CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA.
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1 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO AL PERSONALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA. Art. 1 Oggetto del servizio L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i propri dipendenti mediante l'erogazione di buoni pasto cartacei da utilizzarsi presso esercizi convenzionati direttamente con la ditta appaltatrice, tutti necessariamente provvisti dei requisiti previsti all'articolo 285, comma 3, del DPR 207/2010 e in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative. L accesso al servizio è regolato dalla normativa in vigore per i dipendenti della Provincia. Art. 2 Importi e quantitativi del contratto L importo complessivo stimato per il servizio di cui trattasi è previsto in euro (più IVA 4%) pari ad un totale di buoni. La quantità complessiva dei buoni pasto sarà quella massima ordinabile fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto per il servizio. Art. 3 Durata del contratto Il contratto avrà una durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto fino al raggiungimento dell'importo stimato a base d'appalto. Art. 4 Condizioni di espletamento del servizio e caratteristiche dei buoni pasto La ditta affidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 285, comma 1, del DPR 207/2010: essere una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a (settecentocinquantamila); avere come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi; avere il bilancio corredato della relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile. Il valore nominale di ciascun buono è, attualmente, di Euro 7,00. 1
2 Su tale valore dovrà essere calcolato il ribasso percentuale da praticare a cura della ditta appaltatrice. Qualora, a seguito di accordi interni all Ente o per disposizione di legge, il valore facciale del buono pasto venisse modificato, il ribasso percentuale dovrà essere applicato sul nuovo valore stabilito. I buoni pasto: a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto stesso; b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione; c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai dipendenti dell'ente nei casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi; d) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale. I buoni pasto devono avere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione e renderne possibile la tracciabilità. I buoni pasto, anche ai sensi dell'articolo 285 del DPR 207/2010, dovranno riportare le seguenti indicazioni: a) il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione c) il valore facciale espresso in valuta corrente d) il termine temporale di utilizzo e cioè la scadenza per la spendibilità del Buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere almeno al 30 giugno dell'anno successivo a quello di emissione e) uno spazio riservato all'apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato f) la dicitura Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente capitolato. I buoni pasto comportano l'obbligo da parte del titolare di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta. Con riferimento alla scadenza per la spendibilità del buono pasto da parte degli utenti, si precisa che la ditta affidataria dovrà emettere buoni pasto con scadenza non antecedente al 31 dicembre La ditta affidataria potrà inserire nei carnet di buoni pasto eventuali messaggi pubblicitari. Tali pubblicità dovranno essere tali da non turbare l'etica e la morale della Provincia di Savona e degli utilizzatori. Il buono pasto è utilizzabile presso tutti gli esercizi convenzionati con la ditta affidataria. Art. 5 Esercizi convenzionati 2
3 La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione dell'ente appaltante una rete di esercizi, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione, fino al valore nominale del buono pasto, di generi alimentari di buona qualità organolettica. Gli esercizi, che dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 285, commi 8 e 9 del DPR 207/2010, e delle prescrizioni del presente capitolato, dovranno svolgere le attività previste dall'articolo 285,comma 3 del DPR citato. L'aggiudicatario della gara, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, dovrà attivarsi per convenzionare il numero di esercizi indicati nella propria offerta tecnica. Tale numero non potrà essere inferiore al numero minimo riportato nella tabella che segue: Sede n. esercizi Savona - via Sormano 12 e vie limitrofe 25 Savona Legino zona Campus Universitario 5 Savona via Amendola zona Villetta 3 Albenga Regione Bagnoli e vie limitrofe 10 Carcare via Cornareto e vie limitrofe 5 I locali convenzionati/convenzionabili dovranno essere distribuiti in modo omogeneo sul territorio delle varie sedi ed essere, in ogni caso, facilmente raggiungibili a piedi dagli utilizzatori. In fase di esecuzione del contratto, il numero complessivo di esercizi convenzionati potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto. Entro il termine sopra indicato (un mese dalla comunicazione di aggiudicazione) l'aggiudicatario dovrà fornire all'ente appaltante la prova dell'adempimento degli obblighi indicati nella propria offerta tecnica relativamente al numero di esercizi da convenzionare, trasmettendo alla stessa un elenco riportante almeno le seguenti informazioni: denominazione, tipologia, indirizzo, comune. L'ente appaltante, verificherà, eventualmente avvalendosi dei propri organismi ispettivi, l'adempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi indicati nell'offerta tecnica relativamente al numero di esercizi da convenzionare mediante verifiche da effettuarsi presso gli esercizi stessi. La Ditta affidataria dovrà provvedere all espletamento del servizio con diligenza e regolarità, rimanendo così esonerato l ente appaltante da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi. L ente appaltante non assume alcun obbligo nei confronti dei titolari convenzionati e la Ditta affidataria si impegna a tenere l ente appaltante esonerato ed indenne da ogni pretesa. L affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione. 3
4 L affidatario è tenuto a controlli sistematici degli esercizi convenzionati affinché siano assicurate le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali, con particolare riferimento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La stessa affidataria è responsabile dei danni derivanti all ente appaltante ed ai suoi dipendenti in occasione del servizio di ristorazione sia a causa di un mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e del commercio in genere, sia per negligenza o colpa del personale dei pubblici esercizi convenzionati, sia per colpa della stessa affidataria. Art. 6 Distribuzione dei buoni pasto L'ente appaltante invia l'ordine alla ditta affidataria su apposita modulistica mediante posta ordinaria, fax o posta elettronica certificata. La stampa e la fornitura dei buoni pasto intestati alla Provincia di Savona e confezionati in carnet a numero variabile, su richiesta dell ente appaltante, da un minimo di 5 ad un massimo di 10, distinti da numerazione progressiva, avverrà a cura e spese della ditta affidataria. La consegna deve avvenire entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla data di invio dell ordine. Allegata alla fornitura la ditta appaltatrice dovrà fare pervenire l'elenco indicante i numeri dei carnet consegnati su modulistica predisposta dall ente appaltante. L'ente appaltante ha diritto di restituire alla ditta affidataria i buoni pasto scaduti, facendoli pervenire alla stessa entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di emissione. In tal caso la ditta affidataria procederà all'emissione di nota di credito. L appaltatore elegge a tutti gli effetti domicilio all indirizzo indicato nell offerta con recapito telefonico, disponibilità di segreteria telefonica, telefax e personale presente in orario di ufficio durante le giornate lavorative. Presso tale domicilio sono recapitati tutti gli atti inerenti e conseguenti l appalto del servizio in questione. Ogni eventuale variazione di indirizzo deve essere comunicata alla Provincia di Savona con preavviso di 5 giorni, mediante posta elettronica certificata o raccomandata A/R. Art. 7 Utilizzazione del servizio I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione dei buoni pasto emessi dalla ditta appaltatrice. I dipendenti della Provincia di Savona dovranno usufruire del servizio conformemente alle modalità riportate sul buono ed in particolare non potranno pretendere resti in denaro per il loro mancato, totale o parziale, utilizzo; al contrario, ogni prestazione di importo superiore al valore nominale convenuto sarà regolata per contanti dal portatore del buono. La Provincia di Savona provvederà ad informare i propri dipendenti sulle modalità d'uso dei buoni. 4
5 In ogni caso la Provincia di Savona è manlevata da qualsiasi pretesa avanzata nei suoi confronti dagli esercizi convenzionati. Art. 8 Procedura di gara e criteri di aggiudicazione La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 163/2010, dal disciplinare di gara e dal presente capitolato speciale di appalto, nonché dalle disposizioni in materia di affidamento e gestione dei servizi sostitutivi di mensa, di cui all'articolo 285 del DPR n. 207/2010. L'appalto sarà aggiudicato mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell'articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei seguenti criteri: 1. il ribasso sul valore nominale del buono pasto 2. la rete degli esercizi da convenzionare 3. lo sconto incondizionato verso gli esercenti 4. i termini di pagamento agli esercizi convenzionati Art. 9 Offerte e metodo di attribuzione dei punteggi L offerta economica per l aggiudicazione del servizio dovrà avere una validità non inferiore a giorni 180 dalla presentazione e indicare: la percentuale di ribasso (indicare 2 cifre decimali) calcolata sul valore facciale del buono, pari, attualmente, ad Euro 7,00; il numero di convenzioni con esercizi che garantisce o si impegna a garantire entro un mese dall'aggiudicazione (come dettagliato all'articolo 5); l'importo, in euro (in cifre e in lettere) e in percentuale di quanto verrà rimborsato agli esercizi convenzionati in base al loro valore facciale; i tempi di pagamento in giorni. La percentuale di ribasso offerta dalla ditta affidataria dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto, anche qualora l Amministrazione modifichi il valore facciale anzidetto. La commissione appositamente nominata avrà a disposizione 100 punti per la valutazione degli elementi dell offerta. Sui singoli punteggi la commissione calcola il punteggio con il troncamento del punto alla 2 cifra decimale. Elementi oggetto di valutazione: 1. Offerta economica 1.1 Prezzo: 50 punti su 100 Il punteggio massimo di punti 50 sarà attribuito all'offerta che presenta la percentuale di ribasso più alta sul valore nominale del buono pasto. A quelle con percentuale inferiore, sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 5
6 percentuale di ribasso offerta PUNTEGGIO = x 50 percentuale di ribasso massima offerta 2. Offerta tecnica 2.1 Rete degli esercizi da convenzionare: 20 punti su 100 Il punteggio massimo è attribuito alla ditta che offre il maggior numero di convenzioni. Il numero non potrà mai essere inferiore a quello indicato all'articolo 5. Alle offerte è attribuito un punteggio direttamente proporzionale secondo la formula: numero esercizi singola offerta PUNTEGGIO = x 20 numero massimo esercizi 2.2 Rimborso dei buoni pasto agli esercizi convenzionati: 20 punti su 100 Il punteggio massimo è attribuito all'offerta che prevede da parte delle società partecipanti il rimborso del buono pasto più elevato all'esercizio convenzionato. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: rimborso singola offerta PUNTEGGIO = x 20 rimborso massimo Per rimborso singola offerta si intende il valore facciale del buono decurtato della commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati; per rimborso massimo si intende il valore facciale del buono decurtato della minore commissione percentuale media applicata o da applicare alla rete di esercizi convenzionati. 2.3 Termini di pagamento agli esercizi convenzionati: 10 punti su 100 Il termine massimo per il pagamento delle fatture agli esercizi convenzionati da parte delle società di emissione è fissato in 45 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il punteggio massimo è attribuito all'impresa che si impegna a pagare i corrispettivi delle fatture nel minor termine, inferiore al suddetto termine massimo di 45 giorni. Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato dalla formula: termine minimo offerto PUNTEGGIO = x 10 termine entro cui ci si impegna a pagare 6
7 Art. 10 Riserva di aggiudicazione L amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di aggiudicare l'appalto in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente. L'amministrazione si riserva, altresì, di non aggiudicare e/o stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo. Art. 11 Obblighi ed oneri a carico della ditta affidataria La ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere, oltre a quelli previsti agli articoli 4 e 5 del presente capitolato, ai seguenti obblighi: a) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni, le condizioni previste, oltre che dal presente capitolato speciale, dalle norme legislative e regolamentari del settore; b) rispettare l offerta tecnica ed economica presentate nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel disciplinare di gara e nel presente capitolato speciale; c) garantire il corretto svolgimento del servizio ed assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia; d) provvedere tempestivamente, e comunque entro 10 giorni consecutivi dalla segnalazione all adozione di tutti i rimedi necessari ed idonei per risolvere le anomalie riscontrate, qualora l ente appaltante evidenziasse criticità nell esecuzione del servizio in oggetto; e) garantire la fornitura, anche in via telematica, entro 10 giorni dalla richiesta, di tutti i dati che la Provincia di Savona potrà richiedere per accertare la regolare esecuzione del servizio; f) garantire che tutti i gestori convenzionati siano in regola con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e, in particolare, quelle in materia igienico sanitarie; g) comunicare qualsiasi modifica di ordine generale di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/2006; h) esonerare l'ente appaltante da ogni responsabilità in merito ai rapporti intercorrenti tra la ditta e i pubblici esercizi convenzionati; i) disporre, entro 15 giorni consecutivi dalla data dell aggiudicazione definitiva, di un ufficio di riferimento con relativo recapito con personale di adeguata esperienza. Sono a carico della ditta affidataria tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente appalto. L ente appaltante e la ditta affidataria convengono che i rapporti con gli esercizi convenzionati siano esclusivamente tenuti dalla ditta affidataria e che, pertanto, la Provincia di Savona debba ritenersi esonerata da qualsiasi responsabilità. Art. 12 Risoluzione del contratto L inadempimento da parte della ditta affidataria degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art e ss. del Codice Civile. 7
8 La Provincia di Savona ha facoltà altresì di risolvere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell art del Codice civile mediante adozione di apposito provvedimento motivato, nei seguenti casi: gravi e reiterate inadempienze nell assolvimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato; nel caso dovessero verificarsi un numero di risoluzioni dei contratti con gli esercizi convenzionati, tale da non permettere la copertura del territorio come più sopra previsto senza che la ditta appaltatrice provveda tempestivamente alla sostituzione; in caso di cessione dell azienda, di cessazione dell attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell aggiudicatario. La risoluzione del contratto comporterà l incameramento del deposito cauzionale salvo il risarcimento dei maggiori danni. Art. 13 Clausola risolutiva Come previsto dall'articolo 1, comma 3, del DL 95/2012, la presente procedura è attivata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure da parte di Consip S.p.A in quanto la convenzione prevista dall'articolo 26 della legge 488/1999 non è ancora disponibile. Nel momento in cui sarà disponibile la convenzione, il contratto stipulato con la ditta aggiudicataria sarà automaticamente risolto, salva la disponibilità della ditta a modificare le condizioni contrattuali utilizzando i parametri di prezzo e qualità previsti in detta convenzione. Art. 14 Contestazioni e penalità In caso di irregolarità e inadempienze riscontrate direttamente o segnalate da terzi, la Provincia di Savona avrà facoltà di applicare le penali di cui al successivo comma, previa contestazione scritta degli addebiti alla ditta affidataria, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata. Le penali che potranno venir applicate sono di seguito indicate: a) Mancata consegna dei buoni pasto nei termini pattuiti: applicazione di una penalità del 5% (cinque per cento), I.V.A. esclusa, sul valore complessivo dei buoni pasto non consegnati oltre all eventuale rimborso delle spese sostenute dall ente appaltante per garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti; b) Errori nella composizione dei plichi contenti i buoni pasto o nella spedizione dei buoni pasto: la ditta affidataria si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'irregolarità rilevata dall'ente appaltante, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l'applicazione di una penale, a favore dall'ente appaltante, pari al 5% del valore dei buoni pasto (IVA esclusa) oggetto della consegna rispetto alla quale è stato contestato l'errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura; c) Difformità relative alle caratteristiche del buono pasto: per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei buoni pasto previsti dall'articolo 4 del presente capitolato, sarà tenuto a corrispondere all'ente appaltante una penale pari al 10% dell'importo dei buoni pasto (IVA esclusa) aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno. 8
9 Art. 15 Modalità di fatturazione e pagamenti Le fatture emesse a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati, verranno pagate dall'ente appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, mediante bonifico sul conto corrente indicato dalla ditta affidataria in fase di stipulazione del contratto. L'ente appaltante non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. La liquidazione delle fatture è subordinata all attestazione di regolarità contributiva (DURC) che la Provincia di Savona richiederà direttamente agli enti competenti. La Provincia di Savona non sarà responsabile di eventuali ritardi nell emissione del DURC da parte degli istituti competenti. Ciascuna fattura emessa dalla ditta affidataria dovrà contenere il riferimento all'appalto, al buono d'ordine, al relativo CIG e al numero di impegno di spesa cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di buoni, anche l'intervallo della numerazione dei buoni oggetto della fornitura e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato nel presente capitolato. Le fatture dovranno essere indirizzate alla Provincia di Savona Via Sormano Savona. Art. 16 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo L'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria dell'importo di euro 3.500,00 pari al 2% dell'importo a base d'asta, che deve essere prestata con le modalità e indicazioni previste dall articolo 75 del decreto legislativo 163/2006. La ditta affidataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell art. 113 del D.Lgs. 163/2006. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell avanzamento dell esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell importo garantito. L ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità. Art. 17 Assicurazioni La Ditta affidataria deve essere provvista delle seguenti polizze assicurative 9
10 responsabilità civile verso terzi con massimale non inferiore a per ogni sinistro con il limite di per ogni persona e di per danni a cose, legati all'utilizzo di buoni pasto; a copertura dei rischi "in itinere" con un massimale di non inferiore a in caso di morte per persona e non inferiore a in caso di invalidità permanente, legati all utilizzo dei buoni pasto. Art. 18 Cessione del contratto e divieto di subappalto E vietata la cessione, anche parziale, del contratto sotto pena di risoluzione del contratto stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di eventuali conseguenti danni. Il subappalto non è ammesso. Art. 19 Spese contrattuali Sono a carico della Ditta affidataria tutte le spese burocratiche del contratto, bolli, registrazioni copie e quant altro. Art. 20 Norme di rinvio Per quanto non è specificamente disposto dal presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dalle norme vigenti in materia, dal Codice civile, dal D.Lgs. 163/2006, dal DPR 207/2010 e da quanto disposto dal Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto con la Prefettura di Savona, Ufficio territoriale dello Stato in data 25 maggio Art. 21 Controversie Il Foro competente per eventuali controversie relative all'esecuzione dell'appalto di servizio di cui al presente capitolato è quello di Savona. 10
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