Capitolo 2 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento

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1 Edizioni Simone - Vol. 9/1 Compendio di diritto fallimentare Capitolo 2 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento Sommario 1. La nuova procedura per il debitore non fallibile: la nozione di sovraindebitamento e i presupposti di ammissibilità Contenuto dell accordo Procedimento Le ulteriori modifiche apportate dal decreto crescita bis: il piano del consumatore Impugnazione e risoluzione dell accordo La liquidazione del patrimonio in alternativa alla proposta per la composizione della crisi Imprenditori falliti vittime di usura. 1. La nuova procedura per il debitore non fallibile: la nozione di sovraindebitamento e i presupposti di ammissibilità La L. 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento» ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo tipo di concordato volto a porre rimedio alle sempre più diffuse situazioni di indebitamento in cui si trovano famiglie e piccole imprese, cioè quei soggetti cui non si applicano le disposizioni vigenti in materia di procedure concorsuali. L esclusione dalla disciplina della procedura concorsuale implica, infatti, che il debitore è soggetto alle azioni esecutive individuali. Con tale provvedimento, invece, ai soggetti cd. «non fallibili» perché in possesso dei requisiti indicati dall art. 1 L.F., viene offerta la possibilità di concordare con i creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che determina la finale esdebitazione del soggetto in crisi. In questo modo, quindi, il debitore ha la possibilità di chiudere una volta per tutte i conti lasciati in sospeso e i creditori possono ottenere il proprio credito, senza doversi logorare in estenuanti procedure esecutive, lunghe e soprattutto costose. Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni (inciso aggiunto dalla L. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012) ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempierle regolarmente, condizione quest ultima chiaramente riconducibile all insolvenza falli-

2 160 mentare. Il procedimento si sviluppa sotto il controllo dell autorità giudiziaria, la quale si limiterà all omologazione dell accordo raggiunto tra debitore e creditori. Il compito di gestire nel merito la vicenda è invece affidato ad un organismo di composizione della crisi, di nuova istituzione, composto da professionisti in possesso di adeguata preparazione. Il decreto crescita bis (D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17 dicembre 2012, n. 221), tra gli altri interventi, ha integrato e corretto la L. 3/2012, apportando modifiche che investono, da un lato, il presupposto soggettivo per l apertura delle procedure in esame, individuando un procedimento specificamente destinato al consumatore; d altro lato, la natura del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, trasformandolo in chiave concordataria, e dunque prevedendo che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma siano vincolati comunque dall accordo. Si è provveduto ad una ristrutturazione delle disposizioni, ripartendo le stesse in sezioni e paragrafi. In particolare, il Capo II, rerubricato «Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio», viene ripartito nelle seguenti tre sezioni: Sezione prima Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (artt. 6-14bis della L. 3/2012); Sezione seconda Liquidazione del patrimonio (artt. 14ter-14duodecies della L. 3/2012); Sezione terza Disposizioni comuni (artt della L. 3/2012). La prima sezione è a sua volta ripartita in paragrafi al fine di rendere chiara la divaricazione che subisce la procedura di omologazione a seconda che sia introdotta dal debitore non consumatore ovvero dal consumatore. Per il soggetto-consumatore è infatti definito un percorso di composizione della crisi in parte diversificato da quello disegnato per il debitore-imprenditore, incaricato quest ultimo di improntare la procedura su di un accordo, richiedendosi invece al primo la predisposizione di un piano, anch esso destinato alla omologazione da parte del giudice, il quale consenta un regolamento negoziale della propria esposizione debitoria. Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 è intervenuto, in particolare, sui seguenti aspetti: a) definisce la figura del consumatore come possibile beneficiario di un apposita procedura di composizione della crisi da introdursi attraverso la proposta di un piano; tale procedura è, essenzialmente, contrassegnata dall assenza di un procedimento volto ad acquisire l adesione o il dissenso dei creditori rispetto al piano proposto, ma si basa esclusivamente su di una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d indebitamento adottata dal consumatore. Ciò in forza della considerazione che non sia rintracciabile alcun interesse economico dei creditori ad operare il «salvataggio» del soggettoconsumatore; b) incide sul contenuto del piano (sia esso prospettato dal debitore-imprenditore in prospettiva di un accordo, sia invece formulato dal consumatore), prevedendo la possibilità di un paga-

3 Capitolo 2 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento 161 mento anche non integrale dei creditori privilegiati (con l esclusione di determinati crediti tributari e previdenziali, dei quali è possibile la sola dilazione di pagamento); c) stabilisce la vincolatività della proposta omologata, ove superato il vaglio di convenienza, e quello di meritevolezza nel caso del consumatore, anche nei confronti dei creditori che non abbiano aderito alla proposta; d) riduce, ispirandosi al modello tedesco, al 60% (in luogo dell attuale 70%) la soglia prevista per il raggiungimento dell accordo tra debitore non consumatore e creditori; e) regola un autonomo procedimento di omologazione del piano del consumatore fondato su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni avuta dal debitore e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento; f) introduce la possibilità di una procedura alternativa di liquidazione di tutti i beni del debitore, anche se consumatore, avente una durata minima quadriennale; g) subordina, all esito della liquidazione, al verificarsi di determinate condizioni e ad uno specifico giudizio del Tribunale l effetto di esdebitazione per i crediti non soddisfatti. Condizioni di ammissibilità della proposta che il debitore, anche consumatore, può avanzare ai creditori sono: la non assoggettabilità a procedura concorsuale del debitore; il non aver fatto ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento nei cinque anni precedenti. Il D.L. 179/2012 (cd. crescita bis), conv. in L. 221/2012, è intervenuto sui presupposti di ammissibilità del piano, prevedendo espressamente che la proposta di piano possa essere avanzata anche dal consumatore. Viene aggiunta una ulteriore condizione di ammissibilità della proposta, rappresentata dal fatto che il debitore non deve aver subito provvedimento di revoca, annullamento, risoluzione dell accordo, ovvero revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell omologazione del piano. Una specifica condizione di ammissibilità è stata introdotta per il consumatore, al quale è richiesto di produrre documentazione idonea a ricostruire compitamente la sua situazione economica e patrimoniale in funzione del giudizio di meritevolezza da assumere in sede di omologazione del piano. È chiarito, inoltre, con espressa disposizione normativa che l imprenditore agricolo può accedere alla procedura di composizione della crisi. Il piano su cui è modulata la proposta, per essere fattibile, deve prevedere il regolare pagamento dei creditori impignorabili ai sensi dell articolo 545 c.p.c., mentre è possibile proporre il pagamento parziale dei creditori privilegiati, entro il limite dell importo realizzabile sul ricavato dei beni in caso di liquidazione, salva l ipotesi di rinuncia, anche parziale, al privilegio. In ogni caso, quanto ai tributi costituenti risorse proprie dell Unione europea, all imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

4 Contenuto dell accordo Il contenuto dell accordo è disciplinato dall articolo 8 della L. 3/2012, anch esso modificato dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012. È previsto che i creditori possano essere pagati anche mediante cessione di redditi, ovvero facendo ricorso alla garanzia di terzi nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano. Prima dell intervento del decreto crescita bis, il piano poteva prevedere una moratoria fino al massimo di un anno per il pagamento dei creditori estranei all accordo se si fossero verificati le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili. Con l intervento del D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, invece, è stato abrogato il meccanismo di moratoria del pagamento dei creditori estranei all accordo, in conseguenza della determinante modifica in chiave concordataria della procedura di composizione della crisi. È previsto, infatti, che i creditori che non aderiscono alla proposta di accordo non siano definibili quali creditori estranei, come tali titolari del diritto ad essere soddisfatti integralmente, ma siano vincolati dall accordo, sempre che concluso con creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti complessivi. Si prevede altresì che la proposta di accordo con continuazione dell attività d impresa o il piano del consumatore possono prevedere una moratoria sino ad un anno dall omologazione per il pagamento dei creditori muniti di cause di prelazione. Tale previsione trova la propria giustificazione nell incentivare la continuità aziendale e nel promuovere le esigenze sociali connesse al superamento della crisi del consumatore. 3. Procedimento Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, che si svolge di fronte al tribunale competente (individuato in quello del luogo di residenza o sede principale del debitore), ha inizio con il deposito della proposta di accordo, corredata dell elenco di tutti i creditori, dell indicazione delle somme dovute, dell attestazione della fattibilità del piano, dell elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e della famiglia, delle scritture contabili (in caso di imprenditore). Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 è intervenuto anche sul procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per quanto riguarda il deposito della proposta, è previsto che alla proposta di piano il consumatore deve allegare una relazione particolareggiata dell organismo di composizione della crisi che ponga il tribunale in condizione di conoscere: le cause dell indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell assumere volontariamente le obbligazioni;

5 Capitolo 2 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento 163 le ragioni dell incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; l eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; la completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché la convenienza del piano rispetto all alternativa liquidatoria. La ragione di tale modifica discende dal peculiare contenuto del giudizio omologatorio nel caso del consumatore, ove si prescinde dall accordo dei creditori imponendosi, di contro, una valutazione di meritevolezza. Il tribunale, che decide in composizione monocratica secondo il rito camerale, valuta le condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta dopo aver fissato apposita udienza e aver disposto idonea pubblicità. Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012 ha apportato modifiche anche al procedimento di ( omologazione dell accordo del debitore non consumatore, stabilendo: che la comunicazione ai creditori del decreto di fissazione dell udienza avvenga almeno trenta giorni prima della scadenza del termine loro assegnato per esprimesi sulla proposta, onde garantire il diritto ad un pieno contraddittorio; che tra il giorno del deposito della proposta ed il giorno dell udienza non debbono intercorrere più di sessanta giorni. Viene stabilito che il decreto di fissazione dell udienza sia trascritto, a cura degli organismi di composizione della crisi presso gli uffici competenti, qualora il piano preveda la cessione o l affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati. È prevista la nullità degli atti eccedenti l ordinaria amministrazione compiuti senza l autorizzazione del giudice dopo il provvedimento di sospensione e il blocco delle procedure esecutive individuali sino al momento di definitività del provvedimento di omologazione, che produrrà effetti obbligatori verso i creditori anteriori. Viene altresì previsto che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari. Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, è intervenuto a modificare anche l articolo 11 della L. 3/2012, che disciplina il raggiungimento dell accordo sulla proposta del debitore non consumatore. In particolare, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso in caso di mancata espressa manifestazione di volontà del creditore; è abbassata al 60% la soglia prevista per il raggiungimento dell accordo tra debitore e creditori; è chiarito che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta preveda l integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. L accordo cessa, di diritto, di produrre effetti quando non siano integralmente eseguiti i pagamenti dovuti alle amministrazioni pubbliche ed è inoltre prevista la revoca dell accordo nel caso in cui risultino compiuti, durante la procedura, atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ovvero se, in qualunque momento, risulti che mancano le condizioni previste per l ammissibilità della proposta.

6 Le ulteriori modifiche apportate dal decreto crescita bis: il piano del consumatore Tra le altre modifiche apportate dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, sono stati introdotti nella L. 3/2012 due articoli (12bis e 12ter) riguardanti il procedimento di omologazione del piano del consumatore e gli effetti dell omologazione del medesimo piano. Il procedimento di omologazione della proposta del consumatore è concentrato tendenzialmente in un unica udienza, all esito della quale il tribunale deve assumere una decisione fondata su un giudizio di meritevolezza della condotta del debitore, basato a sua volta sulla ragionevolezza della prospettiva di adempimento delle obbligazioni assunte e sulla mancanza di colpa nella determinazione del sovraindebitamento. I generali effetti protettivi del patrimonio del consumatore sono ricondotti al provvedimento di omologazione, senza prevederne un anticipazione in via ordinaria, dato il carattere di maggiore semplificazione del procedimento nonché l assenza dell esigenza di conservazione dell unità produttiva, propria esclusivamente dei debitori non consumatori. Il nuovo articolo 12ter della L. 3/2012 regola gli effetti dell omologazione del piano del consumatore sulla stessa linea di quelli dell omologazione dell accordo del debitore non consumatore. 5. Impugnazione e risoluzione dell accordo L accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Il ricorso per l annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l esecuzione dell accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scadenza, e in ogni caso entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l ultimo adempimento previsto dall accordo. In ogni caso, l annullamento e la risoluzione dell accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede (art. 14 della L. 3/2012, come modificato dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012).

7 Capitolo 2 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento La liquidazione del patrimonio in alternativa alla proposta per la composizione della crisi Il D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012, ha introdotto nella L. 3/2012 una Sezione seconda (artt. 14ter - 14terdecies), che disciplina un alternativa esclusivamente liquidatoria alla proposta di ristrutturazione della crisi nonché la disciplina del procedimento di esdebitazione conseguente a detta procedura. È previsto espressamente che, in alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice; c) i frutti derivanti dall usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. Inoltre, nelle ipotesi di revoca o di cessazione degli effetti del piano proposto dal debitore o quando vi sia il fondato timore che siano stati compiuti, dopo l omologazione, atti in frode ai creditori, ovvero nel caso in cui il debitore non provveda ai regolari pagamenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti previdenziali e assistenziali, viene disposta, d ufficio, la conversione della procedura di composizione della crisi in procedura liquidatoria dei beni. La procedura di liquidazione, aperta con decreto, deve avere ad oggetto tutti beni del debitore ed è attuata da un liquidatore nominato dal giudice e le cui funzioni possono essere svolte dallo stesso organismo di composizione della crisi. Nella procedura di liquidazione, è prevista necessariamente l apertura di una parentesi cognitoria di accertamento del passivo. Al fine di evitare l abusivo accesso alla procedura liquidatoria con conseguente beneficio esdebitatorio, viene prevista, in linea con i modelli di altri paesi, una durata minima della procedura (4 anni), con acquisizione al patrimonio di liquidazione dei beni sopravvenuti nel predetto arco temporale. Il procedimento di esdebitazione è previsto esclusivamente all esito della procedura liquidatoria, essendo tali effetti prodotti, d altra parte, dalla natura vincolante dell accordo o del piano del consumatore omologati. L esdebitazione è subordinata a verificarsi di determinate condizioni accomunate dall esigenza di verificare la correttezza del comportamento del debitore. In particolare si prevede che nei quattro anni di durata della liquidazione egli abbia l onere di svolgere un adeguata attività produttiva di reddito e di non sottrarsi ingiustificatamente alle opportunità lavorative. Gli organismi di composizione delle crisi Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione della crisi da sovraindebitamento. Tali organismi sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. Essi, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

8 166 Per quanto concerne i loro compiti, l organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto in specifiche disposizioni della legge, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell accordo e alla buona riuscita dello stesso, in vista del superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo. L organismo verifica anche la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta. L organismo esegue la pubblicità della proposta e dell accordo ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell ambito del procedimento. Inoltre, quando il giudice lo dispone, l organismo di composizione della crisi svolge le funzioni di liquidatore, così come previsto nel caso sia richiesta la liquidazione dei beni del debitore in alternativa alla proposta per la composizione della crisi (novità introdotta dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012). 7. Imprenditori falliti vittime di usura La L. 3/2012 apre (art. 1) anche agli imprenditori falliti il Fondo di solidarietà per le vittime dell usura, consistente in un mutuo erogato su richiesta. Il prestito necessiterà dell approvazione del giudice delegato al fallimento e la relativa domanda dovrà essere proposta entro sei mesi dalla denuncia del reato di usura. L accesso, però, al beneficio è sottoposto a talune condizioni: l imprenditore fallito non deve aver riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l amministrazione della giustizia, il patrimonio, l economia pubblica, l industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Infine, le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi delle disposizioni precedenti non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5 dell art. 14 della L. 7 marzo 1996, n Questionario 1. Quali sono le condizioni di ammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti richieste dalla L. 3/2012 in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012? (par. 1) 2. Qual è la disciplina prevista dall art. 14 della L. 3/2012, come modificato dal decreto crescita bis, per l impugnazione e la risoluzione dell accordo? (par. 5) 3. Qual è la nuova funzione degli organismi di composizione della crisi introdotta dal decreto crescita bis? (par. 6)

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