REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA
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1 COMUNE DI CANINO Provincia di Viterbo REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI DI NATURA ECONOMICA
2 INDICE ART. DESCRIZIONE ART. DESCRIZIONE 1 Oggetto e finalità 12 Casi diversi 2 Applicazione dell ISEE e destinatari 13 Documentazione 3 Tipologia degli interventi 14 Trattamento dati personali 4 Modalità di erogazione 15 Variazioni alla dichiarazione 5 Definizione degli interventi 16 Dichiarazione dei soggetti obbligati agli alimenti 6 Destinatari 17 Collaborazione di altri servizi comunali 7 Minimo vitale 18 Verifiche 8 Soggetti obbligati agli alimenti 19 Sospensione dell intervento- Rivalsa 9 Nucleo famigliare 20 Sistema informativo dei servizi sociali 10 Procedura per la concessione di contributi 21 Rinvio 11 Interventi urgenti 22 Entrata in vigore
3 ART. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi e benefici di natura economica a soggetti che versano in disagiate condizioni economiche. 2. Con il medesimo si intendono altresì disciplinare criteri e modalità di accesso agli interventi suddetti in favore di cittadini residenti nel Comune che non raggiungono il minimo vitale, o che si trovino in condizioni di bisogno particolare altrimenti non risolvibile. 3. Il presente regolamento si prefigge, infine, di garantire un livello minimo di sussistenza a chi è privo di sostegno familiare ed in disagiate condizioni economiche ed è sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. ART. 2 Applicazione dell ISEE 1. Per la concessione di benefici previsti vengono applicate le norme relative all ISEE, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, dai decreti attuativi dello stesso e dal vigente regolamento comunale in materia. ART. 3 Tipologia degli interventi 1. Gli interventi possono essere: a) ordinari b) straordinari c) urgenti ART. 4 Modalità di erogazione 1. La concessione degli interventi di cui al precedente art. 3 avviene mediante: a) la corresponsione di una somma di denaro b) buoni spesa da utilizzarsi presso esercizi commerciali convenzionati c) contributi economici per il saldo di utenze (energia elettrica, acqua, gas, ecc.)
4 ART. 5 Definizione degli interventi 1. Per contributo ordinario si intende il sussidio economico erogato periodicamente quale intervento necessario per la sopravvivenza dell assistito o del suo nucleo famigliare, 2. Per contributo straordinario s intende il sussidio erogato occasionalmente per soddisfare esigenze per le quali non sia possibile l intervento di altri servizi o enti, nel limite massimo di 300,00 e potrà essere ripetuto nell esercizio finanziario una sola volta; potranno beneficiare anche coloro che pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo utile di cui al successivo art. 7, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari; 3. Per contributo urgente s intende il sussidio erogato una tantum con procedimento d urgenza, per evitare il verificarsi di ulteriori danni. ART. 6 Destinatari 1. Destinatari degli interventi economici sono i soggetti in possesso dei seguenti requisiti e condizioni: a) situazione di particolare bisogno b) residenza nel Comune e se stranieri in possesso di soggiorno permanente fatti salvi diritti di minori c) assenza di soggetti obbligati per legge a prestare gli alimenti ART. 7 Minimo vitale 1. Viene definito minimo vitale il reddito disponibile ed indispensabile alla persona singola, alla coppia e al nucleo famigliare in rapporto al soddisfacimento dei bisogni primari ed alle esigenze minime di tutti i componenti della famiglia. 2. L ammontare del minimo vitale viene determinato annualmente dalla Giunta Comunale. 3. Qualora l intervento di assistenza è rivolto ad un nucleo familiare composto da più persone, il calcolo del minimo vitale viene parametrato a mezzo dei coefficienti della scala di equivalenza per la verifica della sussistenza del minimo vitale in capo al nucleo familiare vengono prese in considerazione le norme relative all indicatore della situazione economica equivalente, come determinato dal D.Lgs. n. 109/1998, dai relativi decreti attuativi e dall apposito regolamento comunale.
5 ART. 8 Soggetti obbligati agli alimenti 1. La presenza di soggetti obbligati agli alimenti esclude la concessione di prestazioni e benefici economici da parte dell Amministrazione Com.le. 2. Sono obbligati agli alimenti i soggetti indicati nell art. 433 del codice civile 3. Non viene considerato obbligato agli alimenti il soggetto il cui nucleo familiare sia titolare di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore all ammontare di n. 3 volte il valore del minimo vitale. 4. Il soggetto obbligato interviene nel progetto assistenziale dell assistito con un contributo mensile pari alla differenza tra l ammontare del valore dell indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo famigliare cosi come sopra determinato e il valore di n. 3 volte il minimo vitale, nel caso di nucleo familiare con più componenti, o del valore di n. 2 volte il minimo vitale, nel caso di nucleo familiare mononucleare. Qualora esista più di un soggetto obbligato agli alimenti, la contribuzione sarà dovuta secondo l ordine fissato dall art. 433 del codice civile, sempre nella misura sopra indicata. 5. In presenza di parenti obbligati nello stesso grado, la prestazione sarà dovuta da ciascuno in proporzione alle proprie condizioni economiche e sempre fino alla concorrenza della misura di cui al precedente comma L Amministrazione comunale contribuisce a favore dell indigente per differenza di quanto prestato dai parenti obbligati, per un importo non superiore a quello stabilito nel successivo art. 10. Qualora i soggetti obbligati rifiutino le prestazioni che agli stessi competono per legge, il fatto sarà segnalato alla compente autorità giudiziaria. ART. 9 Nucleo familiare 1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si fa riferimento alla famiglia anagrafica, di cui allart. 1 bis del D.P.C.M. n. 221/1999, aggiunto dall art. 1 D.P.C.M. n. 242/2001. ART. 10 Procedura per la concessione di contributi 1. Per ottenere la concessione di contributi gli interessati presentano apposita domanda al competente servizio comunale, allegando la documentazione di cui al successivo art. 13.La domanda viene istruita dall operatore sociale addetto, il quale formula la proposta per la concessione del contributo, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Il richiedente dovrà altresì dichiarare l eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell art del C.C. Il sussidio, avente
6 carattere continuativo, non potrà essere comunque superiore a 200,00 mensili e per non piu di 12 mesi e sempre che non venga superato il minimo vitale annualmente stabilito. 2. L operatore sociale formula anche il piano assistenziale individuale, contenente le misure da adottare, che vengono assunte dal Responsabile del Servizio. ART. 11 Interventi urgenti 1. Su domanda dell interessato, ovvero d ufficio, su segnalazione di terzi, l operatore sociale responsabile del caso istruisce la domanda e valuta lo stato di bisogno, anche in ordine all urgenza dell intervento. 2. L intervento viene formalizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio. ART. 12 Casi diversi 1. In caso di fattispecie concrete non previste dal presente regolamento, il competente Servizio Sociale del Comune è tenuto a specificare, nell istruttoria e nel provvedimento di concessione, i criteri adottati per far fronte alla situazione particolare. ART. 13 Documentazione 1. All atto della presentazione della domanda il soggetto interessato è tenuto a produrre per la definizione della sua situazione di bisognoso la certificazione ISEE e la dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e di atto di notorietà. ART. 14 Trattamento dati personali 1. Il trattamento dei dati personali relativi al soggetto richiedente contributi e benefici economici avviene nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996 n. 675, recante: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni. 2. All atto della raccolta dei dati, all interessato vengono fornite le informazioni di cui all art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, ed in particolare che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione
7 patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni, per i controlli pervisti dall art. 19 del presente regolamento. ART. 15 Variazioni alla dichiarazione 1. Il soggetto interessato ha facoltà di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni ai fini del calcolo dell indicatore, nonché le mutate condizioni di bisogno e personali. ART. 16 Collaborazione di altri servizi comunali 1. L operatore sociale, nella fase istruttoria, può avvalersi dei servizi degli altri uffici comunali (polizia municipale, ufficio tributi, anagrafe, ecc.), al fine della ricerca e del riscontro della documentazione utile alla valutazione del caso. ART. 18 Verifiche 1. Il Comune controlla la validità della situazione familiare dichiarata, provvedendo ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. 2. L amministrazione comunale può altresì richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. ART. 19 Sospensione dell intervento - Rivalsa 1. Nel caso in cui da parte dell amministrazione comunale, vengano accertati con qualunque modalità redditi o patrimoni in capo all assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, viene immediatamente sospeso l intervento assistenziale fino a quel momento prestato. 2. E fatta salva l azione di rivalsa dell amministrazione comunale per quanto non dovuto ed erogato fino alla data della sospensione della prestazione assistenziale.
8 ART. 20 Sistema informativo dei servizi sociali 1. Il Comune, nell ambito di quanto programmato e realizzato dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia, istituisce un sistema informativo dei servizi sociali, per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, di quanto previsto dall art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328 recante: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. ART. 21 Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materi. ART. 22 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore con l esecutività della delibera di approvazione dello stesso. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari incompatibili con il presente regolamento.
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