INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

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1 INTRODUZIONE ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE Avv. Lorenzo Pilon Milano, 3 maggio 2018

2 Indice 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale; attività diverse. Raccolta fondi. 3.2 Assenza di scopo di lucro. 3.3 Il patrimonio: sua destinazione e devoluzione in caso di scioglimento. 3.4 Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Iscrizione e trasmigrazione dai registri esistenti 3.5 Altri obblighi 4. Tipizzazione soggettiva. Le varie tipologie di Enti. 5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. 6. Misure di promozione e sostegno. 7. Impresa sociale 7.1 Caratteri generali. 7.2 Eventi straordinari: trasformazione, fusione, scissione. Affitto d azienda. Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica. 7.3 Insolvenza e perdita della qualifica su disposizione dell autorità.

3 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. La Riforma del Terzo settore ( in attuazione della L. 6 giugno 2016) : D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 recante Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell art. 2, comma 2, lettera c) della L. 6 giugno 2016 n. 106 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell art. 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 recante Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno n. 106 ; il D. Lgs. 6 marzo 2017 n. 40 recante Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n (Ad essi, per completezza del disegno tracciato con la legge delega, deve aggiungersi il D.P.R. 28 luglio 2017 recante Approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale ).

4 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. Con La Riforma del Terzo settore il Legislatore ha inteso dare veste giuridica ad un fenomeno economico e sociale esistente Quale fenomeno? Un affermata ed organizzata modalità di azione volta al perseguimento di interessi generali senza esserne tenuti in forza di un preciso obbligo giuridico (come le istituzioni pubbliche Primo settore) senza esserne spinti da un fine di arricchimento personale (come i soggetti speculativi Secondo settore)

5 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. Dal Censimento ISTAT delle istituzioni non profit al : numero di istituzioni presenti Italia: (+ 11,6% rispetto al 2011) fatturato complessivo: circa 70 miliardi (quasi 5% PIL) Prestatori di attività coinvolti: volontari: (+ 16,2% rispetto al 2011) - dipendenti: (+15,28% rispetto al 2011)

6 Il perimetro giuridico del Terzo settore indicato dalla Riforma: 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. «Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi» (art. 1, co. 1, L. 6 giugno 2016 n. 106). Già la legge delega così individua le caratteristiche essenziali dell ente di Terzo settore: a) ente privato b) privo di scopo di lucro c) che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale d) in attuazione del principio di sussidiarietà e) promuovendo e realizzando attività di interesse generale

7 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. Il contenuto della delega (art. 1, co. 2. L. 6 giugno 2016 n. 106): «a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute» - il Legislatore delegato non vi ha di fatto provveduto se non limitatamente agli enti di Terzo settore (normativa sull acquisto della personalità giuridica e sull iscrizione al Registro Unico Nazionale del terzo settore); - Il Codice del Terzo settore non si sostituisce al titolo secondo del libro I del Codice Civile, ma ad esso si affianca;

8 Il contenuto della delega (art. 1, co. 2. L. 6 giugno 2016 n. 106): 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. «b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore» Il Codice riordina diverse leggi aggrovigliate e tra loro non sufficientemente coordinate aventi ad oggetto specifiche categorie di enti: le organizzazioni di volontariato (L. n. 266/1991) le associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000) le organizzazioni operanti nella cooperazione internazionale (L. 125/2014) le attività diverse da quelle di religione e culto svolte dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 16 lett. b) L. n. 222/1985 «c) allarevisione della disciplina in materia diimpresa sociale» A ciò viene provveduto con il D. Lgs. N. 112/2017

9 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. Come si inserisce il CTS nella situazione normativa esistente, coordinandola? a) introducendo una precisa gerarchia delle fonti normative: a.1) per gli ETS (art. 3 del CTS) I. Legislazione speciale per singole tipologie di enti, ove esistente: le norme del CTS si applicano «ove non derogate ed in quanto compatibili» II. Codice del Terzo Settore (CTS) III. Codice civile e disposizioni di attuazione: le relative norme si applicano «per quanto non previsto» ed «in quanto compatibili» a.2) per l impresa sociale (art. 1, co. 5, D. Lgs. n. 112/2017 e art. 40 CTS) I. D. Lgs. N. 112/2017 II. CTS III. Codice civile e disposizioni di attuazione «in mancanza e per gli aspetti non disciplinati» b) abrogando le norme divenute contraddittorie o inutili (art. 102 CTS e art. 19 D. Lgs. n. 112/2017)

10 Quale è l effetto della Riforma? 1. Principi generali e norme applicabili. Coordinamento normativo. a) Agli ETS: viene riconosciuto una particolare MERITEVOLEZZA sociale da cui derivano una serie di misure di sostegno ed un regime di favore fiscale a condizione che la loro struttura ed organizzazione sia conforme ai requisiti previsti dalla legge (= tipizzazione giuridica) b) Gli ETS non si sovrappongono ad ogni altra modalità giuridica di perseguimento di interessi non lucrativi o comunque non commerciali c) Resta la possibilità di continuare ad esistere ed operare: per gli enti del Libro I del Codice Civile anche senza assumere la qualifica di ETS per le società commerciali che non perseguano fine di lucro soggettivo anche senza assumere la qualifica di impresa sociale.

11 A. La Riforma definisce in termini positivi e non più residuali il Terzo settore: Conseguenze: (i) non si possono più utilizzare le categorie socio economiche in base alle quali i settori individuabili sarebbero in realtà cinque: pubblico privato lucrativo privato mutualistico privato non lucrativo 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. Privato non lucrativo di interesse sociale (enti di Terzo settore) (ii) le categorie «ente non profit» (propria del mondo nord americano ed anglosassone) ed «economia sociale» (appartenente alla riflessione in sede Comunitaria) non sono più sinonimi.

12 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B. ETS quali strumenti a disposizione del cittadino per (art. 1 CTS): perseguire il bene comune elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale favorire la partecipazione, l inclusione ed il pieno sviluppo della persona valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa speciale MERITEVOLEZZA che giustifica uno speciale riconoscimento normativo

13 Perseguimento di finalità: 1) civiche 2) solidaristiche 3) di utilità sociale 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B.1 Tipizzazione funzionale (art. 4 co. 1 CTS): MERITEVOLEZZA FUNZIONALE

14 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B. ETS devono avere una forma giuridica tipica (art. 4 CTS, CO. 1): 1) Organizzazioni di volontariato (ODV) 2) Associazioni di promozione sociale (APS) 3) Enti filantropici 4) Imprese sociali (incluse le cooperative sociali) 5) Reti associative 6) Società di mutuo soccorso 7) Associazioni, riconosciute e non riconosciute 8) Fondazioni 9) Altri enti di carattere privato diversi dalle società (= enti che accettano la struttura del CTS, ma senza assumere una forma organizzativa tra quelle specifiche definite) MERITEVOLEZZA SOGGETTIVA

15 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B. ETS devono agire (art. 4 CTS): 1)senza fine di lucro (declinato agli artt. 8, 9, 14, 16 del CTS e 3, 4, 12 e 13 del decreto sull IS) 2)mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale (declinato agli artt. 5, 6 e 7 del CTS e all art. 2 del decreto sull IS) 3)in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi MERITEVOLEZZA OGGETTIVA

16 2. Enti di Terzo settore: caratteristiche. B. ETS devono (art. 4 CTS) essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (declinato agli artt. 11 e da 45 a 54 CTS) : Riconoscimento formale della sussistenza dei requisiti di legge (funzionali, soggettivi ed oggettivi)

17 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) «Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio [la meritevolezza riconosciuta all ETS non consente deroghe all applicazione della normativa specifica delle singole attività svolte: n.d.r.], le attività aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

18 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

19 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di interesse generale (art. 5 CTS) q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni; z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. NB. L elenco delle attività di interesse generale può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e selle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze (Art. 5, comma 2 CTS).

20 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività diverse (art. 6 CTS) Gli ETS possono esercitare attività diverse: a) a condizione che: ciò sia consentito dall atto costitutivo e dallo statuto si tratti di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale b)secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze c) in base al criterio generale del rapporto tra «l insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite» impiegate nelle attività di interesse generale e quelle impiegate nelle attività diverse.

21 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Attività di raccolta fondi (art. 7 CTS) Cos è? il complesso delle attività e delle iniziative finalizzate al finanziamento delle PROPRIE attività di interesse generale compresa la richiesta dilasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva Come può essere svolta? anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie o di terzi (inclusi volontari e dipendenti) nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza in conformità con le linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali

22 3. Tipizzazione oggettiva. 3.1 Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi. Pertanto gli ETS (art. 7 CTS)

23 3 Tipizzazione oggettiva 3.2 Assenza di scopo di lucro L ETS è vincolato a: I - destinare il proprio patrimonio esclusivamente alle finalità di Terzo settore (art. 8, co. 1) II - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve

24 3. Tipizzazione oggettiva. 3.3 Il Patrimonio A. Obbligo di destinazione (art. 8, co. 1): di patrimonio, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominati all esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale B. Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento od estinzione dell Ente, previo parere positivo dell Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 9): I. secondo la destinazione stabilità da eventuale normativa particolare (es. art. 12 decreto sull I.S.) II. in mancanza di previsione di legge speciale, ad altro ETS individuato dallo statuto o dall organo sociale a ciò eventualmente legittimato III. in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

25 3. Tipizzazione oggettiva. 3.4 Registro Unico Nazionale del Terzo settore L iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore costituisce condizione per assumere la qualifica di ETS (art. 11) gestito su base regionale da Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (art. 45) distinto in 7 sezioni secondo la forma giuridica di ciascun ente (art. 46) gli atti e le informazioni da pubblicare sono prescritti in via obbligatoria (art. 48) Competenze attribuite agli Uffici Regionali (o Provinciali per TN e BZ): 1. Istruire e decidere sulle istanze di iscrizione (art. 47, co. 2 e 3) 2. Diffidare gli enti che non abbiano provveduto al deposito delle informazioni obbligatorie (art. 48, co. 4) 3. Accertare l esistenza di eventuali cause di estinzione o scioglimento dell ente (art. 49) 4. Provvedere sulle istanze di migrazione dall una all altra sezione (art. 50, co. 3) 5. Provvedere alla revisione triennale del Registro L iscrizione degli atti e delle informazioni nel Registro ha l effetto di renderli opponibili ai terzi (art. 52) Gli enti già iscritti nei registri speciali delle ODV e delle APS trasmigrano automaticamente nel Registro Unico, MA su richiesta degli uffici Regionali devono integrare le informazioni eventualmente carenti (art. 54)

26 3. Tipizzazione oggettiva. 3.5 Altri obblighi L ETS è inoltre obbligato a: inserire nella propria denominazione sociale l acronimo ETS (art. 12) redigere annualmente il bilancio di esercizio: stato patrimoniale, rendiconto finanziario (gestionale?: cfr. bozza decreto correttivo) e relazione di missione (art. 13) per gli enti che operino esclusivamente o principalmente in forma di impresa, tenere le scritture contabili di cui all art C.C. (art. 13, co. 4) tenere (i) il libro degli associati o aderenti; (ii) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e (iii) il libro delle adunanze e delle deliberazione dell organo di amministrazione, di quello di controllo e di eventuali altri organi sociali (art. 15) remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8 tra la retribuzione annua lorda più bassa e quella più alta (art.16) per gli enti con entrate complessive superiori ad , depositare e pubblicare il bilancio sociale (art. 14, co. 1) per gli enti con entrate superiori ad (non inferiori a 220,000?: cfr. bozza decreto correttivo), pubblicare eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli associati (art. 14, co. 2)

27 4. Tipizzazione soggettiva. Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti A. Associazioni (riconosciute e non riconosciute) e Fondazioni. 1) Contenuto obbligatorio dell atto costitutivo (art. 21, co. 1): l assenza di fine di lucro l indicazione specifica delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l attività di interesse generale che si propone di svolgere; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo 2) Patrimonio minimo, quale condizione per l acquisto della personalità giuridica (mediante l iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) (art. 22, co. 1-4): ,00 per le associazioni ,00 per le fondazioni 3) Hanno l obbligo di ricostituzione del patrimonio minimo se esso è diminuito di oltre un terzo, salvo trasformazione, fusione o scioglimento (art. 22, co. 5) 4) Nelle associazioni dotate di personalità giuridica e nelle fondazioni per le obbligazioni risponde solo l ente con il suo patrimonio (art. 22, co. 7) 5) Obbligatorietà dell organo di controllo: sempre per le fondazioni (art. 30, co. 1) per le associazioni, se per due esercizi successivi abbiano superato almeno due dei seguenti limiti (art. 30, c. 2): di attivo patrimoniale di entrate complessive 5 dipendenti medi occupati 6) Obbligatorietà del revisore legale dei conti: se per due esercizi successivi l ente abbia superato almeno due dei seguenti limiti (art. 31): di attivo patrimoniale di entrate complessive 12 dipendenti medi occupati

28 4. Tipizzazione soggettiva. Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti B. Organizzazioni di volontariato (ODV) 1) forma giuridica obbligatoria (art. 32, co. 1): - associazione riconosciuta o non riconosciuta - composta da almeno 7 persone fisiche o tre ODV 2) modalità operativa obbligatoria: - avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 32, co. 1) - possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (art. 33, co. 1) (i) nei limiti strettamente necessari al regolare funzionamento o per qualificare o specializzare l attività svolta e (ii) in misura non superiore al 50% dei volontari 3) la denominazione sociale deve contenere l indicazione «organizzazione di volontariato» o l acronico «ODV» (art. 32, co. 1) 4) le fonti di entrata: - esclusivamente rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività svolta (art. 33, co. 3); - proventi derivanti da attività di raccolta fondi, quote associative e contributi pubblici e privati (art. 33, co. 2)

29 4. Tipizzazione soggettiva. Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti C. Associazioni di promozione sociale (APS) 1) forma giuridica obbligatoria (art. 35, co. 1): - associazione riconosciuta o non riconosciuta - composta da almeno 7 persone fisiche o tre APS 2) modalità operativa obbligatoria: - svolgere attività di interesse generale a favore dei propri associati, loro famigliari o terzi - avvalersi «in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati» (art. 35, co. 1) - possono utilizzare dipendenti o collaboratori retribuiti (anche se propri associati)(art. 36): (i) nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività (ii) in misura non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati 3) la denominazione sociale deve contenere l indicazione «associazione di promozione sociale» o l acronico «APS» (art. 35, co. 5)

30 D. Enti filantropici 1) forma giuridica obbligatoria (art. 37, co. 1): - associazione riconosciuta - fondazione 2) contenuto obbligatorio dell atto costitutivo: - oggetto: «erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie svantaggiate o di attività di interesse generale» (art. 37, co. 1) - principi cui attenersi in materia di gestione del patrimonio, raccolta di fondi ed erogazioni (art. 38, co. 2) 3) la denominazione sociale deve contenere «ente filantropico» (art. 37, co. 2) 4) le fonti di entrata (art. 38, co. 1): - contributi pubblici e privati - donazioni e lasciti testamentari - rendite patrimoniali - attività di raccolta fondi 4. Tipizzazione soggettiva. Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti

31 4. Tipizzazione soggettiva. Previsioni specifiche per le varie tipologie di enti E. Imprese sociali (art. 40) regolate dal D. Lgs. 112/2017 (le cooperative sociali dalla L. n. 381/1991) F. Reti associative (art. 41) forma giuridica obbligatoria: - associazione, riconosciuta o non - che associno, anche indirettamente, almeno 100 ETS o 20 fondazioni di TS presenti in almeno 5 regioni o provincie autonome G. Società di mutuo soccorso Regolate dalla L. n /1886

32 5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Il CTS indica due distinte modalità di relazione qualificata con le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio di sussidiarietà: A. Coinvolgimento degli ETS : in forme di co-programmazione volte ad individuare (art. 55, co. 2): i bisogni da soddisfare gli interventi a tal fine necessari le modalità di realizzazione le risorse disponibili in forme di co-progettazione dei progetti di servizio o di intervento definiti in sede di programmazione (art. 55, co. 3): in forme di accreditamento funzionali alla realizzazione di tali progetti (art. 55, co. 4)

33 B. Convenzionamento con ODV ed APS 5. Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Oggetto: svolgimento di attività o servizi sociali di interesse generale dietro rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e documentate (art. 56, co. 1 e 2) Condizione: «se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (art. 56, co. 1) Affidamento (art. 56, co. 3): mediante procedure comparative riservate ad ODV e APS che accertino una comprovata idoneità organizzativa e professionale nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento Contenuto obbligatorio della convenzione (art. 56, co. 4)

34 6. Misure di promozione e sostegno. A. Misure di supporto reale agli ETS

35 6. Misure di promozione e sostegno. B. Misure di supporto economico agli ETS

36 6. Misure di promozione e sostegno. C. Misure di supporto finanziario agli ETS

37 A. NOZIONE (art. 1) 7.1 Impresa Sociale Caratteri generali ogni tipo di ente, comprese le società commerciali che esercita in via stabile e principale un attività d impresa di interesse generale (declinata all art. 2) per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro (declinata all art. 3) con modalità di gestione responsabili e trasparenti coinvolgendo i propri stakeholders (declinata all art. 11)

38 7.1 Impresa Sociale Attività d impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) I - In base allo specifico oggetto dell attività d impresa, se PRINCIPALE (art. 2, co. 1): a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

39 7.1 Impresa Sociale Attività d impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4; q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; u) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

40 7.1 Impresa Sociale Attività d impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) Criterio di verifica della principalità: I ricavi derivanti dall attività di interesse generale devono essere superiori al 70% dei ricavi complessivi

41 7.1 Impresa Sociale Attività d impresa di interesse generale. Attività di interesse generale (art. 2) II - Indipendentemente dallo specifico oggetto dell attività d impresa (art. 2, co. 4) se occupa, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori complessivi: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

42 L impresa sociale è obbligata a: I - destinare eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell attività statutaria o ad incremento del patrimonio (art. 3, co. 1) II - non distribuire utili e avanzi di gestione, fondi e riserve 7.1 Impresa Sociale Assenza di scopo di lucro.

43 7.1 Impresa Sociale Altri obblighi. L Impresa sociale è inoltre obbligata a: contenuto obbligatorio degli atti costitutivi (art. 5) inserire nella denominazione sociale l indicazione «impresa sociale» (art. 6) redigere e depositare al registro delle imprese il bilancio di esercizio (art. 9 co. 1) tenere il libro giornale ed il libro degli inventari (art. 9, co. 1) depositare al registro delle imprese e pubblicare sul proprio sito il bilancio sociale (art. 9, co. 2) nominare uno o più sindaci iscritti al registro dei revisori dei conti (art. 10) remunerare i lavoratori in misura non inferiore a quanto previsto dal CCNL applicabile, conservando un rapporto massimo di 1 a 8 tra la retribuzione annua lorda più bassa e quella più alta (art.13)

44 7.1 Impresa Sociale Coinvolgimento degli stakeholders L Impresa sociale è inoltre obbligata a: prevedere «adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività» (art. 11. co. 1)) attraverso un meccanismo di consultazione e partecipazione in grado di influenza le decisioni dell impresa su condizioni di lavoro e qualità dei beni e dei servizi (art. 11, co. 2) in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 11, co. 3) fissando statutariamente (art. 11, co. 4): a) casi e modalità di partecipazione di lavoratori ed utenti all assemblea di soci o associati b) la nomina di almeno un componente dell organo amministrativo e di quello di controllo, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti, se superino almeno due dei seguenti limiti: di attivo patrimoniale di ricavi da vendite e prestazioni; - 25 dipendenti medi occupati con obbligo di darne conto nel bilancio sociale (art. 11, co. 3)

45 7.2 Impresa Sociale Trasformazione, fusione, scissione. Cessione d azienda (art. 12, co. 1-4). Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5)

46 7.3 Impresa sociale Trasformazione, fusione, scissione. Cessione d azienda (art. 12, co. 1-4). Scioglimento volontario o perdita volontaria della qualifica (art. 12, co. 5) In caso di (i) scioglimento volontario dell ente (ii) perdita volontaria della qualifica di impresa sociale Il patrimonio residuo (dedotto, se l IS è costituita in forma di società commerciale, il capitale effettivamente versato dai soci eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti) è devoluto, secondo le disposizioni statutarie, alternativamente: a) ad altri ETS costituiti ed operanti da almeno tre anni b) ai fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali (di cui all art. 16)

47 7.3 Impresa sociale Insolvenza e perdita della qualifica su ordine dell autorità A. In caso di insolvenza l impresa sociale è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa procedura concorsuale (i) applicabile solo alle categorie di imprese espressamente previste dalla legge, (ii) di norma in considerazione del particolare interesse pubblico ad una operatività regolare e correttamente finalizzata di tali attività d impresa (iii) avente funzione liquidatoria ed effetti estintivi dell impresa disposta su decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali regolata dalle specifiche norme inserite nella Legge Fallimentare il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale l impresa sociale viene cancellata dall opposita sezione del registro delle imprese B. La perdita della qualifica di impresa sociale su disposizione dell autorità di vigilanza disposta dal Ministro del Lavoro a seguito di attività ispettiva che abbia accertato irregolarità non sanabili o non sanate il patrimonio residuo è devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali (art. 16) o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale l impresa sociale viene cancellata dall opposita sezione del registro delle imprese

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