Piscaglia Rag. Luca Consulente del lavoro

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1 San Mauro Pascoli li 25/11/2014 Ai Signori Clienti Loro indirizzi Oggetto: Circolare informativa del mese di Dicembre 2014 Siglato il primo Ccnl per lavoratori dello spettacolo in forma cooperativa In data 6 novembre, tra Agci Culturalia, FederCultura Confcooperative, Legacoop Settore Cultura e Slc-Cgil, FISTel-Cisl e Uilcom-Uil, è stato sottoscritto il Ccnl per artisti, tecnici e amministrativi dipendenti da società cooperative e imprese sociali nel settore della Produzione culturale e dello spettacolo. Si tratta del primo Ccnl che disciplina le suddette attività in forma cooperativa. (Agci Culturalia, FederCultura Confcooperative, Legacoop Settore Cultura, Slc-Cgil, FISTel-Cisl, Uilcom-Uil, Ccnl 6/11/2014) Confindustria: disdetta dal Ccnl dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi Confindustria, con circolare n del 5 novembre, ha reso noto di aver comunicato, in data 29 ottobre, formale disdetta al Ccnl Dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, con decorrenza 1 gennaio La disdetta riguarda il testo del Ccnl 25 novembre 2009 e gli accordi allegati al testo, ma non riguarda invece gli autonomi accordi con Fasi, Previndai e Fondirigenti. (Confindustria, circolare 5/11/2014, n.19778) Legge Comunitaria in Gazzetta Ufficiale È stata pubblicata sulla G.U. n.261 del 10 novembre, S.O. n.83, la legge n.161 del 30 ottobre (c.d. legge Europea 2013-bis), contenente le disposizioni per l adempimento degli obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea. In particolare, per quel che concerne la materia lavoro, è stato previsto: modifiche al D.Lgs. n.81/08; nuove disposizioni sull orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale; precisazioni in ordine alla salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca; modifiche alla procedura collettiva di riduzione di personale, nella quale devono essere compresi anche i dirigenti. (Legge 30/10/2014, n.161; G.U. 10/11/2014, n.261, S.O. n.83) In Gazzetta la legge sul nuovo processo civile È stata pubblicata sulla G.U. n.261 del 10 novembre, S.O. n.84, la legge n.162 del 10 novembre, rubricata Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell arretrato in materia di processo civile. (Legge 10/11/2014, n.162; G.U. 10/11/2014, n.261, S.O. n.84) Formazione professionale cittadini stranieri: stabilite le quote 2014/2016 È stato pubblicato sulla G.U. n.254 del 31 ottobre il decreto 25 giugno 2014 dei Ministeri del Lavoro, degli Affari Esteri e dell Interno, che ha determinato il contingente triennale 2014/2016 per l ingresso nel territorio nazionale di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionali e tirocini formativi. Per il triennio 2014/2016 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in: unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una

2 qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme regionali in attuazione dell Intesa tra Stato e Regioni del 20 marzo 2008; unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d orientamento promossi dai soggetti promotori individuati dalle discipline regionali in materia di tirocini extracurricolari e di orientamento, così come previsto dal decreto ministeriale 22 marzo 2006, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell'interno, decreto 25/6/2014, G.U. 31/10/2014, n.254) Riordino incentivi start-up innovative: in G.U. il decreto È stato pubblicato sulla G.U. n.264 del 13 novembre il decreto 24 settembre del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha riordinato gli incentivi per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative in tutto il territorio nazionale. Le nuove regole di incentivazione sostituiranno quelle previste dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 e 30 ottobre 2013, ma saranno operative solo in seguito alla pubblicazione di una circolare ministeriale che definirà ulteriori aspetti riguardanti i requisiti dei piani e delle spese ammissibili. (Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 24/9/2014; G.U. 13/11/2014, n.264) Denunce retributive annuali Inail entro il 28 febbraio 2015 L'Inail, con determina n.330 del 5 novembre, ha fissato al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) il nuovo termine per la presentazione delle denunce retributive annuali di cui all'art.28, co.4, d.p.r n.1124/65, fermo restando il termine previsto dall art.28, co.1 e dall art.44, co.2, d.p.r. n.1124/65 e successive modificazioni, per il pagamento dei premi di assicurazione, fissato al 16 febbraio di ciascun anno. La determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro che, unitamente al Ministero dell Economia, dovrà adottare il provvedimento di competenza. (Inail, determina 5/11/2014, n.330) Autotrasporto in conto terzi: determinate le quote di iscrizione all'albo Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n.3 del 24 ottobre pubblicata sulla G.U. n.254 del 31 ottobre, ha determinato le quote che le imprese iscritte all'albo degli autotrasportatori alla data del 31 dicembre 2014 debbono corrispondere entro la stessa data per l'anno 2015 al Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose in conto di terzi. Il versamento può essere effettuato soltanto attraverso il sistema di pagamento telematico operativo sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ( con carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o PostePay Impresa, conto corrente BancoPosta on line, per l'importo visualizzabile sul sito stesso e seguendo le istruzioni in esso reperibili. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine l'iscrizione all'albo sarà sospesa con la procedura prevista dall'art.19, punto 3, L. n.298/74. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2015 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture provinciali. (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, delibera 24/10/2014, n.3, G.U. 31/10/2014, n.254) Intestazione temporanea di veicoli: sanzioni dal 4 dicembre in caso di mancato adempimento Il Ministero dell'interno, con nota n.300/a/7812/14/106/16, ha offerto le prime indicazioni operative volte a uniformare l'attività di controllo in relazione alla variazione della denominazione o delle generalità dell'intestatario della carta di circolazione e di intestazione temporanea di veicoli, nelle more dell'emanazione di una direttiva esplicativa sulle tematiche legate all'attività di controllo e sanzionatoria. La circolare ricorda che l'obbligo di annotazione, in caso di comodato, è imposto solo quando tale atto, sia

3 esso in forma scritta che orale, preveda l'utilizzo del veicolo da parte del comodatario in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a trenta giorni. Le norme in esame non sono retroattive, per cui trovano applicazione unicamente per atti e fatti, dai quali discende la disponibilità del veicolo nei modi sopra descritti, posti in essere, anche in forma orale, per la prima volta dopo il 3 novembre Il documento evidenzia inoltre che eventuali sanzioni possono trovare applicazione solo decorsi trenta giorni dal 3 novembre 2014, quindi a partire dal 4 dicembre 2014, in relazione alla circostanza che la norma consente all'utilizzatore di provvedere alla richiesta di annotazione entro trenta giorni dall'atto o fatto da cui deriva l'utilizzatore stesso. Infine, viene precisato che obbligato in solido, per tutte le violazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, continua ad essere il proprietario del veicolo o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all'art.196, co.1 C.d.S.. (Ministero dell Interno, nota 31/10/2014, n.300/a/7812/14/106/16) Inpgi: contributo per gli ammortizzatori sociali aumentato all'1,60% L'Inpgi, con circolare n.5 del 17 ottobre, ha stabilito che per la parte a carico del datore di lavoro il contributo per ammortizzatori sociali, a far data dal mese di settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è elevato dell 1,00%. Pertanto, a decorrere dal periodo di paga di settembre 2014, tutte le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale sono tenute al versamento del contributo per ammortizzatori sociali nella misura dell'1,60% della retribuzione imponibile di ogni giornalista dipendente (di cui 1,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del giornalista). Sono, quindi, interessate alla predetta variazione di aliquota le aziende inquadrate presso l Inpgi con codice contributivo nn.02, 09, 18, 26, 27 e 35. (Inpgi, circolare 17/10/2014, n.5) Agenzia Entrate: richiesto l'iban per accelerare i rimborsi fiscali a 100mila società L Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 24 ottobre, ha reso noto di aver chiesto a 100mila società di fornire l Iban per poter restituire i rimborsi fiscali direttamente sul conto corrente di tali aziende. Gli inviti sono stati recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro delle imprese. Il comunicato puntualizza che gli unici due canali ammessi per comunicare l Iban del conto corrente bancario o postale sono: area autenticata del sito modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito da presentare agli uffici territoriali dell'agenzia. (Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 24/10/2014) Istituita la causale contributo FASD L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.93/e del 23 ottobre, ha istituito la causale "FASD", per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo di Assistenza Sanitaria per i Dipendenti dei servizi Ambientali FASDA. (Agenzia delle Entrate, risoluzione 23/10/2014, n.93/e) Fondo San.Arti.: iscrizione per titolari d imprese artigiane, soci, collaboratori e loro familiari San.Arti., con circolare n.13 del 4 novembre, in applicazione dell Accordo interconfederale 29 luglio 2013, ha deliberato l estensione della possibilità d iscrizione volontaria al Fondo da parte di titolari d imprese artigiane, soci, collaboratori e loro familiari. Alla circolare è allegata una descrizione del Nomenclatore delle Prestazioni e delle procedure operative. San.Arti, con circolare n.14 del 4 novembre, ha indicato le modalità di iscrizione al Fondo per titolari d imprese artigiane, soci, collaboratori e loro familiari, ricordando che per l'anno 2014 il termine ultimo per iscriversi, fissato al 31 ottobre, è stato prorogato al 30 novembre Ai fini di agevolare la tempestiva comunicazione alle aziende per l eventuale iscrizione dei titolari, soci, collaboratori e loro familiari è allegato alla circolare un fac simile di lettera informativa.

4 Ulteriori istruzioni sono state fornite con la circolare 15. (San.Arti., circolari 4/11/2014, nn.13-14, circolare 7/11/2014, n. 15) Fondo F.I.A. Sanitario: dal 1 gennaio 2015 nuove modalità di versamento contributi Il Fondo F.I.A. sanitario, con comunicato sul proprio sito del 15 ottobre, ha reso noto che a decorrere dal mese di gennaio 2015 il versamento della quota associativa potrà essere effettuato contestualmente alla denuncia mensile dei contributi obbligatori di Enpaia. (Fondo F.I.A. sanitario, sito) VI procedura di salvaguardia per i lavoratori esodati: istanze entro il 5 gennaio 2015 Il Ministero del Lavoro, con circolare n.27 del 7 novembre, ha offerto le istruzioni operative relative alla sesta procedura di salvaguardia per i lavoratori esodati, come previsto dalla L. n.147/14. Il documento di prassi è corredato dal modello di istanza di salvaguardia, che i lavoratori rientranti nelle categorie previste dall art.2, co.1, L. n.147/14, dovranno presentare entro il 5 gennaio (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 7/11/2014, n.27) Polizze speciali pescatori: implementate le funzionalità on line L'Inail, con nota n.7246 del 7 novembre, ha illustrato i nuovi servizi on line realizzati per le polizze speciali di assicurazione dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, disponibili in e le implementazioni rilasciate in GRA Web. In - servizi online sono stati rilasciati i servizi di iscrizione e variazione per le polizze speciali pescatori e per gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili. (Inail, nota 7/11/2014, n.7246) ANF: presentazione telematica di istanze per i lavoratori di ditte cessate o fallite L Inps, con circolare n.136 del 30 ottobre, ha fornito istruzioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori di ditte cessate o fallite, che a far data dal 1 gennaio 2015 potranno essere inoltrate esclusivamente in via telematica, tramite web, patronato o contact center. Fino a tale data, al fine di rendere graduale il passaggio alla telematizzazione in via esclusiva, è previsto un regime transitorio durante il quale le istanze in discorso potranno essere trasmesse sia in via telematica che cartacea. (Inps, circolare 30/10/2014, n.136) Ammortizzatori sociali in deroga: le Regioni possono concedere anche la mobilità in deroga Il Ministero del Lavoro, con comunicato sul proprio sito, ha reso noto che sono state apportate correzioni all'art.6, punto 3, D.I. 1 agosto 2014, n.83473, che ha definito i nuovi criteri per l'erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Le integrazioni prevedono che le Regioni possano concedere anche la mobilità in deroga ai criteri previsti dal decreto ministeriale n.83473/14. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato, sito) Piano della Sicurezza: per i baraccamenti si includono anche i costi per un corretto utilizzo La Commissione per gli interpelli sulla sicurezza del Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.25 del 4 novembre, ha chiarito che i costi da inserire nel Piano della sicurezza in riferimento ai c.d. baraccamenti (gabinetti, refettori, spogliatoi, locali di riposo o dormitori ecc., realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati) non devono essere solo quelli dell iniziale installazione, ma anche le spese di riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione necessarie al loro corretto utilizzo. (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Commissione per gli interpelli, interpello 4/11/2014, n.25)

5 APPLICABILITÀ MAXI SANZIONE PER LAVORO SOMMERSO Due recenti interventi del Ministero del Lavoro, la risposta ad interpello n.27 del 7 novembre 2014 e la nota n del 9 ottobre 2014, ci consentono di fare il punto sull applicazione della c.d. maxi-sanzione per lavoro nero. In primo luogo occorre ricordare che la sanzione amministrativa, ordinariamente prevista in caso di impiego di lavoratori senza la preventiva comunicazione al centro per l impiego, è determinata nella misura che va da 1.950,00 a ,00 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di 195,00 per ciascuna giornata di effettivo lavoro. Se il lavoratore risulta regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo, cioè in caso di spontanea regolarizzazione del rapporto prima dell accertamento, l importo della sanzione è ridotto da 1.300,00 a ,00 per ciascun lavoratore maggiorato di 39,00 per ogni giornata di lavoro irregolare. Sanzioni mai applicabili qualora, anche in assenza di comunicazione preventiva, il rapporto di lavoro risulti dagli adempimenti di carattere contributivo o fiscale precedentemente assolti, evidenziando in tal modo la volontà di non occultare il rapporto. Se è evidente che la sanzione scatta ogni qualvolta si impiega un lavoratore riconducibile alla fattispecie della subordinazione sprovvisto della preventiva documentazione (tranne nel caso di lavoro domestico in quanto la sanzione a tali datori non è applicabile), è meno agevole discriminare se la sanzione sia applicabile nel caso di impiego di lavoratori autonomi occasionali, somministrati irregolari o distaccati illecitamente. Per la prima tipologia, lavoratori autonomi occasionali (ai sensi dell art.2222 cod.civ.), il Ministero ricorda che la stessa si caratterizza per l assenza di obblighi di preventiva comunicazione, pertanto occorre, ai fini di valutare l esclusione dall applicazione della maxi-sanzione, esibire la documentazione di carattere previdenziale la quale però è obbligatoria solo nel caso in cui il compenso superi la soglia di 5.000,00/anno. Per tale fattispecie, quindi, potranno anche essere esibiti i documenti fiscali (versamento delle ritenute di acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) ai fini dell esclusione dell applicazione della maxi sanzione, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato. Nei casi di somministrazione irregolare e distacco illecito, ferme restando le specifiche misure sanzionatorie (l utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell ammenda di 50,00 per ogni giornata di occupazione e per ogni lavoratore occupato), il Ministero ritiene che l effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il datore di lavoro del personale utilizzato. In entrambi i casi è perciò da escludersi la possibile applicazione delle sanzioni per lavoro nero nonché delle altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Questo perché esiste una tracciabilità circa l esistenza di un rapporto di lavoro e i connessi adempimenti retributivi e contributivi che, pur non facendo capo ad un datore di lavoro, certamente inducono a ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero. FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE INPS ULTERIORI CHIARIMENTI L Inps, con messaggio n.8673 del 12 novembre, ha fornito ulteriori indicazioni ai datori di lavoro in merito al finanziamento del Fondo di solidarietà residuale. Le precisazioni fornite riguardano tre aspetti: l indicazione di settori esclusi dall obbligo a seguito di costituzione dei Fondi di solidarietà ex art.3, co.4 e 14, L. n.92/12; la predisposizione di una tabella riepilogativa aggiornata dei settori in cui è operativo il Fondo di solidarietà residuale; ulteriori modalità di contribuzione in alcune situazioni particolari.

6 Settori esclusi dall obbligo di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale A seguito di chiarimenti ricevuti dal Ministero del Lavoro, inerenti l ambito di applicazione del Fondo, l Istituto precisa che sono da escludere dal novero dei soggetti tenuti al versamento dei contributi al Fondo di solidarietà residuale a decorrere dal 1 gennaio 2014: le imprese, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico, autofiloferrotranvieri e di navigazione sulle acque interne e lagunari con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità, nel settore ormeggiatori e barcaioli porti italiani, e nel settore dell industria armatoriale. Infatti, per tali settori, alla data del 1 gennaio 2014, risultavano in corso le procedure finalizzate alla costituzione di Fondi di solidarietà. Queste imprese sono classificate con i seguenti Codici Statistico Contributivi (CSC): in presenza del Codice Autorizzazione (CA) 2B, e ; le aziende del settore del lavoro in somministrazione solo per il personale somministrato, in quanto sono stati sottoscritti accordi per la costituzione del Fondo di solidarietà; tali imprese sono classificate con CSC e hanno matricole cui viene assegnato il CA 9A. Rimane, invece, l obbligo con riferimento al personale occupato dalle imprese di somministrazione per il funzionamento della struttura, denunciato sulle posizioni con CSC senza CA 9A. Qualora non si completasse l iter per l emanazione del decreto di cui all art.3, co.16, L. n.92/12, le aziende saranno tenute a versare al Fondo la contribuzione prevista con decorrenza 1 gennaio Particolarità del settore Credito e assicurazioni Per quanto concerne i settori del Credito e del Credito Cooperativo, sono tenute all iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese classificate con i CSC e e prive dell attribuzione del CA 3D e 3F che abbiano il requisito dimensionale previsto dalla norma. Per le imprese classificate con CSC (Assicurazioni e Agenti e Sub-Agenti di assicurazione), il Decreto n.78459/14 ha esteso l ambito di applicazione del Fondo di solidarietà per le imprese di assicurazione a tutte le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo. Sono, pertanto, tenute all iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese, con più di quindici dipendenti nel semestre precedente, classificate con CSC e prive dell attribuzione del CA 2V. L Istituto ha provveduto, in via centralizzata, all attribuzione del codice 0J (Fondo residuale) anche alle imprese classificate nel settore 2 che abbiano il codice di autorizzazione 0V (Azienda non rientrante nell elencazione di cui all art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01). Le imprese classificate nel settore 2 e prive del codice di autorizzazione 0V dovranno richiedere ulteriori verifiche alla Sede territoriale competente. Nuova tabella riepilogativa aggiornata dei settori in cui è operativo il Fondo di solidarietà residuale Al messaggio è stata allegata una nuova tabella di riepilogo delle caratteristiche contributive delle aziende rientranti nell ambito di applicazione del Fondo, che sostituisce quella precedente allegata al messaggio n.6897/14. Il possesso delle citate caratteristiche non determina automaticamente l iscrizione al Fondo residuale, che rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalla normativa. L Istituto procederà alla modifica della predetta tabella al variare del quadro normativo e amministrativo di riferimento. Settore CSC CA Industria 1.XX.XX con 4A escluso se 3X 1.XX.XX con 1D escluso se 1M o 3T

7 1.XX.XX con 1E o 1F escluso se 1M Agricoltura con 1D Terziario 7.01.XX XX escluso se 3X escluso se 5J o 5K o 9A XX con 4A esclusi se 5K o 5J escluso se 1M Enti Pubblici con 0V Credito escluso se 3D o 3F Assicurazioni escluso se 2V Sono escluse le imprese rientranti nell ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito). Sono escluse le aziende cui sono attribuiti i seguenti codici Ateco2007: Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro Attività di federazioni e consiglio di ordini e collegi professionali Attività di associazioni professionali Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti Attività delle organizzazioni religiose nell esercizio del culto Attività dei partiti e delle associazioni politiche Attività di altre organizzazioni associative n.c.a Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico Produzione di beni indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Produzione di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze Organizzazioni ed organismi extraterritoriali Parlamentari assunzione collaboratori Cantieri lavoro allievi Condomini e proprietari di fabbricato (portiere e addetto alle pulizie) Requisito occupazionale Con riferimento al requisito occupazionale, l Istituto segnala che tutte le imprese appartenenti ai settori interessati mantengono l attribuzione del CA 0J, a prescindere dal requisito dimensionale. L obbligo

8 contributivo sorge solo al momento del superamento della soglia dimensionale di quindici dipendenti quale media del semestre precedente e, per alcune imprese, può cessare al raggiungimento di un ulteriore soglia. È il caso delle imprese classificate nel settore commercio con CSC 7.01.XX, 7.02.XX, 7.03.XX e con CA 3X, per le quali, al superamento del limite dimensionale di 50 dipendenti, cessa l obbligo di contribuzione al Fondo residuale, dovendosi applicare l istituto della cassa integrazione guadagni straordinaria e, fino al 31 dicembre 2016, anche quello della mobilità. L Istituto ribadisce l obbligo, per le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, di dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza, per consentire l attribuzione del codice di autorizzazione 2C (Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo solidarietà residuale). Tali aziende si vedranno attribuire contestualmente i codici 0J e 2C. Diversa dalla precedente è la fattispecie relativa all esercizio di attività plurime; in quest ipotesi, qualora siano stati attribuiti dall Istituto distinti inquadramenti, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività. Versamento arretrati Con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaio-settembre 2014, l Inps ribadisce che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è infatti responsabile del versamento all Inps anche della quota a carico del lavoratore, ancorché la stessa non sia stata trattenuta. Ne consegue che l eventuale mancata rivalsa nei confronti del lavoratore non esime il datore di lavoro dall obbligo contributivo. Aziende cessate L Istituto, poi, definisce le modalità operative per le aziende che hanno cessato l attività lavorativa entro il settembre 2014: con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo gennaiosettembre 2014, tali datori di lavoro dovranno procedere al versamento della contribuzione inviando l Uniemens relativo all ultima mensilità, con l utilizzo del codice M131 dell elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. Per le aziende che, in conseguenza delle indicazioni fornite nel presente messaggio, si vedranno attribuito il codice 0J soltanto nel corso del corrente mese di novembre, l Istituto detta le seguenti istruzioni operative: gli adempimenti informativi afferenti al contributo di competenza ottobre 2014 sono da effettuarsi con la dichiarazione Uniemens di novembre 2014, con l utilizzo del codice M131 dell elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito> indicando la retribuzione imponibile e il contributo al fondo residuale relativi al complessivo periodo gennaio-ottobre 2014; il versamento del contributo al Fondo di solidarietà residuale relativo al mese di ottobre 2014 sarà effettuato entro il 16 dicembre 2014, congiuntamente a quello del periodo gennaio-settembre 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi; con riferimento agli emolumenti afferenti alle competenze a decorrere da novembre 2014, la contribuzione ordinaria sarà calcolata sulla base dell aliquota complessiva che, anche per le aziende di cui si tratta, comprenderà il contributo al Fondo di solidarietà residuale.

9 A partire dalla contribuzione ordinaria al Fondo di solidarietà residuale relativa a novembre 2014 varranno le regole ordinarie di versamento e calcolo delle sanzioni civili in caso di ritardato adempimento degli obblighi contributivi. NUOVE INDICAZIONI SUL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE NEI SETTORI TURISMO, PUBBLICI ESERCIZI, SPETTACOLO L interpello n.26 del Ministero del Lavoro Come noto il rapporto di lavoro intermittente, nella pratica anche denominato lavoro a chiamata, ha un utilizzo limitato da specifici requisiti oggettivi (previsioni dei Ccnl applicati) ovvero soggettivi (età anagrafica dei soggetti prestatori). Il Legislatore ha inoltre introdotto una peculiare limitazione temporale all uso del contratto in esame, limitato, per il rapporto tra un datore di lavoro e uno specifico lavoratore, a un numero di giorni non superiori a 400 nell arco di 3 anni solari. Nel caso di superamento del limite anzidetto, il rapporto si trasformerebbe automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Tutto ciò con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo ; per questi settori, infatti, non rileva il limite temporale anzidetto. Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.26 del 7 novembre, chiarisce le modalità di individuazione di quei datori di lavoro che possono essere ricompresi, legittimamente, all interno delle categorie appena citate e, dunque, escluse dal limite temporale dei 400 giorni. La loro individuazione, secondo le indicazioni ministeriali, potrà avvenire in due modi: valutando che il codice ATECO - con il quale l impresa risulta iscritta al Registro Imprese presso la Camera di Commercio - riguardi detti settori produttivi; includendo coloro che, pur non disponendo del citato specifico codice ATECO, svolgano in effetti attività proprie dei settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo, applicandone anche i relativi Ccnl. Una valutazione che, oltreché condivisibile, sembra premiare l effettività della situazione aziendale, circa l appartenenza al settore, e non tanto altri aspetti di tipo burocratico. Disponibile l App per lavoro intermittente È da rilevare, inoltre, che, in questi giorni, sul sito cliclavoro.gov.it è stata resa disponibile una specifica App, per smartphone e tablet, dedicata alle comunicazioni delle chiamate. Nel rapporto intermittente, infatti, prima dell inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro dovrà operare una specifica comunicazione (sms, posta elettronica) circa la prestazione stessa. Con la nuova App, quindi, il Ministero assicura che si potrà gestire in modo semplice e rapido la comunicazione della chiamata durante il rapporto di lavoro intermittente. Basterà infatti, una volta aperta l applicazione, inserire i seguenti dati nei vari campi previsti: codice fiscale del lavoratore; data inizio e data fine prestazione; codice di comunicazione obbligatoria (Unilav). L App è inoltre fornita di una guida specifica di supporto.

10 PREAVVISO IN CASO DI DIMISSIONI DI GENITORI ENTRO L ANNO DI VITA DEL BAMBINO Si comunica che il Ministero del Lavoro, con interpello 7 novembre 2014, n.28, precisa che, ai sensi dell art.55, co.4, D.Lgs. n.151/01, così come modificato dall art.4, co.16, L. n.92/12, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero stesso. Il Dicastero, inoltre, prevede che l obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, ai sensi dell art.55, co.5, D.Lgs. n.151/01, sussista soltanto nel primo anno di vita del bambino e non fino a tre anni. TIPOLOGIA CONTRATTUALE PER RSPP La Commissione per gli interpelli prevista dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro, ha dato risposta, con l interpello n.24/14, a un quesito di Confcommercio sulla corretta interpretazione dell art.31, co.6, D.Lgs. n.81/08, che prevede che l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, sia comunque obbligatoria nei seguenti casi: nelle aziende industriali soggette all'obbligo di notifica o rapporto (artt. 2, 6 e 8, D.Lgs. 334/99); nelle centrali termoelettriche; negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95; nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Il quesito posto, in particolare, è se, nei casi sopra elencati, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge. La Commissione ha fornito le seguenti indicazioni: il Legislatore ha sottratto al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizio esterno ed interno, favorendo la scelta di quest ultimo e ammettendo il ricorso a persone o servizi esterni in assenza di dipendenti che, all interno dell'azienda o dell unità produttiva, siano in possesso dei requisiti previsti; nei casi in cui l istituzione del servizio di prevenzione e protezione sia prevista d obbligo all interno dell azienda, lo è per assicurare una presenza costante e continuativa del servizio; il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro - egli sia incardinato nell ambito dell organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni e alle specificità dell azienda; il RSPP deve avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell organizzazione aziendale può possedere. Il termine "interno", dunque, non equivale a "dipendente", con ciò ammettendosi anche rapporti di lavoro autonomo, ma deve essere riferito a un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività ed è onere del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con i compiti che il RSPP deve svolgere.

11 EMERSIONE LAVORO IRREGOLARE 2012 Con circolare congiunta del 24 ottobre scorso, i Ministeri dell Interno e del Lavoro hanno fornito i seguenti chiarimenti sulla procedura di emersione da lavoro irregolare prevista dal D.Lgs. n.109/12. Regolarizzazione contributiva Per i datori di lavoro tenuti alle denunce Uniemens per le posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione per lavoro subordinato non domestico, il Ministero dell Interno ha inviato all Inps l elenco delle domande di emersione e dei codici fiscali dei lavoratori interessati, affinché l Istituto possa procedere alla verifica dei pagamenti contributivi effettuati nel caso: di apertura della specifica posizione contributiva contraddistinta dal codice di autorizzazione 5W ; di mancata apertura della specifica posizione contributiva contraddistinte dal codice di autorizzazione 5W con versamento effettuato utilizzando la posizione contributiva già in precedenza attribuita dall azienda per il versamento dei contributi dei lavoratori in forza e non interessati dal procedimento di emersione. L esito delle verifiche sarà fornito agli Sportelli Unici dell'immigrazione, che potranno così richiedere il Durc sullo Sportello Unico Previdenziale. Le informazioni fornite dall Inps evidenzieranno l eventuale mancato pagamento totale o parziale delle somme dovute a titolo di contribuzione che, in considerazione del tempo trascorso dalla domanda di emersione, possono essere di notevole consistenza. Inps, Inail e Casse Edili, nell ambito della procedura Durc, chiederanno la regolarizzazione della contribuzione omessa con il preavviso di accertamento negativo e la regolarizzazione potrà avvenire anche con modalità rateale: in tale ipotesi il requisito di regolarità sarà perfezionato con il pagamento della prima rata, consentendo la definizione della domanda di emersione. Se l omessa contribuzione fosse invece già stata affidata per il recupero all Agente della Riscossione, la rateazione dovrà risultare concessa dall Agente competente alla data di emissione del Durc. Tale soluzione consente la definizione delle domande di emersione sia nel caso in cui il rapporto di lavoro sia ancora in essere e il datore di lavoro non sia in regola con i versamenti contributivi, sia nei casi di: rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro che prevede il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi; avvenuta cessazione del rapporto di lavoro intervenuta nelle more della procedura di emersione, nel cui caso al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione in presenza di tutti i requisiti previsti, ivi compreso il pagamento di almeno 6 mesi di contributi. Tardivo pagamento dei contributi da parte del datore di lavoro Sia nelle domande di lavoro domestico sia in quelle di lavoro subordinato deve ritenersi legittimo il pagamento dei contributi pari ad almeno sei mesi anche quando lo stesso sia intervenuto tardivamente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, il che consente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione al lavoratore beneficiario della domanda di emersione.

12 EVENTI ALLUVIONALI E ATMOSFERICI 2014 IN EMILIA E VENETO RIPRESA ADEMPIMENTI E VERSAMENTI Con tre diversi provvedimenti Agenzia delle Entrate, Inail e Inps hanno comunicato la ripresa, a partire dal mese di novembre, degli adempimenti e versamenti tributari, previdenziali e assistenziali non eseguiti per effetto delle disposizioni relative alle zone della provincia di Modena colpite dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e ai territori della Regione Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio Ripresa degli adempimenti tributari L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento n del 27 ottobre, dal mese di novembre 2014 ha disposto la ripresa degli adempimenti e dei versamenti tributari nei territori della provincia di Modena della regione Veneto colpiti da eventi atmosferici. Il provvedimento si applica nei confronti di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d imposta, che hanno usufruito della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, disposta dall art.3, co.2, D.L. n.4/14, convertito, con modificazioni, dalla L. n.50/14, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 e il 31 ottobre Modalità di effettuazione degli adempimenti Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dalle dichiarazioni fiscali, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, sono effettuati con le modalità ordinariamente previste per i singoli adempimenti. Le dichiarazioni fiscali non presentate per effetto della sospensione sono trasmesse in via telematica, utilizzando i modelli disponibili sul sito dell Agenzia delle Entrate relativi al periodo d imposta cui si riferiscono. Nella casella Eventi eccezionali deve essere indicato il codice 4. Ripresa degli adempimenti Inail L Inail, con nota n.7080 del 3 novembre, ha comunicato che dal 17 novembre sono ripresi gli adempimenti e i versamenti per le zone colpite dagli eventi atmosferici dal 30 gennaio al 18 febbraio Modalità di effettuazione degli adempimenti Per il versamento delle somme dovute, da effettuarsi in unica soluzione, gli interessati devono indicare nel modello F24: il numero di riferimento per i premi sospesi a seguito degli eventi alluvionali in Emilia Romagna; il numero di riferimento per i premi sospesi nei territori del Veneto. I premi speciali devono essere versati indicando nel modello F24 i numeri di richiesta indicati nei provvedimenti già ricevuti. L Istituto precisa inoltre che gli interessati hanno facoltà di presentare istanza di rateazione. Ripresa degli adempimenti Inps L Inps, con messaggio n.8632 del 10 novembre, ha reso noto che dal mese di novembre sono ripresi gli ordinari obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi. Il messaggio ricorda che i contributi oggetto di sospensione devono essere versati in unica soluzione entro la prima scadenza utile (17 novembre 2014).

13 Resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Con il messaggio n.8876 del 18 novembre, inoltre, l Istituto ha reso noto che è possibile presentare istanza di dilazione con aggravio di interessi, ma non di sanzioni, entro il 10 dicembre. Tale dilazione potrà essere concessa anche se fosse in corso un altra dilazione amministrativa. Se l istanza di pagamento rateale sarà presentata oltre il 17 dicembre le sanzioni saranno calcolate da tale data. IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR - VERSAMENTO ACCONTO Con la presente si ricorda che entro il 16 dicembre 2014 i sostituti d imposta sono tenuti al versamento dell acconto dell imposta sostitutiva, nella misura dell 11%, sulle rivalutazioni dei Tfr presenti in azienda ovvero versati al Fondo di Tesoreria Inps al 31 dicembre L intero ammontare dell imposta sostitutiva, compresa quella relativa alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo di Tesoreria, deve essere versato dal sostituto d imposta, ferma restando la possibilità, per quest ultimo, di effettuare il relativo recupero attraverso il conguaglio, con le somme dovute all Inps per i propri dipendenti. L importo dell imposta sostitutiva secondo quanto stabilito dall art.11, D.Lgs. n.47/00, deve essere versato mediante Modello F24: in acconto (nella misura del 90%), entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, utilizzando il codice tributo 1712; a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il codice tributo Si ricorda, inoltre, che, ai fini del versamento dell imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, può essere utilizzato il credito d imposta derivante dall'anticipo Irpef sul Tfr versato nel 1997 eventualmente ancora disponibile. Tale credito deve essere esposto sul Modello F24, nella sezione Erario, colonna importi a credito compensati, con il codice tributo 1250 e fino a capienza dell imposta sostitutiva da versare. EROGAZIONE CONTRIBUTO CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ AZIENDE NO CIGS Il Ministero del Lavoro, con propria circolare del 14 novembre 2014, n.28, intende fornire alcune ulteriori precisazioni, che vengono qui di seguito brevemente riepilogate, in merito alla concessione del contributo per le aziende che, al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulino contratti di solidarietà. È utile precisare che il contributo, pari alla metà del monte ore retributivo non dovuto a seguito della riduzione oraria, viene concesso: alle imprese alberghiere con almeno 2 dipendenti; alle aziende termali con almeno 2 dipendenti; alle imprese, con oltre 15 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale e che abbiano avviato la procedura di mobilità o che, qualora non ricorrano i presupposti, intendano procedere a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; alle imprese non superiori a 15 dipendenti, non rientranti nel campo di applicazione art.1, D.L. n.726/84, conv. in L. n.863/84, ma con almeno due dipendenti; alle imprese artigiane con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei fondi bilaterali. I lavoratori dipendenti delle imprese di cui sopra, beneficiari del contratto di solidarietà, saranno tutti quei soggetti che avranno maturato un anzianità aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell inizio del regime di solidarietà. Sono da comprendere anche coloro i quali, raggiungendo la prevista anzianità, siano stati assunti a termine, in apprendistato o con contratto di inserimento.

14 Ai fini dell erogazione del contributo in oggetto, le imprese saranno tenute ad osservare la procedura seguente. Accordo sindacale Le imprese dovranno siglare l accordo sindacale, che riguarderà l intera impresa o singole unità nonché tutte le categorie e qualifiche di lavoratori o parti di esse, per la riduzione dell orario di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali (Rsa) e/o con le rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) e sarà efficace nei confronti di tutti i lavoratori subordinati dipendenti dell impresa sottoscrittrice. È necessario ricordare che l esigenza di salvaguardare la continuità dell attività aziendale e l interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo si raggiunge allorquando la riduzione di orario, concordata tra le parti, non è superiore al 60% per singolo lavoratore dell orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Il contratto di solidarietà può prevedere la variazione dell individuazione dei singoli lavoratori ai quali si applica la riduzione concordata dell orario di lavoro, fermo restando il tetto massimo numerico dei lavoratori medesimi ivi previsto. Presentazione dell istanza da parte dell impresa L istanza dell impresa richiedente il contributo di solidarietà, in duplice copia, di cui una in bollo, deve essere presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. Ai fini del calcolo del contributo di solidarietà, pari alla metà del monte ore retributivo non versato ai lavoratori a seguito della riduzione oraria, si fa riferimento alla retribuzione lorda denunziata all Inps nei dodici mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell orario di lavoro, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. Accertamento dei presupposti da parte della DTL La DTL competente effettuerà, trimestralmente, accertamenti circa l effettiva riduzione dell orario di lavoro e anche la verifica iniziale di legittimità della documentazione presentata dall impresa nonché la verifica delle cause del manifestarsi dell eccedenza di personale; presupposto indefettibile su cui si fonda la concessione del contributo Licenziamenti Durante il regime di solidarietà è fatto divieto di mettere in mobilità o licenziare, tranne che per giusta causa, sia i lavoratori in solidarietà che gli eventuali dipendenti dell impresa non interessati dal contratto di solidarietà. Qualora l azienda, in costanza di contratto di solidarietà, licenziasse dei lavoratori, tranne nelle ipotesi di giusta causa, perderebbe la quota di contributo in relazione ai dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi. SGRAVI CONTRIBUTIVI DEI PREMI DI RISULTATO EROGATI NELL ANNO 2013 Si comunica che l Inps, con messaggio 24 ottobre 2014, n.7978, prevede che gli sgravi collegati ai premi di risultato erogati nell anno 2013 potranno essere recuperati, per le aziende autorizzate, entro il 16 gennaio In particolare le aziende, tramite l Uniemens, recupereranno l importo utilizzando nell Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens i seguenti codici: L924 - Sgr. aziendale ex. DI quota a favore del D.L.; L925 - Sgr. aziendale ex. DI quota a favore del lavoratore; L926 - Sgr. territoriale ex. DI quota a favore del D.L.; L927 - Sgr. territoriale ex. DI quota a favore del lavoratore. L Istituto precisa inoltre che le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l anno che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso/cessato l attività, ai fini della fruizione dell incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

15 SGRAVI FISCALI E CONTRIBUTIVI PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI DETENUTI Si informano i Signori Clienti che, con decreto 24 luglio 2014 del Ministero della Giustizia, pubblicato nella G.U n.246/14, è stato emanato il regolamento relativo agli sgravi contributivi e fiscali per l assunzione di detenuti, previsti nell ambito di appositi stanziamenti. Di seguito si elencano le agevolazioni previste. Riconoscimento di un credito d imposta È riconosciuto un credito d imposta, mediante compensazione, per ogni detenuto o internato, ovvero ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21, L. n.354/75, assunto, per un periodo non inferiore a trenta giorni, nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di 700,00 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, per l' anno 2013 e nella misura di 520,00 mensili per gli anni a decorrere dal 2014 fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale. In riferimento ai lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi, il credito d imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, è pari a 350,00 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dal 1 gennaio 2014 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale è pari a 300,00. I crediti d imposta si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno. Il credito spetta anche alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati, in lavoro esterno o in semilibertà, purché detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'immediata assunzione dei detenuti o internati formati per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale hanno fruito del beneficio. Riduzione aliquote contributive Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dai soggetti beneficiari relativamente alla retribuzione corrisposta ai detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati e internati ammessi al lavoro all'esterno sono ridotte nella misura del 95% per gli anni a decorrere dal 2013 e fino all'adozione di un nuovo decreto ministeriale. Gli sgravi contributivi si applicano anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti e internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno. CONTROLLO POSIZIONE DEI DIPENDENTI MEDIANTE APP Si informano i Signori Clienti che il Garante della privacy ha ritenuto possibile, in riferimento alla richiesta di verifica presentata da due società, la geolocalizzazione dei dipendenti mediante una APP installata sullo smartphone aziendale, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse presenti sul territorio e migliorare la gestione, il coordinamento e la tempestività degli interventi tecnici. Per procedere con tale sistema di rilevazione, il Garante della Privacy indica specifici requisiti: accordo con le organizzazione sindacali; deve essere impedito l acceso al datore di lavoro ad altri dati, come sms, traffico telefonico e mail: l unico dato accessibile deve essere la posizione; sullo schermo dello smartphone deve comparire sempre, ben visibile, un'icona che indichi ai dipendenti che la funzione di localizzazione è attiva; i dipendenti dovranno essere informati sulle caratteristiche dell'applicazione e sui trattamenti di dati effettuati dalle società;

16 la rilevazione dei dati di geolocalizzazione non deve essere continuativa, ma avvenire solo a intervalli stabiliti. l'ultima rilevazione della posizione cancella quella precedente. PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2014 Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di dicembre CARTA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 13 SETTEMBRE 2012 QUADRI - TRATTAMENTO DI GARANZIA Qualora la retribuzione annua effettiva del quadro sia inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%, nel mese di dicembre gli verrà corrisposta la differenza come importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo. CEMENTO - PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ACCORDO CONFAPI 14 LUGLIO ACCORDO CONFIMI 15 LUGLIO 2014 PERIODO DI PROVA AZIENDE CONFAPI Area concettuale: 4 mesi; Area specialistica: 3 mesi. GIOCATTOLI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 20 GENNAIO FEBBRAIO 2014 UNA TANTUM Terza tranche: 150,00 LAVANDERIE - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 19 GIUGNO 2013 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ELEMENTO SALARIALE AGGIUNTIVO ELEMENTO PEREQUATIVO Ai lavoratori delle aziende che non abbiano utilizzato, entro novembre 2014, la quota annua per il sostegno della contrattazione di 2 livello verrà corrisposto un elemento salariale aggiuntivo pari agli importi della quota annua, da erogare entro dicembre Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso che la contrattazione aziendale si concludesse senza accordo entro il mese di novembre, con la retribuzione di dicembre verrà erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo pari a 120,00. METALMECCANICA - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 5 DICEMBRE 2012 ELEMENTO DI MENSILIZZAZIONE Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. OCCHIALI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 9 NOVEMBRE 2013 ELEMENTO PEREQUATIVO Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti

17 economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre, con la retribuzione di dicembre verrà erogato un elemento perequativo pari a 290,00. PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 27 NOVEMBRE 2013 ELEMENTO PEREQUATIVO Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiudesse senza un formale accordo entro il mese di novembre, con la retribuzione di dicembre verrà erogato un elemento perequativo pari a 250,00. RETIFICI MECCANICI DA PESCA - ACCORDO 17 MARZO 2014 ELEMENTO PEREQUATIVO Ai lavoratori in forza dal 17 marzo 2014 in aziende prive di contrattazione di 2 livello con contenuti economici, verrà erogato un importo di 260,00. VETRO, LAMPADE E DISPLAY AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 19 LUGLIO 2013 IPO MINIMI TABELLARI Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro) Categoria A2: 52,96 Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro) Categoria A2: 2.304,69 Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro e mosaico vetroso) Livello 8A: 1.825,40 Settore lampade e display Livello A: 1.801,38 Lo studio resta a disposizione per ogni necessaria informazione. Luca Piscaglia Consulente del Lavoro

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