Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale

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1 Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale ATTIVITA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI Atto Aggiuntivo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE Regione Siciliana Asse VII Capacità Istituzionale PERCORSO SU MONITORAGGIO, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI Docente: Lorenzo Improta Data: luglio 2015

2 Programma Circuito finanziario e monitoraggio nella programmazione Le principali novità per la gestione ed attuazione della programmazione Il circuito finanziario dei fondi strutturali. Interruzione e sospensione dei pagamenti. Rettifiche finanziarie da parte della Commissione europea. 2

3 I soggetti chiave nella gestione dei PO CORTE DEI CONTI EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA OLAF PCM DPS Autorità Capofila del FESR e coordinamento Fondi Strutturali Ministero Economia IGRUE Organismo nazionale di coordinamento In materia di controlli, per la ricezione dei pagamenti e la valutazione di conformità MLPS Autorità Capofila del FSE AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ORGANISMO DI COORDINAMNETO NAZIONALE DELLE ADA PRESIDIO NAZIONALE DI VIGILANZA E COORDINAMENTO AUTORITA' DI GESTIONE AUTORITA' DI AUDIT AUTORITA' DI CERTIFICAZIONE ORGANISMI INTERMEDI BENEFICIARI 3

4 Impegni di bilancio art. 76 Reg. 1303/2013 Gli impegni di bilancio dell'unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1 o gennaio 2014 e il 31 dicembre Gli impegni di bilancio relativi alla riserva di efficacia dell'attuazione in un singolo programma sono distinti dalla restante ripartizione del programma. Per ciascun programma gli impegni di bilancio relativi alla prima rata seguono l'adozione del programma da parte della Commissione. Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1 o maggio di ogni anno 4

5 Pagamenti I pagamenti prendono la forma di: Prefinanziamento Prefinanziamento iniziale: 1% 2014, 1% 2015, 1% 2016 Prefinanziamento annuale: 2% 2016, 2,625% 2017, 2,75% 2018, 2,875% 2019 e 3% dal 2020 al 2023 Pagamento intermedio fino al 90% Saldo

6 Interruzione dei termini di pagamento art. 83 Reg / I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti per un periodo massimo di sei mesi qualora: 2. a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'unione, vi siano prove chiare che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo; a) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie; b) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

7 Trasmissione di dati finanziari art.112 Reg. 1303/ Entro il 31 gennaio, il 31 luglio e il 31 ottobre, lo Stato membro trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario: a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile delle operazioni e il numero di operazioni selezionate per il sostegno; b) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione. 7

8 Trasmissione di dati finanziari art.112 Reg. 1303/2013 Previsione delle spese 3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo. 8

9 Domande di pagamento intermedie art. 135 reg. 1303/ L'autorità di certificazione trasmette regolarmente, a norma dell'articolo 131, paragrafo 1, una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati nel periodo contabile nel sistema contabile di tale autorità. L'autorità di certificazione può tuttavia includere, ove lo ritenga necessario, tali importi nelle domande di pagamento presentate nei successivi periodi contabili. 2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di un pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile (1 luglio 30 giugno). 9

10 Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento art. 135 reg. 1303/ La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima della notifica alla Commissione della designazione dell'autorità di gestione e dell'autorità. 10

11 Preparazione dei conti art. 137 Reg. 1303/ I conti di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario sono presentati alla Commissione per ciascun programma operativo entro il 15 febbraio. I conti coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità e, se del caso, per ogni fondo e categoria di regioni: a) l'importo totale di spese ammissibili registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione a norma dell'articolo 131 e dell'articolo 135, paragrafo 2, entro il 31 luglio successivo alla fine del periodo contabile, l'importo totale della spesa pubblica corrispondente sostenuta per l'esecuzione delle operazioni e l'importo totale dei pagamenti corrispondenti effettuati ai beneficiari a norma dell'articolo 132, paragrafo 1; segue 11

12 Preparazione dei conti art. 137 Reg. 1303/2013 b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 e gli importi non recuperabili; c) gli importi dei contributi per programma erogati agli strumenti finanziari a norma dell'articolo 41, paragrafo 1, e gli anticipi dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 131, paragrafo 4; d) per ciascuna priorità, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze. 12

13 Presentazione delle informazioni Art. 138 reg. 1303/2013 Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2025 compreso, gli Stati membri trasmettono entro il 15 febbraio: a) i conti di cui all'articolo 137, paragrafo 1, del presente regolamento per il precedente periodo contabile; b) la dichiarazione di gestione e la relazione annuale di sintesi di cui all'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera e), del presente regolamento per il precedente periodo contabile; c) il parere di audit e la relazione di controllo di cui all'articolo 127, paragrafo 5, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento per il precedente periodo contabile. 13

14 Esame e accettazione dei conti art. 83 Reg. 1303/2013 Entro il 31 maggio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione, a norma dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento finanziario, applica procedure per l'esame e l'accettazione dei conti e comunica allo Stato membro se ritiene che i conti siano completi, accurati e veritieri conformemente alle norme specifiche di ciascun fondo. 14

15 Disimpegno automatico Art. 136 Reg. 1303/2013 La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo di un PO, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del PO, o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento..target di spesa 15

16 Eccezioni al disimpegno automatico Art. 87 Reg. 1303/ L'importo interessato dal disimpegno si intende ridotto degli importi equivalenti alla parte dell'impegno di bilancio per la quale: a) le operazioni sono sospese in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o b) non è stato possibile eseguire una richiesta di pagamento per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma 16

17 Riepilogo scadenze Adempimento Rif. Reg. anno x Anno x+1 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Impegno rata annuale Trasmissione dati finanziari Previsioni di spesa Anno contabile 1 30 Domande di pagamento Presentazione informazioni (conti, dichiarazione di gestione, relazione annuale di sintesi, parere di audit e relazione di controllo) Prefinanziamento annuale Presentazione della Relazione di attuazione annuale

18 Pagamento ai beneficiari (art. 132) 1. In funzione della disponibilità dei finanziamenti a titolo di prefinanziamento iniziale e annuale e dei pagamenti intermedi l'autorità di gestione assicura che un beneficiario riceva l'importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento da parte del beneficiario. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione degli importi dovuti ai beneficiari. 18

19 Pagamento ai beneficiari (art. 132) 2. Il pagamento di cui al paragrafo 1 può essere interrotto dall'autorità di gestione in uno dei seguenti casi debitamente motivati: a) l'importo della domanda di pagamento non è dovuto o non sono stati prodotti i documenti giustificativi appropriati, tra cui la documentazione necessaria per le verifiche della gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a); b) è stata avviata un'indagine in merito a un'eventuale irregolarità che incide sulla spesa in questione. Il beneficiario interessato è informato per iscritto dell'interruzione e dei motivi della stessa. 19

20 Disponibilità dei documenti (art. 140) 1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dai fondi per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a EUR siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti europea per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. 20

21 Disponibilità dei documenti (art. 140) Un'autorità di gestione può decidere di applicare alle operazioni con spese ammissibili per un totale inferiore a EUR la norma di cui al secondo comma. Il periodo di tempo di cui al primo comma è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione. 2. L'autorità di gestione informa i beneficiari della data di inizio del periodo di cui al paragrafo I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 21

22 Disponibilità dei documenti (art. 140) 4. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in formato elettronico, i sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 22

23 RETTIFICHE FINANZIARIE

24 Rettifiche finanziarie 1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'unione al programma. 2. Una violazione del diritto applicabile determina una rettifica finanziaria solo se riguarda una spesa che è stata notificata alla Commissione e ove ricorra una delle seguenti condizioni: a) la violazione ha influenzato la selezione di un'operazione da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei fondi SIE o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile accertarne l'incidenza ma sussista un rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto; segue 24

25 Rettifiche finanziarie b) la violazione ha influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'unione o in casi in cui, date le caratteristiche della violazione, non risulti possibile quantificarne l'incidenza finanziaria ma sussista il rischio sostanziale che la violazione in questione abbia avuto tale effetto. Nel decidere una rettifica finanziaria la Commissione rispetta il principio di proporzionalità tenendo conto della natura e della gravità della violazione del diritto applicabile e delle sue implicazioni finanziarie per il bilancio dell'unione. 25

26 Sospensione dei pagamenti art. 141 reg. 1303/2013 La CE può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità o di programmi operativi qualora si verifichino una o più delle seguenti condizioni: a) vi siano gravi carenze nel funzionamento effettivo del sistema di gestione e controllo del programma operativo, che hanno messo a rischio il contributo dell'unione al programma operativo e per le quali non sono state adottate misure correttive; b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata; c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 83; 26

27 Sospensione dei pagamenti art. 141 reg. 1303/2013 d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici; e) non siano portate a termine azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante secondo le condizioni fissate all'articolo 19; f) dalla verifica di efficacia dell'attuazione emerga relativamente a una priorità che vi sia stata una grave carenza nel conseguire i target intermedi relativi agli indicatori finanziari e di output e alle fasi di attuazione principali stabilite nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione secondo le condizioni fissate all'articolo

28 Rettifiche finanziarie effettuate dagli SM art 143 Reg. 1303/2013 Gli Stati membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un'operazione o programma operativo. Il contributo dei fondi soppresso può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione Il contributo dei fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione 28

29 Rettifiche finanziarie effettuate dalla CE art 144 Reg. 1303/2013 La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'unione a un programma operativo, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: a) vi è una grave carenza nell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo del programma operativo, tale da compromettere il contributo dell'unione già versato al programma operativo; b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono a norma dell'articolo 143 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. 29

30 Rettifiche finanziarie effettuate dalla CE La Commissione basa le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità individuate, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Se non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai fondi, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione. Nel decidere una rettifica, la Commissione si attiene al principio di proporzionalità e tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo. 30

31 Rettifiche finanziarie effettuate dalla CE Sulla base dell'esame della relazione di attuazione finale del PO, riscontri una grave carenza nel raggiungimento dei target finali stabiliti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate, mediante atti di esecuzione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle norme dettagliate relative ai criteri per determinare le carenze gravi nell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo, tra cui le principali fattispecie di tali carenze, i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare e i criteri per applicare i tassi forfettari o le rettifiche finanziarie estrapolate. 31

32 Procedura per l applicazione delle rettifiche finanziarie effettuate dalla CE 1. la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le conclusioni provvisorie del suo esame e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi. 2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato a un periodo ulteriore di due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1. 32

33 Procedura per l applicazione delle rettifiche finanziarie effettuate dalla CE 3. La CE tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini di cui ai paragrafi 1 e Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria. 5. In caso di accordo e fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, lo Stato membro può riutilizzare i fondi interessati conformemente all'articolo 143, paragrafo 3. 33

34 Procedura per l applicazione delle rettifiche finanziarie effettuate dalla CE 6. Per applicare le rettifiche finanziarie la CE adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione. 34

35 Determinazione del livello di rettifica finanziaria art 2 Reg. delegato 480/2014 Il livello di rettifica finanziaria applicato dalla Commissione (art. 22, 7, reg. UE 1303/2013) è un tasso forfettario determinato sulla base del rapporto tra la media dei: tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali nell'ambito di un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario nell'ambito di tale quadro di riferimento «coefficiente di realizzazione/assorbimento». 35

36 Determinazione del livello di rettifica finanziaria art 2 Reg. delegato 480/ Il coefficiente di realizzazione/assorbimento è calcolato secondo le seguenti modalità: a) il valore finale ottenuto per ciascun indicatore di output e per ciascuna fase di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale; b)si calcola la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principali selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. A tal fine, il tasso di realizzazione finale è posto pari al 100 % se quello risultante dal calcolo è superiore al 100 %; 36

37 Determinazione del livello di rettifica finanziaria art 2 Reg. delegato 480/2014 c) il valore finale ottenuto per l'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è diviso per il valore del rispettivo target finale, così da ottenere il tasso di realizzazione finale espresso come percentuale del target finale. d)la media dei tassi di realizzazione finale relativi a tutti gli indicatori di output e alle fasi di attuazione principale selezionati ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità è divisa per il tasso di realizzazione finale dell'indicatore finanziario selezionato ai fini del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione nell'ambito di una determinata priorità. 37

38 livello di rettifica finanziaria art 3 Reg. delegato 480/ Il livello di rettifica finanziaria è fissato come segue: a) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 65 % ma pari o superiore al 60 %, si applica un tasso forfettario del 5 %; b) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 60 % ma pari o superiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 10 %; c) nel caso di un coefficiente di realizzazione/assorbimento inferiore al 50 %, si applica un tasso forfettario del 25 %. 38

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