PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI

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1 Pagina 1/103 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO D. LGS. 231/01 PARTE SPECIALE REATI AMBIENTALI Data ultimo aggiornamento: Descrizione modifiche: Aggiornamento Redatto Verificato Approvato Cooperativa Sociale Dieffe Direttore CDA VERBALE 08/11/2017

2 Pagina 2/103 DATI GENERALI DELL ORGANIZZAZIONE Denominazione sociale Sede Legale Polesine Acque SPA Telefono 0425/ Fax 0425/ Numero REA RO Codice fiscale Anno Costituzione 31/12/1996 Attività esercitata Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, Rovigo (RO) info.polesineacque@legalmail.it L'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero ambito territoriale ottimale, così come previsto dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e nel rispetto di quanto stabilito dalla parte iii (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali), titolo i (contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori speciali di rilevanza comunitaria), capo i e ii, del d.lgs. n. 163 del 12 aprile Polesine Acque S.p.A., Società a totale capitale pubblico ha per scopo l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la potabilizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione nell'intero Ambito Territoriale Ottimale, così come previsto dalla Legge Regionale 27 Marzo 1998, n. 5 e successive modificazioni, promulgata in attuazione della Legge 5 Gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 150, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 3 Aprile L'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine", trasformato in Consiglio di Bacino "Polesine" dal 26 Marzo 2013, è costituito da 52 Comuni: i 50 appartenenti alla provincia di Rovigo, oltre a Castagnaro (VR) e Cavarzere (VE). PREMESSA Il legislatore ha introdotto, tramite l art. 2 del D.lgs. n. 121 del , l art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, inserendo così nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa numerosi illeciti già contenuti nel D.lgs. 152/2006 (in materia di acque, rifiuti e atmosfera), oltre a fattispecie di nuova incriminazione contenute nel codice penale, ed ulteriori illeciti contenuti nella normativa speciale. Ciascun reato presupposto verrà di seguito analizzato e descritto in apposita scheda di valutazione. Peculiarità dei reati ambientali è che gli stessi rivestano sovente natura di contravvenzioni (con particolare riferimento alle fattispecie di cui al D.lgs. 152/2006), pertanto sono punibili

3 Pagina 3/103 indifferentemente a titolo di dolo o di colpa: è quindi possibile incorrere nella commissione di tali reati non solo consapevolmente e volontariamente, ma anche per mera negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di regole cautelari. Al contrario, i delitti (es. inquinamento ambientale) risultano punibili a titolo di dolo o, solo se espressamente indicato, a titolo di colpa. Per completezza, si evidenzia anche che l art. 192 d.lgs. 152/06 prevede il generale divieto di abbandono dei rifiuti (nel suolo e sul suolo, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee), sanzionato con l obbligo di smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi. Pur non configurando un reato, nel caso in cui l illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di una persona giuridica, e sia stato commesso nell interesse o a vantaggio della Società, ai sensi del comma 4 del citato articolo, essa è obbligata in solido con l autore della violazione ad adempiere allo smaltimento e ripristino suddetti. Si evidenzia inoltre che la L. 68/2015 ha introdotto nel Codice Penale i seguenti ulteriori delitti contro l ambiente: morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.); impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.); omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.). Tali fattispecie di reato non sono incluse nel catalogo reati del Decreto, tuttavia, in ipotesi di costituzione di un associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti dolosi contro l ambiente (inclusi quelli sopra indicati, e non soltanto quelli richiamati nel D.lgs. 231/01), ai sensi dell art. 452 octies c.p., la Società sarebbe sanzionabile. Infine, per completezza si rileva che la L. 68/2015 ha previsto anche per le contravvenzioni di cui al D.lgs. 152/2006 un meccanismo estintivo analogo a quello previsto per gli illeciti contravvenzionali in materia di salute o sicurezza nei luoghi di lavoro: in particolare, gli artt. 318 bis e ss. D.lgs. 152/2006 prevedono che per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non abbiano cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, sia possibile l estinzione mediante l adempimento delle prescrizioni impartite dall Organo di Controllo (o dalla Polizia Giudiziaria) ed il pagamento in sede amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo dell ammenda stabilita dal D.lgs. 152/2006. SCOPO DELLA PRESENTE PARTE SPECIALE Obiettivo della presente Parte Speciale è di definire ruoli, responsabilità, principi comportamentali e modalità operative a cui tutti i destinatari del Modello, in relazione all attività di competenza, devono attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati ambientali. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, svolgano attività che possano avere impatto sull ambiente e comunque possano essere interessati nello svolgimento dei processi sensibili che di seguito verranno individuati. In via generale, a tali soggetti è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dall art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001. Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto specifico divieto di:

4 Pagina 4/103 porre in essere comportamenti attivi od omissivi che volontariamente o colposamente possano cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, ovvero di un ecosistema, della biodiversità (anche agraria), della flora o della fauna; porre in essere comportamenti attivi od omissivi che volontariamente o colposamente possano cagionare un disastro ambientale, con alterazione irreversibile oppure difficilmente eliminabile dell ecosistema, oppure con offesa alla pubblica incolumità; porre in essere attività abusive di cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, procacciamento per altri, detenzione, trasferimento, abbandono o dismissione illegittima di materiali ad alta radioattività; accordarsi con altri soggetti per la commissione di reati in genere e di delitti contro l ambiente in particolare; accordarsi con altri soggetti al fine di commettere reati ed al fine di porre in essere comportamenti che possano impedire, ostacolare, intralciare, eludere, o compromettere gli esiti delle attività di vigilanza e controllo ambientale ed in materia di sicurezza e igiene del lavoro da parte della pubblica autorità; accordarsi con altri soggetti al fine di commettere reati ed al fine di omettere di adempiere alle attività di bonifica, ripristino, recupero dello stato dei luoghi in presenza di un obbligo di legge, o di un ordine del giudice o altra pubblica autorità; porre in essere attività o omissioni che possano causare la distruzione ovvero compromettere lo stato di conservazione di un habitat all interno di un sito protetto; aprire o effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in assenza di autorizzazione, ovvero con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza osservare i limiti e le prescrizioni impartiti dall autorizzazione, o stabiliti dalla normativa vigente; effettuare scarichi in violazione dei divieti previsti dalla normativa di settore vigente; effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni; realizzare o gestire una discarica, ovvero un deposito temporaneo di rifiuti di durata superiore ai dodici mesi, in assenza di autorizzazione; effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ovvero di miscelazione di sostanze di diversa pericolosità, ovvero di diluizione di sostanze; effettuare un deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi in violazione della vigente normativa;

5 Pagina 5/103 predisporre i certificati di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (anche in caso di utilizzo in ambito del SISTRI); utilizzare durante il trasporto certificati di analisi dei rifiuti falsi (anche in caso di utilizzo del SISTRI); effettuare un trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione e, ove necessario, del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; effettuare spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito ai sensi della vigente normativa; alterare fraudolentemente la copia cartacea della scheda SISTRI-Area Movimentazione; accompagnare il trasporto di rifiuti con la scheda cartacea SISTRI-Area Movimentazione alterata fraudolentemente; violare i valori limite di emissione ovvero le prescrizioni stabilite nell autorizzazione rilasciata per l esercizio dello stabilimento; utilizzare le sostanze lesive per l ozono stratosferico in violazione delle prescrizioni normative vigenti; (in caso di utilizzo di navi) versare in mare ovvero cagionare lo sversamento in mare di sostanze inquinanti. Ai Destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie attività, qualsiasi sia il proprio ambito di intervento, è fatto obbligo di: assicurare la piena tutela e salvaguardia ambientale, nel rispetto del Codice Etico di Polesine Acque S.p.A. e delle procedure esistenti; rispettare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti; rispettare i valori limite fissati dalla normativa vigente in tema di scarichi, emissioni in atmosfera e rifiuti; porre in essere tempestivamente le azioni di rimedio che si rendessero necessarie in seguito a segnalazioni interne, di Pubblica Autorità o al verificarsi di eventi rilevanti per la tutela ambientale; presidiare e sovraintendere alla corretta gestione, manutenzione, conduzione e funzionamento di ciò che rientra nell ambito della propria attività, nel rispetto e in conformità delle norme sulla tutela dell ambiente, provvedendo, nei limiti dei poteri loro assegnati, all organizzazione, all adempimento degli obblighi, al reperimento dei mezzi necessari e assicurando le opportune verifiche; perseguire una gestione responsabile delle risorse naturali e l uso di soluzioni volte a migliorare l impatto ambientale delle proprie attività;

6 Pagina 6/103 impegnarsi all impiego delle tecnologie più adatte, alla prevenzione dei rischi ambientali, alla riduzione degli impatti ambientali diretti ed indiretti; comunicare tempestivamente alle Autorità competenti il verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un area o una porzione di territorio, geograficamente determinata (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti. RAPPORTI CON I TERZI I contratti tra la Società e i Terzi (Consulenti, Partners, Fornitori, Appaltatori, ecc.) devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettare quanto indicato ai successivi punti: I Terzi devono essere scelti con criteri oggettivi e razionali nonché nel rispetto della specifica procedura (che tenga conto anche dei criteri quali affidabilità, esperienza nel settore, formazione dei dipendenti, qualifiche professionali, ecc.) e comunque sempre nel rispetto di eventuali criteri stabiliti dalla Legge (ad es. in caso di appalti, criteri per stabilire l idoneità tecnico-professionale, oppure, ove necessario iscrizione a determinati Albi, possesso di determinate qualifiche professionali e tecniche e di eventuali certificazioni). Nei contratti con i Terzi deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui essi affermino: di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della società in caso si addivenga all instaurazione del rapporto), di impegnarsi a tenere un comportamento tale da non incorrere nei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Nei contratti con i Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della commissione (o tentativo di commissione) da parte degli stessi dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali). PROCEDURE E PROTOCOLLI IN ESSERE UTILI ALLA PREVENZIONE L organizzazione adotta un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 che copre tutti i processi aziendali e un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO che riguarda i processi di gestione degli impianti di fognatura e depurazione. I sistemi di gestione sono certificati da parte di ente terzo accreditato. Con cadenza annuale vengono effettuate le verifiche da parte dell ente di certificazione. Entrambi i sistemi prevedono la nomina di un Responsabile che ha il compito di garantire l efficace attuazione degli stessi nonché il compito di tenere sotto controllo le azioni di miglioramento che emergono anche a seguito degli esiti degli audit esterni. Il processo di Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione, anche se non ricade all interno del sistema di gestione ambientale, attua, per quanto previsto dalla normativa in

7 Pagina 7/103 materia di gestione dei rifiuti, le medesime procedure previste dall area impianti di fognatura e depurazione. Ad oggi infatti la funzione che coordina la gestione dei rifiuti è il RESPONSABILE SERVIZIO RIFIUTI a cui tutte le funzioni aziendali fanno riferimento per tali aspetti. In considerazione di quanto sopra riportato tutti gli operatori aziendali sono tenuti a osservare le disposizioni, le procedure e le istruzioni operative: impartite dai delegati/responsabili in materia ambientale individuati nell organigramma aziendale a cui si rinvia; previste dal Sistema di gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 cui si rinvia; previste dal Sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO cui si rinvia. L organizzazione assicura che tutti gli operatori siano informati, formati ed addestrati secondo quanto previsto dalla PRO/7120 GESTIONE RISORSE UMANE. Con cadenza annuale viene inoltre predisposto ed aggiornato il piano formativo aziendale. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali vengono periodicamente svolte simulazioni di emergenza ambientale e di sicurezza presso gli impianti sotto la responsabilità di RSPP. STRUTTURA ORGANIZZATIVA L organizzazione oltre alle funzioni trasversali a tutti i processi (Sicurezza, Personale, ITC, etc..) comprende tre aree, di cui una legata ad aspetti amministrativi / contabili SERVIZI AMMINISTRATIVI e altre due invece operative: SERVIZI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE e SERVIZI TECNICI GENERALI e POTABILIZZAZIONE. Di seguito viene proposto l organigramma funzionale dell organizzazione Alla data di redazione della presente parte speciale non è stata formalizzata dall organizzazione alcuna delega da parte del Legale Rappresentante in materia ambientale. E stato invece individuato come referente AIA l ing. Gaetano Guratti in qualità di Dirigente del settore SERVIZI ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE. Inoltre secondo le previsioni normative sono stati individuati i Tecnico Responsabile della conduzione degli impianti di depurazione.

8 ANALISI REATI Pagina 8/103 Di seguito per ogni reato presupposto è stata predisposta una scheda di valutazione che contiene i seguenti elementi: Riferimento al D.Lgs 231/01 Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Sanzioni minime ed eventuali aggravanti Applicabilità o no all organizzazione Aree Aziendali Esposte al rischio Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio Processi aziendali coinvolti Attività Potenzialmente coinvolti.

9 SCHEDA VALUTAZIONE REATO Scheda Valutazione Reato nr. 1 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali Pagina 9/ In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; b). Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 452-bis C.P. Inquinamento ambientale E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a euro chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Sanzioni minima: nr. quote 250 Sanzione massima: nr. quote 600 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): Applicabile non superiore a un anno - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): Applicabile non superiore a un anno - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): Applicabile non superiore a un anno - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): Applicabile non superiore a un anno - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Applicabile non superiore a un anno Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità

10 APPLICABILE Pagina 10/103 Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) X Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Direzione Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Responsabile Impianti Potabilizzazione Responsabili Area Impianti Potabilizzazione Coordinatore Squadra Manutenzione Processi aziendali coinvolti: Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione. Superamento dei limiti previsti per l acqua potabile immessa nella rete pubblica. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

11 Pagina 11/103 Scheda Valutazione Reato nr. 2 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a).. b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 452-quater C.P. Disastro ambientale Fuori dei casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie di animali o vegetali protette, la pena è aumentata. Sanzioni minima: nr. quote 400 Sanzione massima: nr. quote 800 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): Applicabile - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): Applicabile - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): Applicabile - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): Applicabile - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e)

12 Applicabile Pagina 12/103 Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità APPICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) X Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Direzione Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Responsabile Impianti Potabilizzazione Responsabili Area Impianti Potabilizzazione Coordinatore Squadra Manutenzione Processi aziendali coinvolti: [A] Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione. Superamento dei limiti previsti per l acqua potabile immessa nella rete pubblica. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

13 Pagina 13/103 Scheda Valutazione Reato nr. 3 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a).. b) c) per la violazione dell'articolo 452-quinques, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 452-quinques C.P. Delitti colposi contro l'ambiente Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo. Sanzioni minima: nr. quote 200 Sanzione massima: nr. quote 500 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità APPLICABILE

14 Pagina 14/103 Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni X Reti (Acquedotto e Fognatura) X Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione X Laboratorio X Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direttore Generale Responsabile Laboratorio Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Direzione Reti e Depurazione Coordinatore Resp. Gestione Reti Acq. e Fog. Responsabile di Zona Assistente Lav./ Coord.ri Assistente Tecnico Direzione Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Responsabile Impianti Potabilizzazione Responsabili Area Impianti Potabilizzazione Coordinatore Squadra Manutenzione Processi aziendali coinvolti: [A] Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni [C] Gestione reti [D] Gestione dei rifiuti Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione.

15 Pagina 15/103 Superamento dei limiti previsti per l acqua potabile immessa nella rete pubblica. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni. Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete Gestione dei rifiuti da Laboratorio

16 Pagina 16/103 Scheda Valutazione Reato nr. 4 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a).... d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 452-octies C.P. Circostanze aggravanti dei delitti contro l'ambiente Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. Sanzioni minima: nr. quote 300 Sanzione massima: nr. quote 1000 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d):

17 Pagina 17/103 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni X Reti (Acquedotto e Fognatura) X Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione X Laboratorio X Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direttore Generale Responsabile Laboratorio Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Direzione Reti e Depurazione Coordinatore Resp. Gestione Reti Acq. e Fog. Responsabile di Zona Assistente Lav./ Coord.ri Assistente Tecnico Direzione Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Responsabile Impianti Potabilizzazione Responsabili Area Impianti Potabilizzazione Coordinatore Squadra Manutenzione Processi aziendali coinvolti: [A] Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione

18 Pagina 18/103 [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni [C] Gestione reti [D] Gestione dei rifiuti Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione. Superamento dei limiti previsti per l acqua potabile immessa nella rete pubblica. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni. Gestione dei rifiuti prodotti da attività interna delle sedi Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti Gestione dei rifiuti da attività di manutenzione della rete Gestione dei rifiuti da Laboratorio

19 Pagina 19/103 Scheda Valutazione Reato nr. 5 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a).... e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452- sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 452-sexies C.P. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro a euro chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illeggittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Sanzioni minima: nr. quote 250 Sanzione massima: nr. quote 600 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d):

20 Pagina 20/103 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità: NON APPLICABILE

21 Pagina 21/103 Scheda Valutazione Reato nr. 6 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a). b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2.. Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 727 bis C.P. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Sanzioni minima: nr. quote 100 Sanzione massima: nr. quote 250 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e)

22 Pagina 22/103 Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità: NON APPLICABILE

23 Pagina 23/103 Scheda Valutazione Reato nr. 7 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a). b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2.. Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 733 bis -C.P. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzioni minima: nr. quote 150 Sanzione massima: nr. quote 250 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante

24 Pagina 24/103 Applicabilità: APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Processi aziendali coinvolti: [A] Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione con riferimento a quelli che sono localizzati in aree protette (es. Rosolina, Ponte Molo, Porto Tolle, etc.) per i quali vi sono anche parametri allo scarico diversi da quelli applicati agli altri impianti. Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni. Gestione dei rifiuti prodotti dagli impianti

25 Pagina 25/ Scheda Valutazione Reato nr. 8 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 2 - Dlgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro. Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzioni minima: nr. quote 200 Sanzione massima: nr. quote 300 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): Applicabile: non superiore 6 mesi - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): Applicabile: non superiore 6 mesi - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): Applicabile: non superiore 6 mesi - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): Applicabile: non superiore 6 mesi

26 Pagina 26/103 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Applicabile: non superiore 6 mesi Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Processi aziendali coinvolti: [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione.

27 Pagina 27/ Scheda Valutazione Reato nr. 9 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 3 - Dlgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzioni minima: nr. quote 150 Sanzione massima: nr. quote 250 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e)

28 Pagina 28/103 Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità. APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Processi aziendali coinvolti: [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione.

29 Pagina 29/ Scheda Valutazione Reato nr. 10 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 5 - Dlgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite 1/2 Comma 5 (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da euro a euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzioni minima: nr. quote 150 Sanzione massima: nr. quote 250 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d):

30 Pagina 30/103 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità: APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Processi aziendali coinvolti: [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione.

31 Pagina 31/ Scheda Valutazione Reato nr. 11 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 5, 2 p - Dlgs 152/06 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite 2/2 Comma 5 (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzioni minima: nr. quote 200 Sanzione massima: nr. quote 300 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): Applicabile: non superiore 6 mesi - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): Applicabile: non superiore 6 mesi - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): Applicabile: non superiore 6 mesi - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): Applicabile: non superiore 6 mesi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Applicabile: non superiore 6 mesi Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante

32 Pagina 32/103 Applicabilità APPLICABILE Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Processi aziendali coinvolti: [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Superamento dei limiti allo scarico previsti per gli impianti di depurazione.

33 Pagina 33/ Scheda Valutazione Reato nr. 12 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 11 - Dlgs 152/06 Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee Comma 11 - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzioni minima: nr. quote 200 Sanzione massima: nr. quote 300 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): Applicabile: non superiore 6 mesi - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): Applicabile: non superiore 6 mesi - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): Applicabile: non superiore 6 mesi - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): Applicabile: non superiore 6 mesi - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e) Applicabile: non superiore 6 mesi Eventuali aggravanti: Non prevista aggravante Applicabilità:

34 APPLICABILE Pagina 34/103 Aree Aziendali Esposte al rischio: X Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Reti (Acquedotto e Fognatura) X Potabilizzazione - Responsabile Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Laboratorio Sedi Principali Funzioni Aziendali Esposte al rischio: Direzione Reti e Depurazione Gestione Ambientale (aut. scarico e indicatori gestione) Coordinatore Resp. Conduzione impianti Soll.to e Dep.ri Responsabile Processi Depurazione Responsabile Servizio Rifiuti Responsabile Tecnico Impianti Assistente Tecnico Impianti / Coord.Re Direzione Servizi Tecnici Generali e Potabilizzazione Responsabile Impianti Potabilizzazione Responsabili Area Impianti Potabilizzazione Coordinatore Squadra Manutenzione Processi aziendali coinvolti: [A] Gestione e controllo degli impianti di potabilizzazione [B] Conduzione impianti Depurazione e Sollevamenti Manutenzioni Attività Potenzialmente coinvolte: Autorizzazioni allo scarico degli impianti di depurazione. Sversamenti di acque reflue e altre inquinanti presenti presso gli impianti che possono interessare corpi idrici superficiali o terreni.

35 Pagina 35/ Scheda Valutazione Reato nr. 13 Riferimento D.Lgs 231/01: Art. 25-Undecies - 0 Reati ambientali 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b)... Riferimento normativo richiamato dal D.Lgs 231/01 - c.d. Reato Presupposto Art. 137, co 13 - Dlgs 152/06 Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzioni minima: nr. quote 150 Sanzione massima: nr. quote 250 Sanzioni interdittive: - Interdizione dall esercizio dell attività (Art. 9, co. 2 Lett. a): - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze.(art. 9, co. 2 Lett. b): - Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (Art. 9, co. 2 Lett. c): - Esclusione e revoca da agevolazioni, finanziamenti. (Art. 9, co. 2 Lett. d): - Divieto di pubblicizzare beni o servizi (Art. 9, co. 2 Lett. e)

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