LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI PRATICI E OPERATIVI Linee guida per Associazioni e Fondazioni

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1 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: ASPETTI PRATICI E OPERATIVI Linee guida per Associazioni e Fondazioni 1 Monza 26 giugno 2019

2 LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E GLI ADEMPIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO 2

3 3 IL QUADRO NORMATIVO DELLA RIFORMA LEGGE DELEGA 6 GIUGNO 2016, n.106: ha stabilito principi e criteri direttivi DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 111 recante «Disciplina dell Istituto del cinque per mille dell imposta sul reddito delle persone giuridiche» DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale» DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 recante «Codice del Terzo settore»

4 4 DECRETI CORRETTIVI; ALTRI INTERVENTI ALTRI INTERVENTI, FOCALIZZATI SU SPECIFICI ASPETTI, CONTENUTI IN LEGGI DI PIU AMPIA PORTATA; DECRETI E ATTI ATTUATIVI PREVISTI DAI DECRETI LEGISLATIVI ( attualmente ancora in parte non adottati); INDICAZIONI INTERPRETATIVE ( Circolari e note ministeriali)

5 ADEMPIMENTI NEL PERIODO TRANSITORIO: L ADEGUAMENTO DELLO 5 STATUTO

6 6 REGIME TRANSITORIO E COORDINAMENTO NORMATIVO Periodo transitorio: da agosto 2017 ( data di pubblicazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, istitutivo del Codice del Terzo settore) fino alla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

7 7 DISPOSIZIONI ABROGATE DISCIPLINA ODV E APS ( legge 11 agosto 1991, n. 266 e legge 7 dicembre 2000 n. 383) DISCIPLINA ONLUS ( articoli da 10 a 29 del d.lgs 4 dicembre 1997, n. 460); FINO ALL OPERATIVITA DEL RUNTS CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME PREVIGENTI

8 L ADEGUAMENTO DELLO STATUTO 8

9 9 LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE DODICI TITOLI 104 ARTICOLI TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI NORME

10 10 LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME INDEROGABILI LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo settore.

11 11 LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME DEROGABILI LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: norme che possono essere derogate attraverso una espressa previsione inserita nello statuto. Le predette norme si presentano con questa dicitura: «..se l atto costitutivo e lo statuto non dispongono diversamente..».

12 12 LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: LE NORME LIBERE LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: norme «libere». I soci fondatori possono decidere di inserirle o meno. Si presentano con questa dicitura: «l atto costitutivo o lo statuto possono.», «..se l atto costitutivo o lo statuto lo consentono»

13 13 FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di nuova costituzione) Il «fascicolo costituzione» è formato da: 1) ATTO COSTITUTIVO 2) STATUTO

14 14 FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di nuova costituzione) L ATTO COSTITUTIVO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE: La denominazione dell ente; L assenza dello scopo di lucro; Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; L attività di interesse generale che costituisce l oggetto sociale; Il patrimonio iniziale ai fini dell eventuale riconoscimento; (segue)

15 15 FASCICOLO COSTITUZIONE ( per gli enti di nuova costituzione) L ATTO COSTITUTIVO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DEVE NECESSARIAMENTE INDICARE: ( segue): Le norme su: ordinamento, amministrazione, rappresentanza dell ente; Diritti, obblighi, requisiti di ammissione degli associati; La nomina dei primi componenti gli organi di amministrazione e controllo; Le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento; Le eventuali attività diverse; Le modalità con cui esaminare i libri sociali.

16 16 LO STATUTO LO STATUTO DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, SIA IN FASE DI NUOVA COSTITUZIONE CHE IN FASE DI ADEGUAMENTO, DOVRA NECESSARIAMENTE INDICARE LE NORME «INDEROGABILI» CONTENUTE NEL CODICE DEL TERZO SETTORE.

17 17 LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Rientrano in questa categoria le norme riguardanti: Le finalità perseguite ( la missione); Le attività di interesse generale esercitate; L assenza del fine di lucro; La devoluzione del patrimonio; La denominazione sociale ed il relativo uso; ( SEGUE)

18 18 (SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME ( segue) LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Gli adempimenti relativi al bilancio di esercizio e al bilancio sociale; Il diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali; Le disposizioni riguardanti i volontari; (SEGUE)

19 19 (SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME ( segue) LA PRIMA TIPOLOGIA DI NORME: norme inderogabili il cui inserimento nello statuto è obbligatorio. Sono le norme che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Le competenze dell assemblea; Le norme riguardanti l organo di amministrazione, l organo di controllo e della revisione legale dei conti; Le caratteristiche delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

20 20 LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME LA SECONDA TIPOLOGIA DI NORME: norme che possono essere derogate attraverso una espressa previsione inserita nello statuto. Le predette norme si presentano con questa dicitura: «..se l atto costitutivo e lo statuto non dispongono diversamente..». Rientrano in questa tipologia le norme relative all organizzazione interna. Il Codice del Terzo settore ha previsto regole di governance nel rispetto dell autonomia statutaria degli enti. Ad esempio: le previsioni relative all ammissione dei soci sono derogabili. Parimenti derogabile con specifica clausola statutaria è il periodo minimo di iscrizione nel Libro degli associati ai fini dell esercizio del diritto di voto ( 3 mesi). Il termine potrà essere ulteriormente ridotto, ma non aumentato, non essendo la norma derogabile in peggio per l associato.

21 21 LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME norme «libere». I soci fondatori possono decidere di inserirle o meno. Si presentano con questa dicitura: «l atto costitutivo o lo statuto possono.», «..se l atto costitutivo o lo statuto lo consentono» Rientrano in questa categoria l esercizio delle attività diverse. Lo statuto deve prevederne l esercizio, senza tuttavia inserire un puntuale elenco delle attività diverse: la loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte degli organi dell ente. In particolare, lo statuto deve indicare: 1. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto alle attività di interesse generale; 2. L organo competente a deliberare le attività diverse da esercitarsi.

22 22 ( SEGUE) LA STRUTTURA DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME (segue) LA TERZA TIPOLOGIA DI NORME: norme «libere». I soci fondatori possono decidere di inserirle o meno. Si presentano con questa dicitura: «l atto costitutivo o lo statuto possono.», «..se l atto costitutivo o lo statuto lo consentono» Rientrano, inoltre, in questa tipologia di norme ( ossia norme facoltative), le norme riguardanti: La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare; Il potere di rappresentanza degli amministratori; L adozione facoltativa dell organo di controllo da parte degli enti di minori dimensioni; L incarico all organo di controllo di effettuare la revisione legale dei conti.

23 ADEGUAMENTO STATUTI: ASSEMBLEA ORDINARIA O STRAORDINARIA? 23

24 24 ADEGUAMENTO STATUTI PRIMA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME INDEROGABILI) : assemblea ordinaria; SECONDA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME DEROGABILI): assemblea ordinaria, trattandosi di clausole «disapplicative», ossia clausole che escludono l applicazione di alcune disposizioni previste nel Codice del Terzo settore; TERZA TIPOLOGIA DI NORME ( NORME FACOLTATIVE): assemblea straordinaria, perché sono norme importanti che incidono sulla vita dell ente.

25 LE NORME INDEROGABILI E LE CARATTERISTICHE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 25 DEFINIZIONE E REQUISITI

26 26 PREMESSA: GLI ENTI DEL TERZO SETTORE Sono enti del Terzo settore: Le organizzazioni di volontariato; Le associazioni di promozione sociale; Gli enti filantropici; Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; Le reti associative; Le società di mutuo soccorso; Le associazioni riconosciute o non riconosciute; Gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società.

27 27 PREMESSA : ENTI ESCLUSI DALLA DEFINIZIONE DI «ENTE DEL TERZO SETTORE» Amministrazioni pubbliche; Formazioni e associazioni politiche; Sindacati; Associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche; Associazioni dei datori di lavoro Enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.

28 28 PREMESSA: CHIARIMENTI SU EX IPAB Possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, in quanto la nomina, da parte della pubblica amministrazione, degli amministratori di tali enti si configura come espressione della rappresentanza della cittadinanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della pubblica amministrazione. La nomina degli amministratori da parte della pubblica amministrazione non si configura, quindi, come mandato fiduciario con rappresentanza.

29 29 PREMESSA: CHIARIMENTI SU ENTI RELIGIOSI Agli enti religiosi civilmente riconosciuti si applica la normativa del codice del Terzo settore limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che, per tali attività adottino un regolamento ( redatto nella forma dell atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore). Per lo svolgimento delle attività di interesse generale deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

30 30 LA PRIMA CLAUSOLA DA INSERIRE NELLO STATUTO: LA MISSIONE DELL ENTE

31 31 LA MISSIONE: FINALITA CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA SOCIALE FINALITA CIVICA: finalità dei cittadini, che è propria dei cittadini. FINALITA SOLIDARISTICA: fondata sulla solidarietà. Condivisione di idee, di propositi e di responsabilità. FINALITA DI UTILITA SOCIALE: utile per la comunità di riferimento ( l Associazione/Fondazione promuove. diffonde valorizza..)

32 32 LA SECONDA CLAUSOLA INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO STATUTO: LE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

33 33 LE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE

34 34 L ENTE DEL TERZO SETTORE SI QUALIFICA: 1) PER L ESERCIZIO, IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE, DI UNA O PIU ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE, 2) 2) RIVOLTE AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA SOCIALE ( MISSIONE)

35 35 LO STATUTO DOVRA INDICARE: 1) LE FINALITA PERSEGUITE ( LA MISSIONE) 2) ESERCIZIO IN VIA ESCLUSIVA O PRINCIPALE DI ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE NELLO STATUTO ANDRANNO RIPRODOTTE UNA O PIU FATTISPECIE CONTENUTE NELL ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE.

36 36 I REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. LE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

37 37 SEGUE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi. Tutela degli animali e prevenzione al randagismo. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all articolo 5 del codice del Terzo settore;

38 38 SEGUE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

39 39 SEGUE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

40 40 SEGUE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

41 41 SEGUE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

42 42 (SEGUE) ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

43 43 (SEGUE) ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE A SEGUITO DI ELENCAZIONE DELLE FATTISPECIE CONTENUTE NELL ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE: INSERIRE ULTERIORI SPECIFICAZIONI CIRCA I CONTENUTI DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE.

44 44 (SEGUE) ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE RIASSUNTO PASSAGGI DA EFFETTUARE: 1) ELENCARE LE FATTISPECIE CONTENUTE NELL ARTICOLO 5 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE; 2) INSERIRE ULTERIORI SPECIFICAZIONI CIRCA I CONTENUTI DELLE ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE.

45 45 (SEGUE) ATTIVITA DI INTERESSE GENERALE ESEMPIO: L Associazione/Fondazione esercita in via principale le seguenti attività di cui all articolo 5 del Codice del Terzo settore: In particolare, l Associazione/Fondazione esercita le seguenti attività, al fine dell esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto: 1). 2).

46 46 LE ATTIVITA DIVERSE ( NORME LIBERE). ADOZIONE CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA

47 47 LE ATTIVITA DIVERSE Gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle elencate nell articolo 5 del codice del Terzo settore. CONDIZIONI PER L ESERCIZIO DELLE ATTIVITA DIVERSE: 1) L atto costitutivo e lo statuto devono consentire l esercizio delle attività diverse; 2) Le attività diverse devono essere secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

48 48 LE ATTIVITA DIVERSE Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nelle diverse forme di bilancio degli ETS. 1) Rendiconto di cassa: in calce a quest ultimo; 2) Rendiconto gestionale: nella Relazione di Missione; 3) Bilancio: nella nota integrativa.

49 LE ATTIVITA DI RACCOLTA 49 FONDI

50 50 ALTRE ATTIVITA ESERCITATE. LE ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI Definizione di raccolta fondi: complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; anche in forma organizzata e continuativa; anche in una sollecitazione al pubblico; anche attraverso la cessione ed erogazione di beni e servizi di modico valore. L ente può impiegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

51 51 SEGUE: ALTRE ATTIVITA ESERCITATE. LE ATTIVITA DI RACCOLTA FONDI PRINCIPI CHE DEVONO CARATTERIZZARE LO SVOLGIMENTO DI UNA RACCOLTA FONDI, NEI RAPPORTI CON I SOSTENITORI E IL PUBBLICO: PRINCIPIO DI VERITA PRINCIPIO DI TRASPARENZA PRINCIPIO DI CORRETTEZZA RISPETTO DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE CON DECRETO.

52 LA TERZA CLAUSOLA INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO STATUTO: L ASSENZA 52 DELLO SCOPO DI LUCRO Norme inderogabili

53 53 L ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO INSERIRE NELLO STATUTO: L ASSENZA DEL FINE LUCRATIVO ( e tutte le norme riguardanti il divieto di distribuzione anche indiretta di utili) e le norme riguardanti LA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

54 54 ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO UTILIZZAZIONE DEL PATRIMONIO. Il patrimonio degli enti del Terzo settore ( comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate..) è utilizzato per lo svolgimento dell attività prevista dallo statuto ai fini dell esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

55 55 ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO DIVIETO DI DISTRIBUZIONE. E vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve ai seguenti soggetti: Fondatori Associati Lavoratori e collaboratori Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

56 56 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI: La corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ( ATTENZIONE: ai componenti degli organi sociali delle ODV non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate)

57 57 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. SI CONSIDERANO DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI: La corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento di attività di interesse generale;

58 58 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI L acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al loro valore nominale;

59 59 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato ai seguenti soggetti: - soci, - associati, - partecipanti, - fondatori, (segue)

60 60 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli rispetto al mercato ai seguenti soggetti: - componenti organi amministrativi e di controllo, - coloro che operano per l organizzazione a qualsiasi titolo, - coloro che fanno parte dell organizzazione, - soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell organizzazione, - loro parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, - le società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.

61 61 Segue: ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO. CASI DI DISTRIBUZIONE INDIRETTA DI UTILI La corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti, superiori di quattro punti rispetto al tasso annuale di riferimento.

62 LA QUARTA CLAUSOLA INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO STATUTO: LA DEVOLUZIONE DEL 62 PATRIMONIO

63 63 Quarta clausola obbligatoria da inserire nello statuto: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE Ad altri enti del Terzo settore Alla Fondazione Italia Sociale PROCEDURA: L ente deve inoltrare all Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore una apposita richiesta con raccomandata a/r. L Ufficio deve esprimere parere positivo entro 30 giorni dalla data di ricezione, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

64 64 LA QUINTA CLAUSOLA INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO STATUTO: LA DENOMINAZIONE SOCIALE E IL RELATIVO USO

65 65 LA DENOMINAZIONE LA DENOMINAZIONE SOCIALE DOVRA CONTENERE L INDICAZIONE DI «ENTE DEL TERZO SETTORE» O L ACRONIMO «ETS». DI TALE INDICAZIONE DEVE FARSI USO NEGLI ATTI, NELLA CORRISPONDENZA E NELLE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO. LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE mantengono la denominazione di «Organizzazione di Volontariato» o «ODV» e «Associazione di promozione sociale» o «APS» perché entrambi gli enti rientrano in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ( quindi possono omettere, nella denominazione sociale, l indicazione «ETS»).

66 LA SESTA CLAUSOLA INDEROGABILE DA INSERIRE NELLO STATUTO: ADEMPIMENTI RELATIVI AL BILANCIO DI ESERCIZIO E AL BILANCIO SOCIALE 66

67 67 BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE: PROVE PER DIMOSTRARE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI UTILITA SOCIALE Redazione del bilancio di esercizio e il deposito del bilancio nel Registro nazionale del Terzo settore; Redazione della relazione di missione; Redazione e deposito del bilancio sociale per gli enti di maggiori dimensioni;

68 68 OBBLIGHI DI TRASPARENZA, CHIAREZZA, TRACCIABILITA Per dimostrare le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Per adempiere all obbligo di informativa nei confronti degli associati/partecipanti; Per informare la collettività di riferimento.

69 LA SETTIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO: IL DIRITTO DEGLI ASSOCIATI DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI. 69

70 70 IL DIRITTO DEGLI ASSOCIATI DI ESAMINARE I LIBRI SOCIALI E LE MODALITA ( principio di trasparenza). ESEMPIO DI CLAUSOLA DA INSERIRE NELLO STATUTO Art. - Diritto di esaminare i Libri sociali In base alle disposizioni stabilite dall articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali ( Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell organo di amministrazione, dell organo di controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali), previa richiesta scritta da inoltrare all Organo di amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l orario della disamina presso la sede sociale.

71 Ottava clausola da inserire nello statuto: LE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I VOLONTARI 71 Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI info@studioberettacommercialisti.it

72 72 DEFINIZIONE DI VOLONTARIO DEFINIZIONE DI VOLONTARIO. Elementi che qualificano la figura del volontario: Libera scelta; Azione personale, spontanea e gratuita; Attività in favore della comunità e del bene comune; Messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità ; Assenza fine di lucro, anche indiretto; Fine ultimo della solidarietà.

73 NONA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO: LE COMPETENZE DELL ASSEMBLEA 73 Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI info@studioberettacommercialisti.it

74 74 FUNZIONAMENTO DELL ASSEMBLEA Funzionamento dell Assemblea: rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500, devono essere considerate inderogabili le competenze dell assemblea indicate nell articolo 25 del Codice del Terzo settore. COMPETENZE ARTICOLO 25 Codice Terzo settore: DA INSERIRE NELLO STATUTO

75 75 LE COMPETENZE DELL ASSEMBLEA STABILITE DALL ARTICOLO 25 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE Nomina e revoca i componenti degli organi sociali; Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Approva il bilancio; Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

76 76 LE COMPETENZE DELL ASSEMBLEA STABILITE DALL ARTICOLO 25 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE Delibera sull esclusione degli associati, se l atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima; Delibera sulle modificazioni dell atto costitutivo o dello statuto; Approva l eventuale regolamento dei lavori assembleari; Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell associazione; Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

77 77 Alcune regole di funzionamento dell Assemblea Il Codice del Terzo settore non stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi e le modalità di convocazione. Si fa quindi riferimento al Libro I del Codice civile; Il Codice civile, all articolo 21, stabilisce il divieto per gli amministratori che siano anche associati di partecipare alle deliberazioni di approvazione del bilancio; Modalità di approvazione del bilancio: non sono stabilite nel Codice del Terzo settore. Indicare nello Statuto il procedimento di approvazione del bilancio.

78 DECIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO: LE NORME RIGUARDANTI L ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, L ORGANO DI CONTROLLO E DELLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI 78 Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI info@studioberettacommercialisti.it

79 79 GLI ORGANI SOCIALI. ORGANO DI AMMINISTRAZIONE I componenti dell Organo di amministrazione sono nominati dall assemblea degli associati; La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra le persone fisiche associate;

80 80 LA RESPONSABILITA DELL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Responsabilità degli amministratori: il Codice del Terzo settore richiama in toto la disciplina della responsabilità degli amministratori nelle società per azioni. Viene quindi richiesta la «diligenza professionale» ( non la diligenza media, ma quella di grado più elevato, richiesta agli amministratori delle società commerciali). Gli amministratori rispondono nei confronti dell ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi. Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI info@studioberettacommercialisti.it

81 81 LA RESPONSABILITA DELL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE Gli amministratori degli ETS devono essere dotati di adeguata professionalità perché il mondo del Terzo settore è complesso e gli amministratori devono avere capacità e competenze tecniche di rilievo, in modo che risultino adeguatamente tutelati tutti i soggetti coinvolti ( l ente, gli associati, i fondatori, i donatori, i creditori, i beneficiari delle prestazioni, i terzi).

82 82 LE RESPONSABILITA ULTERIORI DELL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI UN ETS RISPETTO ALL ORGANO DI AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETA COMMERCIALE Concreto perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; Contestuale svolgimento delle attività di interesse generale; Puntuale rispetto del vincolo di indistribuibilità diretta e indiretta della ricchezza raccolta e prodotta; Esercizio delle attività diverse e delle raccolte fondi nel rispetto dei parametri stabiliti dal Codice del Terzo settore; Redazione dei documenti di bilancio nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore

83 83 LE RESPONSABILITA PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE DALL ENTE Nelle fondazioni e nella associazioni riconosciute come persone giuridiche, per le obbligazioni dell ente risponde soltanto l ente con il suo patrimonio. Per gli ETS non riconosciuti: responsabilità personale e solidale.

84 84 GLI ORGANI SOCIALI: L ORGANO DI CONTROLLO Organo di controllo. La nomina è obbligatoria quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: - totale attivo stato patrimoniale: ,00 euro - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: ,00 euro; - dipendenti occupati in media: 5 unità.

85 85 Organo di controllo. GLI ORGANI SOCIALI: L ORGANO DI CONTROLLO Compiti: vigila sull osservanza della legge e dello statuto; vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Compiti particolari: monitoraggio dell osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Monitoraggio attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, destinazione patrimonio, assenza scopo di lucro. Attesta che il bilancio sociale sia redatto secondo le linee guida.

86 UNDICESIMA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DA INSERIRE NELLO STATUTO: LE NORME RIGUARDANTI LE CARATTERISTICHE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 86 Dott. SUSANNA BERETTA - STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI info@studioberettacommercialisti.it

87 GRAZIE PER L ATTENZIONE 87 Susanna Beretta STUDIO BERETTA COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Gramsci 1/F Bovisio Masciago (MB) info@studioberettacommercialisti.it

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