Regione Siciliana Assessorato Regionale dell'istruzione e della Formazione Professionale
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- Francesco Alberti
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1 ATTIVITA DI RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI A"o Aggiun)vo Convenzione tra la Regione Siciliana e FormezPA del 24 marzo 2012 POR FSE Regione Siciliana Asse VII Capacità Is)tuzionale PERCORSO SU MONITORAGGIO, SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO, CONTROLLI E RENDICONTAZIONE NELLA PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
2 Il sistema di gestione e controllo Il sistema di gestione e controllo dei programmi finanziati dai Fondi Strutturali a valere sulla programmazione 2014/2020, assicura l efficace attuazione degli interventi e la sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile
3 Il sistema di gestione e controllo Il sistema sarà ispirato ai seguenti principi: concertazione continua tra le Amministrazioni titolari dei programmi ai diversi livelli, il DPS, le altre Amministrazioni centrali capofila per Fondo e le Amministrazioni di coordinamento per specifiche funzioni (MEF IGRUE); rafforzamento del presidio di coordinamento centrale sul corretto ed efficace espletamento delle funzioni di gestione e controllo dei programmi; rafforzamento dell Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit.
4 Il sistema di gestione e controllo Il sistema di gestione e controllo sarà strutturato: o Autorità di ges>one ed Autorità di cer>ficazione is)tuite nell ambito di ciascuna Amministrazione pubblica, centrale e regionale, )tolare di programmi opera)vi o Autorità di audit is)tuite nell ambito di ciascuna Amministrazione pubblica )tolare di programmi opera)vi, come di seguito specificato; o Organismi intermedi delega) a svolgere funzioni dell Autorità di ges)one ed is)tui) sulla base di effeove esigenze connesse con la complessità del Programma Opera)vo,. o Presidio di vigilanza e coordinamento nazionale sul corre"o ed efficace funzionamento dei sistemi di ges)one e controllo dei Programmi Opera)vi Presidenza del Consiglio/ Dipar)mento per lo Sviluppo e la Coesione economica e Agenzia per la coesione territoriale. o Organismo di coordinamento nazionale delle Autorità di audit - Ministero dell Economia e delle Finanze Dipar)mento della Ragioneria Generale dello Stato IGRUE.
5 Il sistema di gestione e controllo dei Fondi SIE (art. 72, Reg. 1303/2013) I sistemi di gestione e controllo prevedono: o o o o una descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo; l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate; sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la relazioni;
6 o Il sistema di gestione e controllo dei Fondi SIE (art. 72, Reg. 1303/2013) o sistemi di predisposizioni delle relazioni e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo; o disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo; o sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata; o la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi su ritardati pagamenti.
7 o Il sistema di gestione e controllo dei Fondi Il principio più importante sul quale deve essere fondato il sistema di gestione e controllo, si basa sull integrazione delle componenti coinvolte nel processo di attuazione delle iniziative cofinanziate: l attività di gestione (programmazione, gestione ordinaria, pagamenti, rendicontazione,ecc); l analisi dei rischi; l attività di controllo ordinario (di primo livello); l attività di controllo a campione delle operazioni (di secondo livello); il sistema di monitoraggio
8 Il processo di designazione delle ADG e ADC Art. 124 Reg. CE 1303/2013 Le designazioni dell AdG e dell AdC si basano su una relazione e un parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità delle autorità ai criteri relativi all'ambiente di controllo interno, alla gestione del rischio, alle attività di gestione e di controllo e alla sorveglianza definiti all'allegato XIII L'organismo di audit indipendente, qualora concluda che la parte del sistema di gestione e controllo relativa all AdG o all AdC è sostanzialmente identica a quella istituita per il precedente periodo di programmazione e che esistono prove, alla luce delle operazioni di audit effettuate a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1083/2006, dell'efficacia del suo funzionamento durante tale periodo, può concludere che i pertinenti criteri sono soddisfatti senza svolgere ulteriori attività di audit.
9 Il processo di designazione delle ADG e ADC Art. 124 Reg. CE 1303/2013 Elaborazione di un parere e predisposizione della relazione in bozza (definiti nell Allegato XIII al Reg. 1303/2013), comunicazione esiti provvisori ed eventuale richiesta di integrazioni da parte dell AdA alle AdG/AdC. Designazione di AdG/AdC e notifica della data e della forma della designazione alla Commissione Europea. Lo SM (Amministrazione titolare del PO) deve notificare (entro 1 mese dalla ricezione del parere e della relazione dall Ada) alla CE la data e la forma della designazione (AdG/AdC) anteriormente alla presentazione della prima domanda di pagamento. Qualora i risultati degli audit e dei controlli esistenti mostrino che l'autorità designata non ottempera più ai criteri, lo Stato membro stabilisce, tenuto conto della gravità del problema, un periodo di prova, durante il quale sono attuate le necessarie azioni correttive. Qualora l'autorità designata non attui le necessarie azioni correttive entro il periodo di prova stabilito dallo Stato membro, lo Stato membro pone termine a tale designazione.
10 Cosa si intende per controllo Articolo 2, lett. r Reg. (UE) 966/2012 Il "controllo è quell insieme di misure adottate al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia delle operazioni, la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi e irregolarità, l'adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e alla regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione. I controlli possono comportare varie verifiche, nonché l'attuazione delle politiche e delle procedure.
11 Operazione Con il termine operazione facciamo riferimento a un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione e sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate. Nel contesto degli strumenti finanziari, un'operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.
12 I controlli dell Autorità di gestione (art.125, par. 4) L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria, relativamente alla gestione finanziaria e il controllo del programma operativo: o o verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell operazione; garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un operazione;
13 I controlli dell Autorità di gestione (art.125, par. 4) o istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; o stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 72, lettera g); o prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.
14 I controlli dell Autorità di gestione (art.125) Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, primo comma, lettera lettera a), comprendono le seguenti procedure: a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari; b) verifiche sul posto delle operazioni. La frequenza e la portata delle verifiche sul posto sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un operazione e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso. Le verifiche sul posto di singole operazioni possono essere svolte a campione. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
15 Funzioni dell'autorità di certificazione (art.126) L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, basate su documenti giustificativi verificabili e che sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione; b) preparare i bilanci di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettera a), del regolamento finanziario; c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'unione e nazionali, sostenute in rapporto ad operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto del diritto applicabile;
16 Funzioni dell'autorità di certificazione (art.126) d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascuna operazione, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un operazione o di un programma operativo; e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
17 Funzioni dell'autorità di certificazione (art.115) f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari; h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio dell'unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
18 Funzioni dell'autorità di audit (art.127) L'autorità di audit valuta il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (audit di sistema) del programma operativo e su un campione adeguato di operazioni (audit delle operazioni) sulla base delle spese dichiarate. I controlli di audit cui sono sottoposte le spese dichiarate si basano su un campione rappresentativo e, come regola generale, su un metodo di campionamento statistico. Un metodo di campionamento non statistico può essere impiegato previo giudizio professionale dell'autorità di audit in casi debitamente giustificati conformemente alle norme internazionalmente accettate in materia di audit e, in ogni caso, se il numero di operazioni in un periodo contabile è insufficiente a consentire il ricorso a un metodo statistico.
19 Funzioni dell'autorità di audit (art.127) In tali casi, la dimensione del campione è sufficiente a consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido, a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario. Il metodo di campionamento non statistico copre almeno: il 5 % delle operazioni per le quali sono state dichiarate spese alla Commissione durante un periodo contabile e il 10 % delle spese dichiarate alla Commissione durante un periodo contabile.
20 Funzioni dell'autorità di audit (art.127) Quando le attività di audit sono svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo sia indipendente e si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia. Entro otto mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit è aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2024 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta
21 Funzioni dell'autorità di audit (art.127) L'autorità di audit prepara: a) un parere di audit a norma dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento finanziario; b) una relazione di controllo che evidenzi le principali risultanze delle attività di audit svolte a norma del paragrafo 1, comprese le carenze riscontrate nei sistemi di gestione e di controllo e le azioni correttive proposte e attuate. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i modelli per la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 150, paragrafo 2.
22 Cooperazione con le autorità di audit (art.128) La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit, scambia i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo. Quando ci sono varie autorità di audit, lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e, in linea di massima, almeno una volta all'anno, per esaminare la relazione di controllo annuale, il parere di audit e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.
23 I controlli di I livello controlli mirano a scongiurare l'eventualità di un doppio finanziamento, stabilire e assicurare che le spese dichiarate siano veritiere, che i servizi forniti siano stati elargiti in conformità a quanto approvato, che le domande di rimborso siano reali e che le spese e le operazioni siano in generale conformi alla normativa nazionale e comunitaria. Il controllo di primo livello consiste innanzitutto in controlli di tipo desk, ovvero un controllo amministrativo e uno controllo finanziario, al termine di questa fase, e dopo una ragionata selezione, si prosegue con controlli di tipo fisico e tecnico. I controlli di primo livello in loco hanno lo scopo di valutare e verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa al programma operativo e alla normativa comunitaria e nazionale. Detti controlli si svolgono in tre ambiti: amministrativo, finanziario, fisico-tecnico.
24 I controlli di I livello Controllo amministrativo Gli organismi di controllo verificano che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal programma e dal bando di selezione dell operazione. La conformità delle operazioni cofinanziate devono essere verificate anche in relazione a quanto stabilito nella convenzione/contratto/ affidamento stipulata tra Autorità di Gestione e beneficiario. I controlli sono effettuati nel corso dell'operazione, sia in momenti intermedi, sia a conclusione della stessa. Le verifiche amministrative su base documentale hanno per oggetto la documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario del finanziamento nelle diverse fasi di attuazione. Le modalità di controllo sono espletate in fase di realizzazione, alla presentazione di eventuali domande di rimborso intermedie oppure a conclusione del progetto a presentazione della domanda di rimborso finale. I controlli amministrativi effettuati a conclusione del progetto hanno lo scopo di verificare la correttezza e ammissibilità della spesa finale sostenuta e rendicontata dal beneficiario/ soggetto attuatore, oltre alla realizzazione fisica dell intervento
25 I controlli di I livello Controllo finanziario Verifica dell'esistenza dei documenti giustificativi, la correttezza del calcolo e l ammissibilità del periodo temporale attraverso la preliminare verifica di effettività, inerenza e legittimità delle spese dichiarate nelle domande di rimborso. Per le operazioni affidate mediante gara d'appalto la verifica ha per oggetto il rispetto delle prescrizioni fissate dal bando, l avanzamento delle attività dichiarate dal soggetto aggiudicatario del servizio, la regolarità della documentazione di spesa presentata. il rispetto degli adempimenti legati alle comunicazioni periodiche di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. Controllo fisico-tecnico È una verifica in loco. con la quale si accerta la partecipazione dei destinatari (per le operazioni che prevedono beneficiari diretti), l adeguatezza dei prodotti e servizi intermedi e finali, e l utilizzo del servizio erogato. I controlli in loco devono in particolare esaminare: la documentazione originale amministrativa e di spesa inerente il progetto, l effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi cofinanziati, l esecuzione delle spese dichiarate e la loro conformità alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. Essi consentono, inoltre, di verificare la veridicità delle dichiarazioni e documentazioni presentate dai beneficiari e la conformità degli elementi fisici e tecnici dell'operazione alla normativa comunitaria e nazionale, al programma operativo e a quanto previsto dai bandi
26 I controlli di I livello Controllo amministrativo Gli organismi di controllo verificano che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal programma e dal bando di selezione dell operazione. La conformità delle operazioni cofinanziate devono essere verificate anche in relazione a quanto stabilito nella convenzione/contratto/ affidamento stipulata tra Autorità di Gestione e beneficiario. I controlli sono effettuati nel corso dell'operazione, sia in momenti intermedi, sia a conclusione della stessa. Le verifiche amministrative su base documentale hanno per oggetto la documentazione amministrativa e contabile presentata dal beneficiario del finanziamento nelle diverse fasi di attuazione. Le modalità di controllo sono espletate in fase di realizzazione, alla presentazione di eventuali domande di rimborso intermedie oppure a conclusione del progetto a presentazione della domanda di rimborso finale. I controlli amministrativi effettuati a conclusione del progetto hanno lo scopo di verificare la correttezza e ammissibilità della spesa finale sostenuta e rendicontata dal beneficiario/soggetto attuatore, oltre alla realizzazione fisica dell intervento
27 I controlli di II livello Il controllo di II livello è volto a verificare l efficacia dei sistemi di gestione e controllo, nonché a verificare, con criteri selettivi e sulla base di un analisi dei rischi, le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli interessati Obiettivi del controllo di II livello: la verifica della concreta applicazione ed efficacia dei sistemi di gestione e di controllo; la verifica della concordanza di un adeguato numero di registrazioni contabili con i pertinenti documenti giustificativi; la verifica dell esistenza di un adeguata pista di controllo; la verifica della conformità della natura e dei tempi di esecuzione di un adeguato numero di voci di spesa alle disposizioni comunitarie, al capitolato approvato per l Operazione ed ai lavori effettivamente eseguiti;
28 Regione Siciliana I controlli di II livello la verifica della conformità della destinazione o della prevista destinazione dell operazione a quella indicata nella richiesta di cofinanziamento comunitario; la verifica del rispetto dei limiti di cui all art. 29 del Reg. (CE) n. 1260/1999; la verifica dell effettiva disponibilità del pertinente cofinanziamento nazionale; la verifica della conformità delle operazioni cofinanziate alle norme ed alle politiche comunitarie. Ques) sono notevolmente disomogenei, in quanto alcuni hanno come ogge"o l operazione mentre altri, quelle in par)colare di )po organizza)vo, si riferiscono a sistemi e strumen) di controllo che sono parte di un sistema organizza)vo più ampio, quello dell Amministrazione/Ufficio coinvolto nel controllo.
29 Audit delle operazioni (art.27, Reg. 480/2014) Gli audit delle operazioni sono effettuati per ciascun periodo contabile su un campione di operazioni selezionato secondo un metodo stabilito o approvato dall'autorità di audit in conformità all'articolo 28 del presente regolamento. Sono effettuati sulla base dei documenti giustificativi che costituiscono la pista di controllo e verificano la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate alla Commissione, accertando tra l'altro che: a) l'operazione selezionata secondo i criteri di selezione del PO, non fosse stata materialmente completata o pienamente realizzata prima della presentazione, da parte del beneficiario, della domanda di finanziamento, attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relative alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere; b) le spese dichiarate alla Commissione corrispondano ai documenti contabili e i documenti giustificativi prescritti dimostrino l'esistenza di una pista di controllo adeguata
30 Audit delle operazioni (art.27, Reg. 480/2014) Gli audit verificano anche che il contributo pubblico sia stato pagato al beneficiario. Gli audit delle operazioni prevedono la verifica sul posto della realizzazione materiale dell'operazione, inoltre verificano l'accuratezza e la completezza delle corrispondenti spese registrate dall'autorità di certificazione nel suo sistema contabile, nonché la riconciliazione tra i dati, a ogni livello della pista di controllo. Qualora vengono rilevati problemi di carattere sistemico da comportare un rischio per altre operazioni nel quadro del programma operativo, l'autorità di audit assicura che vengano effettuati ulteriori esami, compresi, se necessario, audit supplementari, per definire l'entità di tali problemi e raccomanda le misure correttive necessarie.
31 Audit delle operazioni (art.27, Reg. 480/2014) Ai fini dei dati da comunicare alla Commissione in merito alla copertura annuale, sono conteggiate nell'importo delle spese sottoposte ad audit solo le spese rientranti nell'ambito di un audit su un campione di operazioni selezionato secondo la metodologia per la selezione del campione di operazioni stabilita o approvata dall'autorità di audit (senza considerare eventuali audit supplementari).
32 Metodologia per la selezione del campione di operazioni (art.28, Reg. 480/2014) Il metodo di campionamento garantisce che ciascuna unità di campionamento della popolazione sia selezionata casualmente per mezzo di numeri casuali generati per ciascuna unità della popolazione in modo da selezionare le unità costitutive del campione oppure venga scelta tramite selezione sistematica eseguita utilizzando un punto di partenza casuale e applicando una regola sistematica per selezionare gli elementi aggiuntivi. L'unità di campionamento è individuata dall'autorità di audit sulla base del giudizio professionale. Può trattarsi di un'operazione, di un progetto compreso in un'operazione o di una richiesta di pagamento di un beneficiario. Le informazioni sul tipo di unità di campionamento individuata e sul giudizio professionale applicato a tal fine sono incluse nella relazione di controllo.
33 Metodologia per la selezione del campione di operazioni (art.28, Reg. 480/2014) Se la spesa complessiva relativa a un'unità di campionamento nel periodo contabile è un importo negativo, essa è esclusa dalla popolazione di cui al paragrafo 3 ed è sottoposta a un audit separato. L'autorità di audit può anche costituire un campione di questa popolazione separata. Se l'operazione in questione è già stata selezionata nel campione, l'autorità di audit la sostituisce mediante un'adeguata selezione casuale. Tutte le spese dichiarate alla Commissione, comprese nel campione, sono sottoposte ad audit.
34 Metodologia per la selezione del campione di operazioni (art.28, Reg. 480/2014) Quando vengono selezionate unità di campionamento che comprendono un gran numero di richieste di pagamento o fatture sottostanti, l'autorità di audit può sottoporle ad audit mediante un sottocampionamento, ossia selezionando tali richieste di pagamento o fatture sulla base degli stessi parametri di campionamento applicati alla selezione delle unità di campionamento del campione principale. In tal caso, le dimensioni appropriate del campione sono determinate all'interno di ciascuna unità di campionamento da sottoporre ad audit e, in ogni caso, non possono essere inferiori a trenta richieste di pagamento o fatture sottostanti per ciascuna unità di campionamento. L'autorità di audit può stratificare una popolazione dividendola in sottopopolazioni, ognuna delle quali è composta da un gruppo di unità di campionamento che hanno caratteristiche simili, in particolare sotto il profilo del rischio o del tasso di errore previsto
35 Metodologia per la selezione del campione di operazioni (art.28, Reg. 480/2014) L'autorità di audit valuta l'affidabilità del sistema come elevata, media o bassa tenendo conto dei risultati degli audit dei sistemi per determinare i parametri tecnici del campionamento, in modo tale che il livello combinato di affidabilità ottenuto dagli audit dei sistemi e dagli audit delle operazioni sia elevato. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata elevata, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60 %. Nel caso di un sistema la cui affidabilità sia stata giudicata bassa, il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90 %. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese.
36 Metodologia per la selezione del campione di operazioni (art.28, Reg. 480/2014) Qualora siano stati riscontrati casi di irregolarità o un rischio di irregolarità, l'autorità di audit decide sulla base del giudizio professionale se sia necessario sottoporre ad audit un campione complementare di altre operazioni o parti di operazioni non sottoposte ad audit nel campione casuale, in modo da tenere conto degli specifici fattori di rischio individuati. L'autorità di audit analizza separatamente i risultati degli audit del campione complementare, trae conclusioni sulla base di tali risultati e le comunica alla Commissione nella relazione di controllo annuale. Le irregolarità riscontrate nel campione complementare non sono incluse nel calcolo del tasso di errore estrapolato del campione casuale. Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione.
37 Audit dei conti (art.29, Reg. 480/2014) Ai fini del parere di audit, per concludere che i conti forniscono un quadro fedele, l'autorità di audit verifica che tutti gli elementi prescritti dall'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013 siano correttamente inclusi nei conti e trovino corrispondenza nei documenti contabili giustificativi conservati da tutte le autorità o da tutti gli organismi competenti e dai beneficiari. Sulla base dei conti che l'autorità di certificazione è tenuta a presentarle, l'autorità di audit verifica, in particolare, che: a) l'importo totale delle spese ammissibili dichiarato a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 corrisponda alle spese e al relativo contributo pubblico che figurano nelle domande di pagamento presentate alla Commissione per il pertinente periodo contabile e, in caso di differenze, che nei conti siano state fornite spiegazioni adeguate circa gli importi di riconciliazione;
38 Audit dei conti (art.29, Reg. 480/2014) b) gli importi ritirati e recuperati durante il periodo contabile, gli importi da recuperare alla fine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e gli importi non recuperabili riportati nei conti corrispondano agli importi iscritti nei sistemi contabili dell'autorità di certificazione e siano basati su decisioni dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione responsabile; c) le spese siano state escluse dai conti in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso, e che tutte le rettifiche richieste si riflettano nei conti del periodo contabile in questione; d) i contributi del programma erogati agli strumenti finanziari e gli anticipi degli aiuti di Stato pagati ai beneficiari siano giustificati dalle informazioni disponibili presso l'autorità di gestione e l'autorità di certificazione. Le verifiche di cui alle lettere b), c) e d) possono essere eseguite su base campionaria.
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