Le attività e gli impianti per lo spettacolo e lo sport

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1 Parte Quarantanovesima Le attività e gli impianti per lo spettacolo e lo sport Riccardo Narducci TITOLO I Gli attori sul territorio Cap. I Le funzioni dei comuni e degli altri enti territoriali L esercizio da parte dei comuni di attività relative alla musica, allo spettacolo ed allo sport corrisponde ad un interesse generale della popolazione ed assume particolare rilievo nelle città e località turistiche nelle quali le attività suddette si integrano, possono associare la partecipazione ed il concorso di più comuni e di altri soggetti pubblici e privati ed esercitare la funzione di attrazione e permanenza turistica, promuovendo l afflusso e il soggiorno di ospiti italiani e stranieri. L art. 60 del D.P.R. 616/1977 attribuì ai comuni le funzioni amministrative in materia di promozione delle attività ricreative e sportive. Le iniziative, gli interventi, le manifestazioni organizzate dai comuni per la promozione delle attività ricreative e sportive sono quindi comprese fra le funzioni pubbliche attribuite per legge alle amministrazioni comunali. La concessione delle licenze di esercizio per le attività teatrali e cinematografiche è attribuita alla competenza dei comuni dall art. 19 del D.P.R. n. 616/1977. Sono di competenza dei comuni: a) la concessione della licenza per le rappresentazioni teatrali e le proiezioni cinematografiche; b) l autorizzazione di agibilità per i teatri ed i luoghi di pubblico spettacolo di cui all art. 80 del T.U.L.P.S., subordinata al nulla-osta della Commissione di vigilanza; c) il rilascio dei regolamenti da affiggersi in luogo visibile al pubblico, relativi al servizio d ordine e di sicurezza nei teatri e negli altri luoghi di pubblico spettacolo, di cui all art. 84 del T.U.L.P.S. Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha conferito alle regioni ed agli enti locali le funzioni e i compiti dalla stessa previsti limitandosi per lo spettacolo, con l art. 156, a stabilire quelli che continuano ad essere svolti dallo Stato e per lo sport, con l art. 157, a trasferire alle regioni l elaborazione dei programmi straordinari d impianti sportivi, ferma restando la competenza dello Stato per il piano di riparto dei fondi alle regioni. Per gli enti locali l art. 156 prevede funzioni per la programmazione e promozione, unitamente alle regioni ed allo Stato, delle attività teatrali, musicali e di danza che sono effettuate sul loro territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio ed omogeneità della loro diffusione, favorendone l insediamento in località che ne sono sprovviste. I comuni sono stati altresì coinvolti nel percorso di riorganizzazione delle Fondazioni lirico-sinfoniche. Cap. II La sussidiarietà: le associazioni pro-loco - i comitati locali e di paese 1. Le associazioni pro-loco Gli enti od associazioni pro-loco costituiscono elementi significativi nell animazione della vita sociale, e nelle politiche di valorizzazione degli elementi caratteristici delle comunità locali. Molteplici sono i rapporti fra i comuni e le pro-loco presenti nei loro territori, rivolti allo sviluppo delle attività e delle iniziative per l animazione e lo sviluppo delle comunità locali. È stato precisato che le pro-loco non possono comunque essere qualificate come enti pubblici non essendo a tal fine sufficienti i fini previsti dallo statuto in tema di promozione turistica, l assenza di fine di lucro e l attribuzione di contributi da parte della Pa (cfr. C.d.S., sez. V, 30 marzo 1988, n. 172). Sono di seguito evidenziate alcune pronunce giurisprudenziali di rilievo, inerenti aspetti significativi dei rapporti fra ente locale e pro-loco: - l erogazione di contributi alle associazioni turistiche pro-loco da parte di enti pubblici non costituisce affidamento di gestione del patrimonio 2781

2 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. pubblico, ma semplice e discrezionale elargizione incentivante per la promozione di attività a rilevanza turistica il cui sviluppo l ente locale tende istituzionalmente ad incoraggiare: è stato quindi ritenuto (Corte dei conti, reg. Sicilia, sez. giurisd., 22 maggio 1995, n. 118) che non sussista la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori delle suddette associazioni pro-loco che abbiano beneficiato di contributi finanziari pubblici, non essendo gli stessi gestori di patrimonio pubblico, né funzionalmente inseriti nell organizzazione amministrativa pubblica; - è ammessa (e non soggetta a vincolo quale spesa per sponsorizzazioni ) la contribuzione comunale a sostegno di soggetti terzi in ambito locale, per lo svolgimento, da parte del privato, di un attività propria del Comune in forma sussidiaria. L attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati (come le pro loco) destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di comuni e province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell immagine dell amministrazione (C.d.C., sez. reg. Abruzzo, 10 settembre 2012, n. 346); - nei confronti dell amministratore di un associazione pro-loco la situazione di incompatibilità con la carica di consigliere comunale, prevista dall art. 63, c. 1, n. 1), Tuel, sussiste qualora detta associazione sia sottoposta a vigilanza del comune, da intendersi quale controllo idoneo ad incidere sul processo formativo della volontà dell ente, ovvero benefici di sovvenzioni facoltative, del comune stesso con connotati di continuità, oltre che di consistenza superiore al dieci per cento delle entrate. La suddetta situazione, pertanto, deve essere esclusa quando l associazione medesima sia soggetta solo a generico controllo di legittimità da parte del comune, senza alcuna interferenza sulla propria organizzazione ed attività, e benefici di sovvenzioni municipali di carattere meramente occasionale (Cass. civ., sez. I, 27 giugno 1986, n. 4260). Alle associazioni pro-loco è consentito optare per il regime forfetario di applicazione dell IRES applicabile per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al Tit. III, cap. II, par I comitati locali e di paese Comitati che si occupano alla realizzazione di singole manifestazioni od eventi nello sport o nello spettacolo, anche di tradizione, od alla promozione di specifiche caratteristiche del territorio o di sue frazioni ( di paese ), che operano in piena autonomia di gestione, con fini specifici, possono essere costituiti ai sensi dell art. 39 del Codice civile. Il comitato può essere costituito con atto pubblico o con scrittura privata redatta in carta semplice dai soci. I comitati possono registrare l atto costitutivo e lo statuto in modo da attribuire data certa all atto e prova che ad una determinata data un associazione era costituita e che i suoi organi erano regolarmente funzionanti. Gli elementi essenziali sono quindi l atto costitutivo e lo statuto; nell atto costitutivo vanno indicati i componenti i quali rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte (solo se il comitato non ha ottenuto la personalità giuridica). Altri documenti che il comitato dovrebbe tenere sono: il libro dei soci, per annotare in ordine cronologico di adesione tutti i soci con le generalità, le quote associative pagate, se previste dallo statuto, eventuali esclusioni e/o recessi; il libro dei verbali delle assemblee, per annotare tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. L art. 30, c. 1, D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all art. 148, Tuir, ed all art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante il presente modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione (cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 45/E). Alla raccolta fondi risulta applicabile l art. 20, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 che prevede l obbligo di redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, un apposito e separato rendiconto con le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione. Si ritiene che il comitato debba dotarsi del codice fiscale, a termini del D.P.R. n. 605/1973. Si ritiene utile rilevare che l eventuale partecipazione di rappresentanti dell amministrazione incontra i limiti di compatibilità dettati dall art. 63, c. 1, n. 1, Tuel. Detti limiti non sussistono quando la partecipazione non si manifesta con poteri di rappresentanza o coordinamento, la cui assenza potrà essere verificata caso per caso. 2782

3 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 TITOLO II Il pubblico spettacolo Cap. I I finanziamenti e contributi alle attività 1. Il Fondo unico per lo spettacolo - FUS 1.1. La natura del sovvenzionamento Il Fondo unico per lo spettacolo è attribuito con interventi di sovvenzionamento delle diverse attività nella misura per gli stessi indicata nei successivi capitoli, ripartito secondo i criteri previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163 e s.m. La Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 21 luglio 2004), nel ritenere non fondate le eccezioni di legittimità costituzionale della legislazione statale vigente relativa alle attività ed al Fondo unico per lo spettacolo, tuttavia rilevò la necessità che il legislatore statale riformasse profondamente le leggi vigenti per adeguarle alle mutate competenze costituzionali ed ai principi relativi alle funzioni amministrative, rendendole conformi alle disposizioni contenute nell art. 118 Cost. ed ai principi nello stesso affermati. In assenza della nuova e definitiva disciplina legislativa ed essendo mancata quella transitoria di attuazione della legge n. 3/2001, la Corte costituzionale ha quindi ritenuto che il sistema di erogazione del Fondo regolato dalla legge n. 163/1985 rimanga in vigore. La Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 19 luglio 2005 ha quindi riaffermato la necessità di adeguamento della legislazione ai principi costituzionali sopra richiamati I nuovi criteri dettati dal D.L. n. 91/2013 L art. 9 del D.L. n. 91/2013, conv. in legge n. 112/2013, ha stabilito che con apposito decreto ministeriale siano rideterminati, con le modalità di cui all art. 1, c. 3, della legge n. 239/2005, e con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2014, i criteri per l erogazione e le modalità per la liquidazione e l anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione tengono conto dell importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto stabilisce, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate Criteri e modalità per l erogazione, l anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS Con D.M. 27 luglio 2017 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242) sono stati stabiliti i nuovi criteri e modalità per l erogazione, l anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul FUS per le domande di contributo a far data dall anno di contribuzione I contributi sono così concessi per progetti triennali, corredati di programmi per ciascuna annualità, di attività musicali, teatrali, di danza, circensi in base agli stanziamenti del Fondo. Il Ministero per i beni e le attività culturali, inoltre, concede annualmente contributi per tournee all estero, contributi per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, per danni conseguenti ad evento fortuito, per la strutturazione di aree attrezzate per l esercizio dell attività circense ed interventi a sostegno del sistema delle residenze ex art. 43, D.M., nonché per le azioni di sistema di cui all art. 44, D.M. Il contributo è concesso per una quota parte dei costi ammissibili del progetto ammesso al contributo, tenuto cioè conto delle attività che rispondono agli obiettivi generali del decreto, nonché ai requisiti minimi di attività annuale e alle specifiche condizioni richieste per le diverse tipologie di domanda di contributo. I costi ammissibili di progetto e del relativo programma annuale sono quelli direttamente imputabili ad una o più attività del progetto, direttamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pagati, opportunamente documentabili e tracciabili, riferiti all arco temporale di ciascun programma annuale del medesimo progetto. La domanda di ammissione al contributo, all inizio del triennio di riferimento, all amministrazione utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line, può essere presentata per i seguenti ambiti: a) ambito teatro, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri nazionali; 2) teatri di rilevante interesse culturale; 3) teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche; 4) imprese di produzione teatrale; 5) imprese di produzione teatrale «prime istanze»; 6) imprese di produzione teatrale «Under 35»; 7) imprese di produzione di teatro di innovazione nell ambito della sperimentazione; 8) imprese di produzione di teatro di innovazione nell ambito del teatro per l infanzia e la gioventù; 2783

4 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. 9) imprese di produzione di teatro di innovazione nell ambito della sperimentazione e nell ambito del teatro per l infanzia e la gioventù «prime istanze»; 10) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine; 11) imprese di produzione di teatro di figura e di immagine «prime istanze»; 12) teatro di strada; 13) centri di produzione teatrale; 14) centri di produzione di teatro di innovazione nell ambito della sperimentazione e del teatro per l infanzia e la gioventù; 15) circuiti regionali; 16) organismi di programmazione; 17) organismi di programmazione in comuni con numero di abitanti inferiore a cinquecentomila; 18) festival; 19) festival e rassegne di teatro di strada; b) ambito musica, suddiviso nei seguenti settori: 1) teatri di tradizione; 2) istituzioni concertisticoorchestrali; 3) attività liriche ordinarie; 4) complessi strumentali; 5) complessi strumentali «prime istanze»; 6) complessi strumentali giovanili; 7) circuiti regionali; 8) programmazione di attività concertistiche e corali; 9) programmazione di attività concertistiche e corali «prime istanze»; 10) festival; 11) festival riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; 12) festival «prime istanze»; c) ambito danza, suddiviso nei seguenti settori: 1) organismi di produzione della danza; 2) organismi di produzione della danza «prime istanze»; 3) organismi di produzione della danza «Under 35»; 4) centri di produzione della danza; 5) circuiti regionali; 6) organismi di programmazione; 7) festival; 8) rassegne; d) ambito circo e spettacolo viaggiante, suddiviso nei seguenti settori: 1) imprese di produzione di circo; 2) imprese di produzione di circo «prime istanze»; 3) imprese di produzione di circo «Under 35»; 4) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione; 5) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «prime istanze»; 6) imprese di produzione di circo contemporaneo e di innovazione «Under 35»; 7) festival circensi competitivi; 8) festival circensi non competitivi; 9) acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari attrezzature e beni strumentali; 10) danni conseguenti ad evento fortuito; 11) strutturazione di aree attrezzate per l esercizio di attività circense; e) ambito progetti multidisciplinari, suddiviso nei seguenti settori: 1) circuiti regionali multidisciplinari; 2) organismi di programmazione multidisciplinari; 3) festival multidisciplinari; 4) festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio; f) ambito azioni trasversali, suddiviso nei seguenti settori: 1) promozione teatro ricambio generazionale; 2) promozione teatro coesione e inclusione sociale; 3) promozione teatro perfezionamento professionale; 4) promozione teatro formazione del pubblico; 5) promozione musica ricambio generazionale; 6) promozione musica coesione e inclusione sociale; 7) promozione musica perfezionamento professionale; 8) promozione musica formazione del pubblico; 9) promozione danza ricambio generazionale; 10) promozione danza coesione e inclusione sociale; 11) promozione danza perfezionamento professionale; 12) promozione danza formazione del pubblico; 13) promozione circo e spettacolo viaggiante ricambio generazionale; 14) promozione circo e spettacolo viaggiante coesione e inclusione sociale; 15) promozione circo e spettacolo viaggiante perfezionamento professionale; 16) promozione circo e spettacolo viaggiante formazione del pubblico; 17) tournee all estero per i relativi ambiti Le misure di trasparenza Gli enti e gli organismi dello spettacolo finanziati a valere sul FUS, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi ed artistici di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell atto di conferimento dell incarico; b) il curriculum vitae; c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione. Tali informazioni sono pubblicate dagli enti ed organismi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque aggiornate anche successivamente. Ai predetti soggetti non possono essere erogate a qualsiasi titolo somme sino alla comunicazione dell avvenuto adempimento o aggiornamento L integrazione delle dotazioni effettuata dalla legge delega n. 175/2017 La dotazione del FUS è stata incrementata di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro a decorrere dall anno 2020, da parte dell art. 4 della legge delega 22 novembre 2017, n Lo stesso articolo ha disposto specifi- 2784

5 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 che erogazioni in favore delle attività culturali nei territori interessati da eventi sismici. Cap. II I teatri 1. Autorizzazione all esercizio La concessione di nuove licenze per l esercizio di teatri è di competenza del comune (art. 19, D.P.R. n. 616/1977). La domanda deve essere preceduta dagli accertamenti di idoneità dei locali da parte della Commissione di vigilanza che ne dichiara l agibilità. 2. Costruzione, modificazione, adattamento La costruzione di teatri o l adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali, gli interventi per la modifica o trasformazione di locali da destinare a teatri è soggetta ad autorizzazione della regione (art. 1, D.L. n. 97/1995, convertito in legge n. 203/1995). Il rilascio dell autorizzazione è subordinato al parere della Commissione di vigilanza di cui all art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n Restauro, ristrutturazione, adeguamento funzionale Con D.M. 4 dicembre 1997, n. 516, modificato ed integrato dal D.M. 10 febbraio 2000, n. 101, è stato approvato il regolamento per l erogazione dei finanziamenti per gli interventi sugli immobili teatrali che, nel testo tuttora vigente, prevede: a) interventi ammissibili: progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di immobili destinati stabilmente ad attività teatrali; b) beneficiari: proprietari degli immobili di cui alla lett. a) ovvero, su delega di questi, gestori delle attività teatrali svolte nell immobile che si assumono, anche in parte, l onere dei lavori; c) agevolazioni: finanziamenti a tasso agevolato e contributi in conto interessi; d) condizioni di ammissibilità: 1) interventi su edifici o complessi immobiliari stabilmente o con carattere di continuità, ancorché non esclusivamente, adibiti a rappresentazioni pubbliche teatrali o comunque dal vivo; 2) progetti in forma esecutiva presentati da enti pubblici territoriali; 3) progetti che abbiano ottenuto il permesso di costruzione e tutti i pareri ed i nulla-osta prescritti, se presentati da privati; 4) progetti che prevedano l esecuzione in un lotto unico; e) istanza: l istanza di finanziamento deve essere presentata prima dell inizio dei lavori al Dipartimento dello spettacolo del Ministero dei beni ed attività culturali entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata dalla documentazione prevista dall art. 3 del D.M. n. 516/1997; f) finanziamento: con durata di cinque anni, è disposto secondo i criteri di priorità previsti dall art. 4 del suddetto decreto, che sono relativi ai seguenti interventi: 1) su immobili di proprietà di enti pubblici territoriali e soggetti alla legge n. 1089/1939 (v. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 2) su immobili di proprietà di enti pubblici territoriali situati nelle zone di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio; 3) su immobili di proprietà di enti pubblici territoriali; 4) su immobili soggetti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 5) su altri immobili non previsti nelle precedenti lettere. 4. Palchi - disciplina 4.1. Il diritto sul palco in teatro Il diritto di palco, nel tempo, si è evoluto da diritto reale, assimilabile per taluni aspetti al regime proprietario, a diritto personale, che consente ai titolari di godere con priorità del palco per avere contribuito alla sua costruzione e, in taluni casi, alla sua manutenzione: il comune ha, pertanto, titolo a sceglierne la forma più confacente di gestione (cfr. Tar Emilia Romagna, Parma, sez. I, 3 settembre 2010, n. 434). È peraltro da considerare che per la Corte di Cassazione (sez. I, 4 febbraio 2004, n. 2100) il diritto sul palco in teatro non ha come oggetto i posti, a sedere o in piedi che esso contiene, ma lo spazio intero, aperto sulle balconate sovrapposte nelle pareti perimetrali della sala, in cui si svolgono gli spettacoli, dal quale i titolari possono assistere alle rappresentazioni, e tutto il bene forma normalmente oggetto di proprietà superficiaria o di proprietà superficiaria separata, secondo il titolo; e poiché, 2785

6 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. in ragione della sua peculiare conformazione fisica (la struttura) e delle utilità specifiche che offre (la funzione), tutto il palco, di per sé, non è suscettibile di divisione, in quanto non permette la formazione di un numero di quote uguali a quello dei condividenti, nel caso di comproprietà del palco e di scioglimento della comunione il bene giuridico palco deve essere compreso per intero nella quota dei condividenti titolari della quota maggiore, con addebito dell eccedenza Espropriazione di palchi teatrali Per l espropriazione dei palchi teatrali di proprietà privata da parte dei comuni deve essere osservata la procedura prevista dal R.D.L. 18 febbraio 1937, n. 579, convertito in legge 17 giugno 1939, n. 221, non essendo tale testo normativo abrogato dalla legge 26 luglio 1939, n. 1336, la quale, in ordine al medesimo oggetto, ha disciplinato il trasferimento coattivo dei palchi dei teatri a favore di soggetti privati (C.d.S., IV, 13 giugno 1978, n. 564, Foro amm. 1978, I, 1242). 5. La concessione a privati di sale teatrali comunali e di altri immobili per teatro contemporaneo 5.1. La concessione di sale teatrali L atto con il quale il comune conferisce al privato l uso di un teatro e delle relative attrezzature, esula dal rapporto privatistico di locazione ed integra una concessione amministrativa di bene patrimoniale indisponibile qualora detto uso, alla stregua del complessivo contenuto delle clausole che lo regolano, configuri lo strumento attraverso il quale il comune medesimo persegue la finalità d interesse generale di assicurare il funzionamento del teatro, con l offerta alla collettività di un servizio culturale. In tale situazione, pertanto, la controversia promossa dal privato, per far valere l illegittimità della revoca del suddetto atto ed invocare la prosecuzione del rapporto, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo (Cass. civ., sez. unite, 21 novembre 1983, n. 6917). Ai sensi dell art. 1, c. 303, della legge n. 311/2004, i beni culturali, ivi compresi i teatri, per il cui uso attualmente non era corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna così a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio. In questo caso dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell atto di concessione o in apposita convenzione unita all atto stesso. Il comma 305 dello stesso art. 1 prevede che l individuazione del concessionario debba avvenire mediante procedimento ad evidenza pubblica; per lo stesso comma i beni culturali che possono formare oggetto di concessione debbono essere individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente, ma si ritiene che per quelli di proprietà comunale non necessiti tale ulteriore aggravio procedurale La concessione agevolata di immobili per il teatro contemporaneo L art. 6 del D.L. n. 91/2013, come conv. in legge n. 112/2013, ha previsto che per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, su indicazione dell Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. I beni così individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci 2786

7 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall ente gestore. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti possibili beneficiari, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui sopra, i beni di loro proprietà. 6. I teatri nazionali Sono definiti teatri nazionali gli organismi che svolgano attività teatrale di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connotino per la loro tradizione e storicità (art. 10, D.M. 1 luglio 2014). Sono ammessi a contributo i teatri nazionali che effettuino complessivamente nell anno un minimo di 240 giornate recitative di produzione e di giornate lavorative, come definite all allegato D al decreto, a condizione che: a) vi sia l impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al cento per cento del contributo statale, e tali da garantire la copertura delle spese di gestione delle sale; b) gestisca direttamente in esclusiva, per l attività di cui al presente Capo, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 1000 posti, con una sala di almeno 500 posti; c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell annualità precedente; d) almeno il cinquanta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato; e) ogni anno vengano prodotti almeno due spettacoli di autori viventi, di cui almeno uno di nazionalità italiana; f) ogni anno vengano prodotti o ospitati un minimo di due spettacoli di ricerca; g) almeno il settanta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla precedente lett. b); almeno la metà di tali giornate recitative deve essere rappresentata nelle sale e negli spazi situati nel comune in cui ha la sede legale il soggetto richiedente; al massimo il venti per cento delle giornate recitative in sede può essere costituito da giornate in cui si svolgono soltanto matinee per le scuole; h) non più del venti per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza; i) le recite in coproduzione non superino il venti per cento delle recite programmate e siano effettuate solo con altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali; j) sia dotato di una scuola di teatro e di perfezionamento professionale. Per accedere ai contributi, inoltre, alla data di presentazione della domanda, lo statuto del teatro deve essere adeguato in base ai seguenti criteri: a) la durata minima degli organi statutari non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque, e gli stessi possono essere confermati per non più di una volta; tali criteri sono valevoli, altresì, per l incarico e la conferma del Direttore del teatro; b) il Direttore del teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati; c) uno dei componenti del Consiglio di amministrazione del teatro e il presidente del Collegio dei revisori sono designati dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; d) la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società ex legge n. 120/ Teatri di rilevante interesse culturale Sono definiti teatri di rilevante interesse culturale gli organismi che svolgano attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell ambito della regione di appartenenza (art. 11, D.M. 1 luglio 2014). Sono ammessi a contributo i teatri di rilevante interesse culturale che effettuino complessivamente nell anno un minimo di 160 giornate recitative di produzione e di 6000 giornate lavorative, a condizione che: a) vi sia l impegno di enti territoriali o altri enti pubblici a concedere contributi per una somma complessivamente pari al quaranta per cento del contributo statale; 2787

8 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. b) gestisca direttamente in esclusiva, una o più sale, nella regione in cui ha sede legale, per un totale di almeno 400 posti, con una sala di almeno 200 posti; c) almeno il cinquanta per cento del personale artistico coincida con quello dell annualità precedente; d) almeno il trenta per cento del personale amministrativo e tecnico risulti assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato; e) ogni anno venga prodotto almeno uno spettacolo di autore vivente; f) ogni anno venga prodotto o ospitato uno spettacolo di ricerca; g) almeno il quaranta per cento del minimo delle giornate recitative degli spettacoli prodotti venga rappresentato nei teatri gestiti direttamente in esclusiva di cui alla lett. b) del presente comma; al massimo il venti per cento di tali giornate recitative può essere costituito da matinée per le scuole; tale soglia non si applica ai teatri che svolgono prevalentemente attività di teatro per ragazzi; h) non più del quaranta per cento del totale delle giornate recitative prodotte sia rappresentato al di fuori della regione di appartenenza; i) le recite in coproduzione non superino il quaranta per cento delle recite programmate; il presente limite non si applica per le coproduzioni con soggetti internazionali. Con riguardo ai teatri di minoranze linguistiche, gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici o privati devono impegnarsi a contribuire alle spese del teatro in misura almeno pari al contributo statale. Per detti teatri, le attività minime di cui sopra per accedere ai contributi, sono ridotte, rispettivamente, a 100 giornate recitative e a 4000 giornate lavorative. La condizione di cui alla precedente lett. b) si intende soddisfatta anche in caso di gestione condivisa con soggetti di minoranze linguistiche diverse da quella italiana. Ai fini della concessione del contributo, il Ministero richiede alla regione di appartenenza un parere sulle domande presentate da soggetti aventi sede legale nella regione medesima. Il parere deve riferirsi, in particolare, alla continuità dell attività del soggetto nel territorio regionale ed alla funzione da esso svolta nel sistema teatrale regionale. Il parere è trasmesso dalla regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del Ministero, trascorsi i quali si ritiene non espresso. Per accedere ai contributi, inoltre, alla data di presentazione della domanda, lo statuto del teatro deve essere adeguato in base ai seguenti criteri: - il Direttore del teatro può effettuare prestazioni artistiche per al massimo uno spettacolo ivi rappresentato e non può svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati; - il presidente del Collegio dei revisori è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo; - la composizione del Consiglio di amministrazione del teatro deve tener conto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società ex legge n. 120/ Le misure di razionalizzazione della spesa per consumi intermedi Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all art. 6, commi 8 e 12, del D.L. n. 78/2010, e smi e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all art. 8, c. 3, D.L. n. 95/2012 e smi, è pari all 8%. Cap. III Le sale cinematografiche - festival e rassegne cinematografiche locali 1. Le sale, i cinema-teatro, le multisala, le arene Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, reca la disciplina in materia di attività cinematografiche. Ai sensi dell art. 22 si intende: a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico; b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature; 2788

9 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 c) per multisala, l insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti; d) per arena, il cinema all aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche. 2. L apertura delle sale cinematografiche Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche, secondo i seguenti princìpi fondamentali: a) rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale; b) ubicazione delle sale e arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi; c) livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature; d) esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza. Ai fini dell iscrizione negli elenchi ministeriali delle imprese cinematografiche beneficiarie di contributi statali ex D.Lgs. n. 28/2004, le imprese di esercizio devono comunicare al Ministero per i Beni e le Attività culturali il rilascio delle autorizzazioni relative alle singole sale cinematografiche, nonché gli eventuali periodi di sospensione dell esercizio per periodi superiori a sei mesi. 3. Apertura sale con più di posti Fino all emanazione delle disposizioni regionali richiamate nel precedente paragrafo resta in vigore la previgente disciplina statale di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e di cui al decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 39. Quest ultimo, in particolare, reca disposizioni per il rilascio di autorizzazione per l apertura di sale cinematografiche, stabilendo che la costruzione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene per spettacoli cinematografici, nonché la ristrutturazione o l ampliamento di sale cinematografiche già in attività, sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali, nei casi in cui la capienza complessiva sia - o divenga superiore - indipendentemente dal numero delle sale, a posti. È necessaria l autorizzazione anche nei seguenti casi: a) per adibire un teatro a sala per spettacoli cinematografici, allorché la capienza complessiva del medesimo è superiore a posti; b) qualora due o più sale, che hanno capienza complessiva superiore a posti, siano comunque ubicate nello stesso complesso immobiliare, ancorché non comunicanti ovvero dotate di separati ingressi su spazi pubblici. Per le procedure e le modalità tecnico-amministrative relative alle autorizzazioni delle sale cinematografiche ed ai relativi permessi edilizi si vedano le precedenti edizioni. 4. Le sale d essai, le sale della comunità ecclesiale o religiosa per l attività d essai I film d essai sono «film di ricerca e sperimentazione», ossia i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi (cfr. art. 1, legge 14 novembre 2016, n. 220). La «sala d essai» è la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività, secondo quanto previsto dalla legge n. 220/2016, che ha demandato ad apposito decreto la determinazione dei criteri per la programmazione qualificata delle sale d essai. Fino a nuova decretazione, la qualifica di sala d essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d essai ed equiparati ai sensi dell art. 2, comma 9, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, come stabilito dal D.M. 3 febbraio Il titolare della sala della comunità ecclesiale o religiosa si impegna con propria dichiarazione, per 2789

10 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. almeno un biennio, a programmare film d essai secondo le previsioni stabilite al suddetto articolo per tale tipologia di sala. 5. Valorizzazione delle sale cinematografiche di interesse culturale Ai sensi dell art. 8 della legge n. 220/2016, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all art. 10, c. 3, lett. d), Codice dei beni culturali e del paesaggio, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d essai. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d uso di tali beni. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata un apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento di dette finalità. 6. Il Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali - gli interventi nelle periferie e nelle aree urbane degradate Per consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale l art. 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, ha costituito un apposita sezione del Fondo per il cinema e l audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l anno 2020 e di 10 milioni di euro per l anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati: a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l esercizio cinematografico e per i servizi connessi; c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all aumento del numero degli schermi; d) alla ristrutturazione e all adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale. Il D.P.C.M. 4 agosto 2017 ha recato le disposizioni applicative del piano straordinario con particolare riguardo ai soggetti beneficiari, ai limiti massimi di intensità di aiuto, alle condizioni per l accesso al beneficio, alle priorità nella concessione dei contributi e agli eventuali obblighi a carico del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d uso e alla programmazione cinematografica. È interessante rilevare come il predetto art. 28 della legge n. 220/2016 ha previsto che nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. 7. I festival e le rassegne cinematografiche locali Le regioni, le province e i comuni possono attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza secondo quanto previsto dall art. 19 del D.Lgs. n. 28/2004. Al riguardo possono ricevere contributi erariali (cfr. D.M. 12 aprile 2007): - iniziative e manifestazioni, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; - la realizzazione di mostre d arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; - la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica. 2790

11 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 Cap. IV Le attività musicali, della lirica, concertistiche e della danza 1. Le fondazioni lirico-sinfoniche 1.1. La trasformazione in fondazioni di diritto privato La trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti che operano nel settore musicale fu disposta con il D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, integrato dalla legge n. 6/2001. Con tali disposizioni gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono stati trasformati in fondazioni ed hanno acquisito la personalità giuridica di diritto privato (1). Perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell arte musicale per quanto di competenza, la formazione professionale dei quadri artistici e l educazione musicale della collettività Gli interventi di razionalizzazione del D.L. n. 91/2013 Per fare fronte allo stato di grave crisi del settore e pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al D.Lgs. n. 367/1996, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, che non erano in amministrazione straordinaria ex art. 21 dello stesso decreto n. 367, ovvero non potevano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che erano in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, senza aver ancora terminato la ricapitalizzazione, dovevano presentare (entro il 7 gennaio 2014), un piano di risanamento ai sensi dell art. 11 del D.L. n. 91/2013, conv. in legge n. 112/2013, intervenendo su tutte le voci di bilancio (1) Gli enti autonomi lirici riconosciuti dalla legge n. 800/1967, trasformati in fondazioni, sono i seguenti: il Teatro comunale di Bologna; il Teatro comunale di Firenze; il Teatro comunale dell Opera di Genova; il Teatro alla Scala di Milano, che è ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale; il Teatro San Carlo di Napoli; il Teatro Massimo di Palermo; il Teatro dell Opera di Roma, con particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella capitale dello Stato; il Teatro Regio di Torino; il Teatro comunale G. Verdi di Trieste; il Teatro La Fenice di Venezia; l Arena di Verona; la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Le istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni sono le seguenti: l Accademia nazionale di S. Cecilia in Roma, per la gestione autonoma dei concerti; l Istituzione dei concerti e del Teatro lirico Giovanni Pier Luigi da Palestrina di Cagliari. strutturalmente non compatibili con l inderogabile necessità di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. Per effetto del comma 355 della legge n. 208/2015, le fondazioni lirico-sinfoniche che avevano presentato il piano di risanamento ex art. 11, D.L. n. 91/2013, sono tenute al raggiungimento del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, entro l esercizio finanziario 2019 (cfr. comma 323, legge n. 205/2017); a tal fine potevano integrare il piano di risanamento per il triennio Le fondazioni per le quali non è stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine sopra indicato, ovvero che non raggiungano il pareggio economico e, entro l esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa (cfr. art. 11, c. 14, D.L. n. 91/2013, come modificato dal comma 323 della legge n. 205/2017) Le misure del D.L. n. 113/2016 Per garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario avviato con il D.L. n. 91/2013, nonché per prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, l art. 24 del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge n. 160/2016, ha previsto l adozione, su proposta del MiBACT, di uno o più regolamenti per la revisione dell assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi: a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria; b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell inquadramento di tali enti, alternativamente, come fondazione lirico-sinfonica o teatro lirico-sinfonico, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità; c) previsione, tra i requisiti di cui alla lett. b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell equilibrio economico-finanziario, della capacità di au- 2791

12 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. tofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana; d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l attribuzione della qualifica conseguente; e) previsione che, nell attuazione di quanto previsto alla lett. b), l eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche. Lo stesso art. 24 prevede che, nelle more della revisione dell assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, siano adottate le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento: a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello; b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro del personale, anche direttivo, da tempo pieno a tempo parziale, allo scopo di assicurare, a partire dall esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell equilibrio economicofinanziario; c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche è ridotto nella misura del 50 per cento; d) la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è estesa anche ai rapporti di collaborazione prestati nell ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni. Sono inoltre apportate modifiche all art. 11, D.L. n. 91/2013, che implicano il rispetto del pareggio economico in ciascun esercizio - obbligatorio entro l esercizio ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario Le forme organizzative speciali Con il D.P.R. 19 maggio 2011, n. 117, è stata data attuazione all art. 1 del D.L. 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge n. 100/2010, che ha disposto il riordino del settore lirico-sinfonico. Sono stati così disciplinati i presupposti ed i requisiti richiesti alle fondazioni lirico-sinfoniche ai fini del riconoscimento del diritto di dotarsi di forme organizzative speciali. La legge di stabilità 2014, ai commi 326 e 327, ha disposto che le fondazioni lirico-sinfoniche che presentino evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando tutti i requisiti di cui all art. 1, lett. f), del D.L. n. 64/2010, di cui al seguente paragrafo. Tali fondazioni dovevano adeguare lo statuto entro il 1 gennaio 2015, in deroga ai criteri di composizione degli organi di cui al precedente paragrafo Il regime giuridico applicabile La fondazione dotata di forma organizzativa speciale ha personalità giuridica di diritto privato ed è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal regolamento di cui al decreto n. 117, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continuano, inoltre, ad applicarsi le disposizioni vigenti nel settore lirico-sinfonico, non incompatibili con il regolamento di cui al decreto n. 117/2011, ed in particolare quelle di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367, per ciò che attiene: a) alle finalità di diffusione dell arte musicale, di formazione professionale dei quadri artistici e di educazione musicale della collettività, nel rispetto del vincolo di bilancio, di cui all art. 3 del decreto legislativo; b) alla disciplina in tema di patrimonio e di gestione, di cui all art. 15 del decreto legislativo; c) alla disciplina in materia di scritture contabili e di bilancio, di cui all art. 16 del decreto legislativo; 2792

13 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 d) alla disciplina in materia di conservazione di diritti, di cui all art. 17 del decreto legislativo; e) alla disciplina in materia di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciute, di cui all art. 18 del decreto legislativo; f) alla disciplina in materia di vigilanza, di insolvenza, di amministrazione straordinaria, di personale, di corpi artistici e di disposizioni tributarie, di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto legislativo. La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale ha facoltà di contrattare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regoli all unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e dagli accordi integrativi aziendali. La definizione di tale autonomo contratto di lavoro è demandata all autonomia negoziale delle parti sociali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economica-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. In mancanza di accordo fra le parti, protrattasi per più di sei mesi, si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) delle fondazioni lirico-sinfoniche fino alla data di efficacia dell autonomo contratto di lavoro, ai sensi della normativa vigente nel settore di riferimento. Alla fondazione dotata di forma organizzativa speciale continua, altresì, ad applicarsi la disposizione di cui all art. 23 della legge n. 800/ di cui al successivo par in base alla quale il Comune nel quale ha sede la fondazione è tenuto a mettere a disposizione della medesima i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento delle attività nonché le disposizioni di cui all art. 9, commi 1, 2 e 3, della legge n. 498/1992, in materia di incompatibilità di impieghi e di attività di lavoro autonomo o professionale svolta dai dipendenti a tempo indeterminato I requisiti necessari e la domanda di riconoscimento La qualifica di «Fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale» è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali alle fondazioni lirico-sinfoniche che presentano tutti i seguenti presupposti e i requisiti: a) nella peculiarità in campo lirico-sinfonico, desunta dalla specificità della fondazione nella storia della cultura operistica e sinfonica italiana; b) nella assoluta rilevanza internazionale, desunta dall accertata capacità della fondazione di programmare e realizzare, in modo sistematico e non occasionale, una parte significativa della propria attività lirico-sinfonica in ambito internazionale; c) nella eccezionale capacità produttiva, desunta dall ampia offerta culturale, ben articolata, diversificata e positivamente caratterizzata dal ricorso sistematico e non occasionale a forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; d) nella capacità di conseguire l equilibrio economico-patrimoniale di bilancio, che non deve derivare da operazioni di rivalutazioni del patrimonio, realizzato per almeno quattro volte consecutive nei cinque esercizi precedenti l istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, a tal fine desunta: 1) dalla realizzazione di rilevanti ricavi propri; 2) dal significativo e continuativo apporto finanziario, alla gestione o al patrimonio, da parte di soggetti privati, nonché dalla capacità di attrarre, nell ultimo triennio, sponsor privati; 3) dalla entità dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni rese, non inferiore, nell ultimo bilancio approvato, al 40% dell ammontare del contributo statale. Lo statuto della fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è adeguato, come deliberato dall organo della medesima fondazione a ciò deputato, entro sessanta giorni dal riconoscimento della forma organizzativa speciale, prevede: a) i seguenti organi: il presidente, un organo di indirizzo, un organo di gestione, un organo di controllo ed eventualmente un organo assembleare. Negli organi di indirizzo sono, comunque, rappresentati i soci fondatori di diritto. I soci fondatori privati partecipano in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione. Lo statuto determina la durata degli organi della fondazione. I componenti dell organo di indirizzo possono essere riconfermati senza limite di mandato e non percepiscono compensi, gettoni di presenza o altre indennità. L organo di controllo è nominato con decreto del Ministro dell economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed è composto da tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero dell economia e delle finanze, uno in rappresentanza del Ministero per i Beni e le Attività culturali e uno desi- 2793

14 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. gnato dalla fondazione scelto tra persone in possesso dell iscrizione al registro dei Revisori legali; b) l univoca attribuzione all organo di gestione di adeguata autonomia decisionale; c) la condizione che la partecipazione dei privati finanziatori alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali dell ente; d) l erogazione del contributo statale sulla base di programmi di attività triennali corredati dei relativi budget preventivi, in ragione della percentuale stabilita ai sensi del comma 4 del decreto n. 117, e di cui al successivo paragrafo. L art. 5, c. 1, D.L. n. 83/2014, conv. in legge n. 106/2014, nell ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, ha previsto che siano determinati, con apposito D.M., i criteri per la individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro funzione e rilevanza internazionale, per le capacità produttive, per i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, si dotano di forme organizzative speciali. Le fondazioni dotate di forme organizzative speciali, percepiscono a decorrere dal 2015 un contributo dello Stato a valere sul FUS, determinato in una percentuale con valenza triennale, e contrattano con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti. Tali fondazioni sono individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti di cui sopra presentano al Ministero per i Beni e le Attività culturali apposita istanza per ottenere il riconoscimento delle forme organizzative speciali di cui al presente regolamento. La Direzione generale competente, acquisiti tutti gli elementi istruttori necessari, entro quarantacinque giorni dalla ricezione dell istanza di riconoscimento, formula una motivata proposta di accoglimento dell istanza medesima oppure comunica i motivi ostativi all accoglimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, entro i successivi quarantacinque giorni, provvede motivatamente sull istanza di riconoscimento. In caso di accertata carenza sopravvenuta dei requisiti e dei presupposti per il riconoscimento delle forme organizzative speciali, la Direzione generale competente comunica l avvio del procedimento di revoca del provvedimento di riconoscimento. Il procedimento si conclude nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione di avvio con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministero dell economia e delle finanze, di revoca o di conferma del riconoscimento. Il Ministro per i beni e le attività culturali, all esito del procedimento, può altresì assegnare alla fondazione lirico-sinfonica un termine, non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta, per superare le carenze riscontrate e ricostituire le condizioni per il godimento delle forme organizzative speciali. In caso di revoca o di annullamento del provvedimento di riconoscimento, la fondazione lirico-sinfonica provvede, nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento, alle conseguenti modifiche statutarie ai sensi della normativa generale vigente in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. In sede di prima applicazione del riordino le fondazioni lirico-sinfoniche in possesso dei requisiti e dei presupposti previsti, contestualmente all istanza di riconoscimento della forma organizzativa speciale, possono trasmettere al Ministero per i Beni e le Attività culturali e al Ministero dell economia e delle finanze, ai fini dell approvazione, lo statuto adeguato. In tal caso, ricorrendone i presupposti e i requisiti previsti, con apposito viene provveduto al riconoscimento della forma organizzativa speciale contestualmente all approvazione dello statuto I controlli ministeriali I programmi di attività sono sottoposti a verifica successiva del Ministero; in caso di mancata trasmissione dei programmi suddetti e della relativa documentazione, ovvero in caso di accertata inattività della fondazione, il Direttore generale competente per materia dispone la revoca del contributo assegnato. L accertamento di attività inferiori a quelle valutate ai fini del contributo assegnato, ovvero la variazione sostanziale di elementi artistici dei programmi di attività, comporta la corrispondente riduzione del contributo triennale, da adottarsi con provvedimento del Direttore generale competente per materia. 2794

15 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 La fondazione lirico-sinfonica dotata di forma organizzativa speciale è inoltre sottoposta all alta vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo quanto previsto dall art. 4 del D.P.R. n. 117/2011 cui si rinvia L elenco delle fondazioni lirico-sinfoniche Le fondazioni liriche in Italia di cui all art. 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono le seguenti: Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari (legge 11 novembre 2003, n. 310) Fondazione Teatro Comunale di Bologna Fondazione Teatro Lirico di Cagliari Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova Fondazione Teatro alla Scala di Milano Fondazione Teatro di San Carlo in Napoli Fondazione Teatro Massimo di Palermo Fondazione Teatro dell Opera di Roma Fondazione Accademia Nazionale di S. Cecilia di Roma Fondazione Teatro Regio di Torino Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste Fondazione Teatro La Fenice di Venezia Fondazione Arena di Verona Fonte: Ministero per i Beni e le Attività culturali Uso del teatro comunale I comuni nei quali ha sede l ente lirico o l istituzione concertistica sono tenuti a mettere a disposizione dell ente o istituzione medesimi, i teatri ed i locali occorrenti per lo svolgimento dell attività ai sensi dell art. 23 della legge n. 800/1967. Occorre peraltro rilevare che ciò non determina la possibilità di affidamento diretto ad una fondazione lirico-sinfonica di servizi teatrali, connessi alla concessione in uso gratuito del teatro comunale medesimo, con obbligo per l amministrazione locale di mettere a disposizione il proprio teatro comunale. L art. 23 della legge n. 800/1967, infatti, si deve considerare del tutto indifferente rispetto alla questione delle modalità di affidamento del servizio e della concessione in uso, la cui applicazione non necessariamente deve condurre alla identificazione del fruitore con il gestore del servizio (cfr. C.d.S., sez. VI, 25 novembre 2008, n. 5781). 2. Le istituzioni artistiche e musicali La legge 21 dicembre 1999, n. 508, dispose la riforma delle Accademie di belle arti, dell Accademia nazionale di danza, dell Accademia nazionale d arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati. Con D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, è stato emanato il Regolamento recante criteri per l autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche. Le istituzioni musicali delle quali il regolamento disciplina, insieme con quelle artistiche, l autonomia statutaria e regolamentare, l organizzazione, gli organi, le procedure, sono state in diversi casi promosse e sostenute dagli enti locali con apporti economici ed organizzativi sostanziali. L art. 7 del regolamento attribuisce al Ministro la facoltà di integrare il Consiglio di amministrazione, nominando fino ad un massimo di due componenti su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni ed organizzazioni culturali, qualora essi contribuiscano al finanziamento o funzionamento dell istituzione con una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro. 3. Le Istituzioni Concertistiche ed Orchestrali Le Istituzioni Concertistiche ed Orchestrali sono complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgono nel territorio delle rispettive province. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva, può riconoscere la qualifica di Istituzione Concertistica Orchestrale alle istituzioni con complessi stabili o semistabili a carattere professionale che svolgano annualmente almeno cinque mesi di attività (art. 28, legge 14 agosto 1967, n. 800). Alle istituzioni concertistico-orchestrali, ai sensi dell art. 20 del D.M. 1 luglio 2014, è concesso un contributo sul FUS a condizione che effettuino complessivamente nell anno almeno 5000 giornate lavorative e che abbiano un organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente con contratti a tempo indeterminato o determinato nell organico medesimo, con riferimento alle giornate lavorative, e impieghino almeno 35 elementi in orchestra per non meno di 28 concerti. I contributi sono assegnati annualmente con decreto ministeriale. Le Istituzioni ad oggi riconosciute sono le seguenti: 2795

16 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. Fondazione Orchestra Regionale delle Marche Istituzione Concertistico Orchestrale della Provincia di Bari Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento Fondazione Orchestra Regionale Toscana Istituzione Sinfonica Abruzzese Fondazione ICO Tito Schipa Fondazione I Pomeriggi Musicali Associazione Orchestra di Padova e del Veneto Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana Fondazione Arturo Toscanini Fondazione Ottavio Ziino Orchestra di Roma e del Lazio Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo Associazione Orchestra della Magna Grecia Fonte: Ministero per i Beni e le Attività culturali. 4. I Teatri di Tradizione I Teatri di Tradizione hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, in particolare liriche, nel territorio delle rispettive province (art. 28, legge 14 agosto 1967, n. 800), ed hanno la caratteristica comune di un radicamento in aree del territorio dove è forte una tradizione artistico-culturale. Il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentita la Commissione Consultiva per il settore Musica, può con proprio decreto riconoscere la qualifica di Teatro di Tradizione a quei teatri che dimostrino di aver dato particolare impulso alle locali tradizioni artistiche e musicali. Possono accedere ai contributi FUS in base al D.M. 1 luglio 2014 i teatri di tradizione, che effettuino complessivamente nell anno un minimo di 2000 giornate lavorative, comprese quelle di complessi terzi, comunque utilizzati. I predetti teatri devono impiegare non meno di quarantacinque professori d orchestra di nazionalità italiana o di Paesi UE, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare nel programma annuale, per i quali è consentito un numero inferiore, nonché impiegare artisti lirici di nazionalità italiana o di Paesi UE in misura prevalente rispetto all intera programmazione. Per l ammissione al contributo, i teatri, ai sensi dell art. 19 del decreto, devono effettuare attività di produzione e ospitalità di opere liriche, con un minimo di otto recite, articolate su tre spettacoli. Possono, inoltre, effettuare concerti e spettacoli di danza, anche con musica su supporto registrato. I teatri devono, altresì, registrare entrate annuali da enti territoriali o altri enti pubblici non inferiori al quaranta per cento del contributo statale. ANCONA BARI BOLZANO FIRENZE L AQUILA LECCE MILANO PADOVA PALERMO PARMA ROMA SANREMO TARANTO 5. Trattenimenti danzanti, e manifestazioni musicali e canore, scuole da ballo, circoli, sale di pubbliche audizioni L esercizio delle attività è soggetto al rilascio di apposita licenza da parte del comune (art. 19, comma 5, D.P.R. n. 616/1977). Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all articolo 19 della legge n. 241/1990, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo (art. 68, Tulps). Le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati. Alle stesse si applicano i limiti massimi di esposizione al rumore di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 ed il D.M. 11 dicembre 1996 sul criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. Il rilascio della licenza di esercizio avviene su istanza del responsabile dell organizzazione, corredata dal nulla-osta della S.I.A.E., e dalla documentazione di disponibilità e di agibilità dei locali, rilasciata, quest ultima, dalla Commissione provinciale di vigilanza sui pubblici spettacoli. La licenza rilasciata dal comune ha validità per la persona od organizzazione che ne è titolare e per i locali o il luogo nella stessa indicati. La disciplina di tali attività è esaminata in altra parte della presente Guida. 6. La concessione agevolata di immobili per arte, musica e danza contemporanee L art. 6 del D.L. n. 91/2013, come conv. in legge n. 112/2013, ha previsto che per favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e 2796

17 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 produzione di arte, musica, danza e teatro contemporanei, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, su indicazione dell Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri. I beni così individuati sono locati o concessi per un periodo non inferiore a dieci anni ad un canone mensile simbolico non superiore ad euro 150 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del locatario o concessionario. Tali beni sono locati o concessi esclusivamente a cooperative di artisti ed associazioni di artisti, residenti nel territorio italiano; dall ente gestore che predispone un bando pubblico ai fini dell assegnazione dei beni ai progetti maggiormente meritevoli. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare che i soci o gli associati dispongano di un adeguato progetto artistico-culturale. L eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall ente gestore. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti possibili beneficiari, possono dare in locazione, per le finalità e con le modalità di cui sopra, i beni di loro proprietà. 7. Festival musicali e operistici - contributo Con legge 20 dicembre 2012, n. 238 (G.U , n. 7) è stato assegnato, a decorrere dal 2013, un contributo di un milione di euro ciascuna a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago, per sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici di assoluto prestigio internazionale realizzati ogni anno dalle quattro Fondazioni. Sono a tal fine impegnati nel bilancio dello Stato, a decorrere dal 2013, fondi per complessivi 4 milioni di euro. Cap. V I circhi equestri e lo spettacolo viaggiante 1. Le attività di spettacolo viaggiante Con leggi 18 marzo 1968, n. 337, 9 febbraio 1982, n. 37 e 13 luglio 1984, n. 311, lo Stato ha riconosciuto la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante e sono state stabilite disposizioni per il consolidamento e lo sviluppo del settore. Le leggi regionali regolano la materia. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all aperto od al chiuso, ovvero i parchi permanenti. Sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. L elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni è stato istituito con il decreto interministeriale 23 aprile 1969, aggiornato con successivi decreti. 2. Le aree comunali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante L art. 9 della legge n. 337/1968 dispone che ciascun comune deve essere dotato di un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento. Tale elenco deve essere aggiornato almeno una volta all anno. La concessione delle aree comunali e demaniali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti dell autorizzazione, senza ricorso ad esperimento d asta. La giurisprudenza (Tar Veneto, Venezia, sez. III, 3 aprile 2013, n. 503) ha rilevato che l esercizio dell attività di spettacolo viaggiante implica per consuetudine che gli esercenti si spostino oltre che con i mezzi destinati allo spettacolo anche con i mezzi destinati ad abitazione, e ne consegue che anche i mezzi destinati ad abitazione devono essere allocati nel comune in cui viene svolta l attività di spettacolo viaggiante, dal che - tenuto conto di quanto disposto dalla legge n. 337 del si ricava la garanzia di poter ottenere la concessione dell area anche per i mezzi abitativi. È stata ritenuta legittima la previsione regolamentare di un comune che, ai fini dell assegnazione del plateatico per l installazione di circhi equestri, attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, richiede quale requisito la proprietà del tipo di attrazione, in quanto funzionale alla garanzia del- 2797

18 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. la libertà di iniziativa economica (Tar Umbria, 31 maggio 1994, n. 351). È vietata la concessione di aree non incluse nell elenco ufficiale e la sub-concessione delle aree comprese nell apposito elenco. Per le occupazioni del suolo pubblico si applicano le speciali agevolazioni previste dall art. 45 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n La riduzione dell imposta sulla pubblicità e dei diritti d affissione Il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ha previsto la riduzione del 50% per l imposta sulla pubblicità (art. 16, c. 1, lett. c) e per i diritti sulle pubbliche affissioni (art. 20, c. 1, lett. d), per la pubblicità e per l affissione di manifesti relativi agli spettacoli viaggianti. Per i comuni che hanno adottato il canone per l installazione di mezzi pubblicitari, avvalendosi di quanto disposto dall art. 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l eventuale concessione di riduzioni od agevolazioni deve essere prevista dal regolamento comunale di cui al predetto art Norme di sicurezza Con decreto del Ministro dell Interno 18 maggio 2007 (G.U. 14 giugno 2007, n. 136), come modificato dal D.M. 13 dicembre 2012, sono state stabilite norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante, fissando i requisiti minimi da osservare per tali attività, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi. Il procedimento comprende l acquisizione di un parere da parte della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. È prevista una funzione di controllo, almeno annuale, di ogni attività, successivamente al primo utilizzo, funzione in relazione alla quale non si può non rilevare che l ente, e la sua commissione, deve dotarsi di competenze tecniche particolarmente specializzate, non presenti nella propria organizzazione, per accertamenti che comportano notevole impegno e responsabilità e i costi conseguenti, alla cui copertura nel decreto non è fatto alcun riferimento e non sono previsti corrispettivi a carico dei privati che fruiscono del servizio. Il decreto 18 maggio 2007 reca le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante che dette attività devono rispettare; posto che le stesse non vietano del tutto l uso di animali negli spettacoli, il comune non può cambiare l ordinamento con una semplice ordinanza contingibile e urgente, se non per le ipotesi, contemplate dall ordinamento medesimo, di comprovati pericoli per l igiene, l incolumità pubblica e privata o per la sicurezza urbana (Tar Molise, Campobasso, sez. I, , n. 642). Cap. VI Le manifestazioni e spettacoli in siti di interesse storico ed artistico La realizzazione di manifestazioni e spettacoli in siti di interesse storico ed artistico è soggetta alle procedure indicate dal Codice dei beni culturali e ambientali approvato con D.Lgs. n. 42/2004, esaminato più approfonditamente in altra parte della presente Guida. Gli artt. 106 e seguenti, del Codice, disciplinano l uso dei beni culturali da parte di richiedenti, anche a titolo strumentale e precario. Se il bene è in consegna al Ministero, i provvedimenti relativi appartengono alla competente soprintendenza; per i beni di appartenenti degli enti territoriali vi provvedono i relativi uffici. Nel caso sia richiesto l uso del bene nella forma della concessione, il provvedimento è rilasciato previa autorizzazione del Ministero con le prescrizioni di cui all art. 106, c. 2-bis. È inoltre consentito l uso strumentale e precario dei beni culturali, anche in questo caso a mezzo concessione, il cui canone è determinato sulla base degli elementi di cui all art L esercizio di manifestazioni è soggetto alle procedure di cui al Tulps, artt. 69 e 80; quest ultima disposizione richiede la preventiva verifica da parte della commissione tecnica della solidità e sicurezza dell edificio e dell esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Pertanto a termini dell art. 141 e seguenti del Regolamento del Tulps (R.D. n. 635/1940), deve essere attivata la commissione di vigilanza per l adozione dei pareri e le verifiche richieste dalle medesime norme. Accertata l agibilità dei locali o delle aree, è inoltre richiesto il certificato di prevenzione incendi a termini del D.P.R. n. 151/2011 previsto dall allegato I ai numeri 72 e 65, riferiti alle attività che vengono effettuate in edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Occorre inoltre considerare quanto disposto dall art. 52 del Codice, così come modificato 2798

19 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 dall art. 4-bis del D.L. n. 91/2013, conv. in legge n. 112/2013, per il quale, al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. Per quanto riguarda la competenza in merito ai provvedimenti da adottare, si ritiene che debba essere effettuata una distinzione tra il provvedimento concessorio che riguarda l uso del bene, e quello per l effettuazione di spettacoli. Nel primo caso la competenza appartiene alla struttura dell ente preposta alla gestione del patrimonio pubblico, che adotta i relativi provvedimenti sulla base delle decisioni assunte dall organo consiliare, secondo i criteri indicati negli artt. 106 e seguenti del Codice dei beni culturali. I provvedimenti in materia di effettuazione di spettacoli vengono rilasciati dallo sportello unico, in virtù dell attribuzione di competenze di carattere generale di cui all art. 38, c. 3, lett. a) del D.L. n. 112/2008, e dell espressa esclusione dalle competenze dello sportello delle funzioni di cui all art. 2, c. 4, D.P.R. n. 160/2010. Cap. VII Il carnevale e le sfilate di carri allegorici e manifestazioni similari 1. Il valore storico e culturale del carnevale ed il ruolo degli enti locali L art. 4-ter del D.L. n. 91/2013, conv. in legge n. 112/2013, ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane. È importante in questo contesto il ruolo dei comuni, in quanto ne sono favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali, e quindi con iniziative che devono sempre considerare il ruolo di questi ultimi. 2. Le disposizioni afferenti la sicurezza Le sfilate di carri allegorici e manifestazioni similari sono soggette al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, secondo quanto indicato dal Ministero dell interno con la circolare 1 dicembre 2009, n /144. I carri allegorici installati su veicoli, i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall art. 141-bis del regolamento del Tulps dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell impianto alle regole tecniche di sicurezza. Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l attuale norma UNI EN 13814:2005. I carri non sono classificabili fra le attrazioni dello spettacolo viaggiante ed assoggettabili, quindi, alle norme di cui al D.M. 18 maggio Nel caso in cui la sfilata assuma il carattere di manifestazione temporanea soggetta al controllo della commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, i luoghi all aperto ovvero delimitati ed attrezzati con impianti destinati a spettacoli od intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, devono osservare le disposizioni di cui all allegato IX del D.M. 19 agosto Qualora la capienza risulti superiore a 5mila spettatori sarà competente la commissione provinciale, mentre in caso di possibile afflusso superiore a 10mila persone dovrà essere previsto il servizio di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco (vedasi successivo cap. X). Cap. VIII Parchi di divertimento Sono parchi di divertimento i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondenti alle tipologie previste nell e- 2799

20 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. lenco di cui all art. 4 della legge 18 marzo 1968, n Tali complessi, destinati allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistono su una medesima area e per essi è prevista un organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni. La presenza di impianti, attrezzature, di ricostruzioni ambientali e simili, ove non ricomprese nell elenco suddetto, non preclude al complesso il riconoscimento di parco di divertimento, purché in esso siano presenti attrazioni di spettacolo viaggiante debitamente autorizzate nel numero indicato secondo la categoria di appartenenza del parco. I parchi di divertimento permanenti sono i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature che svolgono la loro attività per un periodo superiore a centoventi giorni all anno ed insistono su una medesima area destinata a tale uso e della quale il richiedente l autorizzazione abbia la disponibilità a titolo di proprietà o la concessione in locazione pluriennale. Rientrano nella definizione di permanenti tutti i parchi di genere acquatico, faunistico e naturalistico, installati permanentemente ed in esercizio per almeno sessanta giorni all anno, a prescindere dal periodo di attività e dal numero minimo di grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti. L esercizio di un parco di divertimenti, sia esso tematico, acquatico o faunistico, necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi dell art. 69 del Tulps, nonché di un autorizzazione annuale rilasciata dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi dell art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1994, n Si evidenzia che il D.M. 21 dicembre 2005, i cui artt disciplinavano le modalità di rilascio e classificazione dei parchi di divertimento, è stato abrogato dal comma 1147 dell art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296; per le modalità di finanziamento delle attività dei parchi vedasi il D.M. 20 novembre 2007 (in G.U , n. 9). Restano ferme le competenze di altre autorità amministrative e delle commissioni di vigilanza, di cui agli artt. 141 e 142 del regolamento di P.S., per quanto attiene le autorizzazioni e l agibilità di altri impianti e strutture, sia fisse che mobili, installati e realizzati nel parco e non rientranti nell elenco di cui all art. 4 della legge 18 marzo 1968, n L ambito di competenza delle commissioni di vigilanza riguarda sia i parchi caratterizzati dalle attività dello spettacolo viaggiante sia le altre tipologie di parchi con finalità ricreative, ludico-sportive ed educative, costituiti da aree recintate, in genere con ingresso a pagamento, allestite con impianti appositamente destinati a spettacoli od intrattenimenti e/o con giochi ed attrezzature fruibili dal pubblico e/o con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico (cfr. Min. interno, circ. 1 dicembre 2009, n /144). Per il periodo di attività del parco, le attrazioni dello spettacolo viaggiante non possono essere rimosse o sostituite, senza averne data preventiva comunicazione al Ministero per i Beni e le Attività culturali. Cap. IX La legge delega 22 novembre 2017, n Il Codice dello spettacolo 1. Il riconoscimento del valore delle attività di spettacolo La legge 22 novembre 2017, n. 175, reca il riconoscimento da parte della Repubblica del valore delle attività dello spettacolo in attuazione degli artt. 9, 21, 33 e 36 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall art. 167 del Trattato UE, dalla Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003, e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005, delegando il Governo all adozione di provvedimenti rivolti al suo riordino, promozione e sviluppo. In particolare, è sancito che la Repubblica: a) promuove e sostiene lo spettacolo, nella pluralità delle sue diverse espressioni, quale fattore indispensabile per lo sviluppo della cultura ed elemento di coesione e di identità nazionale, strumento di diffusione della conoscenza della cultura e dell arte italiane in Europa e nel mondo, nonché quale componente dell imprenditoria culturale e creativa e dell offerta turistica nazionale; b) riconosce il valore formativo ed educativo dello spettacolo, anche per favorire l integrazione e per contrastare il disagio sociale, e il valore delle professioni artistiche e la loro specificità, assicurando altresì la tutela dei lavoratori del settore; c) riconosce l utilità sociale dello spettacolo, anche ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106; d) promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla 2800

21 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare: le attività teatrali; le attività liriche, concertistiche, corali; le attività musicali popolari contemporanee; le attività di danza classica e contemporanea; le attività circensi tradizionali e nelle forme contemporanee del circo di creazione, nonché le attività di spettacolo viaggiante; le attività a carattere interdisciplinare e multidisciplinare quali espressioni della pluralità dei linguaggi artistici; i carnevali storici e le rievocazioni storiche; e) riconosce altresì: il valore delle pratiche artistiche a carattere amatoriale, ivi inclusi i complessi bandistici e le formazioni teatrali e di danza, quali fattori di crescita socio-culturale; il valore delle espressioni artistiche della canzone popolare d autore; la peculiarità del linguaggio espressivo del teatro di figura, sia nelle forme tradizionali sia nelle interpretazioni contemporanee; la tradizione dei corpi di ballo italiani; l apporto degli artisti di strada alla valorizzazione dei contesti urbani e extra-urbani; l attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di documentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo. 2. Il Codice dello spettacolo Il Governo è quindi delegato ad adottare entro il 27 dicembre 2018, uno o più decreti per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e di quelle regolamentari adottate ai sensi dell art. 24, c. 3-bis, D.L. n. 113/2016, conv. dalla legge n. 160/2016, in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al D.Lgs. n. 367/1996, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la riforma, la revisione e il riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato Codice dello spettacolo, al fine di conferire al settore un assetto più efficace, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e ottimizzazione della spesa e volto a migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, incentivandone la produzione, l innovazione, nonché la fruizione da parte della collettività, con particolare riguardo all educazione permanente, in conformità alla raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre I principi e criteri di delega I decreti attuativi della delega al Governo ai sensi della legge n. 175/2017, devono essere adottati tenuto conto delle disposizioni sopra richiamate e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega; b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato, mantenendo o prevedendo, tra l altro, tra le attribuzioni statali: 1) la gestione del FUS; 2) la determinazione dei criteri per l erogazione e delle modalità per la liquidazione e l anticipazione dei contributi a valere sul FUS con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Consiglio superiore dello spettacolo e previa intesa con la Conferenza unificata di cui all art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281; 3) l armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell accordo di programma; 4) la promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti di cui al comma 2 dell art. 7, c.2, D.L. n. 91/2013, conv. dalla legge n. 112/2013, attraverso appositi spazi di programmazione nelle piattaforme radiotelevisive anche mediante specifici obblighi di trasmissione nel contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a.; 5) l attivazione di un tavolo programmatico tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed ENIT - Agenzia nazionale del turismo, finalizzato all inserimento delle attività di spettacolo nei percorsi turistici in tutto il territorio nazionale; 6) la promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo, anche mediante le nuove tecnologie, attraverso misure rivolte alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e agli enti o istituti di alta formazione; 7) la promozione dell integrazione e dell inclusione, attraverso attività formative, nonché mediante la pratica e la fruizione delle attività di spettacolo anche in contesti disagiati; 2801

22 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. 8) l individuazione, d intesa con la Conferenza unificata, di strumenti di accesso al credito agevolato anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, ivi incluso l Istituto per il credito sportivo; c) indicazione esplicita delle disposizioni abrogate, fatta salva l applicazione dell art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; e) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell azione amministrativa; f) riconoscimento dell importanza di assicurare la più ampia fruizione dello spettacolo, tenendo conto altresì delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i principi stabiliti dalle convenzioni internazionali applicabili in materia. Sono inoltre definiti specifici criteri di delega per ciascun settore delle attività di spettacolo, per i quali si rinvia espressamente all art. 2 della legge n. 175/ Il Consiglio superiore dello spettacolo L art. 3 della legge 22 novembre 2017, n. 175, ha istituito il Consiglio superiore dello spettacolo che svolge compiti di consulenza e supporto nell elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo. Cap. X Locali di pubblico spettacolo - Agibilità Con D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, è stato emanato il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U. di P.S.. L art. 4 del D.P.R. ha sostituito gli artt. 141 e 142 del regolamento di esecuzione del T.U. di P.S. 6 maggio 1940, n. 635, con le disposizioni di cui ai paragrafi seguenti che sono riferite alle licenze, previste dall art. 80 del T.U. citato, per l apertura di un teatro e di un luogo di pubblico spettacolo. L art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 122/2010, ha introdotto nel nostro ordinamento l istituto della segnalazione certificata di inizio attività - Scia, che non si applica agli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza, nei quali si ritiene compresa anche l attività di cui trattasi che risulta, pertanto, esclusa dall ambito applicativo del nuovo istituto. 1. Commissioni di vigilanza sui locali di spettacolo 1.1. Compiti Le commissioni di vigilanza sui locali di spettacolo hanno i seguenti compiti: a) esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali e degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell interesse dell igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell iscrizione nell elenco di cui all art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all autorità competente gli eventuali provvedimenti (art. 141, c. 1) Commissione comunale di vigilanza Salvo quanto previsto dall art. 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco ed è composta: a) dal sindaco o suo delegato che la presiede; 2802

23 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato; c) dal dirigente medico dell organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal dirigente dell ufficio tecnico comunale o suo delegato; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. Per l esercizio del controllo di cui all art. 141, primo comma, lett. e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo (art. 141-bis) Commissione provinciale di vigilanza Relativamente ai locali o agli impianti indicati dall art. 142 e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell art. 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza che può essere suddivisa in due o più sezioni. La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta: a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede; b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie; c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato; d) dal dirigente medico dell organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; e) da un ingegnere dell organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile; f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; g) da un esperto in elettrotecnica. Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all ufficio o comando di polizia competente per territorio e l ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell ufficio tecnico comunale o da un suo delegato. Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell art. 141-bis. Per l esercizio del controllo di cui all art. 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale 2803

24 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall ottavo comma dell art. 141-bis. Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all art. 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale è sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a spettatori; b) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell interno, di concerto con il Ministro della sanità. In merito alle attribuzioni della commissione provinciale è tuttavia da considerare quanto deriverà dall attuazione della legge n. 56/2014, e dal riordino delle funzioni già attribuite alle province Pareri - collegialità Le commissioni comunale e provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, del cui parere favorevole all agibilità dei pubblici locali l autorità amministrativa, titolare del potere di autorizzazione, deve obbligatoriamente e preventivamente fornirsi sia in caso di prima apertura al pubblico che in tutte le altre circostanze previste dalle disposizioni regolamentari, rende pareri scritti vincolanti assunti in sede collegiale. Per la formulazione di tali pareri alla commissione incombe l obbligo di acquisire, con istruttoria diretta (sopralluoghi) e in ogni altro modo opportuno, documentazione e quanto altro ritenuto necessario. Salvi i casi di delega previsti dalla normativa nell espletamento dell attività istruttoria, ciascun componente ha il dovere di informarsi in ogni aspetto concernente la sicurezza e l igiene del locale di pubblico spettacolo e, contemporaneamente, ha diritto di essere parimenti informato, sì da essere posto in grado di attendere, con pienezza di cognizione, all ufficio nel quale è stato chiamato, senza che rilevi distinzione alcuna, sia in relazione alla posizione istituzionale (presidente) sia con riferimento alla provenienza burocratica o funzionale di ciascuno dei commissari. Nell ambito di tale divieto-dovere rientra anche quello di richiedere che gli altri componenti la commissione si attivino, ponendo a disposizione le eventuali specifiche competenze, ove a essa occorra far ricorso (cfr. Cass. pen., sez. fer., 9 agosto 1990) Il trasferimento delle competenze alle amministrazioni provinciali L art. 12, c. 20, del D.L. n. 95/2012 ha disposto che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell art. 68 del D.L. n. 112/2008, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell ambito delle quali operano. Fra detti organismi rientrano anche le commissioni di vigilanza provinciali sui locali di pubblico spettacolo le cui competenze sono attribuite ai competenti uffici delle amministrazioni nell ambito delle quali operano. Il Ministero dell Interno, Dipartimento della Pubblica sicurezza, con una nota indirizzata alla Prefettura di Perugia (nota del ), ha riconosciuto che gli effetti della norma pongono complessi problemi interpretativi con riguardo sia all esatta individuazione della data di decorrenza della soppressione, sia all esatta individuazione degli uffici destinatari delle competenze che non sembrano potersi individuare in modo agevole ed automatico stante la pluralità di competenze tecniche e specialistiche degli organismi in discorso e della loro articolata composizione. Nella nota citata il Dipartimento ritiene pertanto di non potersi esprimere in attesa di una linea interpretativa omogenea e comune. Si ritiene che la commissione mantenga le proprie competenze anche a seguito della legge n. 56/2014. Rimane fermo quanto previsto dall art. 141 del R.D. n. 635/1940, per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le cui verifiche sono sostituite da relazioni tecniche di appositi professionisti, di cui al successivo paragrafo Locali ed impianti con capienza pari od inferiore a 200 persone Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone, le verifiche e gli ac- 2804

25 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 certamenti di cui sopra è previsto siano sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell albo degli ingegneri o nell albo degli architetti o nell albo dei periti industriali o nell albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell interno (art. 141, c. 2, del R.D. n. 635/1940, modif. dal D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293). Secondo quanto indicato nella circolare del Ministero dell interno n. 557/PAS A(8) del 27 luglio 2005, la commissione di vigilanza deve esaminare comunque i progetti dei locali ed aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo per i locali di capienza pari od inferiore a 200 persone. Tale posizione ha voluto evitare che persista sul territorio nazionale l erronea interpretazione secondo la quale la licenza ex artt. 68 e 80 Tulps sia rilasciata attraverso la sola autocertificazione del tecnico abilitato: questa sostituisce i controlli e le verifiche che la commissione dovrebbe effettuare sui luoghi e nei locali di cui trattasi, ma non il parere che ai sensi del citato art. 141 del regolamento Tulps la commissione è tenuta ad esprimere Allestimenti temporanei - Installazione periodica Salvo quanto previsto dagli artt. 141-bis e 142 per l esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all art. 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all art. 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141, c. 3) Trattenimenti durante il periodo estivo - stabilimenti balneari, parchi e giardini Nel caso in cui lo spettacolo si attui senza specifiche attrezzature all interno di stabilimenti balneari o chioschi situati in parchi e giardini, occorre considerare che il titolo IX del D.M. 19 agosto 1996 dispone che in tali spazi, utilizzati occasionalmente, è fatto obbligo di produrre all autorità competente al rilascio della licenza di esercizio, l idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d esecuzione a regola d arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l approntamento e l idoneità dei mezzi antincendio. Nel caso in cui, invece, lo spettacolo sia effettuato mediante apposite strutture o l area di sosta delle persone sia delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico, l intervento della commissione di vigilanza è sempre obbligatorio. Cap. XI Locali di pubblico spettacolo - Prevenzione incendi Con il riordino delle disposizioni relative all ordinamento e funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettuato con il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, sono state ridefinite le norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi. 1. Il certificato di prevenzione incendi II certificato di prevenzione incendi ex art. 16, c. 1, D.Lgs. n. 139/2006 attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati con D.P.R. n. 151/2011. Quest ultimo regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina le modalità di deposito e deposito dei progetti, le visite tecniche e l approvazione di deroghe rientranti nella competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A decorrere dal 1 gennaio 2014, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 151/2011 si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all art. 8, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come stabilito dall art. 8, c. 7, D.L. n. 101/2013, conv. in legge n. 125/2013. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all allegato I, cat. B e C, del D.P.R. n. 151/2011, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei vigili del fuoco l esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando esamina i progetti ed entro 30 giorni può richiedere documentazione integrativa; il comando si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. 2805

26 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. Per le attività di cui all allegato I al citato decreto n. 151, è presentata al Comando, prima dell esercizio dell attività, mediante Scia, l istanza di cui all art. 16, c. 2, del D.Lgs. n. 139/2006; il Comando verifica la completezza formale della documentazione e ne rilascia, in caso di esito positivo, ricevuta. Per le attività di cui all allegato I, cat. A e B, il Comando, entro 60 giorni dall istanza, effettua controlli (disposti anche con metodo a campione od in base a programmi settoriali per categorie di attività) attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendi; nel caso di accertata carenza dei requisiti il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l interessato provveda a conformare alla normativa ed ai criteri tecnici detta attività entro 45 giorni; nel caso di esito positivo il Comando, su richiesta, rilascia copia del verbale della visita tecnica. Per le attività di cui alla cat. C il Comando operando in modo analogo, in caso di esito positivo delle visite tecniche, rilascia il certificato di prevenzione incendi. È assicurato il raccordo con le attività svolte dal Suap, applicandosi per queste il D.P.R. n. 160/ La regola tecnica di prevenzione incendi Con decreto del Ministero dell Interno 19 agosto 1996, modificato dal D.M. 6 marzo 2001, è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Le disposizioni stabilite dal decreto riguardano la progettazione, la costruzione e l esercizio dei locali adibiti a: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. La regola tecnica di prevenzione incendi è applicabile, con riferimento ai luoghi all aperto, soltanto quando questi ultimi siano attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico : deve quindi trattarsi di uno spazio specificamente, compiutamente e stabilmente organizzato e strutturato per spettacoli e manifestazioni (cfr. Tar Toscana, sez. I, 17 giugno 2002, n. 1319). Rientrano nel campo di applicazione del decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Per i locali di trattenimento di cui alla lettera e), con capienza non superiore a 100 persone, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni devono essere rispettate le disposizioni stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 relative all esodo del pubblico, alla statica delle strutture ed all esecuzione a regola d arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati (tit. XI, allegato D.M. 19/8/1996) Le regole di prevenzione incendi per le attività turistico-alberghiere Con D.M. 14 luglio 2015 sono state emanate nuove disposizioni applicabili per la progettazione, la realizzazione e l esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti al 15 luglio Le nuove disposizioni tecniche si applicano a tali attività ricettive turistico-alberghiere anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento, limitatamente alle parti interessate dall intervento e comportanti l eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50%. È fatta salva la facoltà, per il responsabile dell attività, di optare per l applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto del Ministro dell interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni. 2806

27 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte Le nuove regole tecniche alternative Con D.M. 3 agosto 2015 (cfr. allegato 1 al decreto) sono state approvate, ai sensi dell art. 15, D.Lgs. n. 139/2006, norme tecniche di prevenzione incendi applicabili in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all art. 15, c. 3, del decreto n. 139: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»; f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi». Le nuove norme tecniche si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all esercizio delle attività di cui all allegato I del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; Disposizioni per la sicurezza dei locali Disposizioni per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento per la prevenzione del pericolo di incendi sono state stabilite con decreto del Ministro dell Interno 20 aprile 2001 (G.U. 4 maggio 2001, n. 102), per le quali: a) è consentita fino all emanazione della nuova norma europea l installazione di porte resistenti al fuoco, aventi grandi dimensioni, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri; b) è consentita l installazione delle porte resistenti al fuoco, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, a condizione che, in sede di rilascio del certificati di prevenzione incendi, sia presentata la documentazione indicata nell art. 2 del D.M. 20 aprile 2001, sopra indicato. I sipari di sicurezza per i teatri devono essere muniti dello specifico benestare ed avere le caratteristiche prescritte dal D.M. 12 settembre Con decreto del Ministro dell Interno 3 novembre 2004 sono state stabilite disposizioni relative all installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l apertura delle porte installate lungo le vie di esodo delle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l installazione La regola tecnica per gli impianti di protezione attiva Il D.M. 20 dicembre 2012 (in G.U. 4 gennaio 2013, n. 3) disciplina la progettazione, la costruzione, l esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell ambito dei procedimenti di prevenzione incendi. 2. Servizi di vigilanza antincendio La vigilanza antincendio è il servizio di presidio fisico reso in via esclusiva e a titolo oneroso dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco con proprio personale e mezzi tecnici nelle attività in cui fattori comportamentali o sequenze di eventi incontrolla- 2807

28 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. bili possono assumere rilevanza tale da determinare condizioni di rischio non preventivabili e quindi non fronteggiabili soltanto con misure tecniche di prevenzione. La vigilanza antincendio è finalizzata a completare le misure di sicurezza peculiari dell attività di prevenzione incendi, a prevenire situazioni di rischio e ad assicurare l immediato intervento nel caso in cui si verifichi l evento dannoso. I soggetti responsabili dei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e delle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico sono tenuti a richiedere i servizi di vigilanza antincendio. I locali di pubblico spettacolo per i quali è stabilito l obbligo della richiesta del servizio di vigilanza comprendono anche le manifestazioni fieristiche: ciò in coerenza con la ratio della norma che è quella di garantire una vigilanza intesa come forma primaria di prevenzione incendi in luoghi a rischio mediante la presenza di personale qualificato, perché tale obbligo deve riferirsi ad ogni luogo di riunione o assembramento di persone che, per il solo fatto di convergere in un numero significativo in determinati luoghi di svolgimento delle attività di intrattenimento, possono trovarsi in situazioni di potenziale rischio da incendio dal quale devono essere protette mediante adeguate misure di prevenzione (cfr. C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2663). I servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento sono effettuati in conformità alle apposite deliberazioni delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui agli artt. 141-bis e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e s.m Servizi - Tariffa oraria Con decreto del Ministro dell interno 2 marzo 2012 (in G.U. n. 71 del 24 marzo 2012) sono state aggiornate le tariffe orarie per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Se le prestazioni sono di durata inferiore ad un ora, l indennità è dovuta per un ora intera; se hanno durata superiore, le frazioni di un tempo vanno calcolate secondo che siano superiori o inferiori a trenta minuti. Sono inoltre a carico degli enti e dei privati che richiedano il servizio le indennità di trasferta, se e in quanto dovute, calcolate dall uscita al rientro nella sede di servizio. A) Servizi di prevenzione incendi Operatore tecnico Tariffa oraria 1. Esame progetto euro 50,00 2. Sopralluogo euro 54,00 B) Servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso Tariffa oraria Personale dei ruoli dei direttivi e dei euro 33,00 dirigenti Personale del ruolo degli ispettori e euro 27,00 dei sostituti direttori antincendi Personale del ruolo dei capi squadra euro 25,00 e capi reparto Personale del ruolo dei vigili del euro 23,00 fuoco C) Servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Tariffa oraria Operatore tecnico euro 50, I contributi per le spese di vigilanza e sicurezza dei pubblici spettacoli Per le spese di vigilanza e sicurezza in occasione di pubblici spettacoli di teatri, cinema-teatri, teatri tenda, circhi adibiti a pubblico spettacolo in possesso di agibilità definitiva e con capienza superiore 500 posti o che risultino beneficiari, sia in forma singola od associata, dell intervento del Ministero per i Beni e le Attività culturali ai sensi delle normative vigenti relativamente ad attività di spettacolo oggetto dell intervento predetto, lo Stato concorre con una quota del Fondo unico per lo spettacolo. La disposizione che ha autorizzato tale intervento è stata stabilita dall art. 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29 e smi. Le disposizioni che regolano l assegnazione dei contributi sono previste dal decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 12 luglio 2005 (G.U , n. 184). Concorrono all attribuzione del contributo le spese relative ai servizi di vigilanza antincendi, prestati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi, in possesso di agibilità definitiva nonché gli enti, organismi ed imprese di produzione e promozione utilizzatori di dette sale di pubblico spettacolo ammessi, come tali, a contributo dal Ministero per i Beni e le Attività culturali. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di fruizione del servizio, al Ministero, con le modalità e documentazione prescritta nel decreto; l accesso ai contributi è possibile attraverso 2808

29 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 la modulistica disponibile sul sito della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni culturali ( Cap. XII I diritti d autore 1. Il nuovo accordo Anci-Siae Anci e Siae hanno stipulato il 6 settembre 2016 il nuovo Accordo che regolamenta la disciplina delle manifestazioni promozionali di carattere culturale, folcloristico, propagandistico e sportivo organizzate direttamente dai Comuni, in sostituzione del precedente stipulato nell anno Le principali novità dell Accordo sono costituite: - da una semplificazione procedurale, in quanto tutte le incombenze amministrative (dalla richiesta del «Permesso spettacoli e trattenimenti» alla fornitura dei programmi musicali, al pagamento del dovuto) possono essere effettuate sul portale www. siae.it; - dall ambito soggettivo dell Accordo che coinvolge anche gli spettacoli organizzati dai soggetti terzi di cui all art. 2, ossia: soggetti senza scopo di lucro, direttamente controllati dal Comune ovvero dei quali il Comune ne possiede l intero patrimonio; da associazioni senza scopo di lucro che abbiano sottoscritto una intesa/contratto con l Ente in conformità a quanto indicato dall art. 4, lett. b), punto 6 c), dell Accordo; - dalla riduzione dei costi per gli spettacoli organizzati dai Comuni, che va dal 50% al 35% della quota di contributi e sovvenzioni ricevuti da soggetti terzi da prendere a riferimento per la base di calcolo del diritto d autore, oltre alla possibilità per l organizzatore di optare per un sistema forfettario, attraverso il pagamento di un importo aggiuntivo commisurato alla capienza del luogo in cui si svolge l evento, e l ampliamento degli spettacoli per i quali si applicano le tariffe minime. Maggiori riduzioni anche per i compensi fissi dovuti per le manifestazioni gratuite (cioè senza il pagamento di un biglietto), che va dal 10% al 15%. È altresì mantenuta l esenzione dal pagamento per le opere di pubblico dominio, ovvero per le musiche della tradizione popolare di autore anonimo, peraltro già prevista dalle leggi in vigore (per l utilizzazione di questi repertori l organizzatore deve presentare preventivamente alla Siae apposita attestazione). 2. L utilizzo dei repertori di pubblico dominio A seguito delle richieste di chiarimento provenienti da diversi comuni, l ANCI ha posto un quesito alla Direzione Generale della Siae in merito alla procedura legata all utilizzo di repertori musicali non soggetti al pagamento dei diritti d autore, in attuazione dell art. 7 del predetto accordo. Si ricorda che, anche in conseguenza delle disposizioni della legge n. 30/1997 (art. 6, c. 4), sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di pubblico dominio ; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi quindi nessun compenso è dovuto per il diritto d autore. Per repertorio di pubblico dominio si intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni p.m. autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. La Direzione Nazionale della SiaE, nella sua nota di risposta, ha ribadito che, in tali casi, il comune organizzatore, prima della manifestazione, dovrà presentare all Ufficio Siae competente per territorio un autocertificazione attestante la non tutelabilità del repertorio. L autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all evento spettacolistico e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione deve essere sempre corredata da un elenco dettagliato e fedele dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o qualsiasi altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato. 3. Le recite in luoghi pubblici ai fini di promozione culturale Ai sensi dell art. 15 della legge n. 633/1941, come modificato dall art. 4, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112/2013, non è considerata pubblica la recitazione 2809

30 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all interno di musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4. Agevolazioni per associazioni, fondazioni, comitati ed enti con finalità sociali Le agevolazioni in materia di diritto d autore sono state definite dal regolamento approvato con D.P.C.M.16 settembre 1999, n. 504 (G.U. 30 dicembre 1999, n. 305). Cap. XIII Il trattamento delle attività ai fini delle imposte statali 1. L imposta sui trattenimenti L imposta sui trattenimenti di cui al D.P.R. n. 640/1972 si applica agli intrattenimenti, ai giochi ed alle altre attività indicate nella tabella allegata allo stesso decreto nella quale sono indicate le relative aliquote applicabili, caratterizzate dalla presenza prevalente dell aspetto ludico e di puro divertimento e dalla mancanza di una connotazione culturale. È soggetto passivo chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività imponibili, anche nel caso in cui manchi l eventuale provvedimento di P.S. occorrente per l attività organizzata. La base imponibile è costituita dall importo dei singoli biglietti (cd. titoli di accesso ) venduti per l ingresso o per l occupazione dei posti, o dal prezzo corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti od alle altre attività soggette (gli importi sono considerati al netto di Iva, se dovuta). Non sono soggetti i biglietti e le tessere emessi gratuitamente purché nel limite del 5% o del 2% della capienza del locale, a seconda si tratti, rispettivamente, di attività svolta con periodicità o meno Il regime forfetario Per le attività di minima importanza (proventi realizzati nell anno solare precedente di importo non superiore ad euro ,84) può essere applicato un regime forfetario che consente la determinazione della base imponibile in misura pari alla metà dei proventi incassati. L imposta è assolta presentando apposita comunicazione preventiva alla SIAE. Allo stesso regime possono essere soggette le esecuzioni musicali non dal vivo effettuate in pubblici esercizi senza prestazioni sostitutive od accessorie imposte ai partecipanti Le attività occasionali ed accessorie I soggetti che non esercitano attività di impresa e che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento - come, in molti casi, gli enti locali ed altri organismi presenti sul territorio - non sono tenuti al rilascio dei titoli di accesso, ossia dei biglietti, purché presentino alla SIAE, prima dell inizio dell evento, una dichiarazione di effettuazione dell attività e, entro il quinto giorno successivo al termine della manifestazione, un apposita dichiarazione recante gli elementi identificativi dell evento ed i corrispettivi percepiti (Min. finanze ed economia, circ. 27 giugno 2003, n. 34/E). Il titolo di accesso va comunque rilasciato anche dagli enti, società ed associazioni per le prestazioni effettuate sia a soci che a terzi, se questi pagano un corrispettivo specifico, ex art. 2, D.P.R. n. 544/ Spettacoli per finalità di beneficenza In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati ad enti pubblici ed ONLUS, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti è ridotta del 50% ex art. 5, D.P.R. n. 640/1972. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell anno dodici giornate di attività. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all ente beneficiario. L agevolazione spetta a condizione che l organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni sopra indicate (commi da 1 a 3 del citato art. 5). 2810

31 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 Restano ferme le altre agevolazioni previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti. 2. Associazioni promotrici di manifestazioni legate alle tradizioni locali Le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ex art. 1, c. 185, legge n. 296/2006, ai soggetti esenti dall imposta sui redditi delle società, indicati dall art. 74, comma 1, Tuir, e quindi ai comuni, province, regioni e consorzi tra enti locali. Il riconoscimento testimonia il giusto apprezzamento dell attività delle associazioni che mantengono vive le tradizioni storiche alle quali sono particolarmente legate le comunità locali. Le persone fisiche, soggetti incaricati di gestire le attività connesse alle attività istituzionali delle suddette associazioni, non assumono la qualifica di sostituti d imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 600/1973. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore delle associazioni medesime hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di liberalità. Il Ministero dell Economia e delle Finanze con decreto 8 novembre 2007, n. 228, ha adottato il regolamento per l individuazione dei soggetti ai quali si applicano le disposizioni suddette, in termini tali da determinare una minore entrata per l erario (onere per lo Stato) non superiore a 5 milioni di euro all anno, così come previsto dalla legge. Le associazioni senza fine di lucro, in possesso dei requisiti stabiliti dall art. 1 del predetto Regolamento, nel periodo dal 20 luglio al 20 settembre di ciascun anno d imposta presentano domanda all Agenzia delle entrate in via telematica, di essere inseriti tra i soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n Oltre all esenzione IRES, per le associazioni inserite nell elenco è previsto che le persone fisiche che gestiscono le attività sono ritenute, ai fini fiscali, sostituti d imposta ed esonerati dall obbligo di tenuta dei libri contabili. Le erogazioni in denaro offerte alle associazioni suddette da persone fisiche a titolo di liberalità sono come tali considerate ai fini delle imposte sul reddito. Gli enti esonerati sono soggetti a controlli da parte dell Amministrazione finanziaria e, in caso di false dichiarazioni, alle sanzioni previste dalla legge n. 445/ Associazioni bandistiche, filodrammatiche, di musica e danza popolare, cori amatoriali Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro, ai sensi dell art. 2, c. 31, della legge n. 350/2003. Le bande musicali amatoriali, i cori e le compagnie teatrali amatoriali per le manifestazioni dalle stesse organizzate sono esonerate dall obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui all art. 6 della legge n. 640/1972 (art. 39, c. 13-bis, D.L. n. 269/2003, conv. in legge n. 326/2003). Cap. XIV Spettacoli, spettatori e incassi effettuati negli anni 2015 e 2016 Nelle tavole di seguito riportate sono indicati: Tav. 1 - Per ciascuna attività, spettacoli, ingressi, incassi al botteghino, spesa effettiva del pubblico, volume di affari, relativamente all anno 2016; Tav. 2 - Andamento del numero di spettacoli, ingressi, spesa al botteghino e volume di affari rilevati per regione per tutti gli spettacoli negli anni 2015 e 2016, con le relative variazioni. Le tavole statistiche sono tratte dalla pubblicazione Annuario dello spettacolo 2016, pregevolmente curata dall Ufficio Statistica della Società Italiana Autori ed Editori - SIAE, che comprende tavole rappresentative dei dati riassunti in quelle che la GUI- DA pubblica, per ciascuna attività di spettacolo e per regione, che sono sulla stessa consultabili. In merito agli indicatori dello spettacolo esposti nelle successive tavole occorre tener conto di quanto segue: - il Numero degli spettacoli riepiloga le giornate di attività per ciascun tipo di manifestazione; - gli Ingressi sintetizzano il numero dei partecipanti in manifestazioni per le quali è previsto il rilascio di un titolo d accesso (biglietti + abbonamenti); 2811

32 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. - la Spesa al botteghino rileva le somme pagate dagli spettatori per l acquisto di biglietti ed abbonamenti; - la Spesa per il pubblico è il totale delle somme destinate dagli spettatori alla fruizione dello spettacolo. L indicatore comprende gli importi pagati al botteghino e tutti gli altri costi sostenuti dai fruitori dello spettacolo (guardaroba, consumazioni al bar obbligatorie e facoltative, acquisto di programmi di sala, gadget obbligatori ecc.); - il Volume d affari riepiloga il complesso degli introiti conseguiti dagli organizzatori e comprende, oltre alle somme spese dal pubblico, anche gli altri proventi conseguiti quali: sponsorizzazioni, riprese TV, pubblicità, contributi pubblici e privati, ecc. Tavola 1 - Spettacoli, ingressi, incassi al botteghino, spesa effettiva del pubblico, volume di affari per ciascuna attività - anno 2016 Aggregato A. Attività cinematografica Numero spettacoli Ingressi Spesa al botteghino Spesa del pubblico Volume d affari A - Spettacolo cinematografico , , ,03 Totale , , ,03 B. Attività teatrale B1 - Teatro , , ,73 B2 - Lirica , , ,64 B3 - Rivista e Commedia musicale , , ,24 B4 - Balletto , , ,18 B5 - Burattini e Marionette , , ,79 B6 - Arte Varia , , ,28 B7 - Circo , , ,40 Totale , , ,26 C. Attività concertistica C1 - Concerti Classici , , ,51 C2 - Concerti di Musica leggera , , ,98 C3 - Concerti Jazz , , ,56 Totale , , ,05 D. Attività sportiva D1 - Sport calcio , , ,39 D2 - Sport di squadra non calcio , , ,47 D3 - Sport individuali , , ,53 D4 - Altri sport , , ,09 Totale , , ,48 E. Attività di ballo e concertini E1 - Ballo , , ,71 E2 - Concertini , , ,27 Totale , , ,98 F. Attrazioni dello spettacolo viaggiante F1 - Attrazioni viaggianti , , ,45 F2 - Parchi da divertimento , , ,48 Totale , , ,93 (segue) 2812

33 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 Aggregato G. Mostre ed esposizioni Numero spettacoli Ingressi Spesa al botteghino Spesa del pubblico Volume d affari G1 - Fiere , , ,22 G2 - Mostre , , ,17 Totale , , ,39 H. Attività con pluralità di generi H1 - Manifestazioni all aperto , , ,36 Totale , , ,36 Totale complessivo Variazione sul totale ,94% 4,27% 3,99% 1,40% 3,18% Fonte: SIAE - Annuario dello Spettacolo Tavola 2/a - Andamento del numero di spettacoli ed ingressi rilevati per regione per tutti gli spettacoli negli anni 2015 e 2016, con le relative variazioni Numero spettacoli Ingressi Regione Anno Var % Anno Var % / /15 Liguria , ,92 Lombardia , ,61 Piemonte , ,45 Valle d Aosta , ,45 Emilia-Romagna , ,28 Friuli-Venezia Giulia , ,93 Trentino-Alto Adige , ,13 Veneto , ,94 Lazio , ,67 Marche , ,06 Toscana , ,42 Umbria , ,98 Abruzzo , ,64 Basilicata , ,12 Calabria , ,18 Campania , ,15 Molise , ,00 Puglia , ,62 Sardegna , ,58 Sicilia , ,35 Totale , ,

34 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. Tavola 2/b - Andamento della spesa al botteghino e volume d affari rilevati per regione per tutti gli spettacoli negli anni 2015 e 2016, con le relative variazioni Spesa al botteghino Volume d affari Regione Anno Var % Anno Var % / /15 Liguria , ,17 10, , ,70-3,60 Lombardia , ,22 9, , ,14 2,10 Piemonte , ,50-0, , ,64-17,02 Valle d Aosta , ,23 8, , ,54-3,44 Emilia-Romagna , ,86-0, , ,24 10,85 Friuli- Venezia Giulia , ,17 10, , ,77 22,35 Trentino-Alto Adige , ,60 6, , ,63 2,78 Veneto , ,28 3, , ,96 5,08 Lazio , ,44 0, , ,79 3,76 Marche , ,42-1, , ,50 2,42 Toscana , ,28-1, , ,55 6,24 Umbria , ,75 2, , ,86 5,10 Abruzzo , ,37 13, , ,64 3,53 Basilicata , ,60 20, , ,92 17,75 Calabria , ,24 24, , ,40 42,60 Campania , ,01 3, , ,96 28,24 Molise , ,90-0, , ,40 6,81 Puglia , ,28 7, , ,90 4,95 Sardegna , ,51 14, , ,42 15,38 Sicilia , ,66 0, , ,52 8,64 Totale , ,49 3, , ,48 3,18 Fonte: SIAE - Annuario dello Spettacolo TITOLO III Le attività e gli impianti sportivi Cap. I L organizzazione sportiva nazionale 1. Il CONI Il CONI, fondato a Roma il 9 e 10 giugno 1914, è un emanazione del movimento olimpico che fa capo al Comitato Olimpico Internazionale (CIO). I suoi scopi sono sanciti nel D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, che si ispira alla regola 31 della Carta Olimpica: cura infatti l organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti al fine di partecipare ai Giochi Olimpici e a tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva. Il CONI è la Confederazione delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e si conforma ai principi dell ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L ente cura l organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura inoltre, nell ambito dell ordinamento sportivo, anche d intesa con la commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita ai sensi dell art. 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, l adozione di misure di prevenzione e repressione dell uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1977, n Il CONI, inoltre, assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 15/2004). Al Coni non si applicano le norme di contenimento delle spese 2814

35 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 previste per i soggetti inclusi nell elenco Istat delle PA (c. 479, legge di stabilità 2016). Il 23 marzo 2004 il Consiglio nazionale del CONI ha approvato il nuovo statuto, che è stato adottato ufficialmente con D.M. 23 giugno Sono organi del CONI: - il consiglio nazionale; - la giunta nazionale; - il presidente; - il segretario generale; - il collegio dei revisori dei conti. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. 2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate Il CONI è presente in 102 Province e 19 Regioni, riconosce 45 federazioni sportive nazionali, 19 discipline associate, 14 enti di promozione sportiva nazionali ed 1 territoriale, 19 associazioni benemerite. A questi organismi aderiscono circa società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate svolgono l attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni sportive nazionali in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 242/1999 e s.m.i., dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. Le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale del CONI. Le federazioni sportive, pur sorgendo come soggetti privati (associazioni non riconosciute), in presenza di determinati presupposti assumono la qualifica di organi del CONI e partecipano alla natura pubblica di questo (C.d.S., VI, 9 luglio 2004, n. 5025). Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali è concesso a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. Le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità e in armonia con l ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 3. L attività sportiva paralimpica - la riorganizzazione del Comitato Italiano Paralimpico L art. 1 del D.Lgs. 27 febbraio 2017, n. 43, attuativo della legge n. 124/2015, ha costituito il Comitato italiano paralimpico - CIP, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche da esso riconosciute, intendendosi per paralimpica deve intendersi qualsiasi attività sportiva praticata da persone disabili, a ogni livello. Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità stabilite dal decreto n. 43/2017, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI le cui attività paralimpiche erano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge n. 124/2015. Il CIP promuove, disciplina, regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. Per effetto dell art. 1, c. 372, della legge n. 205/2017, l INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall I- NAIL, sentito il CIP. 4. I minori stranieri residenti - misure per l integrazione I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo 2815

36 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. anno di età possono essere tesserati, presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani, così come stabilito dalla legge 20 gennaio 2016, n. 12. Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge n. 91/1992, hanno presentato tale richiesta. 5. Le società sportive Le società, le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del CONI, o per delega dalla Giunta esecutiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole specialità dello sport praticato. Le organizzazioni polisportive d importanza nazionale che svolgono esclusivamente attività di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono retti da uno statuto che deve essere approvato dall organismo che procede al riconoscimento, al quale compete approvarne anche le modifiche, nonché i regolamenti interni. Le società, le associazioni e gli enti sportivi sono soggetti all ordinamento sportivo ed esercitano la loro attività secondo le norme e le consuetudini sportive. 6. Gli atleti Gli atleti sono inquadrati presso le società, associazioni ed enti sportivi riconosciuti. L atleta partecipa alle gare autorizzate sotto l osservanza dei principi, dei regolamenti, degli usi e della lealtà sportiva. L atleta non professionista deve praticare lo sport senza trarne profitto materiale, direttamente o indirettamente, in conformità alle regole della Federazione internazionale. L attività dell atleta professionista è disciplinata da norme regolamentari particolari emanate dalla Federazione competente e secondo i principi dettati dalla rispettiva Federazione internazionale. 7. Gli ufficiali di gara Gli ufficiali di gara partecipano, nella qualifica loro attribuita, allo svolgimento di manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Gli ufficiali di gara possono essere riuniti in gruppi dalla competente Federazione sportiva. 8. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano L art. 1, c. 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha istituito presso l Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo denominato Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, per sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano. Il Fondo - con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l anno 2018, a 7 milioni di euro per l anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall anno è destinato a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l avviamento all esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L utilizzo del fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati 2816

37 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani. Cap. II Le società ed associazioni sportive dilettantistiche 1. Natura e personalità giuridica L associazione sportiva dilettantistica è un ente associativo, particolare categoria di enti non commerciali, rappresentata dagli enti che perseguono, in forma associata, finalità di interesse generale considerate meritevoli di tutela. Le associazioni e società sportive dilettantistiche: - non hanno scopo di lucro; - sono affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva; - svolgono attività sportiva dilettantistica che è quella definita nell ambito della normativa regolamentare degli organismi federali a cui l associazione è affiliata. Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme: a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile; b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, che ha semplificato la procedura di riconoscimento delle persone giuridiche private; c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l associazione l impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi. L art. 36 del Codice civile prevede che l ordinamento interno e l amministrazione delle persone giuridiche non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi fra gli associati. L art. 1 del regolamento n. 361/2000 stabilisce che le associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture, ovvero presso la regione se così stabilito dalla legislazione regionale. Alla domanda di riconoscimento deve essere allegata copia autentica dell atto costitutivo e dello statuto. L iscrizione nel registro, ove nulla osti, è disposta dal prefetto dalla regione entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. Sono fatte salve le disposizioni relative ai gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, firmatari di apposite convenzioni con il CONI. 2. Statuto ed atto costitutivo Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l altro essere indicata la sede legale. Lo statuto associativo deve contenere: a) la denominazione; b) l oggetto sociale con riferimento all organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l attività didattica; c) 1 attribuzione della rappresentanza legale dell associazione; d) l assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; e) le norme sull ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; f) l obbligo di redazione di rendiconti economicofinanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; g) le modalità di scioglimento dell associazione; h) l obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. 2817

38 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. 3. Registro nazionale delle società ed associazioni presso il CONI Presso il CONI è istituito, anche in forma telematica, il registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche distinto nelle seguenti tre sezioni: a) associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica; b) associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; c) società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali o cooperative (c. 20). Il CONI è l unico ente certificatore dell effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche; la legge 24 luglio 2004, n. 186, ha disposto che le norme di legge relative si applicano alle società ed associazioni che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo nazionale (D.Lgs , n. 242, art. 5, comma 1). Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell economia e delle finanze - Agenzia delle Entrate l elenco delle Società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi. 4. Regime tributario 4.1. Ente non commerciale In base a quanto stabilito dall art. 143, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per gli enti senza scopo di lucro, non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell art del Codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente, senza una specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione. L associazione, pur svolgendo in genere un attività di natura istituzionale non commerciale, tuttavia, come visto, può svolgere un attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale, con applicazione di Iva e delle altre imposte dirette. Occorre inoltre considerare che ai fini Iva, nel caso in cui le prestazioni siano effettuate nei soli confronti degli associati, occorre riferirsi al disposto dell art. 4, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 il quale esclude dall ambito di applicazione IVA le prestazioni rese agli associati che sono svolte in conformità alle finalità istituzionali dell associazione, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Le condizioni in presenza delle quali cessa la qualifica di ente non commerciale con tutti gli effetti fiscali conseguenti, sono state estese dal comma 11 dell art. 90 alle associazioni sportive dilettantistiche. L associazione deve comunque richiedere la partita IVA, se oltre l attività istituzionale: - svolge attività ed eroga servizi nei confronti di terzi che non siano gli associati; - somministra pasti anche agli associati; - vende agli associati tute, maglie, scarpe, attrezzi sportivi, ecc.; - ricava proventi da pubblicità di tipo commerciale (sponsor, striscioni, cartelloni, ecc.). Le disposizioni tributarie stabilite dalla legge n. 398/1991 per le associazioni sportive e relative sezioni, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti di promozione sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, che svolgono attività dilettantistica si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperative senza fine di lucro. Le società ed associazioni sportive non perdono la qualifica di ente non commerciale anche se, nel periodo d imposta, prevale l attività commerciale su quella istituzionale (legge , n. 289, art. 90, comma 11) Regime forfetario Le associazioni sportive dilettantistiche e relative sezioni, nonché le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali o cooperative senza fine di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali od agli enti di promozione sportiva riconosciuti dalle leggi vigenti, iscritte presso il registro telematico del CONI possono optare per un regime forfetario di applicazione dell IRES. Hanno esercitato opzione mediante la modalità di cui al D.P.R. n. 442/1997, cioè attraverso il comportamento concretamente assunto dall associazione e comunicazione all Agenzia delle Entrate. In base a tale regime il reddito imponibile ai fini IRES è determinato applicando all ammontare dei proventi conseguiti nell esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%, ed aggiungendo all importo risultante le plusvalenze patrimoniali. Per le società sportive dilettantistiche e per le associazioni pro-loco non concorrono 2818

39 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 a formare il reddito imponibile i proventi realizzati attraverso pubbliche raccolte di fondi, se percepiti per non più di 2 eventi l anno e per un importo non superiore ad euro ,690. Possono beneficiare dell applicazione di tale regime le società sportive dilettantistiche che, oltre ad avere i requisiti costitutivi sopra descritti, conseguono nell esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro. Per ciò che concerne l IVA, sono esclusi i proventi derivanti dalla raccolta pubblica di fondi (art. 143, comma 3, lett. a, del Tuir ai sensi dell art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 460/1997); sono esclusi dall IRES ma soggetti all IVA i proventi conseguiti nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali realizzati per un numero di eventi complessivamente non superiori a due l anno e per un importo non superiore al limite annuo sopra indicato. Per alcune attività vigono le seguenti regole: - attività di somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di eventi sportivi a pagamento, ecc. (50% dell IVA); - prestazioni di sponsorizzazione (10% dell IVA); - prestazioni pubblicitarie (50% dell IVA); - cessioni o concessioni di diritti radio tv (1/3 dell I- VA). Le associazioni che beneficiano di tale regime applicano l IVA e l IRES secondo quanto prevede l art. 2 della legge n. 398/1991, che esonera dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili sostituite dagli adempimenti prescritti dallo stesso articolo Erogazioni liberali alle associazioni e società dilettantistiche Il nono comma dell art. 90 ha così sostituito la lettera i-ter) del primo comma dell art. 13-bis del T.U. n. 917/1986: i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d imposta non superiore a euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n L art. 13-bis del T.U. n. 917/1986 stabilisce che dall imposta lorda si detrae un importo pari al 19% degli oneri sostenuti dal contribuente per varie finalità, compresa quella di cui alla lettera i-ter), se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo Imposta comunale sulla pubblicità La pubblicità in qualunque modo realizzata dalle società ed associazioni sportive rivolta all interno degli impianti dalle stesse utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche, che hanno capienza inferiore a tremila posti, è esente da imposta sulla pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507/1993, secondo quanto stabilito dall art. 90, comma 11-bis, della legge n. 289/2002, come interpretato dall art. 1, comma 128, della legge finanziaria n. 266/ I contributi dell ente 5.1. Corrispettivi o contributi - il regime ai fini IVA Gli enti locali, in quanto enti pubblici rappresentativi di interessi generali della comunità amministrata, nel perseguire l interesse della comunità stessa, possono procedere ad erogare contributi e sostegni economici anche in favore delle attività di associazioni e di altri organismi privati che, nella circostanza, non siano dirette a realizzare soltanto un proprio vantaggio economico, ma concorrano comunque a realizzare finalità della collettività, ivi comprese l incentivazione e la protezione di categorie di cittadini con riguardo a loro particolari ed apprezzate condizioni. L attribuzione di tali sussidi e contributi economici deve avvenire nel rispetto delle norme regolamentari adottate ai sensi dell art. 12 della legge n. 241/1990. Per conseguenza, quando la scelta di tali fini e le modalità del loro perseguimento non si traducano in atti di palese arbitrarietà o irrazionalità, ma restino nell ambito di una ragionevole discrezionalità, nessuna responsabilità amministrativa è ascrivibile agli amministratori che abbiano erogato modesti contributi ad associazioni culturali cittadine, non rilevando di per sé neppure la situazione di disavanzo finanziario del comune nell esercizio cui vanno imputate le corrispondenti spese (Corte dei conti, I, 26 maggio 1998, n. 147). Occorre evidenziare che nel diverso caso di contributi erogati alle associazioni per la realizzazione di specifici interventi o l esecuzione di determinate prestazioni, si configura un rapporto sinallagmatico e quindi le condizioni per l assoggettamento ad IVA di tali importi. 2819

40 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. In tal senso l Agenzia delle Entrate (circ. 21 novembre 2013 n. 34/E) ha precisato che sia rinvenibile uno scambio allorché alla PA derivi un vantaggio diretto ed esclusivo dal comportamento tenuto dal beneficiario del contributo, come l acquisizione di un bene o dei risultati derivanti dalle attività per le quali sono erogate le somme; in questi casi sussiste cioè una prestazione ed una controprestazione e quindi un rapporto contrattuale assoggettato ad imposta. La stessa Agenzia ha comunque precisato che l assenza di un vantaggio diretto per la PA erogante non porta necessariamente ad escludere che le somme abbiano natura di controprestazione, poiché in base ad altri elementi che regolano il rapporto può comunque riscontrarsi la sussistenza di un rapporto negoziale: - previsione di una clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento; - criterio residuale. La citata circolare così si esprime al riguardo: anche l assenza di tali clausole, tuttavia, non necessariamente comporta che si sia in presenza di una erogazione non corrispettiva, atteso che l attività finanziata può comunque concretizzare un obbligazione il cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale. Pertanto, in via meramente, residuale, si dovrà concludere che l erogazione di cui trattasi necessariamente si inquadra in un rapporto contrattuale e, pertanto, costituisce un corrispettivo, con il conseguente trattamento tributario di assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. Riguardo a queste ultime precisazioni si rileva come le stesse risultino forse eccessivamente rigide, nel senso che potrebbero condurre a considerare assoggettabili quasi tutti i contributi: in realtà appare corretto assoggettare ad imposta allorché, a prescindere dalle clausole utilizzate o meno, sussista un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione fra ente e beneficiario dell erogazione L applicazione della ritenuta a titolo d acconto L art. 28, c. 2, del D.P.R. n. 600/1973, stabilisce che le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l acquisto dei beni strumentali. Il Ministero delle finanze, e poi l Agenzia delle entrate, ha costantemente espresso l avviso che, ai fini dell applicazione della ritenuta di cui al citato art. 28 l espressione imprese, adoperata dal legislatore tributario nella medesima disposizione non deve essere assunta in senso restrittivo, vale a dire riferibile alle sole aziende industriali e commerciali, ma, (cfr. risoluzioni ministeriali n. 8/531 dell 8 maggio 1989; n. 11/027 dell 11 gennaio 1988), riferibile a tutti indistintamente i soggetti passivi d imposta, che svolgano, anche occasionalmente, attività produttive di reddito d impresa, secondo la nozione fornita dal Tuir. Le società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali, ancorché non perseguano il fine di lucro, mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale e sono riconducibili, in quanto società di capitali, nell ambito dell art. 73, c. 1, lett. a), Tuir, come precisato dall Agenzia delle entrate (cfr. circolare 22 aprile 2003, n. 21): l assenza del fine di lucro non incide sulla qualificazione tributaria degli enti in questione. Lo stesso Ministero in merito all erogazione di contributi ad associazioni che abbiano finalità di carattere istituzionale ma che svolgono, collateralmente, attività commerciale, ha ritenuto che se dette «associazioni o gruppi sportivi esplicano una attività di natura commerciale assumono, in quella circostanza, la veste di imprese e come tali sono assoggettabili a tassazione per i redditi derivanti dall esercizio anche occasionale di attività commerciali ovunque prodotti e indipendentemente dalla loro destinazione. Si ritiene che non debba essere applicata pertanto la ritenuta di cui al 2 comma del citato art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, qualora il contributo risulti vincolato, da convenzioni, ad investimenti in quanto, in questi casi, si tratta di veri e propri contributi in c/capitale. Del pari, la ritenuta non dovrà essere applicata se il contributo viene concesso alle associazioni in argomento per le attività dalle stesse espletate per il perseguimento dei fini istituzionali sempre che dette attività non assumano il carattere della commercialità. Nel caso in cui risulti, invece, dalle convenzioni stipulate tra il Comune e le associazioni che i contributi siano erogati per la riduzione degli oneri sopportati dalle associazioni o gruppi sportivi per lo svolgimento delle proprie attività aventi natura commerciale si dovrà applicare la ritenuta suddetta» Il regime tributario applicabile per l associazione Si ritiene utile precisare che ai fini delle imposte sui redditi dell associazione, come stabilito dall art. 2820

41 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte , c. 3, lett. b), Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali...: b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all art. 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall art. 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi. In merito all applicazione di questa disposizione il Ministero dell economia e delle finanze, con circolare 124/E del 12 maggio 1998, ha precisato quanto segue: La lett. b) del nuovo comma 2-bis dell art. 108 [... ora c. 3, art ] prevede che non concorrono a formare il reddito degli enti non commerciali i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (tale ultimo regime è tipico dell area sanitaria). L agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; 2) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell ente. Le finalità sociali devono ricomprendersi fra le finalità tipiche dell ente. Circa la natura dei contributi agevolati si fa presente che la norma, facendo riferimento in generale ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali dell ente, non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi. Si deve ritenere, pertanto, che rientrano nella sfera applicativa dell agevolazione anche i contributi che assumono natura di corrispettivi. 6. Obbligo di assicurazione degli sportivi dilettanti Gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva, sono soggetti all obbligo assicurativo. L obbligatorietà dell assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un inabilità permanente. Cap. III Lo sport professionistico La legge 23 marzo 1981, n. 91, ha stabilito norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti. Affermato che l esercizio dell attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero, la legge definisce sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici che esercitano l attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali. Le federazioni stabiliscono le norme che distinguono le attività professionistiche da quelle dilettantistiche, secondo le direttive stabilite dal CONI. La prestazione a titolo oneroso dell atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme stabilite dalla legge n. 91. Costituisce invece oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l attività sia svolta nell ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l atleta sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese, ovvero 30 giorni ogni anno. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, tra lo sportivo e la società destinataria, secondo il contratto tipo predisposto dalla Federazione sportiva di appartenenza. La società ha l obbligo di depositare il contratto presso la Federazione sportiva per l approvazione. I rapporti fra società ed atleti professionisti del gioco del calcio sono oggetto di una disciplina adottata 2821

42 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. dall U.E.F.A. ed approvata dalla F.I.F.A., che è stata applicata ai contratti stipulati dal 1 settembre Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti sono state stabilite con il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, integrato dal D.Lgs. 13 marzo 2002, n. 79. La particolare disciplina stabilita dall art. 18-bis della legge n. 91/1981 per i bilanci delle società sportive è stata abrogata e sostituita dall art. 28 della legge 18 aprile 2005, n. 628 e dall art. 6 della legge 17 agosto 2005, n Cap. IV La tutela sanitaria e della correttezza delle attività sportive - la giustizia sportiva La disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping è stata stabilita con la legge 14 dicembre 2000, n. 376, con la quale è stata istituita anche la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, che ha sede presso il Ministero della salute. L art. 2, c. 1, lett. h), del D.P.R. n. 44/2013 ha trasferito le funzioni esercitate dalla Commissione al Comitato tecnico sanitario. Le norme procedurali per l effettuazione dei controlli antidoping e per la tutela della salute, ai sensi dell art. 3 della legge n. 376/2000 sono stabilite con appositi provvedimenti ministeriali. 1. Il Codice mondiale antidoping Il Codice Mondiale Anti-Doping (o Codice WADA ) costituisce la spina dorsale della lotta al doping a livello mondiale e serve ad armonizzare e a coordinare tale lotta a detto livello. L edizione 2015 del Codice - la terza dopo quelle del 2003 e è stata adottata nel novembre 2013 a Johannesburg al termine della Conferenza mondiale anti-doping. Il punto focale della definizione di doping è quello delle violazioni relative alla presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell atleta (art. 2.1) ed all uso o tentato uso da parte da parte di un atleta di una sostanza vietata o di un metodo proibito (art. 2.2). Entrambe le violazioni antidoping - le cui correlate sanzioni sono state inasprite rispetto alla precedente edizione 2009 del Codice - menzionate fanno riferimento alla cosiddetta Lista delle sostanze proibite ( Proihibited List ), di cui all art. 4 del Codice WADA 2015; in detta lista sono elencati le sostanze e i metodi il cui uso è proibito in ambito sportivo, con l ulteriore precisazione che, mentre per alcuni di tali sostanze o metodi l uso proibito è soltanto quello fatto nel contesto delle competizioni ( in competizione ), per altre sostanze o metodi il divieto è più esteso e relativo anche all uso fatto al di fuori di tale contesto ( fuori competizione ). 2. Gli accertamenti medici per l accesso all attività sportiva Sono stati stabiliti, in relazione alle varie attività sportive: a) l età di inizio dell attività agonistica, l età limite della stessa e l eventuale obbligo di visita prima o dopo la gara; b) gli accertamenti sanitari da praticarsi durante le visite mediche di selezione e di controllo periodico ai fini dell accertamento dell idoneità generica e dell attitudine di chi intende svolgere attività agonistico-sportiva. Le visite mediche sono gratuite per coloro che vengono sottoposti alla prima visita di idoneità ad uno sport, per i giovani partecipanti ai giochi della gioventù, per gli atleti che rivestono la qualifica di dilettanti e negli altri casi previsti dal decreto suddetto. 3. L attività sportiva agonistica Ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica sono tenuti a sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono. La qualificazione agonistica di chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni sportive nazionali o agli enti sportivi riconosciuti. Sono obbligati a sottoporsi ai controlli di cui sopra i partecipanti ai giochi della gioventù per accedere alle fasi nazionali. L accertamento di idoneità, relativamente all età ed al sesso, per l accesso alle singole attività sportive agonistiche viene effettuato dai medici sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale, tenuto conto delle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e, per quanto riguarda i giochi della gioventù, dal Ministero della pubblica istruzione. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato il relativo certificato di 2822

43 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 idoneità, la cui validità permane fino alla successiva visita periodica. La presentazione del predetto certificato da parte dell interessato è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Il certificato è conservato dalla società sportiva di appartenenza. Quando a seguito degli accertamenti sanitari risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, l esito negativo con l indicazione della diagnosi viene comunicato, entro 5 giorni, all interessato. Alla società sportiva viene comunicato il solo esito negativo. 4. Gli sportivi professionisti Con decreto del Ministro della Sanità 13 marzo 1995 sono state stabilite norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti che prevedono: a) l istituzione obbligatoria di una scheda sanitaria che è redatta dal medico sportivo della società e segue l atleta professionista per tutta l attività sportiva dallo stesso svolta; b) il medico sociale, specialista in medicina dello sport, è il responsabile sanitario della società sportiva professionistica; c) gli atleti che esercitano attività sportiva professionistica sono tenuti a sottoporsi periodicamente a controlli medici ed agli accertamenti clinici e diagnostici stabiliti dal decreto; d) l esercizio dell attività sportiva professionistica è subordinato al possesso del certificato di idoneità all attività sportiva agonistica di cui all art. 5 del D.M. 18 febbraio L attività sportiva ludico-motoria e amatoriale e non agonistica L attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi, è definita amatoriale. Per coloro che praticano attività ludico-motoria in contesti organizzati e autorizzati all esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il D.M. 24 aprile 2013 (in G.U. 20 luglio 2013, n. 169) prescriveva una certificazione attestante l idoneità all attività ludico-motoria secondo quanto previsto nell allegato A allo stesso decreto; tale obbligo è stato soppresso dall art. 42-bis, D.L. n. 69/2013, e smi. Sono attività sportive non agonistiche secondo quanto previsto dall art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. I praticanti di attività sportive non agonistiche sono tenuti a sottoporsi a controllo medico annuale che determina l idoneità a tale pratica sportiva. I certificati per l attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medicosportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell esame clinico e degli accertamenti, incluso l elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità (cfr. art. 42- bis, D.L. n. 69/2013, e smi). In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate è raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludicomotorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, 2823

44 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. 6. Le persone diversamente abili Con D.M. 4 marzo 1993 sono state determinate le condizioni e le procedure per la concessione dell idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone diversamente abili. I soggetti portatori di handicap fisico, psichico o neurosensoriale devono sottoporsi previamente al controllo di idoneità specifica per lo sport che intendono svolgere o svolgono, secondo le modalità stabilite dal suddetto decreto, con i chiarimenti forniti dal Ministero della sanità con la circolare 18 marzo 1996, n /MSP/CP/ Responsabilità È stato rilevato che l attività agonistica implica l accettazione del rischio ad essa inerente da parte di coloro che vi partecipano, per cui i danni da essi eventualmente sofferti rientranti nell alea normale ricadono sugli stessi; pertanto è sufficiente che gli organizzatori, al fine di sottrarsi ad ogni responsabilità, abbiano predisposto le normali cautele atte a contenere il rischio nei limiti confacenti alla specifica attività sportiva, nel rispetto di eventuali regolamenti sportivi (Cass. civ., III, 20 febbraio 1997, n. 1564). Cap. V Gli impianti sportivi: costruzione ed adeguamento funzionale 1. Le norme per la costruzione degli impianti sportivi 1.1. Il programma ed i pareri richiesti La competenza in materia di programmi d impianti sportivi è stata trasferita alle regioni dall art. 157 del D.Lgs. n. 112/1998, alle quali l art. 2, lett. l) del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, aveva attribuito le funzioni amministrative in materia di attrezzature sportive d interesse regionale. Le regioni hanno regolato in vario modo le competenze in detta materia, prevedendo, in genere, una programmazione regionale volta a favorire la gestione, e la costruzione, di impianti sportivi in ambito sovracomunale. I progetti per la costruzione, l acquisto, l ampliamento e le modifiche degli impianti sportivi sono soggetti all approvazione del Comitato Provinciale del CONI e della Commissione Impianti sportivi del CONI, secondo quanto stabilito dall art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302; l approvazione dei progetti relativi ai campi sportivi e loro impianti annessi, è subordinata al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della Commissione Impianti Sportivi del CONI o del Comitato provinciale del CONI, a seconda dell importo dei lavori, tuttora in vigore a seguito di quanto stabilito dal comma 2 dell art. 1, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n La Commissione impianti sportivi (C.I.S.) del CONI è l organismo che, ai sensi della legge n. 526/1968 e successive modificazioni, tenendo conto delle vigenti normative, esprime un parere tecnico relativo alla funzionalità sportiva, su progetti di nuova costruzione, acquisto, ristrutturazione e adeguamento di impianti sportivi da realizzare, quando l importo delle opere sia uguale o superiore a ,80 euro. Per importi inferiori il parere viene espresso dai Comitati Provinciali del CONI. L iter procedurale per l emissione di Pareri in linea tecnico sportiva, ai sensi del Regolamento per l emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all impiantistica sportiva è dallo stesso disciplinato con modalità diverse, per le quali si rinvia al regolamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di un impianto sportivo qualora non sia stato acquisito il parere preventivo del CONI (C.d.S., IV, 23 novembre 1988, n. 884). I progetti devono risultare corrispondenti agli indirizzi e direttive emanate in questa materia dal servizio impianti sportivi del CONI. Debbono inoltre essere conformi alle Norme di sicurezza per la costruzione e l esercizio di impianti sportivi stabilite con il decreto del Ministro per l Interno 18 marzo 1996, sostanzialmente modificato con il decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. 30 giugno 2005, n. 150). I progetti di impianti sportivi devono osservare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ed essere adeguati alla disciplina per la prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche di cui al D.L. 24 febbraio 2003, n. 28 e s.m.i. 2824

45 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte Gli impianti sportivi scolastici L art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, di cui al precedente paragrafo, va coordinato con il quarto comma dell art. 11 del D.L. 1 luglio 1986, n. 318, convertito in legge 9 agosto 1986, n. 488, per il quale i progetti di edilizia scolastica per le scuole primarie e secondarie devono essere comprensivi anche di impianti sportivi. Secondo tale norma nei programmi regionali di edilizia scolastica sono favoriti i progetti volti alla realizzazione di impianti sportivi polivalenti di uso comune a più scuole e aperti alle attività sportive delle comunità locali e delle altre formazioni sociali operanti sul territorio. Resta fermo che l approvazione dei progetti relativi agli edifici scolastici è subordinata, per la parte riguardante la costruzione, modifica ed il restauro delle palestre ginniche e delle piscine, al preventivo parere favorevole, in linea tecnica, della C.I.S. o del Comitato provinciale del CONI, secondo l importo dei lavori. 2. La disciplina per la gestione delle manifestazioni sportive 2.1. L adeguamento funzionale Per prevenire e contrastare i fenomeni di violenza che si verificavano in occasione delle manifestazioni sportive connesse con il gioco del calcio, diverse misure di adeguamento degli impianti sportivi e degli accessi agli stessi furono disposte con il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88. Gli interventi attuativi per l adeguamento degli impianti e le misure necessarie per assicurare condizioni di sicurezza per gli spettatori e garanzie per l ordine pubblico, furono stabiliti con il D.M. 6 giugno 2005, che rinnovò le norme precedentemente previste dal D.M. 18 marzo All adeguamento degli impianti sportivi, dotandoli delle strutture necessarie ad assicurare il controllo degli spettatori, la suddivisione fra gli stessi, l accesso ed il deflusso, i servizi di vigilanza e d ordine, l art. 1-quater della legge n. 88/2003 prevedeva che potevano provvedere le società utilizzatrici degli stadi ed organizzatrici delle manifestazioni sportive negli stessi effettuate. Le prescrizioni disposte furono attuate solo in minima parte: gli interventi di adeguamento degli stadi, salvo qualche eccezione, non furono effettuati, sostenendo le società che essi competevano ai comuni, ed i comuni che la legge ne aveva disposto l esecuzione da parte delle società, utilizzatrici delle strutture ed organizzatrici degli eventi sportivi. Gli episodi di violenza in occasione delle competizioni calcistiche, divenuti sempre più frequenti e gravi, con pericoli e conseguenze per gli spettatori e per gli appartenenti ai servizi statali di polizia impegnati ad assicurare l ordine pubblico, hanno determinato viva preoccupazione nei cittadini e posta l esigenza di severi provvedimenti di prevenzionerepressione del fenomeno che sono stati disposti con il D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, con Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive. È stato così disposto che fino all attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi necessari per dare attuazione a quanto disposto dal ricordato art. 1-quater della legge n. 88/2003 e dal D.M. del 2005, le competizioni riguardanti il gioco del calcio negli stadi non a norma sono svolte in assenza del pubblico. Il controllo dell esecuzione delle opere prescritte è stato effettuato dall Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive presso il Ministero dell interno, istituito con il D.L. n. 28/2003 ed ora dotato dei poteri e mezzi d intervento necessari. Una norma precisa per l adeguamento degli impianti ha integrato l art. 1-quater del D.L. n. 28/2003, stabilendo che all adeguamento degli impianti possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli stessi, risolvendo così il contrasto fra comuni proprietari e società utilizzatrici, disponendo che gli interventi competono a quest ultime, escludendo che i relativi oneri possano far carico ai comuni. Dalla normativa si evince un principio generale in base al quale gli adeguamenti sono di competenza delle società sportive. Tuttavia, come precisato dalla Corte dei conti, sez. Lombardia (parere 4 febbraio 2010, n. 85/2010), non sembra che la norma in questione abbia carattere imperativo nella materia finanziaria sia per la formulazione che per la finalità che la contraddistingue che è quella di individuare interventi diretti ad evitare possibili episodi di violenza nell ambito di manifestazioni sportive, con la conseguenza che eventuali pattuizioni diverse contenute nelle concessioni che pongano gli oneri di adeguamento a carico dell ente pubblico appaiono legittime. La stessa Corte ha poi rilevato che nel caso in cui gli impianti siano privi degli adegua- 2825

46 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. menti funzionali richiesti dalla normativa, e la loro concessione sia scaduta, il Comune può procedere alla nuova concessione della gestione degli impianti solo dopo aver realizzato gli accessi. In caso contrario verrebbe affidata la gestione di un impianto non idoneo e non utilizzabile, così come stabilito dal citato art. 1 del D.L. n. 8, conv. in legge n. 41 del Sono soggetti alle disposizioni del decreto i complessi e gli impianti sportivi con capacità superiore a posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle squadre di calcio professionistiche Il personale addetto agli impianti sportivi: gli steward I servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d uso degli impianti medesimi, sono svolti da apposito personale incaricato dalle società organizzatrici delle competizioni sportive - servizio di steward. Le società organizzatrici ne sono responsabili per i compiti alle stesse attribuiti dal D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, e s.m.i. Si ritiene utile ricordare che l organizzazione e il servizio degli steward negli impianti sportivi sono stati disposti con il decreto del Ministro dell Interno 8 agosto 2007 (G.U , n. 195), poi modificato con D.M. 24 febbraio 2010 (in G.U. 1 marzo 2010, n. 49) e con D.M. 28 luglio 2011 (in G.U. 25 agosto 2011, n. 197). Per effetto delle modifiche apportate al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, come convertito in legge n. 217/2010, a detto personale possono essere affidati, in aggiunta ai compiti di cui sopra, altri servizi ausiliari dell attività di polizia, relativi ai controlli nell ambito dell impianto sportivo per il cui espletamento non è richiesto l esercizio di pubbliche potestà o l impiego operativo di appartenenti alle forze di polizia; le condizioni e le modalità per il loro espletamento sono stabiliti con appositi provvedimenti ministeriali Disposizioni e misure per la safety e la security Per le manifestazioni pubbliche il Ministero dell interno ha diramato la Direttiva 7 giugno 2017, n. 55/ OP/1991, e la circolare 19 giugno 2017, n , recante indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety, alle quali espressamente si rinvia, trattate nella parte 37 afferente alle funzioni ed ai compiti di Polizia locale. 3. Misure finanziarie per la diffusione della pratica sportiva e per gli impianti sportivi 3.1. Le misure agevolative contenute nella legge di stabilità l art. 62, D.L. n. 50/2017 Per favorire l ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (commi ) ha disposto la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento: a) il soggetto che intende realizzare l intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all art. 14 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l eventuale mancato rispetto della priorità del recupero degli impianti esistenti ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. In relazione agli interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall art. 183, c. 8, del Codice appalti, associando o consorziando altri soggetti laddove si tratti della società o dell associazione sportiva utilizzatrice dell impianto; b) sulla base dell approvazione di cui alla lett. a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto. La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque 2826

47 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 denominato necessario alla realizzazione dell opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell opera medesima. Come integrato dall art. 62, c. 2-bis, del D.L. n. 50/2017, conv. in legge n. 95/2017, la conferenza di servizi decisoria si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e, se del caso, in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. Nel caso di impianti sportivi che anche in parte ricadono su aree pubbliche, il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nel BUR, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al paragrafo successivo, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore, e costituisce verifica di compatibilità ambientale e variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, comma 1, e 16 del T.U. n. 327/2001. Il progetto definitivo: 1) tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare, potendo discostarsene solo motivatamente; 2) è redatto nel rispetto delle norme di attuazione del Codice dei contratti pubblici; 3) comprende, ove necessaria, la documentazione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale; 4) il verbale conclusivo della conferenza di servizi decisoria costituisce, ove necessario, adozione di variante allo strumento urbanistico comunale ed è trasmesso al Sindaco, che lo sottopone all approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile. Nel caso di impianti sportivi privati: 5) il progetto deve essere corredato di una bozza di convenzione predisposta ai sensi dell art. 28-bis, c. 2, del T.U. n. 380/2001, nella quale sia anche previsto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o è almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dello stadio; 6) il progetto deve essere corredato di un piano economico-finanziario che dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto deve essere corredato: 5) di un piano economico-finanziario asseverato ai sensi dell art. 183, c. 9, del Codice appalti, che indichi l importo delle spese di predisposizione della proposta; 6) di una bozza di convenzione con l amministrazione proprietaria per la concessione di costruzione o di gestione, che specifichi, oltre all obbligo della preventiva o contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione, le caratteristiche dei servizi e della gestione nonché la durata della cessione del diritto di superficie o di usufrutto; c) in caso di superamento dei termini di cui alle lett. a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a al coperto e allo scoperto, decorso infruttuosamente l ulteriore termine di 30 giorni concesso all ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di 60 giorni, i provvedimenti necessari; d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro 90 giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del Codice degli appalti, in materia di finanza di progetto. Qualora l aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lett. a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo; 2827

48 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso Costruzione e gestione di immobili con destinazione d uso complementare Il progetto di utilizzazione di detti impianti, e quindi lo studio di fattibilità di cui alla lett. a) del precedente paragrafo, può comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali ed economici, la costruzione di immobili con destinazioni d uso diverse da quella sportiva, complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale (cfr. art. 62, c. 1, D.L. n. 50/2017, conv. in legge n. 95/2017). Questi fabbricati devono essere compresi nell ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all intervento di costruzione o di ristrutturazione dell impianto sportivo, al cui interno, ove abbia una capienza superiore a posti, possono essere realizzati anche alloggi di servizio strumentali alle esigenze degli atleti e dei dipendenti della società o dell associazione sportiva utilizzatrice, nel limite del 20% della superficie utile; nel caso di impianti sportivi pubblici, sono acquisiti al patrimonio pubblico comunale. Lo studio di fattibilità può prevedere la demolizione dell impianto da dismettere, la sua demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell art. 3, c. 1, lett. d) e f), del T.U. in materia edilizia, nonché la sua riconversione o riutilizzazione a fini sportivi. Laddove si tratti di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti: - per il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell iniziativa, lo studio di fattibilità può contemplare la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprietà della pubblica amministrazione. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all art. 168, c. 2, Codice contratti, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per più di novanta e di trenta anni; - la conferenza di servizi preliminare di cui alla lett. a) del precedente paragrafo, nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal Codice degli appalti, esamina comparativamente eventuali istanze concorrenti individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui alla lett. b), par. precedente. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare è pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune e nel BUR L occupazione riservata delle aree prospicienti Lo studio di fattibilità di cui al precedente paragrafo, nell ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a posti, può prevedere che a far tempo da cinque ore prima dell inizio delle gare ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell area riservata, l occupazione di suolo pubblico per attività commerciali sia consentita solo (occupazione riservata) all associazione o alla società sportiva utilizzatrice dell impianto sportivo (cfr. art. 62, c. 3, D.L. n. 50/2017, conv. in legge n. 95/2017). In tal caso le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate all interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri indennizzatori a carico della società sportiva utilizzatrice dell impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima società sportiva. Nell ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra e posti, l occupazione riservata si applica entro 150 metri dal perimetro dell area riservata, restando ferme e impregiudicate la validità e l efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico già rilasciate. 4. Impianti sportivi nelle periferie urbane - Fondo sport e periferie Per il potenziamento dell attività sportiva agonistica nazionale e per lo sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l obiettivo di rimuovere squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, con l art. 15 del D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è stato istituito nel bilancio dello Stato il Fondo Sport e Periferie, da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). 2828

49 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 A tal fine è stata autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio , di cui 20 milioni di euro nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel In via strutturale, dal 2018, ai sensi dell art.1, c.362, legge n. 205/2017, sono stati attribuiti al Fondo euro 10 milioni annui. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi: a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale; b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti; c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all attività agonistica nazionale e internazionale; d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma La realizzazione degli interventi compresi nel programma è affidata al CONI, in base al programma dallo stesso proposto ed approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e per gli stessi il CONI può avvalersi del personale in servizio presso altre specifiche amministrazioni in possesso delle competenze tecniche in materia. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano del CONI, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l ammodernamento e per la successiva gestione, con la previsione di un utilizzo teso a favorire l aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l interesse pubblico del progetto, affidano la gestione gratuita dell impianto all associazione o società sportiva per una durata proporzionatamente corrispondente al valore dell intervento, e comunque non inferiore a cinque anni. Le associazioni o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dell impianto. Per i predetti interventi il Comune può deliberare l individuazione di quelli promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l applicazione dell art. 24 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164 recante Misure di agevolazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, in base al quale i Comuni possono deliberare riduzioni od esenzioni di tributi, poste in essere per il tipo di impianto e di attività e per la durata della stessa. 5. I contributi delle imprese per il restauro e la ristrutturazione di impianti sportivi pubblici Per effetto dell art.1, commi , della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), tutte le imprese possono effettuare erogazioni liberali, beneficiando del riconoscimento fiscale, sotto forma di credito d imposta - nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a euro effettuate nel corso dell anno solare - per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici - e quindi anche in favore di enti locali proprietari - ancorché destinati ai soggetti concessionari. Gli enti ed i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell erogazione e fino all ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì al predetto Ufficio lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. Le disposizioni applicative necessarie sono adottate con apposito D.P.C.M. Cap. VI Il comune: le attività e gli impianti per lo sport 1. La promozione delle attività sportive Il comune esercita un ruolo importante per la promozione e l effettuazione delle attività sportive. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 343 del 3 luglio 2001, ha ritenuto che rientra nella nozione legislativa di promozione delle attività sportive e ricreative la funzione di dare impulso e stimolo ad un determinato settore di attività sportiva, allo scopo 2829

50 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. di estenderne in modo ampio e capillare la pratica per migliorarne il livello qualitativo, e ciò mediante il finanziamento da parte dei comuni di iniziative assunte da singoli operatori, adeguatamente selezionate e vagliate secondo parametri di pubblico interesse. 2. Gestione degli impianti sportivi degli enti locali 2.1. Servizio pubblico locale - affidamento L uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive. Nei casi in cui l ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata, nel rispetto della legislazione regionale ove emanata, in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l individuazione dei soggetti affidatari. Il Consiglio di Stato ha ritenuto (sez. V, 5 giugno 2009, n. 5097) che ai fini della qualificazione economica del servizio pubblico connesso alla gestione degli impianti sportivi comunali, occorre verificare in concreto se l attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale. Sussistendo tale requisito torna applicabile la disciplina prevista per i servizi pubblici, appunto, economici di cui all art. 113 Tuel, ed all art. 4 del D.L. n. 138/2011, come successivamente modificato La legislazione regionale L art. 90, c. 25, della legge n. 289/2002 ha previsto che le regioni disciplinino, con propria legge, le modalità di affidamento. Le disposizioni regionali, ricalcando il legislatore nazionale, hanno previsto che gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidino in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali. L affidamento della gestione è effettuato in base a procedure di evidenza pubblica, valorizzando in molte regioni il criterio, fra gli altri, del numero dei soci o praticanti iscritti ed il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell impianto; in ogni caso il rapporto con il soggetto gestore deve essere regolato da apposita convenzione o disciplinare del servizio Concessione Gli impianti sportivi che appartengono al Comune rientrano di norma nel patrimonio indisponibile (Cass., SS.UU., 23 luglio 2001, n ), risultando presenti entrambi i requisiti richiesti dall art. 826 C.C. per tale qualificazione, ovvero la proprietà del bene da parte dell ente e la destinazione del bene ad un pubblico servizio. La sottrazione di tali beni dalla loro destinazione può quindi avvenire esclusivamente nei modi stabiliti dal vigente quadro normativo. In particolare, come sopra precisato, è precluso il trasferimento tra i beni disponibili e l assoggettamento al regime proprio di tali beni, a meno che non venga accertata la non funzionalità del bene al pubblico scopo o si intenda sottrarre definitivamente tale bene dalla sua destinazione (cfr. cit. art. 58 del D.L. n. 112/2008), come ricordato dalla Corte dei conti (sez. controllo Friuli, parere 15 settembre 2011, n. 76). Venendo ad una fattispecie ricorrente nella comune pratica, si rileva come la giurisprudenza (C.d.S., V, 16 aprile 2003, n. 1991) abbia qualificato come concessione, e non locazione, il rapporto intercorrente tra il comune e la società avente ad oggetto l immobile destinato alla somministrazione di bevande ed alimenti, parte integrante del complesso sportivo Canone: determinazione e trattamento tributario Il Consiglio di Stato (sez. V, 20 gennaio 2003, n. 166) ha rilevato che lo stadio costituisce una struttura destinata a manifestazioni significative a fini sociali e le società sportive possono utilizzarlo ed eventualmente gestirlo e sono abilitate in tal senso in vista della possibilità che la popolazione, residente e non, possa fruire di spettacoli la cui valenza sociale per lo svago e per l impiego del tempo libero non richiede alcuna dimostrazione costituendo un dato di fatto acquisito. È stato ritenuto illegittimo il provvedimento comunale di determinazione della tariffa per l utilizzo dello stadio, senza una valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio, con l applicazione della percentuale di copertura nei limiti previsti dal legislatore ad un elemento variabile nella misura ed incerto nella sua 2830

51 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 maturazione - l incasso lordo - per quantificare gli oneri da recuperare con la tariffa. Con risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2008, n. 292/E, è stato precisato che il canone periodico versato da una società calcistica a favore di un comune per l affidamento alla stessa dello stadio comunale, accompagnato da servizi collaterali (gestione della pubblicità in occasione degli incontri di calcio disputati e manutenzione degli impianti) è soggetto ad IVA con aliquota (allora) del 20% (ora del 22%), in quanto l attività dell ente locale, nell ambito del rapporto con la società sportiva, può considerarsi di natura commerciale. La relativa convenzione deve essere registrata versando l imposta fissa di registro di 168 euro. Tenuto conto della natura e delle finalità del rapporto e dell attività non commerciale effettuata, almeno dalle società dilettantistiche, la risoluzione suscita, con riferimento alle stesse, notevoli perplessità. Si ricorda che l art. 3, comma 66, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha stabilito che la concessione di aree e di impianti sportivi comunali anche scolastici, da parte dei comuni e delle province in favore delle associazioni o società sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o agli enti di promozione sportiva, può essere fatta applicando le norme relative ai canoni ricognitori. Infine, occorre considerare che per i comuni strutturalmente deficitari devono essere rispettate le disposizioni del D.M. 31 dicembre 1983, relative ai corrispettivi per i servizi a domanda individuale dovuti dai singoli utenti dei seguenti impianti sportivi, per la loro utilizzazione singolarmente richiesta, e quindi per: piscine; campi da tennis; campi di pattinaggio; impianti di risalita e simili Utilizzo per manifestazioni occasionali di spettacolo Il Ministero dell interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con circolare del 6 giugno 2007, n. 7, ha precisato le modalità per l utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non sportivo, con specifico riferimento alle prescrizioni inerenti la capacità di deflusso degli spettatori di cui all art. 9 del D.M. 6 giugno 2005, secondo le quali nel caso in cui le zone spettatori siano estese alla zona di attività sportiva o comunque siano ampliate rispetto a quelle normalmente utilizzate per l impianto sportivo, per gli impianti al chiuso la capacità di deflusso delle diverse zone dell impianto deve essere commisurata ai parametri stabiliti dalle disposizioni vigenti per i locali di pubblico spettacolo, con ciò stabilendo che la capacità di deflusso prevista ordinariamente per gli impianti sportivi (50 persone/modulo) non può essere ritenuta sufficiente nelle parti aggiuntive riservate al pubblico, risultanti dall ampliamento dello spazio riservato agli spettatori, ovvero all estensione delle stesse allo spazio riservato all attività sportiva e che quindi, in tali casi, deve farsi riferimento alla disciplina sulla capacità di deflusso prevista per i locali di pubblico spettacolo al punto 4.2 dell allegato al D.M. 19 agosto Gestione spazi pubblicitari L affidamento della gestione della pubblicità all interno di uno stadio, unitamente alla concessione in uso dello stadio stesso, non può essere qualificato come appalto di un servizio pubblico, nel caso in cui l amministrazione abbia inteso frazionare l uso pubblicitario dell impianto sportivo, considerando la gestione della pubblicità come facoltà accessoria alla concessione di uso predetta; pertanto, è legittima la scelta del comune di non svolgere più la gestione dell utilizzazione pubblicitaria di uno spazio pubblico, né tramite proprie strutture, né tramite appalto, poiché ai sensi dell art. 5, D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, le norme dallo stesso stabilite non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la locazione di edifici o altri immobili pubblici o i diritti ad essi inerenti (C.d.S., sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5671). 3. L utilizzo degli impianti sportivi scolastici 3.1. L utilizzo L art. 90, comma 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha stabilito che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche di cui al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l istituto scolastico o in comuni confinanti. La Corte costituzionale (sentenza , n. 424) ha affermato la legittimità costituzionale del 2831

52 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. comma 26 dell art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato affermato il principio fondamentale che l utilizzazione degli impianti sportivi deve essere consentita a tutti i cittadini: quando i comuni non vi possono provvedere direttamente devono attribuirli, secondo le loro autonome scelte, ad organismi per la pratica sportiva. Con la stessa sentenza è stato affermato che compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e sportive della scuola, anche extracurriculari, gli impianti sportivi di pertinenza degli edifici scolastici devono essere posti a disposizione di società ed associazioni dilettantistiche aventi sede nello stesso comune in cui si trova l istituto scolastico, o in comuni confinanti, salvaguardando in tal modo l utilizzazione degli impianti sportivi della scuola e, subordinatamente a tale esigenza e finalità d intervento collettivo, garantire una fruibilità generale degli impianti stessi, facendo salve da un lato le prioritarie esigenze della scuola e dall altro, la fruibilità generale delle strutture annesse agli edifici scolastici Contributi per 500 impianti sportivi scolastici In virtù dell accordo di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri, ICS, ANCI e UPI, stipulato il 17 settembre 2014, dal 24 novembre 2014 i Comuni e le Province possono presentare all Istituto per il Credito Sportivo domande per ottenere mutui fino a euro a tasso zero per una durata massima di 15 anni. I finanziamenti sono destinati a realizzare spazi sportivi scolastici nuovi o per ristrutturare, ammodernare, ampliare, completare, attrezzare, riconvertire, manutenere o mettere a norma e in sicurezza, compresi gli interventi di bonifica dell amianto, quelli esistenti. Saranno finanziati anche progetti d importo superiore a euro, in tal caso la parte eccedente tale cifra sarà mutuata ad un tasso agevolato. Cap. VII Competizioni sportive - Autorizzazioni 1. Competizioni sportive con fini economici Le competizioni sportive effettuate con finalità economiche e di lucro, relative a: 1) pugilato; 2) corse di cavalli; 3) corse di levrieri; 4) gare podistiche, ciclistiche e nautiche; 5) gare di go-karts; 6) gioco del calcio; della palla a volo; pallacanestro; rugby; baseball, sono soggette al rilascio di apposita licenza da parte del comune (art. 19 del D.P.R. n. 616/1977). L istanza relativa, diretta al comune, deve essere corredata da: a) autorizzazione della commissione provinciale per i pubblici spettacoli, relativa all idoneità del luogo o del percorso sul quale si svolgono la manifestazione o le attività a carattere ricorrente; b) nulla-osta della S.I.A.E.; c) nulla-osta dell U.N.I.R.E. se si tratta di corse di cavalli; d) nulla-osta della F.I.P. per le riunioni di pugilato; e) documentazione della disponibilità dell impianto o del locale ove si svolgono le manifestazioni. 2. Competizioni automobilistiche e motociclistiche La competenza ad autorizzare gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade, già regolata dall art. 9 del Codice della strada, è stata così modificata dall art. 163 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112: 1) sono trasferiti ai comuni i compiti relativi al rilascio dell autorizzazione per l effettuazione di gare con autoveicoli, motoveicoli o ciclomotori su strade ordinarie d interesse esclusivamente comunale di cui all art. 68 del T.U.P.S. ed all art. 9 del Codice della strada; 2) sono trasferiti alle province i compiti relativi al rilascio dell autorizzazione per l espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale di cui all art. 9 del Codice della strada. L attribuzione di tali competenze è peraltro da riconsiderare alla luce della legge n. 56/2014. Dei provvedimenti adottati comuni e province devono dare tempestiva informazione all autorità di P.S. Per le strade statali l autorizzazione è concessa dai Prefetti delle province nel cui territorio le gare debbono aver luogo, con le modalità di cui all art. 9 del Codice della strada. Per le gare di velocità l autorizzazione è subordinata al preventivo collaudo del percorso da parte di un tecnico dell A.N.A.S. assistito da un rappresentante dell A.C.I. se trattasi di gara automobilistica o del- 2832

53 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 la Federazione motociclistica Italiana, se si tratta di gara motociclistica. Quando il percorso interessa linee ferroviarie od automobilistiche interviene un rappresentante dell Ispettorato della Motorizzazione. Per i percorsi su strade statali è richiesto il nulla-osta dell organo periferico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La disciplina delle emissioni sonore prodotte da attività sportive motoristiche Con D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 (G.U , n. 172), come modificato dall art. 25, c. 11-quater, D.L., n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, è stato approvato il regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche nei seguenti impianti e manifestazioni: 1) Autodromi e Motodromi; 2) Piste motoristiche di prova per attività sportive; 3) Manifestazioni di Formula Uno, Formula 3000 ed assimilabili; 4) Manifestazioni di Moto Gran Prix ed assimilabili. Per ogni necessario approfondimento si rinvia al regolamento come sopra pubblicato, al quale dovranno essere adeguati i progetti degli impianti. Cap. VIII La pratica fisico-sportiva 1. I praticanti In termini quantitativi, nella tavola successiva sono riportate le percentuali di persone (di 3 anni e più) che dichiarano di svolgere la pratica sportiva in modo continuativo o saltuario. Tavola 3 - Persone di 3 anni e più che praticano sport per ripartizione geografica e tipo di comune. Anno 2015 (per 100 persone di 3 anni e più della stessa zona) di cui: in modo Praticano sport continuativo saltuario Ripartizione geografica Italia nord-occidentale 39,5 28,3 11,3 Italia nord-orientale 40,4 28,8 11,6 Italia centrale 35,3 25,9 9,5 Italia meridionale 26,0 18,0 8,0 Italia insulare 26,7 18,8 8,0 Tipo di comune Comune dell area metropolitana 33,3 24,3 9,0 Periferia dell area metropolitana 34,5 24,8 9,7 Fino a abitanti 32,6 20,3 12,3 Da a abitanti 34,5 24,4 10,1 Da a abitanti 33,4 23,9 9, abitanti e più 36,6 26,5 10,1 Italia 34,3 24,4 9,8 Fonte: Istat, Noi Italia, Indagine multiscopo sulle famiglie Aspetti della vita quotidiana. 2833

54 area VII - SERVIZI SOCIALI - SANITARI - CULTURALI - SPORTIVI - E.R.P. Tavola 4 - Persone di 3 anni e più che dichiarano di praticare sport con continuità per fasce d età giovanili. Anni Fonte: Istat, La pratica sportiva in Italia, febbraio Tavola 5 - Persone che praticano sport - Anni , per 100 persone di 3 anni e più Fonte: ISTAT, Le statistiche sullo sport, ottobre Gli operatori e tesserati L assetto organizzativo delle Federazioni Sportive Nazionali-FSN e delle Discipline Sportive Associate-DSA è oggetto dell annuale Monitoraggio CONI-Istat a cura del CONI-Centro Studi e Osservatori statistici per lo Sport. I dati raccolti sono relativi alla stagione sportiva 2015 ed hanno come oggetto le società sportive, gli operatori e i tesserati per le diverse categorie di pratica. Lo studio è stato pubblicato nel 2016 ed è interamente consultabile nel sito internet del CONI www. coni.it, sotto la voce I numeri dello Sport

55 le ATTIVITà E GLI IMPIANTI PER LO SPETTACOLO E LO SPORT - parte 49 Tavola 6 - Affiliazioni e tesseramenti FSN-DSA-EPS Tavola 7 - Società e tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali 2014 (valori assoluti) Federazioni Sportive Nazionali Società Atleti Operatori Aero Club d Italia AeCI Fed. Italiana di Atletica Leggera FIDAL Automobile Club d Italia ACI (CSAI) Fed. Italiana Badminton FIBa Fed. Italiana Baseball Softball FIBS Fed. Italiana Bocce FIB Fed. Italiana Giuoco Calcio FIGC Fed. Italiana Canoa Kayak FICK Fed. Italiana Canottaggio FIC Fed. Ciclistica Italiana FCI Fed. Italiana Cronometristi FICr Fed. Italiana Danza Sportiva FIDS Fed. Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia FIDASC Fed. Ginnastica d Italia FGI Fed. Italiana Golf FIG Fed. Italiana Giuoco Handball FIGH Fed. Italiana Hockey FIH Fed. Italiana Hockey e Pattinaggio FIHP Fed. Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali FIJLKAM Fed. Medico Sportiva Italiana FMSI Fed. Motociclistica Italiana FMI Fed. Italiana Motonautica FIM Fed. Italiana Nuoto FIN Fed. Italiana Pallacanestro FIP Fed. Italiana Pallavolo FIPAV (segue) 2835

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