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1 Pagina 1 di 5 Allegato B al disciplinare di gara REPERTORIO N. CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO. L'anno..., il giorno... del mese di... Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale e da valere ad ogni effetto di legge TRA - L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, in persona del proprio direttore amministrativo dott.ssa Luisiana Sebastianelli, nato in Ancona il 30 marzo 1951, domiciliato per la carica in Ancona, piazza Roma 22, in esecuzione di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'università medesima con delibera n. 106 del 21 dicembre 2007, nonché legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art.57 del Regolamento per l'amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell' approvato con decreto rettorale n.1870 del 9 giugno 1997 (cfn ); E -... ; si conviene e si stipula quanto segue: ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO L', in seguito chiamata "Università", concede alla..., con sede in..., in seguito chiamata "Impresa", che accetta, l'appalto del servizio sostitutivo di mensa, a favore del proprio personale tecnico amministrativo, mediante la corresponsione di buoni pasto spendibili presso pubblici esercizi appositamente convenzionati, da eseguirsi ai patti e condizioni di cui al presente contratto. ART. 2 CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO Il buono pasto emesso dall Impresa ha un valore nominale di 9,00 (euro nove/00). Le parti convengono che, a fronte di detto valore nominale, l Università corrisponderà alla Impresa l importo di. (euro./00) IVA esclusa, così come indicato nella scheda di offerta che si allega al presente atto sotto la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale. Il buono pasto dovrà possedere caratteristiche tali da renderne difficile la falsificazione. Sui buoni pasto dovrà essere indicato: - la denominazione ; - la ragione sociale ed il codice fiscale della società di emissione; - il valore facciale pari ad 9 (nove); - la scadenza per la spendibilità del buono pasto, da parte degli utenti, che deve essere al 30 aprile dell anno successivo a quello di emissione; - uno spazio riservato all apposizione della data di utilizzo, della firma dell utilizzatore e del timbro dell esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato; - la dicitura Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall utilizzatore ; - la scadenza entro la quale il buono pasto utilizzato potrà essere rimborsato all esercente; - la numerazione progressiva non ripetibile. I buoni pasto dovranno essere non nominativi. I buoni pasto possono essere utilizzati solo dalle persone aventi diritto al servizio sostitutivo di mensa e pertanto non sono cedibili. Essi non danno diritto a resti in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente contratto.

2 Pagina 2 di 5 I buoni pasto dovranno essere confezionati in blocchetti da 8 (o dal diverso numero che potrà essere in seguito richiesto dall Università). I blocchetti dei buoni dovranno essere stampati, confezionati e spediti a cura e spese della Impresa ed ogni spedizione dovrà essere accompagnata da un tabulato indicante il valore nominale parziale e complessivo di ogni blocchetto, la numerazione e serie dei buoni e il numero totale dei buoni. L Università si impegna a restituire all Impresa i buoni pasto non utilizzati entro il 31 luglio dell anno successivo a quello di emissione. In tal caso si procederà all emissione di nota i credito così come descritto nel successivo articolo 9. - La restituzione dei buoni pasto sarà effettuata previo annullamento mediante il taglio dell angolo in alto a destra del buono stesso. ART. 3 CRITERI PER L UTILIZZAZIONE DEL BUONO PASTO. L Impresa prende atto dei seguenti criteri fissati dall Università per la gestione del servizio mensa e per l utilizzazione dei buoni pasto e si impegna ad attenersi rigorosamente agli stessi in ogni prestazione o compito derivante dal presente contratto. Il personale universitario, nel caso riscontrasse inadeguatezza o irregolarità nelle prestazioni da parte dei ristoratori convenzionati, ne darà comunicazione all Università onde adottare i provvedimenti ritenuti necessari nei confronti dell Impresa. In tal caso l Impresa dovrà provvedere all immediata sostituzione del ristoratore ritenuto inadeguato da parte dell Università, sostituendolo con altro che abbia il formale gradimento da parte di quest ultima. Diversamente il presente contratto si intenderà risolto di diritto per esclusiva colpa dell Impresa. I rapporti economici fra l Impresa ed i ristoratori con essa convenzionati dovranno essere regolarizzati mediante fatture assoggettate al regime fiscale vigente. L Università si riserva la facoltà di prendere visione delle convenzioni stipulate fra l Impresa ed i ristoratori per l esecuzione del presente atto. L Impresa garantisce che il ritmo di distribuzione dei pasti sia tale da non costituire lunga attesa per il dipendente universitario e, comunque, che la stessa sia, di norma, inferiore a trenta minuti. ART. 4 QUANTITATIVO L impresa si obbliga ad assicurare l erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, fornendo all Università n buoni pasto; tale quantità è presunta e quindi non vincolante per l Amministrazione universitaria. ART. 5 DURATA Il contratto ha una durata di 30 (trenta) mesi con decorrenza 1 luglio 2008 e termine il 31 dicembre ART. 6 CONSEGNA DEI BUONI PASTO L Impresa provvederà a consegnare all Università il numero di buoni pasto del valore nominale indicato nell ordine. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata nei luoghi indicati dallo stesso. La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l applicazione delle penali previste al successivo articolo 11: - in caso di prima richiesta di approvvigionamento, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta medesima; - nel caso di richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. ART. 7 ESERCIZI CONVENZIONATI Gli esercizi convenzionati ed ubicati nelle zone di interesse dell Università, che garantiscono un pasto convenzionale a 9,00, sono indicati nell apposito elenco allegato alla presente convenzione sotto la lettera B, per costituirne parte integrante e sostanziale. L Impresa garantisce che gli esercizi convenzionati non effettuano giorni di chiusura il lunedì ed il mercoledì in cui i dipendenti universitari effettuano i rientri lavorativi pomeridiani. Gli esercizi

3 Pagina 3 di 5 convenzionati e la loro ubicazione verranno portati a conoscenza del personale universitario mediante appositi elenchi. L Impresa, indipendentemente dal numero di esercizi convenzionati, garantisce, e l Università potrà verificare, per tutta la durata contrattuale e per ogni sede di utilizzo: - la presenza di almeno 1 esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto, garantendo comunque un numero minimo di 5 esercizi per sede di utilizzo. Ai fini del presente punto si precisa che il personale tecnico amministrativo ammonta a circa n. 450 unità ed è così suddiviso: n. 180 unità presso l Amministrazione Centrale e la Facoltà di Economia, n. 180 unità presso il Polo Didattico di Monte Dago e n. 90 unità presso il Polo Didattico di Torrette di Ancona. - la spendibilità dei buoni pasto oggetto dell appalto presso detti esercizi. Si precisa che i suddetti esercizi convenzionati dovranno essere comunicati all Università attraverso un elenco trasmesso entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione del primo buono d ordine emesso dall Università. L Impresa, indipendentemente dal numero di esercizi convenzionati, di cui agli elenchi precedenti, garantisce, su richiesta motivata dell Università, un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di esercizi riportati nei relativi elenchi. Il numero totale degli esercizi convenzionati, risultante dall ultima versione degli elenchi di cui ai punti precedenti, non può essere ridotto per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, il Impresa dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze. ART. 8 ONERI A CARICO DELL IMPRESA L Impresa dovrà rispettare, per tutta la durata del presente contratto, gli impegni relativi alla percentuale massima di commissione dichiarati nella scheda di offerta, già allegata sub A. Qualora uno o più buoni pasto, inviati dall esercente convenzionato all Impresa per il relativo rimborso, vengano contestati dall Impresa, quest ultima dovrà liquidare nei tempi previsti l importo dei buoni pasto non oggetto di contestazione e riferiti alla medesima fattura. Qualora l Impresa contesti il pagamento di alcuni buoni pasto consegnati dall esercente convenzionato dovrà su richiesta dell esercente medesimo rendere disponibile a quest ultimo l originale o la copia dei buoni pasto oggetto di contestazione. Nei contratti da stipulare con gli esercizi convenzionati indicati negli appositi elenchi (o, eventualmente, nei contratti già stipulati mediante integrazione degli stessi) dovrà essere indicata la commissione applicata ed i termini di pagamento (non superiori a quelli eventualmente indicati nella già allegata scheda di offerta). L Impresa s impegna altresì ad esibire all Università, a fronte di una sua eventuale richiesta, la copia del contratto di convenzionamento per ciascuno degli esercizi riportati negli elenchi descritti in precedenza entro due giorni lavorativi dalla richiesta; ART. 9 FATTURE E PAGAMENTI Le fatture emesse, a fronte dei buoni pasto effettivamente consegnati, verranno pagate dall Università entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione delle medesime mediante bonifico sul conto corrente indicato dall Impresa. Ciascuna fattura emessa dall Impresa dovrà contenere il riferimento al contratto, al singolo ordine a cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita secondo quanto indicato dall Università.

4 Pagina 4 di 5 L Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero comunicate nei modi di legge, l Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l Impresa potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste dal presente contratto, pena la risoluzione dello stesso. L Impresa dopo aver ricevuto i buoni pasto scaduti provvederà ad inviare, entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti, nota di credito in favore dell Università. Quest ultima porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora non sia prevista una successiva richiesta di approvvigionamento e quindi una fattura utile, l Impresa, in alternativa alla nota di credito, effettuerà un rimborso entro 60 giorni dalla ricezione dei buoni scaduti. L Università, in alternativa, potrà richiedere la sostituzione dei buoni pasto scaduti con buoni pasto di nuova emissione. In tal caso l Università dovrà emettere un buono d ordine, di pari quantitativo e valore dei buoni pasto scaduti, riportante l indicazione che si tratta di sostituzione di buoni resi. ART. 10 INTERESSI DI MORA In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell art. 5 del D.Lgs 9 ottobre 2002 n Relativamente alle spese di cui all art. 6 del D.Lgs 231/2002 l Impresa, qualora lo richieda, dovrà fornire all Università il dettaglio delle suddette spese. ART. 11 PENALI Per ogni giorno i ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto come indicati nel precedente articolo 6, l Impresa sarà tenuta a corrispondere all Università una penale pari al 5% (cinquepercento) dell importo dei buoni pasto consegnati in ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di errori nella composizione dei plichi contenenti i buoni pasto richiesti o nella spedizione dei buoni pasto, l Impresa si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione della irregolarità rilevata dall Università, senza addebito di costi aggiuntivi, pena l applicazione di una penale, a favore dell Università, pari al 5 % del valore dei buoni pasto oggetto della consegna rispetto alla quale è stata contestato l errore, per ogni giorno di ritardo rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti per la sostituzione della fornitura. Per il mancato rispetto dei termini minimi i scadenza dei buoni pasto, l Impresa sarà tenuta a corrispondere all Università una penale pari al 10 % dell importo dei buoni pasto aventi scadenze difformi da quanto richiesto, salvo il risarcimento del maggior danno. ART CAUZIONE DEFINITIVA La cauzione definitiva è stabilita in. (euro../00) in applicazione di quanto disposto dall art.113 del D. Lgs. 12/4/2006, n.163, e viene costituita mediante... ART ASSICURAZIONE L Impresa dichiara di aver assicurato, presso primaria compagnia assicuratrice, il rischio derivante da Responsabilità Civile degli esercenti convenzionati per sinistri che possano colpire i dipendenti universitari in occasione di consumazioni presso i locali convenzionati, con massimale non inferiore a ,00 per sinistro e per persone e/o cose danneggiate, nonché da infortuni che possano colpire i dipendenti universitari durante l utilizzo dei buoni pasto, con massimale non inferiore a ,00 sia per caso di morte che per invalidità

5 Pagina 5 di 5 permanente; tali coperture sono estese anche ai rischi dell itinere dal posto di lavoro al punto di ristoro e viceversa. ART DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO Sono vietati il subappalto e la cessione, anche parziale, del presente contratto. ART CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il mancato rispetto, da parte dell Impresa, delle pattuizioni disposte agli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente atto, costituisce motivo di risoluzione anticipata del presente contratto a danno e spese della Società. La risoluzione avrà effetti con lo scadere dei quindicesimo giorno dalla data di ricezione, da parte dell Impresa, della raccomandata a.r. con la quale l'università manifesta la propria volontà di risolvere il contratto per inadempimento. ART RECESSO L'Università può recedere unilateralmente dal contratto, in qualunque momento dell'esecuzione del presente contratto previo invio di raccomandata a.r. all Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di richiesta di cessazione della fornitura. ART ELEZIONE DI DOMICILIO Ai fini del presente contratto l Impresa elegge il proprio domicilio presso... (recapito telefonico.; recapito telefax...). ART SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese del presente atto e conseguenti, comprese quelle di registrazione, cedono a carico dell Impresa. II presente atto è soggetto a I.V.A. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO L IMPRESA Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 del c.c., si approvano espressamente gli artt. 2 (caratteristiche del buono pasto); 3 (criteri per l utilizzazione del buono pasto); 4 (quantitativo); 5 (durata); 6 (consegna dei buoni pasto); 7 (esercizi convenzionati); 8 (oneri a carico dell impresa); 9 (fatture e pagamenti); 10 (interessi di mora); 11 (penali); 12 (cauzione definitiva); 13 (assicurazione); 14 (divieto di cessione del contratto - subappalto); 15 (clausola risolutiva espressa); 16 (recesso); 17 (elezione di domicilio); 18 (spese contrattuali). IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO L IMPRESA

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