L obbligo di assicurazione per i professionisti. Una norma imperfetta
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- Susanna Marra
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1 L obbligo di assicurazione per i professionisti Una norma imperfetta Milano, 28 giugno 2012
2 Art c.c. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore. 2
3 Assicurazione obbligatoria RCA Per meglio raggiungere lo scopo di tutelare il danneggiato e non l assicurato, il sistema della RCA obbligatoria prevede: 3
4 Assicurazione obbligatoria RCA Congrui massimali minimi di legge per sinistro e non per annualità assicurativa (art. 128 CdA, già art. 9 L. 990/69) 4
5 Assicurazione obbligatoria RCA Inopponibilità al danneggiato delle eccezioni e delle limitazioni contrattuali, responsabilità solidale (atipica) fino a concorrenza del massimale tra l assicuratore e l assicurato verso il danneggiato ed azione diretta del danneggiato verso l assicuratore del responsabile (art. 144 CdA, già art. 18 L. 990/69) 5
6 Assicurazione obbligatoria RCA Sanzioni per il mancato rispetto dell obbligo assicurativo (art. 193 CdS, già art. 32 L. 990/69) 6
7 Assicurazione obbligatoria RCA Obbligo a contrarre l assicurazione obbligatoria per le Compagnie che esercitano il Ramo (art. 132 CdA, già art. 11 L. 990/69) 7
8 Assicurazione obbligatoria RCA Severo sistema sanzionatorio (voluto dalla IV e dalla V direttiva auto europea) a carico dell assicuratore per il mancato rispetto dei termini per la formulazione dell offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi del diniego (art. 315 CdA, già art 3 L. 39/77 riformato dalla L. 57/01) 8
9 Assicurazione obbligatoria RCA Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 CdA, già art. 19 L. 990/69) 9
10 Assicurazione obbligatoria RCA Nell assicurazione obbligatoria RCA, essendo questa a tutela del danneggiato e non dell assicurato, la normativa speciale prende il posto dell art c.c. 10
11 Assicurazione obbligatoria professionisti Ma anche se la norma dell art. 3 del D.L. 138/2011 ci dice che la disposizione è a tutela del cliente e non del professionista, 11
12 Assicurazione obbligatoria professionisti non è previsto alcuno di quei necessari corollari e l assicurazione obbligatoria dei professionisti, enunciata solo nel suo principio, rischia di non raggiungere le finalità perseguite 12
13 Assicurazione obbligatoria professionisti Inutile e foriera di possibili equivoci è poi la norma del decreto liberalizzazioni per la quale il professionista, al momento del conferimento dell incarico, deve comunicare al cliente i dati della sua assicurazione per la responsabilità professionale (norma che potremmo equiparare all esposizione del contrassegno assicurativo sul veicolo) 13
14 Assicurazione obbligatoria professionisti La norma è inutile, dal momento che comunque il cliente non ha azione diretta verso quell assicuratore 14
15 Assicurazione obbligatoria professionisti ed è fonte di possibili equivoci perché, anche secondo il tipo di polizza (se loss occurence o claims made) non è preventivamente certo se sia quello il contratto assicurativo interessato al sinistro 15
16 Assicurazione obbligatoria professionisti Non è poi possibile ritenere che la normativa della RCA obbligatoria sia applicabile anche a quella dei professionisti sul solo rilievo che anche questa è assicurazione obbligatoria 16
17 Assicurazione obbligatoria professionisti Siamo in presenza di normativa speciale ed il criterio ermeneutico dell art. 14 delle Preleggi ci impedisce di fare ricorso ad interpretazioni estensive o analogiche 17
18 Assicurazione obbligatoria professionisti L esperienza che faremo ci dirà se il sistema assicurativo riuscirà, almeno in parte, a colmare in punto di fatto i vuoti normativi che ci si presentano, ma, forse, gli interventi che seguono ci offriranno validi spunti 18
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