Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati

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1 Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati tuito da tali merci riguarderebbe l 8 per cento del totale, essendo tale dato quantificato in 250 miliardi di dollari di controvalore con riferimento al commercio internazionale dei soli prodotti contraffatti o piratati, ciò traducendosi, per le imprese, in una drastica riduzione nell offerta di posti di lavoro: è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi 10 anni a livello mondiale, di cui circa nella sola Unione europea; tra i principali fattori che, combinandosi tra loro, hanno dato luogo alla nascita della cosiddetta industria del falso, all esito delle verifiche condotte, la Commissione segnala: la ridotta dimensione di numerose imprese nazionali che non permette la realizzazione di economie di scala nei singoli comparti; la crescita esponenziale dell offerta di manodopera disponibile a fornire prestazioni lavorative in modo clandestino, occasionale e a basso prezzo; la semplificazione di numerosi processi produttivi posta in essere dalla quasi totalità delle imprese di medie e grandi dimensioni, al fine di fronteggiare la crescente competizione internazionale, in un ottica tesa al contenimento dei costi attraverso la riduzione di personale e l ottimizzazione dei tempi di produzione; la delocalizzazione all estero di alcune fasi intermedie della produzione, per le quali risulta più difficile assicurare il medesimo grado di controllo imposto in Italia nel rispetto della normativa vigente; la crescente domanda, da parte di fasce sempre più larghe della popolazione, anche a redditualità medio bassa, di prodotti di marca, considerati alla stregua di veri e propri status symbol; l eccezionale disponibilità sul mercato di apparecchiature, strumenti e dispositivi altamente tecnologici capaci di rendere agevole la duplicazione e la produzione seriale di prodotti recanti marchi regolarmente registrati; un rapporto costi-benefici che, nel commercio di prodotti contraffatti, appare altamente conveniente; il crescente interesse, nonché coinvolgimento della criminalità organizzata nella gestione del traffico illecito di materie prime, semilavorati e prodotti finiti contraffatti; nello specifico comparto agroalimentare la contraffazione si è rivelata un fenomeno largamente diffuso, responsabile di produrre un duplice danno in capo ai cittadini, siano essi i produttori che si attengono alla normativa in materia ma che, per questa ragione, si trovano spesso ad operare in condizioni di concorrenza sleale sul mercato, siano i consumatori, i quali acquistano merci e prodotti che, sempre più di frequente, sono caratterizzati da origini diverse rispetto a quelle riportate in etichetta, nonché da qualità inferiore rispetto a quella garantita dal marchio originale; a livello di Unione europea, i sequestri di prodotti agroalimentari contraffatti in dogana sono passati da 1,2 milioni di pezzi nel 2006, a 2,7 del 2009, con un aumento del 128 per cento, mentre sul versante nazionale, nell ultimo triennio, i reparti della Guardia di finanza hanno sottoposto a sequestro oltre tonnellate di merci e quasi 6 milioni e mezzo di litri di prodotti alimentari contraffatti o comunque recanti un etichettatura ingannevole sull origine o sulla qualità del prodotto; è stata accertata l aumentata penetrazione nel settore agroalimentare delle grandi organizzazioni criminali operanti non più esclusivamente nei territori meridionali, ma anche nelle aree del centro e del nord Italia; le analisi rese note dalla direzione investigativa antimafia e dalla direzione nazionale antimafia indicano l esistenza di un fitto intreccio di interessi tra famiglie mafiose siciliane, clan camorristici e ndrangheta calabrese nella gestione dell intera filiera del settore agroalimentare, dall accaparramento dei terreni, alla produzione, dal trasporto su gomma allo stoccaggio della merce, dall intermediazione commerciale alla fissazione dei prezzi, fino ad arrivare agli ingenti investimenti per l acquisto di supermercati o interi centri commerciali; sul piano dell assetto normativo, come sottolineato da più parti nel corso

2 Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati delle audizioni svolte, il quadro di riferimento italiano appare tra quelli maggiormente evoluti a livello dei paesi industrializzati, a testimonianza dell attenzione posta dal legislatore su questa specifica materia; al riguardo, nella relazione, la Commissione individua alcuni possibili interventi di natura legislativa nell obiettivo di adeguare la normativa vigente alle mutate esigenze di protezione e tutela, a fronte di processi produttivi che, oggi, sono profondamente cambiati rispetto al passato, con l aggiunta di un alta componente tecnologica, di relazioni economiche di carattere più spiccatamente transnazionale, dei crescenti e sempre più penetranti interessi da parte della criminalità organizzata in tema di contraffazione, nonché dell aumentata offerta nella vendita di prodotti contraffatti anche grazie al contributo della rete telematica; osservato come, a monte del sistema di regole e sanzioni in materia, non sia possibile prescindere da un contemporaneo cambiamento dell orizzonte culturale di cittadini e consumatori, i quali devono essere opportunamente formati ed informati relativamente alle caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità attraverso mirate campagne d informazione, a partire già dal livello scolare, nonché con iniziative di cooperazione che vedano coinvolte tutte le forze in campo, comprese le categorie produttive, al fine di rendere noti a tutti i cittadini quali rischi si corrono, per la propria salute e sicurezza fisica, in caso di comportamenti negligenti o superficiali; considerato che tale azione d informazione mirata e specifica non dovrebbe limitarsi al solo ambito nazionale, bensì riguardare anche i mercati esteri interessati dalle nostre produzioni di qualità, al fine di educare i consumatori di quei paesi alla conoscenza delle nostre tradizioni e a distinguere un vero prodotto italiano rispetto a grossolane imitazioni, fenomeno meglio conosciuto come italian sounding; rilevato che tali imitazioni, unitamente ai casi di contraffazione vera e propria, producono un danno immediato e diretto nella fiducia, oggi incondizionata, dei consumatori stranieri circa la bontà e qualità dei nostri prodotti di alta gamma, la Commissione segnala la necessità che su tale questione il sistema paese si presenti unito, definendo iniziative d informazione e di promozione che vedano compatte istituzioni, consorzi di tutela, imprese e consumatori, prevedendo politiche di sostegno per l innovazione e la ricerca; premesso che un forte aiuto per contrastare i fenomeni della contraffazione e dell italian sounding deriverebbe dalla previsione di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di rendere più trasparenti le varie fasi del processo produttivo, in modo da ripercorrere la storia di un determinato prodotto, dalla scelta dei sistemi di coltivazione/allevamento, alle diverse fasi di elaborazione, fino al suo arrivo sullo scaffale di un esercizio commerciale, appare opportuna un attenta riflessione sulla tematica relativa alle tecnologie oggi utilizzabili per tracciare la filiera del prodotto; valutata, a tale riguardo, l opzione di promuovere incentivi per quelle aziende che scelgono volontariamente l utilizzo di sistemi di etichettatura e tracciabilità capaci di enfatizzare e rafforzare la trasparenza e la qualità; evidenziata che anche l Unione europea ha riconosciuto che l indicazione del paese d origine di un prodotto è elemento portante della tracciabilità, sulla scorta di quanto previsto dal Regolamento n del 25 ottobre 2011 che ha introdotto, anche per le carni suine, ovine e per quelle di pollame, l obbligo della relativa indicazione di provenienza in etichetta; considerata l auspicabilità di un estensione dell ambito di applicazione di tale Regolamento ad un numero più ampio di generi di prodotto rispetto a quelli attualmente contemplati; verificata, tuttavia, durante la missione di studio compiuta dalla Commissione a Bruxelles, la persistenza di sensi-

3 Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati bili divisioni tra i vari Stati membri relativamente al raggiungimento dell obiettivo di una sempre maggiore trasparenza e sicurezza nel settore agroalimentare; accertato che la crescente transnazionalità dei fenomeni contraffattivi impone un forte impegno, a livello europeo ed internazionale, per giungere alla definizione di un quadro di regole comuni che risponda a principi di reciprocità ed efficacia, consentendo azioni rapide ed efficaci in chiave di cooperazione di polizia e giudiziaria; valutato come, ancora più rilevante dal punto di vista strategico, sarebbe il superamento da parte degli Stati membri dell Unione europea delle criticità che oggi ostacolano l attuazione delle disposizioni in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca e sequestri patrimoniali in tutti paesi membri (cd. giuroconfisca), per colpire nel vivo le strutture criminali; ribadita, nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione e all esito della visita di studio compiuta a Bruxelles, la richiesta che ciascuno Stato si doti di un centro specializzato di contatto che raccolga le diverse competenze nazionali in materia e che possa essere facilmente attivato da questo o quel paese in presenza di situazioni che richiedono un rapido intervento su un dato territorio, ciò dovendo valere anche con riferimento all aspetto giudiziale, al fine di agire rapidamente con regole comuni e con strumenti di tutela diretta a favore del danneggiato nel caso di un giudicato di condanna del contraffattore; rilevata, a livello nazionale, la necessità di mantenere un fronte unitario, che veda coinvolti tutti gli attori istituzionali ed il mondo delle imprese, attraverso una più forte ed intensa collaborazione, essendo emersa l opportunità di una razionalizzazione dei ruoli e dei compiti dei soggetti istituzionali e delle autorità di pubblica sicurezza impegnate in attività repressive nell ottica di scongiurare il rischio di sovrapposizioni, duplicazioni e frammentazione degli sforzi, posto che, in alcuni casi, ciò ha minato il raggiungimento dei risultati; visto che, sul fronte giudiziario, la Commissione ha rilevato la positiva esperienza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite presso tribunali e corti d appello ai sensi del decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, che suggerisce una riflessione ulteriore in tema di tutela penale sulla necessità di una maggiore specializzazione per materia delle procure ordinarie, anche attraverso iniziative organizzative ovvero formative in seno alla magistratura: la fa propria e impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile, anche presso le istituzioni comunitarie, al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale Fava, Sani, Bergamini, Anna Teresa Formisano, Raisi, Cimadoro, Mistrello Destro, Rainieri, Zucchi, Luciano Rossi, Vico.

4 Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati MOZIONI REGUZZONI ED ALTRI N , MONAI ED ALTRI N , META ED ALTRI N E BIASOTTI ED ALTRI N CONCERNENTI INIZIATIVE IN MA- TERIA DI ACCORDI BILATERALI NEL SETTORE DEL TRA- SPORTO AEREO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA QUESTIONE DELL OPERATIVITÀ DELLA COMPAGNIA SIN- GAPORE AIRLINES PRESSO L AEROPORTO DI MALPENSA La Camera, premesso che: Mozioni la compagnia aerea Singapore Airlines ha fatto richiesta di poter operare il collegamento Milano Malpensa-New York e questo permetterebbe al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali e imbarcare passeggeri e merci non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York (il che comporterebbe presumibilmente un interesse su Malpensa dei grandi vettori del Golfo: Emirates, Etihad Airways, Gulf Air); la tratta italoamericana in questione è già coperta da altri vettori, ma un nuovo collegamento da parte della Singapore Airlines presenterebbe vantaggi immediati per l incremento dei servizi commerciali operati e una grande potenzialità in termini di transito di passeggeri diretti verso altre destinazioni continentali, aumentando così i collegamenti a lungo raggio; il collegamento operato dalla Singapore Airlines riveste una particolare importanza per il sistema socio-economico della Lombardia e dell Italia in generale e potrebbe dare un ulteriore impulso ai rapporti commerciali con l estero, offrendo prospettive solide alle nostre imprese, specialmente in questo periodo di crisi economica; l Italia ha negato la concessione dei diritti di «quinta libertà» alla compagnia asiatica. Le motivazioni a sostegno di questa decisione, basate su un ipotetico decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, non sembrano essere così forti da controbilanciare gli effetti della mancata attivazione della tratta Milano-Singapore: perdita in termini economici e occupazionali diretti, indiretti e indotti e perdita di attrattività per investimenti diretti esteri; nella maggioranza degli accordi bilaterali esistenti tra Singapore e i Paesi dell Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e, dato il rifiuto italiano, la compagnia asiatica si vedrà presumibilmente costretta a destinare aeromobili ed equipaggi previsti per il collegamento da Milano Malpensa in un altro aeroporto europeo; il processo di de-hubbing che ha interessato l aeroporto di Malpensa negli ultimi anni ha comportato una diminu-

5 Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati zione di passeggeri e di voli tale da causare grosse perdite in termini economici. I passeggeri sono scesi da 23,4 milioni del 2007 a 18,9 milioni; il numero dei voli Alitalia settimanali è diminuito da del 2007 a 148. Nel settore del turismo, sono stimabili perdite di 770 milioni di euro e il costo dei mancati collegamenti è di 830 milioni di euro; le maggiori compagnie europee si sono trasferite su altri aeroporti e la recente decisione di Air France di abbandonare l aeroporto di Malpensa rischia di essere dirompente per l intero trasporto aereo del Nord Italia, spostando su Parigi il nuovo hub per voli intercontinentali della parte più ricca del Paese; l articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», al comma 5-bis prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché ad ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali, impegna il Governo: a rispettare quanto previsto dall articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, promuovendo la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali necessari allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, nonché di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali; ad assumere iniziative volte a concedere senza indugio i diritti di «quinta libertà» sull aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines; a garantire, per quanto di competenza, ogni atto a supporto della crescita dell aeroporto di Malpensa, anche favorendo l incremento dei voli intercontinentali allo scopo di dare un nuovo impulso ai rapporti commerciali con l estero, offrendo prospettive solide alle imprese italiane. ( ) «Reguzzoni, Desiderati, Montagnoli, Allasia, Bossi, Bitonci, Bonino, Bragantini, Buonanno, Callegari, Caparini, Cavallotto, Chiappori, Comaroli, Consiglio, Crosio, D Amico, Di Vizia, Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Fava, Fedriga, Fogliato, Follegot, Forcolin, Fugatti, Gidoni, Goisis, Grimoldi, Isidori, Lanzarin, Lussana, Maggioni, Maroni, Martini, Molgora, Laura Molteni, Nicola Molteni, Munerato, Negro, Paolini, Pastore, Pini, Pirovano, Polledri, Rainieri, Rivolta, Rondini, Simonetti, Stefani, Stucchi, Togni, Torazzi, Vanalli, Volpi». La Camera, premesso che: gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e

6 Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati sociale per il nostro Paese, come peraltro evidenziato nell ambito dell indagine conoscitiva deliberata dalla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, con l obiettivo di individuare le criticità del sistema aeroportuale italiano e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo; tale indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo è stato approvato in data 17 febbraio 2010, con riferimento al tema della «capacità» degli aeroporti, intesa come capacità di traffico aereo e quindi di attività degli aeroporti stessi, ha evidenziato l opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura avrebbe l effetto di accrescere l accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l Italia assai limitata e penalizzante; per tali ragioni deve essere valutata con favore la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell articolo 19 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e ancora di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali; a seguito del de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a porre in essere ogni iniziativa di competenza per supportare la crescita dell aeroporto di Malpensa e il nocciolo principale di tale impegno era rappresentato proprio dalla rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l attivazione di nuove rotte; nell autunno del 2009 la compagnia aerea Singapore Airlines manifestava formalmente la propria intenzione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti di operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano e New York, richiedendo la concessione dei diritti di «quinta libertà», attualmente non contemplati dall accordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore, che avrebbero permesso al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali, ovvero di imbarcare passeggeri e merci, non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York; la concessione di tali diritti di «quinta libertà» è stata, tuttavia, negata alla compagnia asiatica Singapore Airlines. Sul punto l allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, in data 14 giugno 2011, rispondendo all interrogazione n , evidenziava come la rotta Milano-New York risulti già servita da un offerta diversificata e, anche a seguito dell accordo open skies tra Unione europea e Stati Uniti d America, risultava potenzialmente operabile da tutti i vettori comunitari e statunitensi. L attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines, quindi, ad avviso del Ministro pro tempore Matteoli, più che costituire un nuovo servizio, si sarebbe configurata come una duplicazione a sicuro beneficio del vettore Singapore Airlines ed a probabile discapito dei vettori comunitari. Inoltre, si legge nel testo della risposta all interrogazione, la concessione di diritti di «quinta libertà» per consentire l attivazione del servizio Milano-Singapore comporterebbe sia il prevedibile decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, sia il rischio che tali compagnie, in un ottica di pianificazione strategica, siano indotte a

7 Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati non individuare nell aeroporto milanese un possibile fulcro di una rete di collegamenti internazionali; a partire dalla sentenza open skies della Corte di giustizia delle Comunità europee, del novembre 2002, l Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell aviazione, definendo una strategia globale intesa non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche un ampliamento dell accesso al mercato del trasporto aereo. L obiettivo finale di tale strategia è quello di creare uno spazio aereo comune europeo (Ecaa), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del Sud-Est europeo da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella politica europea di vicinato. Il disegno di legge di ratifica dell accordo, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011, riveste una particolare rilevanza per il nostro Paese in ragione dei forti legami economici e commerciali con i Paesi dell Europa sud-orientale; l attivazione della tratta Milano- New York da parte della Singapore Airlines potrebbe comunque rappresentare un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali tanto più rilevanti in un Paese come il nostro, del quale si lamenta ripetutamente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri; in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi dell Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e la stessa Singapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New York; l aeroporto di Milano Malpensa risulta localizzato in un area molto importante per il nostro Paese e oggi, a più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, è ancora alle prese, oltre che con le conseguenze derivanti dal già citato de-hubbing di Alitalia avvenuto nel 2008, anche con problemi connessi all integrazione sullo scalo di Malpensa di network di compagnie diverse, anche con modelli di business differenziati, al fine di permettere la creazione di sinergie che migliorino le possibilità di offerta per i viaggiatori, impegna il Governo: a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare piena attuazione a quanto previsto dal già citato comma 5-bis dell articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; a porre in essere ogni atto di competenza teso a definire procedure, tempi e soluzioni certe rispetto all individuazione di nuovi collegamenti intercontinentali per lo scalo di Malpensa che possano garantire i livelli occupazionali esistenti e creare nuove opportunità di lavoro; a valutare con particolare attenzione l opportunità di supportare la crescita dell aeroporto di Malpensa, anche attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali attualmente vigenti tra Italia e Singapore, contestualmente adottando le opportune iniziative finalizzate alla concessione dei diritti di «quinta libertà» sull aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines. ( ) «Monai, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera». La Camera, premesso che: gli aeroporti rappresentano un fattore decisivo di sviluppo economico e sociale per il nostro Paese, come peraltro evidenziato nell ambito dell indagine conoscitiva deliberata dalla IX Commissione (trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, con l obiettivo di individuare le criticità del sistema aero-

8 Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati portuale italiano e di definire adeguate linee di intervento, anche a livello legislativo; tale indagine conoscitiva, il cui documento conclusivo è stato approvato in data 17 febbraio 2010, con riferimento al tema della «capacità» degli aeroporti, intesa come capacità di traffico aereo e quindi di attività degli aeroporti stessi, ha evidenziato l opportunità di una maggiore apertura dei diritti di volo relativi ad accordi bilaterali con Paesi extracomunitari. Tale apertura avrebbe l effetto di accrescere l accessibilità diretta intercontinentale, che, anche a causa delle difficoltà attraversate dalla compagnia di riferimento nazionale, risulta per l Italia assai limitata e penalizzante; per tali ragioni deve essere valutata con favore la disposizione contenuta nel comma 5-bis dell articolo 19 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ove si incarica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli affari esteri, di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti, al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali, e ancora di ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare a ciascuna parte, dando priorità ai vettori che si impegnino a mantenere i predetti livelli occupazionali; a seguito del de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a porre in essere ogni iniziativa di competenza per supportare la crescita dell aeroporto di Malpensa e il nocciolo principale di tale impegno era rappresentato proprio dalla rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l attivazione di nuove rotte; nell autunno del 2009 la compagnia aerea Singapore Airlines manifestava formalmente la propria intenzione agli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti di operare un nuovo servizio quotidiano fra Milano e New York, richiedendo la concessione dei diritti di «quinta libertà», attualmente non contemplati dall accordo bilaterale vigente tra Italia e Singapore, che avrebbero permesso al vettore di Singapore, che arriva in Italia e prosegue verso gli Stati Uniti, di effettuare servizi commerciali, ovvero di imbarcare passeggeri e merci, non soltanto tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche da Milano verso New York; la concessione di tali diritti di «quinta libertà» è stata, tuttavia, negata alla compagnia asiatica Singapore Airlines. Sul punto l allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, in data 14 giugno 2011, rispondendo all interrogazione n , evidenziava come la rotta Milano-New York risulti già servita da un offerta diversificata e, anche a seguito dell accordo open skies tra Unione europea e Stati Uniti d America, risultava potenzialmente operabile da tutti i vettori comunitari e statunitensi. L attivazione della tratta Milano-New York da parte della Singapore Airlines, quindi, ad avviso del Ministro pro tempore Matteoli, più che costituire un nuovo servizio, si sarebbe configurata come una duplicazione a sicuro beneficio del vettore Singapore Airlines ed a probabile discapito dei vettori comunitari. Inoltre, si legge nel testo della risposta all interrogazione, la concessione di diritti di «quinta libertà» per consentire l attivazione del servizio Milano-Singapore comporterebbe sia il prevedibile decremento del volume di traffico attualmente operabile dalle compagnie europee, sia il rischio che tali compagnie, in un ottica di pianificazione strategica, siano indotte a non individuare nell aeroporto milanese un possibile fulcro di una rete di collegamenti internazionali; a partire dalla sentenza open skies della Corte di giustizia delle Comunità europee, del novembre 2002, l Unione europea ha avviato una nuova politica nel settore delle relazioni esterne nel campo dell aviazione, definendo una strategia glo-

9 Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati bale intesa non soltanto ad assicurare certezza giuridica alle intese bilaterali tra gli Stati membri e i Paesi terzi, ma anche un ampliamento dell accesso al mercato del trasporto aereo. L obiettivo finale di tale strategia è quello di creare uno spazio aereo comune europeo (Ecaa), uniforme ed integrato, aperto agli Stati del Sud-Est europeo da estendere, in prospettiva, a quelli ricompresi nella politica europea di vicinato. Il disegno di legge di ratifica dell accordo, approvato dal Parlamento il 5 maggio 2011, riveste una particolare rilevanza per il nostro Paese in ragione dei forti legami economici e commerciali con i Paesi dell Europa sud-orientale; l attivazione della tratta Milano- New York da parte della Singapore Airlines potrebbe comunque rappresentare un importante investimento, foriero di impatti economici e occupazionali tanto più rilevanti in un Paese come il nostro, del quale si lamenta ripetutamente la bassa attrattività per investimenti diretti esteri; in quasi tutti gli accordi bilaterali in essere tra Singapore e Paesi dell Unione europea sono contemplati diritti di «quinta libertà» e la stessa Singapore Airlines opera regolarmente il collegamento Francoforte-New York; l aeroporto di Milano Malpensa risulta localizzato in un area molto importante per il nostro Paese e oggi, a più di dieci anni dalla sua inaugurazione come aeroporto intercontinentale, è ancora alle prese, oltre che con le conseguenze derivanti dal già citato de-hubbing di Alitalia avvenuto nel 2008, anche con problemi connessi all integrazione sullo scalo di Malpensa di network di compagnie diverse, anche con modelli di business differenziati, al fine di permettere la creazione di sinergie che migliorino le possibilità di offerta per i viaggiatori, impegna il Governo: a porre in essere ogni atto di competenza volto a dare piena attuazione a quanto previsto dal già citato comma 5-bis dell articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; a porre in essere ogni atto di competenza teso a definire procedure, tempi e soluzioni certe rispetto all individuazione di nuovi collegamenti intercontinentali per lo scalo di Malpensa che possano garantire i livelli occupazionali esistenti e creare nuove opportunità di lavoro; a valutare con particolare attenzione l opportunità di supportare la crescita dell aeroporto di Malpensa, anche attraverso la rinegoziazione degli accordi bilaterali attualmente vigenti tra Italia e Singapore, attivandosi presso la Commissione europea al fine di modificare ed implementare l offerta di traffico tra UE e Singapore, comprensivamente dell eventuale concessione dei diritti di quinta libertà con Paesi terzi. ( ) (Testo modificato nel corso della seduta) «Monai, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Barbato, Cambursano, Cimadoro, Di Pietro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Messina, Mura, Leoluca Orlando, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Rota, Zazzera». La Camera, premesso che: un sistema aeroportuale efficiente e sostenibile è una delle leve per uscire dalla crisi economica e per favorire una centralità dell Italia nei commerci e nelle culture internazionali; un sistema aeroportuale adeguato all aumento dei flussi di passeggeri non può che essere la più agevole porta di ingresso verso l Europa da parte di quei Paesi che guardano all Italia come opportunità di crescita; nel settore del trasporto aereo sono evidenti i ritardi dell Italia rispetto agli

10 Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati altri Paesi concorrenti e l immobilismo coniugato a scelte strategiche non adeguate rendono concreto il rischio di emarginazione; l indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, conclusa dal Parlamento nel febbraio 2010, ha individuato come centrale per il rilancio del settore la necessità di considerare l insieme degli aeroporti del nostro Paese come «sistema integrato»; al contrario allo stato attuale vige un assoluto disordine nel sistema aeroportuale nazionale; negli ultimi anni, accanto alla crescita della domanda di trasporto aereo, si è imposta una logica cosiddetta di «federalismo aeroportuale», che ha danneggiato la qualità dei servizi e lo sviluppo dell intero settore; infatti, in Italia operano ben 47 aeroporti commerciali con voli di linea; di questi, solamente i primi 20 aeroporti assorbono il 94 per cento della domanda passeggeri; solo 7 aeroporti, con un traffico superiore ai 5 milioni di passeggeri all anno, soddisfano il 70 per cento dell intero traffico nazionale; in pratica, oggi il nostro sistema aeroportuale nazionale è diffuso a macchia d olio, con una concentrazione maggiore nel Nord del Paese, che, in pianura padana, conta su un aeroporto commerciale ogni 50 chilometri; tale sistema aeroportuale si dimostra ormai inadeguato a soddisfare la crescita di domanda prevista per i prossimi anni in Italia; negli scenari a medio termine, le stime indicano una crescita in Italia nell ordine di 100 milioni circa di passeggeri; pertanto, è fondamentale tornare ad un sistema di pianificazione e programmazione degli interventi che superi il modello attuale di frammentazione del sistema, indicandone un altro più efficiente ed in grado di competere con la liberalizzazione del mercato del traffico aereo; il processo di liberalizzazione del mercato aereo, a livello nazionale, ha favorito una sorta di «cannibalismo aeroportuale», con la tendenza dei gestori, soprattutto negli scali di medie e piccole dimensioni, a farsi una concorrenza spietata per attrarre compagnie aeree, soprattutto low cost; tale approccio è sicuramente funzionale alle esigenze di impresa, ma si rivela controproducente in relazione alla qualità dei servizi e alla programmazione; la sfida per il sistema aeroportuale italiano consiste nel non perdere il previsto raddoppio dei volumi di passeggeri e il conseguente indotto in termini di occupazione e di prodotto interno lordo, mediante interventi in alcuni scali strategici che devono essere avviati con carattere di urgenza; il potenziamento e il rilancio dell aeroporto di Milano Malpensa è sicuramente tra gli interventi aeroportuali di valore strategico che riveste carattere di urgenza; dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua competenza, ogni atto a supporto della crescita di Malpensa, allo scopo di non privare il Nord del Paese di un indispensabile funzione di collegamento con il resto del mondo; nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l attivazione di nuove rotte; rispondendo il 28 febbraio 2011 all interrogazione n presentata dal gruppo del Partito democratico al Senato della Repubblica sul rilancio di Malpensa e sulla concessione del diritto di «quinta libertà» al vettore Singapore Airlines, il Ministro pro tempore, Matteoli, ha affermato che «il rispetto di tale impegno è stato avviato dal Governo con l emanazione delle legge n. 2 del 2009 (cosiddetta salva Malpensa) che, appunto, ha consentito alle autorità aeronautiche italiane di autorizzare, su base provvisoria, servizi

11 Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati aerei richiesti da compagnie aeree straniere e, nel contempo, alle amministrazioni competenti di promuovere la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore nel trasporto aereo al fine di ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte interessate, nonché il numero delle frequenze su cui è consentito operare a ciascuna parte. Proprio grazie alla rinegoziazione, avviata a seguito di detta norma, di numerosi accordi bilaterali ed al raggiungimento, ad oggi, di 19 nuove intese (una delle quali con Singapore), tutte di contenuto ampliativo per capacità e frequenze, si è pienamente rispettato l impegno di salvaguardare l aeroporto di Malpensa, che si è reso protagonista di una notevolissima crescita»; inoltre, poiché nella medesima interrogazione si sottolineava come l attivazione di una nuova rotta da parte della compagnia Singapore Airlines rappresentasse un importante investimento il medesimo Ministro rispondeva che tale richiesta veniva fatta «non considerando che sia la rotta Singapore-Milano sia la rotta Milano-NewYork sono allo stato rotte già operate, per cui la concessione dei diritti di quinta libertà richiesti da Singapore per attivare un nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»; inoltre, nella sua risposta il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per giustificare le motivazioni per le quali non riteneva possibile concedere il diritto di «quinta libertà» alla Singapore Airlines, affermava che «ad ulteriore chiarimento, risulta utile sottolineare la distinzione, essenziale per comprendere pienamente il senso e le implicazioni delle intese aeronautiche, tra negoziazione di accordi bilaterali volti ad incrementare i collegamenti diretti tra due Paesi parti dell accordo e concessione di diritti di quinta libertà che comportano non solo un ulteriore collegamento tra i due Paesi in questione, ma un nuovo servizio tra uno dei due Paesi e un Paese terzo (nella fattispecie, infatti, si parla di una rotta Milano-New York in prosecuzione della Singapore-Milano). Se l ampliamento dei collegamenti diretti tra due Paesi (in terza e quarta libertà) produce certamente effetti benefici sugli operatori economici e sui consumatori, per quanto concerne la concessione di diritti di quinta libertà è necessario non limitare l analisi al vantaggio immediato derivante dall incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle compagnie europee»; infine, concludeva il Ministro che «sembra opportuno evidenziare che un atteggiamento di particolare cautela nella concessione di diritti di quinta libertà a Singapore è comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri dell Unione europea. La Commissione europea, considerando che sussistono ottime relazioni con le autorità aeronautiche di Singapore, ha ritenuto opportuno sottolineare ai Paesi membri l esigenza di valutare attentamente se l estensione dei diritti di traffico conseguente ad un eventuale accordo globale andrebbe ad avvantaggiare allo stesso modo le compagnie di Singapore e quelle comunitarie o se, invece, solo quelle di Singapore sarebbero in grado di trarre profitto economico dall ampliamento del proprio portafoglio di diritti», impegna il Governo: a chiarire se sussistano ancora le ragioni indicate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore in merito al diniego della concessione dei diritti di «quinta libertà» sull aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines; a definire in tempi brevi un piano nazionale della rete aeroportuale che di-

12 Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati sincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili; in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, ad intervenire con urgenza per porre rimedio alle carenze infrastrutturali del sistema aeroportuale mediante il potenziamento dell accessibilità e dell intermodalità, adeguando i collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale e garantendo il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia di infrastrutture di trasporto. ( ) «Meta, Marantelli, Mosca, Fiano, Lovelli, Velo, Peluffo, Quartiani, Boffa, Bonavitacola, De Biasi, Cardinale, Duilio, Farinone, Gasbarra, Gentiloni Silveri, Ginefra, Laratta, Pierdomenico Martino, Giorgio Merlo, Pollastrini, Tullo». La Camera, premesso che: un sistema aeroportuale adeguato all aumento dei flussi di passeggeri rappresenta uno dei fattori essenziali per uscire dalla crisi economica, favorendo lo sviluppo del commercio e del turismo; l indagine conoscitiva sul sistema aeroportuale italiano, conclusa dalla IX Commissione della Camera dei deputati nel febbraio 2010, ha individuato come centrale per il rilancio del settore aeroportuale la necessità di considerare l insieme degli aeroporti del nostro Paese come «sistema integrato»; in Italia, infatti, ancora operano ben 47 aeroporti commerciali con voli di linea, di cui solamente i primi 20 assorbono il 94 per cento della domanda passeggeri; in particolare, negli scenari a medio termine, le stime indicano una crescita di 100 milioni circa di passeggeri in Italia, a fronte della quale si richiede un sistema di pianificazione e programmazione degli interventi che superi il modello attuale di frammentazione del sistema; la sfida per il sistema aeroportuale italiano consiste nel non perdere il previsto raddoppio dei volumi di passeggeri e il conseguente indotto in termini di occupazione e di prodotto interno lordo, mediante interventi in alcuni scali strategici che devono essere avviati con carattere di urgenza; il potenziamento e il rilancio dell aeroporto di Milano Malpensa è sicuramente tra gli interventi aeroportuali di valore strategico che riveste carattere di urgenza; in questo quadro, dopo il de-hubbing di Malpensa operato da Alitalia nel marzo 2008, il Governo si era impegnato a garantire, per quanto di sua competenza, ogni atto a supporto della crescita di tale scalo, allo scopo di non privare il Nord del Paese di un indispensabile funzione di collegamento con il resto del mondo; nodo principale di tale impegno consisteva nella rinegoziazione degli accordi bilaterali per consentire l attivazione di nuove rotte; nel 2011, in merito al rilancio di Malpensa e alla concessione del diritto di «quinta libertà» al vettore Singapore Airlines, il Ministro pro tempore, Matteoli, rispondendo al Senato della Repubblica all interrogazione n , ha affermato che «sia la rotta Singapore-Milano sia la rotta Milano-New York sono allo stato rotte già operate, per cui la concessione dei diritti di quinta libertà richiesti da Singapore per attivare un nuovo servizio Singapore-Milano-New York, lungi dal costituire nuova rotta, si configurerebbe invece come duplicazione di servizi già esistenti a beneficio del vettore di Singapore e a discapito dei servizi operati da vettori comunitari»;

13 Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati inoltre, il citato Ministro, da un lato ha sottolineato che «per quanto concerne la concessione di diritti di quinta libertà è necessario non limitare l analisi al vantaggio immediato derivante dall incremento dei servizi commerciali operati, ma spingerla alla valutazione di possibili e più complesse implicazioni economiche di lungo periodo, soprattutto in relazione ad un inevitabile decremento che tale concessione porterebbe al volume di traffico attualmente operato dalle compagnie europee»; dall altro ha evidenziato come «un atteggiamento di particolare cautela nella concessione di diritti di quinta libertà a Singapore è comune tanto alle istituzioni comunitarie, quanto ai singoli Stati membri dell Unione europea», impegna il Governo: a definire in tempi brevi un piano nazionale della rete aeroportuale che disincentivi la parcellizzazione degli aeroporti e permetta di individuare gli aeroporti prioritari, su cui concentrare le risorse disponibili, dando tempestiva attuazione agli investimenti per essi previsti; in rapporto al prevedibile incremento del traffico aereo che si registrerà in un arco di tempo relativamente limitato, ad intervenire con urgenza per porre rimedio alle carenze infrastrutturali del sistema aeroportuale mediante il potenziamento dell accessibilità e dell intermodalità, adeguando i collegamenti degli aeroporti italiani con la rete ferroviaria e stradale e garantendo il necessario raccordo tra sviluppo della rete aeroportuale e programmazione in materia di infrastrutture di trasporto. ( ) «Biasotti, Bergamini, Bonaiuti, Cesaro, Colucci, Galati, Garofalo, Landolfi, Lupi, Nizzi, Piso, Simeoni, Testoni, Verdini».

14 Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati MOZIONI LAFFRANCO ED ALTRI N , PEDOTO ED ALTRI N , BINETTI ED ALTRI N , PALA- GIANO ED ALTRI N , MOSELLA ED ALTRI N E FOGLIATO ED ALTRI N CONCERNENTI INIZIATIVE IN SEDE COMUNITARIA IN RELAZIONE A MISURE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE ED ETICHET- TATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI DESTINATI ALLE PERSONE INTOLLERANTI AL GLUTINE La Camera, premesso che: Mozioni il 20 giugno 2011 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di abrogare il regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine; tale proposta si inserisce in un più ampio dibattito che coinvolge i principali organi dell Unione europea, ovvero la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, riguardante il futuro della legislazione inerente all etichettatura alimentare, che si vuole modificare per ottenere una maggiore chiarezza e tutela del consumatore; in questo senso la Commissione europea, sempre il 20 giugno 2011, ha adottato la proposta di regolamento COM (2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare. Tale proposta prevede, tra l altro, all articolo 17, paragrafo 2, l abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009, relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1 o gennaio Per gli alimenti senza glutine, così come per i prodotti per sportivi e per quelli destinati a diete ipocaloriche, ci si dovrebbe accontentare delle regole generali (regolamento (CE) n. 1924/2006, nutrition and health claims); la proposta COM (2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad un etichetta generica; in effetti, gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori; i celiaci rappresentano una delle categorie «sensibili» di consumatori perché necessitano di una «dieta sanitaria e salva vita». L assunzione di glutine espone, infatti, i celiaci a gravissime complicanze, anche irreversibili. Attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 ppm) sono considerati prodotti «dietetici» e godono di una specifica normativa che

15 Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine; la celiachia è una patologia che richiede, come unica terapia, l adesione ad una dieta che escluda completamente il glutine per tutta la vita. Attualmente in Italia sono stati diagnosticati oltre celiaci; l intervento della Commissione europea, seppur inteso a semplificare la vita al consumatore generico, rischia invece di complicarla notevolmente ad alcune categorie vulnerabili di cittadini europei, come quella dei celiaci, riducendo le garanzie di sicurezza dei prodotti dietetici senza glutine che, attualmente, sono sottoposti al regime di notifica in tutto il territorio europeo. I controlli cui, in Italia, sono sottoposti gli alimenti dietetici senza glutine sono i seguenti: autorizzazione dei singoli prodotti e piano annuale di campionamento e analisi, come esplicitamente previsto dall articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 1992; tra gli effetti della proposta della Commissione europea di abrogare tutta la legislazione sugli alimenti dietetici (salvaguardando i suoi alimenti a fini speciali e gli alimenti per l infanzia) ci sarà l abrogazione del registro nazionale dei prodotti dietetici senza glutine, che rappresenta un sostegno fondamentale ai celiaci, in quanto raccoglie i prodotti erogabili dal sistema sanitario nazionale; le Commissioni permanenti XIV (Politiche dell Unione europea) e XII (Igiene e sanità) del Senato, esaminando lo schema di atto comunitario n. 353, hanno formulato, per quanto di loro competenza, parere contrario sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché specificando che la richiesta di abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 porterebbe all equiparazione dei prodotti senza glutine ad alimenti di uso corrente, comportando l impossibilità del rimborso di questi prodotti a carico del Servizio sanitario nazionale e determinando, di conseguenza, la necessità di rivisitare tutta la normativa di maggior tutela per le persone affette da celiachia; l abrogazione del regolamento comporterebbe, infine, un arretramento sostanziale nella tutela delle persone affette da celiachia, tale da eccedere lo scopo di armonizzazione che la proposta intende perseguire ai sensi dell articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, impegna il Governo: ad intervenire, nelle competenti sedi comunitarie: a) per manifestare piena opposizione agli intendimenti della Commissione europea, espressi nei documenti pubblicati dal 20 giugno 2011; b) per esprimere il proprio parere negativo in relazione all abolizione della normativa citata in premessa, concernente gli alimenti destinati ad un alimentazione particolare, cioè i prodotti dietetici, con specifico riferimento alla celiachia, alla dieta senza glutine ed ai prodotti dietetici senza glutine; c) per precisare, nel rispetto delle finalità di «coerenza, semplificazione, armonizzazione e garanzia delle imprese» della Commissione europea, la necessità, nel contempo, di tutelare categorie di cittadini sensibili, come quella dei celiaci che rischiano di essere gravemente danneggiati da una proposta come quella avanzata. ( ) «Laffranco, Bianconi, Beccalossi, Antonino Foti, De Corato, Holzmann, Ghiglia, Porcu, Mancuso, Traversa». La Camera, premesso che: in data 20 giugno 2011 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2011)353, finalizzata alla revisione delle disposizioni in materia di prodotti alimentari desinati a un alimentazione particolare; tale proposta pre-

16 Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati vede, tra l altro, all articolo 17, paragrafo 2, l abrogazione del regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, la cui applicazione è prevista a decorrere dal 1 o gennaio 2012; la proposta di regolamento della Commissione europea prospetta «per ragioni di semplificazione» l inclusione della disciplina dei prodotti senza glutine e con contenuto di glutine molto basso nel campo di azione del regolamento (CE) n. 1924/2006, avente ad oggetto l armonizzazione delle disposizioni nazionali concernenti le indicazioni (nutrizionali e sulla salute) figuranti in comunicazioni commerciali, etichettature, presentazioni e pubblicità di prodotti alimentari ad uso corrente; il regolamento (CE) n. 41/2009, adottato sulla base della direttiva n. 89/ 398/CEE relativa all allineamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare, è una normativa specifica finalizzata a soddisfare le esigenze nutrizionali di quelle categorie di persone il cui processo di assimilazione, o il cui metabolismo, è perturbato ovvero che versano in condizioni fisiologiche particolari e possono ricevere un beneficio dall ingestione controllata di talune sostanze alimentari; a livello comunitario vengono individuate due categorie di prodotti dietetici: i prodotti definiti «senza glutine» con un tenore residuo di glutine non superiore a 20 milligrammi per chilogrammo (20 ppm), a base di ingredienti privi di glutine all origine o con uno o più ingredienti depurati di glutine, e i prodotti definiti «con contenuto di glutine molto basso» con un tenore residuo di glutine non superiore a 100 milligrammi per chilogrammo (100 ppm), a base di ingredienti depurati di glutine; attualmente i prodotti senza glutine (con glutine inferiore a 20 milligrammi per chilogrammo), sostitutivi di quelli che normalmente contengono glutine tra i propri ingredienti (pane, pasta, prodotti da forno, pizza e altri), sono, infatti, considerati «prodotti dietetici» e godono, quindi, di una specifica normativa che ne garantisce la sicurezza per il consumatore celiaco in termini di assenza di glutine; la proposta di regolamento COM(2011)353 cancellerebbe, di fatto, dalle etichette dei prodotti alimentari la definizione di «prodotto dietetico» e ridurrebbe la dicitura «senza glutine» ad una etichetta generica; gli alimenti destinati a regimi dietetici speciali e quelli rivolti a lattanti e bambini con meno di 36 mesi sono stati sottoposti a una rigorosa disciplina europea a partire dal 1977; si tratta di regole consolidate in 35 anni di applicazione a tutela delle categorie più vulnerabili di consumatori; la celiachia è «un intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale» (articolo 1 della legge n. 123 del 2005), a cui consegue la necessità di eliminazione totale del glutine dalla dieta di chi ne è affetto; il glutine è un processo proteico contenuto in grano tenero, grano duro, farro, segale, kamut, orzo ed altri cereali minori; la completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare, in quanto i cereali non permessi ai celiaci si ritrovano in moltissimi prodotti alimentari ed il rischio di contaminazione appare elevato. Per poter avere dei prodotti idonei al consumo dei celiaci è necessario che le aziende produttrici applichino un corretto piano di controllo delle materie prime e del prodotto finito; inoltre, occorre monitorare costantemente il processo produttivo, gli ambienti di lavoro, le attrezzature, gli impianti e gli operatori ed il rischio di contaminazione accidentale da glutine è spesso presente nei processi di lavorazione dell industria alimentare; in Italia la prevalenza della celiachia, sia nei bambini che negli adulti, è

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