Il distrattario non è parte nel processo tributario
|
|
- Romina Chiesa
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Il distrattario non è parte nel processo tributario di Valeria Fusconi Pubblicato il 29 settembre 2009 il difensore che, nel processo di primo grado, abbia richiesto la distrazione in suo favore delle spese di lite, partecipa al processo senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga contrasto sulla distrazione Il difensore che, nel processo di primo grado, abbia richiesto la distrazione in suo favore delle spese di lite, partecipa al processo (ed anche alle successive fasi di impugnazione) senza acquisire la qualità di parte, salvo che sorga contrasto sulla distrazione. Conseguentemente, l appello proposto dall Agenzia delle Entrate unica soccombente nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e, dunque, unica legittimata a proporre appello avverso la sentenza sfavorevole deve qualificarsi come appello principale, soggetto al termine lungo previsto dall art. 327 c.p.c., anche perché ritualmente notificato e non depositato con controdeduzioni. A tali interessanti conclusioni è pervenuta la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sezione di Messina, con la sentenza n. 201/02/09, depositata il 30/06/2009, respingendo l eccezione di inammissibilità dell appello dell Agenzia per manifesta tardività, avanzata dal difensore distrattario del contribuente. I fatti di causa originano da un provvedimento di diniego in ordine all istanza di rimborso avanzata dal contribuente, tendente ad ottenere la restituzione della quota IRPEF indebitamente trattenuta dal datore di lavoro (amministrazione comunale) al 1
2 momento della liquidazione dell indennità di fine rapporto. La parte rappresentata dal difensore di fiducia chiede, altresì, che le somme da rimborsare siano maggiorate degli interessi di legge e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite. La Commissione Tributaria Provinciale accoglie il ricorso, condannando l amministrazione finanziaria al pagamento delle spese processuali, debitamente quantificate in spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge. Avverso il predetto pronunciamento intervengono due distinte impugnative: 1) appello dell Agenzia delle entrate, notificato in data in data 29 settembre 2005, con il quale: a) viene avanzata l eccezione pregiudiziale di decadenza della domanda di rimborso, presentata oltre il termine di cui all art. 38 del DPR 602/1973, nella formulazione applicabile ratione temporis; b) viene reiterata la non spettanza della rivalutazione monetaria al rimborso delle maggiori ritenute operate; c) viene contestata la condanna alle spese di lite sia perché non motivata, ma anche perché afferisce ad un contenzioso ormai seriale e di scarsa complessità; 2) appello del difensore del contribuente, presentato in proprio nella qualità di distrattario in data 02 febbraio 2005 (e, dunque, prima dell appello dell Agenzia), il quale muove un unica censura nei confronti della prima statuizione, consistente nell omessa pronuncia sulla specifica domanda di distrazione delle spese di lite in favore del procuratore anticipatario, la cui corrispondente istanza era stata ritualmente avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio. 2
3 Avverso l appello proposto dall ufficio finanziario si costituisce in giudizio il contribuente sempre rappresentato dal difensore di fiducia eccependone in via preliminare l inammissibilità per manifesta tardività, in quanto a suo dire la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è già stata oggetto di impugnazione da parte del procuratore in proprio e, quindi, il termine ultimo per la proposizione di qualsiasi forma di impugnazione (appello incidentale) veniva a scadere improrogabilmente sessanta giorni dopo la notifica dell appello (principale) già promosso dal procuratore. Come in precedenza accennato, i giudici del riesame hanno ritenuto tempestivo e, quindi, ammissibile l appello proposto dall Agenzia sia sotto il profilo soggettivo per essere l Agenzia titolare di un concreto interesse in quanto parte soccombente nel primo giudizio, sia per l osservanza dei termini previsti dal citato art. 327 c.p.c. e delle disposizioni di cui all art. 53 del d.lgs. 546/1992. Nel merito della predetta pronuncia non è fuor di luogo rammentare che, a norma dell art. 52 del d.lgs. 546/1992, la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale può essere appellata alla Commissione Tributaria Regionale con atto proposto nelle forme previste dal successivo art. 53, secondo comma. Secondo i principi generali del processo civile, la legittimazione all impugnazione (ovvero a presentare ricorso in appello) spetta a chi è stato parte del giudizio in cui la sentenza è stata pronunciata, trovando applicazione l ulteriore principio statuito dall art. 100 del c.p.c. in base al quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse che si ravvisa nella soccombenza, ovvero in una decisione reputata lesiva degli interessi e delle pretese vantate dalla parte. 3
4 Avverso l atto di appello (principale) e nei sessanta giorni successivi alla sua notifica, la parte appellata deve costituirsi in giudizio a meno che non intenda proporre appello incidentale (1) (art. 54, 2 comma, d.lgs. 546/1992), cioè proporre anch essa domande tendenti alla riforma della sentenza pronunciata: l unica differenza fra le due forme di appello consiste nella successione cronologica dei predetti atti, intendendosi con principale l appello proposto per primo ed incidentale quello proposto successivamente. Pertanto, com è stato chiarito (2), la parte appellata, se soccombente può proporre appello incidentale entro 60 gg. (a pena di inammissibilità) dalla notifica dell appello principale, depositandolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Regionale: dall eventuale tardività nel deposito dell appello incidentale consegue l inammissibilità dello stesso, rilevabile anche d ufficio. Così sommariamente delineato il procedimento del giudizio di appello innanzi la Commissione Tributaria Regionale, occorre ulteriormente indagare sull istituto della distrazione delle spese nel processo tributario (art. 93 del c.p.c. applicabile anche al processo tributario) che consente al difensore con procura di chiedere che il giudice, nella sentenza di condanna alle spese, distragga in suo favore gli onorari non riscossi e le spese di lite. L istanza di distrazione non richiede formalità particolari, non sussistendo, riguardo ad essa, l esigenza dell osservanza del principio del contraddittorio e può essere proposta anche oralmente all udienza di discussione della causa, in qualsiasi fase e grado del processo. L unico limite è costituito dalla necessità che il provvedimento di distrazione, anche se autonomo rispetto alle altre statuizioni della sentenza, venga cumulato con questa; non è pertanto consentito proporre la domanda di distrazione 4
5 dopo che sia stata emessa la sentenza. Dunque, pur se contenuta nella sentenza di condanna alle spese, la pronuncia di distrazione va considerata come un provvedimento autonomo che dichiara il sorgere di un diritto di credito direttamente a favore del difensore (3). Ne consegue che, se costituisce principio assolutamente pacifico (4) secondo cui la legittimazione, sia attiva che passiva, nelle impugnative spetta esclusivamente a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel grado del giudizio di merito conclusosi con la sentenza impugnata, l eccezione a tale regola è costituita dall impugnazione della sentenza di condanna alle spese con distrazione in favore del difensore, nella quale quest ultimo può assumere la qualità di parte, sia attivamente che passivamente, soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, cioè quando il giudice non abbia pronunciato sull istanza, l abbia respinta ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione. In altre parole, come precisa il massimo giudice di legittimità nella sentenza n /2004, ne deriva che allorchè l impugnazione riguardi invece l adeguatezza della liquidazione delle spese o, come nella specie, il merito della controversia, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (Cass. 10 settembre 2003, n ; Cass. 19 agosto 2003, n ; Cass. 13 marzo 2001, n. 3624) e ciò perché il difensore che abbia chiesto la distrazione non acquista la qualità di parte, bensì quella di semplice adiectus solutionis causa (5). Come, anche di recente, chiarisce la Suprema Corte (6), costituisce consolidato principio giurisprudenziale che la legittimazione del difensore in proprio sia limitata all ipotesi in cui la controversia riguardi la distrazione delle spese di lite a suo 5
6 favore, cioè quando la sentenza impugnata non ha pronunciato sulla relativa istanza o l ha respinta, mentre tale legittimazione va esclusa ove si controverta sulla mancata condanna di una delle parti al pagamento delle spese, in tal caso configurandosi la legittimazione esclusiva della parte. Alla luce di quanto precede, risulta di tutta evidenza la correttezza del pronunciamento dei giudici di Messina (7) che hanno giustamente individuato le parti della causa in decisione nell Agenzia delle Entrate (appellante principale) e nel contribuente, senza attribuire rilevanza all impugnativa prodotta in proprio dal difensore distrattario, del tutto inefficace a determinare l inammissibilità dell appello dell Agenzia, in ossequio a quanto previsto dall art. 54 del d.lgs. 546/1992 e art. 327 c.p.c.. Non altrettanto condivisibile, invece, è quanto statuito dai giudici del riesame in ordine all eccezione di inammissibilità dell istanza di rimborso per intervenuta decadenza, ritenuta sbrigativamente infondata dal Collegio e pertanto rigettata, con l unica motivazione per relationem alla sentenza della Corte di Cassazione n del 23 ottobre La predetta eccezione viene avanzata per la prima volta dall Agenzia nell atto di appello in via pregiudiziale, in quanto attinente a situazione non disponibile dell Amministrazione finanziaria, a norma dell art del c.c. e, pertanto, rilevabile dal giudice anche d ufficio; dunque l Agenzia, richiamandosi a numerosa e qualificata giurisprudenza (8), ritiene che la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi dell art. 57, 2 comma, del d.lsg. 546/1992. Preliminarmente non ci si può esimere dall osservare l improprio utilizzo del 6
7 termine infondata che ha riguardo al merito della questione, mentre alla Commissione è richiesto un giudizio sull ammissibilità o meno dell eccezione in punto di diritto. Ma ciò che fa emergere in modo inequivocabile l errore del pronunciamento è la lettura della sentenza che motiva il rigetto, apparendo del tutto manifesto il ben diverso avviso del Supremo consesso in ordine alla questione sollevata dall ufficio finanziario. La Cassazione, infatti, chiarisce che, in materia tributaria, la decadenza dell Amministrazione finanziaria dall esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall esercizio di un potere nei confronti dell Amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d ufficio. Ne consegue sul piano processuale, alla luce dell art. 57, 2 comma, del d.lgs. 546/1992 e dell art. 345 c.p.c., comma 2, l inammissibilità della deduzione, effettuata per la prima volta in appello, della violazione di un termine di decadenza sostanziale stabilito in favore del contribuente, e, per converso (come correttamente fatto rilevare dall ufficio finanziario a sostegno dell eccezione di decadenza proposta), la deducibilità per la prima volta in appello della decadenza stabilita dalla legge fiscale in favore dell Amministrazione finanziaria, come nel caso di decadenza del 7
8 contribuente dal diritto al rimborso, per non aver presentato la relativa istanza nel termine previsto dall art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n Non altrettanto condivisibile, invece, è quanto statuito dallo stesso organo giudicante in ordine all eccezione pregiudiziale, sollevata per la prima volta nell appello dell ufficio, sull inammissibilità dell istanza di rimborso del contribuente perché proposta oltre il termine decadenziale previsto dall art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 che la Commissione Regionale, molto frettolosamente, rigetta perché infondata, senza ulteriore motivazione se non il rinvio alla sentenza della Corte di Cassazione n del Valeria Fusconi 29 Settembre 2009 NOTE (1) Secondo la dottrina prevalente, il termine di 60 giorni per il deposito delle controdeduzioni è meramente ordinatorio, ben potendo la parte appellata costituirsi in giudizio tardivamente. (2) AVOLIO-D ANGELO-LUCARIELLO, ll processo tributario, Roma 2003, pag. 173 (3) Cfr. voce Spese giudiziali, di Girolamo Bongiorno, in Enciclopedia Treccani Giuridica, Vol. XXX (4) Cfr. Cass. n /2004, ma anche n. 9538/2001 e n. 2201/1998. (5) Nel diritto romano, l obligatio poteva intercorrere fra due o più soggetti : quando era indicato il creditore, il pagamento liberatorio avveniva solo nei suoi confronti. Se, invece, l obbligazione conteneva la formula prometti di dare a Caio o a Tizio?, allora sorgeva la figura dell adiectus solutionis causa, un soggetto già indicato nell atto quale valido destinatario alternativo del pagamento. (6)Cfr. Cassazione, sentenza n del 28/07/2008 che richiama, fra tante, Cass. n del 2003 e 8
9 n del (7) Nello stesso senso, cfr anche le seguenti sentenze, tutte emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sez. di Messina n. 164/02/2008 e n. 163/02/2008, entrambe depositata il 18/12/2009. (8) In senso conforme, cfr. Cass. n del 2002 e n del 10/12/
LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO
LA FASE CONTENZIOSA: IL GIUDIZIO DI APPELLO A cura di Rosanna Acierno LA PROPOSIZIONE DELL APPELLO (1) L impugnazione della sentenza del giudice di prime cure è ammissibile in presenza dei seguenti requisiti:
DettagliAppello incidentale: termini e forma secondo il giudice di legittimità
Appello incidentale: termini e forma secondo il giudice di legittimità di Angelo Buscema Pubblicato il 26 aprile 2008 La sentenza n. 8785 del 31 gennaio 2008 (dep. il 4 aprile 2008) della Corte di Cassazione,
DettagliGli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013
Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario Quarrata 23 ottobre 2013 Il processo tributario: aspetti generali e ultime novità legislative Il processo tributario Aspetti generali del processo
DettagliLe parti nel processo tributario
IL PROCESSO TRIBUTARIO Le parti nel processo tributario Dott. Antonio Giovanni Tangorra 21 ottobre 2014 Le parti: art. 10 d.lgs. 546 2 Hanno la capacità di essere parte nel processo tributario: - il ricorrente
DettagliIL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
DettagliIl processo tributario. Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe.
Il processo tributario Università Carlo Cattaneo - Liuc anno accademico 2014/2015 corso di diritto tributario prof. Giuseppe. Zizzo 1 gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario:
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliCIRCOLARE N. 56/E. Roma, 24 ottobre 2007
CIRCOLARE N. 56/E 56/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 24 ottobre 2007 OGGETTO: Articolo 155, quinto comma, del codice di procedura civile Computo dei termini Applicabilità al processo
DettagliIl giudizio eseguito, a volte non blocca le mosse successive
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Il giudizio eseguito, a volte non blocca le mosse successive 9 Febbraio 2011 Soprattutto quando il comportamento dell ufficio è finalizzato
DettagliCOMUNE DI BELPASSO REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
COMUNE DI BELPASSO Città Metropolitana di Catania REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Articolo 2 Oggetto della definizione
DettagliIl fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese?
Il fisco può esigere i pagamenti dalla società cancellata dal registro delle imprese? di Mariagabriella Corbi Pubblicato il 11 novembre 2008 approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C. Data pubblicazione: 15/05/2015 SENTENZA sul ricorso 13755-2009 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE
DettagliIl licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso
Il licenziamento individuale: Impugnazione e ricorso Novembre2013 Albini 1 La disciplina dell articolo 6 della legge 604/66 Albini 2 Articolo 6 legge 604/66 Il licenziamento deve essere impugnato a pena
DettagliCome gioca la riforma del processo civile sul tributario
Come gioca la riforma del processo civile sul tributario a cura del Commercialistatelematico Offriamo al lettore una scheda di sintesi della circolare n. 17/E del 31 marzo 2010, diramata dall Agenzia delle
DettagliLa compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata
La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all esecuzione forzata La compensazione, quale fatto estintivo dell obbligazione, può essere dedotta
DettagliProponibilità dell appello incidentale nel processo tributario
Proponibilità dell appello incidentale nel processo tributario di Maria Leo Pubblicato il 15 maggio 2008 L appello incidentale nel processo tributario è contemplato dall art. 54, comma secondo, del D.lgs.
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliDiritto del contenzioso d impresa. Lezione del 19 novembre 2015 «l appello»
Diritto del contenzioso d impresa Lezione del 19 novembre 2015 «l appello» Le impugnazioni in generale Gli articoli dal 49 al 51 del DPR 546/92 disciplinano: - le disposizioni generali applicabili alle
DettagliCass. 3724/2013. Compensazione delle spese: illegittima in mancanza di gravi ed eccezionali motivi.
Il G.d.P. di Torino, pur avendo accolto il ricorso proposto contro il Comune di Torino e la società Equitalia, avverso un provvedimento di fermo amministrativo di un'autovettura, dichiarando la intervenuta
DettagliSCHEMA. Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post
SCHEMA Fonti normative: Elementi di diritto processuale civile (normativa principale di riferimento post riforma del 2012). a) Art. 339 c.p.c.: appellabilità delle sentenze; b) Art. 341 c.p.c.: Giudice
DettagliLa verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo
Sommario: La verifica dei crediti e le impugnazioni allo stato passivo 1. L accertamento del passivo. Premessa. Il sistema di accertamento del passivo nella l. 267/42 Le prassi e gli orientamenti applicativi
DettagliIl processo tributario. Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario
Il processo tributario Università Carlo Cattaneo LIUC anno accademico 2017/2018 corso di diritto tributario gli organi del processo tributario sono organi del processo tributario: le Commissioni tributarie
DettagliLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale del Piemonte LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Alessandria, 16 maggio 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle norme
DettagliINDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE
INDICE I. LE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE LEGGE 2 MARZO 1963, N. 320 Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie pag. Articolo 1. (Sezioni specializzate - Competenza)... 3
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20367 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 31/07/2018 ORDINANZA sul ricorso 8253-2016 proposto da: COMUNE DI PALERMO, in persona del
DettagliIl ricorso collettivo
Il ricorso collettivo di Angelo Buscema Pubblicato il 27 novembre 2010 anche nel processo tributario è ammissibile il ricorso collettivo: la Cassazione illustra i limiti per tale procedura I principi sulla
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 11621 Anno 2018 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 14/05/2018 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2488-2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA. (Sezione II) ha pronunciato la seguente
T.a.r. Lombardia sent. N. 5354/2007 del 10/07/2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Sezione II) ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO 3 MODULO - IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO SEDE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA 3, VIA SILVIO D'AMICO 77, 00145 ROMA, Venerdì: 14.00-19.00 Sabato: 9.00 14.00 1 1
DettagliIRAP non dovuta dal medico senza dipendenti
IRAP non dovuta dal medico senza dipendenti di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 24 settembre 2008 I medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale non sono tenuti al pagamento dell Irap se non dispongono
DettagliCIRCOLARE N. 51/E. OGGETTO: Legittimazione processuale motivi di ricorso concernenti l'attività dell agente della riscossione istruzioni operative
CIRCOLARE N. 51/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 luglio 2008 OGGETTO: Legittimazione processuale motivi di ricorso concernenti l'attività dell agente della riscossione istruzioni operative
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE. Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
5946-11 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14338/2010 cron.59w')
DettagliUn caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria
Un caso di condanna di Equitalia alla lite temeraria di Antonino Pernice Pubblicato il 31 marzo 2018 La Cassazione ha respinto il ricorso presentato da Equitalia Spa avverso il giudizio della CTR che aveva
DettagliSOMMARIO. Capitolo 1 - Rapporti tra il Codice di procedura civile e il processo tributario
SOMMARIO Prefazione... IV Capitolo 1 - Rapporti tra il Codice di procedura civile e il processo tributario 1. L integrazione del diritto processuale tributario... 1 2. Le norme del codice di procedura
DettagliCass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.
Il preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile innanzi al giudice competente. Al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario
DettagliCTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del :esclusione estensione giudicato art CC
CTP di Catania, sez. VIII, sentenza n. 360 del 4.5.10:esclusione estensione giudicato art. 1306 CC Autore: Redazione In: Magistratura tributaria SEZIONE N 8 - R.G.R. N 2850/05 UDIENZA DEL 17/03/2010 SENTENZA
DettagliCategoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 9 04.02.2016 Ricorso per Cassazione. Il difetto di procura L inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di procura comporta la condanna
DettagliLe variazioni ai giudizi di impugnazione
Le variazioni ai giudizi di impugnazione In nero sono evidenziate le modifiche apportate dal Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 Articolo 342 Forma dell appello L appello si propone con citazione
DettagliRICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE. Sezione lavoro. Ricorso per cassazione. della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di
RICORSO PER CASSAZIONE ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE Sezione lavoro Ricorso per cassazione della sentenza n. R.G. n. resa dalla Corte di Appello di, Sezione lavoro, depositata in data, notificata in data,
DettagliCHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO
CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO Massima Sentenza di Cass. civ. Sez. Unite, del 25-07-2007, n. 16412 IMPOSTE E TASSE IN GEN. Ricorso per Cassazione Riscossione delle imposte, in genere L'impugnazione avverso
DettagliEffetto retroattivo della variazione della rendita catastale per effetto di una sentenza tributaria
Effetto retroattivo della variazione della rendita catastale per effetto di una sentenza tributaria di Angelo Buscema Pubblicato il 30 maggio 2007 L Agenzia del Territorio con la risoluzione n. 1 del 27
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliOnorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione n.
Onorari degli avvocati: istanza per la liquidazione è esperibile anche innanzi al Tar Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 01.03.2005 n. 820 Il procedimento previsto dagli artt. 28 e 29 della l. 794/1942,
DettagliE valida l istanza di rimborso ad ufficio incompetente
E valida l istanza di rimborso ad ufficio incompetente di Roberta De Marchi Pubblicato il 28 marzo 2009 Con sentenza n. 4773 del 27 febbraio 2009 (ud. del 17 dicembre 2008) la Corte di Cassazione ha affermato
DettagliCOMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello
COMPETENZA DEL GIUDICE Avv. Alfio Cissello COMPETENZA DEL GIUDICE RADICAMENTO DELLA COMPETENZA La competenza si radica in base alla sede dell ente che ha emanato l atto impugnato. Non ha rilevanza l eventuale
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10934 Anno 2015 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: SCODITTI ENRICO Data pubblicazione: 27/05/2015 SENTENZA sul ricorso 7815-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliLa forma dell appello nel nuovo processo tributario
La forma dell appello nel nuovo processo tributario Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario L art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 prevede: 1. Il ricorso in appello contiene l indicazione della commissione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI LAVORO riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. FABIO MAIONE
DettagliIstanza di rimborso ad un ufficio diverso
Istanza di rimborso ad un ufficio diverso Corte di Cassazione, sez. tributaria, 27 febbraio 2009 n. 4773 La massima L istanza di rimborso presentata a un diverso ufficio dell Amministrazione finanziaria
DettagliRepubblica Italiana. In Nome del Popolo Italiano. La Corte dei Conti. Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale d Appello per la Regione Siciliana composta dai signori magistrati: Dott. Giovanni Coppola Dott. Tommaso Brancato
DettagliDichiarazione sempre emendabile
Dichiarazione sempre emendabile di Francesco Buetto Pubblicato il 22 marzo 2011 la dichiarazione dei redditi costituisce un atto avente natura di dichiarazione di scienza, ritrattabile ed emendabile, anche
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliSommario. 1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag Motivazione concorrente, coordinata, incidentale, dubbiosa pag.
1. La natura e l oggetto del giudizio d appello pag. 9 2. L appello principale e l appello incidentale pag. 12 2.1. Tempestività e tardività dell appello incidentale pag. 12 2.1.1. Segue: alcune questioni
DettagliNulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973:
Nulla la cartella di pagamento non preceduta dalla comunicazione dell esito del controllo formale ex art. 36-ter d.p.r. 600/1973: La Suprema Corte, dopo gli ultimi arresti in materia, prosegue sul filone
DettagliCOMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI
COMUNE DI QUARRATA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 20/03/2019 1 Indice Articolo 1 - Oggetto del Regolamento...3
DettagliIndice generale. Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie
MANUALE DEL PROCESSO TRIBUTARIO AGGIORNATO AL D.M.26 APRILE 2012 Indice generale Capitolo I LE DISPOSIZIONI GENERALI Sezione I La giurisdizione e la competenze delle Commissioni tributarie 1. Gli organi
DettagliSent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA
1 Sent. N. 675/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - GIUDICI - Ivan De Musso Enrico Torri Luigi Impeciati Presidente Consigliere
DettagliNel processo tributario non c è spazio per gli enti esponenziali
Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Giurisprudenza Nel processo tributario non c è spazio per gli enti esponenziali 10 Aprile 2007 Non possono intervenire se agiscono per la tutela di
DettagliL accertamento va notificato anche al rappresentante della società
L accertamento va notificato anche al rappresentante della società di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 27 aprile 2009 se l atto impositivo è inutile l ufficio è responsabile anche dei danni L accertamento
Dettagli«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle
Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011
DettagliIl rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista difensore?
Il rimborso forfettario delle spese generali spetta automaticamente al professionista difensore? di Antonio Terlizzi Pubblicato il 30 novembre 2011 in caso di vittoria di causa e di condanna alle spese
DettagliCorte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo
Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n. 9557 Presidente Chiarini Relatore Tatangelo Fatti di causa A.F. e C.G. ottennero un decreto ingiuntivo nei confronti di V.M.
DettagliIL PROCESSO TRIBUTARIO
IL PROCESSO TRIBUTARIO Dott. Saverio Marasco Dott.ssa Renata Carrieri Cosenza 10 maggio 2012 NORMATIVA La disciplina del contenzioso tributario è contenuta nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n 546
DettagliALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA
ALLEGATO PROPOSTA DI MODIFICA LEGISLATIVA MODIFICA LEGISLATIVA DELL ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017 (IN G. U. S.O. N. 20/L DEL 24/04/2017, ENTRATO IN VIGORE IL 24/04/2017) ART. 11 (Definizione
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Regionale Liguria LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA Conferenza stampa del 26 marzo 2012 1 LA NORMA La mediazione ( Il reclamo e la mediazione ) è stata inserita nel corpus delle
DettagliLa notifica al liquidatore di una società di persone cessata
La notifica al liquidatore di una società di persone cessata di Roberto Pasquini Pubblicato il 7 luglio 2015 analisi del problema della notifica degli atti tributari alle società di persone cancellate
DettagliGli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione
Gli effetti del giudizio di rinvio della Cassazione di Antonio Terlizzi Pubblicato il 12 novembre 2011 La Corte di Cassazione non ha alcuna facoltà discrezionale nel decidere la cassazione con o senza
DettagliLa distrazione delle spese di lite
La distrazione delle spese di lite di Roberto Pasquini Pubblicato il 12 luglio 2010 Il presente articolo espone il caso del protagonismo diretto del difensore in tema di spese di lite, in altre parole
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA SENTENZA 14 NOVEMBRE 2012, N. 601/1/12 In data 20.12.2010 il Sig. [X], rappresentato e difeso dal Dott. [Y], con studio in [...], si costituiva ritualmente
DettagliDATA DI NASCITA COMUNE DI NASCITA ( ) SOGGETTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE: DENOMINAZIONE RESIDENZA/SEDE LEGALE: COMUNE ( ) CAP INDIRIZZO
Città di Melegnano (Città Metropolitana di Milano) Area 2: Risorse Economiche e Finanziarie Piazza Risorgimento 1-20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208219 Cod. Fisc. Ente 84507510158 -
DettagliIl regime d invalidità degli atti processuali tributari.
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO S.A.F. Scuola di Alta Formazione Luigi Martino Master sul processo tributario Sesto incontro: Milano, 1 dicembre 201 Schema della relazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Cass. 9253/2015. Incidente procurato da auto rubata non assicurata: azione di regresso nei confronti del p
Auto rubata, priva di copertura assicurativa, viene coinvolta in un incidente stradale. L'impresa designata propone azione di regresso nei confronti del proprietario del veicolo al fine di ottenere il
DettagliNOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi
NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO dott. Giancarlo Grossi 1 D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in L. 15/07/2011, n. 111 ARTICOLO 39 Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria Modifica
DettagliSentenza n. 535/2017 pubbl. il 07/07/2017
Sentenza n. 535/2017 pubbl. il 07/07/2017 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da: 1)
DettagliQuali sono gli atti che possono essere oggetto di mediazione?
Direzione Regionale dell Abruzzo La Mediazione Tributaria A cosa serve? E uno strumento deflativo del contenzioso per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al
DettagliContenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.
Omnibus Italia Servizi Assicurativi www.omnibusitalia.com Diritto Civile - Tributi Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste. I contribuenti
DettagliAttività non commerciale per le associazioni culturali
Attività non commerciale per le associazioni culturali di Antonino Pernice Pubblicato il 13 luglio 2018 Non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione
DettagliE ammissibile l impugnazione mediante deposito di copia dell atto di appello privo della relata di notifica
E ammissibile l impugnazione mediante deposito di copia dell atto di appello privo della relata di notifica di Antico/Conigliaro Pubblicato il 5 giugno 2006 di Gianfranco Antico Con sentenza n. 10771 del
DettagliNewsletter. Introduzione
Newsletter Dipartimento Fiscale Circolare Agenzia delle entrate 1 aprile 2019, n. 6/E Chiarimenti sulla definizione agevolata delle controversie tributarie Introduzione L Agenzia delle Entrate, con la
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16740 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: TERRUSI FRANCESCO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 13358-2010 proposto da: COMUNE DI CAPURSO in persona
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Cass. 39/2015: Ultrattività del mandato alla lite
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività
DettagliProposta di modifica dell Art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017
Proposta di modifica dell Art. 11 del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 Autore: Villani Maurizio In: Diritto tributario MODIFICA LEGISLATIVA DELL ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 24 APRILE 2017
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 4310 Anno 2015 Presidente: PICCININNI CARLO Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data pubblicazione: 04/03/2015 SENTENZA sul ricorso 4879-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona
DettagliCass.11615/2015. Riduzione dei compensi professionali: deve essere motivata.
Con la sentenza che segue la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può
DettagliLa notifica dell'accertamento con adesione
La notifica dell'accertamento con adesione di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 15 settembre 2014 l istanza di accertamento con adesione va notificata all ufficio impositore secondo
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29097 Anno 2018 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: VARRONE LUCA Data pubblicazione: 13/11/2018 SENTENZA sul ricorso 20437-2013 proposto da: PROGEDIL 90 PROGRAMMI EDILIZI SRL
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Palermo. 1) Pof. Dott. ALFONSO GIORDANO Presidente
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 689/99 R.G. 585/98 Cronol. 3791 In decisione 03.03.99 Decisa 02.06.99 Depos. 20.07.99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo Sez. 1^ Civile, costituita
DettagliL APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO
L APPELLO NEL PROCESSO TRIBUTARIO Claudia Fava Sommario: 1. Normativa di riferimento.- L atto di appello: oggetto e motivi.- 3. la produzione di nuovi documenti in appello.- 4. Inammissibilità dell appello
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE S E N T E N Z A
Corte Conti, Sez. I Giur. Centr. Appello, 15.01.2015 n. 40 Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliRisarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà
Risarcimento del danno: diritto autonomo rispetto a quello di proprietà La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, relatore dott. Emilio Iannello, con la sentenza n. 13795 del 31 maggio 2018 ha analizzato
DettagliSvolgimento del processo
Cass. civ. Sez. V, Sent., 26-01-2015, n. 1287 Svolgimento del processo La SAAR spa propone ricorsòper cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 7/99/09 che,
Dettagli