Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento della riforma della geografia giudiziaria Atto del Governo 36

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1 Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento della riforma della geografia giudiziaria Atto del Governo 36 dossier n 33 /0-19 novembre Elementi per l'istruttoria normativa Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 36 Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari Numero di articoli: 12 Date: presentazione: 31 ottobre 2013 assegnazione: 31 ottobre 2013 Commissione competente : II Giustizia Rilievi di altre Commissioni : V Bilancio Introduzione Lo schema di decreto legislativo in esame (A.G. 36) integra, corregge e coordina con la normativa vigente la recente riforma della geografia giudiziaria attuata con i decreti legislativi 155 e 156 del 2012, cui apporta alcuni correttivi. Il correttivo: i principali profili In sintesi, il provvedimento: adegua l'ordinamento alla sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della soppressione del tribunale e della procura della Repubblica di Urbino; individua nel comune di Aversa la sede del tribunale di Napoli Nord, stabilendo modalità per la tempestiva copertura degli organici dei relativi uffici giudiziari; provvede alle modifiche tabellari conseguenti alla mancata soppressione del tribunale di Urbino e all'istituzione di quello di Napoli Nord; prevede disposizioni transitorie sui giudici popolari nelle corti d'assise, sulla competenza del tribunale per i giudizi pendenti e sull'edilizia giudiziaria; prevede modalità per il trasferimento dei magistrati onorari. Il contenuto dello schema di decreto Lo schema di decreto correttivo in esame (A.G. 36) è stato adottato dal Governo nell'esercizio del potere correttivo ed integrativo dei D.Lgs 155 e 256/2012 derivante dall'art. 1, commi 3 e 5, della legge delega 148/2011. Il comma 3 ha previsto che la riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Il comma 5 ha stabilito che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega (13 settembre 2012), nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Con i due decreti legislativi nn. 155 e 156 del 2012, in attuazione alla delega conferitagli dalla legge n. 148 del 2011, il Governo ha operato una profonda riforma delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari di primo grado a fini di riduzione della spesa e di miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia. Il decreto legislativo 155 del 2012 ha proceduto alla revisione e alla nuova organizzazione dei tribunali e delle relative procure della Repubblica. In particolare, il provvedimento, rispetto a una situazione iniziale di 165 uffici di primo grado (più il tribunale di Giugliano, mai effettivamente entrato in attività) e 220 sezioni distaccate di tribunale, ha previsto la soppressione di: 31 tribunali; I decreti attuativi della riforma

2 31 procure; tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale. Con particolare riferimento alle sezioni distaccate, nonostante le richieste di mantenimento in vita di alcune di esse, il Governo ha ribadito la totale soppressione in quanto ritenuto modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato foriero d'inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione, come dimostrano i numerosi provvedimenti d'accentramento adottati dai presidenti di tribunale ex art. 48-ter O.G.. Il decreto legislativo 156 del 2012 ha operato analoga riorganizzazione in relazione agli uffici del giudice di pace. Il provvedimento sopprime un significativo numero di uffici, in particolare quelli situati in sede diversa da quella del circondario di tribunale; di tali uffici, è stato operato un limitatissimo recupero in relazione agli specifici parametri previsti dalla legge delega. Su un totale di 846 uffici esistenti sono state soppresse ben 667 sedi del giudice di pace. Restano in attività 179 uffici (133 presso sedi circondariali; 46 presso altre sedi). Il decreto stabilisce, come previsto dalla delega, la possibilità per i comuni di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, accollandosi i relativi oneri finanziari. Una parte della disciplina introdotta dai due decreti legislativi è divenuta vigente il 13 settembre La complessiva riforma della geografia giudiziaria è efficace, a regime, dallo scorso 13 settembre Il provvedimento del Governo è composto di 12 articoli e di 7 allegati sostitutivi delle attuali tabelle relative alla competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari. L'articolato comprende: un capo I (artt. da 1 a 9) relativo alle disposizioni correttive della nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici di procura; un capo II (artt. 10 e 11) inerente modifiche alla organizzazione degli uffici del giudice di pace (l'art. 12 reca la cluasola finanziaria). Sullo schema di decreto correttivo, il C.S.M. ha espresso un articolato parere con delibera 22 ottobre Gli articoli da 1 a 3 dello schema di decreto legislativo sostituiscono le tabelle che definiscono la riforma della geografia giudiziaria (dall'elenco delle sedi degli uffici soppressi con la riforma, alla competenza territoriale dei circondari di ciascun tribunale e giudice di pace, ufficio di sorveglianza, corte d'assise d'appello e corte d'assise). L'esigenza di dettare disposizioni correttive scaturisce, in particolare: dalla citata sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 1, con l'allegata tabella A, del D. lgs. 155/2012, limitatamente alla soppressione del Tribunale di Urbino; secondo la Corte, la norma ha violato la delega, che stabilisce la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 novembre 2011; dalla peculiarità del Tribunale di Napoli Nord che, diversamente da tutti gli altri tribunali, non contiene nella propria denominazione un esplicito riferimento a una località geografica ("Napoli Nord" non è infatti un comune); la sede del tribunale è individuata dal provvedimento in esame nel comune di Aversa, in provincia di Caserta. Ciò rileva in quanto l'art. 42 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 12/1941) individua la sede di ogni tribunale ordinario nel capoluogo; il fatto che tale capoluogo non sia automaticamente individuabile nel caso del nuovo tribunale rende necessario l'intervento del legislatore. La relazione illustrativa precisa, infatti, che "prima della disposizione in parola, la sede del Tribunale di Napoli Nord doveva comunque intendersi in ognuno dei comuni ricompresi nel relativo circondario, e pertanto gli edifici di erogazione dei servizi di giustizia collocabili in ciascuno di essi. Infatti, non individuando "Napoli Nord" una specifica località geografica, deve intendersi capoluogo a norma dell'art. 42 dell'ordinamento giudiziario, ognuno dei comuni compresi nel circondario che ne definisce la competenza territoriale". Sull'istituzione del nuovo tribunale e sulla scelta di Aversa come sede, il sottosegretario alla Giustizia Ferri - rispondendo alla Camera all'interpellanza urgente Palma nella seduta dell'assemblea del 13 settembre u.s. e ribadendo quanto espresso dal ministro Cancellieri in sede di question-time nella seduta del 25 luglio u.s. - ne ha chiarito la genesi, ricordando tra l'altro che "la decisione di localizzare il tribunale ad Aversa è maturata a seguito di una serie di contatti con i sindaci dei diversi comuni, ove erano collocate le sedi distaccate soppresse (parlo di Aversa, Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano), facenti parti del nuovo circondario del tribunale di Napoli Nord". Uffici giudiziari ordinari: modifica alle tabelle Pare utile valutare l'opportunità di una disciplina transitoria con riguardo al ripristino del tribunale di Urbino, in particolare con riguardo alle disposizioni del d.lgs. 155/2012 che già producono effetti, ad esempio quelle concernenti le procedure di ricollocazione dei magistrati in servizio presso tale tribunale, già attivate ex art. 6 del d.lgs. 2

3 Si ricorda che il mantenimento del tribunale di Urbino era previsto tra le condizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione Giustizia della Camera sullo schema di decreto legislativo (ora D.lgs 155/2012) relativo alla soppressione dei tribunali (1 agosto 2012). Si legge nel parere che "il Tribunale di Urbino, è stato accorpato al Tribunale di Pesaro, pur trattandosi di capoluogo di Provincia (Pesaro Urbino) in base al RD , n. 4495, per cui doveva essere escluso dalla secca soppressione in base al tenore letterale dell'articolo 1 della lettera a) della legge delega". Analoga richiesta sul tribunale di Urbino era contenuta nell'analogo parere della Commissione Giustizia del Senato. In particolare, l'articolo 1 del provvedimento in esame prevede: la sostituzione della tabella A allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, contenente l'elenco degli uffici giudiziari soppressi (comma 1). La nuova tabella, relativamente alla Corte d'appello di Ancona, non contiene più i riferimenti al tribunale di Urbino e alla relativa Procura della Repubblica. la sostituzione della tabella A allegata all'ordinamento giudiziario (RD n. 12/1941), contenente, per ogni tribunale di ciascun distretto di corte d'appello, l'elenco dei singoli comuni ricompresi nel relativo circondario (comma 3). Nella nuova tabella è inserito anche il tribunale di Urbino con i relativi comuni del circondario. Le modifiche introdotte dagli articoli 2 e 3 dello schema in esame derivano - secondo quanto precisato dalla relazione - dalle esigenze di adeguamento connesse all'istituzione del tribunale di Napoli Nord. In realtà, oltre alle indicate esigenze (ed a quelle derivanti dalla mancata soppressione del tribunale di Urbino), le modifiche di cui all'art. 3 sono dirette a integrare il contenuto della tabella N, concernente le corti d'assise d'appello (v. ultra). L'articolo 2 riguarda l'adeguamento della tabella A allegata all'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) - sostituita dall'allegato III dello schema - che individua l'ambito territoriale di competenza degli uffici di sorveglianza. Tali uffici, cui sono preposti i magistrati di sorveglianza, sono infatti costituiti a livello di singolo circondario o di più circondari di tribunale (al contrario dei tribunali di sorveglianza, costituiti singolarmente presso ogni distretto di corte d'appello e in ogni sezione distaccata di corte d'appello). La modifica a tale tabella si limita all'aggiunta del circondario del tribunale di Urbino tra quelli afferenti alla competenza dell'ufficio di sorveglianza di Ancona; analoga operazione riguarda il circondario del tribunale di Napoli Nord rispetto all'ufficio di sorveglianza di Napoli. Nel suo parere del 23 ottobre 2012 sul decreto correttivo all'esame, il CSM ha auspicato un intervento del legislatore sull'adeguamento degli organici della magistratura di sorveglianza. Infatti, secondo il CSM "occorre ribadire che la modifica della geografia giudiziaria quale determinata anche dall'intervento normativo in esame, comporta rilevanti squilibri nella distribuzione degli affari tra gli uffici ed i tribunali di sorveglianza. La nuova conformazione dei circondari determina, quale effetto indiretto, la inclusione nella competenza di un ufficio di istituti penitenziari e bacini di utenza in precedenza affidati alla sorveglianza di altri uffici, senza che alla rideterminazione dei carichi di lavoro corrisponda un adeguamento del personale amministrativo e di magistratura". L'articolo 3 modifica, invece, la tabella N allegata al DPR n. 757/1951 (Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di Corti di assise), sostituita dall'allegato IV dello schema di decreto, che attualmente individua, per distretto, il numero delle Corti di assise di appello, le loro sedi di normale convocazione, le Corti di assise comprese nella circoscrizione delle Corti di assise di appello, nonchè il numero dei giudici popolari di queste ultime. L'art. 2 del DPR 757/1951 prevede che il numero delle corti di assise, quello delle corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari, sono stabiliti nella tabella N allegata al decreto. La nuova tabella N sembra attuare integralmente il contenuto del citato art. 2 del DPR 757. Infatti la tabella, oltre ai citati dati, comprende anche quelli relativi alle singole Corti d'assise (attualmente sono individuate le sole Corti d'assise comprese nella circoscrizione della Corte di assise di appello) individuando, rispettivamente: - il numero delle Corti di assise; - la sede di normale convocazione della Corte; 3

4 - i tribunali compresi nella circoscrizione della Corte di assise; - il numero dei giudici popolari per ogni Corte d'assise. Pur non essendo espressamente previste dalla delega di cui all'art. 1 della legge 148/2011, le modifiche tabellari in oggetto sono state dal Governo, evidentemente, comprese tra quelle aventi natura di coordinamento (art. 1, comma 3, L. 148) e come tali inserite nel decreto correttivo. Il contenuto della tabella N è, inoltre, coordinato con le indicate novità relative ai tribunali di Napoli Nord e Urbino. L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello. La norma introdotta prevede - per la costituzione delle predette Corti - che fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo in esame - siano da considerarsi idonee le liste dei giudici popolari già formate ai sensi dell'art. 23 della legge 287/1951. L'art. 23 della L. 287/1951 stabilisce che le liste generali dei giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di appello sono formate con l'intervento del pubblico ministero e del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati o di un suo delegato, e l'assistenza del cancelliere, imbussolando, in pubblica udienza, in una urna tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi nei rispettivi albi definitivi dei giudici popolari assegnati a ciascuna Corte di assise o a ciascuna Corte di assise di appello, e procedendo all'estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale, rispettivamente degli uomini e delle donne. Tutti gli iscritti delle liste generali dei giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Per la formazione delle liste dei giudici popolari supplenti vengono imbussolati i numeri corrispondenti agli iscritti negli albi definitivi aventi la residenza nel comune per cui occorre formare la lista e poi si procede alla estrazione fino a raggiungere il numero dei giudici popolari ordinari prescritto tenendo separate le liste degli uomini e quelle delle donne. Ai fini della formazione delle liste separate dei giudici popolari, uomini e donne, di cui ai due precedenti comma, allorché una delle due liste viene completata, le estrazioni proseguono fino al completamento dell'altra, senza tenere conto dei nominativi di coloro che vengono sorteggiati in eccedenza alla lista già formata. Come riferisce la relazione allo schema di decreto, la necessità dell'intervento deriva dal fatto che i giudici popolari "vengono estratti a sorte da liste composte da uomini e donne inseriti in elenchi ed albi formati da ciascun comune, cosicché la diversa allocazione dei comuni per effetto della revisione delle circoscrizioni giudiziarie incide sulla formazione dei predetti elenchi ed albi. E' dunque opportuno che, per un periodo limitato di sei mesi, si preveda espressamente la possibilità di attingere dalle liste come già formate ai fini della composizione delle Corti d'assise ed in vista della formazione delle nuove liste coerenti al nuovo assetto territoriale degli uffici giudiziari". L'articolo 5 aggiunge un comma 4-bis all'art. 5 del decreto legislativo 155/2012 che - per permettere la copertura degli organici di magistratura del nuovo tribunale di Napoli Nord - deroga alla disciplina dei tramutamenti successivi dei magistrati (art. 194 dell'ordinamento giudiziario) che prevede l'impossibilità di trasferire ad altre sedi il magistrato da una sede da lui chiesta prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio (salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia). La norma amplia gli strumenti a disposizione del CSM per ovviare alla copertura degli organici affidando all'organo di autogoverno della magistratura il compito di stabilire i criteri di selezione per la veloce copertura dell'organico degli uffici giudiziari di Napoli Nord. Organici del tribunale di Napoli Nord La novella fornisce copertura normativa alla soluzione data dal CSM sul piano amministrativo all'insoddisfacente risultato della procedura concorsuale di tramutamento avviata con delibera 14 luglio 2013 per la copertura di 23 posti di giudice e 11 posti di procuratore della Repubblica nel nuovo tribunale di Napoli Nord. La procedura concorsuale si era chiusa con solo 6 giudici trasferiti, rimanendo, quindi, una scopertura di 17 giudici e 11 sostituti procuratori. Uno dei principali motivi di esclusione dal concorso afferma il CSM nel citato parere del 23 ottobre scorso "è risultato proprio essere la regola dell'art. 194, Regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12". Il CSM, nell'ambito delle sue prerogative amministrative, ha allora avviato un concorso straordinario per Napoli Nord (delibera 11 settembre 2013) che prevede la deroga alla legittimazione triennale di cui all'art. 194 dell'ordinamento giudiziario; il periodo utile di permanenza nella sede iniziale è fissato in 2 anni (hanno, cioè, potuto chiedere il trasferimento i 4

5 magistrati con 2 anni di permanenza nella sede di provenienza al momento della presentazione della domanda). In riferimento all'affidamento al CSM dell'opera di definizione dei criteri di selezione dell'organico previsto dalla novella, il Consiglio ritiene che questa "appare invero di significativa necessità, considerata la genericità della deroga all'art. 194 O.G. prevista al primo comma della norma. A tal proposito, è probabilmente opportuno che venga esplicitato che la discrezionalità del CSM,nell'esercizio delle prerogative amministrative sue proprie, debba estendersi anche alla individuazione di eventuali requisiti di legittimazione ulteriori e diversi rispetto a quelli previsti dalla legge di Ordinamento giudiziario". Si osserva, inoltre, come il CSM critichi - in relazione alla complessità della revisione delle piante organiche conseguenti alla riforma - le previsioni dell'art. 6 del D.Lgs 155/2012 che stabilisce il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (termine ritenuto esiguo) per la richiesta di assegnazione a posti vacanti pubblicati.per i magistrati titolari dei posti direttivi e semidirettivi negli uffici di tribunale e procura destinati alla soppressione, in deroga al disposto dell' art. 194 dell'ordinamento giudiziario. L'articolo 6 mira a permettere - entro 8 mesi dall'entrata in vigore del decreto correttivo in esame - una adeguata dotazione di magistrati onorari presso i tribunali all'esito delle riorganizzazione territoriale prevista dalla riforma. Il trasferimento dei magistrati onorari (giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari) presso le nuove sedi avverrà, a domanda, sulla base delle modalità individuate dal CSM entro 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. L'effettivo trasferimento dovrà avvenire entro i 6 mesi successivi. La necessità dell'intervento deriva, come si evince dal più volte citato parere del CSM, dalla concreta possibilità che l'accorpamento di tribunali e sezioni distaccate abbia provocato difficoltà di funzionamento o inadeguatezze del numero e dell'attività dei magistrati onorari impiegati in tribunali e procure. Ciò, sia dal punto di vista dell'ufficio, "per il fatto che si è realizzata una sommatoria meccanica del numero degli addetti senza una preventiva valutazione delle necessità, sia dal punto di vista del singolo - per ii potenziale emergere di situazioni d'incompatibilità prima inesistenti" con particolare riferimento ai giudici onorari esercenti la professione di avvocato. Per il CSM sarebbe opportuno adottare "uno strumento che consenta di intervenire in via di urgenza ed immediatezza sulle situazioni di incompatibilità.. Strumento idoneo potrebbe essere quello dell'applicazione temporanea endodistrettuale disposta dal Presidente e dal Procuratore Generale della Corte d'appello come attualmente prevista dall'art. 110 O.g., in attesa della definizione del la procedura di trasferimento" Con l'articolo 7 è integrata la formulazione del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 che prevede attualmente, in presenza di specifiche ragioni organizzative o funzionali, derogando all'art. 2 della L. 392/1941, che stabilisce un contributo annuo dello Stato ai Comuni per il mantenimento dei locali adibiti ad uffici giudiziari (la deroga sembrerebbe consistere nell'erogazione di contributi a comuni che, dopo la riforma, non sono più sede di uffici giudiziari) che il Ministro della giustizia possa disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, al massimo fino al 13 settembre 2018 (ovvero 5 anni decorrenti dall'efficacia della riforma), gli immobili di proprietà dello Stato - ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati mediante mutui contratti dai comuni con la Cassa depositi (ex art. 19, L. 119/1981) - adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi. L'art. 7 dello schema di decreto precisa che detti immobili di proprietà comunale sono anche quelli interessati da interventi edilizi finanziati tramite contributi integrativi dello Stato ai Comuni sedi di uffici giudiziari, ex L. 26/1957. Si tratta di contributi a favore dei Comuni che siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari. L'articolo 8 aggiunge due nuovi commi (2-bis e 2-ter) all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2012, relativo alla disciplina transitoria della riforma. Tale articolo 9 prevede attualmente che le udienze fissate davanti ad uno dei tribunali destinati alla soppressione in una data compresa tra l'entrata in vigore del decreto (13 settembre 2012) e la data di efficacia "a regime" della riforma (13 settembre 2013) sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi al tribunale competente in base della riforma (comma 1). Fino al 13 settembre 2013, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione (comma 2). Magistrati onorari di tribunale Edilizia giudiziaria Disciplina transitoria della riforma Il nuovo comma 2-bis introduce una disposizione interpretativa dell'art. 9 del decreto che - facendo propria l'opinione del C.S.M. espressa nella delibera del 22 maggio 2013 (v. ultra) - mira a risolvere definitivamente il dubbio in ordine alla competenza sui procedimenti civili e penali pendenti presso le sedi distaccate di tribunale soppressi 5

6 quando, come accaduto a seguito della ridefinizione dei circondari, i territori di loro competenza siano migrati ad un circondario di Tribunale diverso da quello presso cui operavano. La nuova norma chiarisce che l'ambito applicativo dell'art. 9 non può riferirsi alle sezioni distaccate; queste ultime, in base all'interpretazione del CSM, accolta dallo schema di decreto, non costituiscono "uffici" a norma dell'ordinamento giudiziario bensì mere articolazioni dell'ufficio giudiziario principale rappresentato dal solo tribunale circondariale. Il comma 2-bis prevede che la soppressione delle sezioni distaccate di tribunale non determina alcun mutamento della competenza per i procedimenti civili e penali pendenti; tale competenza appartiene alla sede principale del tribunale, non essendo le sezioni distaccate uffici giudiziari. Sostanzialmente, tra il 13 settembre 2012 e il 13 settembre 2013, la competenza alla prosecuzione dei procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate soppresse appartiene alla sede centrale ovvero all'originario tribunale circondariale; dopo il 13 settembre 2013, solo per le nuove sopravvenienze, la competenza appartiene al tribunale competente all'esito della riforma. Tale è la posizione assunta dal C.S.M. con la sopracitata delibera 22 maggio 2013 secondo la quale "Può, dunque, condivisibilmente reputarsi che il dubbio interpretativo...sia più apparente che reale, in quanto, anche nel caso in cui il rimodellamento delle circoscrizioni giudiziarie comporti che territori comunali attualmente appartenenti ad una certa sezione distaccata siano assegnati, a decorrere dal 13 settembre 2013, alla competenza territoriale di affatto diverso Tribunale, quest'ultimo sarà competente alla trattazione e definizione unicamente degli affari sopravvenuti a detta data e non, quindi, anche dei procedimenti già pendenti dopo l'esercizio dell'azione dinanzi alla cennata sezione distaccata, i quali, invero, proseguiranno presso l'originaria sede principale." Afferma, inoltre, la relazione allo schema di decreto che "la pacifica giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che i rapporti tra sede principale e distaccata non sono mai riconducibili a questioni di competenza, ma soltanto alla regola di distribuzione degli affari, interna allo stesso ufficio, il cui regime è fissato dall'art. 83 disp. att. c.p.c. (cfr., a titolo di esempio, Cass. n del 2006 e, da ultimo, Cass. n del 2012)". Il comma 2-bis individua poi espressamente il momento di pendenza dei procedimenti penali non al momento dell'iscrizione della notizia di reato nel relativo registro bensì a quello in cui la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero. Spiega la relazione al provvedimento che "il riferimento, non già al momento formale dell'iscrizione ma a quello della disponibilità della notizia di reato da parte dell'ufficio di procura tiene conto di un dato della prassi, costituito dal ritardo, spesso consistente, con cui gli uffici provvedono, per oggettive difficoltà logistiche e organizzative, all'adempimento dell'iscrizione." Il comma 2-ter mira a risolvere l'ulteriore dubbio relativo alla competenza alla trattazione di procedimenti penali pendenti a norma del comma 2-bis (ovvero quando la notizia di reato è acquisita o è pervenuta agli uffici del pubblico ministero) davanti alle procure di Napoli e S. Maria Capua Vetere, procedimenti che - all'esito della riforma della geografia giudiziaria - sarebbero di competenza del nuovo tribunale di Napoli Nord. In conformità di quanto stabilito al nuovo comma 2-bis, anche qui è previsto il permanere della competenza presso i tribunali che hanno già avviato la trattazione dei procedimenti. Solo dal 13 settembre 2013 i procedimenti penali saranno quindi incardinati presso il tribunale di Napoli Nord. La previsione ha lo scopo di non gravare immediatamente il nuovo ufficio giudiziario di un numero elevato di fascicoli, anche in relazione ai tempi necessari per l'integrale copertura della pianta organica. Tale previsione pare, quindi avere effetti retroattivi sulla competenza per i procedimenti penali pendenti presso i tribunali di Napoli e S. Maria Capua Vetere tra il 13 settembre 2013 e la data di entrata in vigore del correttivo in esame. Analoga soluzione riguarda i procedimenti di prevenzione per i quali alla stessa data (13 settembre 2013) sia stata già formulata proposta della misura (sequestro o confisca) al tribunale da parte dei soggetti titolari del potere di iniziativa. Secondo il CSM tale opportuna previsione andrebbe estesa anche in relazione ai procedimenti di sorveglianza, per i quali pure "è opportuno evitare un simultaneo arrivo di grandi numeri di affari in fase di avvio dell'ufficio". 6

7 L'articolo 9 prevede disposizioni relative alla concreta gestione degli uffici giudiziari di Napoli Nord. L'art. 1 del DL 522/1993 ha istituito, nell'ambito della organizzazione del Ministero della giustizia, l'ufficio speciale del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città (comma 1).All'ufficio speciale sono attribuite le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli (comma 2). Si rammenta che il CSM affermò - nel parere del 19/1/1994 sul DL 522/ che "non sarebbe immaginabile affidare codesta funzionalità al Comune di Napoli, che attraversa una crisi finanziaria gravissima ed è alle prese con problemi di enormi dimensioni". L'istituzione dell'ufficio, venne incontro ad una specifica sollecitazione dello stesso CSM, formulata nella "Relazione sullo stato della giustizia a Napoli" approvata dal plenum con delibera del 29/9/1993. Gestione del tribunaledi Napoli Nord L'art. 9, integrando la formulazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1 del D.L. 522/1993, affida all'ufficio speciale ministeriale la gestione e la manutenzione degli edifici e dei locali che ospitano il tribunale di Napoli Nord e relativa Procura. La modifica non produce effetti sull'organizzazione del Ministero della Giustizia, stabilita dal regolamento di organizzazione di cui al DPR 55/2001, le cui disposizioni sono fatte salve. Tale ultimo riferimento sembra essere fatto all'art. 5, comma 3, del DPR che prevede che detto Ufficio speciale costituisca ufficio dirigenziale generale del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. Gli artt. 10 e 11 dello schema di decreto apportano le necessarie modifiche tabellari relative agli uffici del giudice di pace dall'istituzione del tribunale di Napoli Nord. Si ricorda che il giudice di pace di Urbino non era stato soppresso dal D.Lgs 156/2012 Giudici di pace: modifiche alle tabelle L'articolo 10 sostituisce, con gli allegati V e VI del provvedimento in esame, rispettivamente le tabelle A (relativa agli uffici del giudice di pace soppressi con la riforma) e B (relativa alle corrispondenze degli uffici soppressi con i nuovi uffici), entrambe allegate al D.Lgs 156/2012, concernente la revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei giudici di pace. Dalla tabella A è espunto il riferimento al giudice di pace di Aversa (ora giudice di pace di Napoli Nord). Nella tabella A si precisa che i territori dei soppressi giudici di pace di Afragola, Casoria, Frattamaggiore e Marano di Napoli fanno parte del circondario del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa. L'articolo 11 sostituisce, con l'allegato VII, la tabella A allegata alla legge 374/1991 (relativa agli attuali uffici del giudici di pace ed ai comuni ricadenti nella competenza territoriale degli uffici). La norma aggiunge un comma 1-bis all'art. 2 del D.Lgs 156/2012 che rinomina il giudice di pace di Aversa giudice di pace di Napoli Nord. Come si evince dalla nuova tabella, le uniche modifiche introdotte riguardano l'istituzione del giudice di pace di Napoli Nord in Aversa. Il nuovo ufficio (Aversa ricade attualmente nel circondario del giudice di pace di S. Maria Capua Vetere) attrae alla sua competenza comuni già ricadenti nella competenza dei giudici di pace di Napoli e di S. Maria Capua Vetere. Secondo il parere del CSM sullo schema in esame risulta particolarmente opportuna la formulazione di una proposta di modifica del comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. n. 156/2012. Tale disposizione prevede all'esito del procedimento di mantenimento degli uffici del giudice di pace su richiesta dei comuni, anche consorziati tra loro - che il provvedimento di rinnovata istituzione degli uffici già soppressi debba essere adottato in forma di decreto ministeriale. Tuttavia, il comma 5 dell'art. 3 dispone che: "Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà' conseguentemente soppresso con le modalità' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374" (ovvero con DPR, su proposta del Ministro della Giustizi a, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati). Ora secondo il CSM "la differente previsione formale di cui al comma 3 ed al comma 5 non appare ragionevolmente giustificabile ed anzi risulta contrastante con un canone di simmetria e specularità delle esternazioni provvedimentali a contenuto opposto, secondo il cri terio generale del contrarius actus. Inoltre, non può sfuggire che anche la determinazione delle piante organiche 7

8 dei giudici togati sul piano nazionale avviene con decreto del Ministro della Giustizia". L'articolo 12 reca la clausola d'invarianza finanziaria.. Relazioni e pareri allegati Al provvedimento sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'a.i.r. (analisi di impatto della regolamentazione), l'a.t.n. (analisi tecnico-normativa) ed il parere del Consiglio superiore della magistratura. Conformità con la norma di delega Lo schema di decreto legislativo è approvato dal Governo in conformità all'art. 1, commi 3 e 5 della legge delega n. 148 del In particolare, tali disposizioni prevedono che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie debba realizzare «il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti» (comma 3) e che il Governo - con la procedura prevista per l'emanazione dei decreti legislativi di riforma della geografia giudiziaria - possa, entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi (13 settembre 2012), e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla delega, adottare disposizioni integrative e correttive degli stessi decreti legislativi (comma 5). In particolare, andrebbe verificata la conformità ai criteri di delega della modifica della tabella N allegata al DPR 757/1951, il cui contenuto è stato esteso ai dati informativi relativi alle singole Corti d'assise. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite Il contenuto dello schema di decreto legislativo è riconducibile alla materia giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l). Conformità con altri princìpi costituzionali Il provvedimento appare, in particolare, conforme all'art. 108 Cost., primo comma, secondo cui le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. gi0125_0 Servizio Studi - Dipartimento Giustizia st_giustizia@camera.it CD_giustizia La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.i contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

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