZIONI Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. ADDETTO Il titolare dell Impresa, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, salvo gli appaltatori ed i loro dipendenti, presti la propria opera a qualsiasi titolo per conto dell Impresa stessa. AMBITO DI ESECUZIONE LAVORI Il cantiere. L area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso. I locali nei quali si eseguono i lavori al momento del sinistro. ASSICURATO Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ATTREZZATURE DI CANTIERE Macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere utilizzate per l esecuzione dei lavori, esclusi i veicoli. CONTRAENTE Il soggetto che stipula l assicurazione. COSE Gli oggetti materiali e gli animali, esclusi i veicoli. FRANCHIGIA La parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell Assicurato. LIMITE DI RISARCIMENTO L importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro; per alcune garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo. MASSIMALE La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia. MERCEDI Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo e regolarmente assunto. Le retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti. MODULO DI POLIZZA Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i massimali, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod RCG). PARTI Il Contraente e Reale Mutua. RETRIBUZIONI Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto. INDENNIZZO La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell Assicurato. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso. SUBAPPALTATORE La persona o l impresa a cui l Assicurato cede direttamente l esecuzione di lavori e/o attività previsti dalla presente polizza o ne autorizza l esecuzione. 5 di 23
12 DEFINIZIONI TERZI Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 2.5 Persone non considerate terzi. ULTIMAZIONE DEI LAVORI Per ultimazione dei lavori si intende la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo; consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione. VALORE DELL OPERA/FATTURATO L importo della singola opera/il volume d affari (esclusa I.V.A.) risultante dai registri tenuti obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A. VEICOLI Autovetture, motoveicoli, ciclomotori, autocarri e altri veicoli a motore immatricolati al P.R.A. 6 di 23
13 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DIMINUZIONE DEL RISCHIO Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell art del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. MODIFICHE DELL ASSICURAZIONE Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO Il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art.1898 C.C.) TACITA PROROGA DEL CONTRATTO In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così di seguito. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60º giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, Reale Mutua può recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE (operante qualora venga indicato SI nella corrispondente casella del modulo di polizza) Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall ISTAT. Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto. Le Parti potranno rinunciare all applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell annualità in corso. PAGAMENTO DEL PREMIO Fermo quanto stabilito al secondo comma dell art.1901 del Codice Civile, si conviene 7 di 23
14 CONDIZIONI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 1.10 di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio CODICE ATTIVITÀ Il Contraente/Assicurato ai fini dell operatività dell assicurazione dichiara che l attività esercitata dall impresa corrisponde a quella prevista dal codice riportato nell elenco in calce alle Condizioni di Assicurazione Mod.5186 RCG e indicato nel modulo di polizza eventualmente integrato dalla descrizione dell attività stessa DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 8 di 23
15 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE 2.1 A OGGETTO DELL ASSICURAZIONE RISCHIO ASSICURATO Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) Reale Mutua tiene indenne il Contraente ed i suoi dipendenti di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di indennizzo (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza. L assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto anche doloso di persone delle quali debba rispondere e di eventuali subappaltatori, in relazione a tutti i rischi indicati in polizza, fermo il diritto di rivalsa di Reale Mutua nei confronti dell autore del fatto doloso. a L assicurazione oltreché per tutti i rischi derivanti dall esercizio dell attività principale dichiarata nel modulo di polizza, vale anche per i rischi complementari ed accessori alla normale conduzione dell impresa, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i seguenti: 1 impianto e disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere; 2 cabine e linee elettriche situate anche fuori dai cantieri; 3 effettuazione di visite e sopralluoghi tecnici in genere; 4 servizio pubblicitario tramite insegne, cartelli e striscioni; 5 organizzazione e/o partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, congressi e convegni, compreso l allestimento, il montaggio e/o smontaggio di stands; 6 depositi di carburante; 7 servizi sanitari aziendali e posti di pronto soccorso all interno dei cantieri, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici; 8 servizio di ristoro compresa la somministrazione di cibi e bevande; 9 attività di vigilanza effettuata anche con guardiani armati e con cani, anche al di fuori dei recinti di cantiere; 10 conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario il Contraente, proprietà dei fabbricati, dell area e delle relative pertinenze in cui si svolge l attività dell impresa; agli effetti di questa garanzia i dipendenti e i lavoratori parasubordinati soggetti all obbligo di assicurazione I.N.A.I.L sono considerati terzi, sempreché il sinistro non rientri fra quelli garantiti dall assicurazione di R.C.O; 11 operazioni di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico. b L assicurazione comprende la responsabilità civile del Contraente ai sensi dell art del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o in locazione finanziaria, o in usufrutto o in noleggio. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di Reale Mutua nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da dipendenti del Contraente iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge. c L assicurazione comprende, nei limiti indicati al punto 2.13 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, i danni: 12 da furto commesso tramite l utilizzo di attrezzature di cantiere di proprietà o in uso all Assicurato o ai subappaltatori, qualora assicurati, impiegate nei cantieri per lo svolgimento delle attività descritte nel Modulo di polizza. Sono comunque esclusi i furti compiuti da 9 di 23
16 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE dipendenti del Contraente, o dai subappaltatori ove assicurati; 13 da bagnamento di acqua piovana o di agenti atmosferici in genere, relativamente a lavori di manutenzione e costruzione di edifici; 14 a cose provocati da cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino l impiego di sottomurature o altre tecniche sostitutive; 15 conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria o del suolo provocato da sostanze fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture o serbatoi; 16 da incendio, fermo quanto disposto dal punto Delimitazioni ; 17 a veicoli, anche se sotto carico e scarico, anche se di proprietà dei dipendenti, esclusi quelli utilizzati dal Contraente a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell attività descritta nel modulo di polizza, fermo quanto previsto ai punti 2.4 3) e 5) Delimitazioni ; 18 alle cose trovantesi nell ambito di esecuzione di lavori, fermo quanto disposto dal punto 2.4 4) Delimitazioni ; 19 a condutture e impianti sotterranei; 20 derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, civili, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente polizza; 21 da vibrazioni causate da demolizione, crollo totale o parziale di fabbricati o manufatti in genere. d L assicurazione comprende inoltre, nei limiti di polizza: 22 la responsabilità civile del Contraente e degli Assicurati ai sensi del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 Per la tutela della salute e della sicurezza B nei luoghi di lavoro. 23 i danni conseguenti ad errori nelle attività di progettazione, direzione lavori e/o cantiere, svolte da dipendenti del Contraente verificatisi durante l esecuzione dei lavori descritti in polizza eseguiti dall Assicurato, escluso il danno all opera. Qualora tali lavori siano affidati a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore del Contraente quale committente. La garanzia è valida a condizione che le persone che svolgono le suddette attività siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l esecuzione di detti lavori. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) Reale Mutua tiene indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n e dell art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da: a prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., che svolgono le attività per le quali è prestata l assicurazione anche se temporaneamente impegnati presso altre imprese; b titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall INAIL mediante l azione di rivalsa ai sensi dell art.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; 2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 a) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati 10 di 23
17 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE dall INAIL, non inferiore al 6%. L assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi dell assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono escluse le malattie professionali. L assicurazione R.C.T. e l assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall INPS ai sensi dell art. 14 della legge , n Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.13 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. 11 di 23
18 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE DOVE ASSICURIAMO La garanzia si intende operante per tutti i danni che si verifichino nel territorio di tutti gli Stati europei e gli Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. La garanzia R.C.T. si intende prestata con una franchigia assoluta di Euro per i sinistri verificatisi nei paesi extraeuropei; tale franchigia non sarà applicata nel caso in cui l azione civile del danneggiato sia promossa davanti all Autorità Giudiziaria Italiana. La garanzia R.C.O. si intende operante a condizione che analoga estensione sia stata concessa dall INAIL. DELIMITAZIONI SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata sul modulo di polizza la relativa Condizione Facoltativa, i danni: 1 cagionati da difetti degli impianti e/o delle apparecchiature installati, riparati o manutenuti, dopo l ultimazione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa A o con la Condizione Facoltativa B); 2 cagionati da difetti delle opere murarie realizzate, verificatisi dopo l ultimazione dei lavori (assicurabili con la Condizione Facoltativa B); 3 a cose che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia o detengano a qualsiasi titolo, a cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate, nonché alle attrezzature di cantiere (assicurabili con la Condizione Facoltativa C), fermo quanto indicato al punto ) Delimitazioni 4 da detenzione e/o impiego di esplosivi (assicurabili con la Condizione Facoltativa F); a fabbricati, costruzioni in genere e relativi contenuti derivanti da demolizioni di fabbricati e costruzioni in genere ad essi contigui nonché da demolizione di strutture portanti di fabbricati parzialmente occupati. (assicurabili con la Condizione Facoltativa G). 6 cagionati da subappalta rori/coappaltatori (assicurabili con la Condizione Facoltativa H). DELIMITAZIONI La garanzia di R.C.T. non comprende i danni: 1 da furto, salvo quanto previsto dal punto 2.1 A) c) 12) Rischio Assicurato; 2 derivanti dalla perdita o sospensione totale o parziale dell utilizzo o della possibilità di utilizzare sorgenti, falde acquifere, corsi d acqua, giacimenti minerali ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 3 i danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore; dalla navigazione di natanti a motore e dall impiego di aeromobili, fermo quanto previsto dal punto 2.1 A) b) Rischio assicurato ; dall impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; 4 ad opere e/o cose costruite, poste in opera, rimosse, manutenute, riparate dall Assicurato; ad opere e/o cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall esecuzione degli stessi; 5 a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate; 6 da vibrazioni, salvo quanto previsto al punto 2.1.A c) 21) Rischio assicurato ; 7 conseguenti a responsabilità 12 di 23
19 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE 2.5 A volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge; 8 da inquinamento in genere salvo quanto previsto al punto 2.1 A c) 15) Rischio assicurato ; il danno ambientale; 9 da bagnamento cagionato da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, salvo quanto previsto al punto 2.1.A c) 13) Rischio assicurato. Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. non comprendono in ogni caso i danni: 10 verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); 11 derivanti da: malattie conseguenti a presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; 12 provocati da ordigni bellici; 13 derivanti da emissione di onde e campi elettromagnetici; 14 derivanti da guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, e tutti gli eventi ad essi assimilabili, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni esplosivi. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi nei confronti del Contraente: il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente; quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale Rappresentante, il Socio a responsabilità B illimitata, l Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; sono tuttavia compresi i danni per morte e per lesioni personali subite da Soci a responsabilità illimitata o da Amministratori, che non siano legali rappresentanti dell impresa o dai loro familiari, a condizione che non partecipino manualmente all attività descritta nel Modulo di polizza; i dipendenti del Contraente soggetti all obbligo di iscrizione all I.N.A.I.L. che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio ed ogni altra persona subordinata al Contraente che subisca il danno in conseguenza della partecipazione manuale all attività descritta nel Modulo di polizza salvo quanto indicato al punto 2.1 A c) 17) Rischio assicurato. Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesioni personali: i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico; i subappaltatori, coappaltatori e coloro che eseguono attività manuale non subordinata, per conto del Contraente. Non sono considerati terzi nei confronti dei dipendenti del Contraente: il Contraente; il coniuge, i genitori, i figli del dipendente e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; i dipendenti tra di loro, salvo che per i danni da essi subiti per morte o lesioni personali, entro i limiti dei massimali R.C.O. e sempreché quest ultima garanzia sia resa operante nel contratto; ogni altra persona subordinata al Contraente che subisca il danno in occasione della partecipazione manuale all attività descritta nel Modulo di polizza. 13 di 23
20 OPERATIVITÀ DELL ASSICURAZIONE POLIZZA IMPRESA EDILE Sono tuttavia considerati terzi per morte o lesioni personali: i clienti ed i fornitori che in via occasionale partecipino ad operazioni di carico e scarico; i subappaltatori, coappaltatori e coloro che eseguono attività manuale non subordinata, per conto del Contraente. LAVORATORI PARASUBORDINATI I lavoratori parasubordinati, soggetti all obbligo di iscrizione all INAIL da parte del Contraente, sono considerati terzi per i danni a cose, a condizione che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all attività assicurata, e purché non ricorrano le ipotesi indicate al punto 2.5 Persone non considerate terzi nei quali casi non sono comunque considerati terzi. PERSONALE TEMPORANEO Nel caso in cui il Contraente si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest ultimo mentre svolge attività per conto del Contraente. Qualora la garanzia di RCO, di cui al punto 2.1 B) Rischio assicurato, non valga nei confronti di detto personale, lo stesso è considerato terzo per morte e lesioni personali. RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE ED AREE PRIVATE Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore semoventi su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esiste valida assicurazione, la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali indicati sul modulo di polizza, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto all indennizzo previsto da tale copertura. LAVORI STRADALI Limitatamente a: strade, ferrovie, strade ferrate in genere, viadotti, fognature, acquedotti, scavi, sterri e reinterri e reti per la distribuzione di pubblici servizi che richiedano attività comportanti spostamenti successivi dei lavori, e comunque un esecuzione frazionata con consegne parziali distintamente individuabili, la garanzia è operante per i danni avvenuti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. BUONA FEDE L assicurazione R.C.O. di cui al punto 2.1 B) Rischio assicurato conserva la propria validità anche se il Contraente non è in regola con gli obblighi di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. PLURALITÀ DI ASSICURATI La garanzia opera entro i limiti ed i massimali convenuti sul modulo di polizza per sinistro il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente ed in via subordinata, per l eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri Assicurati. LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE Resta stabilito fra le Parti che in caso di responsabilità solidale dell Assicurato con altri soggetti, Reale Mutua risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell Assicurato stesso. 14 di 23
21 CONDIZIONI FACOLTATIVE POLIZZA IMPRESA EDILE A B CONDIZIONI FACOLTATIVE (operanti solo se esplicitamente richiamate nel modulo di polizza e ferma l efficacia del punto 2.4 Delimitazioni. Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.13 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo ) GARANZIA POSTUMA PER DIFETTI DEGLI IMPIANTI E/O DELLE APPARECCHIATURE INSTALLATI, RIPARATI O MANUTENUTI A parziale deroga del punto 2.3.1) Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, riparatore o manutentore di impianti o apparecchiature per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Reale Mutua non indennizza i danni: a agli impianti o apparecchiature installati, riparati o manutenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; b da vizio o difetto originario di prodotti da chiunque fabbricati; c da inidoneità o mancata rispondenza all uso a cui gli impianti o le apparecchiature sono destinati; d da mancato od intempestivo intervento manutentivo. La garanzia è prestata per i danni verificatisi e denunciati a Reale Mutua durante il periodo di validità dell assicurazione, comunque non oltre 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. GARANZIA POSTUMA A parziale deroga del punto Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato dall attività di: C 1. installatore, riparatore o manutentore di impianti o apparecchiature; 2. esecutore di manufatti edili, esclusi i lavori stradali di cui al punto 2.9; per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dopo l ultimazione dei lavori, esclusivamente in conseguenza di difettosa esecuzione degli stessi. Reale Mutua non indennizza i danni: a alle opere o impianti eseguiti dall Assicurato nonché le loro spese di riparazione, sostituzione, e/o rifacimento; b da inidoneità o mancata rispondenza all uso a cui gli impianti o le attrezzature sono destinati; c da impermeabilizzazione; d da normale assestamento; e da vizio o difetto originario di prodotti da chiunque fabbricati; f da mancato od intempestivo intervento manutentivo. La garanzia vale per i lavori iniziati in data successiva all effetto della presente Condizione Facoltativa e per i sinistri verificatisi: entro 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui al precedente punto 1); entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui al precedente punto 2); purchè denunciati a Reale Mutua durante il periodo di validità della garanzia. DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA/ATTREZZATURE DI CANTIERE A parziale deroga del punto Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa la garanzia comprende i danni arrecati alle cose di terzi che l Assicurato abbia in consegna o custodia purchè non in lavorazione, comprese quelle sollevate, caricate o scaricate, esclusi i trasporti e le operazioni manuali. La garanzia si intende estesa ai danni alle attrezzature di cantiere purché non di proprietà del Contraente. 15 di 23
22 CONDIZIONI FACOLTATIVE POLIZZA IMPRESA EDILE D La garanzia non vale per i danni ai fabbricati e per le delimitazioni di cui ai punti ) Delimitazioni. MALATTIE PROFESSIONALI A parziale deroga del punto 2.1 B) Rischio assicurato la garanzia è estesa al rischio delle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti od omissioni commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell assicurazione. La garanzia non vale: 1 per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente in dennizzata o indennizzabile; 2 per le malattie professionali conseguenti: a alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei Rappresentanti legali dell impresa; b alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei Rappresentanti legali dell impresa. La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; 3 per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il massimale per sinistro indicato nel E F modulo di polizza rappresenta comunque la massima esposizione di Reale Mutua: c per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; d per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione. Reale Mutua ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l Assicurato è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie. L Assicurato ha l obbligo di denunciare, da quando ne è venuto a conoscenza, a Reale Mutua l insorgenza di una malattia professionale e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato. RADDOPPIO DEI LIMITI DI INDENNIZZO I limiti di indennizzo previsti al punto 2.13 Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per le sotto elencate garanzie si intendono raddoppiati: Furto tramite impalcature punto 2.1 A) c) 12); Bagnamento punto 2.1 A) c) 13); Cedimento o franamento del terreno punto 2.1 A) c) 14); Danni a condutture ed impianti sotterranei punto 2.1 A) c) 19); Danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività punto 2.1 A) c) 20). DETENZIONE E USO DI ESPLOSIVI A parziale deroga del punto Delimitazioni salvo operatività della Condizione Facoltativa la garanzia comprende i danni derivanti dalla detenzione e dall impiego di esplosivi. L assicurazione non comprende i danni a cose trovantesi nel raggio di 16 di 23
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