Contribuenti da studi di settore: nel "cassetto" gli alert preventivi

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1 Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Normativa e prassi Contribuenti da studi di settore: nel "cassetto" gli alert preventivi 1 Giugno 2016 Il tutto nel solco del radicale cambiamento in atto nei rapporti tra cittadini e amministrazione fiscale, non più guidato dal buon senso, ma impresso nero su bianco nelle leggi Il direttore dell'agenzia delle Entrate, con provvedimento del 1 giugno 2016, ha approvato la specifica tecnica con cui sono individuate, per il triennio , le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato a Unico, rilevate dall'agenzia sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili. Si tratta di una nuova e ulteriore iniziativa tesa a favorire la compliance dei contribuenti, in linea con i principi del cosiddetto "cambia verso" e, quindi, in attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 190/2014 (Stabilità 2015). Saranno circa 160mila, infatti, i contribuenti che, direttamente o per il tramite di un intermediario, riceveranno una comunicazione dall'agenzia; nei due prossimi fine settimana, inoltre, i soggetti direttamente abilitati ai servizi telematici delle Entrate riceveranno, agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) attivati e via o sms, un invito ad accedere al proprio cassetto fiscale. Le iniziative di promozione dell'adempimento spontaneo La legge di stabilità per il 2015 ha avviato un percorso di cambiamento dei rapporti tra il Fisco e i contribuenti, con l'obiettivo di aumentare il grado di fiducia da parte dei cittadini nell'operato dell'amministrazione finanziaria e favorire, allo stesso tempo, l'adempimento spontaneo dei contribuenti, anche successivamente alla sua scadenza, grazie alle modifiche che la stessa legge ha apportato all'istituto del ravvedimento operoso, per cui il contribuente, che si accorge di un 1 di 9

2 errore e provvede a correggerlo, beneficia di una significativa riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso. La norma dispone, in particolare, che l'agenzia delle Entrate, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche preventive rispetto alle scadenze e comunque finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, metta a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione allo stesso imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d'imposta, anche qualora non risultino spettanti. Il contribuente, allo stesso modo, può segnalare all'agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Per le medesime finalità, l'agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario, gli elementi e le informazioni utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti. La norma affida al direttore dell'agenzia, tramite provvedimento, l'individuazione delle modalità con cui tali elementi e informazioni sono messi a disposizione del contribuente (ma anche della Guardia di finanza), indicando, in particolare, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza, mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione di eventuali omissioni e la correzione di errori commessi. L'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione con una serie di provvedimenti nell'ultimo anno, seguiti da centinaia di migliaia di comunicazioni finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili. Il primo intervento è stato quello del provvedimento 25 maggio 2015, con il quale sono state messe a disposizione di specifici contribuenti titolari di reddito d'impresa informazioni riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione delle quote costanti delle plusvalenze e/o sopravvenienze attive per le quali i contribuenti hanno optato, derogando al regime naturale di tassazione integrale nell'anno di realizzo ai sensi degli articoli 86 e 88 del Tuir, per la rateizzazione fino a un massimo di cinque esercizi. Sono seguiti il provvedimento 18 giugno 2015, concernente elementi e informazioni relative agli 2 di 9

3 studi di settore (del quale si dirà in seguito), e il provvedimento 13 luglio 2015, con cui sono state messe a disposizione di specifici soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 21 del Dl 78/2010 ("spesometro"), da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare i ricavi conseguiti nonché quelle riguardanti possibili anomalie, presenti nelle dichiarazioni dei redditi, relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d'imposta nei modelli 770 (quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A - prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero M - prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente). Le iniziative dello scorso anno si sono concluse con il provvedimento 29 ottobre 2015, con il quale l'agenzia ha messo a disposizione di soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto dei dati relativi alla presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva con quelli relativi alla presentazione della dichiarazione ai fini Iva, da cui risulterebbe la mancata presentazione della dichiarazione Iva ovvero la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA. Anche quest'anno proseguono le azioni di compliance, avviate dal provvedimento 9 maggio 2016 e dalle conseguenti comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei percettori di compensi per la raccolta effettuata per conto delle società concessionarie della rete telematica per la gestione degli apparecchi per il gioco lecito (articolo 110, comma 6, Tulps). Con il provvedimento di oggi viene rilanciata la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si applicano gli studi di settore, per metterli nelle condizioni di avere un quadro completo della loro posizione fiscale e aiutarli così ad adempiere correttamente o a mettersi in regola ed evitare i controlli. L'adempimento spontaneo negli studi di settore Con specifico riferimento ai soggetti cui si applicano gli studi di settore, il provvedimento 18 giugno 2015 ha disciplinato le relative comunicazioni, regolando, anche per il futuro, il trattamento di dati e informazioni. In primo luogo, il provvedimento ha definito le modalità con cui l'agenzia mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni: i contribuenti possono accedervi consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, mentre gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni possono accedere agli elementi e alle informazioni nel "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega. Particolare rilevanza assumono le comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato a Unico: queste sono trasmesse dall'agenzia delle Entrate, via Entratel, 3 di 9

4 all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle. Nel caso in cui il contribuente non abbia delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie, l'agenzia comunica, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dai contribuenti, che la sezione degli studi di settore nel "Cassetto fiscale" è stata aggiornata. Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica o tramite sms, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore nel "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle comunicazioni di anomalie. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, pubblica sul proprio sito internet, nella sezione relativa agli studi di settore, le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi, la cui consultazione, dato il contenuto di carattere generale delle stesse, è libera, oltre che gratuita. Sul sito istituzionale è anche pubblicata la tempistica con la quale sono messi a disposizione i dati, gli elementi informativi, relativi agli studi di settore, nonché i software utili a permettere al contribuente la segnalazione all'agenzia di eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. I contribuenti, infatti, in relazione alle comunicazioni di anomalie ricevute e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall'agenzia, sul sito internet. Questi programmi consentono di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità. Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo degli stessi software, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega. In attuazione delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2015, i dati e gli elementi messi a disposizione dei contribuenti nel "Cassetto fiscale" sono resi disponibili anche alla Guardia di finanza su supporti elettronici o tramite procedure informatiche. Elementi e informazioni a disposizione Con il provvedimento dello scorso anno, l'agenzia ha individuato gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore messe a disposizione dei singoli contribuenti. Si tratta, in particolare, di: inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto 4 di 9

5 pur essendone obbligato modelli di studi di settore trasmessi elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello Unico e i dati degli studi di settore segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall'agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l'indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell'intermediario comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato a Unico, rilevate dall'agenzia sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. L'Agenzia, inoltre, mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, ulteriori elementi e informazioni relative agli studi di settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti: prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software Gerico pubblicato sul sito dell'agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del Dl 201/2011. Le comunicazioni 2016 Con particolare riguardo alle comunicazioni di anomalie, il provvedimento del 1 giugno 2016 individua, per il triennio , le tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore rilevate dall'agenzia delle Entrate. Si tratta di 62 diverse tipologie di casi, 8 ulteriori rispetto allo scorso anno, nella quasi totalità 5 di 9

6 riconducibili in via esclusiva alle attività di impresa, anche se sono comunque presenti 3 criteri relativi alle sole attività professionali e 5 a entrambe le tipologie di reddito. I nuovi criteri riguardano ulteriori ipotesi di soggetti esercenti attività di impresa con incongruenza tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Come già evidenziato dalla circolare 28/2015, i criteri utilizzati per l'individuazione dei soggetti anomali possono essere ricondotti a macroanomalie, quali: 1. incoerenze relative alla gestione del magazzino 2. incoerenze tra rimanenze finali ed esistenze iniziali 3.. incoerenze relative ai beni strumentali 4. incoerenze relative all'incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o compensi 5. incongruenze nei dati indicati relativi alla presenza di soci, percentuale di lavoro prestato, assenza di altri addetti e numero giorni di apertura 6. mancata o errata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore 7. indicazione in dichiarazione della causa di esclusione "7" dall'applicazione degli studi per tre periodi d'imposta consecutivi 8. imprese che hanno indicato incongruenze relative al costo del venduto 9. imprese che hanno indicato utili spettanti agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non hanno indicato il numero e/o la percentuale di lavoro prestato dagli associati 10. imprese che hanno indicato spese per la locazione di immobili e hanno omesso di indicare le relative superfici delle unità locali utilizzate 11. soggetti che presentano incongruenze tra i dati indicati nel quadro F - Elementi contabili e quelli corrispondenti dichiarati nel quadro T - Congiuntura economica 12. imprese che presentano incongruenze tra studio di settore presentato e dati strutturali indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Il provvedimento del 1 giugno 2016 dispone che, nel caso in cui un contribuente risulti interessato da più tipologie di anomalie, venga elaborata una sola comunicazione (la prima, secondo l'ordine numerico dei criteri previsto dalla specifica tecnica in allegato al provvedimento). Dalla selezione sono esclusi i contribuenti che: 6 di 9

7 nel frontespizio del modello degli studi di settore hanno indicato i codici 1, 2, 3, 4, 5, relativi ai casi di inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti periodo d'imposta diverso da 12 mesi cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione alla data di elaborazione delle comunicazioni hanno cessato l'attività o hanno chiuso la partita Iva o sono deceduti sono già stati interessati negli anni 2014 e 2015 da una comunicazione di anomalia rilevata nei dati degli studi di settore per il periodo d'imposta 2014 hanno presentato il modello degli studi di settore, ma hanno indicato una causa di esclusione (ad eccezione del criterio 21 per la causa di esclusione "7"). Sulla scorta degli esiti delle precedenti campagne informative, nel 2016 sono previsti due nuovi criteri di esclusione di soggetti dalla selezione, in modo da evitare l'invio di comunicazioni di anomalia a contribuenti presumibilmente non a rischio in base ai criteri elaborati o che hanno già fornito in precedenza elementi informativi in merito ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore. In particolare, si tratta di soggetti che: hanno barrato, in uno dei periodi d'imposta in relazione al quale è stato elaborato lo specifico criterio (esempio: per il criterio Tipologia 1 per il periodo d'imposta 2013 o il periodo d'imposta 2014), la voce V03 "Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente" del "Quadro V - Ulteriori dati specifici" del modello studi di settore hanno compilato la scheda Annotazioni in Gerico per tutte le annualità oggetto di 7 di 9

8 segnalazione o, per le medesime annualità, hanno trasmesso una segnalazione tramite l'apposito software (ad esempio, se la segnalazione è relativa al periodo d'imposta 2014, per tale annualità viene verificata la presenza di annotazioni o di segnalazioni; se relativa al biennio , per entrambe le annualità viene verificata la presenza di annotazioni e/o segnalazioni, eccetera). Anche con riguardo alle comunicazioni anomalie 2016, sul sito internet dell'agenzia sono pubblicate le bozze delle comunicazioni indirizzate ai contribuenti o inviate agli intermediari, nonché i fac simile del messaggio inviato via sms e/o /pec (oltre agli indirizzi Pec da cui partiranno i messaggi) e le Faq di chiarimento sui comportamenti da adottare in caso di ricezione di una Pec relativa a comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore. Regolarizzazione Il provvedimento 18 giugno 2015 ha indicato le modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse. Come ricordato anche dalla circolare 28/2015 e specificato nel corpo delle comunicazioni, i contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'agenzia, possono regolarizzare gli errori e le omissioni, eventualmente commesse, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del Dlgs 472/1997, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni, così come previsto dalla norma. L'istituto del ravvedimento operoso, del resto, è stato profondamente rinnovato dalla stessa legge di stabilità del 2015, proprio per realizzare le finalità delle disposizioni introdotte per promuovere l'adempimento spontaneo. Il contribuente, quindi, ha la possibilità di effettuare le opportune correzioni e i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo; ciò vale a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza. Unica eccezione al ravvedimento è la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento così come il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità, di cui agli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 e 54-bis del Dpr 633/1972, e degli esiti del controllo formale, di cui all'articolo 36-ter del Dpr 600/ di 9

9 di Rodolfo Caminiti URL: 9 di 9

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