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1 N. 193 A.L Servizi s.r.l. Via Bergamo n Curno (Bg) P.Iva e C.F Maggio Tel Fax info@alservizi.it Reg.Imprese di Bergamo n. REA A cura di Laura Zanolin La memory Le detrazioni per mobili, elettrodomestici e recupero edilizio: gli ultimi chiarimenti dell Agenzia delle entrate Circolare n.21 del Con la presente trattazione si intende dare proseguo alla illustrazione dei chiarimenti forniti dall Agenzia delle entrate con la circolare 21/E del , già oggetto di nostro precedente intervento ( si veda Daily News n. 118 del 28 aprile 2010), utili al fine di determinare le imposte dirette calcolando correttamente sconti e bonus fiscali, deduzioni, detrazioni e crediti d imposta. Oggetto del presente lavoro sono le precisazioni fornite dell Agenzia in tema di detrazione d imposta del 36% prevista in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e le indicazioni a riguardo della detrazione Irpef del 20% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici. Premessa La circolare dell Agenzia delle entrate n. 21/E del , già oggetto della nostra precedente Daily News n. 118 del , in cui sono stati trattati i chiarimenti relativi al bouns energia, ha fornito precisazioni anche in materia di detrazione d imposta del 36% prevista in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo e a riguardo della detrazione Irpef del 20% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici. Recupero del patrimonio edilizio In particolare, in merito alla detrazione del 36% la possibilità di fruire della detrazione d imposta del 36% per lavori di ristrutturazione del patrimonio abitativo è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all articolo 1 della 1
2 legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153). Per l Agenzia delle Entrate, stante il tenore letterale della lettera d), comma 1, art. 1, dm 18/2/1998, n. 41, e considerato che dal 2003 il plafond di spesa detraibile (48 mila euro) è sceso al di sotto della soglia a partire dalla quale l'adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), la disposizione relativa alla decadenza deve essere ritenuta superata già a partire dall'anno di riduzione (2003). Pertanto, l omesso invio della comunicazione di fine lavori NON comporta la decadenza del beneficio a partire da tale periodo d imposta RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA L omessa comunicazione di fine lavori NON comporta la decadenza del beneficio a partire dal periodo d imposta 2003 Detrazione di imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo. Comunicazione di fine lavori. È stato chiesto se la comunicazione di fine lavori prevista, ai fini della detrazione del 36 per cento, per gli interventi che comportino una spesa superiore a ,69 euro sia ancora un adempimento obbligatorio nonostante il limite di spesa su cui calcolare la detrazione sia stato ridotto, a partire dal periodo d imposta 2003, da a euro, e sia quindi al di sotto del tetto stabilito per tale adempimento. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione, originariamente fissato in 150 milioni di Lire (pari a ,53 euro), a partire dal 2003, è di euro, in base all art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n La possibilità di usufruire della detrazione d imposta è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41 (regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo delle disposizioni di cui all articolo 1 della legge n. 449 del 1997, come modificato dal decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153). In particolare è necessario, tra l altro, come previsto dall art. 1, comma 1, lett. d) del predetto decreto, trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro ,69 pari a L , dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all esecuzione degli stessi. 2
3 Il successivo art. 4 prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di violazione di quanto previsto dall art. 1, commi 1 e 2. Il mancato invio della comunicazione comporta, al pari del mancato rispetto delle altre condizioni e limiti stabiliti per fruire del beneficio, la revoca dell agevolazione. Considerato tuttavia che dal 2003 il plafond di spesa detraibile ( euro) è al di sotto della soglia a partire dalla quale detto adempimento diventa obbligatorio (51.645,69 euro), si ritiene che la disposizione che prevede la decadenza dal beneficio in caso di omesso invio della comunicazione, debba considerarsi superata a partire dalla detrazione richiesta per il suddetto periodo d imposta. Bonus arredo In merito alla detrazione del 20%, definita dall art. 2 del DL n. 5/2009, per l acquisto di mobili ed elettrodomestici contestualmente ad interventi di ristrutturazione edilizia, concessa fino ad un importo massimo di Euro e ripartita in cinque quote annuali di pari importo, la circolare dellagenzia ha fornito chiarimenti in merito a: DETRAZIONE D IMPOSTA 20% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici Detrazione fruibile per mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione; vendita dell abitazione ristrutturata: rimane fruibile l agevolazione relativa all acquisto dei mobili; frigoriferi e/o congelatori, prevale l incentivo energetico se acquistati sostituendo i vecchi apparecchi; spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati rientrano nelle spese agevolabili dalla detrazione del 20%; in caso di diversa intestazione della fattura e del bonifico per la spesa sostenuta per il mobilio la detrazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa; in caso di diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili, quest ultima NON spetta, in quanto è subordinato alla ristrutturazione dell abitazione principale in capo la medesimo soggetto. Spese mobilio La detrazione è concessa solo se l acquisto di mobili è contestuale a lavori di ristrutturazione dell abitazione. Tale condizione si verifica quando: i lavori di ristrutturazione sono stati avviati, ossia è sufficiente che la data di inizio lavori, risultante dalla comunicazione inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36%, sia anteriore alla data in cui si sono sostenute le spese per l acquisto del mobilio. 3
4 Risulta irrilevante, invece, il fatto che le spese di ristrutturazione si siano sostenute dopo la spese di acquisto mobili. Detrazione 36% Detrazione 20% spese di ristrutturazione + spese acquisto mobilio Si applica solo se tali spese sono state sostenute DOPO la data di inizio lavori di ristrutturazione E irrilevante se le spese di ristrutturazione si siano sostenute dopo la spesa dell acquisto dei mobili. Detrazione i imposta del 20% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici. Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione. È possibile fruire dell agevolazione per elettrodomestici e mobili acquistati prima di aver iniziato a pagare le spese di ristrutturazione dell abitazione? Per usufruire della detrazione in relazione all acquisto di mobili ed elettrodomestici il contribuente, in base all art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, deve: fruire della detrazione del 36 per cento, prevista dall art. 1 della legge n. 449 del 1997, per interventi di recupero edilizio effettuati sull abitazione alla quale i mobili e gli elettrodomestici sono destinati; aver iniziato gli interventi di recupero edilizio a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data; sostenere le spese per l arredo mediante bonifico bancario o postale - da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre Il legislatore nel riconoscere il nuovo beneficio alle ulteriori spese documentate, sostenute per mobili ed elettrodomestici ha richiesto che detti beni siano acquistati nel contesto dei lavori di ristrutturazione dell abitazione, condizione che può ritenersi verificata quando i lavori edilizi sono stati avviati. Deve ritenersi quindi sufficiente che la data di inizio lavori - risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere 4
5 inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36 per cento - sia anteriore all acquisto dell arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l arredo dell abitazione. Vendita abitazione ristrutturata Nell ipotesi di vendita dell abitazione ristrutturata, in relazione alla quale è stata riconosciuta la detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici si può continuare ad usufruire delle quote del bonus arredo ancora non utilizzate. OSSERVA Diversamente da quanto argomentato dall Agenzia in relazione all agevolazione per il mobilio, nel caso di cessione di immobili ristrutturati l agevolazione concessa per i lavori di recupero edilizio è trasferita all'acquirente dell'immobile che ne usufruisce per le residue rate di detrazione del 36%. VENDITA ABITAZIONE RISTRUTTURATA Detrazione del 36% Detrazione del 20% è trasferita all'acquirente dell'immobile che ne usufruisce per le rate residue. rimane fruibile per il contribuente che ha sostenuto il costo iniziale per i restanti periodi d imposta. Vendita dell abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all acquisto dei mobili Il contribuente che si è avvalso della detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell immobile ristrutturato?. La detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, riconosciuta fino ad un ammontare massimo di spesa detraibile di euro, deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Il contribuente può continuare ad usufruire delle quote ancora non utilizzate anche se, prima che sia trascorso l intero periodo per usufruire del beneficio, l abitazione oggetto degli interventi di 5
6 ristrutturazione edilizia per i quali si è fruito della detrazione del 36 per cento - condizione necessaria per poter fruire della ulteriore detrazione per l acquisto dell arredo - è ceduta. Frigoriferi e congelatori Per quanto riguarda, invece, l acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazione, l Agenzia precisa che è possibile fruire del bonus arredo solo nell ipotesi in cui non trovi applicazione la detrazione prevista dall articolo 1, comma 353, della Legge n. 296/2006, (prorogata dall articolo 1, comma 20, della Legge n. 244/2007), consistente in una detrazione d imposta del 20 per cento (vigente fino al 2010), fino a un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici. L agenzia ritiene che, ove sussistano i presupposti, ossia in caso di rottamazione, il secondo beneficio risparmio energetico deve essere applicato in via prioritaria ed esclusiva rispetto al bonus arredo. Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi È possibile fruire della detrazione prevista dall art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 in relazione a frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi elettrodomestici e, pertanto, senza poter applicare la specifica detrazione concessa in caso di acquisto in sostituzione di precedenti apparecchi?. L articolo 2 del decreto legge n. 5 del 2009 esclude dall ambito di applicazione della detrazione del 20 per cento, prevista dallo stesso articolo per l acquisto di elettrodomestici da adibire all arredo di abitazioni oggetto di ristrutturazione edilizia, gli elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ indicati al secondo periodo della disposizione medesima, vale a dire frigoriferi, congelatori e loro combinazione ai quali si applica la detrazione prevista dall articolo 1, comma 353, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dell articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n Quest ultima disposizione ha introdotto una detrazione d imposta del 20 per cento (vigente fino al 2010), fino a un importo massimo di 200 euro per ciascun apparecchio, da far valere in un unica rata, per frigoriferi, congelatori e loro combinazione, di classe energetica non inferiore ad A+, acquistati per sostituire i vecchi elettrodomestici. Mentre l agevolazione prevista dal decreto legge n. 5 del 2009, nel rispetto naturalmente dei vincoli ambientali di risparmio energetico, rappresenta una misura di sostegno finalizzata 6
7 precipuamente a garantire l occupazione in settori industriali in crisi quale quello dei mobili e degli elettrodomestici, la detrazione prevista dalle legge n. 269 del 2006 persegue l obiettivo del risparmio energetico attraverso la sostituzione dei vecchi apparecchi con altri che garantiscono un minor consumo di energia. Le finalità non del tutto coincidenti e i diversi contesti applicativi delle due agevolazioni portano a ritenere, per ragioni di coerenza sistematica, che anche per frigoriferi, congelatori e loro combinazioni, sia possibile beneficiare della detrazione di cui all art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, come per gli altri elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, nel rispetto delle altre condizioni richieste. Resta fermo che qualora si realizzi il presupposto per l applicazione della detrazione prevista dalla legge n. 296 del 2006, in quanto in occasione dell acquisto viene rottamato il vecchio apparecchio, deve essere applicato quest ultimo beneficio. Spese trasporto e montaggio L Agenzia chiarisce in modo molto chiaro che rientrano tra i costi agevolabili dal bonus arredamento anche le spese sostenute per: trasporto montaggio A condizione che tali spese siano sostenute tramite bonifico bancario o postale. Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati Nell usufruire della detrazione per l acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio?. È possibile calcolare la detrazione del 20 per cento prevista dall art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009 anche sulle spese sostenute per il trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione sempreché le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale. Diversa intestazione e titolarità Relativamente alle deduzioni in oggetto (detrazione 36% e 20%) l Agenzia fornisce degli ultimi chiarimenti che possono verificarsi nei casi in cui, ad esempio, siano coinvolte due persone (ad esempio due coniugi) nella titolarità/intestazione delle spese di ristrutturazione o di contestuale acquisto del mobilio. Al riguardo se: 7
8 NON c è coincidenza tra l intestazione della fattura e l ordinante il bonifico relativamente alle spese sostenute per il mobilio le SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA sono sostenute da uno dei coniugi e le SPESE PER L ARREDO della medesima abitazione dall altro coniuge la detrazione per l acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione; non è possibile avvalersi del bonus arredo, poiché tale agevolazione è riconosciuta al contribuente che fruisce della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia, in quanto quella per i mobili è aggiuntiva a quella del 36%. Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili Se le fatture d acquisto dei mobili sono intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall altro coniuge, chi può avvalersi della detrazione del 20 per cento?. Inoltre, se un coniuge ha sostenuto le spese per la ristrutturazione dell abitazione e l altro le spese per l arredo, la detrazione del 20 per cento prevista per quest ultime spese a chi spetta?. La detrazione per l acquisto dei mobili ed elettrodomestici, prevista dall art. 2 del decreto legge n. 5 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009, segue le medesime regole della detrazione del 36 per cento prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto, analogamente a quanto consentito per quest ultima agevolazione, nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l intestazione della fattura e l ordinante il bonifico, la detrazione per l acquisto dei mobili spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione. Nell ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l arredo della medesima abitazione dall altro, si ritiene che quest ultima detrazione non possa essere riconosciuta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. L articolo 2 prevede, infatti, che ai Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riconosciuta una detrazione dall imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, 8
9 nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalità, sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+,, nonché apparecchi televisivi e computer, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione delineando, quindi, la detrazione per i mobili come detrazione aggiuntiva rispetto a quella per la ristrutturazione edilizia. Copyright La Lente sul Fisco 9
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