PRIME LINEE GUIDA TRASPORTO RIFIUTI
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- Bruno Ricciardi
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1 PRIME LINEE GUIDA TRASPORTO RIFIUTI Bozza 12 aprile 2010 In riferimento ai quesiti posti dalle società incaricate del servizio pubblico di raccolta e trasporto e dei Comuni consorziati, ed in particolare per ciò che concerne: 1) trasporto dei rifiuti e obblighi dei ; 2) gestione dei centri di raccolta; 3) titolarità dei materiali provenienti dal servizio pubblico di raccolta; 4) assimilazione dei rifiuti urbani; 5) attribuzione carichi multipli questo Consorzio in attesa di ricevere una risposta sulla base di quesiti specifici indirizzati al Ministero dell'ambiente, alla Regione Piemonte, alla Provincia di Alessandria, individua le successive linee guida, in uno scenario normativo spesso contraddittorio ed indefinito, nel tentativo di omogeneizzare i comportamenti dei diversi gestori sul territorio di competenza. Si rammenta che quanto segue costituisce orientamento dello scrivente Consorzio e non vincola le Autorità di controllo che possono eventualmente essere di avviso diverso. 1) Trasporto dei rifiuti e obblighi dei Premesso che i rifiuti urbani ed assimilati possono essere conferiti al servizio pubblico delle raccolte (contenitori stradali o domiciliari) e ai centri di raccolta, mentre i rifiuti speciali devono essere conferiti agli impianti di e recupero (SRT S.p.a o altri impianti autorizzati), si rimanda alla successiva tabella una casistica delle più frequenti modalità di trasporto per: produttore, tipologia, trasportatore, obbligo di redazione del formulario, iscrizione all'albo, soggetto su cui ricadono gli oneri di / e del rifiuto. Si ricorda comunque che occorre contattare il gestore dei rispettivi CdR/impianti al fine di valutare i regolamenti di accesso che potrebbero avete ulteriori limitazioni per tipologia e quantità conferibili. Privato Privato Propria autovettura ad azienda diversa dall'incaricato (es. ditta NO NO SI Conto terzi
2 Privato traslochi/sgomb eri) Incaricato NO Autorizzazione in categoria 1 Impresa Assimilato (a) intestato all azienda SI Conto proprio (non necessario se trasporto al centro di raccolta (b) con convenzione, art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006) Impresa Assimilato (a) ad altra azienda SI Conto terzi Impresa Assimilato Incaricato Autorizzazione in NO categoria 1 Impresa Speciale intestato SI Conto proprio Produttore all azienda Impresa Speciale ad altra azienda SI Conto terzi Produttore sede dell'azienda Impresa per successivo Speciale trasporto con le (attività di intestato NO NO Produttore modalità di cui ai manutenzione all'azienda punti precedenti (c) es. verde) (art. 266 comma 4 D.Lgs. 152/2006) Proprio Rifiuti abbandonati da raccolta di rifiuti urbani (plastica, carta...) al al al SI NO (se conferito ai Centri di raccolta compresi gli impianti di SRT S.p.a. Non si ritiene possibile questa modalità di conferimento Non si ritiene possibile questa modalità di conferimento (a) escluso il rifiuto destinato a per cui è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico di raccolta, per i rifiuti destinati a recupero il conferimento dovrà essere accompagnato da attestazione di assimilazione sottoscritta dal in cui tale rifiuto viene prodotto. (b) ad esclusione degli impianti gestiti da SRT S.p.a. (c) caso controverso, alcuni enti di controllo ritengono che tale modalità non sia consentita
3 Casi da considerare con attenzione: Rifiuti derivanti da cantiere edile privato: l'assimilabilità di tali rifiuti è possibile solamente in caso di piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione (si consideri che il regolamento consortile per i centri di raccolta consente conferimenti non superiori a 0,5 mc). In ogni altro caso il rifiuto deve essere considerato speciale con tutte le relative conseguenze. Nel caso il richieda un servizio dedicato (es. benna) per il ritiro dell'inerte occorre verificare attraverso una comunicazione al se: 1) provengono da un cantiere in cui sono presenti imprese per cui si tratta di rifiuti speciali il cui onere di raccolta, trasporto e sono a carico del richiedente; 2) i lavori sono eseguiti dal conduttore della civile abitazione quindi si tratta di rifiuto urbano e gli oneri di raccolta, trasporto sono a carico del mentre quelli dello sono a carico del. E' opportuno quindi che l'azienda che effettua il servizio di raccolta informi in via preliminare il che dovrà assumersi l'onere di attestare che non provengano da un cantiere con presenza di imprese (e quindi si non tratta di rifiuti speciali). Rifiuti derivanti da attività agricole/manutenzione del verde: teli da pacciamatura: si tratta di rifiuti speciali (il trasporto e lo sono a carico del produttore); lo scarto vegetale può essere riutilizzato per fini agricoli sullo stesso fondo su cui è stato prodotto dopo essere stato triturato o compostato, non essendo considerato un rifiuto ma un sottoprodotto (art. 185, comma 2 D.Lgs. 152/2006) (Si tratta di un caso controverso, alcuni enti di controllo ritengono che tale modalità non sia consentita). Rifiuti derivanti da sgombero di cantine, sottotetti o altri locali: qualora venga utilizzato un mezzo di proprietà di imprese (ad esempio di traslochi o arredamento), il trasporto non può rientrare nei casi di esclusione dall obbligo di formulario. Qualora il produttore del rifiuto sia il il trasportatore deve essere dotato di autorizzazione al trasporto conto terzi mentre, nel caso in cui il produttore sia il traslocatore (o attività simile) il rifiuto si considera speciale ed è sufficiente l autorizzazione conto proprio (ovviamente in questo caso gli oneri di non sono a carico del ): Non si ritiene possibile il trasporto di rifiuti urbani ed assimilati con l'utilizzo di mezzi a noleggio. 2) Gestione dei centri di raccolta La materia è essenzialmente disciplinata dal D.M , modificato poi dal D.M Tale norma prevede che per la gestione sia necessaria l'iscrizione all'albo dei gestori
4 ambientali di cui all'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. La Circolare del 28 ottobre 2008, prot. n. 1656/ALBO/PRES del Comitato nazionale dell'albo gestori ambientali afferma che A seguito dell entrata in vigore del D.M. 8 aprile 2008 e della pubblicazione sulla G.U. della deliberazione 29 luglio 2008, è stato richiesto se i Comuni debbano iscriversi all'albo per la gestione diretta dei propri centri di raccolta. Al riguardo, il Comitato nazionale ha rilevato, in armonia con le disposizioni di cui all'articolo 212 del D.Lgs 152/06 e con quelle del D.M. 406/98 (Regolamento dell Albo), che i suddetti Enti non sono ricompresi tra i soggetti destinatari dell'obbligo d'iscrizione per l'attività in esame. Di avviso diverso è il competente Assessorato Regionale, il quale, nella persona dei dirigenti preposti, si è più volte informalmente pronunciato sull'impossibilità per gli enti locali di gestire direttamente le strutture in questione, vuoi per una più rigida lettura del D.M e vuoi per l'inammissibilità delle gestioni in economia dei servizi pubblici prevista dal T.U.E.L.. Sulla scorta di tale orientamento questo Consorzio in data 28 Maggio 2008, con nota n. 512, aveva sottolineato che Ai sensi del D.M. i Comuni non potranno più gestire i centri di raccolta autonomamente ma dovranno avvalersi delle aziende affidatarie dei servizi o comunque di soggetti regolarmente iscritti alla categoria 1 dell'albo gestori ambientali e per l'attività di Gestione dei centri di raccolta. A favore di tale indicazione ha inciso anche la problematicità di appellarsi al regime transitorio previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 152/2006, il quale consente espressamente la prosecuzione delle gestioni in essere, anche se realizzate in economia, fino all'istituzione e organizzazione del servizio integrato da parte dell'autorità di ambito. L'applicabilità di tale regime transitorio dovrebbe essere, infatti, vanificata dal fatto che la Regione Piemonte ha, ancor prima dell'emanazione del Decreto Ambientale, adottato modelli diversi di gestione del servizio integrato, in relazione alla facoltà riconosciuta alle Regioni di adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali. Ad ogni buon conto oggi, dopo l'entrata in vigore dell'art. 23 bis del D.L. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 e modificato in ultimo dalla L. 166/2009, l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, può avvenire soltanto nelle forme previste dal medesimo articolo, che non contempla la gestione in economia. Si deve soprattutto tenere presente che il suddetto art. 23 bis si applica a tutti i servizi pubblici locali e prevale sulle relative discipline di settore con esso incompatibili, annullando nei fatti qualsiasi regime derogatorio o transitorio previsto da norme speciali quale il Decreto Ambientale (D.Lgs. 152/2006 citato). La specifica disciplina transitoria prevista dall'art. 23 bis fa decadere automaticamente al 31 dicembre 2010 le gestioni affidate in difformità ai principi comunitari e diverse dagli affidamenti in house o a società miste. In conclusione si può affermare che mentre il termine per l'adeguamento dei centri di raccolta alle disposizioni del D.M. ambiente 8 aprile 2008, a seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, è attualmente il 30 giugno 2010, il termine per la cessazione delle gestioni in economia esistenti, può essere ragionevolmente considerato, allo stato attuale, il 31 dicembre 2010.
5 3) Titolarità dei rifiuti provenienti dal servizio pubblico di raccolta L'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto non prevede la possibilità che i soggetti affidatari gestiscano in autonomia la cessione dei materiali (né quelli rientranti negli accordi ANCI- CONAI, né tutti gli altri rifiuti urbani e assimilati). Pertanto resta in capo alle società affidatarie richiedere al Consorzio un in deroga a questo principio dimostrando il vantaggio economico in capo al /C.M. 4) Assimilazione dei rifiuti urbani Il Regolamento consortile (da adottare in ogni consorziato) prevede limiti quantitativi per l'assimilazione del rifiuto destinato a. Tale limite è più facilmente controllabile in realtà che hanno attivato un servizio domiciliare di raccolta in quanto è possibile tarare volumetrie e frequenze, oltre che attivare un controllo puntuale. Il Regolamento consortile non prevede (perchè neppure a livello regionale e nazionale è previsto) un limite quantitativo per l'assimilazione delle frazioni destinate a recupero, purché provengano, ovviamente, da aree assoggettate a TARSU/TIA. Si ricorda che comunque il conferimento delle frazioni assimilate destinate a recupero costituisce un onere di in capo all'amministrazione comunale e che tali produzioni dovrebbero, al pari di quelle destinate a, essere prese adeguatamente in considerazione nel momento in cui si stabiliscono i corrispettivi per metro quadrato per ogni categoria, non solo per i rifiuti che vengono gestiti attraverso la raccolta del servizio pubblico, ma anche quelli direttamente conferiti dalle imprese con proprio mezzo previo attestazione di assimilazione rilasciata dal in cui tale rifiuto viene prodotto. 5) Ripartizione carichi multipli o rifiuti gestiti presso i centri di raccolta. Nelle premesse del Contratto di affidamento dei servizi di raccolta si prevede alle condizione tecniche che ogni società comunichi...la modalità di attribuzione delle quantità dei rifiuti differenziati e non differenziati, prodotti e raccolti nell'ambito di ciascun servito... Il regolamento consortile per la gestione dei centri di raccolta prevede all'art. 14 che tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta siano di norma pesati e codificati in funzione del di provenienza del rifiuto in modo da assicurare un'adeguata ripartizione degli oneri di ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata. In caso di impossibilità oggettiva di una ripartizione puntuale dei rifiuti tra le Amministrazioni, il Gestore del centro comunica a SRT S.p.a. e CSR i criteri di ripartizione dei rifiuti di cui sopra a seguito di un accordo formale tra tutti i Comuni potenziali conferitori ed il Gestore del Centro. Ribadendo che la modalità di ripartizione può essere una misurazione puntuale in presenza di pesa pubblica, una ripartizione effettuata su rilievi periodici ovvero una misurazione a stima sulla base di una convenzione tra i soggetti interessati, si rinnova l'invito di comunicare formalmente ai Comuni/C.M., al CSR ed alla SRT S.p.a. la modalità ed eventualmente il report delle pesate campione al fine di monitorare i flussi ed i costi dei servizi di e.
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