Assicurazione Gruppo Plus Nº Polizza:

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1 Assicurazione Gruppo Plus Nº Polizza:

2 PRODOTTO: Assicurazione Gruppo Plus Nº POLIZZA: COMPAGNIA ASSICURATRICE: COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, S.A. DATA DI INIZIO COBERTURA: 01 / 01 / 2009 DATA DI SCADENZA: 31 / 12 / 2010 INFORMAZIONE LEGALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DI CARATTERE PERSONALE In osservanza alla Legge Organica 15/1999, del 13 di diciembre, relativa alla Protezione dei Dati di carattere Personale, informiamo l Utente che i suoi dati di carattere personale, reperiti durante il processo di acquisto, così come in qualsiasi altro processo che li richieda come conseguenza della relazione tra l utente e Intermundial XXI Broker assicurativo; saranno inclusi in una base di dati personali chiamata CLIENTES sotto la responsabilità di Intermundial XXI, Correduría de Seguros S.L. e finalizzata alla gestione di tutti gli aspetti relativi alla sottoscrizione della polizza da parte dell utente. Pag. 1

3 CONDIZIONI PARTICOLARI Della polizza con numero sottoscritta tra INTERMUNDIAL Broker Assicurativo, con domicilio sociale in C/ Irún, 7, Madrid. Regolarmente iscritta al R.M. di Madrid, foglio M , sezione 8ª libro 0, pagina 149 tomo C.I.F. B Iscritta al R.D.G.S y F.P con nº J-1541 con assicurazione R.C. e di cauzione conformi alla legge 26/06 MSRP, e ARAG COMPAGNIA INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, S.A. SINTESI DELLE COPERTURE E DEI LIMITI DI INDENNIZZO 1. SPESE MEDICHE PER MALATTIA O INCIDENTE IN ITALIA ALL'ESTERO RIMPATRIAZIONE O TRASFERIMENTO DI FERITI O MALATI...ILLIMITADO 3. RIMPATRIAZIONE O TRASFERIMENTO DI UN ACCOMPAGNANTE DELL'ASSICURATO RIMPATRIATO....ILLIMITADO 4. RIMPATRIAZIONE O TRASFERIMENTO DELL'ASSICURATO DEFUNTO...ILLIMITADO 5. INVIO DI UN FAMILIARE PER RICOVERO DELL'ASSICURATO TRASFERIMENTO...ILLIMITADO SPESE DI SOGGIORNO DEL FAMILIARE TRASFERITO (50 AL GIORNO) PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO IN HOTEL RIENTRO ANTICIPATO PER MALATTIA O INCIDENTE DI UN FAMILIARE DI PRIMO O SECONDO GRADO...ILLIMITADO 8. RITORNO ANTICIPATO PER DANNI GRAVIA ALLA RESIDENZA O ALL'UFFICIO DELL'ASSICURATO...ILLIMITADO 9. INVIO DI MESSAGGI URGENTI.... INCLUSO 10. INVIO DI MEDICINALI NON DISPONIBILI ALL'ESTERO.... INCLUSO 11. FURTO, PERDITA O DISTRUZIONE DEI BAGAGLI RICERCA LOCALIZZAZIONE E INVIO DEI BAGAGLI IMBARCATI... INCLUSO TUTTI GLI ARTICOLI COMPRESI NELLE CONDIZIONI GENERALI DELLA POLIZZA ED I RELATIVI LIMITI ESPRESSI SONO OGGETTO DELLA PRESENTE ASSICURAZIONE. ASSICURATI: I viaggiatori che, assieme al Contraente dell assicurazione, acquistino un viaggio, una trasferta o un soggiorno fuori dalla propria residenza abituale, i cui nominativi, destinazione e durata del viaggio siano fatti pervenire ad ARAG precedentemente all'inizio del viaggio. ESTENSIONE TERRITORIALE: L'assicurazione è valida in Italia o in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina; Siria, Tunisia, Turchia e Giordania), oppure in tutto il mondo a seconda della destinazione, trasferta o permanenza negoziata con il Contraente dell'assicurazione. Nel momento in cui l'assicurato si trovi a bordo di qualsiasi tipo di veicolo terrestre, marittimo o aereo l'assicuratore non avrà l'obbligo di prestare alcun tipo di servizio che invece presterà appena l'assicurato scenda dal suddetto veicolo. Le prestazioni della presente polizza non sono operanti in quei Paesi che, durante il viaggio o la trasferta dell'assicurato, si trovino in stato di guerra, di assedio o in insurrezione, o siano colpiti da conflitto bellico di qualsiasi tipo e natura, dichiarati o di fatto, e in quei paesi che sono chiaramente indicati nella quietanza e nelle Condizioni Particolari. Resta espressamente convenuto che gli obblighi dell Assicuratore, ai termini delle prestazioni della presente polizza, terminano nel momento in cui l Assicurato faccia rientro al proprio domicilio abituale, o venga ricoverato in un istituto di cura situato ad un massimo di 25 km di distanza da detto domicilio (15 km nelle Isole Baleari e Canarie). Pag. 2

4 Resta esclusivamente coperta la pratica, a livello dilettantistico, dei seguenti sport: vela, carrucola, tiro con l'arco, equitazione, alpinismo, free climbing, speleologia, torrentismo, escursionismo, kayak, rafting, mountain bike, orientamento, gincana sportiva, giochi da spiaggia, sport d'avventura (esclusi quelli aerei) e qualsiasi altro sport con un simile grado di rischio. COMUNICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI VIAGGI: Il Contraente dell assicurazione comunicherà ad ARAG gli estremi relativi ai viaggiatori (nominativi, destinazioni, durata dei rispettivi viaggi) prima dell'inizio del viaggio. Altresì il Contraente dell assicurazione metterà a disposizione di ARAG tutti i documenti relativi agli Assicurati con la presente polizza, in modo che l Assicuratore possa comprovare l esattezza delle informazioni relative ai viaggiatori comunicate dal Contraente dell assicurazione. Allo scopo di rendere note ai clienti del Contraente dell assicurazione, cioè gli Assicurati con la presente polizza, le garanzie prestate dalla presente assicurazione, ARAG consegnerà al Contraente dell assicurazione i Certificati da distribuire ai propri clienti. I Certificati rappresentano l unico documento valido comprovante la copertura che la presente polizza conferisce agli Assicurati. Spetta al Contraente dell assicurazione inserire la data di inizio e di fine di ogni viaggio su tutti i Certificati da distribuire. PAGAMENTO PREMI AD ARAG: I premi vengono pagati a rate mensili tramite assegno nominativo emesso dal Contraente dell assicurazione a favore di ARAG dietro ricevuta della lista Fatture. EROGAZIONE DEI SERVIZI: L'erogazione dei servizi ai termini della presente polizza verrà effettuata a mezzo di ARAG COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. Agli effetti di urgenti prestazioni di servizio, ARAG fornirà all'assicurato la documentazione accreditante i propri diritti in quanto titolare, nonché istruzioni ed un recapito telefonico per le situazioni di emergenza. Il numero di contatto telefonico di ARAG è il per chiamare dalla Spagna ed il per chiamare dall estero, con opzione di chiamata a carico del destinatario. - Il Contraente ha piena conoscenza ed accetta espressamente le clausole limitative della presente polizza e dichiara di aver ricevuto, congiuntamente a questo documento, le Condizioni Generali di Assicurazione. DIRITTO ALL INFORMAZIONE DELL ASSICURATO Il Contraente dell assicurazione, preventivamente alla stipulazione del presente contratto, ha ricevuto la seguente informazione, ai sensi dell art. 60 della Legge sull ordinamento e la supervisione dell assicurazione privata e degli artt.104 e seguenti fino al 107 del relativo regolamento: - L Assicuratore della polizza è ARAG, Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A, società anonima con sede in Spagna, sede sociale: calle Roger de Flor nº 16, Barcellona. - La legislazione applicabile al contratto di assicurazione è quella spagnola, con particolare rinvio alla Legge 50/1980 dell 8 ottobre sul contratto di assicurazione. - Il Contraente o l Assicurato può, in caso di divergenza con l Assicuratore, demandare ad arbitrato o ricorrere a tribunali ordinari di giustizia spagnoli, indipendentemente dal diritto di porre opportuni reclami alla Direzione Generale delle Assicurazioni. INFORMAZIONI SULLA PROTEZIONE DEI DATI Nell eventualità in cui vengano inseriti in questa polizza dati concernenti persone fisiche diverse dal Contraente dell assicurazione, questi dovrà preventivamente informarle riguardo agli estremi indicati nei seguenti paragrafi. Pag. 3

5 Il Contraente acconsente all inserimento di dati personali eventualmente contenuti nella presente polizza nel database del mediatore e di ARAG. Il trattamento di predetti dati è diretto alla creazione ed allo sviluppo di rapporti contrattuali che vincolano il Contraente all Entità Assicuratrice. I dati personali conferiti possono essere comunicati ad altre Entità Assicuratrici o ad organismi pubblici, collegati al settore assicurativo, a fini statistici o di lotta contro la frode o agli effetti della coassicurazione o della riassicurazione del rischio. L acconsentimento a predetto trattamento è imprescindibile per consentire la formalizzazione del rapporto contrattuale a cui fa riferimento il presente documento, senza il quale non sarebbe realizzabile. Il Contraente potrà esercitare il diritto di accesso, opposizione, rettifica e cancellazione di fronte al Contraente o all Entità Assicuratrice, come da legislazione sulla protezione dei dati, indirizzando le relative comunicazioni alla sede sociale dei medesimi. Altresì il Contraente autorizza ARAG al trattamento dei propri dati allo scopo di ricevere informazioni riguardanti altri prodotti assicurativi commercializzati dalla Società, nonché offerte di prodotti e servizi della Società stessa, o di terzi, vincolati all'ambito assicurativo, finanziario, di trasporti, viaggi, immobiliare, educativo, informatico nonché riguardanti le attività della pubblica amministrazione; e cederli, con la medesima finalità, ad altre Società del gruppo. Inoltre, qualora esistano eventuali vincoli giuridici o commerciali tra la polizza sottoscritta ed altri prodotti o servizi sottoscritti con terzi, il Contraente autorizza ARAG a cedere i propri dati personali a detti terzi nella misura necessaria all'esito positivo degli accordi che hanno dato origine a detto vincolo. Qualora non si desideri ricevere informazioni promozionali o cedere i propri dati nei termini indicati, si prega di comunicarlo barrando la seguente casella: La mancata autorizzazione a quest ultimo trattamento non impedisce la formalizzazione del rapporto contrattuale. DIPARTIMENTO SERVIZIO CLIENTI Ai sensi dell'art. 9 dell Ordine ECO/734/2004 dell 11 marzo, informiamo che ARAG si avvale di un Dipartimento Servizio Clienti (C/ Roger de Flor, 16, Barcellona, Spagna, telefono , fax , e -mail: dac@arag.es, web: per gestire le lamentele e i reclami presentati dai suoi assicurati, relativi ai propri interessi e diritti legalmente riconosciuti e fornire loro un riscontro ed una soluzione in un termine massimo di due mesi a decorrere dal momento dell'inoltro. Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell esito del reclamo o in caso di mancato riscontro entro il termine di due mesi, si prega di rivolgersi alla Dirección General de Seguros (Direzione Generale delle Assicurazioni), Comisionado para la Defensa del Asegurado (Commissario per la Difesa dell Assicurato) (Paseo de Castellana, 44, Madrid, Spagna, telefono , fax ). Pag. 4

6 CONDIZIONI GENERALI Introduzione: Il presente Contratto di Assicurazione è vigente ai termini di queste Condizioni Generali e delle Condizioni Particolari del contratto, ai sensi della Legge 50/1980 dell'8 ottobre sul Contratto di Assicurazione e della Legge 30/1995 dell 8 novembre sull Ordinamento e la Supervisione dell Assicurazione Privata. Definizioni: In questo contratto alle seguenti definizioni sono attribuiti i significati qui precisati: Assicuratore: ARAG Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A., che assume il rischio definito nella polizza. Contraente dell Assicurazione: La persona fisica o giuridica che stipula il presente contratto con l Assicuratore, la quale ha il dovere di adempiere agli obblighi a termini di polizza, salvo gli obblighi che, per loro natura, spettano all'assicurato. Assicurato: La persona fisica alla quale si fa riferimento nelle Condizioni Particolari e alla quale, in mancanza del Contraente, spettano gli obblighi a termini di polizza. Polizza: Il documento attestante l esistenza del contratto di assicurazione, dove sono riportate le Condizioni Contrattuali dell'assicurazione. Ne sono parte integrante le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari, che danno una definizione specifica del rischio e gli allegati o appendici emessi per integrare o modificare tale documento. Premio: Il prezzo dell assicurazione. Nella quietanza saranno inoltre indicati le sovrattasse e le tasse stabilite per legge. 1. Oggetto dell assicurazione Con il presente contratto di assicurazione Assistenza Viaggio, l'assicurato in itinere all'interno dell'ambito territoriale di operatività, avrà diritto alle varie prestazioni assistenziali previste dal sistema di tutela del viaggiatore, che include servizi medico-sanitari e diverse prestazioni complementari. 2. ASSICURATO La persone fisica indicata nelle Condizioni Particolari. 3. VALIDITÀ TEMPORALE In ogni modo, per poter trarre beneficio dalle garanzie prestate, l Assicurato non potrà permanere fuori dalla propria residenza abituale per un periodo di tempo superiore ai 270 giorni, sia per ragioni di viaggio sia di trasferta. 4. ESTENSIONE TERRITORIALE Le garanzie descritte in questa Polizza sono valide per eventi che dovessero prodursi in Italia o in Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina; Siria, Tunisia, Turchia e Giordania), oppure in tutto il Mondo secondo quanto specificato nelle Condizioni Particolari. Si escludono espressamente le attività realizzate ad altitudini superiori ai metri. Pag. 5

7 5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI Il Contraente dell assicurazione ha l obbligo di pagare il premio alla formalizzazione del contratto. I successivi premi dovranno essere resi effettivi in base alle scadenze di riferimento. Il premio dovrà essere versato nel luogo di residenza del Contraente dell assicurazione, fermo un differente domicilio specificato nelle Condizioni Particolari. Qualora il premio non fosse pagato, nel caso della prima annualità le prestazioni non avranno effetto e l'assicuratore potrà risolvere o esigere il pagamento del premio convenuto. Il mancato pagamento delle successive annualità darà luogo, trascorso un mese dalla scadenza, alla sospensione delle garanzie previste dalla polizza. In ogni modo le prestazioni riprenderanno vigore alle ore 24 del giorno del pagamento del premio da parte dell'assicurato. 6. FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO E INFORMAZIONI NECESSARIE SUL RISCHIO Il Contraente dell assicurazione ha il dovere di dichiarare ad ARAG, preventivamente alla formalizzazione del contratto, tutte le circostanze di sua conoscenza che possano influire sulla valutazione del rischio, secondo il questionario sottopostogli. In mancanza di sottoposizione del questionario da parte di ARAG, o qualora avvenga la sottoposizione ma si tratti di circostanze che possano influire sulla valutazione del rischio e che non siano ivi comprese, il Contraente è esonerato da tale dovere. L Assicuratore può recedere dal contratto nel termine di un mese, a decorrere dal momento in cui venga a conoscenza della riserva o dell'inesattezza della dichiarazione del Contraente. Durante il periodo di vigenza del contratto l Assicurato dovrà comunicare ad ARAG, non appena gli sia possibile, tutte le circostanze che concorrano alla modifica del rischio. Una volta al corrente dell aggravamento del rischio ARAG può, nel termine di un mese, proporre di modificare il contratto o procedere alla relativa recessione. Nel caso di diminuzione del rischio l Assicurato ha diritto, a decorrere dalla successiva annualità, alla riduzione proporzionale dell importo del premio. 7. GARANZIE COPERTE dalla presente polizza Nel caso in cui si verifichi un sinistro assicurato dalla presente polizza ARAG, appena ricevuta notifica e come da procedimento di cui all'articolo 10, garantisce l'erogazione dei seguenti servizi: 7.1 Assistenza medica e sanitaria La società terrà a proprio carico gli onorari dei professionisti intervenuti e delle spese relative agli istituti di cura resisi necessari per prestare assistenza all'assicurato malato o ferito. Rimangono espressamente inclusi i seguenti servizi, il cui ordine numerico non ha carattere limitativo: a) Assistenza prestata da personale medico di pronto soccorso e da specialisti. b) Esami medici complementari. c) Ricoveri, trattamenti ed interventi chirurgici. d) Somministrazione di medicinali durante il periodo di degenza, o rimborso della relativa spesa in caso di lesioni o malattie che non richiedano ricovero ospedaliero. Pag. 6

8 e) Assistenza in caso di problemi odontoiatrici gravi, intendendosi come tali infezioni, dolori o traumi che necessitino di un intervento d emergenza. ARAG prende in carico le spese che corrispondono alle suddette prestazioni con un limite per Assicurato di Euro o equivalente in valuta locale, quando le prestazioni avvengano all'estero, o di Euro 600 in Italia. Il limite di rimborso per cure odontoiatriche è, in ogni caso, pari a Euro 30 o all equivalente in valuta locale. 7.2 Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati Qualora l Assicurato sia vittima di infortunio o di malattia, ARAG terrà a proprio carico: a) Le spese relative al trasferimento in ambulanza fino all istituto di cura o centro ospedaliero più vicino. b) Il controllo effettuato dalla propria Equipe Medica che, in contatto con il medico curante l'assicurato ferito o malato sul posto, determina quali misure vadano adottate per conferire il miglior trattamento e quale sia il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente in caso di trasferimento fino ad un istituto di cura più adeguato o fino al suo domicilio. c) Le spese per il trasferimento del ferito o del malato, tramite il mezzo di trasporto più idoneo, fino all istituto di cura prescritto o fino al suo domicilio abituale. Ad ogni occorrenza sarà l'equipe Medica di ARAG ad optare per il mezzo di trasporto più idoneo in base al livello di emergenza e alla gravità del caso. In Europa e nei paesi del bacino del Mediterraneo si potrà inoltre fare uso di un aereo sanitario specificatamente adibito alle circostanze. Qualora l Assicurato sia ricoverato in un istituto di cura non ubicato nelle vicinanze del suo domicilio, ARAG terrà a proprio carico al momento dovuto, le spese relative al susseguente trasferimento fino al medesimo. Nell eventualità in cui l Assicurato non abbia residenza abituale in Italia, verrà rimpatriato fino al luogo di residenza abituale. 7.3 Rimpatrio o trasporto di accompagnatore assicurato Quando, in applicazione alla precedente garanzia, uno degli Assicurati sia stato rimpatriato o trasferito, per malattia o incidente, e ciò impedisca ad un accompagnatore assicurato di continuare il viaggio con i mezzi previsti inizialmente, ARAG terrà a proprio carico il trasporto di questo stesso al proprio domicilio o al luogo del ricovero ospedaliero. 7.4 Trasferta di un familiare in caso di ricovero ospedaliero Qualora a seguito di malattia o lesione l Assicurato necessiti di un ricovero ospedaliero di un periodo superiore a dieci giorni, ARAG metterà a disposizione di un componente della famiglia dell Assicurato, o della persona da questi designata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1ª classe) di andata e ritorno, in modo che questi possa accompagnarlo. Inoltre ARAG corrisponderà, a titolo di spese di soggiorno dell accompagnatore e dietro presentazione delle relative fatture, una somma giornaliera pari ad un massimo di Euro 50 per un periodo di non oltre 10 giorni. 7.5 Convalescenza in hotel Qualora in base a prescrizione medica l'assicurato malato o ferito non possa rientrare al proprio domicilio, ARAG terrà a proprio carico le spese relative all'hotel, derivanti dal prolungamento del soggiorno, fino ad una somma giornaliera di non oltre Euro 50 per un periodo massimo di 10 giorni. 7.6 Rimpatrio o trasporto dell Assicurato deceduto Pag. 7

9 In caso di decesso di un Assicurato, ARAG organizzerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia e ne terrà a proprio carico le spese. Si intendono incluse in tali spese quelle di condizionamento della salma come da requisiti giuridici. Saranno escluse le spese relative alla sepoltura ed alla cerimonia funebre. ARAG terrà a proprio carico il ritorno al proprio domicilio di un accompagnatore Assicurato, nel caso in cui questi non potesse farlo con i mezzi inizialmente previsti. Nell eventualità in cui l Assicurato non abbia residenza abituale in Italia, verrà rimpatriato fino al luogo di residenza abituale. 7.7 Rientro anticipato causa decesso di un familiare Nel caso in cui l'assicurato dovesse interrompere il viaggio in seguito al decesso del coniuge, un ascendente o discendente di primo grado o un fratello, la Società terrà a proprio carico il trasporto, andata e ritorno in aereo (classe economica) o treno (1ª classe), dal luogo in cui si trova a quello della sepoltura in Italia. Alternativamente l Assicurato potrà optare tra due biglietti, aereo (classe economica) o ferroviario (1ª classe), per il rientro al suo domicilio abituale. 7.8 Rientro anticipato causa sinistro verificatosi nell abitazione dell Assicurato o nel locale dove esercita la propria professione La società metterà a disposizione dell Assicurato un biglietto di trasporto per il rientro al proprio domicilio in Italia, qualora questi debba interrompere il viaggio causa danni gravi alla propria residenza principale o nel locale dove esercita la propria professione, a condizione che ne sia l usufruttuario o che vi eserciti una professione liberale, per incendio, purché si sia reso necessario l intervento dei vigili del fuoco, furto perpetrato e denunciato alle Forze dell Ordine, o allagamento talmente grave da rendere indispensabile la sua presenza, non potendo i familiari diretti o le persone di fiducia risolvere tali situazioni, purché l'evento si sia verificato posteriormente alla data di inizio del viaggio. Altresì la società terrà a proprio carico le spese relative ad un secondo biglietto per il trasporto della persona accompagnatrice dell'assicurato il cui rientro sia stato anticipato, a condizione che detta seconda persona sia assicurata con la presente polizza. 7.9 Ricerca, localizzazione e spedizione di bagagli smarriti In caso di smarrimento dei bagagli su voli regolari, ARAG coordinerà tutti i mezzi a sua disposizione per renderne fattibile la localizzazione, mantenere l'assicurato informato riguardo ai nuovi svolgimenti e, se ritrovati, farli pervenire al beneficiario senza onere alcuno a carico di quest ultimo Furto e danni materiali al bagaglio È garantito l indennizzo per danni o perdita materiale del bagaglio o degli effetti personali dell'assicurato in caso di furto, perdita totale o parziale causata dal vettore o danni a seguito di incendio o aggressione manifestatisi nel corso del viaggio, fino ad una corresponsione massima di Euro 200. Le macchine ed il materiale fotografico, di radiosondaggio, per la registrazione del suono o dell'immagine, nonché i relativi accessori sono compresi fino al 50% della somma assicurata sull'intero bagaglio. Sono esclusi il furto o il semplice smarrimento di cui è responsabile l Assicurato stesso, nonché gioielli, denaro, documenti, oggetti di valore e materiale sportivo ed informatico. Agli effetti della citata esclusione, alle seguenti definizioni sono attribuiti i significati qui precisati: - Gioielli: tutti gli oggetti in oro, platino, perle o pietre preziose. - Oggetti di valore: tutti gli oggetti in argento, quadri ed opere d'arte, collezioni di qualsiasi tipo e pelletteria fine. La prestazione in caso di furto sarà operante previa presentazione della denuncia alle autorità competenti. Pag. 8

10 7.12 Invio messaggi urgenti ARAG provvederà a proprie spese ad inviare i messaggi urgenti richiesti dagli Assicurati come conseguenza dei sinistri indennizzati dalle prestazioni delle presenti garanzie Invio medicinali all estero Qualora l Assicurato, trovandosi all estero, necessiti di un medicinale non reperibile in loco, ARAG provvederà a localizzarlo e ad inviarlo con il mezzo più rapido, tenendo conto delle normative locali. Rimangono esclusi i casi di cessazione della fabbricazione del medicinale o di non disponibilità dello stesso attraverso gli abituali canali di distribuzione in Italia. L Assicurato dovrà rimborsare il costo del medicinale all Assicuratore dietro presentazione della fattura di acquisto del citato medicinale. 8. CIRCOSTANZE ED ESBORSI NON CONTEMPLATI Le garanzie sottoscritte non comprendono: a) Fatti volontariamente causati dall Assicurato o fatti ai quali concorra con dolo o colpa grave. b) Disturbi o malattie croniche preesistenti e le relative conseguenze di cui l Assicurato soffriva già prima dell inizio del viaggio. c) Morte per suicidio, lesioni o malattie causate dal tentato suicidio o che l Assicurato si è procurato intenzionalmente o derivanti da atti criminali compiuti dall Assicurato. d) Malattie o stati patologici causati dall ingestione di alcol, sostanze psicotrope, allucinogene o qualsiasi tipo di droga o sostanza di caratteristiche simili. e) Trattamenti estetici e la fornitura o sostituzione di apparecchi acustici, lenti a contatto, occhiali da vista, plantari ortopedici e protesi in generale, nonché le spese causate da parti o gravidanze e qualsiasi tipo di infermità mentale. f). Lesioni o malattie derivanti dalla partecipazione dell Assicurato a scommesse, gare o prove sportive, dalla pratica dello sci e di qualsiasi altro tipo di sport invernali, dal salvataggio di persone in mare, montagna o zone desertiche. g) I casi derivanti, in forma diretta o indiretta, da fatti generati da energia nucleare, radiazioni radioattive, catastrofi naturali, azioni belliche, disordini o atti terroristici. h). Qualsiasi tipo di spesa medica o farmaceutica inferiore ad Euro 9, LIMITI DELLA POLIZZA ARAG terrà a proprio carico le spese citate, in base ai limiti stabiliti e fino alla concorrenza del massimale sottoscritto per ogni caso. Trattandosi di fatti derivanti dalla stessa causa e verificatisi simultaneamente, saranno considerati come parte di un unico sinistro. ARAG sarà obbligata a corrispondere l'importo relativo alla prestazione, fermo il caso in cui il sinistro sia stato causato dalla mala fede dell'assicurato. Nel caso di garanzie che presuppongano il pagamento di un importo liquido, ARAG è obbligata a soddisfare l indennizzo al termine degli accertamenti e perizie necessarie alla constatazione dell esistenza del sinistro. Pag. 9

11 In qualsiasi caso, ARAG corrisponderà entro 40 giorni a decorrere dalla ricevuta della dichiarazione del sinistro, l'importo minimo della quantità a corrispondere, secondo le circostanze a lei note. Se entro tre mesi dal verificarsi del sinistro ARAG non avesse soddisfatto tale indennizzo per causa non giustificata o imputabile, l indennizzo aumenterà di un 20 per cento annuo. 10. MODALITÀ DENUNCIA SINISTRO In caso di sinistro che dia luogo all esercitazione delle prestazioni garantite, è indispensabile che l'assicurato telefoni al numero messo a disposizione da ARAG per le situazioni di emergenza, indicando il nome dell'assicurato, il numero di polizza, il luogo in cui si trova, il recapito telefonico ed il tipo di assistenza di cui necessita. Questa comunicazione può essere fatta tramite chiamata a carico del destinatario. 11. Disposizioni aggiuntive L Assicuratore non assumerà obbligo alcuno relativo alle prestazioni non richieste o non esercitate previo il suo consenso, fermo casi di forza maggiore dovutamente giustificati. Qualora nell'erogazione dei servizi l'intervento diretto di ARAG non fosse possibile, questa sarà obbligata a rimborsare all'assicurato le spese dovutamente accreditate derivanti da tali servizi, in un termine massimo di 40 giorni a decorrere dall'erogazione dei medesimi. 12. SURROGAZIONE DELLA POLIZZA Fino alla concorrenza degli importi sborsati ai termini della presente polizza, ARAG ha diritto di surrogazione in quanto a diritti e azioni che possano spettare all Assicurato o ai suoi eredi, nonché ad altri beneficiari, verso terze persone, fisiche o giuridiche, a conseguenza del sinistro causante l assistenza prestata. In particolare ARAG potrà esercitare questo diritto verso imprese di trasporto terrestri, fluviali, marittime o aeree, in quanto a restituzione, totale o parziale, del costo dei biglietti non utilizzati dagli Assicurati. 13. TERMINE DI PRESCRIZIONE DELLE AZIONI Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono nel termine di due anni a decorrere dal momento in cui avrebbero potuto essere esercitate. 14. Indicazione Se il contenuto della presente polizza differisce dalla proposizione dell assicurazione o dalle clausole concordate, il Contraente dell'assicurazione potrà porgere reclamo alla Compagnia nel termine di un mese a decorrere dalla consegna della polizza, perché sani la divergenza esistente. Se il reclamo non viene presentato nel termine di tempo predetto, ci si atterrà a quanto disposto dalla polizza. Pag. 10

12 ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEFINIZIONI: SOMMA ASSICURATA Le quantità stabilite nelle Condizioni Particolari e Generali, il massimale dell indennizzo che l Assicuratore è tenuto a corrispondere in caso di sinistro. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO: Qualora occorresse un sinistro imputabile alla Responsabilità Civile, il Contraente, l Assicurato o i suoi cessionari non devono accettare, negoziare o rifiutare nessun reclamo senza l autorizzazione espressa dell Assicuratore. CORRESPONSIONE INDENNIZZO a) L Assicuratore è obbligato alla prestazione dell indennizzo a conclusione degli accertamenti e perizie necessari alla constatazione dell esistenza del sinistro e, se pertinente, alla corresponsione dell importo che ne deriva. In qualsiasi caso, l Assicuratore corrisponderà entro 40 giorni a decorrere dalla pervenuta dichiarazione del sinistro, l'importo minimo sulla quantità a corrispondere, secondo le circostanze a lui note. b) Se entro tre mesi dal verificarsi del sinistro l'assicuratore non avesse riparato il danno o indennizzatone l importo in valuta per causa non giustificata o imputabile, l indennizzo aumenterà del valore percentuale pari al tasso di interesse legale in vigore in quel momento, incrementato a sua volta del 50%. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1 Responsabilità civile verso terzi L Assicuratore tiene a proprio carico, con un massimale di Euro , gli indennizzi pecuniari che, senza costituire sanzione penale o complementare alla responsabilità civile, possano essere imputati all'assicurato ai sensi degli Articoli e seguenti fino al del Codice Civile, o simili disposizioni previste dalle legislazioni straniere, fosse obbligato a corrispondere all Assicurato, in quanto civilmente responsabile di danni fisici o materiali causati involontariamente a terzi, per danni personali, ad animali o cose. In questo limite rimangono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. 2. ESCLUSIONI Non sono assicurabili con questa garanzia: a) Qualsiasi tipo di Responsabilità imputabile all Assicurato a causa della guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni, nonché dell uso di armi da fuoco. b) La Responsabilità Civile derivante da qualsiasi attività professionale, sindacale, politica o associativa. c) Le multe o sanzioni imposte da Tribunali o autorità di qualsiasi tipo. d) La Responsabilità derivante dalla pratica professionale o non professionale di sport e dalle seguenti modalità: alpinismo, pugilato, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo senza motore, polo, rugby, tiro al bersaglio, velismo, arti marziali e sport meccanici. e) I danni a oggetti lasciati in custodia, per qualsiasi ragione, all Assicurato. Pag. 11

13 ALLEGATO ALLA POLIZZA DI ASSISTENZA VIAGGIO ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE DI RESPONSABILITÀ CIVILE Sarà oggetto di copertura anche la seguente garanzia, poiché anche i professori o i tutori fanno parte del collettivo assicurato: 1. Responsabilità civile del professore o tutore L'Assicuratore tiene a proprio carico, fino al massimale indicato nelle Condizioni Particolari, gli indennizzi pecuniari che, secondo gli Articoli dal 1902 al 1910 del Codice Civile, o disposizioni simili previste dalle legislazioni straniere, potrebbe essere obbligato a corrispondere all Assicurato, in quanto responsabile del gruppo di studenti che accompagna nel viaggio, rispetto alla responsabilità civile di danni fisici o materiali causati involontariamente a terzi, per danni personali, ad animali o cose. In questo limite rimangono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. 2. Modifica: Si modifica il contenuto del comma b) dell'articolo 2 "Esclusioni", che viene quindi espresso nel seguente modo: b) La Responsabilità Civile derivata da qualsiasi tipo di attività professionale, sindacale, politica o associativa, eccezione fatta per la garanzia relativa alla Responsabilità Civile del professore o tutore. ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1. Responsabilità civile verso terzi L Assicuratore tiene a proprio carico, con un massimale di Euro , gli indennizzi pecuniari che, senza costituire sanzione penale o complementare alla responsabilità civile, possano essere imputati all'assicurato ai sensi degli Articoli e seguenti fino al del Codice Civile, o simili disposizioni previste dalle legislazioni straniere, fosse obbligato a corrispondere all Assicurato, in quanto civilmente responsabile di danni fisici o materiali causati involontariamente a terzi, per danni personali, ad animali o cose. In questo limite rimangono inclusi il pagamento degli oneri e spese giudiziarie, nonché la costituzione delle garanzie giudiziarie richieste all Assicurato. 2. ESCLUSIONI Non sono assicurabili con questa garanzia: a) Qualsiasi tipo di Responsabilità imputabile all Assicurato a causa della guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni, nonché dell uso di armi da fuoco. b) La Responsabilità Civile derivante da qualsiasi attività professionale, sindacale, politica o associativa. c) Le multe o sanzioni imposte da Tribunali o autorità di qualsiasi tipo. d) La Responsabilità derivante dalla pratica professionale o non professionale di sport e dalle seguenti modalità: alpinismo, pugilato, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo senza motore, polo, rugby, tiro al bersaglio, velismo, arti marziali e sport meccanici. e) I danni a oggetti lasciati in custodia, per qualsiasi ragione, all Assicurato. Pag. 12

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