Articolo 1 Aggiornamento dei residui attivi e passivi. Articolo 2 Saldo Finanziario al

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1 Legge regionale 6 agosto 2008, n. 20 Assestamento del Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2008 (B. U. Regione Basilicata N. 35 del 6 agosto 2008) Articolo 1 Aggiornamento dei residui attivi e passivi I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell entrata del bilancio per l esercizio finanziario 2008 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l esercizio finanziario 2008, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell esercizio finanziario 2007, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge. Articolo 2 Saldo Finanziario al L avanzo di amministrazione al , derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell entrata del bilancio per l esercizio finanziario 2008, di ,35, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell esercizio finanziario 2007, in ,52. Il disavanzo effettivo al , come risultante dal rendiconto generale per l esercizio finanziario 2007 e derivante dalla differenza fra l avanzo contabile di amministrazione al di ,52, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a ,00. Articolo 3 Aggiornamento del Fondo di Cassa Il fondo di cassa al iscritto nello stato di previsione di cassa dell entrata del bilancio per l esercizio finanziario 2008 di ,00 è aggiornato in ,04 come riportato nell allegato n. 4 annesso alla presente legge.

2 Articolo 4 Ricorso al mercato finanziario L autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall art. 12, comma 1, della L.R. 30 gennaio 2007, n. 2, è rinnovata, ai sensi dell art. 12, comma 2, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29 per l esercizio finanziario 2008, per l importo di ,00 corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell esercizio finanziario 2007, relativamente alle spese contenute nell allegato n. 9 al bilancio di previsione 2007, come modificato dall art.4 comma 8 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell esercizio 2007 per effetto del disposto di cui all art. 12, comma 6, della medesima L.R. 30 gennaio 2007, n. 2. L autorizzazione disposta all art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 28 dicembre 2007, n.28, ed all art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 28 dicembre 2007, n.29, di ,27, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell allegato n. 9 di cui all art. 6, comma 6, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, è incrementata: dell importo di ,00 per il fondo di coesione interna per il sostegno ai piccoli investimenti sostenuti dai comuni piu' svantaggiati delle aree interne della regione ai sensi dell art.22 l.r.10/2002 e dell importo di ,00 per il Programma di investimenti ex art. 20 l. 67/88. L autorizzazione disposta all art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 28 dicembre 2007, n.28, ed all art. 12 comma 3 lett. a) della L.R. 28 dicembre 2007 n. 29 di ,00 per la copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell ambito del Programma Operativo Regionale ( P.O.R.) per l utilizzo dei fondi strutturali dell Unione Europea per il periodo con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG risulta ridotta di ,25. L autorizzazione di cui all art. 1, comma 2 lett. d) della L.R. 28 dicembre 2007, n.28, ed all art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 28 dicembre 2007, n.29, per effetto delle variazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è rideterminata nella misura di ,27 corrispondente all ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate nel medesimo comma 2 del presente articolo. Il limite massimo di indebitamento di cui all art.1 comma 1 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28, di ,95, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in ,70.

3 L onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione, per la quota capitale, e della UPB Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l esercizio finanziario 2008 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell entrata e delle uscite del bilancio per l esercizio finanziario 2008, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge. Articolo 5 Variazioni allo stato di previsione dell entrata Nello stato di previsione dell entrata del bilancio per l esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge. Articolo 6 Variazioni allo stato di previsione delle uscite Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l esercizio finanziario 2008 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge. Articolo 7 Modifica all articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2008, n.29 Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2008 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2008/2010" L elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative di cui all allegato n. 5 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 4, è sostituito dall elenco riportato nell allegato n. 7A, annesso alla presente legge. Il prospetto dimostrativo della capacità d indebitamento per l esercizio 2008 di cui all allegato n. 8 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6,

4 comma 6, è sostituito dall elenco riportato nell allegato n. 8A, annesso alla presente legge. L elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell esercizio 2008 con ricorso all indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all allegato n. 9 alla L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 6, è sostituito dall elenco riportato nell allegato n. 9A, annesso alla presente legge. Articolo 8 Chiusura degli interventi del Programma operativo POR Al fine di assicurare la chiusura degli interventi del Programma Operativo POR la Giunta Regionale è autorizzata ad apportare tutte le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l esercizio 2008 al fine dell iscrizione delle quote a carico dell Unione Europea, dello Stato e della Regione. Tra le variazioni di cui al precedente comma è inclusa anche l eventuale iscrizione nella competenza 2008 di somme derivanti dalla cancellazione di impegni a seguito di revoche di contributi. Articolo 9 Differimento dei termini fissati dall art. 41 della Legge Regionale 30 gennaio 2007, n. 1 e dall art. 47 della Legge Regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 Per le iniziative inserite nel POR 2000/2006, il termine per ultimare i lavori previsto dall art. 41, comma 1, della Legge Regionale 30 gennaio 2007, n. 1, è differito al 31/12/2008. Per le iniziative non inserite nel POR 2000/2006 il termine per ultimare i lavori ed il termine per l ultimazione dei lavori a proprie spese, previsti rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2, dell art. 41 della Legge Regionale 30 gennaio 2007, n. 1, sono differiti al 31/12/2009. Per le iniziative non inserite nel POR 2000/2006, il termine previsto dall art. 47 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, per la presentazione della documentazione necessaria per la chiusura dell iter amministrativo, prevista dai Criteri e Direttive di attuazione della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 1 ed il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi, è differito al 30/06/2010.

5 Articolo 10 Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie In deroga all art. 31 della L.R. 27 marzo 1995, n.34 ed in via straordinaria per il 2007, è autorizzato il ripiano parziale e selettivo dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali per la parte corrispondente allo squilibrio economico-finanziario non dipendente dalla gestione ordinaria, accertata dalla Giunta Regionale tenendo conto dei diversi differenziali di crescita delle assegnazioni del riparto definitivo 2007 alle singole AUSL rispetto al riparto provvisorio 2007 e degli effetti della ricollocazione di strutture sanitarie ai sensi dell art.15 della LR.n.1/2007, fino a concorrenza delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell art.31 della L.R. 27 marzo 1995 n.34. Articolo 11 Offerta di servizi integrati per anziani non autosufficienti Al fine di garantire omogeneità di intervento per tutto il sistema socioassistenziale lucano per l offerta di servizi integrati per anziani non autosufficienti, la cui non autosufficienza si è determinata durante l ospitalità nelle case di riposo legalmente riconosciute sul territorio della Basilicata, si autorizza un intervento finanziario di Euro 10,00 al giorno per ciascun anziano non autosufficiente a partire dal 1 /1/2008. I benefici di cui al comma 1 non possono essere cumulabili con altre contribuzioni ad personam riferire a patologie riscontrabili in soggetti anziani non autosufficienti ospitati nelle case di riposo ricadenti su territorio regionale. Il Dipartimento alla Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità della Regione Basilicata predispone entro il 30/12/2008 un regolamento attuativo e disciplinante la norma introdotta in questo articolo, sentita la Commissione Consiliare competente. Gli oneri derivanti dall applicazione del presente articolo, quantificati in Euro ,00, trovano copertura nelle risorse stanziate alla U.P.B Sistema integrato dei servizi sociali Articolo 12 Norme di applicazione delle disposizioni in materia di personale delle Aziende Sanitarie

6 Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale concorrono al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in ottemperanza a quanto statuito dall art. 3, comma 79, punto 10 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall art. 1, comma 565 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di contenimento della spesa di personale. Ai fini dell'applicazione delle richiamate finanziare dello Stato non sono ricomprese nelle basi di calcolo per le annualità 2008 gli oneri economici afferenti l incremento delle dotazioni organiche, approvate al , del personale medico e dei tecnici della Prevenzione delle Unità Operative di Medicina del lavoro e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Agli oneri derivanti dal presente articolo fanno fronte le Aziende Sanitarie nell ambito dei propri bilanci. Articolo 13 Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale L art. 2 comma 9 della Legge Regionale n. 12/2008 è integrato dopo decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 con: Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri scelti sulla base di idonei requisiti di professionalità e onorabilità periodicamente verificati di cui: a) uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Regione sentito il Ministro della Salute; b) uno nominato dal Ministro della Salute; c) tre nominati dal Consiglio Regionale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Regione tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 11 del D. Lgs 16 ottobre 2003 n Il Direttore Scientifico è nominato dal Ministro della Salute sentito il Presidente della Regione. Il Collegio sindacale è nominato dal Direttore Generale ed è composto da 5 membri, di cui 4 designati dal Consiglio Regionale e uno dal Ministro della Salute, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche, ovvero tra

7 i funzionari del Ministero dell'economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali. Le funzioni dei suddetti organi sono quelle previste dall atto di intesa della conferenza Permanete per i rapporti tra lo stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep del 1 luglio 2004) recante: Organizzazione, gestione e funzionamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non trasformati in Fondazioni, di cui all art. 5 del D. Lgs 16 ottobre 2003, n All articolo 2, comma 11, secondo periodo della L.R. 1 luglio 2008 n.12 dopo le parole di cui al comma 9, è aggiunto il periodo ad eccezione del collegio sindacale e comunque non oltre il 31 dicembre All articolo 4 della L.R. 12/2008 l ultimo periodo da la sede del distretto della salute fino a L.R. 14 febbraio 2007, n.4 è abrogato e sostituito dal seguente periodo la sede del distretto della salute rimane di norma quella delle aziende sanitarie soppresse salvo diversa decisione della Conferenza dei Sindaci. All art. 5, comma 4, 1 periodo della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12, dopo le parole disciplina di rapporti organizzativi sono aggiunte sono validi ed efficaci e, ove in scadenza,. All art. 6, comma 1, il 2 periodo della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 è sostituito dal seguente: I commissari liquidatori si insediano nelle funzioni dalla stessa data di insediamento dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali. Da tale data decadono i direttori amministrativi e sanitari in carica nelle preesistenti aziende. Articolo 14 (1) Norme in materia di personale delle Aziende Sanitarie 1. In attuazione del Protocollo di Intesa con le OO.SS. recepito dalla Giunta Regionale con atto deliberativo del 19 febbraio 2008, nel rispetto dell equilibrio economico di cui alle disposizioni di legge nazionali nonché entro il limite di spesa determinato in applicazione dell art. 28 e con le modalità stabilite dal successivo art. 29 della Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28, le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, le Aziende Ospedaliere e l IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture, possono procedere all assunzione a tempo indeterminato di:

8 a) personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato; b) lavoratori socialmente utili che abbiano acquisito un esperienza necessaria tale da far ritenere la stabilizzazione della loro posizione, funzionale alle esigenze di buon governo dell amministrazione. 2. In coerenza con i principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i soggetti indicati nelle precedenti lettere debbono aver maturato, alla data del 28 settembre 2007, un anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nell ultimo quinquennio ovvero conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla medesima data del 28 settembre La stabilizzazione del personale di cui al comma 1 avviene con atto del Direttore Generale, previa domanda per i soggetti che siano stati assunti in esito a procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. 4. La stabilizzazione del personale di cui al comma 1, non assunto nelle forme previste al precedente comma 3, avviene mediante procedure selettive. Le predette procedure sono svolte dalle Aziende utilizzando i rispettivi regolamenti e mediante prove tendenti ad accertare la capacità del soggetto a svolgere le specifiche attività proprie del profilo da ricoprire. 5. Le Aziende e gli Enti, nelle more delle procedure per l applicazione dei commi precedenti, possono continuare ad avvalersi del personale di cui ai commi stessi, mediante proroga dei relativi contratti. 6. Le Aziende e gli Enti di cui al presente articolo possono, mediante scorrimento delle graduatorie di concorso e nel rispetto dell ordine delle stesse, procedere all assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale che abbia maturato un esperienza lavorativa almeno triennale presso l Azienda o l Ente che intende procedere alla copertura del posto e che sia idoneo in graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami, relativo al medesimo profilo professionale che si intende ricoprire ed espletato presso la medesima Azienda o Ente. L assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al presente comma avviene con atto del Direttore Generale. I termini di validità delle predette graduatorie, se scaduti, sono prorogati, ai fini dell applicazione del presente comma, fino al 31 dicembre Articolo 15 Modifica alla Legge Regionale 3 gennaio 1997, n. 1 Adeguamento dell indennità di residenza fissata dalla Legge 8 marzo 1968, n. 221 in favore dei farmacisti rurali Il comma 3 dell art. 1 della Legge Regionale 3 gennaio 1997, n. 1 è sostituito dal seguente:

9 3. L indennità suddetta, prevista in base al numero degli abitanti, viene integrata con una indennità, stabilita in base al volume di affari annuo lordo, rilevabile dalle distinte contabili dei farmaci, dispensati nell anno precedente, a carico del S.S.N., come di seguito indicato: a) Euro 7.100,00 fino ad Euro ,00 di volume d affari; b) Euro 5.200,00 fino ad Euro ,00 di volume d affari; c) Euro 3.300,00 fino ad Euro ,00 di volume d affari; d) qualora concorrano le sotto-elencate condizioni: numero di abitanti inferiore a e volume d affari inferiore ad Euro ,00, viene attribuita una ulteriore indennità di Euro 600,00. L adeguamento delle indennità di cui all art. 1 si applica a far data dall entrata in vigore della presente legge. Articolo 16 Accesso dei disabili alle strutture del Servizio Sanitario Regionale Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale garantiscono facilitazioni per l accesso dei disabili, affetti da invalidità totale con accompagnamento, alle strutture sanitarie erogatrici di prestazioni diagnostiche e terapeutiche mediche e chirurgiche di tipo ambulatoriale e/o in day surgery. A tal fine le aziende del servizio sanitario regionale, con proprio provvedimento annuale, stabiliscono tempi e modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo nel rispetto dei criteri minimi che saranno emanati dalla Giunta Regionale, con proprio atto di indirizzo uniforme, entro 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Articolo 17 Norme in materia di qualificazione dei servizi sanitari L Azienda Sanitaria USL n. 3 di Lagonegro, per l attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 206 del 5 dicembre 2006, è autorizzata all individuazione del soggetto cui affidare la gestione in concorso del Polo Multispecialistico di Riabilitazione e Lungodegenza Riabilitativa mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, al quale ammettere enti di elevata competenza nel campo riabilitativo, e successiva valutazione comparativa delle proposte prevenute. Il soggetto prescelto provvede alla realizzazione di ogni opera necessaria. Nel caso in cui l avviso vada deserto, l Azienda Sanitaria USL

10 n. 3 di Lagonegro è autorizzata ad individuare direttamente il soggetto. La Giunta Regionale approva l individuazione e gli atti negoziali con i quali sono regolamentati i conseguenti rapporti. Articolo 18 Norme in materia di sperimentazioni e collaborazioni per la qualificazione di servizi sanitari. L Azienda Sanitaria n. 4 di Matera e l Azienda Sanitaria n. 3 di Lagonegro sono autorizzate a porre in essere con l I.R.C.C.S. Fondazione Stella Maris, in ragione della sua alta qualificazione scientifica ed operativa nel campo della neuropsichiatria infantile e dell adolescenza, gli atti necessari per l ulteriore qualificazione della rete regionale di neuropsichiatria infantile. I rapporti tra l Azienda Sanitaria n. 4 di Matera, l Azienda Sanitaria n. 3 di Lagonegro e l I.R.C.C.S. Fondazione Stella Maris sono finalizzati allo sviluppo nel territorio regionale di un centro di eccellenza articolato in più strutture che agiscono sinergicamente. La forma associativa utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma è individuata dalla Giunta Regionale, assicurando che la stessa consenta una adeguata flessibilità operativa nella gestione delle risorse produttive nonché la possibilità di partecipazioni successive di ulteriori soggetti pubblici o privati. Tutti gli atti relativi alla specifica tipologia delle attività da svolgere, alle caratteristiche organizzative dei servizi nonché costitutivi, modificativi e integrativi della forma giuridica prescelta sono adottati o autorizzati dalla Giunta Regionale. Articolo 19 Interventi di sostegno allo sviluppo dell Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica L importo finalizzato allo sviluppo dell Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, così come stabilito dal comma 1 dell articolo 21 della legge regionale n.28 del 28 dicembre 2007, per l anno 2008 è incrementato di ,00. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB Sostegno all istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica del bilancio regionale per l esercizio finanziario 2008.

11 Articolo 20 Modifiche alla Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11 Norme per l attuazione del diritto allo studio universitario in Basilicata All art. 14 della Legge Regionale 4 marzo 1997, n. 11, come modificato dall art. 13, comma 11 della Legge Regionale 11/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: 3.bis L Ufficio regionale competente in materia di personale provvede alla predisposizione e alla liquidazione delle competenze stipendiali del Direttore. Agli oneri relativi si provvede mediante le risorse finanziarie stanziate sulla UPB del bilancio regionale. Al Direttore si applicano gli istituti previdenziali e assistenziali propri del personale dirigenziale regionale. Articolo 21 Interventi di sostegno delle scuole dell infanzia paritarie Il Fondo di cui al comma 4 dell articolo 47 della legge regionale n.1 del 30 gennaio 2007, iscritto all UPB Interventi per l accesso al diritto allo studio del bilancio regionale, per l esercizio finanziario 2008 è incrementato di ,00. Articolo 22 Interventi finanziari in favore delle attività integrate di informazione alle famiglie La Regione Basilicata, al fine di sostenere le iniziative attivate, in forma coordinata, per la realizzazione di specifici servizi di informazione in favore delle famiglie, assicura il cofinanziamento delle iniziative, già promosse dagli Enti Locali, volte alla diffusione di un sistema integrato di intervento per rispondere alle esigenze di accessibilità, collegamento e di circolazione delle informazioni a livello locale, regionale e nazionale per una migliore qualità della vita. All onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento di ,00 stanziato nella UPB Iniziative a sostegno della famiglia del bilancio regionale per l esercizio finanziario 2008.

12 Articolo 23 Ulteriore incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna La dotazione del fondo di Coesione interna di cui all art. 22 della L.R. 31/01/2002 n. 10 pari ad ,00 ai sensi dell art. 16 della L.R. 28/12/2007, n.28 viene ulteriormente incrementato con una somma pari ad ,00 da imputarsi alla Unità Previsionale di Base del Bilancio di Previsione per l esercizio Articolo 24 Contributi per attività di disinfestazione Al fine di consentire l attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nei territori della costa jonica, in cui tali interventi rivestono carattere di urgenza, la Giunta Regionale destina ,00 alla erogazione di contributi alla Amministrazione Provinciale competente in materia. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB del bilancio regionale per l esercizio finanziario Articolo 25 Sostegno alla scuola statale Al fine di promuovere corsi di aggiornamento e sostegno ai docenti da svolgere presso istituti scolastici della scuola dell obbligo è istituito un Fondo regionale con dotazione finanziaria per l anno 2008 pari ad ,00. La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB del bilancio regionale per l esercizio finanziario Articolo 26 Contributo all Unione Italiana Ciechi Nell ambito dello stanziamento di cui all UPB è riservata una quota di finanziamento, non inferiore ad ,00, all Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti Onlus- Sezione Provinciale di Potenza. Articolo 27 Contributi per le spese di funzionamento dell Agenzia

13 Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (ARPAB) Il finanziamento relativo all esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all art. 5 della L.R , n.28, in , è incrementato di ,00. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all esercizio finanziario 2008, per effetto dell incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di ,00. L Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2008 conseguenti all incremento di cui ai precedenti commi. Resta fermo l obbligo da parte dell Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale. Articolo 28 Contributi per le spese di funzionamento dell Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) Il finanziamento relativo all esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.), fissato all art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, in ,00 è incrementato di ,00. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) per le spese di gestione relativa all esercizio finanziario 2008, per effetto dell incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di ,00. L Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2008 conseguenti all incremento di cui ai precedenti commi.

14 Resta fermo l obbligo da parte dell Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Basilicata (A.R.D.S.U.) di sottoporre le variazioni di cui al predente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale. Articolo 29 Contributi per le spese di funzionamento dell Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) Il finanziamento relativo all esercizio finanziario 2008 per le spese di gestione dell Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.), fissato all art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, in Euro ,00 è incrementato di Euro ,00, per far fronte alle maggiori ed urgenti spese connesse all incremento della dotazione organica. I maggiori oneri di cui al comma 1 saranno assicurati annualmente dalle leggi di approvazione del bilancio regionale. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) per le spese di gestione relativa all esercizio finanziario 2008, per effetto dell incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di Euro ,00. L Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2008 conseguenti all incremento di cui ai precedenti commi. Resta fermo l obbligo da parte dell Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) di sottoporre le variazioni di cui al predente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale. Il termine di validità delle graduatorie vigenti dell A.RB.E.A. alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato al 31 dicembre Articolo 30 Capitale sociale della Società Energetica Lucana Il capitale sociale della Società Energetica Lucana di cui all articolo 1 comma 8 della Legge Regionale 31 luglio 2006, n.13 è incrementato di ,00.

15 La somma di cui al comma precedente è stanziata alla UPB Partecipazioni azionarie e conferimenti del bilancio regionale per l esercizio finanziario Articolo 31 Contributo straordinario al Comune di Matera Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l esercizio dei servizi aggiuntivi in tema di trasporto pubblico locale, per l anno 2008 è concesso all Amministrazione comunale di Matera un contributo straordinario di ,00. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell ambito dello stanziamento della UPB del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Articolo 32 Modifica all art. 16 Legge Regionale 27 luglio 1998 n. 22 All art 16 della Legge Regionale n. 22/98 Riforma del trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 è apportata la seguente modifica ed integrazione: Al comma 10 dopo la parola validità. è aggiunto il seguente periodo: In caso di accordo tra i contraenti, è possibile sottoscrivere i contratti di servizio con efficacia anche immediata dalla stipula. Articolo 33 Contributi per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma Nell ambito dei trasferimenti erariali di cui alla Legge 244/2007, art. 1, comma 295, è stanziata, per l anno 2008, la somma di Euro ,00 per garantire il recupero dell inflazione programmata relativa al periodo 2007 e 2008, pari all 1,70 % annuo, per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano di competenza delle Amministrazioni Provinciali, con esclusione dei servizi di T.P.L. di interesse regionale e quelli per le aree industriali. E, altresì, stanziata la somma di Euro ,00 per garantire il recupero dell inflazione programmata relativa all anno 2005, pari all 1,7%, per l esercizio dei servizi di T.P.L., di interesse regionale e quelli per le arre industriali.

16 Sempre nell ambito dei trasferimenti erariali di cui alla Legge 244/2007, art. 1, comma 295, al fine di garantire il mantenimento dell attuale livello dei servizi di t.p.l. di cui al comma precedente, è stanziata, altresì, per l anno 2008 la somma di Euro ,00 quale incremento del limite massimo della spesa di cui all art. 3 della Legge Regionale n. 45 del 3 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. A seguito della stipula dei contratti di servizio conseguenti all espletamento delle procedure concorsuali da parte delle Amministrazioni Provinciali, gli importi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno riconosciuti alle imprese affidatarie da parte delle Province nel rispetto e nei limiti fissati nei contratti stipulati ed a valere sulle risorse trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi della Legge 244/2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per garantire il mantenimento dell attuale livello dei servizi di trasporto pubblico locale comunali è stanziata per l anno 2008 la ulteriore somma di Euro ,00. La spesa derivante dall applicazione del presente articolo trova copertura finanziaria alla U.P.B del bilancio per l esercizio finanziario Articolo 34 Contributi per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviari FAL Nell ambito dei trasferimenti erariali disposti dallo Stato, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all art. 1, comma 295 della Legge n. 244/2007 sui servizi di t.p.l. esercitati dalle Ferrovie Appulo Lucane s.r.l., è stanziata, per l anno 2008, la somma di Euro ,00 quale incremento dello stanziamento ex art. 8 e 20 del D.lg.vo n. 422/1997. La spesa derivante dall applicazione del presente articolo trova copertura finanziaria alla U.P.B del bilancio per l esercizio finanziario Articolo 35 Modifica all art. 54 Legge Regionale 28 dicembre 2007 n. 28 Al comma 1 dell art. 54 della L.R. 28 dicembre 2007, n.28 l espressione nella misura massima di cui all elenco annuale trasmesso dall ANCI

17 regionale, contenente è sostituita dalla frase per il tramite dei Comuni competenti, nella misura massima di cui agli elenchi annuali riferiti agli anni 2006 e 2008, trasmessi dall ANCI regionale, contenenti. Dopo il comma 1 dell art. 54 della L.R. 28 dicembre 2007, n.28 è inserito il seguente comma: 1 bis. I Comuni competenti sono tenuti ad erogare alle aziende interessate, i contributi di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla data dell effettiva disponibilità di cassa. Il comma 2 è così sostituito: La copertura finanziaria per gli oneri di cui al comma 1 nonché per i saldi degli oneri relativi all anno 2007, quantificati in Euro ,00, grava sull U.P.B del bilancio di previsione Articolo 36 Fondo regionale Trasporto pubblico locale impianti fissi meccanizzati Al fine di contribuire al sostenimento degli oneri per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale effettuati da parte dei Comuni mediante impianti fissi meccanizzati, è istituito il fondo regionale T.P.L. Impianti fissi meccanizzati. La Giunta Regionale, con proprio provvedimento e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni Consiliari, procederà annualmente al riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 tra i comuni che attivano impianti fissi meccanizzati, sulla base delle istanze avanzate da parte delle stesse Amministrazioni Comunali. La dotazione finanziaria iniziale del fondo di cui al comma 1, pari per l esercizio 2008 a Euro ,00, trova copertura nell ambito dello stanziamento della U.P.B del bilancio di previsione per l esercizio finanziario per l anno Articolo 37 Concorso d idee per la nuova sede istituzionale della Regione Basilicata in Matera

18 La Giunta Regionale è autorizzata a bandire un concorso d idee per l acquisizione di una proposta ideativa concernente la nuova sede istituzionale della Regione Basilicata nella città di Matera. Entro 90 giorni la Giunta Regionale approva il bando che definisce termini e modalità del concorso d idee. All onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento di ,00 stanziato nella UPB Supporto all attività amministrativa e partecipazioni associative del bilancio regionale per l esercizio finanziario Articolo 38 Acquisto terreni circostanti i laghi di Monticchio La Giunta Regionale è autorizzata all acquisto dei terreni circostanti il lago grande di Monticchio posti in vendita dalla Dalmazia Trieste s.r.l. per una spesa di ,00. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nella U.P.B Acquisizione di beni mobili ed immobili del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Articolo 39 Fruibilità eco-compatibile degli invasi lucani La Regione Basilicata disciplina la promozione della fruibilità ecocompatibile degli invasi naturali e artificiali e delle aree ad essi prospicienti per attività ludico-sportive, turistico-ambientali e culturali. Nelle more della emanazione della normativa di cui al precedente comma, d intesa con gli Enti gestori e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in particolare in materia di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, si procede ad autorizzare le specifiche iniziative attinenti le predette attività mediante lo strumento della Conferenza di Servizi di cui alla L n. 241 e s.m.i. L indizione della Conferenza può essere richiesta da qualsiasi Amministrazione che abbia competenze in materia di risorse idriche, coinvolge tutte quelle in capo alle quali si ravvisi l esistenza di diritti ed interessi, ed è tenuta a cura della competente struttura amministrativa della Regione Basilicata.

19 La conferenza di Servizi si conclude con la redazione di apposito verbale che comprende le prescrizioni e gli impegni che il richiedente l autorizzazione è tenuto ad osservare; il verbale della Conferenza è richiamato nel titolo autoritativo emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale. Articolo 40 Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 2003, n Riordino del sistema formativo integrato Al comma 1 dell art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, la parola annualmente è sostituita dalla parola triennalmente con piano annuale. Al comma 3 dell articolo 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n.33, la parola annualmente è sostituita dalla parola triennalmente. Al comma 1 dell art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole e contestualmente con l approvazione del DAPEF di cui alla L.R. n. 34/2001 sono soppresse. Al comma 5 dell art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole e contestualmente con l approvazione del DAPEF di cui alla L.R. n. 34/2001 sono soppresse. Il comma 6 dell art. 19 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso. Il comma 4 dell art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso. Il comma 5 dell art. 24 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso. Il comma 2 dell art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, è soppresso. Al comma 1 dell art. 30 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33, le parole operato dalle Province mediante commissioni di esame nominate secondo i criteri indicati nel precedente art. 17, comma 2 lett. d) sono soppresse.

20 Articolo 41 Modifiche alla legge regionale 13 novembre 2006, n. 28 Disciplina degli aspetti formativi del contratto di apprendistato La lettera b) comma 3 dell art. 3 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con: b) attivano le procedure di evidenza pubblica per l affidamento della formazione formale di cui all art. 2, lettera b) della presente legge nel rispetto delle linee di indirizzo e programmazione fissate dalla Regione,ai sensi dell art. 14, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 33. Il primo capoverso del comma 2 dell art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con: Per l elaborazione dei profili formativi concernenti l apprendistato professionalizzante in coerenza con i sistemi regionale e nazionale delle qualifiche, è istituita una Commissione Tecnica Regionale, così composta: -Il dirigente generale pro tempore del Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, o un dirigente suo delegato, con funzioni di presidente; -n.1 funzionario dell Ufficio regionale competente; -n.1 rappresentante designato dalla Direzione Scolastica regionale; -n.1 rappresentante designato dall U.P.I.; -n.3 esperti designati dalle OO.SS. dei lavoratori, più rappresentative a livello regionale; -n.3 esperti designati dalle Associazioni datoriali (Industria, Artigianato e Servizi); -n.2 esperti designati dalle Associazioni delle Cooperative, più rappresentative a livello regionale. La Commissione potrà avvalersi della consulenza di esperti in possesso di specifiche competenze professionali. Alla Commissione Tecnica Regionale è demandata anche la definizione di un modello di piano formativo individuale. Il comma 3 dell art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è modificato con:

21 3. La Commissione Tecnica Regionale nella prima seduta adotta il regolamento che disciplina il proprio funzionamento. Al comma 4 dell art. 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, le parole dalle Commissioni sono sostituite dalle parole dalla Commissione. L art. 11 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è sostituito con: 1. La Giunta Regionale, di concerto con il partenariato economicosociale, prevede, nell ambito della propria programmazione annuale, interventi volti alla concessione di aiuti all occupazione alle imprese che assumono a tempo indeterminato gli apprendisti che hanno terminato il percorso formativo. L art. 12 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 28, è sostituito con: 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall applicazione della presente legge per le attività di formazione formale esterna e per gli aiuti all occupazione si provvede con i finanziamenti nazionali, comunitari e regionali annualmente stanziati nei bilanci regionali di previsione annuale e pluriennale, nonché mediante finanziamenti privati. Articolo 42 Modifiche alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 37 Disciplina dei servizi di pubblica lettura e degli interventi di educazione permanente Alla lettera g) dell art. 15 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, sono aggiunte le parole e archivistico. All art. 15 della legge regionale 21 maggio 1980, n. 37, sono aggiunte le lettere: p) Il funzionamento dell archivio della produzione editoriale regionale della Basilicata; q) Il funzionamento del Polo Regionale del Servizio Bibliotecario Nazionale (S.B.N.).

22 Articolo 43 Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 26 Norme per la promozione ed il sostegno dell attività delle Università della Terza Età in Basilicata L art. 5 della legge regionale 17 agosto 1998, n. 26, è sostituito con : 1. I contributi di cui all art. 2 sono concessi a parziale copertura dei costi nella seguente misura: fino al 50% delle spese riportate nel conto consuntivo dell anno precedente rispetto alla domanda di contributo. 2. A favore delle Università delle Terza Età di nuova istituzione il contributo sarà determinato sulla base dei criteri contenuti nel Programma annuale di riparto di cui al successivo art. 7. Articolo 44 Modifiche alla legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2 Delegificazione dei provvedimenti in materia di prosecuzione e stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in attività socialmente utili Il comma 2 dell art. 4 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, è sostituito con: Le misure di incentivazione di cui al precedente comma 1, lett. d) del presente articolo, si applicano ai Comuni che, nel periodo di riferimento del provvedimento della Giunta Regionale di cui all art. 3 della legge regionale 19 gennaio 2005, n. 2, attestano lo stato di dissesto finanziario o che presentino una condizione di squilibrio di bilancio, certificato con l ultimo rendiconto della gestione, superiore ad un milione di euro. Al comma 3 dell art. 6 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, le parole alla Regione Basilicata Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport Ufficio Politiche del Lavoro sono sostituite dalle parole al competente Dipartimento della Regione Basilicata. All art. 6 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, è aggiunto il seguente comma: 4. Gli incentivi previsti al presente articolo sono comprensivi degli oneri fiscali previsti dalle normative vigenti.

23 Alla lettera c) comma 1 dell art. 9 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, dopo le parole a sei mesi sono aggiunte le parole complessivi nel corso dell anno solare. Articolo 45 Norme in materia di personale Per la completa attuazione del piano occupazionale approvato dalla Giunta Regionale riferito al triennio , è consentito il trasferimento nei ruoli regionali del personale di cui all articolo 4, comma 7, della Legge , n.36 e s.m.i.. Articolo 46 Contributo per la stabilizzazione dei Lavoratori ASU Autofinanziati La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni. Gli enti pubblici utilizzatori possono avvalersi della facoltà di assumere i suddetti lavoratori in pianta organica a tempo indeterminato nelle categoria A e B ed a tempo determinato nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. La Regione Basilicata riconosce, per l anno 2008, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente articolo un contributo economico fino ad un massimo di 9.200,00 annui per ogni lavoratore stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica o assunzioni a tempo determinato. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l esercizio finanziario 2008, una somma pari ad Euro ,00, stanziata alla U.P.B Azioni in favore del lavoratori socialmente utili del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario. Alle medesime finalità del presente articolo è destinata una quota del Fondo di Coesione Interna, di cui all art. 22 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10, nella misura stabilità al comma 2 dell art. 16 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 iscritta nell ambito dello stanziamento di cui alla U.P.B Fondo di coesione per le aree

24 interne svantaggiate Trasferimenti agli Enti locali del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Articolo 47 Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili La Regione Basilicata, ai fini dell inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, in attuazione dell intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città- Autonomie Locali in data 7 dicembre 2006, promuove progetti speciali finalizzati a realizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo a tempo determinato tra gli Enti pubblici e i lavoratori diversamente abili che hanno svolto esperienze lavorative (borse lavoro, tirocini formativi, azioni positive, ect.) della durata di 24 mesi, presso le medesime amministrazioni pubbliche. A tal fine la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro ,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l esercizio finanziario 2008, una somma pari ad Euro ,00, stanziata alla UPB Politiche per l inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di atri soggetti svantaggiati del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario. Articolo 48 Gestione straordinaria dell Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.) La gestione straordinaria di cui all art. 10 della Legge Regionale 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre Articolo 49 Modifica alla Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 24 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata La lettera g) della comma 1 dell art. 17 della Legge Regionale 27 marzo 2000, n. 24 è sostituita dalla seguente:

25 g) nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione del Regolamento del Parco che, ai sensi del comma 4 dell art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge Quadro sulle Aree Protette stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge. Articolo 50 Modifiche all art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 Al comma 1 dell art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, le parole entro il sono sostituite dalle parole entro il Al comma 2 dell art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: Il personale che maturi il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza nel primo semestre del 2009 deve presentare domanda entro il e sarà collocato a riposo entro il Articolo 51 Contributo straordinario ai Comuni non metanizzati Al fine di equiparare i cittadini lucani per effetto dell attuazione delle disposizioni di cui all art. 12 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, è concesso alle Amministrazioni Comunali di Laurenzana, Calvello, Anzi, San Chirico Raparo, Castelnuovo Sant Andrea, Roccanova e Calciano un contributo pari alla riduzione complessiva della bolletta del gas spettante per numero di nuclei familiari. Le Amministrazioni Comunali impiegheranno tali contributi per riconoscere le somme spettanti ai nuclei familiari del proprio comune attraverso un regolamento da adottare. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell ambito dello stanziamento della U.P.B del bilancio di previsione per l esercizio finanziario Articolo 52 Aggiornamento tariffa di riferimento dei prezzi per l esecuzione di opere pubbliche

26 Al fine di fronteggiare il rialzo rilevante dei prezzi dei materiali da costruzione ed in considerazione che il Tariffario di riferimento ha cessato di avere efficacia il , in ottemperanza al disposto dell art. 133 comma 8 del D.Lgs. n. 163 del 2006, si stabilisce che l incremento medio generalizzato da applicare per l aggiornamento del precedente Tariffario è pari al 4%. Tale incremento verrà applicato annualmente fino all entrata in vigore della nuova tariffa di riferimento dei prezzi per l esecuzione di opere pubbliche. Articolo 53 Modifica all art. 24 della Legge Regionale 4 giugno 2008, n. 6 L art. 24 della Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 6 è così sostituito: 1. Per garantire un livello omogeneo dei servizi offerti dalle strutture ricettive su tutto il territorio regionale ed in attuazione dell art. 2 comma 193 lett. a) della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 in materia di identificazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere, che ha il fine di armonizzare gli stessi sull intero territorio nazionale, la Regione Basilicata, entro 60 giorni dall entrata in vigore dell apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto della Giunta regionale approva il Disciplinare della Classificazione nel quale sono previsti, ai fini della classificazione, le caratteristiche, le condizioni, i requisiti minimi strutturali e di servizio, nonché le dotazioni minime di servizio. Nelle more dell approvazione del Disciplinare della Classificazione, l A.P.T. provvede al rilascio di provvedimenti temporanei di classificazione secondo le procedure e le specifiche tecniche sinora seguite. Nel Disciplinare di Classificazione la Regione istituisce altresì la Carta dei servizi turistici di cui all art. 2 della presente legge. Articolo 54 Modifica alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 Tutela, governo ed uso del territorio Il comma 1 dell art. 44 della Legge Regionale 11agosto 1999, n. 23, è così sostituito: 1. I Comuni che hanno formato il Regolamento Urbanistico, secondo le risultanze della ricognizione degli atti deliberativi

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