CITTÀ DI PARABIAGO Città metropolitana di Milano
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1 CITTÀ DI PARABIAGO Città metropolitana di Milano CONSIGLIO COMUNALE Classificazione: Categoria 01 Delibera n. 30 Classe 06 Fascicolo 11 Del OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DALL APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 7/2017 (RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI) E PRESA ATTO DELLE MODIFICHE DISPOSTE DALLA L.R. 12/2005 PER RECUPERO SOTT OTETTI. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Sessione ordinaria di prima convocazione Seduta pubblica L anno 2017 il giorno 28 del mese di Giugno, alle ore 20:45, in Parabiago, nella sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale come da avvisi scritti consegnati al domicilio dei consiglieri a mezzo dei messi comunali. La convocazione è stata pubblicata all Albo Pretorio a norma di legge. I consiglieri assegnati ed in carica sono: Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. CUCCHI RAFFAELE X BORGHI FRANCO X GRANDINI MARIO X LOTTERIO ANDREA X BELLONI GIANEMILIO X DELL'ACQUA ROBERTO X FERRARIO LUCA X RONCHI ALDO X ZERBINI STEFANIA X RIMOLDI PAOLO X PATTARELLO GIORGIO X VITALI CHRISTIAN X GHIANI ALESSANDRA X SCHIRRU LAURA X COLOMBO GIORGIO X COGLIATI ANNA MARIA X BOLLATI EDOARDO X PRESENTI: N. 14 ASSENTI: N. 3 Partecipa con le funzioni di legge, il Segretario Generale, Dr. Domenico d Apolito. Il Sig. FERRARIO LUCA assume la presidenza e, riconosciuta legale l adunanza, invita i consiglieri a trattare l argomento indicato in oggetto.
2 COMUNE DI PARABIAGO CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO ORE ARGOMENTO N. PRODC/29/2017 DELIBERAZIONE N. 30 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI ESCLUSIONE DELLE PARTI DEL TERRITORIO DALL APPLICAZIONE DELLA DISPOSIZIONI DELLA L.R. 7/2017 (RECUPERO DEI VANI E LOCALI SEMINTERRATI ESISTENTI) E PRESA ATTO DELLE MODIFICHE DISPOSTE DALLA L.R. 12/2005 PER RECUPERO SOTTOTETTI AI FINI ABITATIVI. Consiglieri presenti in aula n. 14, nominativamente indicati nel frontespizio del presente verbale, su 21 assegnati e in carica. Risultano, altresì, presenti gli Assessori esterni, Signori: Adriana Nebuloni, Elisa Lonati, Maria Enrica Slavazza, Dario Quieti. Il Presidente cede la parola all Assessore Maria Enrica Slavazza, la quale illustra l argomento. Seguono gli interventi di alcuni Consiglieri, come integralmente riportato nel verbale di discussione che, una volta trascritto, costituirà parte integrante e sostanziale della presente. Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: - La Regione Lombardia con la propria Legge del 10 marzo 2017, n.7 ha promosso il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con gli obiettivi di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera; - L art. 4, comma 1, della suddetta L.R. 7/2017 prevede in particolare che : 1. Entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la
3 delibera del Consiglio comunale ivi prevista e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. L'applicazione è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate. I comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati ; - Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace a seguito di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, serie avvisi e concorsi n. 11 del , è corredato da apposito studio relativo alla componente geologica, idrogeologica e sismica che, valutando le condizioni di possibile rischio idrogeologico, ha diversamente mappato il territorio comunale; - Secondo lo studio geologico, allegato al P.G.T., il territorio è suddiviso in diverse classi di fattibilità geologica, valutando in particolare la compatibilità idraulica sulla base della definizione delle condizioni di allagamento: sono state così individuate le zone 3.1, 3.2, 3.3 e 4 come aree a rischio idraulico per esondazione del fiume Olona; - È altresì opportuno definire uniformi criteri interpretativi delle disposizioni dettate dalla L.R. 7/2017 che presenta diversi profili critici a cui è necessario prospettare possibili soluzioni a livello interpretativo-applicativo (Cfr. Sanatoria o trasformazione dei seminterrati, requisiti di aeroilluminazione artificiale, qualifica degli interventi e relativo regime economico-amministrativo, cambi di destinazione d'uso, rapporti pertinenziali, carichi urbanistici e dotazioni) Richiamata altresì la normativa relativa al Rischi Alluvioni Direttiva 2007/60/CE, recepita dal D.lgs 49/2010, e preso atto delle tavole di mappature del nostro territorio relative ai Rischi e Pericolosità dell Autorità di Bacino del Fiume Po al fine della predisposizione del relativo PGRA Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del Fiume Po. Atteso che gli eventi atmosferici eccezionali (nubifragi) ormai sempre più frequentemente interessano il territorio e sovente provocano molti danni a luoghi e vani seminterrati e interrati; Stabilito che è intenzione dell amministrazione comunale tutelare sempre e comunque la salute e la sicurezza dei cittadini; Ravvisata pertanto l opportunità di procedere a disporre l esclusione di parti del territorio; Visti gli elaborati dello studio geologico, idrogeologico e sismico del P.G.T., ai sensi della D.G.R. 9/2616 del 30/11/2011 ed in particolare le tavole n.10, 11 e 12 ove sono identificate in cartografia le aree individuate come allagabili sulla scorta degli studi idraulici per la valutazione del rischio realizzati con il metodo approfondito o comunque le aree che per la loro morfologia possono essere allagate per esondazione del fiume Olona;
4 Visto il parere della la Commissione Congiunta LL.PP Urbanistica ed Ambiente espresso nella seduta del 16/05/2017; Viste inoltre le recenti modifiche all art.64 della L.R. 12/05 (Disciplina degli interventi per recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), per effetto dell approvazione della L.R. 26 maggio 2017 n.15, laddove in particolare viene precisato al comma 7 che i comuni possono deliberare l applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del dieci per cento del contributo di costruzione dovuto; Dato atto che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n.8 del 07/02/2006 aveva già applicato, ai sensi dell articolo 64 della legge regionale 12/2005, la maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale e che all oggi detta percentuale è ridotta, per effetto della L.R. 15/2017, dal venti al dieci per cento; Sentito l Assessore all Urbanistica ed Edilizia Privata; Acquisite le indicazioni del gestore del servizio idrico integrato; Visto lo Statuto Comunale; Visto il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267; Vista la L.R. 12/05; Visto l art. 4 della L.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (B.U.R.L n. 11) avente ad oggetto Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Tecnico e del Dirigente del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell art. 49 del D.Lgs , n. 267; Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 Consiglieri Comunali; DELIBERA 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 2) Di escludere dall applicazione delle disposizioni della L.R. 7/ ai sensi e per gli effetti dell art. 4 della L.R. 10 marzo 2017, n.7 - le zone 3.1, 3.2, 3.3 e 4 come individuate dalle tavole n. 10, 11 e 12 dello studio geologico, idrogeologico e sismico del P.G.T. in relazione alla specifica esigenza di tutela da rischio idrogeologico conseguente alla possibilità di allagamento per esondazione del fiume Olona;
5 3) Di disporre che nel caso di edificio/fabbricato (ove è posto il seminterrato) incluso solo parzialmente nelle suddette zone 3.1, 3.2, 3.3 e 4, oppure posto in diretta adiacenza/confinanza alle stesse, il recupero del seminterrato sia ammesso soltanto alle seguenti condizioni: la specifica porzione del seminterrato, oggetto di recupero, dovrà essere interamente esterna alle zone 3.1, 3.2, 3.3 e 4 e sia contemporaneamente presentata apposita asseverazione, a firma di geologo oppure di ingegnere esperto in idraulica, attestante la mancanza di rischio idraulico di allagamento per esondazione del fiume Olona; 4) Di fornire - considerati i diversi profili critici della L.R. 7/2017 a livello interpretativo e applicativo - le seguenti direttive, fino a diversa disposizione normativa o regolamentare o ancora a seguito di apposita direttiva del Dirigente del Settore Tecnico, in merito alle modalità attuative delle disposizioni della L.R. 7/2017: Per i seminterrati oggetto di sanatoria ed in caso di ampliamento seminterrato (per la sola porzione ampliata, ancorché relativa a porzioni già esistenti come vespai, locali tombati o altro non aventi le caratteristiche di possibile utilizzo) le disposizioni della legge saranno applicabili solo decorsi cinque anni dall'acquisizione di apposito titolo. Diversamente, in caso di seminterrato da adeguarsi per altezza (es. esistente mt. 2,10 e si prevede di aumentare altezza interna sino a mt. 2,40), in caso di interrato trasformato in seminterrato con semplice scavo parziale di terra o ancora in caso di piano terra trasformato in seminterrato con semplice riporto di terra, il recupero dei vani e locali potrà essere eseguito immediatamente e contestualmente senza attendere il decorso di cinque anni; Anche per gli usi residenziali sarà ammissibile assicurare il rispetto dei parametri di aeroilluminazione mediante l'installazione di impianti e attrezzature tecnologiche, richiedendo il rispetto dei soli requisiti analoghi agli ambienti di lavoro (es. UNI-EN ); I recuperi non mutano la qualificazione dell intervento e pertanto qualora le opere non siano riconducibili alla ristrutturazione edilizia (in termine di sola trasformazione edilizia ma non valutando l aumento del carico urbanistico che sempre e comunque verrebbe ad essere aumentato a seguito del recupero stesso di tali vani), gli interventi non saranno soggetti al pagamento del contributo di costruzione previsto dall art. 43 della L.R. 12/05. Pertanto in caso di opere edilizie assoggettate a CILA (art. 6-bis del DPR 380/01) o SCIA (art. 22 del DPR 380/01) per interventi di manutenzione straordinaria/restauro risanamento conservativo (con l esclusione dell ipotesi della ristrutturazione edilizia), gli interventi saranno esonerati dal pagamento del contributo di costruzione. I casi di esenzione previsti dall art. 2 commi 5 e 9 della L.R. 7/2017 troveranno applicazione solo per quei casi che prevedono opere edilizie riconducibili alla ristrutturazione edilizia; Per i cambi di destinazione d'uso troverà applicazione quanto previsto dall art.23 ter del DPR 380/01 salvo diverso adeguamento della legislazione regionale ai principi dello stesso DPR 380/01; Nei casi in cui l intervento sia soggetto al contributo di costruzione, valutato il recupero di vani esistenti con superficie (accessoria comprensiva di muri perimetrali) pari a mq. 100 o 200 (in funzione dell uso esistente con riferimento all art. 2 comma 9 della L.R. 7/2017) e già collegati direttamente (dall interno dell unità immobiliare ovvero il cui passaggio può avvenire senza transitare all esterno dell immobile o mediante spazi o vani comuni), sarà ammissibile l esonero della quota relativa al solo costo di costruzione, ancorchè sia prevista una trasformazione finalizzata alla formazione di una nuova unità immobiliare; Si potrà procedere al recupero di un seminterrato di immobile scegliendone con assoluta discrezione - la destinazione finale (residenziale, terziario o commerciale); nel solo caso di cambio di destinazione d uso dei locali seminterrati verrà immediatamente
6 richiesto il reperimento di aree per servizi ed attrezzature secondo quanto previsto dal PGT in analogia alla disciplina dei cambi di destinazione d uso (ex. art.51 della LR 12/05), senza valutare che il recupero di un vano accessorio mantenendo invariata la destinazione d uso - comporta di per sé un aumento del carico urbanistico; Sino ad adeguamento della norma regionale in merito all agibilità degli immobili - attestata mediante segnalazione certificata - non si potrà procedere a trasmettere alcuna comunicazione all ATS; 5) Di dare atto che le disposizioni della L.R. 7/2017 saranno direttamente applicabili solamente dalla data di esecutività del presente atto deliberativo; 6) Di dare infine atto delle modifiche intervenute in merito alla maggiorazione del contributo di costruzione per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti ed in particolare che la maggiorazione, prevista inizialmente nella misura del venti per cento del contributo di costruzione dalla Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 7/02/2006 e successivamente recepita dal PGT (cfr. art. 12 comma 7 del Piano delle regole), sarà applicata nella misura massima prevista dalla Legge Regionale 12/05; Successivamente, stante l urgenza di provvedere; Con votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 Consiglieri Comunali; D E L I B E R A di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell articolo 134, comma 4, del T.U.E.L.
7 Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del *************************************************************************************** Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: IL PRESIDENTE (Sig. Luca Ferrario) IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Domenico d Apolito) CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all Albo Pretorio on line di questo Comune il e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall art. 124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Domenico d Apolito) Il sottoscritto Segretario Generale A T T E S T A Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000. IL SEGRETARIO GENERALE (Dr. Domenico d Apolito) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e relative norme collegate
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