ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE"

Transcript

1 ART.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2, primo comma, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato. 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art.2, primo comma, lettera a). 2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 Settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 Marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al primo comma, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali; b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni; c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art.23 del regio decreto 29 Luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni; d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali; e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato; e-bis) ai lavori svolti in mare; e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purchè tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile. Il campo di applicazione della "direttiva cantieri" non subisce sostanziali modifiche. Viene rafforzato, con l'aggiunta del comma e) l'esclusione di tutti i lavori che si svolgono in mare, già ampiamente compresi nei commi precedenti o comunque regolati da specifiche normative (attività portuali, di pesca, di navigazione e trasporto di sostanze pericolose, etc.). La novità più consistente è l'esclusione di quelle attività attinenti alle produzioni teatrali, televisive e cinematografiche che, quando non comportino l'implementazione di un cantiere edile o di ingegneria civile, non sono assoggettate alle norme sulla sicurezza del D.lgs 494/96. Di conseguenza, sebbene spesso questo tipo di attività di broadcasting comporti la presenza di un "cantiere temporaneo o mobile" (ad esempio il montaggio e lo smontaggio di strutture prefabbricate per l'installazione delle luci o degli impianti sonori e di diffusione), le nuove modifiche non le contemplano tra le attività inerenti la sicurezza cantieri.

2 ART.2 - DEFINIZIONI 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato all'allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I; b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche; d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione; e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.4; f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art.5. f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. f-ter) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 1994, n.626 e successive modifiche. Molte e di particolare rilevanza sono le modifiche apportate al secondo articolo del D.lgs 494/96, interamente dedicato alla definizione giuridica dei soggetti coinvolti e degli aspetti tecnici della sicurezza nei cantieri. Innanzitutto la definizione tecnica di quello che deve intendersi per "cantiere temporaneo o mobile"; rispetto alla dizione del precedente decreto, il principale cambiamento è annoverabile nella sostituzione delle parole genio civile con ingegneria civile. Questa modifica, più che portare sostanziali cambiamenti normativi, aggiorna lessicalmente i termini che afferiscono alle opere da realizzare, comunque tecnicamente esplicitate nell'allegato I. Più sostanziali invece i cambiamenti relativi alla figura del committente, ed in particolare per quel che riguarda gli appalti pubblici. Infatti, l'aggiunta è relativa all'individuazione di quei soggetti che, all'interno delle diverse amministrazioni pubbliche, possano svolgere questo ruolo. La definizione che ne da il decreto è di quel soggetto che è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Innanzitutto l'unione dei due elementi di potere (decisionale e di spesa) è fondamentale nella gerarchia di un'amministrazione pubblica, in quanto queste ultime sono spesso separate, lasciando alla ragioneria ed ai dirigenti amministrativi le funzioni di gestione dei flussi di cassa e delle relative autorizzazioni. Ancor più importante se questo viene collegato con le nuove disposizione della "Merloni ter", che vede la programmazione dei fondi di spesa in fase triennale, con gli adeguamenti annuali, al cui interno debbono essere ricomprese tutte le possibili voci inerenti un appalto pubblico, incluse le voci della sicurezza cantieri

3 (progettazione, esecuzione). A queste è però collegato il processo di limitazione delle decisioni relative alle scelte progettuali ed esecutive dell'opera; infatti, una volta stabilito l'obiettivo prestazionale dell'appalto, e programmata la voce di spesa, il cambiamento decisionale sul progetto o sull'opera in esecuzione comporta una ridefinizione dei budget di spesa dell'ente stesso, il cui bilancio non sempre consente il cambio reso necessario dall'evoluzione della progettazione o dell'esecuzione del cantiere. Ecco allora che il soggetto che può svolgere la funzione di committente, ed il suo potere di delega, può essere solo colui che all'interno del processo decisionale e funzionale della pubblica amministrazione può prendere decisioni sia in merito agli stanziamenti economici sia alle decisioni operative o di strategia. Di conseguenza gli unici che possono assolvere integralmente a queste funzioni sono i soggetti "politici" (sindaco, presidente, assessori), gli unici cioè che posseggono per statuto queste possibilità decisionali e di programmazione economica. Questa individuazione è confermata dal fatto che il nuovo decreto di modifica riproduce esattamente le disposizione del 626/94 (e modifiche successive) sull'individuazione dei datori di lavoro nella pubblica amministrazione; anche in questo caso è il vertice decisionale "politico" il primo livello dei datori di lavoro. Di conseguenza, diviene ovvio che per attribuire il ruolo di committente anche ai livelli inferiori dell'amministrazione pubblica è necessario che il livello "politico" formalizzi una specifica delega (o anche attraverso il regolamento interno) del trasferimento di ruolo e delle competenze ai funzionari apicali, come possono essere un Segretario comunale o un Direttore Generale di Provincia, cioè con ruoli e funzioni che vadano ad incidere sia sul processo decisionale che quello economico. Molto più rilevanti invece i cambiamenti per la figura del responsabile dei lavori. Innanzitutto il ruolo; nel precedente decreto, molto spesso alcune aree della giurisprudenza erano state portate ad assegnare al responsabile la fase tecnica di progettazione ed esecuzione. Questo perché la dizione normativa letterale del precedente decreto era così formulata: [ ] per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo dell'esecuzione dell'opera [ ]. Fatto salvo che anche se fosse rimasta la precedente dizione, incaricare un soggetto [ ] per la progettazione [ ] è sicuramente molto diverso che incaricarlo della progettazione (in questo caso si tratta di assegnazione diretta di funzione, mentre la precedente dizione è relativa all'assegnazione di scopo); comunque, le nuove modifiche eliminano ogni possibile dubbio interpretativo. Infatti, il Responsabile è incaricato [ ] ai fini della [ ], cioè con l'obiettivo di governare per committente il processo di progettazione ed esecuzione, e non di eseguirlo direttamente. A conferma di questa interpretazione si muove il primo capoverso del comma che così recita [ ] soggetto che può essere incaricato [ ], attribuendo cioè al committente la scelta dell'opportunità o meno di nomina. Ma, se un cantiere rientra nelle disposizioni del D.lgs 494/96, la nomina dei coordinatori è invece obbligatoria; di conseguenza, il Responsabile non può svolgere funzioni operative perché obbligatorie, mentre la sua nomina è opzionale. Resta comunque valido il presupposto per cui, se in possesso dei requisiti professionali, e su esplicito incarico del Committente, il Responsabile può anche esser nominato Coordinatore. In questo caso esiste però una specifica volontà della committenza che affida in modo esaustivo al Responsabile tutte le fasi della sicurezza all'interno dell'opera che deve realizzare. Anche nel caso del Responsabile, il decreto di modifica individua una precisa figura nell'ambito degli appalti pubblici, ed in particolare il Responsabile Unico del procedimento, così come previsto dall'articolo 7 della "Merloni". Aver individuato con tanta precisione la figura di un Dirigente tecnico non fa che confermare l'interpretazione precedente per quel che riguarda la figura del Committente all'interno dell'amministrazione Pubblica. Altre novità rilevanti sono quelle che riguardano il Coordinatore ed in particolare per quello designato per la fase dell'esecuzione. Infatti, la modifica è relativa ad uno dei problemi che più spesso si sono verificati nei piccoli cantieri di edilizia privata: l'assegnazione del ruolo di coordinatore per l'esecuzione al datore di lavoro dell'impresa che realizza l'opera. Questa situazione, benchè permessa dall'interpretazione letterale della legge, ha creato diverse realtà paradossali, in cui controllore e controllato andavano a confluire nella stessa persona. Le nuove modifiche non lasciano spazio ad interpretazioni alternative. Infatti, nella dizione del nuovo decreto legge, viene esplicitamente negata la possibilità che il datore di lavoro delle imprese (e quindi anche i suoi subordinati) possa essere nominato nelle funzioni e nel ruolo di Coordinatore. Infine, due sono i commi aggiunti all'articolo 2: il primo riguarda la definizione degli uomini-giorno, mentre il secondo è una forte novità, in quanto aggiunge al quadro della prevenzione progettuale il Piano Operativo di Sicurezza. Per quel che riguarda la definizione del concetto di uomini-giorno, il comma aggiunto non fa che meglio specificare la quantificazione di questa, che altro non è se non la soglia per stabilire se il cantiere rientra o meno nelle maglie della "direttiva cantieri". In particolare, la nuova definizione elimina le anomalie del testo precedente, stabilendo che la dizione corretta è uomini-giorno, e non uomini-giorni o uomini/giorni. Questa precisazione, insieme alla definizione, non è una mera specificazione linguistica, ma comporta un approccio chiaro su quelli che possono essere le tecniche per stimare qual è l'entità di un qualsiasi cantiere. Infatti, se è la somma delle probabili giornate lavorative che sono necessarie per realizzare l'opera, a fronte di un budget complessivo del cantiere, la stima non potrà che effettuarsi facendo riferimento alle metodologie dell'analisi dei prezzi; questo significa estrapolare dal costo complessivo dell'opera il costo della manodopera, rapportandolo poi ai costi uomo/giorno, riferiti ai contratti nazionali per l'edilizia. Di diversa natura, e molto più innovativo per quel che riguarda la progettazione come elemento di prevenzione, è l'ultimo comma inserito nell'articolo 2, che introduce il Piano Operativo di Sicurezza (POS), elaborato dall'impresa esecutrice. La novità non è tanto nell'aver previsto un nuovo documento progettuale a carico

4 delle imprese, ma nell'aver finalmente definito con chiarezza quali sono i ruoli e gli obiettivi degli strumenti di progettazione (Piano di sicurezza e coordinamento per il Committente, Piano operativo di sicurezza per le Imprese). Inoltre, questa dualità progettuale chiarisce sono gli approcci tecnici necessari a risolvere alcune difficoltà che il progettista si trova ad affrontare nella redazione di un Piano di sicurezza e coordinamento per quel che riguarda le procedure di appalto pubblico. Il tema del ruolo e degli obiettivi dei piani verrà affrontato nel commento all'articolo 12. Per quel che riguarda invece le difficoltà progettuali espresse dai progettisti, l'elemento di maggior freno nella redazione dei piani di sicurezza è sicuramente quello relativo alla difficoltà di poter programmare con esattezza l'evoluzione del cantiere (e quindi delle relative prescrizioni di sicurezza), non potendo conoscere quali sono le caratteristiche delle imprese che verranno ad intervenire nel cantiere. Questo perché ovviamente, la fase della progettazione in un appalto pubblico avviene prima che siano scelte le imprese; questo impedisce di sapere con efficacia quali sono le macchine, gli impianti, le attrezzature e le tecniche costruttive che interverranno nel processo edilizio. Questa difficoltà, già di per sé non corretta nell'interpretazione di quello che deve essere messo in un Piano di sicurezza e coordinamento, viene ampiamente superata dall'introduzione dei Piani operativi di sicurezza. Infatti, se questi sono strumenti complementari e di dettaglio del Piano di coordinamento (così come stabilito dall'articolo 5 del decreto di modifica e dall'art.31 della "Merloni ter"), non possono che fare riferimento all'articolo 4 del D.lgs 626/94; di conseguenza, i POS non sono altro che Documenti di valutazione del rischio redatti dalle imprese che, limitatamente per quello che è la parte del loro intervento nel cantiere, devono specificare modalità e mezzi per eseguire in sicurezza le lavorazioni. Questo significa che non è più compito del Coordinatore per la progettazione incentrare il suo lavoro sull'indovinare cosa farà l'impresa (lo dirà la stessa nel suo Piano operativo), ma su quello che è il titolo fondamentale del piano: il coordinamento. Lasciando al successivo articolo un ulteriore approfondimento sul tema del piano e del coordinamento, è però fondamentale ribadire che tutto quello che riguarda le disposizioni previste dalle precedenti leggi sulla sicurezza (come si monta un ponteggio, come si esegua in sicurezza uno scavo, come si faccia un corretto uso delle macchine di cantiere) sono di competenza esclusiva del POS delle imprese che dovranno intervenire nel cantiere, e non del coordinatore per la progettazione nel suo PSC. Va perciò nuovamente ricordato che il POS dovrà essere redatto così come è stabilito per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dal D.lgs 626/94, cioè valutando anche se i DPI sono adeguati e quali debbano essere le caratteristiche delle macchine impiegate (CE) o della sorveglianza sanitaria. Infine, non va dimenticato che il POS assolve alle richieste di aggiornamento al DVR che ogni impresa avrebbe dovuto apportare alla sua analisi dei rischi e programmi di intervento.

5 Art.3 - Obblighi del Committente e del responsabile dei lavori 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, i documenti di cui all'art.4, primo comma, lettere a) e b). 3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.10, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche se non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni; b) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera a); c) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera b); d) nei cantieri di cui all'art.11, primo comma, lettera c), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni; e) nei cantieri di cui all'art Nei casi di cui al terzo comma, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all'art.11, primo comma: a) chiede alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l'esecuzione e fermo restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro. 2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b). 3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi: a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II. 4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art bis) La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese. 5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art.10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere. 7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art.10, i soggetti designati in attuazione dei commi terzo e quarto. 8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di Commercio, Industria e Artigianato; b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), all'istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAL) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

6 Le modifiche introdotte nell'articolo 3 riguardano specificatamente i ruoli e le responsabilità del Committente e del Responsabile dei lavori, oltre a definire con maggiore chiarezza e semplicità quali sono le nuove soglie superate le quali i cantieri rientrano all'interno delle disposizioni della "direttiva cantieri". Iniziamo proprio dalle soglie. Rispetto al precedente decreto, la soglia degli uomini-giorno è stata raddoppiata, passando da 100 uomini-giorno a 200 uomini-giorno. Questo significa che la sicurezza, nel nuovo approccio integrato e di coordinamento verrà applicata a cantieri più grandi di quelli sino ad ora considerati. Sebbene i maggiori problemi ed incidenti mortali, in Italia, avvengano nei piccoli cantieri, non è negativo aver incrementato il valore della soglia (incremento non sostanziale, perché da alcune parti sociali la richiesta era di 500!). Questo perché, anche con 200 uomini-giorno, rientrano nella "direttiva" comunque i cantieri medio-piccoli (intorno ai milioni di intervento), ma non quelli davvero piccoli, dove stava invece crescendo l'insofferenza per questa nuova forma di controllo, anche per interventi marginali. E' chiaro che in questo ragionamento entra la possibilità di avere un maggiore ed efficace controllo, derivante dalle nuove funzioni assegnate al coordinatore per l'esecuzione (ne tratteremo nell'apposito articolo), che dovrebbe liberare gli Ispettori AUSL e DPL dai controlli per i lavori più piccoli (ma più diffusi e "pericolosi"), per concentrarsi su quelli di maggiore entità (per i piccoli ci saranno i Coordinatori). Elemento positivo di questa ridefinizione delle soglie è sicuramente la chiarezza derivante dal fatto di averne una ed una sola per tutte le disposizioni del decreto; non ci sono più infatti i molteplici casi della situazione precedente, ma solo due: 200 uomini-giorno; Lavori rientranti nell'allegato II. E' questo un passaggio sicuramente importante, perché la gran parte del tempo che prima veniva dedicato alla sicurezza era unicamente nel calcolare (più o meno correttamente) se il proprio cantiere rientrava a meno nelle disposizioni della "direttiva", grazie alla molteplicità di casi che il testo di legge offriva; con questa semplificazione non dovrebbero esserci più problemi nell'individuare la collocazione del proprio cantiere. Rispetto alla situazione precedente, il vero cambiamento delle soglie è relativo alla presenza o meno di più imprese. Infatti, il 494/96 stabiliva, se pur con soglie diverse, che l'applicazione delle norme della sicurezza andava resa operativa indipendentemente dal fatto che ci fossero una o più imprese, anche se non contemporanee. Ben diversa è invece l'interpretazione delle nuove modifiche, e che si collegano in modo coordinato alla differenziazione prima segnalata tra i piani (coordinamento ed operativo); infatti, le disposizioni legislative (e quindi il calcolo della soglia) si applica solo quando nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese (anche non contemporanea), non si applica invece se l'impresa che interverrà nel cantiere è una sola. Questo perché se vi sono più imprese, il principale problema del Committente è il coordinamento tra questi soggetti che, in modi e tempi diversi, entrano nel processo costruttivo (il piano di sicurezza infatti si chiama di coordinamento). E' invece responsabilità delle imprese sovrintendere ai loro specialismi tecnologici ed operativi, nella fase di costruzione in cui intervengono (ed infatti il piano di chiama operativo), avendo però come priorità quello di inserirsi in modo coordinato con le altre imprese nel processo di cantiere. E tutto questo nella logica della direttiva madre della sicurezza (626/94) che vede una situazione similare nell'articolo 7, dove il compito del Datore di lavoro (Committente per la "cantieri") è quello di informare le diverse imprese che intervengono nella sua azienda, sia dei piani di intervento che delle disposizioni comuni per evitare i rischi specifici del suo processo produttivo. Il nuovo decreto stabilisce quindi l'inutilità, nel caso di intervento di una sola impresa, di un Committente che nomini due coordinatori e rediga un piano di coordinamento, non esistendoci le condizioni per farlo (non ha senso coordinare una sola impresa); In questo caso sarà l'impresa ad avere la responsabilità diretta della sicurezza del cantiere, e non per indicazione normativa del 494/96, ma del 626/94, in quanto gli operai che lavorano nello specifico cantiere hanno un solo datore di lavoro; di conseguenza la sicurezza degli stessi deve essere rintracciata nel DVR, che potrà avere un'appendice particolare per il cantiere in cui si interviene, cioè un POS allegato. A fronte di questa importante modifica, il dubbio che più frequentemente è stato presentato dagli operatori giuridici e tecnici è quello della sostanziale impossibilità nel diritto civile italiano ad impedire il subappalto. Questo significa che, salvo rarissimi casi, potrà verificarsi il caso per cui un incarico per un cantiere inizialmente affidato ad un'unica impresa, vada poi nel tempo a modificarsi, sino a far si che quest'unica impresa affidi parti del suo lavoro ad altre imprese subappaltatrici. A risolvere questa contraddizione è il comma 4-bis), appositamente inserito nell'articolo 3. Infatti, viene chiaramente specificato che, per qualsiasi cantiere, inizialmente affidato ad un'unica impresa, ma in cui successivamente si ricorra al subappalto, scattano, in corso d'opera, gli obblighi del 494/96, per cui il Committente dovrà nominare i Coordinatori e far redigere il PSC. La seconda modifica all'articolo 3 è relativa ad un ulteriore obbligo formale per il Committente il quale, anche nel caso di un'unica impresa, è obbligato ad una non facile verifica delle idoneità tecniche e professionali delle imprese che interverranno nel suo cantiere. In particolare attraverso la visura dell'iscrizione alla Camera di Commercio, dell'organico medio annuo, dell'iscrizione dei dipendenti agli organismi assicurativi e previdenziali, ed alla contrattualistica sindacale a questi applicata. La necessità di questo controllo deriva sostanzialmente dall'annoso problema del lavoro nero, e di conseguenza dalle

7 possibilità di scoraggiarne l'uso. In questo caso al Committente (che probabilmente affiderà il compito al Coordinatore) viene chiesto di verificare se l'impresa chiamata ad effettuare lavori abbia il capitale umano sufficiente ad affrontare l'incarico che gli è stato assegnato; è infatti diffuso nell'ambito delle imprese il concetto delle scatole cinesi, in cui piccoli soggetti, con pochi addetti amministrativi, sono in grado di partecipare e vincere appalti di grosse dimensioni, per poi fare ricorso intensivo al subappalto (è questo uno degli elementi portanti del conflitto relativo all'albo delle imprese ed alla nuova certificazione di qualità).

8 Art.4. Obblighi del Coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione esecutiva dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e il piano generale di sicurezza di cui all'art.13; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/ Il fascicolo di cui al primo comma, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al primo comma, lettera b). 1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 comma 1; b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento U.E. 260/5/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal decreto legislativo n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b). Non vi sono cambiamenti sostanziali per il Coordinatore per la progettazione, se non per quel che riguarda il nuovo approccio progettuale, che vede la redazione del piano più orientato verso il coordinamento che non verso l'operatività delle imprese, alla quale dovranno adempiere le stesse con il POS. L'unica novità importante è relativa al Fascicolo, non più obbligatorio quando il cantiere riguardi fasi di manutenzione ordinaria, così come definito dalla storica legge 457 del Per quel che riguarda i contenuti del Fascicolo, oltre a far riferimento al documento dell'unione Europea, il decreto stabilisce l'obiettivo della definizione dei contenuti dello stesso; il cambiamento rispetto al testo precedente è nella forma lessicale che attualmente recita [ ] sono definiti [ ], mentre nella dizione originale era posta nella seguente forma [ ] possono essere definiti [ ]. Questo vuol dire che il Governo ed il Parlamento si impegnano ad ottemperare con certezza a quest'obbligo, mentre prima l'obiettivo non era così perentorio. Purtroppo, le esperienze italiane ci hanno mostrato come i regolamenti o la definizione di contenuti, benchè obbligatori nella loro definizione, possano invece avere tempi di attesa lunghissimi, e spesso non vederne mai luce.

9 Art.5 - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di cui agli artt. 12 e 13 e delle relative procedure di lavoro; b) adeguare i piani di cui agli artt.12 e 13 e il fascicolo di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto all'art.15; e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, della Sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato l'elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell'applicazione di quanto previsto al primo comma, lettera e). 3. Fino all'emanazione del decreto di cui al secondo comma, la proposta di cui al primo comma, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell'arresto fino a sei mesi. 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a: a) verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi i sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articolo 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro. f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 1-bis. Nei casi di cui all'articolo 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Grandi e di notevole portata le modifiche che investono il Coordinatore per l'esecuzione, che subisce una vera e propria rivoluzione sia nelle funzioni che nel ruolo. Il primo cambiamento è relativo agli obiettivi di controllo che egli svolge nell'esecuzione del cantiere. Infatti, l'applicazione delle disposizioni di sicurezza previste nel piano di coordinamento del precedente 494/96, erano attribuite al coordinatore che doveva provvedere a [ ] assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento [ ] che le imprese impegnate nel cantiere rispettassero le modalità standard e specifiche della sicurezza durante l'esecuzione delle fasi lavorative. Questa dizione ha sempre portato a delle difficoltà interpretative, dato che non era chiaro cosa si intendesse con il termine assicurare e con la frase azioni di coordinamento. In pratica, i vari professionisti continuavano a chiedere se, a fronte di un ponteggio fuori norma, dovessero intervenire o meno, e con quali azioni e poteri ispettivi. La nuova dizione mette chiarezza a questa situazione, dando un nuovo e forte ruolo ispettivo al Coordinatore. Innanzitutto perché il termine assicurare è stato sostituito con il termine verificare. Questo significa che una delle principali funzioni del Coordinatore sarà quella di verificare, cioè di

10 ispezionare il cantiere, e di garantire che tutte le sue strutture, attrezzature e fasi lavorative rispettino le norme di sicurezza e le prescrizioni operative dei piani di sicurezza (di coordinamento ed operativo). Ad ulteriormente confermare e rafforzare queste funzioni sono le modifiche successive che, alle parole [ ] azioni di coordinamento [ ] aggiungono [ ] e controllo [ ]. Quindi si configura una risposta positiva ai dubbi interpretativi prima citati: il Coordinatore controlla l'impresa, le sue attrezzature e le relative procedure di lavoro. Sono chiarite, inoltre, non solo le funzione di controllo, ma anche i comportamenti che il Coordinatore deve avere in caso di inadempienza dell'impresa alle prescrizioni. Infatti, in caso di continua e reiterata inottemperanza operativa dell'impresa, il Coordinatore deve: segnalare all'impresa, tramite contestazione scritta, le difformità al piano(i) ed alle norme di sicurezza riscontrate nel cantiere; in caso di inosservanza prolungata dell'impresa alla segnalazione formale, ed il mantenimento di situazioni irregolari, il Coordinatore informa il Committente della reticenza dell'impresa ad eseguire le disposizioni; parallelamente all'informativa, il Coordinatore segnala al Committente quali possono essere le azioni da intraprendere nei confronti dell'impresa (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, recessione del contratto) a secondo della gravità delle inadempienze riscontrate in cantiere. in caso il Committente, dopo la segnalazione del Coordinatore, non adotti nessun provvedimento, senza peraltro fornire allo stesso una adeguata motivazione delle sue scelte, il Coordinatore deve dare segnalazione delle inadempienze direttamente alla AUSL ed al DPL territorialmente competenti, che provvederanno ad indagare sulle irregolarità segnalate. E' molto forte il cambiamento nel ruolo del Committente che queste disposizioni introducono; soprattutto per il compito di "vigilanza" che gli viene assegnato, ed il suo riferimento diretto agli organi ispettivi quando il Committente non agisca, e non fornisca adeguata motivazione in merito alle sue decisioni. Queste nuove disposizioni risolvono l'annoso problema, da più parti sollevato, che vedeva l'incertezza del professionista quando, anche a fronte di ripetute e motivate segnalazioni al Committente, questi non solo non agiva, ma più spesso chiedeva al Coordinatore di "soprassedere", e di portare al termine il lavoro senza altre ingerenze. L'unica soluzione che rimaneva al professionista, quando non avesse voluto essere parte di un cantiere non a norma e di un tacito accordo tra Committente e Impresa, era quella di dimettersi dall'incarico. Scelta però sicuramente non favorevole al professionista che, benchè corretto nell'ambito dell'applicazione delle norme, rischiava sempre più l'isolamento, a causa della sua non affidabilità. Le nuove disposizioni superano questa situazione di empasse, "obbligando" il Coordinatore a segnalare le inadempienze agli organi competenti, esonerandolo così dalle relative responsabilità, e lasciando alle AUSL ed ai DPL il compito di ispezionare e, se del caso, sanzionare. Sebbene di grossa portata, le nuove disposizioni per il Coordinatore per l'esecuzione non si limitano alle sole funzioni di controllo e vigilanza. Infatti, nella lettera b) dell'articolo 5 viene attribuito al professionista anche il compito di verificare l'idoneità del POS delle imprese, assicurandone la coerenza con il PSC del Committente. Questo significa che, per la prima volta, non si da per certo che i piani redatti dalle imprese (ma vedremo lo stesso anche per il PSC) siano effettivamente validi progettualmente, ne che abbiano una effettiva coerenza operativa con il PSC, per quel che riguarda il coordinamento con le altre imprese. La necessità di questa precisazione normativa deriva da una sostanziale carenza progettuale riscontrata nella progettazione della sicurezza. Infatti, spesso e volentieri, i PSC sono stati definiti come "piani fotocopia", cioè montagne di carta con dentro la pedissequa (e per nulla efficace) ripetizione letterale delle leggi che da oltre quarant'anni governano la sicurezza nei cantieri. Questa carenza fa si che ci si possa trovare di fronte a voluminosissimi PSC che, nella loro aridità progettuale, potrebbero benissimo esser consegnati a Firenze come a Palermo: basta cambiare l'intestazione. Ecco perché diviene necessario che il Coordinatore verifichi i POS: non trattando questi del Coordinamento, il rischio è che riproducano i vecchi PSC, con l'ennesima elencazione delle fasi lavorative e delle norme che le regolano da anni. Sono queste palesi incongruenze che fanno si che l'intervento del Coordinatore assuma rilevanza di controllo progettuale sull'efficacia del POS e la congruenza con il PSC: questi piccoli, ma sostanziali elementi di cambiamento, rafforzano la nuova cultura progettuale delineata dagli articoli precedenti. Il Coordinatore dovrà quindi promuovere quei POS che, oltre alle disposizioni di sicurezza standard (derivabili tra l'altro dal DVR del 626/94), presentino anche specifiche sezioni che: a - analizzino il contesto del cantiere e definiscano le modalità di esecuzione in sicurezza in relazione alla tipologia del luogo e dell'opera; b - verifichino i cronogrammi del PSC e le relative prescrizioni di coordinamento, integrando il POS all'interno di questo schema generale del cantiere.

11 In questa ampia opera funzionale del Coordinatore, sempre nell'ottica della flessibilità degli strumenti di progettazione, si inserisce anche il processo di modifica del PSC e del POS nel caso le evoluzioni del cantiere portino a cambiare quella che era l'impostazione progettuale e tecnologica iniziale dell'opera da costruire. Inoltre, è anche compito del Coordinatore per l'esecuzione selezionare le proposte delle imprese che, se dirette a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, possono essere recepite all'interno del PSC del committente e dei POS delle altre imprese. Ancora, nelle nuove specifiche del 494/96, rimangono inalterate le funzioni di Coordinamento tra le imprese, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi che entreranno a far parte del processo organizzativo del cantiere; è anche compito del Coordinatore verificare l'attuazione degli accordi tra gli RLS delle diverse imprese, al fine di migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nella costruzione dell'opera. Rimangono invariate anche le prescrizioni e gli obblighi per il Coordinatore in fase di esecuzione per quel che riguarda il potere, completamente autonomo, di sospendere le singole lavorazioni in casi di pericolo grave ed imminente. Ultima ma non meno sostanziale novità, arriva dall'ultimo comma inserito dal decreto legge sulle modifiche. Quest'ultimo prevede che, nei casi previsti dall'articolo 3, comma 4-bis (cioè affidamento ad un'unica impresa che però nel corso dell'evoluzione del cantiere viene affiancata da altre imprese), il Coordinatore per l'esecuzione deva comunque redigere il PSC ed il Fascicolo. Questo significa attribuire le competenze della progettazione, anche in corso d'opera, ad una figura professionale che inizialmente non era stata prevista, perché il cantiere non rientrava nelle disposizioni del 494/96. A conclusione di tutte queste modifiche non si può non sottolineare come il ruolo e le funzioni del Coordinatore per l'esecuzione siano state enormemente potenziate, affidando a lui la maggior parte delle responsabilità della sicurezza dell'intero processo produttivo. Diviene quindi fondamentale, anche se non obbligatorio, non separare le due figure, e far si che l'incaricato della progettazione abbia anche l'incarico dell'esecuzione, al fine di non creare pericolose idiosincrasie progettuali e relativi rallentamenti nel processo edilizio.

12 Art.6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori 1. La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi di cui all'art La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per l'esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli artt.4 e Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. 2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, lettera a). Completamente riscritto l'articolo che riguarda le responsabilità del Committente, con un sostanziale cambiamento di obiettivo da parte del legislatore. Infatti, nella precedente formulazione della legge, benchè fosse chiaramente prevista la possibilità di delegare ad altri soggetti parti delle funzione e delle responsabilità, il Committente non veniva esonerato dalle responsabilità complessive della sicurezza del cantiere. Completamente diversa è invece la prospettiva introdotta dalle modifiche al 494/96, dove, riprendendo quello che è ormai è l'orientamento consolidato della giurisprudenza del 626/94, il Committente viene esonerato dalle responsabilità che egli delega al proprio Responsabile dei lavori. In questa logica è chiaro che l'esonero è effettivo se legato ad un processo di delega formalmente definito, ed in cui sono chiaramente individuate tutte le prerogative decisionali e finanziarie che il Committente trasferisce al responsabile. E' questo uno degli elementi fondamentali nel processo di delega, già rintracciabile nell'articolo 2 dove, nella definizione di Committente (specialmente per l'amministrazione pubblica), il legislatore pone un accento rilevante sulle effettive capacità decisionali e di spesa. Di conseguenza, il Responsabile dei lavori, figura che nella dinamica di cantiere è un facente veci del committente nelle scelte progettuali e nelle scelte operative, non può assolvere alle sue funzioni (e quindi sottostare alle sue responsabilità) se non è adeguatamente dotato di potere decisionale e di spesa. Oltre a questa caratterizzazione funzionale, che esonera il Committente dalle responsabilità esclusivamente per le funzioni che ha delegato al responsabile, nella scelta di quest'ultimo non è però esonerato dalle responsabilità relative ai parametri di scelta, in particolare per quel che riguarda le capacità e l'idoneità tecnico professionale. Infatti, se è pur vero che i compiti del responsabile non sono di tipo tecnico (a questi rispondono i Coordinatori), egli deve comunque confrontarsi con la dinamica di cantiere che spesso e volentieri si scontra con scelte progettuali o decisioni di carattere tecnologico. E' quindi fondamentale che il Responsabile, proprio per curare gli interessi del committente, debba saper affrontare con capacità professionale ed umana tutte quelle situazioni anomale che si possono verificare in cantiere, sapendo rispondere con competenza tecnica e gestionale a tutti quei dubbi progettuali od operativi per cui sia il Coordinatore che le imprese si rivolgono, ovviamente, al Committente. Disposizioni alquanto dubbiose sono invece quelle che ritroviamo nel secondo comma di questo articolo. Infatti il legislatore segnala al Committente che, al contrario di quello che è stato deliberato al comma precedente, pur avendo nominato i Coordinatore come suoi referenti tecnici, non è esonerato dal controllo del loro operato. Sebbene giuridicamente questa disposizione abbia una sua logica, non risulta essere molto fattibile dal punto di vista funzionale. Quello che il Committente può verificare è l'effettiva redazione dei documenti previsti dalla legge (il Piano di coordinamento ed il Fascicolo), anche perché deve dare diffusione ed informazione degli stessi alle imprese che parteciperanno alla formulazione di un offerta. Quello che risulta poco comprensibile è come possa, un soggetto non in possesso di competenza tecnica, esaminare un Piano di sicurezza e coordinamento, oppure accertare che il Coordinatore in fase di esecuzione abbia controllato accuratamente tutto il cantiere. Se questo fosse possibile, non ci sarebbe più bisogno delle figure dei coordinatori. E' quindi più realistico supporre che la corretta interpretazione della norma sia quella che vede il Committente adempiere ai propri obblighi non tanto nelle verifiche tecniche, ma nella qualità del lavoro del coordinatore, intesa sia come scelte progettuali (cioè verifica che il piano non sia del tipo "fotocopia"), sia come efficacia di coordinamento (cioè effettiva presenza nel cantiere per il coordinamento ed il controllo).

13 Art.7 - Obblighi dei lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994; b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994; c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. Non vi sono state modifiche all'articolo che riguarda le responsabilità dei lavoratori autonomi, ne per le loro funzionalità rispetto alle disposizioni di sicurezza individuali. Persiste infatti l obbligo per la categoria dei lavoratori autonomi del rispetto di quelle che sono le disposizioni che la direttiva madre sulla sicurezza regolamenta nell uso delle attrezzature da lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (D.lgs 626/94, titoli III e IV). Questo obbligo rappresenta un eccezione rilevante al campo di applicazione delle disposizioni originari del citato 626/94 che, sebbene venisse stabilito negli artt.1 e 2 dello stesso, non andava però a comprendere le attività svolte dai lavoratori autonomi, ed in particolare per quelle svolte nei cantieri. E' però di particolare importanza, soprattutto alla luce delle modifiche degli articoli precedenti, che sia stata mantenuta la disposizione per cui i lavoratori autonomi devono adeguarsi alle disposizioni del Coordinatore per l esecuzione, partendo proprio dal Piano di sicurezza e coordinamento. E' questa una delle prerogative fondamentali per l'innalzamento della sicurezza durante le lavorazioni, visto che una delle principali cause di incidente è proprio il mancato coordinamento tra le imprese ed i lavoratori autonomi, spesso in subappalto con le stesse.

14 Art.8 - Misure generali di tutela 1. I datori di lavoro, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art.3 del decreto legislativo n. 626/1994, e curano, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano ciascuno per la parte di competenza, in particolare: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quanto si tratta di materie e di sostanze pericolose; f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. Non vi sono state sostanziali modifiche all'articolo 8 del D.lgs 494/96, se non per il primo comma in cui viene riscritta l'introduzione delle disposizioni ed allineato l'articolo a quello che è il nuovo indirizzo di maggiore precisazione delle responsabilità dei soggetti. Infatti, ai datori di lavoro, nella dizione iniziale della "direttiva cantieri", era stato precisato l'obbligo di avere in cura le caratteristiche tecnico sanitarie del cantiere, sulla base dei principi stabiliti dall'articolo 3 del D.lgs 626/94 (validi anche per il Committente dello stesso). Anche in questo caso la pratica quotidiana delle lavorazioni aveva portato a molti dubbi interpretativi dell'articolo; infatti, lo svolgimento delle fasi lavorative non è mai omogeneo, e vede l'introduzione, anche per un periodo temporale limitato di molti soggetti. Questo però aveva portato a scontrarsi con le disposizioni dell'articolo, in quanto era ben difficile che un Datore di lavoro di un'impresa che intervenisse in una singola e specifica fase del cantiere potesse poi essere responsabile di tutte quelle disposizioni organizzative necessarie per far proseguire il cantiere per i tempi successivi (manutenzione delle attrezzature, disposizioni viarie e di transito, salubrità dei luoghi, etc.). Ecco quindi che le modifiche introdotte dal nuovo articolo mirano essenzialmente a stabilire normativamente ciò che era già chiaro applicativamente: il Datore di lavoro delle imprese che intervengono nel cantiere è responsabile delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori solo e limitatamente per quelle che sono le funzioni a questa attribuite dal processo tecnologico e lavorativo, o dalle prescrizioni operative del piano di sicurezza e coordinamento.

15 Art.9 - Obblighi dei datori di lavoro 1. I datori di lavoro: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 2. La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall'art.12, costituisce adempimento delle norme previste dall'art.4, commi primo, secondo e settimo, e dall'art.7, primo comma, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 626/ I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f-ter). 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 7 e 11 e dall'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 626 del Modifiche sostanziali e di particolare rilevanza quelle che introduce il nuovo decreto, e che riguardano entrambi i commi dell'articolo 9, cioè delle responsabilità dei Datori di lavoro. La prima ed importante modifica che viene introdotta è quella poi sancita nell'articolo 2 del nuovo 4949/96, e che riguarda l'inserimento delle imprese nel processo di progettazione e prevenzione. Infatti, i Datori di lavoro delle imprese esecutrici devono introdurre il nuovo strumento progettuale che è il Piano operativo di sicurezza (POS). Questo non solo è configurabile come piano complementare e di dettaglio del PSC del cantiere (la stessa definizione è presente anche nelle disposizioni della "Merloni ter") ma, secondo la definizione fornita dall art.2, lettera f-ter), è assimilabile al documento di valutazione dei rischi (DVR) riferito al singolo cantiere. Quanto diventi importante questa visione di "dettaglio" della fase lavorativa se ne è già ampiamente argomentato nei paragrafi precedenti; è invece necessario sottolineare come tale obbligo si applichi anche nel caso in cui nel cantiere operi un unica impresa, anche famigliare o con meno di dieci addetti. Questa nuova disposizione, mirata ad eliminare diffuse quanto inutili varianti interpretative, mira a far si che non possa più considerarsi applicabile, per quel che riguarda esclusivamente le imprese edili con i requisiti di cui al comma 11 dell art.4 del D.lgs n.626/94, la facoltà di sostituire il Documento di valutazione dei rischi con un autocertificazione. Questo significa due precise indicazioni operative: il POS non potrà essere sostituito con una autocertificazione. Questo è particolarmente importante perché, se è pur vero che il nuovo testo del 494/96 lascia maggiori margini alle imprese, è però fondamentale che proprio le piccole partecipino attivamente al processo di prevenzione del cantiere. Infatti, come per i Lavoratori autonomi, anche per le piccole imprese uno degli elementi di maggior preoccupazione per la sicurezza è la grossa difficoltà a coordinarsi con le altre, soprattutto in un processo costruttivo dove la lunghezza dei tempi e il frequente ricorso al subappalto frenano l'integrazione operativa delle stesse. la presenza di un POS prima della consegna dei lavori delle diverse imprese che a vario titolo parteciperanno al processo costruttivo, permetterà al Coordinatore in fase di esecuzione un maggiore controllo, in quanto sarà proprio questo strumento a segnalarne la presenza, ed a guidare il Coordinatore alla verifica della corrispondenza tra quanto previsto nel piano e quello che effettivamente viene realizzato nel cantiere. All'interno di questa logica si inseriscono le variazioni al secondo comma; infatti, con l accettazione del PSC e la redazione del POS, i Datori di lavoro delle imprese esecutrici danno concretezza operativa all obbligo della valutazione dei rischi e di redazione del relativo documento (DVR), nonché all obbligo, stabilito dall art.7, comma 1, lettera b), del D.lgs n.626/94, di fornire alle imprese, o ai lavoratori autonomi subappaltatori, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel cantiere e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. E' questo uno degli ulteriori elementi di rapporto coordinato tra le Imprese ed il

16 Committente, che già nel 626/94 prevedeva le funzioni di informazione e coordinamento del Datore di lavoro (Committente nel caso dei cantieri). Funzioni che si riscontrano non solo nei piani (di coordinamento ed operativo) da trasmettere a tutti i soggetti coinvolti, ma anche in documenti come il Fascicolo di manutenzione, che proprio da questa logica di informazione preventiva nasce e si sviluppa.

17 Art.10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al primo comma devono essere altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ispesl, dagli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 4. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al secondo comma sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al secondo comma, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. 1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) diploma di laurea in ingegneria o architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b) diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c) diploma di geometra o perito industriale, o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ispesl, dall'inail, dall'istituto Italiano di Medicina Sociale, dai rispettivi ordini professionali, dalle Università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. 3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al secondo comma devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V. 4. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore. 5. L'attestato di cui al secondo comma non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le stesse caratteristiche di equipollenza. 6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al secondo comma sono a totale carico dei partecipanti. 7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al secondo comma, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti. Modificato nella direzione dell'ampliamento l'articolo 10, per quel che riguarda i requisiti professionali dei Coordinatori, sia in fase progettuale che in quella esecutiva; in particolare sono stati ampliati il comma 1 e il comma 2, mentre i commi 3, 4, 5, 6 e 7 restano invariati. In pratica sono stati introdotti all'abilitazione delle funzioni di Coordinatore anche le figure professionali dei laureati in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, ed i diplomi di perito agrario o agrotecnico. L'esigenza di queste nuove competenze nel campo della sicurezza nei cantieri deriva da situazioni particolari come i lavori in galleria, sui dorsali montuosi o di collina, la sistemazione dei corsi d'acqua (geologi), oppure per le attività edili legate alla trasformazione agroalimentare (agronomi) o alla sistemazione dei rischio dei versanti collinari tramite riforestazione (scienze

18 forestali). Per tutte queste figure, e per i diversi livelli di credito formativo (laurea, diploma di laurea, diploma) rimangono invariate le precedenti disposizioni rispetto agli anni di attività svolta, ed al relativo corso di formazione di 120 ore (non devono svolgerlo coloro che hanno già frequentato esami o specializzazioni universitarie equipollenti). E proprio nell'ambito della formazione che vengono introdotti nuovi soggetti; infatti, tra gli enti abilitati ad organizzare i corsi per i coordinatori sono stati introdotti sia l INAIL che l Istituto italiano di medicina legale. Oltre ai nuovi soggetti, variazioni dovranno subire anche i contenuti del percorso formativo dei nuovi Coordinatori per la sicurezza; infatti, l articolo 23 del nuovo decreto impegna il Ministero del lavoro ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o più decreti con cui modificare i contenuti dell Allegato V del D.lgs n.494/96. Questo con l'obiettivo di dare una maggiore specializzazione ai Coordinatori in relazione alle diverse tipologie di cantiere in cui questi possono effettivamente intervenire (risulta infatti abbastanza strano poter pensare che un laureato in scienze forestali possa effettivamente e con competenza intervenire in un processo di ingegneria civile). Di conseguenza, nel nuovo decreto saranno precisati: 1- i lavori edili e di ingegneria civile cui sono abilitati i Coordinatori in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio posseduto; 2 - i livelli di formazione e qualificazione diversificati in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere. Infine, con l'obiettivo di non vanificare il lavoro sin qui svolto dagli altri tecnici formati, ed onde evitare il ripetersi delle interpretazioni normative inefficaci ed inutili, il legislatore ha ritenuto necessario ribadire la validità dei corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale.

19 Art.11 - Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all'organo di vigilanza competente territorialmente, prima dell'inizio dei lavori, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, e, successivamente, gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: a) cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori; b) cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni; c) cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato II. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi: a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3; b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; c) cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art.20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza. Anche la Notifica preliminare, così come il Piano di sicurezza ed i ruoli di Committente e Datore di lavoro, è stata riorientata verso il nuovo indirizzo di semplificazione e chiarezza; in particolare le modifiche sono riscontrabili nel comma 1, completamente sostituito, mentre i commi 2 e 3 sono rimasti totalmente invariati. Per quel che riguarda il riorientamento alle disposizioni dell'articolo terzo, nella nuova versione dell'articolo 11, la notifica è obbligatoria nei seguenti casi: - cantieri per cui è richiesta la nomina dei Coordinatori, ai sensi dell art.3, comma 3 (quindi per cantieri superiori ai 200 uomini giorno o con lavori previsti nell'allegato II); - cantieri che, a causa di varianti in corso d opera, ricadono successivamente in tale categoria; - cantieri di entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno, anche se vi opera un unica impresa. Viene inoltre specificato che la Notifica preliminare deve essere trasmessa all Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti prima dell inizio dei lavori. E' evidente come in queste modifiche, oltre all'obiettivo di adeguamento delle disposizioni e di loro semplificazione, vi sia la necessità di intervenire con disposizioni normative in tutti quei casi anomali che due anni di applicazione del D.lgs 494/96 avevano evidenziato. Infatti, come primo elemento, si specifica che la variazione delle condizioni iniziali implica l'adeguamento delle cantiere (prima non rientrante) alle disposizioni della "direttiva cantieri". Questo significa che qualsiasi tipo di cantiere, sia per variazioni strutturali dell'opera o per allungamento dei tempi previsti a causa di cambiamenti tecnologici, dal momento di entrata in vigore del nuovo decreto, dovrà adeguarsi alle disposizioni di legge. Mentre, antecedentemente, accadeva spesso che la tecnica per sfuggire alle disposizioni normative era quella di prevedere inizialmente un cantiere che non rientrasse nelle soglie di uomini-giorno, mentre successivamente, venivano apportate tutte le modifiche necessarie ai reali obiettivi progettuali. Analogamente, anche per le disposizioni relative alla presenza di un'unica impresa in cantiere, in caso di modifiche e variazioni dello stesso (subappalto in particolare), il Committente non è più esonerato dalle disposizioni del D.lgs 494/96, ma anzi viene obbligato a sviluppare l'intero percorso progettuale ed esecutivo, Notifica compresa.

20 Art.12 - Piano di sicurezza e coordinamento 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei costi relativi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, dei lavori pubblici e dell'industria, del Commercio e dell'artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il settore pubblico, tale decreto si applica fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.31 della legge 11 Febbraio 1994, n I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al primo comma e all'art Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all'art.13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell'art. 13 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. 1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi: a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; c) servizi igienico-assistenziali; d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee; e) viabilità principale di cantiere; f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento; l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria; n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.14; r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera c); s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

Compiti e responsabilità dei Coordinatori Seminario Tecnico sui piani di sicurezza e di coordinamento: ruolo del C.S.P. E DEL C.S.E. Pistoia, 26 ottobre 2010 Compiti e responsabilità dei Coordinatori dott. ing. Biagio Mugnieco Direzione Provinciale

Dettagli

Dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato

Dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato Dott.ssa Maria Gabriella Pregnolato Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 Articolo 5 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per

Dettagli

PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. di Farina Geom.

PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. PiMUS: Il Ruolo del Coordinatore in fase di Esecuzione. di Farina Geom. di Farina Geom. Stefano Bologna, 6 giugno 2007 Il D.Lgs. 235/03 integra e modifica il D.Lgs. 626/1994 ovvero introduce degli obblighi per il DATORE DI LAVORO Il D.Lgs. 235/03 integra e modifica il D.Lgs.

Dettagli

REGOLE DI BUONA PRASSI PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

REGOLE DI BUONA PRASSI PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA REGOLE DI BUONA PRASSI PER IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN RIFERIMENTO DELLA DIRETTIVA CANTIERI D.L.vo 494/96 e D.L.vo 528/99; DPR 222/03; D.L.vo 276/03 Le regole di seguito indicate rappresentano un

Dettagli

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza. Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott.

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza. Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott. Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza Corso di aggiornamento per coordinatori CEFAS Ing. Giancarlo Napoli e Dott. Sandro Celli Le figure del titolo IV del Dlgs 81/2008 Soggetti destinatari

Dettagli

Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori

Il decreto legislativo 494/96. Geom. Stefano Fiori Il decreto legislativo 494/96 Geom. Stefano Fiori EVOLUZIONE NORMATIVA DEFINIZIONI Articolo 1 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela e per la sicurezza dei Lavoratori nei cantieri

Dettagli

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili

Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili Sogin - Linee Guida sui cantieri temporanei o mobili 1. PREMESSA La disciplina dei cantieri temporanei e mobili ha trovato preciso regolamentazione nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nel successivo

Dettagli

LA SICUREZZA SUL LAVORO Sicurezza significa svolgimento dell attività lavorativa in condizioni tali che la vita, l incolumità fisica e la salute non siano esposte a pericolo. Oggetto di tutela non è esclusivamente

Dettagli

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE IL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL DATORE DI LAVORO: effettuare la valutazione dei rischi, redigere

Dettagli

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014

Circolare N.78 del 4 Giugno 2014 Circolare N.78 del 4 Giugno 2014 DVR, coordinatore per la progettazione, idoneità tecnico professionale. I chiarimenti ministeriali in materia di sicurezza sul lavoro Gentile cliente, con la presente desideriamo

Dettagli

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro PROCEDURE DEL COORDINATORE PER LA GESTIONE DEL CANTIERE P.S.C., IMPOSTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE: APPLICAZIONE

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Soggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche.

Soggetto Documento dovuto Documento opportuno Quando Data Note. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche. - COMMITTENTE E RESPONSABILE DEI LAVORI - Affidamento incarichi ai Affidamento incarico professionisti: incarico progettazione e/o D.L. scritto con esplicitazione delle incombenze specifiche. Committente

Dettagli

IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE

IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE PRESENTAZIONE SINTETICA IL COORDINATORE PER L ESECUZIONE QUANDO ENTRA IN SCENA IL CSE COME SOGGETTO RESPONSABILE? La posizione di garanzia del coordinatore entra in vigore con il D. Legislativo 494 del

Dettagli

FASE DI PROGETTAZIONE DELL OPERA

FASE DI PROGETTAZIONE DELL OPERA Premessa La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall art. 18, comma 1, lettera f) del DPR 554/99 (Regolamento di attuazione alla legge quadro in materia di lavori pubblici

Dettagli

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: attività di cantiere e rapporto con le figure professionali

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: attività di cantiere e rapporto con le figure professionali Torino, 30 Marzo 2007 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: attività di cantiere e rapporto con le figure professionali Arch. Paolo GALLO Definizioni Coordinatore in materia di sicurezza

Dettagli

ing. Domenico ing. Domenico Mannelli Mannelli www mannelli info

ing. Domenico ing. Domenico Mannelli Mannelli www mannelli info ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info info Il coordinamento Obbligo del coordinatore (art. 92 1.C). c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi i compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il

Dettagli

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

(1). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177 (1). Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it

Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it ARTICOLO 7 DLGS 626/94 versione orginaria. Articolo 7 Contratto di appalto o contratto d'opera. 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva,

Dettagli

Massa Marittima 14 Marzo 2014

Massa Marittima 14 Marzo 2014 SICUREZZA NEI CANTIERI DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE EX MINERARIE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO Massa Marittima 14 Marzo 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO La normativa che regola la gestione della

Dettagli

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI LA NUOVA GUIDA CEI 0-10 PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PREMESSA Il panorama delle disposizioni all interno delle quali si pone la manutenzione è cambiato e si avverte la necessità di individuare

Dettagli

REG. GEN. N 479 DEL 23/03/2015

REG. GEN. N 479 DEL 23/03/2015 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO AREA TECNICA n 153 del 16.03.2015 REG. GEN. N 479 DEL 23/03/2015 Oggetto: Lavori di RECUPERO AREA EX FORNACE - Stralcio Funzionale Esecutivo.

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Le Principali Novità

Le Principali Novità TESTO UNICO SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE DAGLI INFORTUNI SUL LAVORO D. L.vo 81/08 Le Principali Novità Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza

Dettagli

UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA. Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili

UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA. Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili UNIVERSITÀ DI PISA FACOLTÀ DI INGEGNERIA Presidenza della Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Ingegneria Edile e delle Costruzioni Civili Ciclo di Seminari Sicurezza Cantieri Temporanei e Mobili Aggiornamento

Dettagli

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione

6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, semplificazione ed attuazione Alfonso Cioffi mercoledì, giovedì, 18 26 settembre giugno 2014 2013 6 mesi dopo il decreto del fare: bilancio, Giornata del Decreto del fare semplificazione ed attuazione DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Dettagli

QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito www.infermiereonline.altervista.org e

QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito www.infermiereonline.altervista.org e QUIZ A TEMA: DECRETO LEGISLATIVO N. 81/08 Quiz estratti dalla banca dati del sito www.infermiereonline.altervista.org e La banca dati contiene oltre 10000 quiz dei concorsi svolti sino ad ora in tutta

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE ALLEGATO 6 CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CONTRATTI D APPALTO, D OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE Articolo 1 Definizioni 1. Ai fini del presente Capitolato, alle seguenti espressioni sono

Dettagli

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi

Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi Corso di Formazione per Gestori Impianti Sportivi La sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro Ing. Luca Magnelli Firenze 19 ottobre 2010 D.Lgs. 9 Aprile 2008 n.

Dettagli

Spettacoli ed eventi in città Novità procedurali e normative per un allestimento sicuro di eventi, fiere e spettacoli pubblici

Spettacoli ed eventi in città Novità procedurali e normative per un allestimento sicuro di eventi, fiere e spettacoli pubblici Spettacoli ed eventi in città Novità procedurali e normative per un allestimento sicuro di eventi, fiere e spettacoli pubblici Mariarosaria Spagnuolo Responsabile Area Salute e Sicurezza sul lavoro Progetto

Dettagli

Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili

Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili Seminario Sicurezza nei Cantieri Edili L idoneità tecnico professionale imprese e lavoratori autonomi Dott. Martini Stefano smartini@ausl.pr.it tel. 0521/865173 tel. 0521/865399 SPSAL - DISTRETTO SUD-EST

Dettagli

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV

D.Lgs. 81/08 TITOLO IV D.Lgs. 81/08 TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO I LE NOVITA RILEVANTI DIVO PIOLI Art. 89 C 1 c RESPONSABILE DEI LAVORI SOGGETTO CHE PUÒ ESSERE INCARICATO, DAL COMMITTENTE, DELLA PROGETTAZIONE

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione Sicurezza: semplificazioni del Decreto Del Fare Art. 26 Dlgs. 81/2008 - Schema a cura di Studio Legale Ambiente Cinzia Silvestri Si propone schema dell art. 26 come modificato dal DL 69/2013 art. 32. Art.

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti

La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti La manutenzione come elemento di garanzia della sicurezza di macchine e impianti Alessandro Mazzeranghi, Rossano Rossetti MECQ S.r.l. Quanto è importante la manutenzione negli ambienti di lavoro? E cosa

Dettagli

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Chiarimenti 2 aprile 2010 Sicurezza: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Questo soggetto della prevenzione

Dettagli

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008

Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008 Corsi di formazione sulla sicurezza in edilizia 2008/2009 D.Lgs. 81/2008 Cod. Denominazione del corso Ore Pag. SI1 Formazione per operai/ primo ingresso in edilizia 16 2 SI2 RSPP/ASPP - Responsabili del

Dettagli

MOGS per le piccole e medie imprese: le novità introdotte dal D.M. 13 febbraio 2014. Dott.ssa Fabiana Maria Pepe

MOGS per le piccole e medie imprese: le novità introdotte dal D.M. 13 febbraio 2014. Dott.ssa Fabiana Maria Pepe MOGS per le piccole e medie imprese: le novità introdotte dal D.M. 13 febbraio 2014. Dott.ssa Fabiana Maria Pepe Con il decreto ministeriale 13 febbraio 2014 trovano attuazione le procedure semplificate

Dettagli

Dichiarazione Committente/Responsabile lavori AL COMUNE DI RAGUSA. Sportello Unico per l Edilizia S.U.E.

Dichiarazione Committente/Responsabile lavori AL COMUNE DI RAGUSA. Sportello Unico per l Edilizia S.U.E. AL COMUNE DI RAGUSA Sportello Unico per l Edilizia S.U.E. DICHIARAZIONE DEL COMMITTENTE O RESPONSABILE DEI LAVORI (art.90 D.Lgs. n. 81 del 09.04 08 come modificato dall art 59 del D.Lgs n. 106 del 03.08.09)

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 97 del D. Lgs n. 81/2008 Dott. Michele MONTRANO ASL TO3 SPreSAL Rivoli (TO) TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili I Norme per la

Dettagli

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato*

VOLONTARIATO SICURO. QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato* VOLONTARIATO SICURO QUADRO SINTETICO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI per le Organizzazioni di Volontariato* * Le OdV di Protezione Civile sono soggette ad adempimenti

Dettagli

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO Schema di disegno di legge recante: Delega al Governo per l emanazione di un testo unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro bozza aggiornata al 30 dicembre 2006

Dettagli

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI

OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI OBBLIGHI DOCUMENTALI da parte di COMMITTENTI IMPRESE e COORDINATORI CORSO PER COORDINATORI DELLA PROGETTAZIONE E DELL ESECUZIONE NEI CANTIERI EDILI - ART. 98 D.Lgs.81/08 dott. Mauro Maranelli U.O. Prevenzione

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI)

COMUNE DI RAVENNA GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) COMUNE DI RAVENNA Il sistema di valutazione delle posizioni del personale dirigente GUIDA ALLA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI (FAMIGLIE, FATTORI, LIVELLI) Ravenna, Settembre 2004 SCHEMA DI SINTESI PER LA

Dettagli

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.: gilberto.loffredo@katamail.com

GILBERTO LOFFREDO. Rimini, via Macanno, 20 p.e.: gilberto.loffredo@katamail.com GILBERTO LOFFREDO Rimini, via Macanno, 20 p.e.: gilberto.loffredo@katamail.com Comitato Paritetico Territoriale Per la Prevenzione Infortuni l Igiene e l Ambiente di Lavoro della Provincia di Rimini 2

Dettagli

PSC e POS Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza

PSC e POS Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza Gli appalti e il D.Lgs 81/2008 dopo il recepimento del D.Lgs 106/2009 PSC e POS Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano Operativo di Sicurezza Francesco Burba ingegnere Campolongo Tapogliano (UD) corso

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013

Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013

Dettagli

APPALTO E LAVORO AUTONOMO

APPALTO E LAVORO AUTONOMO APPALTO E LAVORO AUTONOMO ART. 7 Contratto di appalto o contratto d opera 1). Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all interno dell azienda, ovvero dell unità produttiva, ad imprese appaltatrici

Dettagli

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza

Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza TITOLO IV "Ruoli, responsabilità e sanzioni nel settore pubblico e privato Argomenti: - Principi contenuti nel «Codice degli appalti D.lgs 12 aprile

Dettagli

Piano operativo di sicurezza.

Piano operativo di sicurezza. Piano operativo di sicurezza. Contenuti minimi, obbiettivi e obblighi di trasmissione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Almese, 4 novembre 2009 Dott. Paolo PICCO TdP SPreSAL ASL TO3 - Rivoli (TO) D.Lgs.

Dettagli

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori

D. LGS 81/2008. Informazione ai lavoratori D. LGS 81/2008 L INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI L ADDESTRAMENTO Informazione ai lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a)

Dettagli

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici

Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici IL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (DURC) Il DURC nel contesto della verifica dell idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici Ordine degli Ingegneri di Bergamo Ing. Filippo Scopazzo

Dettagli

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010.

Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. 1 OGGETTO PREDISPOSIZIONE DEL BUDGET QUESITO (posto in data 3 marzo 2010) Indicazioni operative per la predisposizione della proposta di budget per l anno 2010. RISPOSTA (inviata in data 5 marzo 2010)

Dettagli

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri

Corso RSPP Modulo C. Ing. Vincenzo Staltieri TEST VERIFICA INTERMEDIO 1. Il Datore di Lavoro è: a. La persona che in azienda paga gli stipendi b. La persona che dispone di pieni poteri decisionali e di spesa c. Il capoufficio, il capofficinao colui

Dettagli

risulta necessario rinnovare il CPI relativo alla struttura scolastica, rilasciato dal Comando dei VVFF di Padova con n 26292/07;

risulta necessario rinnovare il CPI relativo alla struttura scolastica, rilasciato dal Comando dei VVFF di Padova con n 26292/07; IN FASE DI ESECUZIONE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 PER I LAVORI DI DELLA SCUOLA MATERNA AQUILONE E PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE. Pagina 1 di 5 Premesso che: con Determinazione del responsabile

Dettagli

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.

PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A. INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE

Dettagli

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE EX ART. 26 COMMA 3-TER D. LGS. 81/2008 E S.M.I. Pagina 1 di 6 - PREMESSA - DEFINIZIONI - VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD Pagina

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 26 novembre 1999, n. 532 Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25. (G.U. 21 gennaio 2000, n. 16). IL PRESIDENTE

Dettagli

C O M U N E DI TORTORETO (Provincia di Teramo) SCHEMA CONTRATTO

C O M U N E DI TORTORETO (Provincia di Teramo) SCHEMA CONTRATTO C O M U N E DI TORTORETO (Provincia di Teramo) SCHEMA CONTRATTO Il presente schema contiene le norme e le condizioni che regolano l incarico relativo alle prestazioni di Coordinamento per la sicurezza

Dettagli

Le politiche delle Regioni per la promozione della. salute e della sicurezza nei cantieri edili: Le linee guida DPR 222/03

Le politiche delle Regioni per la promozione della. salute e della sicurezza nei cantieri edili: Le linee guida DPR 222/03 Le politiche delle Regioni per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri edili: Le linee guida DPR 222/03 Ing. Marco Masi Regione Toscana Settore Prevenzione e Sicurezza DPR 222/2003 :

Dettagli

Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni

Il ruolo del coordinatore alla sicurezza: dubbi ed interpretazioni "La vigilanza sulla sicurezza e salute dei lavoratori nella realizzazione delle grandi opere infrastrutturali: risultati e prospettive." Azienda Sanitaria Firenze Il ruolo del coordinatore alla sicurezza:

Dettagli

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza

Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la sicurezza Vanno conservati presso il cantiere i documenti indispensabili per dimostrare, in caso di ispezione dell organo

Dettagli

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE

PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI PRESCRIZIONI LEGISLATIVE IL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL DATORE DI LAVORO: effettuare la valutazione dei rischi, redigere

Dettagli

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011

CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Arezzo, 06 maggio 2011 CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/08 e s.m.i Arezzo, 06 maggio 2011 Dott. DAVIDDI Paolo STOLZUOLI Stefania Tecnici di Prevenzione Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 8 - Arezzo

Dettagli

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. L. 25 gennaio 1994, n. 82. Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione. Art.1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle

Dettagli

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI

CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Corso di laurea in Ingegneria Edile CORSO DI SICUREZZA NEI CANTIERI Anno Accademico 2011/2012 Definire: Obbiettivi della lezione Rischi Interferenziali - DUVRI e PSC Rischi Propri - POS Conoscere gli aspetti

Dettagli

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI

Quaderno della sicurezza 1 CASO : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA ESEGUITI DA 5 LAVORATORI AUTONOMI ESEMPI PRATICI : LAVORI PRIVATI SOGGETTI A DIA 1 CASO : AUTONOMI Obblighi del COMMITTENTE : 1. Il Committente NON è tenuto a nominare né il CSP, né il CSE, anche se i 5 lavoratori autonomi lavorano contemporaneamente;

Dettagli

Focus group Sicurezza Articoli tematici Brevi note sulle interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Focus group Sicurezza Articoli tematici Brevi note sulle interconnessioni tra il RUP ed i soggetti di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Come previsto dalle vigenti normative in materia di contratti pubblici: D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento è il soggetto responsabile incaricato

Dettagli

avente ad oggetto l intervento edilizio di nell immobile posto a Reggio E. in via: n. int. DICHIARA

avente ad oggetto l intervento edilizio di nell immobile posto a Reggio E. in via: n. int. DICHIARA ZIONE DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI (D.lgs. 9 aprile 2008 N.81 art.90 aggiornato con DL 3 agosto 2009 n.106 e L.R. 26 novembre 2010 n.11 art.12 ) DA TRASMETTERE: con la Segnalazione Certificata

Dettagli

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso)

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) Allegato sub A) alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.03.2008 COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (Treviso) DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Dettagli

EDILIZIA PRIVATA SICUREZZA CANTIERI MOBILI DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 81/2008 RELATIVA ALL IMPRESA/DITTA CHE ESEGUE I LAVORI

EDILIZIA PRIVATA SICUREZZA CANTIERI MOBILI DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 81/2008 RELATIVA ALL IMPRESA/DITTA CHE ESEGUE I LAVORI EDILIZIA PRIVATA SICUREZZA CANTIERI MOBILI DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 81/2008 RELATIVA ALL IMPRESA/DITTA CHE ESEGUE I LAVORI L articolo 90 sopracitato, dunque, pone a carico del soggetto richiedente

Dettagli

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con

Il Ministro dello Sviluppo Economico. il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE POSTALE ALL AUTORITÀ

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo

Comune di San Martino Buon Albergo Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona - C.A.P. 37036 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI Approvato dalla Giunta Comunale il 31.07.2012 INDICE PREMESSA A) LA VALUTAZIONE

Dettagli

Geom. Francesco Minniti

Geom. Francesco Minniti A N A L I S I C O S T I D E L L A S I C U R E Z Z A P R O G E T T O E S E C U T I V O ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. * * * OGGETTO : RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER RECUPERO FUNZIONALE IN BIVACCO

Dettagli

IL COMMITENTE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI

IL COMMITENTE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI IL COMMITENTE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE NEI COMUNI di Giuseppe Greco e Salvatore Esposito - Esperti in materia di igiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro U.P.G- Individuazione

Dettagli

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento

Allegato II. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi. 3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si

Dettagli

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro Le principali novità introdotte dal d.lgs. 106/2009 in materia di salute e sicurezza sul lavoro Avv. Daniele Tanoni Confindustria Pesaro Urbino Pesaro, 30 settembre 2009 Il d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106

Dettagli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIMINI

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIMINI AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro U.O.-P.S.A.L. Programma cantieri 2006 09/03/2006 1 MODALITA OPERATIVE DELL ADDETTO ALLA VIGILANZA

Dettagli

www.lavoripubblici.it

www.lavoripubblici.it RELAZIONE TECNICA Il presente decreto legislativo specifica sostanzialmente obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti, in base alla disciplina generale del corrispondente Titolo I del decreto legislativo

Dettagli

CERTIQUALITY STEFANO ALDINI

CERTIQUALITY STEFANO ALDINI CERTIQUALITY Procedure semplificate, D.Lgs. 231 ed efficacia dei Modelli Organizzativi per la prevenzione delle responsabilità: il ruolo delle verifiche indipendenti dei sistemi di gestione della salute

Dettagli

Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi informativi nell area Sicurezza sul lavoro Anno 2010

Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi informativi nell area Sicurezza sul lavoro Anno 2010 Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi informativi nell area Sicurezza sul lavoro Anno 2010 Questionario II - Adempimenti per cantieri temporanei o mobili CODICE DITTA

Dettagli

U T C D i r e z i o n e l a v o r i p u b b l i c i S O S T I T U Z I O N E I N F I S S I SCUOLA ELEMENTARE "PAPA GIOVANNI XXIII" e Comune di Vittoria

U T C D i r e z i o n e l a v o r i p u b b l i c i S O S T I T U Z I O N E I N F I S S I SCUOLA ELEMENTARE PAPA GIOVANNI XXIII e Comune di Vittoria Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo C Accordo tra: Istituzione scolastica "Scuola elementare Papa G. GiovanniXXIII" e Comune di Vittoria per la realizzazione del progetto di : S O S T

Dettagli

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale

Città di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014

Dettagli

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N 5 articoli (da art. 69

Dettagli

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER L ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE (MOG) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE RIFERIMENTI Legge 3/8/2007 n.123 (riordino disciplina) -> Introduce nel D.Lgs 231/2001

Dettagli

Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007

Nota della Uilca sul Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri l 1/4/2008 in attuazione della Legge delega 123/2007 DIPARTIMENTO SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 00187 ROMA VIA LOMBARDIA 30 TEL. 06.420.35.91 FAX 06.484.704 e-mail: dssl@uilca.it pagina web: www.uilca.it UILCA UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI

Dettagli

Azienda Sanitaria Firenze

Azienda Sanitaria Firenze Azienda Sanitaria Firenze I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro in relazione al D.Lgs. 231/01 DALLA VERIFICA DELL APPLICAZIONE FORMALE ALLA VALUTAZIONE DELL EFFICACIA DEL

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D.

TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. ACEA S.p.A. DISCIPLINARE TECNICO PER L AFFIDAMENTO DELL INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (D. Lgs. 81/2008 - Art. 89 punto 1 lett. e) e Art. 91) Roma, marzo 2015 Disciplinare

Dettagli

Uso delle attrezzature di lavoro

Uso delle attrezzature di lavoro COORDINAMENTO TECNICO PER LA PREVENZIONE DEGLI ASSESSORATI ALLA SANITA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Decreto Legislativo n 626/94 D O C U M E N T O N 11 LINEE GUIDA SU TITOLO III

Dettagli

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Dettagli

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE?

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? 13 Salone della qualità e sicurezza sul lavoro REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO: CASTELLO DI CARTE O CASSETTA DEGLI ATTREZZI PER UNA GESTIONE EFFICACE? Dott. Ing. Massimo

Dettagli

"Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili"

Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili" Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della

Dettagli

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo)

ART. 1 (finalità ed ambito applicativo) OGGETTO: Approvazione Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio di ricerca, di consulenze, ovvero ogni altra tipologia di collaborazione autonoma, a soggetti

Dettagli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 61 DEL 18/11/2014 OGGETTO: NOMINA DATORE DI LAVORO DEL COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA CODICE ENTE 012022 COPIA ALBO ON LINE COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA PROVINCIA DI VARESE Via Bernardino Luini n. 6; C.A.P. 21030; TEL.: 0332 575103 -FAX: 0332576443 E-MAIL: combrissago@comune.brissago-valtravaglia.va.it

Dettagli