IL DECRETO RENZI. Generalità delle imprese 3,90% 3,50% Banche, enti e società finanziarie 4,65% 4,20% Imprese di assicurazione 5,90% 5,30%

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1 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale TA n maggio 2014 ABSTRACT IL DECRETO RENZI Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95/2014 è stato pubblicato il DL 66/2014, c.d. Decreto Renzi, recante, tra l altro, alcune misure fiscali urgenti per il rilancio dell economia. Esaminiamo per brevi flash le principali disposizioni d interesse aziendale in vigore dallo scorso 24.4; seguiranno poi approfondimenti monotematici in funzione dell importanza e dell urgenza. Trattandosi di un decreto legge, è possibile che le misure ivi contenute possano subire anche profonde modifiche in sede di conversione in legge. RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP Dal periodo d imposta successivo a quello in corso al e, quindi, per i contribuenti con esercizio coincidente con l anno solare, a partire dall anno 2014, è disposta la riduzione delle aliquote IRAP. TIPO CONTRIBUENTE ALIQUOTE FINO AL 2013 DAL 2013 Generalità delle imprese 3,90% 3,50% Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 4,20% 3,80% Banche, enti e società finanziarie 4,65% 4,20% Imprese di assicurazione 5,90% 5,30% Imprese operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi 1,90% 1,70% È inoltre ridotto allo 0,92% (in precedenza 1%), il margine d intervento concesso alle Regioni a statuto ordinario, in relazione alla facoltà di variare in diminuzione (fino all azzeramento) o in aumento le predette aliquote. Le aliquote IRAP vigenti al , data di entrata in vigore del decreto, qualora variate dalle singole Regioni, dovranno essere rideterminate applicando le variazioni adottate alle nuove percentuali. Il taglio delle aliquote ha effetto dal periodo d imposta successivo a quello in corso al , tuttavia, per esigenze di copertura, il decreto prevede che gli effetti finanziari della riduzione delle aliquote siano differiti al momento del versamento del saldo 2014, quindi a giugno 2015 (almeno per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare). Sono state quindi introdotte delle aliquote transitorie, da utilizzare in sede di calcolo dell acconto con utilizzo del metodo previsionale. In sede di versamento dell acconto IRAP 2014, in scadenza a giugno e novembre, i soggetti passivi dovranno quindi determinare l imposta dovuta sulla base delle aliquote intermedie, superiori rispetto a quelle introdotte a regime dal decreto. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 1 di 6

2 TIPO CONTRIBUENTE ALIQUOTE TRANSITORIE Generalità delle imprese 3,75% Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori 4,00% Banche, enti e società finanziarie 4,50% Imprese di assicurazione 5,70% Imprese operanti nel settore agricolo e cooperative della piccola pesca e loro consorzi 1,80% Il primo e il secondo acconto dovranno essere determinati applicando l aliquota intermedia; in seguito, a giugno 2015, in sede di determinazione del saldo, al valore della produzione dovrà essere applicata l aliquota piena, scomputando i maggiori acconti versati in base all aliquota intermedia. È comunque possibile determinare l acconto 2014 con il metodo storico, con conseguente rinvio integrale del beneficio finanziario derivante dalla riduzione delle aliquote al prossimo anno. In quest ultima ipotesi, infatti, l acconto dovrà essere commisurato all imposta dovuta nell anno precedente (pari al 100% per le persone fisiche e le società di persone e al 101,5% per le società di capitali). BONUS LAVORATORI DIPENDENTI Con l introduzione del nuovo comma 1-bis nell art. 13, TUIR, è previsto, limitatamente al 2014, il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti. In particolare, il bonus è riconosciuto ai titolari: 1) di reddito di lavoro dipendente ex art. 49, TUIR (con esclusione dei soggetti titolari di redditi da pensione); 2) di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), TUIR (ossia, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto, lavoratori socialmente utili, ecc.). Per espressa previsione normativa l agevolazione non compete ai lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta (ad esempio, i collaboratori domestici). Il credito è riconosciuto ai lavoratori la cui IRPEF lorda sia superiore rispetto all importo della (sola) detrazione per reddito di lavoro dipendente e assimilato di cui all art. 13, c. 1, TUIR (le altre tipologie di detrazione non vanno dunque considerate). La misura del credito spettante varia in rapporto all ammontare del reddito complessivo del beneficiario. REDDITO COMPLESSIVO MISURA DEL CREDITO Superiore a ma non a RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 2 di 6

3 Superiore a ma non a x reddito complessivo Sono quindi esclusi dal bonus i lavoratori che percepiscono redditi inferiori a (limite entro il quale le detrazioni per lavoro coprono l IRPEF lorda) e superiori a CONDIZIONI PER FRUIRE DEL BONUS IRPEF lorda su redditi da lavoro dipendente e assimilato > detrazioni da lavoro dipendente. Reddito complessivo superiore a ma non a L importo spettante è rapportato al periodo di lavoro nell anno e, pertanto, va calcolato in relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell anno. GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA L agevolazione è riconosciuta automaticamente dal sostituto d imposta, senza che sia necessaria alcuna specifica richiesta da parte del lavoratore. I datori di lavoro devono riconoscere il credito spettante ai beneficiari, ripartendolo tra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge, a partire dal primo periodo di paga utile (nella generalità dei casi dal mese di maggio). I soggetti il cui rapporto di lavoro è terminato prima del mese di maggio, potranno fruire del credito nella dichiarazione dei redditi 2014, utilizzandolo in compensazione o richiedendolo a rimborso. Al fine di erogare il credito, il sostituto d imposta deve utilizzare, compensandolo, l ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga. Nell ammontare complessivo utilizzabile rientrano, ad esempio, le ritenute relative all IRPEF, alle addizionali regionali e comunali, all imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. In caso d incapienza delle ritenute disponibili, occorre utilizzare, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga (che non devono quindi essere versati). L importo del credito riconosciuto al dipendente va indicato nel CUD TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE A decorrere dal è incrementata al 26% l aliquota della ritenuta o dell imposta sostitutiva applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia: agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR; ai redditi diversi di cui all art. 67, c. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. Pertanto, gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno assoggettati all aliquota del 26% in luogo dell attuale 20%. Non è invece stata modificata la tassazione delle partecipazioni qualificate che, per effetto dell esenzione del 49,72%, RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 3 di 6

4 continuano a scontare l aliquota del 11,44% (pari al 49,72% del 23%), con riferimento al primo scaglione di reddito, e quella del 21,38%, con riferimento allo scaglione massimo. L incremento interessa anche la ritenuta operata sugli interessi attivi di conto corrente, bancario e postale. Non ha invece subito modifiche la tassazione dei titoli di Stato (BOT e BTP mantengono l aliquota agevolata del 12,5%) e dei fondi pensione (aliquota ancora al 11%). IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D IMPRESA Come noto, la L. 147/2013 ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell esercizio 2012 e ancora presenti al , applicando un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP, con effetti fiscali a partire dal 2016 (si veda la TA n. 19/2014). Il DL 66/2014 è intervenuto sulla disciplina, stabilendo che sia l imposta sostitutiva da corrispondere per fruire del riconoscimento fiscale dei valori rivalutati, sia quella dovuta per l affrancamento della riserva da rivalutazione, debbano essere versate in un unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d imposta in corso al (nella generalità dei casi entro il 16.6 o il con la maggiorazione dello 0,40%). È quindi soppressa la facoltà di corrispondere l imposta sostitutiva in tre rate annuali senza interessi. Permane comunque la possibilità di compensare l imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione dei beni d impresa e per l affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, con gli eventuali crediti disponibili. MODALITÀ DI VERSAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI Con effetto dal , è introdotto l obbligo di effettuare taluni versamenti di imposte e contributi, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). TIPOLOGIA DELEGA Mod. F24 nel quale sono state eseguite compensazioni con saldo da versare pari a zero Mod. F24 nel quale sono state eseguite compensazioni con saldo da versare positivo Mod. F24 di importo superiore a SERVIZIO DA UTILIZZARE Servizi telematici dell Agenzia delle Entrate Servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o degli intermediari abilitati (banche, poste, ecc.) Servizi telematici dell Agenzia delle Entrate o degli intermediari abilitati (banche, poste, ecc.) La presentazione del mod. F24 cartaceo è ammessa solo per importi fino a Le nuove regole dovranno essere osservate anche dai contribuenti privati (non è, infatti, più rilevante il possesso o meno della partita IVA). Al fine di risolvere la problematica connessa alla mancanza di un conto corrente su cui operare, il contribuente che utilizza i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l Agenzia delle Entrate (professionisti, società di servizi, CAF imprese, ecc.), può inviare anche le deleghe di versamento di soggetti terzi, mediante addebito sul RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 4 di 6

5 proprio c/c, previo rilascio all intermediario di un apposita autorizzazione, anche cumulativa, da parte dell intestatario della delega, che rimane comunque responsabile ad ogni effetto. OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LE PA Come noto (si veda la TA n. 51/2013), il DM 55/2013 ha stabilito che l obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione in forma esclusivamente elettronica, delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici autonomi, decorra: dal , nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale; dal , per le altre amministrazioni pubbliche. Su tale impianto normativo interviene ora il DL 66/2014, anticipando l obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, al NUOVI DATI DA INDICARE IN FATTURA Il decreto implementa anche il contenuto informativo delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni, da trasmettere attraverso la piattaforma elettronica gestita dal MEF. In particolare, al fine di assicurare l effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle PA, è stabilito che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino: il Codice Identificativo di Gara (CIG), fatta eccezione per i casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità previsti dalla L. 136/2010; il Codice Unico di Progetto (CUP), in caso di fatture riferite a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell art. 11, L. 3/2003. I nuovi obblighi informativi riguardano tutte le fatture, incluse quelle emesse nei confronti di Agenzie fiscali, Ministeri ed enti previdenziali, trasmesse dal Per le amministrazioni pubbliche è fatto divieto di procedere al pagamento delle fatture elettroniche ricevute che non riportino i suddetti codici. COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI Come noto (si veda la TA n. 13/2014), i crediti commerciali, maturati alla data del nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle Regioni, degli enti locali e di quelli del SSN, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere utilizzati in compensazione per il pagamento delle somme dovute al Fisco in base ad alcuni istituti deflattivi del contenzioso e definitori delle pretese dell Amministrazione finanziaria (ad esempio, accertamento con adesione, omessa impugnazione, reclamo e mediazione, conciliazione giudiziale, ecc.). Il decreto in esame è intervenuto sulla disciplina, eliminando il riferimento alla data del Pertanto, allo stato attuale possono essere utilizzati in compensazione anche i crediti verso la pubblica amministrazione maturati dopo tale data. COMPENSAZIONE CREDITI COMMERCIALI CON SOMME ISCRITTE A RUOLO Come noto (si veda la CF n. 80/2012), le somme iscritte in ruoli notificati dal possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, delle Regioni, degli enti locali e di quelli del SSN, per somministrazioni, forniture e appalti. RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 5 di 6

6 Il decreto in esame è intervenuto sulla disciplina, posticipando dal al il termine entro il quale devono essere stati notificati i ruoli da compensare. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI AGRO-FORESTALI Sono modificati i criteri di tassazione della produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali. In particolare, il reddito derivante dall attività agricola connessa di produzione energetica svolta da imprenditori agricoli, finora qualificato come agrario, va ora determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all ammontare dei corrispettivi registrati ai fini IVA. Il nuovo regime forfetario di determinazione del reddito trova applicazione dal periodo d imposta successivo a quello in corso al e deve essere tenuto in considerazione ai fini della determinazione dell acconto IRPEF / IRES Permane comunque la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità ordinarie. SOPPRESSIONE ESENZIONE IMU SUI TERRENI AGRICOLI MONTANI Con la modifica dell art. 5-bis, DL 16/2012, è soppressa l esenzione IMU prevista per i terreni agricoli collinari. Il DL 66/2014, in particolare, demanda a un apposito decreto l individuazione dei Comuni montani che, già dal periodo d imposta 2014, potranno fruire dell esenzione IMU prevista per i terreni agricoli. L individuazione dei Comuni dovrà avvenire sulla base dell altitudine riportata in un elenco predisposto dall ISTAT, con il conseguente venir meno dell esenzione per i terreni collinari che ora ne beneficiano. L elenco potrà essere stilato distinguendo, eventualmente, tra terreni posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri soggetti, in modo tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni a decorrere dal RIPRODUZIONE VIETATA PAG. 6 di 6

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