TRIBUNALE DI UDINE. Prot.n. 11 K (rl l ~ Udine, 2 8 GIU. 2012
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1 TRIBUNALE DI UDINE Prot.n. 11 K (rl l ~ Udine, 2 8 GIU OGGETTO: Nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile prot U in data Il maggio 2012: "Contributo unificato- disposizioni introdotte con l'art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 ed art. 28 legge n. 183 del 12 novembre 20 Il" Ai Responsabili delle Cancellerie Civili Sede Centrale e Sezioni Distaccate Con riferimento alla nota ministeriale in oggetto, già diramata alle cancellerie, si segnalano i punti principali della stessa, anche a rettifica o conferma delle precedenti disposizioni di questo Tribunale: l) Articolo 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito nella Legge n. 111 dells luglio 2011, "disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria". Controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria, controversie individuali di lavoro e concernenti i rapporti di pubblico impiego. Il contributo unificato è dovuto nei procedimenti di opposizione ali' esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro (ultimo comma, articolo unico Legge 319/58). Sono invece da ritenersi esenti i procedimenti relativi alle esecuzioni immobiliare e mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse nei giudizi di lavoro, nonché quelli relativi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo unico Legge 319/58, per i quali non vi è richiamo dell'art. 9, comma l bis del DPR 115/2002. Per tutti i procedimenti di cui ali' art. 9, comma l bis del D.P.R. 115/2002 non è dovuto l'anticipo forfettizzato di euro 8 stante l'espressa previsione normativa dell'art. 30 TUSG._( Resta invariata la disciplina relativa alle altre spese in quanto l'art. 37 del D.L.n. 98/20 Il non ha introdotto modifiche! Determinazione del valore nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria nei procedimenti individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego - limiti di esenzione Il limite di esenzione previsto dall'art. 9 comma l bis citato è pari a tre volte l'importo stabilito dall'art. 76 del D.P.R.ll5/2011. Secondo la nota in oggetto, '' Il richiamo all'art. 76 del T.U. sulle Spese di Giustizia deve intendersi nella sua interezza. Infatti, l'art. 76 del DPR 115/2002, oltre a stabilire il limite reddituale per beneficiare d eli' esenzione soggettiva indica i parametri di riferimento per la composizione del reddito in1ponibile ai fini d eli' imposta personale sul reddito." In particolare il comma 2 dell'art. 76 del T. U. sulle Spese di Giustizia dispone: "Salvo quanto previsto dal! 'art. 92, se l 'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla : ;omma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della jàmiglia, compreso l 'istante. "
2 Pertanto si deve fare riferimento al reddito complessivo familiare e non a quello individuale del ricorrente. Non sono esenti, per mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002, i procedimenti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria e quelli individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego promossi da soggetti diversi dalle persone fisiche come ad esen1pio le persone giuridiche, oppure da enti quali ad esempio l'inps, salve le ipotesi in cui vi sia il diritto alla prenotazione a debito per espressa previsione normativa. Ricorso per decreto ingiuntivo ed opposizione a decreto ingiuntivo in materia di previdenza cd assistenza obbligatorie, nonché per quelli individuali di lavoro o concernenti i rapporti di pubblico impiego. Fem1e restando le esenzioni previste per i procedimenti di valore inferiore ad euro ,48, per i procedimenti di ingiunzione nonché per le relative opposizioni in rnateria di previdenza ed assistenza obbligatoria, il contributo unificato è quello previsto dali' art. 13, c.l, lett. a), del DPR 115/2002, con la riduzione della metà ai sensi dell'art. 13, c.3, del medesimo T.U. sulle Spese di Giustizia. Per i decreti ingiuntivi emessi per crediti derivanti da rapporti individuali di lavoro o di pubblico impiego e per le relative opposizioni il contributo unificato è applicato secondo le disposizioni dell'art. 13, c.3, del DPR 115/2002 escludendo, quindi, la possibilità di una doppia riduzione. Esenzione dal pagamento del contributo unificato Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa. Alle autocertificazioni dovrà essere allegata copia del documento d'identità della parte. I responsabili delle cancellerie provvederanno, ai sensi della vigente normativa, all'invio all'agenzia delle Entrate delle suddette autocertificazioni. Separazione dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per quanto concerne l'anticipazione forfettaria ex art. 30 del DPR 115/2002, la nota ministeriale precisa che "tale importo non è dovuto per i procedimenti di separazione e di cessazione degli affetti civili del matrimonio sia in sede consensuale che contenziosa. A tale conclusione si giunge considerando che l'esenzione speciale prevista per tale materia dali' art. l 9 della legge n. 7 4/87 non è stata né modificata né abrogata dali' art. 3 7 del d.l. 98/20 Il. Alla stessa conclusione deve giungersi per le procedure esecutive e cautelari dirette ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 898, per le quali permane l'esenzione. Contributo unificato nel processo esecutivo per consegna o rilascio di cui agli artt. 605 e seguenti del c.p.c. Nelle procedure per consegna o rilascio, disciplinate dagli art. 605 e seguenti del c.p.c. l'attività giurisdizionale è circoscritta alle sole ipotesi in cui nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione e ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione l'adozione di provvedimenti temporanei (art. 61 O c.p.c.). Solitamente la procedura si esaurisce con l 'intervento dell'ufficiale giudiziario e con la redazione del relativo verbale. In mancanza di un'espressa previsione normativa che indichi la parte tenuta al pagamento del c.u. nelle procedure esecutive di consegna o rilascio, considerato che il legislatore ha previsto il pagamento del contributo indipendentemente dall'esercizio di una funzione giurisdizionale da parte del giudice dell'esecuzione, si può ritenere che la cancelleria, ricevuto il verbale redatto dali 'ufficiale giudiziario, formi il fascicolo ed iscriva a ruolo la procedura. A partire da questo momento, tenuto conto, peraltro, della prassi in uso presso parte degli uffici giudiziari, la cancelleria potrà richiedere il pagamento volontario del contributo nei confronti di chi ha dato inizio alla procedura per consegna o rilascio.
3 2) Articolo 28, Legge n modifiche in materia di spese di giustizia. La nota ministeriale chiarisce che, secondo la dottrina prevalente, si parla di ''impugnazione" con riferimento alla richiesta formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale. Oltre alle ipotesi previste dali 'articolo 323 del c.p.c., deve ritenersi, ad esempio, impugnazione il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il provvedimento cautelare o il reclamo ex art. 26 legge fallimentare. Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. Diversamente non può parlarsi di impugnazione per le opposizioni proposte ex art. 170 del DPR 115/2002. Si tratta di procedimenti a cui è stato attribuito da sempre valore monitorio al pari del decreto ingiuntivo, di conseguenza, ali' eventuale fase di opposizione, al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non si può attribuire valore di impugnazione. Comma 3 dell'art. 14 DPR 115/2002 Con la nuova dizione del comma 3 dell'art. 14 del T.U. sulle Spese di Giustizia, il legislatore ha previsto l 'introduzione di un autonomo contributo unificato a carico della parte, diversa da quella che si è costituita per prima, la quale modifica la domanda proposta da controparte, oppure propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo. Il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori. L 'intervento nelle procedure esecutive sconta il pagamento del contributo unificato in base al valore della rispettiva domanda. Qualora con il medesimo atto si pongono più domande tra quelle previste dall'art. 14, c.3, del DPR 115/2002, ad esempio domanda riconvenzionale e chiamata in causa del terzo, dovrà essere riscosso un unico contributo unificato in aggiunta a quello versato dalla parte che si è costituita per prima. 3) D. Lgs. n. 150 del 1 settembre disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. La nota ministeriale chiarisce che tale norma non ha in alcun modo modificato l'impianto fiscale del DPR 115/2002 in tema di contributo unificato. Nessuna variazione è stata, infatti, apportata all'art. 13 del T.U. sulle Spese di Giustizia. Di conseguenza, deve ritenersi che per tale materia continui ad applicarsi il contributo unificato previsto dali' art. 13 c.l lettera b) del DPR 115/2002, sebbene il decreto legislativo n. 150 del l o settembre 2011 prevede che tali procedimenti siano disciplinati dalle norme sul rito sommario di cognizione. Si allegano tabelle esplicative. Visto. Il Presidente del Tribunale d~t[t;j;a r;t~ Il Dirigente Dott.ssa Maria Monteleone,~~-~J~
4 A) TABELLA PER GRADI GIUDIZIO E POSIZIONI PROCESSUALI IMPUGNAZIONI Appello, appello incidentale contributo unificato corrispondente al valore della causa aumentato della metà + 8 N.B = le impugnazioni alle sentenze emesse nei procedimenti esenti nei giudizi innanzi al giudice di pace pagano il contributo unificato (circolare 20 aprile 20 Il n /U Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia e risoluzione n 48/E Agenzia delle Entrate) Reclami 85 aumentato della tnetà + 8 MODIFICA DELLA DOMANDA, DOMANDE RICONVENZIONALI, MUTAMENTO DELLA DOMANDA CHIAMATA IN CAUSA (ai sensi della cir u de/14 maggio 2012 in presenza di più domande, es domanda riconvenzionale e chiamata di terzo, si paga un unico contributo, quello corrispondente alla dontanda di maggior valore) Proposte dalla c.d. parte diligente ( che iscrive la causa) Contributo unificato corrispondente al valore della controversia integrato da eventuale aumento del valore della causa Proposte dalle altre parti Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta INTERVENTO AUTOMO Autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta ( il versamento di tale importo prescinde dal mutamento di valore e si incardina esclusivamente sull'esistenza di un ampliamento della domanda rispetto a quella originaria o, piuttosto, sulla necessità di estendere il numero dei contraddittori}. l) PROCEDIMENTI SPECIALI B) TABELLE PER PROCEDURE LIBRO QUARTO, TIT. l, CAPO 1,11, III,III bis e IV c.p.c. Procedimenti d'ingiunzione Capo I (artt. Da 633 a 656 cpc) Contributo corrispondente al valore della causa di merito ridotto alla metà. + 8 Opposizione a decreto ingiuntivo metà del contributo dovuto per il corrispondente valore della causa + 8 NB. Opposizioni a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale: per quanto riguarda i procedimenti di opposizione a decreti ingiuntivi si specifica che, rivestendo l 'opponente la veste sostanziale e processuale di convenuto del procedimento iniziato con l 'iscrizione a ruolo del decreto
5 ingiuntivo, nella relativa causa di opposizione dovrà versare la metà del c. u. ( i due "mezzi" contributi comportano per l'erario la riscossione del medesimo contributo che sarebbe dovuto ove la causa fosse stata introdotta con ordinario atto di citazione - vedw;i eire. dd prot ivfin. Giustizia). In presenza invece di contestuale domanda riconvenzionale è tenuto al pagamento di un "autonomo" c. u. in base al valore della domanda proposta, anche se questo rientra nello stesso scaglione di riferimento del/ 'opposizione, introducendosi una domanda nuova. Ai sensi della circolare 29 settembre 2003 n , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia la riduzione del contributo prevista nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo non opera nei procedimenti di impugnazione delle sentenze che decidono sulle predette opposizioni 2) PROCEDIMENTI EX DECRETO LEGISLATIVO n 150/2011 Riduzione e semplificazione dei riti Ai sensi della circolare del 14 maggio 2012, il mutamento del rito non ha inciso sul contributo unificato a) delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) (libro quarto, titolo I, capo III bis ) : Controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia; Controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'unione europea o dei loro familiari; Controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'unione europea o dei loro familiari; Controversie in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche ; Controversie in materia di discriminazione; Opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di SO!!!!iorno per motivi familiari, nonche' agli altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita' familiare; Opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; Azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni comunali, provinciali e regionali; Esente b) delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione (ex decreto legislativo 150/2001) titolo I e III del libro secondo del codice di procedura civile) : Controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; Mutamento di sesso Esente contributo unificato corrispondente al valore della causa + 8 2
6 Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici ; contributo unificato corrispondente al valore della causa + 8 c) delle controversie regolate dal rito del lavoro( ex decreto legislativo 150/2011) sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile : Opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada ; Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato; Controversie in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali - contributo unificato corrispondente al valore della causa Controversie agrarie Esente 3
7 .. D) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE T AB ELLA RIEPILOGA TIV A CONTROVERSIE LAVORO PREVIDENZA E ASSISTENZA Controversie previdenza Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 e assistenza obbligatoria 37 per redditi superiori Controversie individuali Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 di lavoro o concernenti Metà del valore della rapporti di pubblico causa impiego per redditi superiori Decreti Ingiuntivi Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 E relative opposizioni Controversie previdenza per redditi superiori e assistenza obbligatoria Decreti Ingiuntivi Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 Relative opposizioni e metà del valore della cautelari causa Controversie individuali per redditi superiori di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato saranno prenotati a debito 4
8 l E) DECRETO LEGGE convertito co11 LEGGE 111/2011 T AB ELLA RIEPILOGA TIV A PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE RELATIVO A CONTROVERSIE PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PROCESSI ESECUTIVI ESENTE Diritti di copia Diritto ex art 30 MOBILIARI e IMMOBILIARE OPPOSIZIONE Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 ALL'ESECUZIONE In base al valore per redditi superiori PROCESSI DI Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 OPPOSIZIONE AGLI 146 ATTI ESECUTIVI per redditi superiori Artt. 615, 2 e 617 cpc Diritti di copia Diritti ex art. 30 I m posta di registro RICORSO ex Contributo unificato Art 624 cpc 85 Camerali per redditi superiori RECLAMO Diritti di copia Diritti ex art. 30 I m posta di registro Art 624, 2 comma e 630 Contributo unificato cpc 85 aumentato della Camerali meta per redditi superiori Ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo unificato in materia di lavoro, pubblico impiego, previdenza ed assistenza obbligatoria, per le procedure di opposizione le parti possono presentare autocertificazione ai sensi della vigente normativa. Alle autocertificazioni di cui sopra andrà allegata copia di un documento di identità della parte L'esenzione non si applica alle persone giuridiche. Per le amministrazioni pubbliche gli importi relativi al contributo unificato saranno prenotato a debito. 5
9 F) DECRETO LEGGE 98/2011 convertito con LEGGE T AB ELLA RIEPILOGA TIV A PROCESSO ESECUTIVO MOBILIARE E IMMOBILIARE RELATIVO CONTROVERSIE IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI E DIVORZIO PROCESSI ESECUTIVI Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 MOBILIARI 37 Valore inferiore ad 2500 ESENTE prole PROCESSI ESECUTIVI Diritti di copia Diritto ex art 30 MOBILIARl Contributo unificato Valore superiore ad ESENTE prole PROCESSI ESECUTIVI Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 IMMOBILIARI 242 PROCESSI DI Contributo unificato Diritti di copia Diritto ex art 30 OPPOSIZIONE AGLI 146 ATTI ESECUTIVI Art 615,2 c e 617 cpc Diritti di Copia Diritto ex art. 30 registro PROCESSI DI Contributo unificato OPPOSIZIONE In base al valore ALL'ESECUZIONE Diritti di copia Diritti ex art. 30 registro RICORSO ex Contributo unificato Art 624 cpc 85 Camerali RECLAMO Diritti di copia Diritti ex art. 30 registro Art 624, 2 comma e 630 Contributo unificato cpc 85 aumentato della Camerali meta 6
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CONTRIBUTO UNIFICATO 2014 Processo civile ordinario Valore 1 grado Impugnazione Cassazione Per i processi di valore fino a 1.100,00 37,00 55,50 74,00 Per i processi di valore superiore a 1.100,00 e fino
Primo GRADO Impugnazione Cassazione. Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00
CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 3 marzo 2015 Processo civile ordinario (1) Primo GRADO Impugnazione Cassazione Processi di valore fino a. 1.100,00. 43,00. 64,50. 86,00 Processi di valore superiore
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CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 12 giugno 2012 Processo civile ordinario Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00. 85,00
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CONTRIBUTO UNIFICATO Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013 Processo civile ordinario (1) Valore Processi di valore fino a. 1.100,00. 37,00 Processi di valore superiore a. 1.100,00 e fino a. 5.200,00 Processi
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