Legislazione dei beni culturali

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1 Legislazione dei beni culturali Prof.ssa Anna Papa Siena A.A

2 Diritto e beni culturali Beni culturali come merci o come beni extra-mercato? Necessaria distinzione tra oggetto d arte e bene culturale Diversificata posizione degli Stati in relazione a questa scelta 2

3 Negli Stati in cui i beni sono cose si applicano le regole proprie delle cose mobili ed immobili (ad esempio il codice civile) Negli Stati che riconoscono la peculiarità dei beni culturali è presente una normativa speciale in materia 3

4 Normativa nazionale, dell Unione europea, internazionale Sui beni culturali italiani incidono tre diverse normative: Nazionale (espressione della sovranità) Comunitaria (espressione della mediazione) Internazionale (espressione di valori ideali) 4

5 Tradizione normativa pre-unitaria 1602 Granducato di Toscana 1624 Stato Pontificio 1775 Regno delle due Sicilie Problemi al momento dell unificazione d Italia Uscita di molte opere d arte (Dama con l ermellino) 5

6 Normativa di riferimento oggi Costituzione italiana Art. 9 Art. 117 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio (cd. Codice Urbani) e successive modificazioni (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 156, 26 marzo 2008, n. 62) Ha abrogato il T.U. del 1999 che a sua volta aveva abrogato la legge Bottai Ha sistematizzato tutta la materia 6

7 Bene culturale quale testimonianza materiale avente valore di civiltà carattere pregiuridico della nozione di bene culturale preminenza dell interesse di una collettività nei confronti dei propri beni culturali rilevanza mondiale dei beni culturali 7

8 Oggetto Quadro normativo nazionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali: Norme costituzionali e leggi Normativa comunitaria in materia di beni culturali: Mediazione tra volontà dell UE di giungere alla definizione ideale di un patrimonio culturale europeo e principio consolidato del dominio riservato degli Stati in materia di beni culturali 8

9 Nozione extragiuridica di bene culturale Nozione universale e pre-giuridica A qualificare un bene come culturale concorrono infatti scienze quali la storia, l estetica, l architettura. A questa prima valutazione il diritto resta estraneo. Un bene può infatti essere universalmente considerato come culturale anche se la legge dello Stato in cui si trova non lo riconosce come tale e non lo tutela. 9

10 Nozione giuridica di bene culturale Nozione più ristretta rispetto a quella universale Diversa da Stato a Stato, coerentemente con il fatto che ogni popolo attribuisce al bene culturale uno specifico valore e ne lega la disciplina alle proprie tradizioni nazionali Espressione del forte legame esistente tra beni culturali e comunità che li ha espressi Caso limite: distruzione di beni culturali quando espressivi di una cultura antagonista o pregressa che si vuole cancellare Ogni comunità piccola o grande ha una propria tradizione culturale e i beni culturali ne sono l espressione Due criteri per l individuazione di un bene culturale da parte di un ordinamento giuridico: Catalogo (elencazione delle singole tipologie) Definizione generica (clausola aperta) 10

11 La nozione di bene culturale nel diritto italiano Compresenza di entrambi i criteri: Elencazione delle tipologie (art. 10 del Codice Urbani) Clausola aperta (art. 2, 2 co.) 11

12 Art. 10 Codice Urbani Art Beni culturali 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, IVI COMPRESI GLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 2. Sono inoltre beni culturali: a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico; c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 234 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili. 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestono come complesso un eccezionale interesse. 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a): a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà; b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio, anche storico; c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio; d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio; e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio; f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico; g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico; l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni se beni mobili e settant anni se beni immobili. 12

13 Art. 11 del Codice Urbani Art Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo: a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51; c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52; d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, di cui agli articoli 64 e 65; e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, di cui all'articolo 37; f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, di cui all'articolo 65; g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, di cui agli articoli 65 e 67, comma 2; h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, di cui all'articolo 65; i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2. 13

14 Art. 2, 2 co. del Codice Urbani 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 14

15 Patrimonio culturale Il Codice Urbani esplicita la distinzione tra bene culturale e patrimonio culturale Sino ad allora: La legge Bottai (1939) parlava di bene culturale (anzi di cose d interesse storico-artistico ) La Costituzione italiana (1948) parla di patrimonio storico artistico I due termini vengono sovente utilizzati come sinonimi o rectius il patrimonio viene inteso come la sommatoria dei beni 15

16 Art. 2 Codice Urbani Art. 2 - Patrimonio culturale 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela Due interpretazioni: La nozione di patrimonio è stata inserita solo per ricomprendervi anche i beni paesaggistici (che sono stati con questo Codice sottratti alla più generale disciplina dell ambiente e riportati nell alveo originario previsto dalla Costituzione) La nozione di patrimonio distinta da quella di bene vuole sottolineare che il primo è un quid pluris rispetto alla sommatoria dei secondi (quel continuum di strade, piazze, contesti di cui parla ad esempio Settis). Considerazione analoga si rinviene nella sentenza n. 9 del 2004 Tutelare il patrimonio in forma autonomia significa Tutelare il contesto, utilizzando il vincolo indiretto anche quando non ciè da tutelare un singolo specifico bene Ricomprendere nella disciplina anche le attività culturali 16

17 Art. 9 Costituzione La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 17

18 Principi Codice Urbani Tutela e valorizzazione come strumenti per preservare la memoria e sviluppare la cultura Ruolo attivo di tutte le componenti della Repubblica e obbligo di cooperazione Disciplina speciale per i beni di proprietà delle confessioni religiose (accordi) 18

19 La tutela E disciplinata dalla legge statale in tutti i suoi aspetti in quanto è materia di competenza esclusiva statale La fonte primaria in materia oggi è il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 Art. 3 del Codice Urbani che riprende ed amplia la definizione data dall art. 148 del d.lgs. 112/1998: 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare comportamenti inerenti al patrimonio culturale. diritti e 19

20 La tutela Funzioni ed attività che rientrano nella tutela: Conoscenza: Verifica dell interesse culturale Dichiarazione dell interesse culturale Vigilanza Vigilanza Ispezione Protezione e conservazione Autorizzazione degli interventi Restauro volontario o imposto Versamento degli archivi Comodato e deposito Tutela indiretta Vincolo su beni non culturali adiacenti Autorizzazioni per mostre ed esposizioni Manifesti e cartelloni pubblicitari Distacco di beni culturali Studi d artista Esercizio del commercio in aree di valore culturale Circolazione in ambito nazionale ed extranazionale 20

21 Individuazione Ideale natura pubblica dei beni culturali (funzione sociale) Assenza di una generale riserva di appartenenza pubblica di questi beni Proprietà pubblica o privata Composizione del patrimonio culturale Elemento oggettivo: Beni culturali pubblici Beni culturali ex pubblici Beni culturali privati Dichiarati Non dichiarati (anche se questa interpretazione non è esplicitata ma si ricava in modo indiretto dalle disposizioni sull uscita definitiva dall Italia di beni culturali non dichiarati 21

22 Beni culturali pubblici Categoria che comprende beni di proprietà di Stato, regioni, province, comuni, enti pubblici non territoriali Categoria fino al 2004 Composta da beni pressoché inalienabili Alquanto indefinita: Non tutti gli enti territoriali diversi dallo Stato hanno predisposto gli elenchi dei loro beni culturali come previsto dalla legge Bottai Lo Stato: non era tenuto alla redazione di alcun elenco Considerava culturale ogni bene avente più di 50 anni in quanto facente parte del demanio 22

23 Beni culturali pubblici Situazione attuale: Art. 12 del Codice Urbani: verifica dell interesse culturale di tutti i beni pubblici opera di autore non più vivente che abbiano più di 50 anni se mobili o 70 se immobili Scompare la potenziale corrispondenza diretta tra bene demaniale e bene culturale 23

24 Verifica dell interesse culturale È una competenza statale ma riguarda tutti i beni pubblici (sono scomparsi gli elenchi) Ad operare tecnicamente la verifica sono le Sovrintendenze sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero La verifica avviene d ufficio o su richiesta La verifica deve concludersi entro 120 giorni dalla richiesta Se l Ufficio non conclude il procedimento nel termine previsto il soggetto interessato può rivolgersi al giudice amministrativo 24

25 Conseguenze della verifica Positiva: Bene di interesse culturale Viene dichiarato culturale (al pari dei beni di proprietà privata) La dichiarazione di interesse viene trascritta nei registri immobiliari Parte di questi beni potrà comunque essere venduto ma resterà vincolata Anche se il soggetto proprietario cambia natura giuridica il bene resta vincolato (in passato enti divenuti società) Negativa: Bene di interesse non culturale Ne viene disposta la sdemanializzazione (se il carattere demaniale non dipende anche da altre esigenze ad es. caserme, carceri) Sono liberamente alienabili (patrimonio pubblico disponibile) 25

26 Beni culturali pubblici alienabili e inalienabili Quando saranno completate le verifiche si avranno due categorie di beni culturali pubblici: - Inalienabili (art. 54 Codice Urbani) - Alienabili previa autorizzazione: tutti gli altri beni dichiarati culturali ma non rientranti nel dettato dell art

27 Art. 54 Codice Urbani Art Beni inalienabili 1. Sono inalienabili i beni culturali demaniali di seguito indicati: a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; d) gli archivi. 2. Sono altresì inalienabili: a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53; c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d). 3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. 4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte. 27

28 I beni culturali pubblici inalienabili rappresentano il nucleo essenziale del patrimonio culturale pubblico Sono testimonianze materiali aventi valore di civiltà che presentano il carattere della unicità e non ripetitibilità

29 Beni pubblici alienabili Sono beni demaniali che vengono sdemanializzati al momento della vendita Restano beni culturali e quindi soggetti ai vincoli già previsti per i beni di proprietà privata Possono essere venduti solo previa autorizzazione ministeriale (art. 55) nella quale: Sono fissati i criteri di massima per garantire la valorizzazione e la fruizione pubblica dei beni Sono indicate le destinazioni d uso compatibili con la culturalità del bene e con la sua conservazione 29

30 I beni pubblici alienati rappresentano una categoria intermedia tra beni pubblici e beni privati: -Subiscono gli stessi limiti dei beni privati (uso e disposizione) -Svolgono in buona parte la stessa funzione pubblicistica dei beni rimasti pubblici

31 Beni culturali privati Patrimonio culturale privato ancora indefinito perché non tutti i beni culturali presenti sul territorio italiano sono stati individuati e vincolati L apposizione del vincolo può riguardare sia beni mobili sia immobili La decisione di vincolare un bene è basata sulla presenza in esso di Requisiti oggettivi (sempre):valutazione extragiuridica Requisiti soggettivi (non sempre) 31

32 Proprietario, possessore, detentore Proprietario: soggetto che ha l effettiva titolarità di un bene grazie ad un documento valido ed idoneo Possessore: soggetto che ritiene di avere titolo ma che in realtà non lo ha (buona fede) o finge di averlo (mala fede) Detentore: soggetto che usa un bene in base ad un titolo che esprime la consapevolezza che il bene non sia il suo. 32

33 Beni culturali privati Dichiarazione dell'interesse culturale (cd. Vincolo) La dichiarazione accerta la sussistenza di proprietà privata o a chiunque appartenenti di un interesse culturale particolarmente importante o eccezionale (articolo 10, comma 3). Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. La comunicazione contiene: gli elementi di identificazione e di valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l obbligo per il proprietario di utilizzare la cosa come se fosse già vincolata; l invito a presentare controdeduzioni. Non è previsto un termine entro il quale deve concludersi il procedimento di vincolo. La dichiarazione dell'interesse culturale è adottata dal Ministero. La dichiarazione prevista dall'articolo 13 è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare o mobiliare, il provvedimento di dichiarazione è trascritto, su richiesta del soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo. Dei beni dichiarati il Ministero forma e conserva un apposito elenco, anche su supporto informatico. 33

34 Ricorso amministrativo Avverso il provvedimento conclusivo della verifica di cui all'articolo 12 o la dichiarazione di cui all'articolo 13 è ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione. La proposizione del ricorso comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, fatta eccezione per il divieto di uscita dal territorio nazionale, per gli interventi edilizi e il restauro. Il Ministero decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. Il Ministero, qualora accolga il ricorso, annulla o riforma l'atto impugnato. 34

35 Ricorso giurisdizionale Ricorso al Tribunale amministrativo regionale per violazione di interesse legittimo Il TAR ha potere di riformulare l atto. 35

36 Contenuto del vincolo I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero: a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali (ipotesi terremoto); b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili; c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche; e) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni culturali è comunicato al soprintendente. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. 36

37 Ulteriori obblighi Particolare procedura per gli interventi edilizi Restauro solo da parte di personale particolarmente qualificato (disposizione di un conflitto Stato-regioni in merito alla formazione dell albo dei restauratori) Possibilità per la sovintendenza di ordinare la sospensione dei lavori 37

38 Interventi conservativi L intervento conservativo volontario deve essere autorizzato dalla Sovrintendenza; L intervento conservativo può essere imposto con oneri a carico del proprietario Lo Stato può co-finanziare la spesa, in presenza di particolari ragioni Se lo Stato finanzia in tutto o in parte il costo dell intervento il bene viene assoggettato a fruizione pubblica sulla base di accordi con il proprietario (art. 38). 38

39 Sanzioni E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 775 a euro ,50: a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 10; b) chiunque, senza l'autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 13; c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 39

40 Sanzioni Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. Se, per effetto della violazione di obblighi il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore del bene. 40

41 Beni culturali privati Il provvedimento di vincolo ha natura Dichiarativa della culturalità del bene Costitutiva dell appartenenza del bene culturale al patrimonio culturale nazionale Dal momento della notifica il proprietario: Non può distruggerlo o modificarlo Deve comunicare eventuali trasferimenti fisici del bene Deve concordare con la sovrintendenza le modalità del restauro deve consentire la fruizione del bene da parte del pubblico (solo se ha usufruito di contributi al restauro o in base ad accordi) Non può far uscire il bene dal Paese Deve comunicare alla sovrintendenza la vendita del bene 41

42 Custodia, comodato e deposito (custodia) Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione (comodato) I direttori degli archivi e degli istituti di cultura possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni, prorogabili ma anche disdicibili consensualmente in qualsiasi momento. Le relative spese sono a carico del Ministero. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero o dalla assunzione dei rischi da parte di quest ultimo. (deposito) I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 42

43 Prescrizioni di tutela indiretta Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta, anche su motivata richiesta della regione o di altri enti pubblici territoriali interessati, dandone comunicazione al proprietario La comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile limitatamente agli aspetti cui si riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa. Una volta adottato, il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è notificato al proprietario. Il provvedimento è trascritto nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo degli immobili cui le prescrizioni stesse si riferiscono. Avverso il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta è ammesso ricorso amministrativo. La proposizione del ricorso, tuttavia, non comporta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. 43

44 Cartelli pubblicitari E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. Lungo le strade site nell ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati. In relazione ai beni culturali il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. 44

45 Acquisizione di beni culturali da parte dello Stato Fino ad anni recenti politica di sistematica acquisizione da parte dello Stato di beni culturali di proprietà privata Due modi di acquisto della proprietà In base alle regole del diritto privato Acquisto in condizioni di autonomia di entrambi i contraenti Lasciti testamentari Donazioni Autoritativa Prelazione Espropriazione Acquisto coattivo 45

46 Quale linea di demarcazione? Come si sceglie tra contratto o prelazione? Non esiste un criterio ma solo valutazioni di opportunità: Si esercita la prelazione su bene culturale nazionale Si conclude un contratto per acquistare un opera d arte straniera o un bene culturale italiano che si trova all estero. 46

47 Espropriazione Trasferimento coattivo di un bene privato ad un soggetto pubblico per ragioni di utilità generale previo indennizzo Espropriazione di un bene culturale (artt del Codice). Quali possono essere le ragioni di PUBBLICA UTILITA : Per migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione (quindi non mera conservazione) Quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva Per consentire ricerche archeologiche Beneficiari dell espropriazione posta in essere dallo Stato (in quanto rientra nella tutela): Stato, regioni, province, comuni Soggetti privati Indennizzo Nel caso dell espropriazione per finalità di fruizione l indennizzo deve essere pari al valore del bene Negli altri casi si seguono le regole generali dell espropriazione (quindi serio ristoro) 47

48 Denuncia di avvenuto trasferimento di proprietà Ogni attività di compravendita (pubblica o privata di beni culturali deve essere denunciata alla sovrintendenza competente per territorio La denuncia è effettuata entro trenta giorni: a dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; b dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare; c dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile. 48

49 Denuncia La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni. Essa deve contenere: a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi dei beni; c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti. Si considera non avvenuta la denuncia incompleta o imprecisa. 49

50 Acquisto in via di prelazione Il Ministero o, in subordine, la regione o agli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la definizione del prezzo, il valore economico della cosa è stabilito da un arbitro, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina dell arbitro la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. La determinazione del terzo è impugnabile solo in caso di errore o di manifesta iniquità. 50

51 Condizioni della prelazione La prelazione è esercitata dallo Stato nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi. Il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica. In attesa della decisione ministeriale l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa (occorre stipulare due atti). Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato (problema della vendita della nuda proprietà). Nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate, l'acquirente ha facoltà di recedere dal contratto. 51

52 Procedimento per la prelazione Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene. La regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine di venti giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta di prelazione, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene (parte aggiunta nel 2006) Il Ministero può rinunciare all'esercizio della prelazione, trasferendone la facoltà all'ente interessato entro venti giorni dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno di spesa, adotta il provvedimento di prelazione e lo notifica all'alienante ed all'acquirente entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia medesima. Nei casi in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma 2 è di novanta giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e secondo periodo, sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa. 52

53 Sanzioni E' punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro : a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena i beni culturali indicati negli artt. 55 e 56 senza autorizzazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non presentala denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 61, comma 1 53

54 Ritrovamenti e scoperte Disciplinati dagli artt del Codice Riserva originaria allo Stato delle ricerche di beni culturali Lo Stato può darle in concessione (solo rimborso delle spese) Lo Stato decide la futura destinazione delle cose ritrovate Le cose ritrovate appartengono allo Stato ovunque e da chiunque vengano ritrovate ed entrano a far parte del demanio (se immobili) o del patrimonio indisponibile (se mobili) 54

55 Scoperte fortuite Chi rinviene cose suscettibili di essere culturali ne deve fare denunzia entro 24 ore dal ritrovamento (48 ore dall approdo se in mare) Deve lasciarle dove sono se non corrono rischi altrimenti deve rimuoverle e custodirle 55

56 Premio Viene corrisposto dallo Stato un premio non superiore ad un quarto del valore stimato (dal Ministero o da un arbitro) delle cose ritrovate: - al proprietario dell immobile dove è avvenuto il ritrovamento; - al concessionario - allo scopritore fortuito (se non clandestino) Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. 56

57 Articolo 65. (Uscita definitiva) 1. E vietata l uscita definitiva dal territorio della Repubblica dei beni culturali mobili indicati nell Articolo 10, commi 1, 2 e E vietata altresì l uscita: a) delle cose mobili appartenenti ai soggetti indicati all Articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica prevista dall Articolo 12. b) dei beni, a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie indicate all Articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e, per periodi temporali definiti, abbia escluso dall uscita, perché dannosa per il patrimonio culturale in relazione alle caratteristiche oggettive, alla provenienza o all appartenenza dei beni medesimi. 3. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 2, è soggetta ad autorizzazione, secondo le modalità stabilite nella presente Sezione e nella Sezione II di questo Capo, l uscita definitiva dal territorio della Repubblica: a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) dei beni rientranti nelle categorie di cui all Articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano. 4. Non è soggetta ad autorizzazione l uscita delle cose di cui all Articolo 11, comma 1, lettera d). L interessato ha tuttavia l onere di comprovare al competente ufficio di esportazione che le cose da trasferire all estero sono opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure e con le modalità stabilite con decreto ministeriale. 57

58 Attestato di libera circolazione Occorre chiedere l autorizzazione (attestato di libera circolazione) all uscita: Delle cose a chiunque appartenenti che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni Ricade sul proprietario l onere di dimostrare che l opera non ha più di 50 e che l autore sia vivente Non si può chiedere l attestato per: Beni pubblici Beni ex pubblici e beni privati vincolati 58

59 Attestato di libera circolazione L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione della cosa, ne dà notizia ai competenti uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci giorni, ogni elemento conoscitivo utile in ordine agli oggetti presentati per l'uscita definitiva. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega con motivato giudizio, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, l'attestato di libera circolazione, dandone comunicazione all'interessato entro quaranta giorni dalla presentazione della cosa. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione accertano se le cose presentate, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali, uno dei quali è depositato agli atti d'ufficio; un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione dell'oggetto; un terzo è trasmesso al Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati. Il diniego comporta l'avvio del procedimento di vincolo. 59

60 Attestato di libera circolazione (art. 68 del Codice Urbani) Va chiesto alla sovrintendenza competente per territorio Presentazione del bene Valore venale Risposta entro 40 gg. Ma Invio della documentazione al ministro entro 3 gg. Risposta del ministero nei successivi 10 gg Quindi possibilità per la sovrintendenza di un successivo autonomo giudizio L attestato ha validità triennale Il diniego dell attestato assoggetta il bene a vincolo Contro il diniego si può fare ricorso al Ministero 60

61 Distinzione tra bene culturale e cosa d arte L opera d arte è un prodotto della creatività e dell ingegno umano in campo pittorico, scultoreo, architettonico (ma anche fotografico, musicale, ecc.), mediante il quale un artista o i suoi committenti comunicano una determinata sensazione. Sul piano giuridico l opera d arte appartiene all artista o a chi l ha commissionata e può essere venduta, donata, distrutta senza alcuna limitazione. La maggior parte delle opere d arte prodotte è destinata a rimanere tale per sempre e a circolare pressoché liberamente sia in ambito nazionale che internazionale. Il bene culturale è un opera d arte che, trascorso un lasso predefinito di tempo (la normativa italiana prevede cinquanta anni mentre a livello internazionale il lasso di tempo è di cento anni), viene riconosciuta dalla comunità che l ha prodotta quale propria testimonianza avente valore di civiltà. 61

62 Art. 10 e art. 65 del Codice Urbani (confronto) L art. 65 stabilisce il divieto di uscita per i beni descritti dall art. 10, comma 1, 2, e 3. In pratica TUTTI i beni Pertanto in sede di rilascio dell attestato di libera circolazione occorre valutare se l uscita di un bene vincolato può produrre un danno al patrimonio culturale nazionale Tener conto che per l assoggettamento a vincolo di un bene privato l interesse deve essere rilevante o eccezionale 62

63 Acquisto coattivo (art. 70) E proposto dalla sovrintendenza nel corso della procedura di rilascio dell attestato di libera circolazione L acquisto è del ministero Il valore è quello indicato nella richiesta Chi aveva richiesto l attestato può rinunciare all uscita del bene e ritirarlo 63

64 Uscita temporanea Due ipotesi Partecipazione del bene a mostre, eventi, esposizioni etc Mobilio privato di personale delle ambasciate, dei consolati, delle istituzioni comunitarie Durata predeterminata prorogabile di 18 mesi Indicazione del responsabile della custodia del bene all estero Assicurazione (contro i danni) Cauzione (per i beni vincolati) Mancato rientro: reato di illecita esportazione 64

65 Attestato di libera importazione Deve richiederlo chi fa entrare in Italia un bene rientrante nell art. 65 del Codice Urbani E condizione per avere la licenza di esportazione Duplice finalità: - di controllo e conseguente tutela del patrimonio nazionale degli altri Paesi ed in particolare di quelli appartenenti all'unione europea. - di tutela del patrimonio italiano, al fine di evitare che l assenza di controllo all importazione possa trasformarsi in uno strumento di elusione della normativa sull esportazione e sulla spedizione. 65

66 Unione europea Organizzazione sovranazionale Composta da 27 Stati Istituzioni: Consiglio Europeo e Presidente dell Unione Consiglio dei Ministri Commissione Parlamento Corte di giustizia Fonti Originarie Trattati Derivate Regolamenti Direttive 66

67 Posizione dell Unione europea in materia di beni culturali STORICA NEUTRALITA DEL DIRITTO COMUNITARIO NEI CONFRONTI DEI BB.CC. SOSTANZIALE SOVRANITA DEGLI STATI IN MATERIA TENDENZA RECENTE ALLA INDIVIDUAZIONE DI UN PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO ART. 36 DEL TRATTATO CONSOLIDATO DOPO LISBONA: DIRITTO DEGLI STATI A LIMITARE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI BB.CC. (NON ASSIMIBILITA DEI BB..CC. ALLE MERCI IN SENSO GENERICO) NORMATIVA IN MATERIA DI BENI CULTURALI: REGOLAMENTO CE N. 3911/92 DEL 9 DICEMBRE 1992 (ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 93/7/CEE DEL 15 MARZO 1993 (AZIONE DI RESTITUZIONE) REGOLAMENTO COMMISSIONE N. 752/93 (NORME DI ATTUAZIONE DEL REG. 3911/92) 67

68 ART. 36 (già art. 30) Le disposizioni degli articoli 28 e 29 (libera circolazione) lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all importazione, all esportazione e al transito giustificati da motivi di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. riconoscimento della peculiare natura dei beni culturali salvaguardia delle peculiarità culturali dei diversi Paesi rilevanza comunitaria del concetto di patrimonio culturale nazionale 68

69 Art. 167 (già art. 151) 1 l Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il patrimonio culturale comune 2 L azione dell Unione è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l azione di questi ultimi nei seguenti settori: a. miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei b. conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea 3 4 L Unione tiene conto degli aspetti culturali dell azione che svolge a norma di altre disposizioni della Costituzione, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle culture 5 Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a. la legge o la legge quadro europea stabilisce le azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. E adottata previa consultazione del Comitato delle Regioni; b. il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 69

70 Sentenze della Corte di Giustizia Sentenza 10 dicembre 1968 condanna dell Italia per la presenza nella legge 1089/1939 della tassa di esportazione competenza comunitaria in materia di beni culturali prevalenza della libera circolazione su misure protezionistiche riconduzione dei beni culturali al concetto di merci Sentenza 16 gennaio 2003 condanna dell Italia per la presenza di una discriminazione tra cittadini italiani e cittadini comunitari in relazione al pagamento del biglietto per l ingresso nei musei non statali libera circolazione dei servizi culturali fruizione dei beni culturali come diritto culturale 70

71 Normativa comunitaria in materia di beni culturali REGOLAMENTO UE 116/2009 che sostituisce il regolamento originario CE N. 3911/92 DEL 9 DICEMBRE 1992 (ESPORTAZIONE DEI BENI CULTURALI) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N. 93/7/CEE DEL 15 MARZO 1993 (AZIONE DI RESTITUZIONE) e successive modifiche Non toccano situazioni preesistenti al 1 gennaio 1993 Cercano di salvaguardare i singoli patrimoni nazionali dalla caduta definitiva delle barriere doganali 71

72 Circolazione comunitaria Realizzazione di un area di libera circolazione dei beni culturali Obbligo per gli Stati di non introdurre imposte su questo tipo di circolazione Diritto degli Stati di non equiparare la circolazione comunitaria a quella nazionale 72

73 Posizione italiana L Italia non ha aderito in modo incondizionato all impostazione comunitaria Ha comunque dovuto distinguere tra circolazione comunitaria e circolazione extra UE Non può più disciplinare l esportazione extra comunitaria perché deve applicare il regolamento UE Ha con una serie di atti normativi disciplinato la propria partecipazione alla circolazione UE dei propri beni culturali 73

74 Azione di restituzione Direttiva comunitaria Recepita in Italia con l. 88/1998 ora artt del Codice Urbani Può essere chiesta: A)Per beni indicati nell allegato alla direttiva (e ora al codice) B) Per beni facenti parte di collezioni pubbliche C) Per beni ecclesiastici L azione : Si prescrive dopo 30 anni dall uscita illecita del bene dal paese di origine. Per alcuni beni (B,C) non si prescrive mai Decade dopo un anno dalla scoperta del luogo in cui si trova il bene L azione si svolge dinanzi ad un giudice ordinario Lo Stato (e solo lo stato) richiedente presenta due elementi: Il bene è uscito illecitamente o è stato rubato Il bene è rilevante per il patrimonio culturale nazionale Se lo stato non è interessato a fare domanda il privato proprietario dovrà usare strumenti di diritto internazionale privato (convenzione UNIDROIT, azione di rivendicazione) 74

75 Azione di restituzione In presenza di queste dichiarazioni il giudice non ha discrezionalità e deve ordinare la restituzione Stabilisce discrezionalmente solo l indennizzo del possessore di buona fede L indennizzo è corrisposto dallo Stato 75

76 Aspetti riguardanti l Italia L azione è promossa dal Ministero degli esteri e non dal Ministero beni culturali Lo Stato conserva il bene fino a quando il proprietario non risarcisce le spese (ma non si parla espressamente anche dell indennizzo) Se il proprietario non è noto il bene dopo 5 anni viene acquisito al demanio Se prima non era vincolato (ipotesi di uscita senza la richiesta dell attestato di libera circolazione) l esercizio dell azione di restituzione equivale a dichiarazione di vincolo 76

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