INDICE. 7. Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell omologazione

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1 L 237/24 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Solo i testi UN/ECE originali hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: Regolamento n. 46 della Commissione economica per l Europa delle Nazioni Unite (UN/ ECE) Disposizioni uniformi relative all omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all installazione di tali dispositivi Comprendente tutto il testo valido fino a: Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014 Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 Data di entrata in vigore: 9 ottobre 2014 INDICE REGOLAMENTO 1. Campo d applicazione I. Dispositivi per la visione indiretta 2. Definizioni 3. Domanda di omologazione 4. Marcature 5. Omologazione 6. Requisiti 7. Modifica del tipo di dispositivo per la visione indiretta ed estensione dell omologazione 8. Conformità della produzione 9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 10. Cessazione definitiva della produzione 11. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione II. Installazione di dispositivi per la visione indiretta 12. Definizioni 13. Domanda di omologazione 14. Omologazione 15. Requisiti 16. Modifica del tipo di veicolo ed estensione dell omologazione 17. Conformità della produzione 18. Sanzioni in caso di non conformità della produzione 19. Cessazione definitiva della produzione 20. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione 21. Disposizioni transitorie

2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/25 ALLEGATI 1. Scheda informativa relativa all omologazione di un dispositivo per la visione indiretta 2. Scheda informativa relativa all omologazione di un veicolo in relazione all installazione di dispositivi per la visione indiretta 3. Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n Notifica riguardante il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta, ai sensi del regolamento n Esempio di marchio di omologazione di un dispositivo per la visione indiretta 6. Metodo di prova per determinare il coefficiente di riflessione 7. Procedura per misurare il raggio di curvatura «r» della superficie riflettente di uno specchio 8. Procedura per determinare il punto «H» e l angolo effettivo di inclinazione del tronco per i posti a sedere nei veicoli a motore 9. (Riservato) 10. Calcolo della distanza di rilevamento 11. Determinazione delle dimensioni dell oggetto visualizzato 1. CAMPO D APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica: a) ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta, elencati nella tabella del paragrafo del presente regolamento, destinati a veicoli delle categorie M ed N ( 1 ), e ai dispositivi obbligatori e facoltativi per la visione indiretta citati nei paragrafi e del presente regolamento, destinati a veicoli della categoria L ( 1 ) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente; b) all installazione di dispositivi per la visione indiretta su veicoli appartenenti alle categorie M ed N e su veicoli appartenenti alla categoria L ( 1 ) la cui carrozzeria racchiuda, almeno in parte, il conducente. I. DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA 2. DEFINIZIONI Ai fini del presente regolamento: 2.1. «Dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi che permettono di osservare la zona di traffico adiacente al veicolo che non è possibile osservare mediante visione diretta. Può trattarsi di specchi convenzionali o di dispositivi a telecamera e monitor o di altro tipo capaci di trasmettere al conducente informazioni sul campo visivo indiretto «Specchio» indica un dispositivo, diverso da un periscopio, destinato a consentire una visione chiara dietro, a lato e davanti al veicolo entro i campi di visibilità definiti al paragrafo del presente regolamento «Specchio interno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere installato all interno dell abitacolo di un veicolo «Specchio esterno» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, che può essere montato sulla superficie esterna di un veicolo. ( 1 ) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/ Rev.2, paragrafo

3 L 237/26 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea «Specchio di sorveglianza» indica uno specchio diverso da quelli definiti al paragrafo 2.1.1, che può essere installato all interno o all esterno del veicolo per dare campi di visibilità diversi da quelli specificati al paragrafo del presente regolamento «Sistema di aiuto alla visibilità» indica un sistema che permette al conducente di individuare e/o vedere oggetti nella zona adiacente al veicolo «r» indica la media dei raggi di curvatura misurati sulla superficie riflettente, secondo il metodo descritto nell allegato «Raggi di curvatura principali in un punto della superficie riflettente (r i )» indica i valori, ottenuti con l apparecchiatura definita nell allegato 7, misurati sull arco della superficie riflettente che passa per il centro di detta superficie parallelamente al segmento b, come definito al paragrafo del presente regolamento, e sull arco perpendicolare a tale segmento «Raggio di curvatura in un punto della superficie riflettente (r p )» indica la media aritmetica dei raggi di curvatura principali r i ed r i e cioè: r p = r i + r i «Superficie sferica» indica una superficie che ha un raggio costante e uguale in tutte le direzioni «Superficie asferica» indica una superficie che ha un raggio costante solo su un piano «Specchio asferico» indica uno specchio composto da una parte sferica e da una asferica, in cui il passaggio della superficie riflettente dalla parte sferica a quella asferica deve essere contrassegnato. La curvatura dell asse principale dello specchio è definita nel sistema di coordinate x/y dal raggio della calotta primaria sferica come: R: raggio nominale nella parte sferica y = R R 2 x 2 + k x a 3 k: costante relativa alla variazione della curvatura a: costante relativa alla dimensione sferica della calotta primaria sferica «Centro della superficie riflettente» indica il centro dell area visibile della superficie riflettente «Raggio di curvatura delle parti che costituiscono lo specchio» indica il raggio «c» dell arco di circonferenza che più si avvicina alla forma arrotondata della parte considerata «Classe di specchi» indica l insieme dei dispositivi che hanno una o più caratteristiche o funzioni comuni. La classificazione è la seguente: a) classe I: «specchio retrovisore interno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; b) classi II e III: «specchio retrovisore esterno principale», che trasmette i campi visivi definiti ai paragrafi e del presente regolamento; c) classe IV: «specchio grandangolare esterno», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; d) classe V: «specchio esterno di accostamento», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; e) classe VI: «specchio frontale», che trasmette il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento; f) classe VII: specchi destinati ai veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria, che trasmettono il campo visivo definito al paragrafo del presente regolamento.

4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ «Dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor» indica un dispositivo, come definito al paragrafo 2.1, in cui il campo visivo è ottenuto con una combinazione di telecamera e monitor, definiti rispettivamente ai paragrafi e «Telecamera» indica un dispositivo che raccoglie un immagine del mondo esterno e la converte in un segnale (come un segnale video) «Monitor» indica un dispositivo che trasforma un segnale in immagini percepibili visivamente «Rilevamento» indica la capacità di distinguere, a una certa distanza, un immagine dal suo sfondo/da elementi attigui «Contrasto di luminanza» indica la relazione tra la luminosità di un oggetto e quella del suo sfondo immediato/elementi attigui, che permette di distinguere l oggetto dallo sfondo/dagli elementi attigui «Risoluzione» indica il dettaglio più piccolo che un sistema di percezione è in grado di distinguere, di percepire cioè come a sé stante, separato dall insieme. La risoluzione dell occhio umano è detta «acuità o acutezza visiva» «Oggetto critico» indica un oggetto cilindrico alto 0,50 m e avente un diametro di 0,30 m «Percezione critica» indica il livello di percezione che può essere ottenuto in condizioni critiche attraverso il sistema di visualizzazione utilizzato. Ciò corrisponde alla situazione in cui la scala di rappresentazione dell oggetto critico è molte volte maggiore del dettaglio più piccolo percepibile dal sistema di visualizzazione «Campo visivo» indica la sezione dello spazio tridimensionale che è monitorata con l ausilio di un dispositivo per la visione indiretta. Salvo indicazione contraria, tale monitoraggio si fonda sulla visione a livello del suolo offerta da uno o più dispositivi che non siano specchi e può essere limitato dalla distanza di rilevazione pertinente che corrisponde all oggetto critico «Distanza di rilevamento» indica la distanza misurata dal centro della lente della telecamera al punto in cui un oggetto critico può essere percepito (secondo la definizione data alla voce «Percezione critica») (Riservato) (Riservato) «Spettro visivo» indica luce avente lunghezza d onda compresa entro i limiti di percezione dell occhio umano: nm «Dispositivo di sorveglianza a telecamera con monitor o registratore» indica una telecamera collegata a un monitor o a un registratore, diversa dal dispositivo a telecamera e monitor di cui al paragrafo 2.1.2, installabile all interno o all esterno del veicolo per coprire campi di visibilità diversi da quelli di cui al paragrafo del presente regolamento o per costituire un sistema di sicurezza nel o intorno al veicolo «Effetto smear» indica una striscia luminosa verticale che compare sul monitor quando la luce solare o una luce proveniente da altre sorgenti luminose colpisce direttamente la lente della telecamera. L effetto smear è un effetto ottico «Altri dispositivi per la visione indiretta» indica dispositivi come quelli definiti al paragrafo 2.1 in cui il campo visivo non è ottenuto con un dispositivo per la visione indiretta come uno specchio o una telecamera e monitor «Tipo di dispositivo per la visione indiretta» indica dispositivi che non differiscono tra loro per le seguenti caratteristiche essenziali: a) concezione del dispositivo compreso l eventuale fissaggio alla carrozzeria; b) nel caso degli specchi: la categoria, la forma, le dimensioni e il raggio di curvatura della superficie riflettente dello specchio; c) nel caso dei dispositivi a telecamera e monitor: la distanza di rilevamento e il campo visivo.

5 L 237/28 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea DOMANDA DI OMOLOGAZIONE 3.1. La domanda di omologazione relativa a un tipo di dispositivo per la visione indiretta va presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o da un suo rappresentante debitamente autorizzato Un modello di scheda informativa si trova nell allegato Per ciascun tipo di dispositivo per la visione indiretta, allegare alla domanda quanto segue: nel caso di specchi: 4 campioni, di cui 3 destinati a essere usati nelle prove e uno destinato a essere conservato dal laboratorio per eventuali verifiche successive. Il laboratorio può chiedere degli esemplari aggiuntivi nel caso di altri dispositivi per la visione indiretta: un campione di tutte le parti. 4. MARCATURE 4.1. I campioni di dispositivi per la visione indiretta presentati per l omologazione devono recare il marchio di fabbrica o commerciale del fabbricante che deve essere chiaramente leggibile e indelebile Ogni dispositivo deve disporre di spazio sufficiente per potervi apporre il marchio di omologazione che, a dispositivo montato sul veicolo, deve essere perfettamente leggibile; tale spazio deve essere evidenziato nei disegni di cui all allegato OMOLOGAZIONE 5.1. Se i campioni presentati per l omologazione soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 6. del presente regolamento, l omologazione del pertinente tipo di dispositivo per la visione indiretta viene rilasciata A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime 2 cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l omologazione. Lo stesso numero di omologazione non può essere attribuito dalla stessa parte contraente a un altro tipo di dispositivo per la visione indiretta Il rilascio, il rifiuto, l estensione o la revoca dell omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento vanno notificati alle parti dell accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all allegato 3 del presente regolamento Oltre alle marcature prescritte al paragrafo 4.1, su ogni dispositivo per la visione indiretta conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in maniera ben visibile nello spazio menzionato al paragrafo 4.2, un marchio internazionale di omologazione composto da: un cerchio all interno del quale è iscritta la lettera «E», seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l omologazione ( 1 ); un numero di omologazione; un simbolo aggiuntivo (che sarà I, II, III, IV, V, VI o VII), che specifichi la classe cui appartiene il tipo di specchio, o il simbolo S per i dispositivi di visione indiretta diversi dagli specchi. Il simbolo aggiuntivo è posto in prossimità del cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» Il marchio d omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere chiaramente leggibili e indelebili L allegato 5 del presente regolamento dà alcuni esempi di marchi di omologazione e di simboli aggiuntivi. 6. REQUISITI 6.1. Specchi ( 1 ) I numeri distintivi delle parti all Accordo del 1958 sono elencati nell allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione di veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend wp29resolutions.html.

6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specifiche generali Tutti gli specchi devono essere regolabili. a) Specchi retrovisori esterni (classi da II a VII) Il bordo della superficie riflettente deve essere compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.) che, sul perimetro, deve avere un valore «c» pari o superiore a 2,5 mm, in ogni punto e in tutte le direzioni. Se la superficie riflettente sporge dall alloggiamento protettivo, il raggio di curvatura «c» sul bordo sporgente deve essere pari o superiore a 2,5 mm e la superficie riflettente deve poter rientrare nell alloggiamento esercitando una forza di 50 N sul punto più sporgente rispetto a tale alloggiamento, in direzione orizzontale e approssimativamente parallela al piano longitudinale mediano del veicolo. b) Specchi retrovisori interni (classe I) Se il bordo della superficie riflettente è compreso in un alloggiamento protettivo (coppa ecc.), il raggio di curvatura «c», sul suo perimetro, non deve essere inferiore a 2,5 mm in qualsiasi punto e in tutte le direzioni. Se il bordo della superficie riflettente sporge dall alloggiamento protettivo, il suddetto requisito si applica al bordo della parte sporgente Se lo specchio è montato su una superficie piana, tutte le parti, anche quelle che dopo le prove di cui al paragrafo restano unite al supporto, che in condizioni statiche sono potenzialmente in contatto con una sfera di 165 mm di diametro (specchi interni) o di 100 mm (specchi esterni), devono avere un raggio di curvatura «c» pari ad almeno 2,5 mm, in tutte le posizioni di regolazione del dispositivo I requisiti di cui ai paragrafi e non si applicano alle parti della superficie esterna che sporgano meno di 5 mm; ma gli angoli orientati verso l esterno di queste parti devono essere smussati, a meno che tali parti non sporgano di meno di 1,5 mm. Per determinare le dimensioni della sporgenza, si applica il seguente metodo: Le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie convessa possono essere determinate direttamente o in riferimento a un disegno di una sezione appropriata di tale componente così come è installato Se le dimensioni della sporgenza di un componente montato su una superficie non convessa non possono essere determinate con una misurazione, esse vanno stabilite in base alla variazione massima della distanza del centro di una sfera del diametro di 100 mm dalla linea nominale del pannello facendo ruotare la sfera sopra di esso e mantenendola in constante contatto con tale componente. La figura 1 mostra un esempio dell applicazione di tale procedura. Figura I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo , purché siano smussati.

7 L 237/30 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Il dispositivo di fissaggio degli specchi sul veicolo deve essere concepito in modo che un cilindro del raggio di 70 mm (50 mm, nei veicoli appartenenti alla categoria L), che abbia come asse l asse o uno degli assi di snodo o di rotazione che consentono la deformazione dello specchio nella direzione d urto, intersechi almeno in parte la superficie cui è fissato il dispositivo Le parti degli specchi esterni di cui ai paragrafi e fatte di materiali di durezza Shore A pari o inferiore a 60, sono esenti dalle pertinenti prescrizioni Per le parti degli specchi interni fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 50 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui ai paragrafi e si applicano al solo supporto Specifiche particolari Dimensioni Specchi retrovisori interni (classe I) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere un rettangolo con un lato di 40 mm e l altro pari ad «a», in cui: a = r mm ed «r» è il raggio di curvatura Specchi retrovisori esterni principali (classi II e III) La superficie riflettente deve avere dimensioni tali da potervi iscrivere: a) un rettangolo dell altezza di 40 mm e la cui base, misurata in millimetri sia pari ad «a»; b) un segmento parallelo all altezza del rettangolo e la cui lunghezza, espressa in millimetri, sia pari a «b» I valori minimi di «a» e «b» sono indicati nella tabella seguente: Classe dello specchio retrovisore a (in mm) b (in mm) Specchi esterni «grandangolari» (classe IV) II III r r I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali da ottenere, abbinando eventualmente uno specchio esterno della classe II, il campo visivo prescritto al paragrafo del presente regolamento Specchi esterni «d accostamento» (classe V) I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo del presente regolamento Specchi frontali (classe VI) I contorni della superficie riflettente devono essere di forma geometrica semplice e di dimensioni tali che lo specchio ottenga il campo visivo specificato al paragrafo del presente regolamento Specchi destinati a veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria (classe VII)

8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specchi esterni «principali» (classe VII) Le dimensioni minime della superficie riflettente devono essere tali che: a) la superficie non sia inferiore a mm 2 ; b) il diametro degli specchi circolari non sia inferiore a 94 mm; c) se gli specchi retrovisori non sono circolari, le loro dimensioni devono permettere di iscrivere un cerchio del diametro di 78 mm sulla loro superficie riflettente. Le dimensioni massime della superficie riflettente devono essere tali che: a) il diametro di uno specchio retrovisore circolare non sia superiore a 150 mm; b) la superficie riflettente di uno specchio retrovisore non circolare rientri in un rettangolo di 120 mm 200 mm Superficie riflettente e coefficienti di riflessione La superficie riflettente di uno specchio deve essere piana o sferica convessa. Gli specchi esterni possono essere muniti anche di una parte asferica purché lo specchio principale sia conforme ai requisiti relativi al campo visivo indiretto Differenze tra i raggi di curvatura degli specchi La differenza tra r i o r i, e r p in ciascun punto di riferimento non deve superare 0,15 r La differenza tra uno qualsiasi dei raggi di curvatura (r p 1, r p 2, ed r p 3) ed r non deve superare 0,15 r Quando r è pari o superiore a mm, il valore di 0,15 r di cui ai paragrafi e è sostituito da 0,25 r Requisiti per le parti asferiche degli specchi Gli specchi asferici devono essere di forma e dimensioni tali da fornire informazioni utili al conducente. Ciò significa di solito una larghezza minima di 30 mm in taluni punti Il raggio di curvatura r i della parte asferica deve essere di almeno 150 mm Il valore di «r» degli specchi sferici non deve essere inferiore a: mm per gli specchi retrovisori interni (classe I); mm per gli specchi retrovisori esterni principali (classi II e III); mm per gli specchi esterni «grandangolari» (classe IV) e gli specchi esterni «d accostamento» (classe V); mm per gli specchi frontali (classe VI); mm o più di mm, nel caso di specchi appartenenti alla classe VII Il valore del coefficiente di riflessione normale, stabilito con il metodo di cui all allegato 6, non deve essere inferiore al 40 %. Per le superfici riflettenti con grado di riflessione variabile, la posizione «giorno» deve consentire di riconoscere i colori dei segnali usati per la circolazione stradale. Il valore del coefficiente di riflessione normale nella posizione «notte» non deve essere inferiore al 4 %

9 L 237/32 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea La superficie riflettente deve conservare le caratteristiche di cui al paragrafo anche dopo una prolungata esposizione alle intemperie in normali condizioni d impiego Prova Gli specchi appartenenti alle classi da I a VI e alla classe VII (con sistemi di montaggio identici a quelli appartenenti alla classe III) vanno sottoposti alle prove di cui ai paragrafi e Gli specchi appartenenti alla classe VII muniti di braccio vanno sottoposti alle prove di cui al paragrafo Le prove di cui al paragrafo non sono necessarie per gli specchi esterni nessuna parte dei quali si trovi, in qualunque posizione regolabile, a meno di 2 m dal suolo quando il veicolo è gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile. Questa deroga si applica anche agli elementi di fissaggio degli specchi (piastre di fissaggio, bracci, snodi ecc.), situati a meno di 2 metri dal suolo e che non sporgono rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo, misurata sul piano trasversale che interseca gli elementi di fissaggio inferiori degli specchi o qualsiasi altro punto davanti a tale piano se tale configurazione dà luogo a una larghezza fuori tutto maggiore. In tal caso, allegare una descrizione che precisi che lo specchio deve essere montato in modo che la posizione dei suoi elementi di fissaggio al veicolo sia conforme a quanto detto sopra. Quando ci si avvale di questa deroga, il braccio deve essere contrassegnato in modo indelebile con il simbolo che deve essere indicato anche sulla scheda di omologazione Prova d urto Le prove di cui al presente paragrafo non si effettuano su dispositivi incorporati nella carrozzeria del veicolo aventi una superficie anteriore inclinata con un angolazione massima di 45 rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, né su dispositivi sporgenti meno di 100 mm dalla zona adiacente della carrozzeria misurati ai sensi del regolamento n Descrizione del dispositivo di prova Il dispositivo di prova è costituito da un pendolo che può oscillare intorno a due assi orizzontali perpendicolari fra loro, di cui uno è perpendicolare al piano che contiene la traiettoria di rilascio del pendolo. L estremità del pendolo è munita di un martello formato da una sfera rigida del diametro di 165 ± 1 mm rivestita di gomma spessa 5 mm di durezza Shore A 50. Un apposito dispositivo consente di individuare l angolo massimo raggiunto dal braccio nel piano di oscillazione. Un supporto fissato saldamente al telaio del pendolo serve a fissare i campioni in modo conforme alle condizioni d urto di cui al paragrafo La figura 1 indica le dimensioni (in mm) del dispositivo di prova e le sue specifiche speciali di progetto:

10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/33 Figura Il centro di percussione del pendolo coincide con il centro della sfera che costituisce il martello. Si trova alla distanza l dall asse di oscillazione sul piano di rilascio, che è pari a 1 m ± 5 mm. La massa ridotta del pendolo è pari a m o = 6,8 ± 0,05 kg. La relazione tra m o, la massa totale m del pendolo e la distanza d tra il centro di gravità del pendolo e il suo asse di rotazione è espressa dall equazione: m o = m d l Descrizione della prova La procedura usata per fissare lo specchio al supporto è quella raccomandata dal fabbricante del dispositivo o eventualmente dal fabbricante del veicolo Posizionamento dello specchio per la prova Gli specchi vanno posizionati sul dispositivo per la prova d urto con il pendolo in modo che gli assi che sono orizzontali e verticali quando lo specchio è montato su un veicolo in base alle istruzioni di montaggio del richiedente siano nella stessa posizione Se uno specchio è regolabile rispetto alla base, la prova va effettuata nella posizione più sfavorevole agli effetti del suo funzionamento, entro i limiti di regolazione indicati dal richiedente Se lo specchio è munito di un dispositivo che ne regola la distanza dalla base, quest ultimo deve essere posizionato alla minor distanza possibile tra alloggiamento e base.

11 L 237/34 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Se la superficie riflettente è mobile nel suo alloggiamento, va regolata in modo che l angolo superiore più distante dal veicolo si trovi nella posizione più sporgente rispetto all alloggiamento A parte la prova 2 per gli specchi interni (v. paragrafo ), quando il pendolo è in posizione verticale, i piani verticali orizzontali e longitudinali passanti per il centro del martello devono passare per il centro della superficie riflettente, quale definito al paragrafo del presente regolamento. La direzione longitudinale di oscillazione del pendolo deve essere parallela al piano longitudinale mediano del veicolo Se, nelle condizioni di regolazione di cui ai paragrafi e , parti dello specchio limitano la corsa di ritorno del martello, il punto d impatto va spostato in direzione perpendicolare all asse di rotazione o di snodo considerato. Lo spostamento non deve essere superiore a quanto strettamente necessario all esecuzione della prova e va limitato in modo che: a) la sfera che delimita il martello resti almeno tangente al cilindro definito al paragrafo ; b) oppure il punto di contatto con il martello sia a una distanza di almeno 10 mm dal bordo della superficie riflettente La prova consiste nel far cadere il martello dall altezza corrispondente a un angolo del pendolo di 60 dalla verticale, in modo che il martello colpisca lo specchio nel momento in cui il pendolo raggiunge la posizione verticale Gli specchi vanno urtati nelle diverse condizioni descritte di seguito: Specchi interni Specchi esterni a) Prova 1: il punto d impatto è quello definito al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. b) Prova 2: il martello deve colpire lo specchio sul bordo dell alloggiamento in modo che l impatto avvenga con un angolazione di 45 rispetto al piano della superficie riflettente e sul piano orizzontale che passa per il centro di tale superficie; L impatto deve avvenire sul lato della superficie riflettente. a) Prova 1: il punto d impatto dev essere quello definito al paragrafo o al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato della superficie riflettente. b) Prova 2: il punto d impatto dev essere quello definito al paragrafo o al paragrafo Il martello deve colpire lo specchio sul lato opposto alla superficie riflettente. Se specchi retrovisori appartenenti alle classi II o III sono fissati sullo stesso braccio cui sono fissati gli specchi retrovisori della classe IV, le prove vanno effettuate sullo specchio inferiore. Il servizio tecnico che effettua le prove può tuttavia ripetere una o entrambe le prove sullo specchio superiore se questo si trova a meno di 2 m dal suolo Prova di flessione dell alloggiamento protettivo fissato al braccio (classe VII) Descrizione della prova Porre l alloggiamento orizzontalmente in un dispositivo che blocchi saldamente gli elementi di regolazione del supporto di fissaggio. Nella direzione della dimensione maggiore dell alloggiamento, bloccare l estremità più vicina al punto di fissaggio sull elemento regolabile del supporto in una morsa, larga 15 mm, che copra tutta la larghezza dell alloggiamento. All estremità opposta, appendere all alloggiamento un elemento bloccabile, identico a quello sopradescritto, cui applicare il carico di prova previsto (figura 2). L estremità dell alloggiamento opposta a quella alla quale si applica la forza può essere bloccata invece che mantenuta in posizione, come illustrato nella figura 2.

12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/35 Figura 2 Esempio di macchina per la prova di flessione degli specchi retrovisori Il carico di prova è di 25 kg e va mantenuto per un minuto Risultati delle prove Nelle prove descritte al paragrafo , il pendolo deve continuare la sua corsa dopo l urto in modo che la proiezione della posizione assunta dal braccio sul piano di oscillazione formi un angolo di almeno 20 con la verticale. Nella misurazione dell angolo si accetta una tolleranza è di ± Questo requisito non si applica agli specchi incollati al parabrezza, ai quali si deve applicare invece, dopo la prova, il requisito di cui al paragrafo L angolo prescritto con la verticale va ridotto da 20 a 10 per tutti gli specchi retrovisori delle classi II e IV e per quelli della classe III se fissati allo stesso supporto degli specchi appartenenti alla classe IV Se il supporto dello specchio incollato sul parabrezza si rompe durante le prove di cui al paragrafo , la parte restante non deve sporgere, rispetto alla base, di più di 10 mm e la configurazione, dopo la prova, deve soddisfare le condizioni di cui al paragrafo del presente regolamento La superficie riflettente non deve rompersi durante le prove di cui al paragrafo La rottura della superficie riflettente è tuttavia tollerata se si verifica una delle seguenti condizioni: i frammenti di vetro rimangono aderenti al fondo dell alloggiamento o a una superficie saldamente connessa a quest ultimo; è tollerato uno scollamento parziale del vetro dal suo supporto purché non si estenda per più di 2,5 mm su ambo i lati delle fessurazioni. È ammesso il distacco di piccoli frammenti dalla superficie del vetro nel punto d impatto; La superficie riflettente deve essere di vetro di sicurezza Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi Requisiti generali

13 L 237/36 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L eventuale regolazione del dispositivo per la visione indiretta da parte dell utente deve poter essere effettuata senza l impiego di utensili Se un dispositivo per la visione indiretta può rappresentare il campo visivo totale prescritto solo mediante scansione, l intero processo di scansione, rappresentazione e ritorno alla posizione iniziale deve durare nell insieme non più di 2 s Dispositivi per la visione indiretta a telecamera e monitor Requisiti generali Quando il dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor è montato su una superficie piana, tutte le parti che, indipendentemente dalla posizione di regolazione del dispositivo, possono venire a contatto in condizioni statiche con una sfera avente un diametro di 165 mm (per il monitor) o di 100 mm (per la telecamera), devono avere un raggio di curvatura «c» non inferiore a 2,5 mm I bordi dei fori di fissaggio o le rientranze il cui diametro o la cui diagonale maggiore siano inferiori a 12 mm sono esenti dalle prescrizioni di cui al paragrafo , purché siano smussati Per le parti della telecamera e del monitor fatte di materiali di durezza Shore A inferiore a 60 e montate su supporto rigido, i requisiti di cui al paragrafo si applicano al solo supporto Requisiti funzionali La telecamera deve funzionare correttamente quando è colpita dalla luce solare. L area satura, definita come l area in cui il rapporto contrasto/luminanza (C = L w /L b ) di un modello ad alto contrasto scende al di sotto di 2,0 non deve coprire più del 15 % dell immagine visualizzata alle condizioni di cui ai paragrafi da a Se, durante la prova, la telecamera evidenzia cambiamenti dinamici nella zona di blooming, il requisito dev essere soddisfatto dalla zona di blooming massimo Collocare davanti alla telecamera un modello di prova in bianco e nero con un rapporto di contrasto minimo di 20. Il modello di prova dev essere illuminato uniformemente con un illuminamento di ± 300 Lx. Il modello di prova deve essere grigio medio, in media, e coprire l intera superficie ripresa dalla telecamera; la telecamera deve riprendere come unico oggetto il modello di prova La telecamera deve essere colpita da una luce solare (simulata) di 40 klx, con un angolo compreso tra 0,6 e 0,9, con un angolo di elevazione di 10 (direttamente o indirettamente tramite uno specchio), eliminato dall asse ottico del sensore. La sorgente luminosa deve: a) avere uno spettro D65 con una tolleranza di ± K; b) essere omogenea nel tempo e nello spazio con una tolleranza di 2 klx. L emissione della sorgente luminosa nell infrarosso dev essere trascurabile Durante la prova, il monitor non deve ricevere alcuna illuminazione ambiente La figura A esemplifica una possibile configurazione.

14 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/37 Figura A Esempio di un dispositivo di misurazione del blooming 1: Modello di prova in bianco e nero. 2: Lampade per illuminare in modo uniforme il modello di prova. 3: Specchio. 4: Luce ad alta intensità. 5: Telecamera. 6: Monitor Il monitor deve presentare un contrasto minimo alle diverse condizioni di luminosità come precisato nella norma ISO 15008: La luminanza media del monitor deve poter essere regolata manualmente o automaticamente in funzione delle condizioni ambientali La misurazione del contrasto del monitor va effettuata ai sensi della norma ISO 15008: Altri dispositivi per la visione indiretta Si deve dimostrare che il dispositivo soddisfa i requisiti che seguono: Il dispositivo deve percepire lo spettro visivo e rendere l immagine sempre senza bisogno di interpretarla nello spettro visivo Ne deve essere garantita la funzionalità alle condizioni d uso previste per il sistema. A seconda della tecnologia usata per ottenere e presentare le immagini, si applica, interamente o parzialmente, quanto prescritto al paragrafo In altri casi, ciò si può ottenere se si dimostra, con un sistema avente una sensibilità analoga a quella di cui al paragrafo , che è garantita una funzione equivalente o migliore di quella richiesta e che è garantita una funzionalità equivalente o migliore di quella richiesta per i dispositivi per la visione indiretta a specchio o a telecamera e monitor.

15 L 237/38 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea MODIFICA DEL TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE 7.1. Ogni modifica di un tipo esistente di dispositivo per la visione indiretta o del suo sistema di fissaggio alla carrozzeria va notificata all autorità che aveva rilasciato l omologazione al tipo di dispositivo per la visione indiretta. L autorità di omologazione può: Revisione Estensione a) decidere, consultatasi con il fabbricante, che occorre rilasciare una nuova omologazione, o b) applicare la procedura di cui al paragrafo (revisione) ed, eventualmente, la procedura di cui al paragrafo (estensione). Se alcuni dati registrati nel fascicolo informativo sono stati modificati e l autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e comunque che il dispositivo per la visione indiretta sia ancora conforme ai requisiti, la modifica è considerata una «revisione». In tal caso, l autorità di omologazione pubblica le pagine del fascicolo informativo debitamente revisionate, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questo requisito una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo cui sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche. La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nel fascicolo informativo, a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove o b) alcune informazioni della scheda di notifica (allegati esclusi) sono state modificate o c) viene chiesta l omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche, dopo la sua entrata in vigore La conferma o il rifiuto dell omologazione, con l indicazione delle modifiche apportate, vanno comunicati alle parti dell accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al paragrafo 5.3. Deve inoltre essere modificato di conseguenza l indice del fascicolo di omologazione allegato alla scheda di notifica, per evidenziare la data della revisione o dell estensione più recente (Riservato) 7.4. L autorità di omologazione che rilascia l estensione dell omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione. 8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 8.1. Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell appendice 2 dell accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) Ogni dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento va fabbricato in modo da risultare conforme al tipo omologato e da soddisfare i requisiti di cui al paragrafo SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE 9.1. L omologazione rilasciata a un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento può essere revocata se cessa di essere soddisfatto il requisito di cui al paragrafo 8.1 o se il tipo di dispositivo per la visione indiretta cessa di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo Se una parte dell accordo che applica il presente regolamento revoca un omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento inviando copia della notifica recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione datata e firmata «OMOLOGAZIONE REVOCATA».

16 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l autorità che ha rilasciato l omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità ne informa le altre parti dell accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione datata e firmata «CESSA ZIONE DELLA PRODUZIONE». 11. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE II. 12. DEFINIZIONI Le parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione alle quali devono essere inviati i certificati attestanti il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca dell omologazione rilasciati in altri paesi. INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI PER LA VISIONE INDIRETTA Ai fini del presente regolamento: «Punti oculari del conducente» indica due punti distanti 65 mm l uno dall altro e situati a 635 mm sulla verticale del punto R del posto del conducente, quale definito nell appendice 8. La retta che li unisce è perpendicolare al piano verticale longitudinale mediano del veicolo. Il centro del segmento che congiunge i due punti oculari si trova su un piano verticale longitudinale che deve passare per il centro del posto del conducente, quale specificato dal fabbricante del veicolo «Visione ambinoculare» indica il campo visivo totale ottenuto per sovrapposizione dei campi monoculari dell occhio destro e dell occhio sinistro (v. figura 3). Figura 3 E = OD = OE = ID = IE = I = A = B = C = D = specchio retrovisore interno occhi del conducente occhi del conducente immagini virtuali monoculari immagini virtuali monoculari immagine virtuale binoculare angolo di visione dell occhio sinistro angolo di visione dell occhio destro angolo di visione binoculare angolo di visione ambinoculare

17 L 237/40 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea «Tipo di veicolo con riferimento alla visione indiretta» indica veicoli a motore identici fra loro riguardo agli elementi essenziali che seguono: tipo di dispositivo per la visione indiretta; elementi della carrozzeria che riducono il campo visivo; coordinate del punto R (ove applicabile); posizioni prescritte e marcature di omologazione dei dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi (se installati) «Veicoli appartenenti alle categorie L 2, L 5, M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 ed N 3» indica i veicoli definiti nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (doc. TRANS/WP.29/78/Rev.2/paragrafo 2) «Guida avanzata» indica una configurazione nella quale oltre metà della lunghezza del motore si trova dietro al punto più avanzato della base del parabrezza e il mozzo del volante si trova nel quarto anteriore della lunghezza del veicolo. 13. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE La domanda di omologazione di un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta deve essere presentata dal fabbricante del veicolo o dal suo mandatario Un modello di scheda informativa si trova all allegato Al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare Prima di rilasciare l omologazione, l autorità competente deve verificare l esistenza di condizioni soddisfacenti a garanzia dell efficacia delle prove di conformità della produzione. 14. OMOLOGAZIONE Si rilascia l omologazione se il tipo di veicolo presentato per l omologazione ai sensi del paragrafo 13. soddisfa i requisiti del paragrafo 15. del presente regolamento A ciascun tipo omologato va attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 04) indicano la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data in cui è rilasciata l omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo La notifica del rilascio, dell estensione o della revoca dell omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento va comunicata alle parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento con una scheda conforme al modello di cui all allegato 4 del presente regolamento. 15. REQUISITI Aspetti generali I dispositivi per la visione indiretta obbligatori e facoltativi installati sul veicolo e descritti nella tabella di cui al paragrafo devono appartenere a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento Gli specchi e gli altri dispositivi per la visione indiretta devono essere fissati in modo da non spostarsi fino a modificare in misura significativa il campo visivo misurato o da non vibrare e indurre il conducente a interpretare erroneamente la natura dell immagine percepita Le condizioni del paragrafo devono essere mantenute quando il veicolo circola a velocità fino all 80 % della velocità massima di progetto, ma non superiori a 150 km/h.

18 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ I campi di visibilità definiti di seguito vanno stabiliti in visione ambinoculare, con gli occhi nei «Punti oculari del conducente», quali definiti al paragrafo I campi di visibilità vanno stabiliti a veicolo in ordine di marcia alle condizioni definite nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, paragrafo ), con l aggiunta, per i veicoli appartenenti alle categorie M 1 ed N 1, di un passeggero sul sedile anteriore (75 kg). Se misurata attraverso i finestrini, la vetratura dovrà avere un fattore totale di trasmissione della luce conforme all allegato 21 del regolamento n Specchi Numero Numero minimo degli specchi obbligatori Il campo visivo prescritto al paragrafo va ottenuto con il numero minimo di specchi obbligatori indicato nella tabella che segue. Se la presenza di uno specchio non è obbligatoria, non può essere nemmeno obbligatoria la presenza di un altro sistema per la visione indiretta. Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI M 1 Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo Obbligatorio conducente e. passeggero. In alternativa, si possono montare specchi della classe II. Facoltativo conducente e/o passeggero. Facoltativo conducente e passeggero. (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) M 2 Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio conducente e. passeggero Non consentito Facoltativo conducente e/o passeggero Facoltativo conducente e. passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m). Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) M 3 Facoltativo (nessun requisitoper il campo di visibilità) Obbligatorio conducente e. passeggero Non consentito Facoltativao conducente e/o passeggero Facoltativo conducente e passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m)

19 L 237/42 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI N 1 Obbligatorio Facoltativo A meno che il veicolo non sia munito di un materiale diverso dal vetro di sicurezza nel campo visivo prescritto al paragrafo Obbligatorio conducente e. passeggero In alternativa, si possono montare specchi della classe II Facoltativo conducente e/o passeggero Facoltativo conducente e passeggero (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Facoltativo (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) N 2 7,5 t Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio conducente e 1 sul lato del passeggero Non consentito Obbligatorio Su entrambi i lati se può essere montato uno specchio della classe V Facoltativo Su entrambi i lati se non ricorre il caso che precede Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. paragrafi e ) passeggero Facoltativo conducente (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) È ammessa una tolleranza di +10 cm Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Facoltativo 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

20 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/43 Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI N 2 > 7,5 t Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatoriao conducente e. passeggero Non consentito Obbligatorio conducente e. passeggero Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. paragrafi e ) passeggero Facoltativo conducente. (entrambi devono essere montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). Obbligatorio (v. il paragrafo ) 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). N 3 Facoltativo (nessun requisito per il campo di visibilità) Obbligatorio conducente e 1 sul lato del passeggero Non consentito Obbligatorio conducente e. passeggero Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli Obbligatorio (v. paragrafi e ) passeggero Facoltativo conducente. (entrambi devono essere Obbligatorio (v. il paragrafo ) 1 specchio frontale (deve essere montato a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai

21 L 237/44 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio interno Specchi esterni Categoria del veicolo Specchio interno classe I Specchio principale (grande) classe II Specchio principale (piccolo) classe III Specchio grandangolare classe IV Specchio d accostamento classe V Specchio frontale classe VI muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m) Inoltre, in conformità ai paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI). paragrafi da a per i veicoli muniti di specchi della classe V con altezza dal suolo non inferiore a 2,4 m (v. il paragrafo ): il requisito del campo visivo (paragrafi da a ) si può ottenere con una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI) Se il campo visivo di uno specchio frontale quale descritto al paragrafo e/o di uno specchio di accostamento quale descritto al paragrafo può essere ottenuto con un altro dispositivo per la visione indiretta, omologato ai sensi del paragrafo 6.2 e montato ai sensi del paragrafo 15, tale dispositivo può essere usato al posto del/i rispettivo/i specchio/i. Se si usa un dispositivo a telecamera e monitor, il monitor deve limitarsi a riprodurre: a) il campo di visibilità prescritto al paragrafo se è stato sostituito lo specchio di accostamento, b) il campo di visibilità prescritto al paragrafo se è stato sostituito lo specchio frontale e se il veicolo si sposta a una velocità non superiore a 10 km/h; oppure c) entrambi i campi di visibilità prescritti ai paragrafi e se sono stati sostituiti sia lo specchio di accostamento che quello frontale. Se il veicolo si sposta a una velocità superiore a 10 km/h o in retromarcia, il monitor può essere usato per ottenere anche altre informazioni, purché riproduca in modo permanente il campo di visibilità prescritto al paragrafo

22 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specchi retrovisori prescritti per i veicoli appartenenti alla categoria L, muniti di carrozzeria Categoria di veicolo Specchio interno (classe I) Specchio/i esterno/i principale/i (classi III e VII) Veicoli appartenenti alla categoria L muniti di carrozzeria e che racchiudono almeno parzialmente il conducente 1 ( 1 ) 1, se è presente uno specchio interno; 2, se non è presente uno specchio interno ( 1 ) Non è prescritto alcuno specchio retrovisore interno se non possono essere soddisfatte le condizioni di visibilità di cui al paragrafo In tal caso, sono prescritti due specchi retrovisori esterni: uno sul lato sinistro e uno sul lato destro del veicolo. Se viene montato un solo specchio retrovisore esterno, esso va posto sul lato sinistro del veicolo nei paesi con senso di circolazione a destra e sul lato destro del veicolo nei paesi che adottano il senso di circolazione a sinistra Specchio retrovisore facoltativo per veicoli appartenenti alla categoria L È consentito montare uno specchio retrovisore esterno sul lato del veicolo opposto a quello dello specchio retrovisore obbligatorio di cui al paragrafo Tale specchio retrovisore deve soddisfare i requisiti del presente regolamento Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli specchi di sorveglianza definiti al paragrafo Gli specchi di sorveglianza esterni vanno tuttavia montati a un altezza dal suolo di almeno 2 m con il veicolo gravato da un carico pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile Posizione Gli specchi vanno montati in modo da offrire al conducente, seduto in posizione normale al posto di guida, una chiara visione posteriore, laterale e anteriore della strada Gli specchi esterni devono essere visibili attraverso i vetri laterali oppure attraverso l area del parabrezza pulita dai tergicristalli. Per ragioni di progetto, tuttavia, quest ultima disposizione (relativa all area pulita del parabrezza) non si applica: a) agli specchi esterni sul lato del passeggero e agli specchi esterni facoltativi sul lato del conducente dei veicoli appartenenti alle categorie M 2 ed M 3 ; b) agli specchi appartenenti alla classe VI Nel caso dei veicoli che, quando viene misurato il campo di visibilità si configurano come telaio cabinato, la larghezza minima e massima della carrozzeria va dichiarata dal fabbricante ed, eventualmente, simulata con appositi pannelli. Sul certificato di omologazione di un veicolo, riguardo all installazione di specchi, vanno indicate tutte le configurazioni del veicolo e degli specchi di cui si è tenuto conto durante le prove (v. appendice 4) Lo specchio esterno sul lato del conducente va montato in modo da formare un angolo non superiore a 55 tra il piano verticale longitudinale mediano del veicolo e il piano verticale che attraversa il centro dello specchio e il centro del segmento di 65 mm che unisce i due punti oculari del conducente.

23 L 237/46 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Gli specchi non devono sporgere rispetto alla sagoma esterna del veicolo più di quanto necessario a soddisfare i requisiti relativi al campo visivo di cui al paragrafo Se il bordo inferiore di uno specchio esterno è situato a meno di 2 m dal suolo, a veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico, tale specchio non deve sporgere di oltre 250 mm rispetto alla larghezza fuori tutto del veicolo senza specchi Gli specchi appartenenti alle classi V e VI vanno montati sui veicoli in modo che in tutte le posizioni di regolazione possibili nessun punto di tali specchi o dei loro supporti si trovi a un altezza inferiore a 2 m dal suolo, con il veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Questi specchi sono tuttavia vietati sui veicoli la cui cabina sia di altezza tale da non consentire di conformarsi a questa prescrizione. In tal caso, non è necessario un altro dispositivo per la visione indiretta Rispettando i requisiti di cui ai paragrafi , e , gli specchi possono sporgere oltre le larghezze massime ammissibili dei veicoli Tutti gli specchi appartenenti alla classe VII devono essere fissati in modo da restare in una posizione stabile nelle normali condizioni di guida del veicolo Regolazione Lo specchio interno deve poter essere regolato dal conducente seduto nella posizione di guida Lo specchio esterno posto sul lato del conducente deve poter essere regolato dall interno del veicolo, a porta chiusa ma a finestrino eventualmente aperto. Il bloccaggio in una posizione può però essere effettuato dall esterno Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al paragrafo gli specchi esterni che, disallineati da un urto, possono essere correttamente riposizionati senza necessità di regolazione Campi visivi Specchi retrovisori interni (classe I) Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 20 m - centrata sul piano longitudinale verticale mediano del veicolo e che si estende fino all orizzonte a partire da 60 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 4). Figura 4 Campo visivo di uno specchio appartenente alla classe I

24 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Retrovisori esterni principali appartenenti alla classe II Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 5 m - delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano, parallelo al piano longitudinale verticale mediano, che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5) Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale larga almeno 5 m - che dal lato del passeggero è delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende fino all orizzonte a partire da 30 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 5). Figura 5 Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe II Specchi retrovisori esterni principali appartenenti alla classe III Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6). Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente.

25 L 237/48 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del passeggero e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 6). Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 1 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 4 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente. Figura 6 Campo visivo degli specchi appartenenti alla classe III Specchio esterno «grandangolare» (classe IV) Specchio esterno «grandangolare» sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7) Specchio retrovisore esterno «grandangolare» sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 15 m - delimitata dal piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del passeggero e che si estende a partire da almeno 10 m fino a 25 m dietro i punti oculari del conducente. Il conducente deve inoltre vedere la strada su una larghezza di 4,5 m, delimitata dal piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo a partire da 1,5 m dietro il piano verticale che interseca i punti oculari del conducente (v. figura 7).

26 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/49 Figura 7 Campo visivo di specchi «grandangolari» appartenenti alla classe III Specchio esterno «di accostamento» (classe V) Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere, a lato del veicolo, una parte di strada - piana e orizzontale - delimitata dai seguenti piani verticali (v. figure 8a e 8b): il piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che passa per il punto più esterno della cabina del veicolo sul lato del passeggero; in direzione trasversale, il piano parallelo che passa a una distanza di 2 m all esterno del piano di cui al paragrafo posteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, situato 1,75 m dietro tale piano; anteriormente, il piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 1 m davanti a tale piano. Se il piano trasversale verticale che attraversa il bordo d attacco del paraurti del veicolo è situato meno di 1 m davanti al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente, il campo visivo è delimitato da tale piano.

27 L 237/50 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Se il campo visivo di cui alle figure 8a e 8b può essere percepito combinando i campi visivi di uno specchio grandangolare della classe IV e di uno specchio frontale della classe VI, non è obbligatorio installare uno specchio di accostamento di classe V. Figure 8a e 8b Campo visivo di uno specchio di accostamento appartenente alla classe V Solo sul lato del passeggero, il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada, piana e orizzontale, sul lato del veicolo, al di fuori del campo definito ai paragrafi da a ma all interno del campo visivo delimitato dai seguenti piani verticali; la parte anteriore di questo campo visivo può essere arrotondata con un raggio di mm (v. figure 8c e 8d): in direzione trasversale, dal piano parallelo e che passa a una distanza di 4,5 m all esterno del piano di cui al paragrafo ; posteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 1,75 m dietro tale piano; anteriormente, dal piano parallelo al piano verticale che passa per i punti oculari del conducente e situato 3 m davanti a tale piano. Questo campo visivo può essere reso parzialmente da uno specchio frontale (classe VI) Il campo visivo prescritto ai paragrafi da a può essere reso parzialmente da uno specchio esterno «grandangolare» (classe IV) o dalla combinazione di uno specchio d accostamento esterno (classe V) e di uno specchio frontale (categoria VI) Le zone prescritte ai paragrafi da a possono essere viste usando una combinazione di dispositivi per la visione diretta e indiretta (delle classi IV, V, VI).

28 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da a si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe IV, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da a si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe V, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto ai paragrafi da a Se per rendere una parte del campo visivo prescritto ai paragrafi da a si ricorre a un dispositivo per la visione indiretta appartenente alla classe VI, esso andrà regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo Il campo visivo prescritto ai paragrafi da a può essere visto combinando uno specchio d accostamento esterno (classe V) e uno specchio esterno «grandangolare» (classe IV). In tal caso lo specchio esterno d accostamento (classe V) deve rendere almeno il 90 % del campo visivo prescritto ai paragrafi da a e lo specchio della classe IV va regolato in modo da rendere contemporaneamente il campo visivo prescritto al paragrafo I paragrafi da a non si applicano ai veicoli in cui una parte dello specchio della classe V o del suo supporto, in tutte le posizioni di regolazione possibili, si trovi a un altezza dal suolo inferiore a 2,4 m I paragrafi da a non si applicano ai veicoli appartenenti alle categorie M 2 o M 3. Figura 8c e 8d Campo visivo di maggiori dimensioni sul lato del passeggero

29 L 237/52 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Specchio frontale (classe VI) Il campo visivo deve permettere al conducente di vedere almeno una parte di strada - piana, orizzontale - delimitata dai seguenti piani: a) un piano verticale trasversale che attraversa il punto più esterno della parte anteriore della cabina del veicolo; b) un piano verticale trasversale posto mm davanti al piano definito alla lettera a); c) un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente; e d) un piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano posto mm al di fuori del punto più esterno del veicolo sul lato opposto a quello del conducente. La parte anteriore di questo campo visivo sul lato opposto a quello del conducente può essere arrotondata a un raggio di m (v. figura 9). Per il campo di visibilità definito, v. anche il paragrafo Le disposizioni relative agli specchi frontali sono obbligatorie per i veicoli a cabina avanzata (v. definizione al paragrafo 12.5 del presente regolamento) appartenenti alle categorie N 2 > 7,5 t ed N 3. Se i veicoli appartenenti a queste categorie non possono soddisfare i requisiti con uno specchio frontale o un dispositivo a telecamera e monitor, si ricorrerà a un sistema di supporto per la visione. Tale dispositivo di supporto deve poter individuare un oggetto alto 50 cm e del diametro di 30 cm nel campo definito alla figura 9. Figura 9 Campo visivo di uno specchio frontale della classe VI Se tuttavia, tenendo conto delle ostruzioni dei montanti anteriori, il conducente può vedere, 300 mm davanti al veicolo a un altezza di mm dal suolo, una linea diritta tra il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano che attraversa il punto più esterno del veicolo sul lato del conducente e il piano verticale longitudinale parallelo al piano verticale longitudinale mediano a 900 mm dal punto laterale più esterno del veicolo sul lato opposto a quello del conducente, lo specchio frontale appartenente alla classe VI non è obbligatorio Ai fini dei paragrafi e , per definire la parte anteriore del veicolo non si terrà conto delle parti installate sul veicolo in modo permanente in posizione più elevata dei punti oculari del conducente e davanti al piano verticale trasversale che attraversa la superficie più esterna del paraurti anteriore del veicolo.

30 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Specchio appartenente alla categoria L (classe VII) Specchio retrovisore esterno sul lato del conducente Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 2,50 m - delimitata da un piano parallelo al piano verticale longitudinale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del conducente e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 10 m dietro i punti oculari del conducente (cfr. figura 10) Specchio retrovisore esterno sul lato del passeggero Il campo visivo deve essere tale che il conducente possa vedere una parte di strada - piana, orizzontale, larga almeno 4 m - delimitata da un piano parallelo al piano longitudinale verticale mediano del veicolo che attraversa il punto più esterno del veicolo dal lato del passeggero e che si estende fino all orizzonte a partire da una distanza di 20 m dietro i punti oculari del conducente (v. figura 10). Figura 10 Campo visivo degli specchi di classe VII Nel caso di specchi composti da più superfici riflettenti di curvatura diversa o che formano fra loro un angolo, almeno una delle superfici riflettenti deve permettere di ottenere il campo visivo e avere le dimensioni specificate per la classe cui appartengono (paragrafo del presente regolamento) Ostruzioni Specchi retrovisori interni (classe I) Il campo visivo può essere limitato dalla presenza di dispositivi come alette parasole, tergicristalli, sbrinatori e luci di arresto della categoria S3, a condizione che l insieme di tali dispositivi non copra più del 15 % del campo visivo prescritto. Poggiatesta, componenti della carrozzeria come i montanti dei finestrini dei portelloni posteriori frazionati, telaio dei finestrini posteriori vanno esclusi dal calcolo. Questo requisito va verificato facendo una proiezione sul piano verticale perpendicolare al piano centrale longitudinale mediano del veicolo. Il grado di ostruzione va misurato dopo aver ripiegato le alette parasole Specchi esterni (classi II, III, IV, V, VI e VII) Nei campi visivi di cui sopra non si terrà conto delle ostruzioni causate dalla carrozzeria e dai suoi elementi, come altri specchi, maniglie, luci d ingombro, indicatori di direzione e paraurti anteriori e posteriori, nonché da elementi per pulire le superfici riflettenti, purché l insieme di tali ostruzioni copra meno del 10 % del campo visivo specificato. Se un veicolo progettato e fabbricato per scopi speciali non è in grado, per caratteristiche sue particolari, di rispettare questo requisito, l ostruzione del campo visivo prescritto per uno specchio di classe VI dovuta a tali particolari caratteristiche può superare il 10 % ma non più di quanto necessario alla sua particolare funzione.

31 L 237/54 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Procedura di prova Il campo visivo deve essere determinato collocando potenti sorgenti luminose nei punti oculari ed esaminando la luce riflessa su uno schermo di controllo verticale. È ammesso l uso di altri metodi equivalenti Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi Un dispositivo per la visione indiretta deve avere prestazioni tali da permettere al conducente di osservare un oggetto critico sull intero campo visivo richiesto, tenendo conto della percezione critica ai sensi della procedura di cui all allegato 10. In alternativa, la determinazione delle dimensioni degli oggetti visualizzati deve avvenire in conformità all allegato L installazione di un dispositivo per la visione indiretta deve ostruire il meno possibile la visione diretta del conducente (Riservato) Prescrizioni per l installazione del monitor La direzione di visione del monitor deve coincidere grosso modo con la direzione di visione dello specchio principale I veicoli possono essere muniti di dispositivi aggiuntivi per la visione indiretta Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai dispositivi di sorveglianza a telecamera con monitor o registratore definiti al paragrafo del presente regolamento. Le telecamere di sorveglianza esterne vanno montate ad un altezza dal suolo di almeno 2 m con il veicolo gravato da un peso pari alla sua massa massima tecnicamente ammissibile o, se il loro bordo inferiore si trova a un altezza dal suolo inferiore a 2 m, non devono sporgere più di 50 mm oltre la larghezza fuori tutto del veicolo, misurata senza di esse e devono avere un raggio di curvatura non inferiore a 2,5 mm. 16. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL OMOLOGAZIONE Qualsiasi modifica del tipo di veicolo deve essere comunicata all autorità di omologazione che ha rilasciato l omologazione del tipo di veicolo. L autorità di omologazione può: Revisione Estensione a) decidere, consultatasi con il fabbricante, che occorre rilasciare una nuova omologazione, o b) applicare la procedura di cui al paragrafo (revisione) ed, eventualmente, la procedura di cui al paragrafo (estensione): Se alcuni dati registrati nel fascicolo informativo sono stati modificati e l autorità di omologazione ritiene improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e comunque che il veicolo sia ancora conforme ai requisiti, la modifica è considerata una «revisione». In tal caso, l autorità di omologazione pubblica le pagine del fascicolo informativo debitamente revisionate, indicando chiaramente per ciascuna di esse la natura della modifica e la data di ripubblicazione. Si considera conforme a questo requisito una versione consolidata e aggiornata del fascicolo informativo cui sia allegata una descrizione dettagliata delle modifiche. La modifica viene definita «estensione» se, oltre alla modifica dei dati registrati nel fascicolo informativo, a) sono necessarie ulteriori ispezioni o prove o b) alcune informazioni della scheda di notifica (allegati esclusi) sono state modificate o c) viene chiesta l omologazione aggiornata a una serie successiva di modifiche, dopo la sua entrata in vigore.

32 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ La conferma o il rifiuto dell omologazione, con indicazione delle modifiche, vanno notificati alle parti contraenti dell accordo che applicano il presente regolamento, con una scheda di notifica conforme al modello di cui all allegato 4 del presente regolamento. Deve inoltre essere modificato di conseguenza l indice del fascicolo di omologazione allegato alla scheda di notifica, per evidenziare la data della revisione o dell estensione più recente L autorità di omologazione che rilascia l estensione dell omologazione attribuisce un numero di serie a ogni scheda di notifica compilata per tale estensione. 17. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Le procedure tese a garantire la conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell appendice 2 dell accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) Ogni veicolo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo da essere conforme al tipo omologato rispettando i requisiti di cui al paragrafo SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE Se il requisito di cui al paragrafo 17.1 non è soddisfatto o se il veicolo non supera i controlli di cui al paragrafo 17.2, l omologazione di un tipo di veicolo rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata Se una parte contraente dell accordo che applica il presente regolamento revoca un omologazione da essa in precedenza rilasciata, ne informa immediatamente le altre parti dell accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione firmata e datata «OMOLOGAZIONE REVOCATA». 19. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE Se il titolare di un omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l autorità che ha rilasciato l omologazione. Appena ricevuta la relativa notifica, tale autorità informa le altre parti dell accordo che applicano il presente regolamento inviando una copia della scheda di omologazione recante in calce, in caratteri di grandi dimensioni, l annotazione firmata e datata «PRODUZIONE CESSATA». 20. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE Le parti dell accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite il nome e l indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità che la rilasciano, alle quali vanno inviati i certificati attestanti il rilascio, l estensione, il rifiuto o la revoca di un omologazione rilasciata in altri paesi. 21. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Successivamente alla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche Trascorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l omologazione a un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se tale tipo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche Trascorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rilasciare l omologazione a un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta solo se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 03.

33 L 237/56 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 del presente regolamento, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un tipo di veicolo riguardo all installazione di un dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor o riguardo a un tipo di dispositivo per la visione indiretta a telecamera e monitor che non siano state rilasciate in conformità alla serie di modifiche 03 del presente regolamento Dal 26 gennaio 2010 per i veicoli appartenenti alle categorie M 1 ed N 1 e dal 26 gennaio 2007 per i veicoli appartenenti ad altre categorie, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare di riconoscere le omologazioni di un dispositivo per la visione indiretta che non sono state rilasciate in conformità alle serie di modifiche 02 del presente regolamento Le omologazioni, rilasciate a dispositivi per la visione indiretta delle classi I o III ai sensi del presente regolamento nella sua forma originale (serie 00) o come modificato dalle serie di modifiche 01 o 02 prima della data d entrata in vigore della serie di modifiche 03, restano valide e le parti contraenti devono continuare ad accettarle. La parti contraenti non possono rifiutare di estendere le omologazioni rilasciate ai sensi della versione originale oppure delle serie di modifiche 01 o Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 21.2, le omologazioni rilasciate agli specchi delle classi II, IV, V, VI o VII ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche 02 prima della data di entrata in vigore della serie di modifiche 03 restano valide e le parti contraenti devono continuare ad accettarle. La parti contraenti non possono rifiutare di estendere le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 03 se tutti o parte dei dispositivi per la visione indiretta delle classi I o III di cui è munito sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dal presente regolamento nella sua versione originale (serie 00) o modificato dalle serie di modifiche 01 o Le disposizioni del presente regolamento non vietano di omologare un tipo di veicolo riguardo al montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 03 se tutti o parte degli specchi retrovisori appartenenti alle classi II, IV, V, VI o VII di cui è munito sono contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto dalla serie di modifiche 02 del presente regolamento In deroga a quanto disposto ai paragrafi 21.2, 21.4 e 21.5, ai fini dell omologazione di parti di ricambio, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni, ai sensi della serie di modifiche 02 del presente regolamento, ai dispositivi per la visione indiretta destinati a essere usati su tipi di veicoli omologati prima della data di cui al paragrafo 21.2, ai sensi delle serie di modifiche 02 del regolamento n. 46 ed eventualmente successive estensioni di tali omologazioni Dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 04 del presente regolamento, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare una domanda di omologazione ai sensi del presente regolamento quale modificato dalla serie di modifiche Dal 30 giugno 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono omologare un tipo di dispositivo per la visione indiretta solo se esso soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche Dal 30 giugno 2014, le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono omologare un tipo di veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta solo se il tipo di veicolo soddisfa i requisiti del presente regolamento quale modificato dalle serie di modifiche 04.

34 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/ Dal 30 giugno 2015, le parti contraenti che applicano il presente regolamento non sono obbligate ad accettare omologazioni di un tipo di veicolo o di un tipo di dispositivo per la visione indiretta che non siano state rilasciate ai sensi della serie di modifiche 04 del presente regolamento In deroga al paragrafo 21.14, le omologazioni rilasciate ai sensi di serie di modifiche precedenti del presente regolamento e non interessate dalla serie di modifiche 04 restano valide e le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare ad accettarle Le parti contraenti che applicano il presente regolamento non possono rifiutare di estendere le omologazioni di tipi di veicoli o di dispositivi esistenti non interessate dalla serie modifiche 04, rilasciate in conformità alle serie di modifiche 02 o 03 del presente regolamento In deroga a quanto disposto ai paragrafi 21.2, 21.4, 21.5, e 21.15, ai fini dell omologazione di parti di ricambio le parti contraenti che applicano il presente regolamento devono continuare a rilasciare omologazioni, ai sensi della serie di modifiche 01 del presente regolamento, ai dispositivi per la visione indiretta delle classi da I a V destinati a essere usati su tipi di veicoli omologati prima del 26 gennaio 2006 ai sensi della serie di modifiche 01 del regolamento n. 46 ed eventualmente successive estensioni di tali omologazioni.

35 L 237/58 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 1 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI DISPOSITIVO PER LA VISIONE INDIRETTA Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice. I disegni vanno forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate. 1. Marca (nome commerciale del costruttore): Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul dispositivo: Categoria di veicolo cui è destinato il dispositivo: Nome e indirizzo del fabbricante: Posizione e metodo di apposizione del marchio di omologazione: Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio: Specchi (dichiarare per ogni singolo specchio): Variante Disegno/i che consenta/no l identificazione dello specchio: Particolari del sistema di fissaggio: Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: Tipo e caratteristiche (come una descrizione completa del dispositivo): Per dispositivi a telecamera e monitor: distanza di rilevamento (mm), contrasto, intervallo di luminanza, correzione dell abbagliamento, tipo di visualizzatore (bianco e nero/colori), frequenza di ripetizione dell immagine, campo di luminanza del monitor: Disegni sufficientemente dettagliati da identificare il dispositivo completo, comprendenti le istruzioni di montaggio; sui disegni, indicare l ubicazione del marchio di omologazione:...

36 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/59 ALLEGATO 2 Scheda informativa relativa all omologazione di un veicolo riguardo all installazione di dispositivi per la visione indiretta Le seguenti informazioni, ove applicabili, devono essere fornite in triplice copia ed essere corredate da un indice. I disegni vanno forniti su carta formato A4 o in un raccoglitore formato A4, in una scala appropriata che permetta un grado sufficiente di dettaglio. Eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate. ASPETTI GENERALI 1. Marca (nome commerciale del fabbricante): Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: Posizione di tale marcatura: Categoria cui appartiene il veicolo: Nome e indirizzo del fabbricante: Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:... CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 8. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: Cabina di guida (a guida avanzata o normale) ( 1 ): Posto di guida: guida a destra/sinistra ( 1 ) Veicolo predisposto per circolazione stradale a destra/sinistra ( 1 ) Gamma delle dimensioni (fuori tutto) del veicolo: Per telaio non carrozzato: Larghezza ( 2 ): Larghezza massima ammissibile: Larghezza minima ammissibile: Per telaio carrozzato: Larghezza ( 2 ) Carrozzeria Dispositivi per la visione indiretta Specchi Disegni che indichino la posizione dello specchio rispetto alla struttura del veicolo: Dettagli del sistema di fissaggio compresa la parte della struttura del veicolo cui è fissato: Accessori facoltativi che possono influire sul campo di visibilità posteriore...

37 L 237/60 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Breve descrizione delle eventuali componenti elettroniche del dispositivo di regolazione: Dispositivi per la visione indiretta diversi dagli specchi: Disegni sufficientemente particolareggiati con le istruzioni di montaggio:... ( 1 ) Cancellare la dicitura inutile. ( 2 ) «Larghezza fuori tutto» di un veicolo, indica la dimensione misurata in conformità alla norma ISO , termine n Nel misurare la larghezza dei veicoli non appartenenti alla categoria M 1, oltre a quanto disposto da tale norma, non si terrà conto dei seguenti dispositivi: a) dispositivi per i sigilli doganali e loro protezione, b) dispositivi per fissare il telone impermeabile e loro protezione, c) dispositivi di rilevazione del funzionamento anomalo degli pneumatici, d) elementi sporgenti flessibili del sistema paraspruzzi, e) dispositivi di illuminazione, f) per gli autobus: rampe d accesso in ordine di marcia, piattaforme di sollevamento e attrezzature analoghe in ordine di marcia, purché non sporgano più di 10 mm dai fianchi del veicolo e gli angoli delle rampe anteriori o posteriori siano arrotondati con un raggio non inferiore a 5 mm; i bordi vanno arrotondati a un raggio non inferiore a 2,5 mm., g) dispositivi per la visione indiretta, h) indicatori della pressione degli pneumatici, i) gradini a scomparsa, j) la parte convessa del fianco dello pneumatico situata immediatamente sopra il punto di contatto con il terreno;

38 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 237/61 ALLEGATO 3 NOTIFICA [Formato massimo: A4 ( mm)] rilasciata da: nome dell amministrazione riguardante ( 2 ): il rilascio dell omologazione l estensione dell omologazione il rifiuto dell omologazione la revoca dell omologazione la cessazione definitiva della produzione di un tipo di dispositivo per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46 Omologazione n....estensione n Denominazione o marchio commerciale del dispositivo: Nome del fabbricante del tipo di dispositivo: Nome e indirizzo del fabbricante: Denominazione e indirizzo dell eventuale mandatario del fabbricante: Data di presentazione per l omologazione: Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: Data del verbale rilasciato da tale servizio Numero del verbale rilasciato da tale servizio Descrizione sintetica... Identificazione del dispositivo: specchio, camera e monitor, altro dispositivo ( 2 ) Dispositivo per la visione indiretta delle classi I, II, III, IV, V, VI, S ( 2 ) Simbolo quale definito al paragrafo del presente regolamento: si/no ( 2 ) 10. Posizione del marchio di omologazione: (Eventuali) motivi dell estensione: Rilascio/rifiuto/estensione/revoca dell omologazione ( 2 ): 13. Luogo: Data: Firma: Alla presente notifica è allegato l elenco dei documenti presentati all autorità di omologazione che ha rilasciato l omologazione e che è ottenibile su richiesta. ( 1 ) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l omologazione (v. disposizioni in materia di omologazione nei vari regolamenti). ( 2 ) Cancellare la dicitura inutile.

39 L 237/62 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALLEGATO 4 NOTIFICA [Formato massimo: A4 ( mm)] rilasciata da: nome dell amministrazione riguardante ( 2 ): il rilascio dell omologazione l estensione dell omologazione il rifiuto dell omologazione la revoca dell omologazione la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio di dispositivi per la visione indiretta ai sensi del regolamento n. 46 Omologazione n....estensione n Marca (nome commerciale del fabbricante): Tipo e descrizione/i commerciale/i generale/i: Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: Posizione di tale marcatura: Categoria cui appartiene il veicolo: (M 1, M 2, M 3, N 1, N 2 7,5 t, N 2 > 7,5 t, N 3 ) ( 2 ) 5. Nome e indirizzo del fabbricante: Indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di fabbricazione: (Eventuali) informazioni aggiuntive. V. appendice 8. Servizio tecnico che effettua le prove: Data del verbale di prova: Numero del verbale di prova: Eventuali osservazioni. V. appendice 12. Luogo: Data: Firma: Si allega l indice del fascicolo di omologazione depositato presso l autorità di omologazione e che è ottenibile su richiesta. ( 1 ) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l omologazione (v. disposizioni in materia di omologazione nei vari regolamenti). ( 2 ) Cancellare la dicitura inutile.

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