La riforma forense e l obbligo assicurativo alla luce del DM Alessandria Consiglio dell Ordine degli Avvocati
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1 La riforma forense e l obbligo assicurativo alla luce del DM Alessandria Consiglio dell Ordine degli Avvocati
2 RESPONSABILITÀ CIVILE L OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI Con la pubblicazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (in attuazione della Legge 148/2011), dal 15 agosto 2013 tutti i professionisti che esercitano le cosiddette professioni ordinistiche, devono essere dotati di una idonea copertura assicurativa Legge 31 dicembre 2013 n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Art L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. 2
3 RESPONSABILITÀ CIVILE L OBBLIGO ASSICURATIVO PER GLI AVVOCATI Legge 31 dicembre 2013 n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense Art Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine. 4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, il CNF. 3
4 L IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016 Posto che il Ministero non aveva stabilito le condizioni essenziali e i massimali minimi («l idoneità») in linea di principio, tutte le condizioni normative delle polizze e delle convenzioni presenti sul mercato erano IDONEE FINO A PROVA CONTRARIA e ogni Avvocato aveva la libertà di scegliere in autonomia la propria polizza di assicurazione tra le numerose proposte del mercato assicurativo 4
5 L IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato Art. 1 Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale 1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale. 2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro. 3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave. 4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi. 5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato. 6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi: a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; 5
6 L IDONEITÀ ANTE D.M. 22 SETTEMBRE 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato Art. 1 Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale ( ) c) la consulenza od assistenza stragiudiziali; d) la redazione di pareri o contratti; e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. 8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali. 9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi. 10. In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. 6
7 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS? La polizza non deve contenere esclusioni ad attività che rientrano nelle competenze tipiche o comunque ricorrenti del professionista La copertura non deve essere limitata all attività «prevista dalle tariffe forensi» Attività ricorrenti Mediatore civile Arbitro Funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale (Curatore nelle procedure di fallimento, Commissario giudiziale, Commissario liquidatore, Liquidatore, Custode giudiziario, Commissario straordinario, Perito, Consulente tecnico) Delegato alle vendite Consulenza fiscale Tutore o protutore di minori interdetti 7
8 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 COPERTURA RISCHI NOMINATI O ALL RISKS? La La Società Società si obbliga si obbliga a tenere a tenere indenne indenne l'assicurato l'assicurato di di quanto quanto questi questi sia sia tenuto tenuto a a pagare pagare quale quale civilmente civilmente responsabile responsabile ai sensi ai di sensi legge di a legge titolo di a risarcimento titolo di risarcimento di perdite patrimoniali di perdite involontariamente patrimoniali involontariamente e direttamente e cagionate direttamente a terzi, cagionate compresi a terzi, i clienti, compresi per negligenza, i clienti, per imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di AVVOCATO per negligenza, imprudenza o imperizia, esclusivamente nell'esercizio della professione di l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti dalla Legge AVVOCATO per l'attività giudiziaria personalmente svolta nei modi e nei limiti previsti Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto dalla Legge Professionale Forense nel testo in vigore alla data di effetto del presente contratto L Assicurazione è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all Assicurato nell esercizio dell attività professionale nella sua qualità di Avvocato, iscritto all Albo del relativo ordine. La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti ( ) e coloro dai quali ha ricevuto l incarico a titolo di risarcimento, per danni colposamente cagionati a ragione di negligenza ( ) lievi o gravi, dei quali sia civilmente responsabile nell esercizio di attività. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo: ( ) 8
9 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI «La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento di perdite patrimoniali involontariamente e direttamente cagionate a terzi ( )» Danni patrimoniali che non siano conseguenza diretta o indiretta di danni materiali e danni corporali Danno alla sfera patrimoniale di terzi Ogni pregiudizio economico causato a terzi Pregiudizio economico diretto subito da terzi La copertura è esplicitamente diretta al risarcimento esclusivo di danni «patrimoniali» 9
10 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI «La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente e direttamente cagionate a terzi» Qualunque pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale Qualunque pregiudizio subito da terzi derivante dall esercizio dell attività professionale Questo tipo di polizza estende la copertura anche alla sfera non patrimoniale 10
11 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato Art. 2 Efficacia nel tempo della copertura assicurativa 1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza. 2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività. 11
12 POLIZZA 31/12/ /12/ /12/ /12/2027 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 CLAIMS MADE La clausola CLAIMS MADE delimita l operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell assicurato entro il periodo di validità della polizza RETROATTIVITÀ ILLIMITATA ULTRATTIVITÀ 10 ANNI Comportamento colposo Richiesta di risarcimento 12
13 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 CLAIMS MADE La copertura opera per i sinistri denunciati durante il periodo di efficacia contrattuale indipendentemente dal momento in cui l Assicurato abbia posto in essere la prestazione professionale che ha generato il danno (claims made con retroattività illimitata) Certezza di avere una garanzia che, nel periodo di efficacia, copra eventuali reclami derivanti dall attività professionale svolta in precedenza (in presenza di clausole di raccordo con i contratti precedenti) PUNTI SU CUI FOCALIZZARE L ATTENZIONE Periodo di retroattività Dichiarazione e denuncia di circostanze note suscettibili di generare un sinistro sia che queste siano precedenti alla stipula del contratto che insorte in vigenza dello stesso 13
14 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 DEEMING CLAUSE Nella copertura claims made la garanzia è operante per le sole le richieste di risarcimento denunciate durante il periodo di vigenza della polizza Le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza anche se riferite a errori professionali e/o danni avvenuti nel periodo di assicurazione non sono coperte DEEMING CLAUSE Sono coperte anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza contrattuale conseguenti a circostanze segnalate in vigenza di polizza La clausola consente di denunciare anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento 14
15 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato in relazione a sinistri commessi sino a cinque anni antecedenti la data di decorrenza L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato ( ) sempreché originate da fatti posti in essere durante il medesimo periodo L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all Assicurato ( ) conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data convenuta In caso di cessazione dell eserczio della professione, l assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute entro un periodo di tempo di tre anni dalla scadenza contrattuale È facoltà dell Assicurato e/o dei suoi eredi, in caso di cessazione definitiva dell attività, richiedere alla Società (entro e non oltre due mesi dalla cessazione stessa ) la proroga della garanzia 15
16 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ La presente assicurazione è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di validità del presente contratto indipendentemente dalla data dell errore commesso (cd. retroattività illimitata) Nel caso di cessazione dell attività professionale dell Assicurato l assicurazione è operante a favore dell Assicurato o dei suoi eredi per le richieste di risarcimento pervenute nei 10 anni successivi alla cessazione dell attività (cd. ultrattività decennale) 16
17 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato Art. 3 Massimali minimi di copertura per fascia di rischio 1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i seguenti criteri: ( ) 2. In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo. 3. È facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso. 4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile. 17
18 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 MASSIMALI MINIMI Cat. Fascia di rischio Massimale minimo A B C D E F Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all ultimo esercizio chiuso non superiore a ,00 Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all ultimo esercizio chiuso superiore a ,00 e non superiore a ,00 Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all ultimo esercizio chiuso superiore a ,00 Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all ultimo esercizio chiuso non superiore a ,00 Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all ultimo esercizio chiuso superiore a ,00 Attività svolta in forma collettiva (studio associato e società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti , , , ,00 per sinistro col limite di ,00 per anno assicurativo ,00 per sinistro col limite di ,00 per anno assicurativo ,00 per sinistro col limite di ,00 per anno assicurativo 18
19 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 RINUNCIA AL RECESSO Tenuto conto dell assenza di obbligo a contrarre da parte delle Compagnie assicuratrici esistono delle clausole a garanzia della continuità quali: la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferiore all'anno la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte dell Assicuratore la limitazione per l Assicuratore di dare disdetta per sinistro 19
20 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE 1. Copertura di tutte le tipologie di attività (formulazione all risks) 2. Copertura dei danni patrimoniali e dei danni di natura non patrimoniale 3. Retroattività illimitata 4. Ultrattività decennale per chi cessa l'attività 5. Deeming clause 6. Massimali minimi obbligatori 7. Franchigia non opponibile al terzo in forma fissa 8. Vincolo di solidarietà 9. Rinuncia alla disdetta per sinistro Pilastri e requisiti minimi della copertura assicurativa Obiettivi Tutela del cliente e tutela del patrimonio del professionista 20
21 L IDONEITÀ POST D.M. 22 SETTEMBRE 2016 REQUISITI MINIMI E BEST PRACTICE Art. 1 Oggetto dell'assicurazione a copertura della responsabilità civile professionale ( ) 7. È facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato. Attività di Sindaco o di Revisore dei conti in società di capitali o enti Attività di Consigliere di Amministrazione in società di capitali o enti Attività di Membro di OdV in società di capitali o enti 21
22 CONVENZIONE REALE MUTUA 22
23 CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA Categorie rischio Oggetto Premio Regime Estensione territoriale Il rischio è suddiviso in scaglioni di fatturato fino a un limite di ,00 Danni involontariamente cagionati a terzi (sia patrimoniali che non patrimoniali) Unico, senza regolazione a consuntivo A partire da 285,00 Claims made Attività nei territori dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e in Europa 23
24 CARATTERISTICHE CONVENZIONE REALE MUTUA Massimali Da ,00 a ,00 Franchigia Franchigia fissa da 750,00 a 3.000,00 in funzione delle categorie di rischio (volume di affari) Retroattività Ultrattività Recesso per sinistro Responsabilità solidale Illimitata Automatica gratuita per tutti 10 anni A fronte di pagamento di premio unico pari al 150% dell ultimo premio annuo Non consentito alla Compagnia dopo il primo sinistro Possibile solo dopo il secondo sinistro Sì Estensione di copertura Proprietà e conduzione dello studio RC verso prestatori di lavoro 24
25 ATTIVITÀ ESPRESSAMENTE COPERTE Consulente tecnico d ufficio nominato dall autorità giudiziaria Consulenza fiscale Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni Libero docente Mediatore Arbitro rituale o irrituale Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte da enti diversi dall Assicurato Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali all amministrazione finanziaria purché elaborate dal professionista assicurato Curatore fallimentare Commissario giudiziale o liquidatore o governativo Giudice ausiliare Liquidatore o Coliquidatore giudiziale Custode giudiziario Giudice di pace Giudice tributario Membro di commissione tributaria Tutore o Protutore di minori interdetti Amministratore di sostegno Gestore della crisi da sovra indebitamento Vendita forzata di immobili Amministratore di immobili condominiali 25
26 ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A RICHIESTA Attività di Sindaco Revisore legale dei conti Membro dell Organismo di Vigilanza Consigliere d amministrazione Attivabili su richiesta La copertura è prestata sino al 30% del massimale prescelto con il limite di ,00 per anno Scoperto 20% minimo 2.500,00 26
27 CONVENZIONE AIG 27
28 CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG AIG Europe Limited fa parte del gruppo American International Group, Inc. (AIG) Gruppo assicurativo leader mondiale È l Assicuratore di riferimento per le Convenzioni di Consiglio Nazionale del Notariato Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Forestali Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali 28
29 CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG Categorie rischio Oggetto Premio Regime Deeming clause Estensione territoriale Il rischio è suddiviso in base al fatturato, in scaglioni diversi fino a ,00 Danni cagionati a terzi (sia patrimoniali che non patrimoniali) Unico, senza regolazione a partire da 210 Claims made Inclusa Mondo intero (esclusi USA e Canada) 29
30 CARATTERISTICHE CONVENZIONE AIG Massimali Da ,00 a Franchigia 500,00 oppure 1.000,00 Retroattività Ultrattività Recesso per sinistro Responsabilità solidale Illimitata 10 anni Gratuita per tutti 3 anni Gratuita per le attività di Sindaco e Amministratore 2 anni ulteriori Previo pagamento del 75% dell ultimo premio pagato 7 anni ulteriori Previo pagamento del 125% dell ultimo premio pagato Non consentito Sì 30
31 ATTIVITÀ COPERTE A TITOLO ESEMPLIFICATIVO Consulente tecnico d ufficio nominato dall autorità giudiziaria Consulenza fiscale Consulenza in materia di fusioni e acquisizioni Libero docente Mediatore Arbitro rituale o irrituale Attività di elaborazione dati per mezzo di apparecchiature elettroniche svolte da enti diversi dall Assicurato Trasmissione telematica delle dichiarazioni per i servizi prestati dall assicurato Curatore fallimentare Commissario giudiziale o liquidatore o governativo Ausiliario giudiziario Liquidatore o Coliquidatore giudiziale Custode giudiziario Giudice di pace Giudice tributario Membro di commissione tributaria Tutore o Protutore di minori interdetti Amministratore di sostegno Componente di Consigli di Amministrazione, limitatamente alla responsabilità derivante nella sua qualità di Avvocato 31
32 ESTENSIONI FACOLTATIVE ATTIVABILI A RICHIESTA Attività di Sindaco Revisore legale dei conti Membro dell Organismo di Vigilanza Consigliere d amministrazione Vincolo di solidarietà sulle funzioni di cui sopra Attivabili su richiesta La copertura è prestata sino al 50% del massimale prescelto Scoperto 10% minimo 2.000,00 massimo ,00 32
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