linea Condizioni di Assicurazione MULTIRISCHI AZIENDE e ARTIGIANI R.C.T. e R.C.O.

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1 linea MPESE e PFESS ondizioni di ssicurazione MULSH ZEDE e G... e...

2 ndice Sezione esponsabilità ivile verso erzi e Prestatori di Lavoro ota nformativa (egolamento SVP 35/2010) pag Glossario pag. 12 pag. 1 D E 2 - ondizioni Sezione esponsabilità ivile verso erzi e Prestatori Lavoro pag ondizioni che regolano il caso di sinistro pag ondizioni particolari pag. 23 MULSH ZEDE E G

3 pag. 2 B E L L Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)... Lavori edili di demolizione / disfacimento Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati if.to (art.) 3 12 Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione) SEZE ESPSBLÀ VLE VES EZ E PES D LV 20% min. Euro 150,00 per ogni danneggiato relativa del 5% Euro 750,00 (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato) Euro ,00 per anno (per danni a cose, nei locali ove non si eseguono i lavori) Lavori eseguiti presso terzi: danni da incendio, oppure a cose, non rimovibili, nell ambito delle operazioni 13 Euro 250,00 Euro ,00 per anno Lavori edili presso terzi: danni da furto tramite ponteggi ed impalcature 17 Danni da interruzione o sospensione di attività 18 10% min. Euro 250,00 per ogni danneggiato 10% min. Euro 1.500,00 Euro ,00 per anno Euro ,00 per anno Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico 19 Euro 150,00 per mezzo danneggiato Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate 20 10% min. Euro 150,00 Euro ,00 per anno ose in custodia all assicurato (mai operante per lavori di edilizia, lavori stradali e per le attività previste agli artt. M e ) 21 10% min. Euro 250,00 Euro ,00 per anno Franchigia assoluta 22 Euro 300,00 ELLE DZ PL, SE PE essione lavori in subappalto in misura non superiore al 40% del valore globale di ogni singola opera od appalto Danni da cedimento o franamento del terreno: - danni a fabbricati - ad altre cose 10% min. Euro 1.500,00 Euro 500,00 Euro ,00 per anno Danni a fabbricati per vibrazioni del terreno D 20% min. Euro 500,00 Euro ,00 per anno Danni a condutture o impianti sotterranei E Euro 500,00 Euro ,00,00 per anno.. dopo il compimento di lavori (esclusi lavori di edilizia in genere e lavori stradali): danni a cose F 10% min. Euro 250,00 Euro ,00 per anno Euro ,00 se autoriparatore Danni da inquinamento accidentale G 10% min. Euro 2.500,00 Euro ,00 per anno nfortunio dei titolari: rivalsa L e PS 50% del massimale assicurato... MULSH ZEDE E G ff. Meccaniche, carrozzerie, stazioni di servizio, distributori di carburante, stazioni di lavaggio: danni ai veicoli in consegna Stazioni di servizio, distributori di carburante Franchigia assoluta Danno Biologico M 10% min. Euro 250,00 Euro 100,00 opzione 1) Euro 2.600,00 opzione 2) Euro 5.200,00 Euro ,00 per anno Euro 5.000,00 per anno

4 ota nformativa (eg.svp 35/2010) La presente ota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'svp, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'svp (ora VSS) nche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente ota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il ontraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.. nformazioni sull impresa di assicurazioni 1) nformazioni Generali Vittoria ssicurazioni S.p.. - apogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni Sede e Direzione: talia, milano, Via gnazio Gardella nr.2 elefono fax Sito web: Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it - (nr. verde ) mpresa autorizzata all'esercizio delle ssicurazioni a norma dell'art. 65.D.l n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984 odice fiscale e numero d'iscrizione del egistro mprese di Milano E.. n scritta all'lbo mprese di ssicurazione e iassicurazione sez. n apogruppo del gruppo Vittoria ssicurazioni iscritto all'lbo dei gruppi ssicurativi n pag. 3 F M V 2) nformazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa* l patrimonio netto di Vittoria ssicurazioni S.p.. ammonta a 353, milioni di euro di cui 67, milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285, milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. * dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro. B. nformazioni sul contratto l presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga. vvertenza l ontraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un consumatore, ai sensi dell art. 33 del odice del onsumo). ermini e modalità per l esercizio della medesima sono regolati dall art. 15 delle ondizioni Generali: il diverso termine ivi previsto si intende sostituito da quelli sopra riportati. Si rimanda all art delle ondizioni Generali di assicurazione. MULSH ZEDE E G

5 pag. 4 F M V 3. operture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni l ontratto qui descritto consiste in un ssicurazione a tutela dell ssicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una esponsabilità ivile inerente all attività esercitata. La garanzia offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ad un fatto accidentale accaduto nell esercizio dell attività. La garanzia comprende anche la responsabilità civile dell ssicurato relativa ad attività complementari a quella principale, quali la proprietà e conduzione di uffici, officine, magazzini, l impiego di macchinari, le operazioni di trasporto, prelievo e consegna di merci, la partecipazione a fiere, la gestione di mense aziendali. La garanzia tutela invece dall eventuale azione risarcitoria per i danni fisici riportati dai propri dipendenti (compresi stagisti e tirocinanti). Mentre la garanzia vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei, la garanzia è operante in tutto il Mondo. Si rimanda agli articoli 2 e 3 delle ondizioni di ssicurazioni della esponsabilità ivile Verso e Prestatori di Lavoro. Le ondizioni di Polizza sono integrate da una serie di ondizioni, che disciplinano ipotesi particolari ed operano senza bisogno di essere esplicitamente richiamate; si rimanda per il dettagli agli articoli da 11 a 26. E inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni tra quelle previste nelle ondizioni Particolari che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio; per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli da 4 a 4. MULSH ZEDE E G vvertenza l contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. n tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi, 9 che elenca i rischi esclusi dalla garanzia verso i terzi () e 10 che elenca i rischi esclusi sia dalla garanzia verso i terzi () che verso gli addetti dell ssicurato per gli infortuni sul lavoro (). Esclusioni specifiche sono previste per la garanzia ; si rimanda per i dettagli all art. 3. Esclusioni e limitazione sono previste dagli artt. 11, ove sono riportate in grassetto. Esclusioni e limitazioni sono previste anche nelle ondizioni Particolari: si rimanda per i dettagli agli articoli da a. Una particolare ipotesi di riduzione della copertura assicurativa si verifica nei casi in cui al momento del sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarata e preso come riferimento per la determinazione del premio. Si rimanda per il dettaglio all art. 1 delle ondizioni di ssicurazioni della esponsabilità ivile Verso e Prestatori di Lavoro. vvertenza l contratto prevede la presenza di franchigie scoperti e massimali l Massimale è l importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l mpresa è obbligata a rispondere nei confronti

6 dell ssicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia: si rimanda per i dettagli agli artt. 4 e 6. La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l mpresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito; segnaliamo che tale più ridotto importo costituisce la massima esposizione dell mpresa non per sinistro ma per periodo annuo di assicurazione; i sottolimiti sono previsti in buona parte dagli articoli e dalle ondizioni di ssicurazione e sono evidenziati in grassetto. Per i dettagli rimandiamo agli artt D - E - F - G - M - ; l articolo H prevede che il sottolimite sia riferito oltre che al medesimo anno assicurativo anche ai sinistri originati dalla medesima malattia. sottolimiti non si aggiungono al massimale ma operano nell ambito dello stesso. n accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza. Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati. Esempio: il massimale per la garanzia è di euro. L ssicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in euro. L mpresa assicuratrice corrisponde l importo di euro pari al massimale assicurato. L ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori euro (importo pari alla differenza tra l ammontare del danno ed il massimale assicurato). pag. 5 F M V Esempio: il sottolimite per i danni a condutture è di euro per anno assicurativo. L ssicurato, in conseguenza di due distinti comportamenti colposi, posti in essere nel medesimo periodo assicurativo annuo, che rientrano nella garanzia prestata con la polizza, provoca a terzi danni, il primo per euro ed il secondo per euro. Per l primo sinistro, l mpresa liquida, al netto dello scoperto, euro. n forza di tale liquidazione, l importo disponibile per questo tipo di danni scende a euro. Pertanto, per il secondo sinistro, l mpresa metterà a disposizione i euro restanti; l ssicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio a risarcire i euro restanti. Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l attenzione dell assicurato sull utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell ammontare del danno che rimane a carico dell assicurato. el caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l mpresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all ssicurato. La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Franchigie sono previste sia nelle ondizioni che regolano l assicurazione di esponsabilità civile che nelle ondizioni particolari: si rimanda per i dettagli agli artt. 3, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22,, D, E, F, G, M,,. ichiamiamo in particolare l attenzione sulla franchigia prevista dall art. 3, che disciplina la esponsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità. MULSH ZEDE E G

7 pag. 6 F M V Esempio: Franchigia ) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 200,00 ndennizzo = 200,00-50,00 = e 150,00 B) Franchigia = e 50,00 mmontare del danno = e 40,00 ndennizzo = e 00,00 in quanto l importo del danno è inferiore alla franchigia Scoperto ) Scoperto = 10% dell ammontare del danno mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% * 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-20,00 = e 180,00 B) Scoperto = 10% dell ammontare del danno, con il minimo di e 30,00 mmontare del danno = e 200,00 mporto dello scoperto = 10% * 200,00 = e 20,00 ndennizzo = 200,00-30,00 = e 170,00 Se l ammontare del danno è inferiore all importo di minimo scoperto non viene riconosciuto nessuno indennizzo. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - ullità vvertenza l ontraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese, in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà dell impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi. Si rimanda all articolo 1 delle ondizioni Generali di ssicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del odice ivile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze. vvertenza l presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge. MULSH ZEDE E G 5. ggravamento e diminuzione del rischio l ontraente deve dare comunicazione scritta all mpresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del odice ivile. n particolare, in caso di diminuzione del rischio, ossia nel caso in cui per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi

8 l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l mpresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto entro due mesi dalla comunicazione medesima. n caso di aggravamento del rischio, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l avrebbe stipulata a condizioni diverse, l impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto. el caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l avviso all mpresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l efficacia del recesso, l mpresa può non pagare l indennizzo qualora l aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto oppure (nel caso l mpresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) ridurre l importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto. imandiamo agli articoli 7 delle ondizioni Generali di ssicurazione ed ai sopra citati articoli del odice ivile per gli aspetti di dettaglio ESEMP di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio Quando l attività prevista e dichiarata in polizza dall ssicurato cambia o viene implementata con attività non accessorie all attività principale assicurata, come per esempio: ssicurato che all atto della stipula della polizza dichiara di effettuare installazione di infissi solo all interno di edifici non occupati; successivamente espande la propria attività ed effettua installazione di infissi anche all esterno di edifici con uso di ponteggi senza limiti in altezza. pag. 7 F M V 6. Premi l premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. discrezione del ontraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%. vvertenza. L impresa di ssicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno). L aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente : Frazionamento quadrimestrale: 4% Frazionamento trimestrale: 5% l versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria ssicurazioni S.p.. o in favore dell genzia presso cui viene stipulato il contratto. MULSH ZEDE E G

9 pag. 8 F M V E possibile provvedere al pagamento del premio mediante: - assegno bancario o circolare.. intestati all mpresa o all intermediario; - bonifico bancario; - moneta elettronica - pagamento in conto corrente postale; - pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore. vvertenza. L impresa o l intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell mpresa medesima. 7. ivalse vvertenza l contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del ontraente/ssicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge. 8) Diritto di recesso "vvertenza" l presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'mpresa. Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1, 2, 11, 15, 19 delle ondizioni Generali di ssicurazione. d ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza poliennale, l'mpresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. ome specificato all'art. 8 delle ondizioni Generali di ssicurazione, il ontraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio. Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio, l'assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità. el caso di contratto poliennale il ontraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata come indicato dall'art. 15 delle ondizioni Generali di ssicurazione. el caso in cui il ontraente/ssicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto. MULSH ZEDE E G 9.Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto diritti dell ssicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. ell assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all ssicurato o ha promosso contro di questo l azione (parte legata all esistenza della garanzia). L ssicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell ssicurato da parte dell mpresa.

10 potesi di decadenza contemplate in polizza. La decadenza dal diritto all indennizzo può verificarsi: - in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all atto della stipula della polizza; - in caso di mancata comunicazione all mpresa da parte dell ssicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell mpresa degli stessi; - in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza. - n caso di omesso avviso all mpresa da parte dell ssicurato dell esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio; - n caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso può verificarsi qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto, in base all art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. 11. egime fiscale Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente ota nformativa. assazione del Premio l premio versato sul presente contratto è gravato di un imposta a carico del ontraente pari all importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo. pag. 9 F M V Detrazione Fiscale l presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal ontraente.. nformazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al contratto 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo vvertenza n caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall articolo ) eclami Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'utorità giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria ssicurazioni S.p.. - Servizio eclami, Via gnazio Gardella, n Milano ( servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it - fax ). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'vss - Via del Quirinale n oma. MULSH ZEDE E G

11 pag. 10 F M V Devono essere presentati direttamente all'vss, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre 2005, n odice delle ssicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura F-E. n particolare i reclami indirizzati all'vss dovranno contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; - individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato; - breve descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo già presentato direttamente all'mpresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo. on rientrano nella competenza dell'vss: a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'mpresa: in caso di ricezione l'vss provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; b) i reclami per i quali sia già stata adita l'utorità giudiziaria: l'vss provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del esto Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla SB - via G.B.Martini oma; d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla VP - via in rcione oma. n caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'vss provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti utorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti. 14) rbitrato "vvertenza" l presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad rbitrato. MULSH ZEDE E G 15) Mediazione obbligatoria Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli rganismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all articolo 10 Foro competente e mediazione obbligatoria.

12 "vvertenza" Eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, vanno indirizzate per iscritto a: Vittoria ssicurazioni S.p.a. - ssistenza lienti Via gnazio Gardella n Milano (n. verde info@vittoriaassicurazioni.it) Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo nformativo si rimanda alla consultazione del sito Vittoria ssicurazioni S.p.. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente ota nformativa. L mministratore Delegato oberto Guarena pag. 11 F M V n ottemperanza al Provvedimento VSS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell mpresa è disponibile la nuova E SEV che consente ad ogni liente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - odice fiscale (o Partita V); - un indirizzo valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull utilizzo del sistema è attivo il numero verde MULSH ZEDE E G

13 pag. 12 G L S S Glossario i sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato: ddetti itolari, soci, famigliari coadiuvanti (anche se non dipendenti), associati in partecipazione, dipendenti (compresi gli apprendisti) e tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti. ssicurato l soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ontraente l soggetto che stipula l assicurazione ose Gli oggetti materiali (compresi gli immobili ed in genere qualsiasi sostanza), nonché gli animali. Franchigia L importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell ssicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato mpresa Vittoria ssicurazioni S.p.. ed eventuali oassicuratrici ndennizzo La somma dovuta dall mpresa in caso di sinistro. Scoperto La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell ssicurato. Sinistro l verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l assicurazione che determina il diritto all indennizzo MULSH ZEDE E G

14 2 - ondizioni sezione esponsabilità ivile verso erzi e Prestatori Lavoro 1 - Determinazione del Premio l premio della presente polizza è determinato in base al numero degli addetti che partecipano manualmente all attività assicurata, qualora al momento di un sinistro dovesse risultare una differenza di oltre 3 addetti rispetto al numero dichiarato dal ontraente e riportato in polizza si applicherà la disposizione di cui all art. 7 - Buona fede delle ondizioni Generali di ssicurazione. Quanto sopra fermo restando il disposto degli artt. 1892, 1893 e 1894 del odice ivile in sede di stipulazione della polizza, riassunto all art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle ondizioni Generali di ssicurazione. 2 - Garanzia responsabilità civile verso terzi (...) L mpresa si obbliga a tenere indenne l ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza. pag. 13 D Garanzia responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (...) L mpresa tiene indenne l ssicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile: a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.. 30 giugno 1965, n 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n 38 e del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n 202, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, soggetti ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e adibiti alle attività per le quali è prestata la presente assicurazione; b) ai sensi del odice ivile, a titolo di risarcimento di danni conseguenti ad infortunio e non rientranti nella disciplina del D.P.. 30 giugno 1965, n 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n 38, nonché del Decreto Legislativo 19 aprile 2001, n 202, subiti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni corporali dalle quali sia derivata un invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della abella delle menomazioni approvata con Decreto Ministeriale 12 luglio Qualora richiamata la ondizione Particolare - Franchigia ssoluta Danno Biologico, il risarcimento del danno subito da ogni singolo dipendente che abbia riportato un invalidità permanente, avverrà - indipendentemente dalla percentuale accertata - deducendo l importo indicato nell opzione scelta che resterà a carico dell ssicurato. Purché soggetti ad assicurazione obbligatoria e adibiti alle attività per le quali è prestata l assicurazione, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai dipendenti: tutti coloro che prestano la loro attività in base alle normative vigenti in materia di occupazione e mercato del lavoro, compresi stagisti e tirocinanti; limitatamente alle azioni di rivalsa promosse dall L, i titolari, i soci, i familiari coadiuvanti (non dipendenti), gli associati in partecipazione. MULSH ZEDE E G

15 pag. 14 di 16 D Qualora l L eserciti azione surrogatoria in base all art del odice ivile, anziché quella di regresso prevista dalla legge speciale per gli infortuni sul lavoro, a parziale deroga dell art. 8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi, lettera c) della presente sezione e fermo quanto previsto al punto b) del presente articolo, i dipendenti sono considerati nel novero dei terzi. La garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l ssicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione infortuni di legge. La presente garanzia non comprende le malattie professionali. 4 - Massimali assicurati Le garanzie... e... sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati rispettivamente per la esponsabilità ivile verso erzi e per la esponsabilità ivile verso i prestatori di lavoro indicati in polizza. n particolare: gli importi indicati in prima posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie... e..., il massimo indennizzo per ogni sinistro, indipendentemente dal numero di persone o cose danneggiate. Gli importi indicati in seconda posizione rappresentano, separatamente per le Garanzie... e..., il massimo indennizzo per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali. L importo indicato nella terza posizione per la Garanzia... rappresenta il massimo indennizzo per danni a cose anche se appartenenti a più persone. massimali previsti per la Garanzia... si cumulano con quelli previsti per la Garanzia..., se sono prestate entrambe le Garanzie. 5 - Pluralità di assicurati Qualora l assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più ssicurati fra di loro. 6 - Priorità nell utilizzo del massimale Fermo il contenuto dell art. 5 - Pluralità di assicurati, il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della esponsabilità ivile del ontraente/ssicurato ed in via subordinata, per il residuo, a copertura della esponsabilità ivile degli altri ssicurati. el caso di conflitto di interessi tra il ontraente/ssicurato e gli altri ssicurati le garanzie tutte di polizza operano soltanto a favore del primo. MULSH ZEDE E G 7 - Validità territoriale La garanzia... vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del continente europeo. L estensione della operatività della garanzia... nei territori di altri Paesi è assicurata con patto speciale. La limitazione territoriale avanti descritta non si applica nel caso di partecipazione a fiere, mostre, esposizioni (compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands), nonché in occasione di viaggi di addetti all estero per trattative e conduzione di affari per conto dell ssicurato.

16 La garanzia... è operante in tutto il mondo alla duplice condizione che: sia stata accordata analoga copertura di estensione territoriale da parte dell L o altro stituto preposto per legge; detto stituto assicuratore presti la garanzia all estero negli stessi termini, limiti e modi nei quali viene prestata per il territorio italiano. 8 - Persone che non rientrano nel novero dei terzi on sono considerati terzi ai fini dell assicurazione...: a) il coniuge, i genitori, i figli dell ssicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l ssicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che, con i predetti, si trovino nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l ssicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l ssicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l assicurazione. Si conviene che sono considerati comunque nel novero dei terzi, limitatamente alle lesioni corporali e sempreché i danni siano conseguenti a fatti costituenti reato colposo, commessi dall ssicurato, o da un suo addetto del cui operato debba rispondere a norma dell art del odice ivile: pag. 15 D ingegneri, progettisti, direttori di lavori, assistenti ed eventuali consulenti tecnici, amministrativi e legali, nonché tutte le persone in genere appartenenti ad altre ditte che si recano presso le sedi principali o secondarie dell ssicurato, ma non partecipano a lavori di installazione, di costruzione, montaggio o smontaggio che risultino oggetto principale dell attività dichiarata ed assicurata con la presente polizza; i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, appaltatori di opere e servizi, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono prendere parte ai lavori di carico e scarico o complementari all attività formante oggetto della presente polizza. 9 - ischi esclusi dalla garanzia... L assicurazione non vale per i danni: a) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell attività assicurata; b) da furto e per i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell ssicurato o da lui detenute; c) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, come definite dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e relativi regolamenti di attuazione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di mezzi aerei (fissi, quali aerostati e palloni frenati, o mobili); d) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) a cose che l ssicurato detenga a qualsiasi titolo; f) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; MULSH ZEDE E G

17 pag. 16 D g) alle cose in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; h) alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori; i) provocati da persone non rientranti nella definizione di addetti; l) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; m) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate; n) cagionati e/o subiti da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori, (qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli verificatisi dopo l esecuzione dei lavori) nonché i danni cagionati da cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all uso; o) a condutture e impianti sotterranei in genere, a fabbricati e ad altre cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; p) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; q) derivanti dall espletamento di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo n 494/96, salvo quanto direttamente attinente all attività assicurata, se del Settore Edilizia; r) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza. Deroghe alle esclusioni sono pattuite negli articoli che seguono, dal n 13 al n ischi esclusi dalle garanzie... e... L'assicurazione non vale per i danni: a. da detenzione o impiego di esplosivi; b. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); nonché derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte: c. da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; d. da campi elettromagnetici; MULSH ZEDE E G e. da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spungiforme (SE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spungiforme bovina o nuove varianti della malattia reutzfeldt-jacob (VJD); f. dalla presenza di organismi geneticamente modificati (.G.M.).

18 11 - ttività varie complementari a quella principale complemento della garanzia prestata per i rischi derivanti dall esercizio dell attività dichiarata in polizza, l assicurazione comprende la responsabilità civile dell ssicurato in relazione a: proprietà e/o conduzione dei fabbricati che costituiscono beni strumentali per l attività dichiarata in polizza (uffici, laboratori, officine, depositi, magazzini e simili, comprese relative aree piantumate) nonché committenza, direzione o esecuzione in economia di lavori di ordinaria manutenzione degli stessi; si intendono altresì compresi gli impianti fissi, i cancelli azionati elettricamente, le attrezzature, i ponteggi, le impalcature, le recinzioni, le installazioni provvisorie di cantiere; impiego di macchinari, macchine operatrici, mezzi di sollevamento e veicoli a motore, ferma l esclusione dei rischi derivanti dalla loro circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; proprietà di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari; proprietà e/o conduzione di spazi attrezzati a parcheggio di veicoli di clienti, fornitori e dipendenti dell ssicurato, compresa l eventuale responsabilità per i danni subiti dai veicoli parcheggiati, ma esclusi i danni da furto, quelli cagionati alle cose trovantisi sui mezzi stessi nonché quelli provocati da veicoli soggetti all assicurazione obbligatoria per legge; operazioni di prelievo, consegna, rifornimento di merce, compreso il trasporto e le operazioni di carico e scarico, ferma l esclusione dei danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate; esercizio di circoli sportivi e ricreativi aziendali, compresa la proprietà delle relative attrezzature, nonché organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative svolte a favore dei propri dipendenti, esclusa l organizzazione delle gite aziendali; partecipazione o organizzazione di Fiere, Mostre, Esposizioni, compreso il rischio derivante da lavori di allestimento, montaggio e smontaggio di stands; organizzazione di convegni e corsi di formazione professionale dei dipendenti, sia presso l ssicurato che presso terzi; gestione di bar e di mense aziendali per il personale dipendente, presenza di macchine distributrici di cibi e bevande, compresi i danni derivanti da intossicazioni alimentari; servizio di sorveglianza armata svolto da dipendenti, con armi anche di loro proprietà, ovvero svolto da terzi su incarico dell ssicurato; presenza di cani preposti alla guardia delle Sedi ove viene esercitata l attività dell ssicurato; servizi medici ed infermieristici; esecuzione di lavori di facchinaggio e pulizia, sia all interno che all esterno dei fabbricati, nonché committenza di detti lavori ad imprese appaltatrici. pag. 17 D Lavori inerenti all edilizia e a carpenteria in genere, lavori stradali Quando l assicurazione deve operare per rischi di attività edili o di attività di carpenteria in genere, oppure di lavori stradali, ferme le esclusioni di cui all art. 9 - ischi esclusi dalla garanzia... e all art ischi esclusi dalle garanzie... e..., si conviene quanto segue: a) relativamente a lavori che abbiano come principale oggetto la demolizione ed il MULSH ZEDE E G

19 pag. 18 D disfacimento, la garanzia è prestata, per i danni a cose, con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 150,00 per ogni danneggiato. b) relativamente ai lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati e che comportino interventi sulle parti strutturali, intendendosi per tali le strutture destinate a garantire la staticità del fabbricato, l assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nell intero fabbricato. Qualora i suddetti lavori non interessino parti strutturali, sono esclusi unicamente i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l assicurazione è prestata con una franchigia assoluta di Euro 750,00 per ogni sinistro, entro il limite di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Si precisa che per lavori di ristrutturazione si intendono quelli così definiti dalla legge 5/8/1978, n 457 e che l esclusione avanti indicata riguarda i danni direttamente ricollegabili alle tecniche operative dei predetti specifici lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione. titolo esemplificativo, sono parti strutturali: fondazioni, murature portanti, pilastri, travi, rampe di scale Lavori eseguiti presso terzi parziale deroga di quanto previsto ai punti b) e h) dell art. 9 - ischi esclusi dalla garanzia..., ma fermo restando il contenuto del precedente art. 12, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all attività dichiarata e risultante in polizza, la Garanzia... comprende i danni: a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell ssicurato o dallo stesso detenute; b) alle cose trovantisi nell ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Queste estensioni di garanzia sono prestate con l applicazione di una franchigia di Euro 250,00 per ogni sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque non oltre Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. MULSH ZEDE E G 14 - esponsabilità civile dell ssicurato per committenza (art del odice ivile) a) parziale deroga dell art. 10, lettera c), la Garanzia... è prestata anche per la responsabilità civile derivante, al datore di lavoro/ssicurato, ai sensi dell art del odice ivile per danni cagionati a terzi dagli addetti in relazione alla guida di autovetture (comprese quelle fuoristrada anche se immatricolate come autocarro ), ciclomotori, motoveicoli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell ssicurato, o allo stesso intestati al Pubblico egistro utomobilistico, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell mpresa nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato taliano, della ittà del Vaticano e della epubblica di San Marino. b) elativamente ad altra committenza in genere, l assicurazione estende la propria operatività alla responsabilità civile derivante all ssicurato in qualità di committente di tutto il personale necessario per svolgere le attività aziendali, anche adibito al servizio privato degli mministratori e dei Dirigenti dell ssicurato nonché, ferma l esclusione di cui alla lettera q) dell art. 9 - ischi esclusi dalla garanzia..., di:

20 lavori ceduti in appalto, nell ambito dello stabilimento/officina/deposito adibiti all attività assicurata, esclusivamente per la responsabilità civile derivante dal rapporto di committenza; montaggio e smontaggio di stands, di impianti, compresa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, purché detti lavori siano eseguiti in osservanza alle disposizioni di legge. Si intende esclusa la responsabilità civile che non fa capo agli addetti dell ssicurato e alle aziende che eseguono i lavori per conto dell ssicurato stesso esponsabilità civile personale degli addetti L assicurazione vale anche, entro i limiti normativi e del massimale previsto per la Garanzia... ed esclusi i rischi di cui al precedente art. 14, lettera a), per la responsabilità civile personale degli addetti dell ssicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l ssicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. gli effetti della presente estensione di garanzia, gli addetti dell ssicurato sono considerati terzi fra di loro, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall art. 583 del odice Penale, e ciò entro i limiti del massimale previsto per la Garanzia... pag. 19 D ttività assicurate per le quali si dichiara detenzione ed impiego autorizzati di esplosivi Quando la detenzione e l impiego di esplosivi sono espressamente concordati con l mpresa mediante apposita clausola, e purché detta detenzione ed impiego, nonché il luogo di utilizzo, siano autorizzati a norma di legge, a parziale deroga dell art ischi esclusi dalle garanzie... e..., lettera a), l assicurazione comprende il rischio ad essi relativo restando comunque esclusi i danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina Danni da furto in occasione di lavori edili presso terzi parziale deroga dell art. 9 - ischi esclusi dalla garanzia..., lettera b), la Garanzia... vale anche per la responsabilità civile dell ssicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall ssicurato per l esecuzione di lavori presso terzi. Questa estensione di garanzia è prestata entro il limite del massimale previsto per i danni a cose, con il sottolimite di Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. imane a carico dell ssicurato uno scoperto del 10% dell importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 250,00 per ogni danneggiato Danni da interruzioni o sospensioni di attività conseguenti a sinistro risarcibile parziale deroga dell art. 9 - ischi esclusi dalla garanzia..., lettera p), la Garanzia... comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini delle garanzie previste nella presente Sezione. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 1.500,00, nel limite del massimale previsto per danni a cose e comunque non oltre Euro ,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo annuo. MULSH ZEDE E G

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