Pubblicato il 2 marzo 2009
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- Paolo Scognamiglio
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1 Novità fiscali del 2 marzo 2009: lavoratori autonomi: quando si perde lo status di disoccupato; IVA di gruppo: garanzia diretta prestata da ogni società; misure anticrisi: regime del deposito doganale; conservazione scritture contabili: sentenza della Cassazione; modificato il modello della cartella di pagamento Pubblicato il 2 marzo 2009 lavoratori autonomi: quando si perde lo status di disoccupato; IVA di gruppo: garanzia diretta prestata da ogni società; misure anticrisi: regime del deposito doganale; conservazione scritture contabili: sentenza della Cassazione; modificato il modello della cartella di pagamento
2 Indice novità fisco oggi: 1) Dimissioni e perdita dello status di disoccupazione 2) IVA di gruppo: garanzia diretta prestata da ogni società che redige il consolidato 3) Misure anticrisi: Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA 4) Agenti e rappresentanti di commercio: Rinnovati gli accordi 5) Principi contabili Ias: Via libera dal Consiglio di Stato 6) Utili e riserve da fair value: indicazioni operative nella nuova guida OIC 7) IRAP: Norme regionali e regimi differenziali d imposta 8) Sisma Marche ed Umbria 1997: Soggetti interessati alla definizione agevolata 9) Conservazione scritture contabili: sentenza della Cassazione 10) Modificato il modello della cartella di pagamento 11) Brevi fiscali 1) Dimissioni e perdita dello status di disoccupazione
3 E stato chiesto al Ministero del Lavoro di sapere se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente che svolge attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato possano provare la perdita dello stato di disoccupazione giacché assimilate al rifiuto di una congrua offerta di lavoro ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000. In particolare, le dimissioni sarebbero rese in quanto l attività lavorativa non consentirebbe di percepire un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Dopo essersi soffermato sulla disciplina che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione, il Ministero del lavoro, in risposta ad apposita istanza di interpello presentata dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, ha precisato che per i soggetti che già lavorano l unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ad oggi fissato in una somma pari a 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e a 4.800,00 per i lavoratori autonomi. (Ministero del Lavoro nota n. 12 del ) 2) IVA di gruppo: garanzia diretta prestata da ogni società che redige il consolidato
4 Nel caso in cui due società siano entrambe tenute alla redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991, con patrimonio netto superiore ad ,54, ciascuna possiede i requisiti per garantire direttamente i crediti delle società controllate utilizzati in compensazione nell ambito della procedura medesima, ai sensi dell art. 38-bis, comma 1, 3 periodo, del D.P.R. n. 633/1972, cioé mediante l assunzione diretta dell obbligo di restituzione, per conto delle controllate, del credito compensato. E questa la conclusione resa nota dall Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 51/E del , che è scaturita dall istanza di interpello presentata da una società (ALFA S.p.A) che in qualità di capogruppo/controllante si è avvalsa nei periodi d imposta della procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui al D.M. del Detta società a sua volta è controllata da un altra società (BETA S.p.A), la quale non partecipa, però, alla liquidazione IVA di gruppo. Entrambe le società sono, inoltre, obbligate alla redazione del bilancio consolidato, da cui risulta un patrimonio netto superiore ad ,54. L art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972 e il D.M. del disciplinano l istituto della liquidazione IVA di gruppo attraverso il quale le società legate da rapporti di controllo possono compensare debiti e crediti IVA sorti in capo alle società facenti parte del perimetro di liquidazione. Tale istituto prevede che i versamenti periodici, nonché il conguaglio di fine anno
5 siano effettuati dalla società controllante, che determina l imposta da versare o il credito del gruppo, come somma algebrica dei crediti e dei debiti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti alla procedura in commento. Si tratta, quindi, di un sistema volto ad agevolare, almeno da un punto di vista finanziario, i gruppi societari che riescono così a compensare le situazioni creditorie in capo ad alcune società con quelle debitorie di altre, ottenendo, in termini concreti, una sorta di rimborso accelerato dei crediti IVA. Nel caso di specie, la società Alfa S.p.A. ha evidenziato che in sede di liquidazione annuale dell imposta relativa all anno 2006 è emersa un eccedenza di credito IVA, la quale nel corso del 2007 è stata compensata con i debiti della controllante e con quelli delle società italiane partecipanti all IVA di gruppo. In applicazione del disposto dell art. 6 del D.M. del , secondo il quale per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell ente o della società controllante, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall ente o società controllante, si applicano le disposizioni dell art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e che le garanzie devono essere prestate dalla società il cui credito è stato estinto, per l ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale, la società ALFA S.p.A., in sede di presentazione della dichiarazione relativa all anno 2007, ha garantito il credito utilizzato in compensazione. Ciò premesso, la predetta società ha chiesto di conoscere quale sia la corretta interpretazione dell art. 38-bis, primo comma, terzo periodo del D.P.R. n. 633/1972,
6 secondo il quale per i gruppi di società con patrimonio consolidato superiore a ,54, la garanzia può essere prestata mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo/controllante, anche nel caso in cui esistano due società legate da rapporti di controllo diretto, tenute entrambe alla redazione del bilancio consolidato, in quanto aventi un patrimonio netto superiore a ,54. Su tale questione, la risoluzione n. 51/E/2009 ha chiarito che affinché ALFA S.p.A. possa assumere il ruolo di capogruppo/controllante nell ambito della procedura di liquidazione IVA di gruppo è necessario che la BETA S.p.A. rinunci ad avvalersi della medesima, secondo quanto previsto dall art. 2, secondo comma, del D.M. del , rinuncia che deve essere allegata alla dichiarazione IVA26, presentata entro il 16 febbraio di ogni anno. Sotto il profilo della garanzia diretta, sia ALFA S.p.A. sia BETA S.p.A. hanno i requisiti richiesti dalla norma, giacché entrambe sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, ancorché esista tra le stesse un rapporto di controllo diretto dell una sull altra. Ciò significa, che ALFA S.p.A. in qualità di capogruppo ai fini del consolidato e di controllante IVA nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, può: assumere l impegno di restituire i crediti compensati nella procedura IVA di gruppo; rispondere direttamente per i propri crediti trasferiti e compensati nella liquidazione IVA di gruppo, nonché per le eccedenze del gruppo maturate in un anno e compensate direttamente negli anni successivi.
7 Riguardo ai rimborsi, la risoluzione n. 51/E/2009 ha, infine, riconosciuto ad integrazione di quanto precisato nella risoluzione n. 202/E/2007, la possibilità per la società capogruppo/controllante nell ambito della liquidazione IVA di gruppo di garantire l eccedenza di credito IVA proveniente dalla società controllata, nel caso in cui in capo alla società controllata (dalla quale il credito deriva) si realizzi uno dei presupposti di cui all art. 30 del D.P.R. n. 633/1972. (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 51/E del , in Ipsoa del ) 3) Misure anticrisi: Regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA Le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. Facendo seguito alla circolare 16/D/2006 ed alla direttiva prot. n. 7521/2006, concernenti il regime del deposito doganale, fiscale ai fini accise e ai fini IVA, l Agenzia delle Dogane ha richiamato l attenzione sull art. 16, comma 5-bis della legge , n. 2, di conversione del D.L. n. 185/2008, recante misure urgenti per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale.
8 La suddetta disposizione stabilisce che la lettera h) del comma 4 dell art. 50-bis, del D.L , n. 331, convertito dalla Legge n. 427/1993 si interpreta nel senso che: le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. Le suddette prestazioni di servizi, comprese le manipolazioni usuali di cui all allegato 72 al Regolamento CEE n. 2454/93, costituiscono, ad ogni effetto, introduzione nel deposito IVA anche se effettuate negli spazi limitrofi o adiacenti il deposito. (Nota Agenzia Dogane n del ) 4) Agenti e rappresentanti di commercio: Rinnovati gli accordi Confcommercio, Confcooperative con Filcams-Cgil, Fnaarc, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, Usarci, Fiarc-Confesercenti e Ugl hanno rinnovato l AEC per i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore commercio. L accordo decorre dal e scadrà il
9 5) Principi contabili Ias: Via libera dal Consiglio di Stato Nell adunanza del il Consiglio di Stato ha dato parere positivo alla bozza di regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze, il cui obiettivo è quello di coordinare i differenti postulati su cui si fondano gli IAS/IFRS, in particolare la prevalenza della sostanza sulla forma ed il diverso concetto di competenza/prudenza, con la vigente disciplina tributaria. In attesa del riordino della disciplina fiscale sul reddito d impresa, la Legge Finanziaria 2008 ha tentato di razionalizzare le disposizioni sulle conseguenze tributarie dell adozione dei principi IAS/IFRS. Il Consiglio di Stato ha dato parere positivo alla bozza di regolamento, ma con osservazioni al provvedimento sulla Finanziaria 2008, evidenziando rischi di doppie imposizioni o mancate tassazioni o deduzioni. (Parere Consiglio di Stato 19/01/2009) 6) Utili e riserve da fair value: indicazioni operative nella nuova guida OIC Il il Consiglio di Gestione dell OIC ha trasmesso alle autorità competenti la Guida Operativa n. 4 sul trattamento delle riserve e degli utili da fair value.
10 7) IRAP: Norme regionali e regimi differenziali d imposta Risultano agevolate non solo le aziende certificate, ma anche onlus e coop. Debuttano, infatti, dal periodo d imposta 2008, i 33 nuovi regimi differenziali Irap. È quanto emerso dallo studio fatto da Andrea Bongi sulla legislazione secondaria relativa all Irap (con la seguente tabella, pubblicata sul quotidiano Italia Oggi del , che riassume le caratteristiche e le aliquote da applicare per i principali regimi differenziali). L autore citato ha evidenziato che anche quest anno i contribuenti, prima di chiudere i conti 2008 dovranno cimentarsi nella verifica di quale regime e soprattutto quale aliquota Irap applicare alla base imponibile prodotta nelle singole regioni del paese. Peraltro, l operazione di ricognizione risulta ulteriormente complicata dalla variazione dell aliquota Irap di riferimento, disposta dalla legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007). A seguito di ciò, le regioni e le province autonome hanno dovuto procedere alla rideterminazione anche delle aliquote applicabili ai regimi differenziali Irap.
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