COMUNE DI UDINE. Unità Organizzativa AMBIENTE E SICUREZZA. Sede Complesso Natatorio di Via Ampezzo (Piscine Palamostre) Aggiornamento 2009

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1 COMUNE DI UDINE Unità Organizzativa AMBIENTE E SICUREZZA DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZIALE Sede Complesso Natatorio di Via Ampezzo (Piscine Palamostre) Aggiornamento 2009 DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 1 di 32

2 INDICE 1 PREMESSA IL QUADRO NORMATIVO DOCUMENTAZIONE ESAMINATA OGGETTO IL CONTRATTO D APPALTO VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Circolazione all interno dei Luoghi del Committente Gestione dell emergenza Lavori in ambienti/spazi confinati Rischio da Agenti Biologici Rischio da Agenti Chimici Rumore Amianto Rischi di tipo trasversale Sintesi L ELIMINAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Rischi presenti Rischi introdotti: integrazione e aggiornamento successivo del DUVRI REGOLE GENERALI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Rischi presenti Norme di comportamento Rischi dovuti all attività Rischio impiantistico RISCHI INTRODOTTI: INTEGRAZIONE E AGGIORNAMENTO SUCCESSIVO DEL DUVRI DUVRI - RIUNIONI DI COORDINAMENTO REGOLE DI INTERFERENZA CON ALTRE DITTE IPOTESI CIRCOSTANZA DI LAVORO RICADENTI NELL AMBITO DI UN CANTIERE DI INGEGNERIA EDILE INTERFERENZE TRA LE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE, DELLA DITTA APPALTATRICE - DITTE SUBAPPALTATRICI E LAVORATORI AUTONOMI - DITTE TERZE CRONOPROGRAMMA COSTI DELLA SICUREZZA ALLEGATO 1: PROCEDURA "REDAZIONE DEL DUVRI E STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE" (GDL SICUREZZA APPALTI ITACA) ALLEGATO 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI...32 DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 2 di 32

3 1 PREMESSA Il presente documento è stato redatto per la predisposizione del Documento Unico della Valutazione del Rischio Interferenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e S.M.I., riguardante l appalto per l affidamento della gestione di alcuni servizi di conduzione dell impianto natatorio (piscine esterne e piscina interna) situato in Via d Ampezzo, Udine, presso il Palamostre. Si ritiene opportuno delineare sinteticamente il quadro normativo, per quanto pertinente allo specifico Capitolato di Appalto per i citati Servizi, che fornisce le linee guida per lo sviluppo del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. 2 IL QUADRO NORMATIVO L immediato riferimento è costituito dal D. Lgs. n 81 del 9 Aprile 2008: Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: omissis 1 b) fornisce agli stessi soggetti (l'impresa appaltatrice o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. omissis 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi ooooooo Il D.Lgs. n 81/2008 è stato recentemente modificato dal D. Lgs 3/8/2009 n 106, che, tra le varie, precisa: 1. All'articolo 26, comma 1, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, le parole: "dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "di lavori, servizi e forniture" 2. All articolo 26, comma 3, del decreto, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture"; L articolo 3-ter, per quanto sia applicabile solamente nel caso della «centrale di committenza», ribadisce il concetto del recepimento della Valutazione del Rischio anche negli atti contrattuali: il soggetto che DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 3 di 32

4 affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. ". 4, All'articolo 26, comma 5, le parole: "i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni "; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso ooooooo Il quadro normativo risultante dall entrata in vigore del D.Lgs. n 81/2008, dall abrogazione delle varie disposizioni legislative in tema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in pendenza dei decreti integrativi attuativi previsti per l armonizzazione con le precedenti leggi e regolamenti, è piuttosto complesso, ma non varia sostanzialmente gli obblighi precedentemente previsti, per cui è opportuno dare un cenno storico sulla genesi del citato art. 26 del D.Lgs. n 81/2008, utile ad una migliore comprensione degli obblighi previsti, che nascono dalle precedenti norme di legge. Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia veniva introdotta la necessità di redigere, tra i documenti a corredo dell appalto, un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito DUVRI). La prima novità di rilievo operata dalla L. n.123/2007 era contenuta nell art. 3, comma 1, lett. a), il quale modificava l art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 16 settembre 1994 n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. La disposizione novellata prevedeva l obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore attraverso l elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per l eliminazione delle interferenze. La medesima disposizione aggiungeva che Tale documento è allegato al contratto d appalto o d opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Veniva, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto all art. 86 comma 3 ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di ribasso. Le novità introdotte dalla legge n. 123/07 in materia di sicurezza hanno creato difficoltà operative alle Stazioni Appaltanti con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiché, allo stato attuale, non vi è, una normativa analoga a quella prevista per gli appalti di lavori (D.Lgs. n.494/96 e D.P.R. n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia sulle modalità di valutazione dei relativi costi. Pertanto l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con Determinazione n.3/2008 del 5 marzo 2008 Sicurezza nell esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza forniva indicazioni specifiche in merito. Gli aspetti che vengono chiariti dall anzidetta Autorità riguardano in particolare: A. Esistenza di interferenze e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI; B. Valutazione dei costi della sicurezza; C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 4 di 32

5 Si ritiene quindi di potere utilizzare come Linea guida per la redazione del DUVRI le indicazioni fornite dall Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con tramite la citata Determinazione n.3/2008 del 5 marzo A. Esistenza di interferenze e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall obbligo, previsto dal novellato art.7 comma 3, del D.Lgs. 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l interferenza. Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall esecuzione del contratto. Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l art. 7 del citato D.Lgs. n.626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l obbligo dell appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata). Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno. La circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha poi chiarito che il DUVRI è un documento dinamico, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell espletamento dell appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi. L aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell esecuzione dell appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 5 di 32

6 B. Valutazione dei costi della sicurezza Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all art. 7 comma 1 del DPR n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare: gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.); le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti; gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente); i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.); le procedure previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato. Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d appalto. In analogia a quanto previsto dall art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L art. 131, comma 2, lett. a) del codice prevede infatti che entro 30 giorni dall aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Si evidenzia, quindi, l opportunità di inserire nel capitolato d oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente. C. Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso Per quanto riguarda i Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, dalla citata Determinazione si ricava che: 1. per i costi della sicurezza afferenti all esercizio dell attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato; 2. per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall importo a base d asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 6 di 32

7 dell anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. Infine la citata Determinazione conclude: Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all art.7 comma 1 del DPR n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza; I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall importo a base d asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. Dal successivo documento si possono ricavare ulteriori precisazioni utili a meglio definire il concetto del rischio interferenziale. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME GdL Sicurezza Appalti Roma, 20 marzo LINEE GUIDA PER LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA NEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE O SERVIZI Prime indicazioni operative Definizioni: Interferenza: ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda, a norma dell art. 7. c. 1 del D.Lgs. 626/94 sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva. In tali casi i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all affidamento di appalti o concessioni all interno dell Azienda o dell unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Si deve però intendere che possono diventare interferenti: a titolo esemplificativo, sono rischi interferenti, per il quale occorre redigere il DUVRI: rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, la stazione appaltante procede all aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. Nei contratti misti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l analisi dei rischi interferenti di cui sopra e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. In conclusione, vengono fornite le indicazioni sulla procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e forniture, con un diagramma di flusso. Se a seguito della valutazione preliminare circa l esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all esecuzione dell appalto si rileva l esistenza di interferenze, sarà necessario predisporre il DUVRI, individuando le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d asta. In analogia ai lavori, come previsto dall art.7 comma 1 del DPR 222/2003, sono quantificabili come costi DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 7 di 32

8 della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito: gli apprestamenti previsti nel DUVRI, come ponteggi, trabattelli, etc. (V. Allegato I al DPR 222/2003, punto 1); le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti; gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI; I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI, come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc. (V. Allegato I al DPR 222/2003, punto 4); le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale/temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI; le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura (quindi NON A PERCENTUALE), riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 8 di 32

9 3 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA Ai fini della redazione del presente documento è stata esaminata la seguente documentazione: C.S.A. per la Gestione di alcuni servizi di conduzione dell impianto natatorio di Via d Ampezzo per il periodo 21/09/ /09/2010. Schede di Sicurezza relative al materiale di trattamento acque utilizzato nell estate 2008 presso le piscine esterne di Via d Ampezzo, allegate alla comunicazione del 03/07/2008 del Servizio Servizi Educativi e Sportivi. Documentazione allegata alla comunicazione del 14/07/2008 del Servizio Servizi Educativi e Sportivi : o o Procedure Operative relative alle attività svolte dai dipendenti del Comune di Udine presso l impianto natatorio del Palamostre. Disposizioni di servizio: Esecuzione operazione di analisi dell acqua, del 14/07/2004. Modalità di effettuazione delle operazioni relative al trattamento della Legionella del 19/02/2008. Istruzioni operative per la sanificazione, del 19/06/2004. Procedure per la verifica giornaliera dei parametri del Cloro nelle Piscine esterne e dei filtri, in data 30/07/2003 Ordine di Servizio per divieto di intervento all interno della Centrale Termica ed Autoclave, in data 13/09/1999. Istruzioni per il cambio della Diatomea nei filtri e risoluzione eventuali anomalie sulle pompe dosatrici e centraline di controllo del Cloro e PH, della ditta Idrocalor, del 17/06/1999. Procedure per la gestione degli acquisti di materiali per il trattamento della acque delle Piscine Comunali: Ruoli di Impulso e di Controllo, del 31/07/2002. Ordine di Servizio per l autorizzazione all intervento all interno della Centrale Termica ed Autoclave, in data 26/08/1999. Documento della Valutazione del Rischio (Agosto 2007). Manuale di autocontrollo igienico sanitario ed allegati. Schede Mansione Piscina Rev 00. Registro della sicurezza antincendio. Piano di Sicurezza per la gestione dell impianto natatorio di Via Ampezzo a Udine - Giugno 2008, della ditta ORIZZONTI Società Cooperativa. Piano di Emergenza (Revisione 01 Giugno 2009) e planimetrie aggiornate. Verbale della Riunione di Coordinamento in data 17/02/2009. Verbale della Riunione di Coordinamento in data 06/04/2009. Verbale della Riunione di Coordinamento in data 27/05/2009. Verbale della Riunione di Coordinamento in data 21/07/2009. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 9 di 32

10 4 OGGETTO Nel presente documento per la Stazione Appaltante, che sarà denominata Committente si intende il Comune di Udine, Servizio Servizi Educativi e Sportivi. Il presente documento, denominato DUVRI, ha per oggetto la cooperazione e il coordinamento tra Committente e impresa appaltatrice al fine di adottare le misure di sicurezza necessarie per eliminare, o ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze lavorative tra il Committente e la ditta appaltatrice nell ambito dell espletamento delle relative attività nell ambito del complesso natatorio situato in Via d Ampezzo, Udine, presso il Palamostre, d ora innanzi denominati Luoghi. Per raccogliere gli elementi necessari alla redazione del DUVRI, è stata esaminata la documentazione elencata al paragrafo 3, sono stati effettuati appositi incontri con il personale del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Servizio Servizi Educativi e Sportivi e del Servizio U.O. Sport del Dipartimento Infrastrutture del Comune di Udine; sono stati effettuati più sopralluoghi, in occasione dei quali è stata redatta una documentazione fotografica dei luoghi e degli impianti, e sono state tenute interviste con il personale dipendente del Comune e della Cooperativa Orizzonti, che al momento svolge i servizi oggetto dell appalto da mettere in gara; inoltre sono stati esaminati in particolare i verbali delle Riunioni di Coordinamento tenutesi nel corso dell esercizio IL CONTRATTO D APPALTO Il contratto d appalto prevede precisamente lo sviluppo nel tempo delle varie attività anche in funzione del luogo e dei tempi in cui andranno a svilupparsi tali servizi (periodo estivo/invernale). Nel caso risultassero necessari mutamenti a seguito di variazioni delle esigenze di servizio e di gestione, dovrà essere conseguentemente modificato anche il DUVRI. Lo scopo del presente documento è individuare, analizzare e verificare i rischi che l attività può comportare agli esecutori del servizio, e analizzare e valutare i rischi interferenti che il servizio comporta agli utenti e al personale. Si richiama all attenzione che le disposizioni dell art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 (cooperazione, coordinamento ed elaborazione DUVRI) non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma il citato decreto prevede, altresì con l Art. 26, che il Datore di Lavoro 1 b) fornisce agli stessi soggetti (l impresa appaltatrice o lavoratori autonomi) dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Pertanto, dovrà essere fornita ai soggetti interessati dai lavori, servizi e forniture la più ampia ed esaustiva informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, aggiornati secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, inclusi quelli presenti sui Luoghi di Lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto nel Titolo II Capo I, Titolo III Capo I (Uso delle attrezzature di lavoro), Capo III (Impianti ed apparecchiature elettriche). Il documento relativo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, integrato da quanto riportato nel precedente paragrafo, va ad integrare gli atti contrattuali (che riporteranno l elenco della documentazione fornita relativa alla sicurezza) e dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'esecutore. Come metodologia di analisi si adotterà quanto precedentemente desunto dall esame della normativa vigente e riportato nel paragrafo 2 Quadro Normativo che fornisce gli indirizzi per l analisi, lo sviluppo e la valutazione dei rischi interferenziali. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 10 di 32

11 6 VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI Il processo di valutazione dei rischi discende da un analisi delle attività lavorative svolte nei Luoghi, dal riconoscimento dai potenziali rischi che ne possono derivare, sulla base delle indicazioni fornite dalle Linea Guida elaborate dall ISPESL, tenendo presenti le indicazioni degli esponenti dell Associazione Ambiente e Lavoro, nell ottica del processo di Gestione dei rischi indicato da OHSAS 18001:1999. La valutazione è effettuata dal Datore di Lavoro, con la collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, se previsto, ed il coinvolgimento dei lavoratori tramite il Rappresentante per la Sicurezza. La metodologia adottata, permette di definire: una relazione sulla valutazione dei rischi effettuata nei vari ambienti o posti di lavoro, comprendente anche i criteri adottati per la sua definizione; la descrizione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate, in coerenza con i risultati della valutazione del Rischio; il programma di interventi integrati di prevenzione e protezione (tecnica, organizzativa, sanitaria) che si intendono eventualmente attuare al fine di completare e/o ottimizzare la tutela della sicurezza e della salute. Sia il Committente che l attuale Appaltatore hanno già effettuato una valutazione dei rischi, come risulta dalla documentazione esaminata. Dall analisi del Documento del Committente la Valutazione del Rischio risulta effettuata secondo le seguenti fasi: I fase: identificazione delle Sorgenti di Rischio. II fase: individuazione dei Rischi di Esposizione. III fase: stima dei Rischi di Esposizione. Le attività svolte sono schematicamente così descritte: Gli Assistenti Bagnanti (bagnini) impiegati presso le piscine svolgono attività di sorveglianza e salvataggio, ed inoltre sono impiegati nella gestione degli impianti. Gli addetti si occupano dell'apertura e chiusura dei cancelli dei siti, del servizio di biglietteria, della vigilanza sull'utenza presente nei locali e nelle piscine, del controllo in vasca. Sempre i bagnini si occupano dell'accensione e del controllo degli impianti termici ed elettrici. Ulteriore attività riguarda la quotidiana pulizia degli impianti, delle pareti e del fondo delle piscine, che gli addetti effettuano mediante idropulitrici ad immersione e spazzatrici. Per le attività di pulizia e disinfezione si utilizzano i seguenti prodotti chimici: correttore PH liquido, disinfettante per zone calpestabili, reagente per l analisi giornaliera dell acqua, reagenti per test occasionali dell acqua. Alcune attività possono esporre gli addetti ai rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi: movimentazione dei contenitori dei prodotti detergenti e disinfettanti, movimentazione delle attrezzature, assistenza ai disabili. L attività espone gli addetti ad un rischio da microclima dovuto all umidità degli ambienti. E presente il potenziale rischio biologico che è costituito da infezioni delle prime vie respiratorie (virus-batteri), legionellosi, tetano, epatite virale B, verruche, meningite amebica, micosi. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 11 di 32

12 La valutazione dei rischi è stata quindi effettuata per in base alla suddivisione del personale in gruppi omogenei per rischio coincidenti con le mansioni svolte: Addetto biglietteria Assistente bagnanti (bagnino) Addetto alle pulizie Addetto alla gestione tecnica dell impianto Per ogni gruppo omogeneo individuato è stata predisposta una specifica scheda di valutazione del rischio. E stata effettuata una valutazione del Rischio Incendio, per cui l attività viene classificata a BASSO rischio d incendio, e vengono descritti gli interventi conseguenti. E stata effettuata una valutazione del Rischio Chimico, che viene definito NON MODERATO, ai sensi del D.Lgs. 25/2002, per il personale Addetto alle pulizie e per quello Addetto alla conduzione dell impianto, per i quali si adottano Misure specifiche di protezione e prevenzione ; Sorveglianza sanitaria ; Cartelle sanitarie e di rischio. Le attività previste dal Contratto di Appalto coincidono con quelle rilevate nel D.V.R. del Committente, e verranno prese in esame nei successivi paragrafi. 7 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI Dall analisi del documento C.S.A. per la Gestione di alcuni servizi di conduzione dell impianto natatorio di Via d Ampezzo per il periodo 21/09/ /09/2010, e scheda interferenze si rileva la sussistenza di rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori di datori di lavoro diversi, e quindi di rischi interferenziali. Pertanto deve essere redatto il Documento Unico della Valutazione del Rischio Interferenziale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall art. 26 del D.Lgs. 81/2008. L appaltatore dovrà ottemperare a quanto disposto dall art 26 del predetto D. Lgs. ed in particolare alle attività di informazione e coordinamento ai fini della sicurezza ed alla compilazione e sottoscrizione del Documento di Valutazione dei Rischi Unico, che dovrà anche essere sottoscritto da parte del Committente e di tutti gli eventuali Appaltatori / Subappaltatori / Subaffidatari / Lavoratori Autonomi. Il DUVRI fornirà: Indicazioni sui rischi cui gli Appaltatori possono essere esposti nei Luoghi; Indicazioni sui rischi che gli Appaltatori introducono nei Luoghi; Indicazioni sui rischi interferenti, come da procedure del Committente. Di seguito, verranno presi in considerazione i rischi rilevati, e, per ogni tipo di rischio, verranno indicati: costi A) costi derivanti dalla possibile interferenza delle attività del Committente sugli Appaltatori; costi B) costi derivanti dalla possibile interferenza delle attività degli Appaltatori sugli operatori del Committente e utenti dei servizi; Rischi generali potenzialmente presenti per cui da parte degli Appaltatori dovranno essere previste specifiche misure di prevenzione: DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 12 di 32

13 In tutti gli ambienti esiste potenziale rischio da elettrocuzione, incendio, scivolamento. In tutti gli ambienti possono essere presenti impianti elettrici, aeraulici, termici e scarichi. L Appaltatore dovrà acquisire dalla competente Area Tecnica del Committente tutte le informazioni relative allo stato degli impianti, le planimetrie relative alla localizzazione di tali impianti, e le procedure per l utilizzo di detti impianti. L Appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato prima di qualunque operazione relativa al servizio. Al fine di una migliore prevenzione dei rischi, l appaltatore dovrà adottare adeguate procedure, quali ad esempio intervenire sempre in due operatori nell accedere in locali a maggior rischio elettrico, d incendio, d asfissia, ecc. Costi A) Costi B) Costi determinati da valutazioni preventive, apprestamenti occasionali e misure di sicurezza da porre in essere durante le lavorazioni interferenziali per la tutela degli operatori delle ditta Appaltatrice. Costi determinati da valutazioni preventive, apprestamenti occasionali e misure di sicurezza da porre in essere durante le lavorazioni interferenziali per la tutela dell utenza e del personale del Committente. (Es. delimitazione o protezione dell area in cui si effettuano lavorazioni che possono compromettere la sicurezza dell utenza). 7.1 Circolazione all interno dei Luoghi del Committente Deve avvenire osservando le regole della circolazione stradale e la segnaletica orizzontale e verticale. La velocità dovrà essere limitata. E vietata la sosta in corrispondenza di uscite di sicurezza, idranti, estintori, attacchi motopompe, percorsi per disabili. costi A) costi B) L accesso di automezzi con dimensioni significative (oltre i 35 q.li) devono essere coordinate con il Servizio Viabilità. in considerazione della presenza contemporanea dell Appaltatore, Committente e Utenti è necessario che le manovre in retromarcia siano coadiuvate dall avvisatore acustico, oppure da altra procedura che limiti i rischi di incidente (Es. presenza di un operatore dell appaltatore durante le manovre, telecamera con schermo in cabina, sensori di prossimità ed ostacoli adeguati, o altro.) 7.2 Gestione dell emergenza Il Committente dispone di una organizzazione per la gestione delle emergenze derivanti da incendi, blackout, calamità naturali ecc. Il Servizio di Sicurezza del Committente è composto da operatori incaricati delle misure antincendio e di pronto soccorso, opportunamente formati allo scopo per attività di pronto intervento (squadra di pronto intervento per lo spegnimento di incendi, sezionamenti impiantistici, ecc.) e di pronta evacuazione (squadra di pronta evacuazione di utenti, visitatori, personale in generale). costi A) informazione e formazione del personale degli Appaltatori in tema di prevenzione incendi e pronto soccorso. Presupposto essenziale è che il personale della ditta appaltatrice abbia frequentato il corso da 16 h. ai sensi del D.M. 10/03/1998 c/o VV.F., ed il corso D.M. n 388 del 15/07/2003 (Pronto Soccorso). DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 13 di 32

14 costi B) coordinamento con la squadra del servizio di sicurezza Committente; delimitazione delle aree di lavoro se lavori eseguiti in vicinanza di materiale combustibile/infiammabile, estintori portatili a polvere e CO2, cassetta pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale antincendio (maschera facciale con filtri polivalenti, tuta in nomex, guanti resistenti al calore, casco ecc.) vietare l accumulo di imballaggi all interno dei Luoghi di Lavoro, deposito di essi e di altro materiale infiammabile a distanza di almeno 3 metri da qualsiasi edificio del Committente. 7.3 Lavori in ambienti/spazi confinati Per ambienti confinati si intendono cavedi, cunicoli, tombini, serbatoi, vasche anche aperte, etc., dove sia necessario entrare per eseguire attività. Negli spazi confinati può esserci aria insufficiente e/o presenza di gas, vapori o polveri che rendono l atmosfera pericolosa (anche le vasche aperte possono costituire pericolo). Rischi potenzialmente presenti per cui da parte degli Appaltatori dovranno essere previste specifiche misure di prevenzione: redigere procedure operative di lavoro sicuro; presenza di almeno un operatore esterno di supporto in caso di lavorazioni pericolose; estintore portatile (o manichetta antincendio se disponibile nelle immediate vicinanze); Dispositivi di Protezione Individuale: a) per l esecuzione delle attività (Tute in tessuto non tessuto, guanti, mascherine, semimaschere facciali, stivali in gomma, scarpe antiinfortunistiche, casco, ecc.); costi A) b) di tipo antincendio (maschera facciale con filtri polivalenti, tuta in nomex, guanti resistenti al calore, casco ecc.). c) apparecchio ricetrasmittente portatile; d) quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica i lavoratori devono essere immediatamente allontanati dal luogo. informazione e formazione specifica per gli operatori degli Appaltatori per lavori in ambienti confinati per attività svolte dal Committente o da terzi, per conto del Committente; Dispositivi di Protezione Individuale necessari (come sopra). costi B) In caso di attività con operatori del Committente o altre Ditte conferma di quanto sopra 7.4 Rischio da Agenti Biologici Le attività degli Appaltatori all interno del Committente possono comportare dei rischi di tipo biologico. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 14 di 32

15 Per alcune situazioni, di seguito esemplificate, va considerata la presenza di potenziale rischio da agenti biologici: infezioni delle prime vie respiratorie (virus-batteri); tetano, epatite virale B, verruche, meningite amebica, micosi; contatto accidentale con rifiuti, siringhe abbandonate, taglienti contaminati; nelle torri evaporative o altre parti degli impianti di condizionamento o in altri luoghi (acqua di condensa, parti stagnati di impianti idrici, ecc) è possibile la contaminazione da legionella; per cui da parte dell Appaltatore dovranno essere previste specifiche misure di prevenzione: costi A) informazione e formazione specifica per gli addetti degli Appaltatori sul potenziale rischio da agenti biologici e sulle maniere per prevenirlo; presenza di Medico competente per la gestione del rischio da agenti biologici e prescrizioni delle vaccinazioni del caso; procedure per la gestione di incidenti occupazionali con rischio di infezione (punture, tagli, imbrattamenti con materiale contaminato); disponibilità ed addestramento all uso di DPI specifici. informazione al personale dell Appaltatore su potenziali rischi emergenti, ecc. costi B) informazione al personale del Committente su potenziali rischi emergenti, ecc. 7.5 Rischio da Agenti Chimici Presso i Luoghi possono essere usate diverse sostanze chimiche (più accurata specificazione sarà fatta in occasione delle attività di coordinamento ex art 26 D.Lgs. 81/08 alla consegna lavori): Prodotti per il trattamento delle acque: Cloro liquido, Cloro granulare, Correttore di PH (acido solforico), Flocculante, Antialghe; Prodotti per le pulizie: Ipoclorito di sodio, Disincrostante, Prodotti detergenti; Sono presenti inoltre contenitori e depositi, opportunamente contrassegnati, per lo stoccaggio di tali prodotti dopo le lavorazioni. Il potenziale rischio per gli operatori degli Appaltatori non è ravvisabile nell esposizione cronica, ma per contatti accidentali o incidenti negli ambienti sopracitati. Da parte dell Appaltatore dovranno essere previste specifiche misure di prevenzione: informazione e formazione specifica per gli addetti degli Appaltatori sul potenziale rischio da agenti chimici e sulle maniere per prevenirlo; fornitura di DPI idonei per il rischio chimico (Tute in tessuto non tessuto e guanti resistenti agli agenti chimici, maschera facciale con filtri specifici, stivali in gomma, scarpe anti-infortunistiche, casco, ecc.). costi A) costi B) prima di iniziare attività negli ambienti quali quelli citati sopra esemplificati chiedere preventivamente ai responsabili/preposti se sono presenti particolari rischi, quali misure di protezione è necessario adottare e farsi fornire da tali preposti eventuali DPI necessari qualora non a disposizione degli Appaltatori; informazione al personale del Committente su potenziali rischi emergenti, ecc. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 15 di 32

16 7.6 Rumore In diversi locali tecnici è possibile vi sia esposizione a rumore sopra livelli di Leq(A) maggiori di 80 dba (più accurata specificazione sarà fatta in occasione delle attività di coordinamento ex art 26 D. Lgs. 81/08 alla consegna lavori). La valutazione del rischio, dovendo considerare modalità e tempi di permanenza determinati dalla natura e metodologia delle lavorazioni, sarà effettuata dagli Appaltatori sulla base dei dati di esposizione che saranno forniti in fase di consegna lavori. Conseguenti saranno la necessità o meno di sorveglianza sanitaria e di uso di DPI. Gli ambienti ove è possibile vi sia esposizione a fonti di rumore superiori a 80 db(a) (gli ambienti con possibile esposizione 85 db(a) saranno contrassegnati all esterno) sono: sottostazioni tecnologiche centrali termiche officine locali gruppi elettrogeni. costi A) costi B) a seconda delle vigenti normative. come sopra anche in caso subappalto, sub affidamento, lavori in comune 7.7 Amianto Presso i Luoghi non si esclude che in alcuni siti confinati (cavedi verticali ed orizzontali, controsoffitti, sottotetti, scantinati, ecc) possano essere presenti manufatti contenenti amianto. La possibilità per i dipendenti delle ditte Appaltatrici di venire in contatto con tali materiali può avvenire solo nel corso di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione presso i siti sopra indicati. Informazioni specifiche vanno richieste al Servizio di Prevenzione e Protezione del Committente. Possibili costi per gli Appaltatori per misure specifiche: informazione e formazione specifica sulla natura dei rischi derivanti dall esposizione ad asbesto; tempi necessari per la bonifica preventiva alla manipolazione. Possibili costi per la prevenzione dei rischi interferenziali: una volta rilevato il rischio non deve essere permesso ad alcuno operare senza che sia stata fatta la bonifica o la messa in sicurezza. 7.8 Rischi di tipo trasversale I rischi del tipo cosiddetto Trasversale discendono da: Organizzazione del lavoro. Fattori psicologici. Fattori ergonomici. Condizioni di lavoro difficili. Di questi possono avere rilevanza ai fini della valutazione del rischio interferenziale l organizzazione del lavoro, i fattori ergonomici e condizioni di lavoro difficili, in considerazione che alcune attività possono essere svolte in concomitanza o in alternanza con i lavoratori del Committente; l esistenza di tali rischi è opportuno che venga valutata periodicamente, anche in occasione delle riunioni di coordinamento. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 16 di 32

17 7.9 Sintesi Dalle analisi delle attività svolte nel complesso si è rilevato che in pratica le attività svolte risultano le stesse, sia per il Committente che per l Appaltatore, e vi sia l esistenza di alcuni fattori di rischio, per i quali è necessario procedere all eliminazione, o nel caso questa non sia possibile, alla riduzione del rischio, e pertanto è necessario prevedere, per entrambi i soggetti: formazione antincendio e procedure di emergenza; formazione per tutti gli operatori su: lavoro in spazi confinati; eventuali gas asfissianti, tossici; rischio chimico con specificazione sui prodotti impiegati presso i Luoghi; rischio biologico; rischio trasversale; rumore; amianto. attività del medico competente (rischio biologico, agenti chimici, ecc); messa a disposizione di DPI specifici oltre a quelli propri di impresa (maschere facciali con filtri specifici, tute protettive anche a perdere, occhiali a tenuta, guanti per rischio chimico ecc.); personale in più per manovre mezzi o attrezzatura specifica di essi (Videocamera per retromarcia o altro); attrezzature specifiche aggiuntive obbligatorie: ossimetro per lavori in spazi confinati, sistema di comunicazione radio fra operatori, ventilatore turbosoffiante, etc.; valutazione periodica di eventuali rischi trasversali ed eventuali altri rischi diversi e contingenti; necessità di collegamento e coordinamento preventivo e periodico (riunioni di coordinamento periodico, coordinamento squadra antincendio/emergenze ecc.) Si ritiene che i rischi sopra elencati presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio derivino principalmente dall esecuzione del contratto, in quanto vengono espressamente esplicitati ed elencati nelle clausole contrattuali specifiche, e si possano classificare come rischi propri dell attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, per i quali resta immutato l obbligo dell appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, si è rilevata la possibilità di sovrapposizione di più attività svolte dal Committente, dall Appaltatore e operatori di appaltatori diversi, a seguito della quale si possano verificare dei rischi, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata) e che pertanto andranno considerati interferenti. L individuazione di questi rischi interferenti non è facile, in quanto nel caso specifico vi è sempre la possibilità di una commistione delle attività tra Committente ed Appaltatore. In ogni caso è da prevedersi espressamente nel contratto di appalto che tutte le attività dovranno essere svolte con le dovute cautele e le necessarie precauzioni al fine di non arrecare danni alle persone che a vario titolo possano essere presenti nelle vicinanze, durante lo svolgimento delle attività contrattuali tutte, ed in particolare le attività di pulizia con specifiche attrezzature e l analisi e trattamento delle acque. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 17 di 32

18 In particolare la tutela dell utenza si deve sempre intendere come un attività contrattuale, in quanto l oggetto del contratto è proprio la fornitura di servizi all utenza, e quindi la tutela dell utenza non sia un attività derivante da un rischio interferenziale. Ad esempio, l attività di delimitazione o protezione dell area in cui si effettuano lavorazioni che possono compromettere la sicurezza dell utenza, oltre che degli stessi lavoratori dell appaltatore o del Committente, messa in sicurezza di attrezzature ed apparecchiature, prolunghe e prese elettriche, tubi dell acqua, etc. dovranno essere esplicitamente compresi nell oggetto del contratto. 8 L ELIMINAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 8.1 Rischi presenti Come considerazione iniziale, si deve tenere presente che per definizione il presupposto del rischio interferenziale è la contemporaneità di attività da parte di diversi soggetti, per cui, eliminando la compartecipazione dei diversi soggetti ad attività interferenti, viene di conseguenza eliminato il rischio interferenziale, fino ad essere annullato, nel caso non vi siano attività interferenti. Per tale motivo si dovrà cercare di eliminare le attività di possibile interferenza. Ad evitare rischi interferenziali, come principio generale, si dovrà proibire l accesso a quei locali, dove sono in corso o contigui a locali dove si stanno svolgendo attività di manutenzione da parte del Committente o di altre ditte da essa delegate, come ad esempio nei locali tecnici delle Centrali Termiche, Locali Pompe, Scambiatori di Calore, etc. dove tra l altro opera altra società affidataria dei servizi di gestione tecnica degli impianti di riscaldamento del complesso. Analogamente le procedure gestionali dovranno essere organizzate in maniera tale che non si creino sovrapposizioni o contiguità tra le varie attività del Committente e dell Appaltatore. 8.2 Rischi introdotti: integrazione e aggiornamento successivo del DUVRI Nel caso, nel corso dell esecuzione del contratto, si dovesse verificare la circostanza che vengano introdotti altri rischi, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore, o derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata), si dovrà procedere necessariamente ad un immediata revisione del DUVRI che tenga conto di questi ulteriori rischi. 9 REGOLE GENERALI PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 9.1 Rischi presenti Come considerazione iniziale, si deve tenere presente che per definizione il presupposto del rischio interferenziale è la contemporaneità di attività da parte di diversi soggetti, per cui, limitando la compartecipazione dei diversi soggetti ad attività interferenti, viene di conseguenza limitato il rischio interferenziale, fino ad essere annullato, nel caso non vi siano attività interferenti. Per tale motivo si dovrà cercare di limitare al massimo le attività di possibile interferenza. Ad evitare rischi interferenziali, come principio generale, si dovrà evitare di accedere a quei locali, dove sono in corso attività di manutenzione da parte del Committente o di altre ditte da essa delegate, come ad esempio nei locali tecnici delle Centrali Termiche, Locali Pompe, Scambiatori di Calore, etc., o transitare nelle prossimità. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 18 di 32

19 Ad esempio, per le operazioni di pulizia e di lavaggio dei pavimenti, che possono diventare pericolosi per la scivolosità le aree oggetto di pulizia dovranno essere opportunamente segnalate e delimitate in modo da impedire l accesso ad altro personale o agli utenti, analogamente andrà fatto per la pulizia delle aree esterne, dove, per la protezione dal rischio di proiezione di schegge, sassolini o frammenti o altro materiale laddove si usino macchine specifiche per la pulizia, andranno anche utilizzati eventuali schermi nel caso se ne ravvisi la necessità. La stessa procedura di segnalazione e delimitazione delle aree pericolose dovrà essere seguita in occasione dei rifornimenti di sostanze chimiche da parte di altre ditte incaricate dal Committente, o in occasione di interventi di manutenzione, fornendo la necessaria assistenza di personale che, tenendosi a debita distanza dalle operazioni, ed eventualmente dotato dei necessari DPI, segnalerà il pericolo al personale delle ditte eventualmente presenti, nonché agli utenti, impedendogli di avvicinarsi alla zona pericolosa. Analoga assistenza andrà fornita nel caso di ingresso di automezzi di servizio nei Luoghi dell appalto, assicurandosi in particolare durante la retromarcia dei veicoli che non vi sia nessuno nelle vicinanze. Nell eventualità che mezzi o attrezzature utilizzate dall appaltatore siano lasciate non presidiate da personale, ad esempio durante pause e alla fine della giornata lavorativa, queste dovranno essere poste in sicurezza. Analoga cautela dovrà esser posta qualora si utilizzino carrelli per il trasporto del materiale di pulizia o di altri materiali. Nel caso di utilizzo di attrezzature elettriche, l appaltatore dovrà verificare il perfetto stato delle prese di corrente, spine, prolunghe, ed il corretto utilizzo di eventuali adattatori, che dovranno riportare stampigliato sul corpo il marchio CE; tali attrezzature dovranno essere prontamente rimosse al termine delle attività. Come già esplicitato nei precedenti paragrafi, in linea di massima tutte le attività sopra descritte e similari che si rendessero necessarie devono già essere ricomprese nell oggetto del contratto di appalto, e dovranno essere svolte con le dovute cautele e le necessarie precauzioni al fine di non arrecare danni alle persone che a vario titolo possano essere presenti nelle vicinanze. Tali costituiscono parte specifica e integrale delle attività appaltate, per cui non devono ritenersi conseguenti a rischi interferenziali, e pertanto non danno origine a costi aggiuntivi per la sicurezza da computarsi ai fini del DUVRI. Non si può tuttavia escludere che in taluni casi si possano verificare dei rischi interferenziali, che potranno essere eliminati o ridotti solamente dopo il loro riconoscimento, e l effettuazione di riunioni per il Coordinamento (Art. 34 D.Lgs. 81/2008) che si devono prevedere fin d ora in numero adeguato. Prima dell inizio dei lavori di gestione di cui al presente appalto la ditta appaltatrice dovrà comunicare all amministrazione i rischi che introduce nei Luoghi, derivanti dall espletamento della propria attività. In particolare la ditta appaltatrice dovrà fornire le informazioni riguardanti i rischi interferenziali derivanti dalle attività, sostanze e materiali impiegati. Le medesime informazioni dovranno essere trasmesse ogni qual volta si introducono nuove sostanze, materiali o attività durante la valenza contrattuale. Prima di dare l avvio a nuove procedure o cambiamenti, l appaltatore dovrà ottenere formale riscontro e consenso da parte del Committente. Queste informazioni costituiscono parte integrante del DUVRI. 9.2 Norme di comportamento Ai fini del rispetto di quanto sopra, relativo all eliminazione e/o riduzione del rischio interferenziale, le attività di gestione della ditta appaltatrice dovranno essere svolte senza arrecare alcun danno o disagio agli utenti, ai visitatori, al personale dipendente, al personale di altre ditte, e in generale a tutto il personale presente a qualsiasi titolo nei Luoghi. A tal fine la ditta dovrà prendere tutte quelle misure preventive e protettive e realizzare gli apprestamenti necessari tali da non compromettere l incolumità e la sicurezza dell utenza e dei soggetti sopra riportati. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 19 di 32

20 Eventuali interventi di manutenzione necessari dovranno avvenire sempre previo accordo con il personale del Committente, con conferma scritta. Qualora l intervento presupponga complicazioni tecniche particolari dovrà avvenire anche previo accordo con i Servizi Tecnici del Committente. La ditta dovrà sempre informare il personale responsabile del Committente dei rischi che introduce nell espletare il proprio servizio. Gli interventi effettuati sugli impianti dovranno avvenire senza alterarne il corretto funzionamento. Gli stacchi, i disservizi, le inserzioni di energia elettrica, di energia termica, dei fluidi e in generale dei servizi impiantisti, anche parziali, dovranno avvenire sempre previo accordo con il Committente. Occorre operare sempre nella consapevolezza che i disservizi o i malfunzionamenti degli impianti o loro parti, anche cagionati per errore, possono costituire grossi rischi per il personale del Committente, delle eventuali altre ditte presenti, e dell intera utenza. 9.3 Rischi dovuti all attività Al fine della tutela della salute e sicurezza degli operatori della ditta appaltatrice, eventuali interventi realizzati dovranno avvenire sempre previo accordo con il personale del Committente. Qualora l intervento presupponga complicazioni tecniche particolari dovrà avvenire anche previo accordo con i Servizi Tecnici del Committente. La ditta dovrà sempre chiedere preventivamente informazioni al personale responsabile del Committente dei rischi presenti nei Luoghi che possono compromettere la sicurezza nell espletamento del proprio servizio. 9.4 Rischio impiantistico I rischi specifici derivanti dalla gestione degli impianti tecnologici, oggetto specifico del presente appalto, dovranno essere oggetto di specifica analisi da parte della ditta appaltatrice. Tale valutazione dovrà essere contenuta nel POS. Il personale impiegato dovrà essere idoneamente formato in tema di sicurezza impiantistica. Esso dovrà essere esperto ed avere idonee capacità tecniche per garantire in sicurezza il funzionamento degli impianti tecnologici relativi all appalto. Si riporta di seguito un elenco non esaustivo dei principali rischi relativi agli impianti del Committente: Impianti elettrici e similare: I livelli di tensioni presenti in Committente sono: BT per impianti di utilizzazione. (rischio di elettrocuzione, rischio di incendio, ecc.); Impianti ad acqua calda, impianti frigoriferi, impianti ad assorbimento e impianti aeraulici. (rischio di ustione, rischio di esplosione, rischio biologico, rischio chimico, rischio amianto ecc.) Impianti raccolta reflui: (rischio biologico, rischio chimico). Macchine, apparecchiature e impianti diversi (rischio elettrico, d incendio, di esplosione, esposizione a polveri, rumore, vibrazioni, biologico, esposizione a calore; esposizione a sostanze pericolose chimiche; movimentazione manuale dei carichi, rischio antinfortunistico; ecc.) Qualora si dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, elementi delle reti di distribuzione di elettricità, gas, acqua, telefoniche e simili o della rete fognaria o canali sotterranei, e delle reti per il carico delle sostanze chimiche per il trattamento dell acqua possono costituire pericolo per la gestione e per i servizi correlati, dovrà essere immediatamente avvisata il Committente, al fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie. DUVRI-2009_Rev-1.0.doc Ago 2009 Pag. 20 di 32

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