Professionista dipendente: in quali casi l iscrizione all albo

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1 Anticipazioni e notizie Segnalazione di provvedimenti appena emanati o in corso di emanazione, disegni di legge ed altri atti o notizie non pubblicati sotto altra forma sul presente fascicolo. a cura della Redazione Internet Fast Find : come funziona 1 Leggi il Fast Find riportato accanto al contenuto di tuo interesse 2 Inserisci il Fast Find nel campo per la ricerca situato a destra nella testata del sito 3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*) (*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono. Professionista dipendente: in quali casi l iscrizione all albo spetta al datore di lavoro NW3867 Corte di Cassazione, sentenza 16/04/2015, n. 7776: il lavoratore dipendente iscritto all Albo professionale - qualora svolga la propria attività professionale esclusivamente nell interesse ed in favore del proprio datore di lavoro - ha diritto a che la relativa quota di iscrizione sia corrisposta dal datore di lavoro stesso. AGGIORNAMENTO 27/10/2015: precisazioni del CNI relative agli incarichi di progettazione e di RUP nell ambito dei contratti pubblici. Con l importante Sentenza in data 16/04/2015, n. 7776, la sez. Lavoro della Corte suprema di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il lavoratore dipendente iscritto all Albo professionale - qualora svolga la propria attività professionale esclusivamente nell interesse ed in favore del proprio datore di lavoro - ha diritto a che la relativa quota di iscrizione sia corrisposta dal datore di lavoratore stesso, oppure sia rimborsata quando anticipata dal lavoratore. La Corte ha richiamato l orientamento del Consiglio di Stato, con parere reso il 15/03/2011 ove si afferma che, quando sussista il vincolo di esclusività, e l iscrizione all Albo sia funzionale allo svolgimento di un attività professionale svolta nell ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la relativa tassa rientra tra i costi per lo svolgimento di detta attività, che dovrebbero, in via normale ed al di fuori dei casi in cui è permesso svolgere altre attività lavorative, gravare sull Ente che beneficia in via esclusiva dei risultati di detta attività. La Corte ha altresì richiamato la precedente pronuncia della Corte di Cassazione, n del 20/02/1997, che è pervenuta ad affermare la sussistenza del diritto al rimborso in oggetto facendo riferimento alle norme relative all esecuzione del contratto di mandato, ed in particolare all art del Codice civile, secondo cui il mandante è obbligato a tenere indenne il mandatario da ogni diminuzione patrimoniale che questi abbia subito in conseguenza dell incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari. Di conseguenza, se tale pagamento viene anticipato dal professionista-dipendente deve essere rimborsato. Entrambe le sentenze consultabili con massima e testo completo per gli Abbonati. LE PRECISAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI Con la successiva Circolare n. 615 in data 21/10/2015 (consultabile in allegato), il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha opportunamente fatto pervenire alcune precisazioni relative alla disciplina dettata per i professionisti dell area tecnica. Per questi ultimi sono infatti previste due ipotesi - nell ambito della disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture disciplinati dal D. Leg.vo 163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 207/ nelle quali è consentito l espletamento di attività in base al mero requisito dell abilitazione (superamento esame di Stato), senza l iscrizione all Albo. Si tratta in particolare di: progettazione lavori pubblici (l art. 90, comma 4, del D. Leg.vo 163/2006 dispone che «I progetti (...) sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all esercizio della professione.»); incarichi di Responsabile Unico del Procedimento (l art. 9, comma 4, del D.P.R. 207/2010 dispone che «Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all esercizio della professione (...)»). In questi casi dunque, non essendo l iscrizione all Albo presupposto essenziale per l esercizio dell attività in favore dell Ente di appartenenza, il CNI ritiene che venga meno la condizione per esigere che l Ente stesso si faccia carico della quota di iscrizione.trattasi peraltro, sottolinea il CNI, di eccezioni alla regola generale che prevede la necessità dell iscrizione all Albo (l art. 1 della L. 25/04/1938, n. 897 dispone che «Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, Bollettino di Legislazione Tecnica 11/

2 i geometri, i periti agrari e i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.»), ed in quanto tale di stretta applicazione, limitata ai casi previsti. Conseguentemente, in tutti gli altri casi nei quali la normativa prevede l iscrizione all Albo per il tecnico dipendente pubblico, si potranno applicare i principi desumibili dalla Sentenza della Corte di Cassazione commentata in questo articolo. Ravvedimento operoso adempimenti catastali: adeguamento procedure telematiche alla L. 190/2014 Con la Nota prot in data 29/09/2015, l Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative in merito all istituto del «ravvedimento operoso» per gli adempimenti catastali a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 190/2014. La procedura telematica DOCFA è stata implementata aggiornando le casistiche presenti per consentire al professionista di richiedere la tipologia di ravvedimento coerente con la data di regolarizzazione e pagando la corretta sanzione. NW3896 Con la Nota prot in data 29/09/2015, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti e indicazioni operative in merito all istituto del «ravvedimento operoso» per gli adempimenti catastali - disciplinato dall art. 13 del D. Leg.vo 472/ a seguito delle modifiche introdotte all istituto stesso dall art. 1, comma 637, lettera b), della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) (1). Si riporta qui di seguito una tabella che riepiloga le fattispecie di ravvedimento operoso per la materia catastale, come risultanti a seguito delle modifiche normative introdotte. TERMINE RAVVEDIMENTO SANZIONE RIF. NORMATIVO Entro 90 giorni dalla violazione 1/10 del minimo Art. 13, comma 1, lettera c), Entro un anno dalla violazione 1/8 del minimo Art. 13, comma 1, lettera b), Oltre un anno ed entro due anni dalla violazione Oltre due anni dalla violazione 1/7 del minimo 1/6 del minimo Art. 13, comma 1, lettera b-bis), Art. 13, comma 1, lettera b-ter), In relazione alle vigenti fattispecie di ravvedimento operoso come sopra indicate, l Agenzia comunica che la procedura telematica DOCFA è stata implementata aggiornando le casistiche di ravvedimento operoso presenti secondo lo schema che segue. Il tutto permetterà al professionista di richiedere il ravvedimento operoso - in relazione alla tipologia di dichiarazione inviata telematicamente - coerente alla tempistica con cui avviene la regolarizzazione spontanea e pagando la relativa sanzione in misura corrispondente. TIPOLOGIA RAVVEDIMENTO Ordinario Rendita presunta DATA DALLA QUALE SI CALCOLANO I TERMINI Dalla «data fine lavori» indicata dal professionista Dalla «data scadenza termine» richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista NOTE Per alcune date è disponibile solo l opzione relativa al ravvedimento esercitato oltre i due anni segue (1) La L. 190/2014 è intervenuta sulla disciplina del ravvedimento operoso, innovandola significativamente con modifiche riguardanti le fattispecie, i termini ed il trattamento sanzionatorio. In particolare sono state incrementate le possibilità di ricorso all istituto, attraverso il superamento di alcune limitazioni oggi operanti quali ad esempio la possibilità di effettuare il ravvedimento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Altresì è stata prevista, per i tributi amministrati dall Agenzia delle Entrate, la possibilità di prescindere dalle preclusioni riferite ai casi in cui la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Si prevede nel contempo una riduzione automatica delle sanzioni rimodulata in modo da premiare i ravvedimenti più prossimi alla data di maturazione dell obbligo tributario. In ogni caso, avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento. 956 Bollettino di Legislazione Tecnica 11/2015

3 Dichiarazione di ruralità Sisma maggio 2012 Dalla «data scadenza termine» richiamata in automatico dal sistema e selezionata dal professionista Dalla «data fine lavori» indicata dal professionista Per alcune date è disponibile solo l opzione relativa al ravvedimento esercitato oltre i due anni È disponibile solo l opzione relativa al ravvedimento esercitato oltre i due anni FER non fotovoltaiche - Lo schema di decreto che rivede incentivi e procedure di cui al D.M. 06/07/2012 NW3878 In attesa che venga formulato il parere della Conferenza Unificata, si fornisce qui di seguito un primo commento allo schema di decreto chiamato a rivedere gli incentivi (procedure, modalità di accesso, tariffe incentivanti, premi) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non fotovoltaiche. Panoramica completa del campo di applicazione e casi in cui continua ad applicarsi, in tutto o in parte, il D.M. 06/07/2012. È prevista per il 20/10/2015 la seduta della Conferenza Unificata, chiamata ad esprimere il parere di propria competenza in merito alla bozza del nuovo decreto di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili (di seguito, «FER» diverse dalla fotovoltaica). Si tratta del decreto - previsto dall art. 24, comma 5, del D. Leg.vo 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), che dovrà aggiornare le previsioni del precedente D.M. 06/07/2012 (Attuazione dell art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici), secondo quanto stabilito dalla lettera f) del comma 5 del menzionato art. 24 del D. Leg.vo 28/2011. ITER DEL PROVVEDIMENTO E SUA EFFICACIA Il provvedimento è comunque ancora oggetto di discussioni e proposte di emendamento, soprattutto per alcuni aspetti criticati da parte dell industria di riferimento. Occorre prima di tutto precisare che l emanazione del decreto era prevista entro dicembre Esso dovrebbe trovare applicazione alle richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione ricevute entro il 01/12/2016 ovvero - se precedente - entro la data di raggiungimento del tetto massimo del costo incentivato (che continua ad essere fissato, cumulativamente per tutte le tipologie di incentivo diverse dal fotovoltaico, in 5,8 miliardi di Euro all anno, dall art. 3, comma 2, del menzionato D.M. 06/07/2012, e confermato nella stessa misura dal nuovo decreto in discussione). In attesa dunque dell entrata in vigore del nuovo decreto, fissata nel giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risulta piuttosto breve il relativo periodo di efficacia. CASI IN CUI RESTERÀ APPLICABILE IL D.M. 06/07/2012 Continuerà invece ad applicarsi il D.M. 06/07/2012 agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e di registro ai sensi del medesimo decreto. Altresì, le tariffe incentivanti e gli eventuali premi stabiliti dal D.M. 06/07/2012 continuano ad applicarsi ai seguenti impianti, se entrano in esercizio (1) entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso: a) impianti che accedono direttamente agli incentivi del nuovo decreto in corso di emanazione ai sensi dell art. 4, comma 3, della bozza dello stesso; b) impianti iscritti in posizione utile a seguito di procedure di registro svolte secondo le previsioni nuovo decreto. Risulta conseguentemente che accederanno in ogni caso alle tariffe incentivanti ed agli eventuali premi previsti dal nuovo decreto gli impianti iscritti in posizione utile a seguito di procedure di asta al ribasso svolte secondo quanto indicato dal medesimo nuovo decreto. RIEPILOGO APPLICAZIONE D.M. 06/07/2012 E NUOVO DECRETO IN CORSO DI APPROVAZIONE Il regime di applicabilità del nuovo decreto, ed i casi in cui continuerà ad essere applicabile il precedente D.M. 06/07/2012 possono essere riassunti nello schema seguente. (1) Anche per il nuovo decreto, così come per il precedente D.M. 06/07/2012, la data di entrata in esercizio è quella in cui, al termine dell intervento, si effettua il primo funzionamento dell impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI. Bollettino di Legislazione Tecnica 11/

4 Casi in cui continuano ad applicarsi le tariffe incentivanti ed i premi, o anche le modalità e le condizioni di accesso, previste dal «vecchio» D.M. 06/07/2012 Impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e di registro ai sensi del D.M. 06/07/2012. Impianti che accedono direttamente agli incentivi del nuovo decreto, se entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Si tratta in particolare dei seguenti impianti (art. 4, comma 3, della bozza di decreto): Eolici e da fonte oceanica fino a 60 kw; Idroelettrici con potenza nominale di concessione fino a 50 kw, elevata a 250 kw in determinati casi (cfr. art. 4, comma 3, lettera b), della bozza di decreto); Biomassa da prodotti e sottoprodotti di origine biologica (Tabelle 1-B e 1-A allegate alla bozza di decreto) fino a 200 kw e Biogas fino a 100 kw; Le soglie di potenza sopra indicate sono raddoppiate per gli impianti realizzati a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Accedono altresì direttamente agli incentivi del nuovo decreto: gli impianti oggetto di potenziamento, purché la differenza di potenza non sia superiore alle soglie sopra indicate; gli impianti oggetto di rifacimento, purché la potenza complessiva a valle dell intervento non sia superiore alle soglie sopra indicate. NB - L art. 4, comma 8, del nuovo decreto prevede che gli impianti per i quali si realizzano le condizioni per l accesso diretto agli incentivi, possono optare per le procedure di iscrizione ai registri. In tal caso, dopo la richiesta di iscrizione ai registri, non vi è possibilità di revocare tale scelta. Impianti iscritti in posizione utile a seguito di procedure di registro svolte secondo le previsioni nuovo decreto, se entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. Si applicano sia le modalità e condizioni di accesso agli incentivi che le tariffe incentivanti e gli eventuali premi. Si applicano solo le tariffe incentivanti e gli eventuali premi, mentre per le modalità e le condizioni di accesso sono disciplinate dal nuovo decreto in corso di emanazione. SOLARE TERMODINAMICO È previsto che possano accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al nuovo decreto gli impianti solari termodinamici fino a 100 Kw. Tuttavia per questi è prevista comunque l applicabilità delle nuove tariffe incentivanti, a prescindere dalla data di entrata in esercizio. Si applicano solo le tariffe incentivanti e gli eventuali premi, mentre per le modalità e le condizioni di accesso sono disciplinate dal nuovo decreto in corso di emanazione. Per maggiori dettagli sul D.M. 06/07/2012 si rinvia all articolo Incentivi per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (D.M. 06/07/2012) (Fast Find AR574). TARIFFE INCENTIVANTI E PREMI PREVISTI DAL NUOVO DECRETO Per tutti gli impianti soggetti all applicazione delle nuove tariffe incentivanti previste dal decreto in corso di emanazione - diversi cioè da quelli indicati nella tabella di cui sopra, si applicano le seguenti tariffe incentivanti: Allegato 1 del nuovo decreto per tutti gli impianti nuovi e per gli impianti solari termodinamici; Allegato 2 del nuovo decreto per tutti gli impianti oggetto di ricostruzione integrale, rifacimento, potenziamento, e per gli impianti ibridi. IMPIANTI SOGGETTI ALLE PROCEDURE DI REGISTRO E DI ASTA PREVISTE DAL NUOVO DECRETO Avendo visto sopra (cfr. tabella) gli impianti che possono accedere direttamente agli incentivi del nuovo decreto, riportiamo nella tabella seguente invece quelli che sono soggetti alle procedure di registro o di asta. Quanto segue, ricordando che la «potenza di soglia» è fissata in 5 MW per tutte le tipologie di impianti (art. 5 della bozza di decreto, cui si rimanda anche per alcune precisazioni in merito alla modalità di calcolo della potenza di soglia). PROCEDURE DI REGISTRO (art. 4, comma 1, dello schema di decreto) PROCEDURE DI ASTA COMPETITIVA AL RIBASSO (art. 4, comma 2, dello schema di decreto) a) Impianti nuovi, integralmente ricostruiti e riattivati, inferiori alla potenza di soglia. b) Impianti ibridi la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della rinnovabile impiegata. c) Impianti oggetto di rifacimento totale o parziale, entro i limiti di cui all art. 17 dello schema di decreto. d) Impianti oggetto di potenziamento, purché lo stesso non ecceda la potenza di soglia. Casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), qualora venga superata la potenza di soglia. 958 Bollettino di Legislazione Tecnica 11/2015

5 Piccoli impianti fotovoltaici integrati: le procedure per la connessione alla rete stabilite dall AEEGSI NW3863 L Autorità per l energia, il gas ed il sistema idrico fa seguito al D.M. 19/05/2015 che ha istituto il modello unico per la comunicazione ai gestori di rete dei lavori di realizzazione degli impianti fotovoltaici in attività edilizia libera. Nei casi in cui serve solo installare il contatore la connessione parte automaticamente entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di fine lavori. L Autorità per l energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ha pubblicato la Delib. 30/07/2015, n. 400/2015/R/EEL, con la quale integra la disciplina relativa alle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti (contenuta nella Delib. 23/07/2008, n. 99/ARG/ELT - cosiddetto «Testo integrato delle connessioni attive - TICA»), in coerenza con le disposizioni introdotte dal D.M. 19/05/2015. Detto decreto ha approvato il modello unico per la comunicazione ai gestori di rete dei lavori di realizzazione di piccoli impianti fotovoltaici integrati negli edifici, finalizzato alla semplificazione della relativa connessione alla rete. IL MODELLO UNICO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Rinviando per maggiori dettagli sul D.M. 19/05/2015 all articolo «Il modello unico per piccoli impianti fotovoltaici integrati sugli edifici», si ricorda che il modello unico in questione si utilizza nell ambito degli interventi realizzabili in «attività edilizia libera» e serve per comunicare al gestore di rete competente da un lato l inizio dei lavori (con annessa richiesta di connessione alla rete) e dall altro la fine dei lavori di realizzazione (con annesse dichiarazioni relative alla conformità dell impianto). Il decreto prevede altresì che nei casi in cui per la connessione siano sufficienti lavori semplici e limitati all installazione del gruppo di misura, l iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5) e con la corresponsione, in tal caso, di un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall Autorità. Viceversa, nei casi in cui siano necessari lavori più complessi e comunque non limitati unicamente all installazione del gruppo di misura, occorre la previa fornitura del preventivo da parte del gestore e si applicano le tempistiche ordinariamente stabilite dall Autorità. LE REGOLE PROCEDURALI E DI DETTAGLIO INTRODOTTE DALL AEEGSI In conseguenza ed in attuazione di quanto sopra descritto, la menzionata Delib. 400/2015/R/EEL stabilisce che, nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal D.M. 19/05/2015 e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all installazione del gruppo di misura: l iter di connessione è avviato automaticamente alla presentazione della parte I del modello unico, senza l emissione del preventivo per la connessione da parte dell impresa distributrice; il richiedente versa all impresa distributrice, a titolo di corrispettivo onnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, dell importo per la connessione previsto dall articolo 12, comma 12.1, del TICA, evitando il versamento del corrispettivo per l ottenimento del preventivo (1) ; l impresa distributrice attiva la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della parte II del modello unico, ed a tal fine comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all attivazione della connessione, indicando alcune possibili date (2) ; per gli impianti di produzione diversi e per i quali quindi risultano necessari lavori più complessi, trovano applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA, previa comunicazione dell impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della parte I del modello unico; le modalità e condizioni contrattuali per l erogazione del servizio di connessione, predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell articolo 3 del TICA, devono contenere una sezione autonoma, di semplice e veloce lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dal D.M. 19/05/2015 e che descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i corrispettivi da versare nei diversi casi e identifichi, con chiarezza, i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica. (1) L Autorità ha rinviato ad una prossima revisione della materia l aggiornamento dei corrispettivi per il rilascio del preventivo e per la realizzazione della connessione, nonché la definizione del corrispettivo onnicomprensivo previsto per gli impianti di cui al D.M. 19/05/2015 per i quali siano necessari solo semplici lavori limitati al gruppo di misura. (2) Anche in questo caso, vale il principio generale, espresso negli articoli 14 e 28 del TICA, secondo cui, ai fini dell applicazione degli indennizzi automatici, sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi. Bollettino di Legislazione Tecnica 11/

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