Programmi scaricati da emule contenenti immagini pedopornografiche - Accesso al file solo dopo il down
|
|
- Fabrizio Rosi
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 L'utente che voglia effettuare il download del file dal titolo "A" si rende conto, solo dopo averlo effettivamente scaricato, che esso contiene in realtà filmati pornografici o pedo. Tribunale Penale di Brindisi Sentenza n. 020 del 23 febbraio 2012 REPUBBLICA ITALIA NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI composto dai magistrati 1) Dott. Francesco LIFFI Presidente 2) Dott. Vittorio TESTI Giudice 3) Dott. Luca SCUZZARELLA Giudice rel. ha pronunciato la seguente 1 / 11
2 SENTENZA nella causa penale CONTRO P. A., domiciliato c/o lo studio dell' Avv. Stefano Palmi sano del for di Brindisi. Libero assente imputato A. del reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. per aver diffuso e divulgato tra gli utenti della rete internet attraverso programmi di fìle-sharìng, ovvero di condivisione di file, ed in particolare tramite il programma E-mule, il video denominato "Kingpass" prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18; in Brindisi il 14 giugno 2007 B. del reato di cui all'art. 600 quater commi 1 c.p., per essersi consapevolmente procurato ed aver comunque detenuto, conservandoli all'interno di una cartella del computer di sua proprietà e lui in uso, più file ed immagini di natura pornografica; in Brindisi fino al 15 ottobre / 11
3 Le parti hanno così concluso: il Pubblico Ministero chiede la assoluzione per entrambi i capi di imputazione; per il capo A) per non aver commesso il fatto, per il capo B) perché il fatto non costituisce reato. Il difensore chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non è previsto come reato, capo B assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Svolgimento del processo Con decreto emesso dal Gup presso il tribunale di Lecce d.d. 10 dicembre 2009 su richiesta della Procura distrettuale P. A., in atti generalizzato, veniva tratto a giudizio per le imputazione indicate in epigrave innanzi questo Tribunale in composizione collegiale. La vicenda da cui è scaturito l'attuale processo trae origine da una operazione realizzata dalla Polizia Postale di Campobasso, tendente a contrastare la pedopornografia su tutto il territorio nazionale. Gli operanti, al fine di risalire ai fruitori di immagini pedopornografiche attraverso internet, mettevano in circolazione sul web alcuni "files civetta", denominati "Kingpass". Si trattava, complessivamente, di 7 files, riproducenti vari estratti di un medesimo filmato ove un uomo si congiunge sessualmente con una ragazzina palesemente minorenne. Questi files, inoltre, avevano una durata diversa: il più lungo durava circa 25 minuti, mentre il 3 / 11
4 più breve circa 30 secondi. Successivamente alla immissione in rete di tale materiale, la Polizia Postale rilevava ed elencava tutti i soggetti che, grazie al noto strumento di condivisione peer to peer denominato "E-mule", scaricavano uno dei file attenzionati. Questo tipo di individuazione, veniva realizzato risalendo all'indirizzo IP della utenza telefonica utilizzata per la connessione e, conseguentemente, all' intestatario del suddetto servizio telefonico. Fra tali soggetti è stata individuata B. L., madre dell'odierno imputato P. A. Dagli accertamenti, quindi, risultava che dalla utenza telefonica della B., era stato scaricato uno dei suddetti file "Kingpass" in data 14 giugno Le indagini proseguivano con una perquisizione in data 15 ottobre 2008 presso la abitazione della B., autorizzata con decreto dell' Autorità Giudiziaria di Roma, la quale conduceva al sequestro di vario materiale informatico, fra cui l'hard-disk del computer ed altri supporti di memoria esterni. Emergeva, altresì, come confermato da uno degli agenti di PG presenti alla perquisizione, che sebbene la linea telefonica fosse a nome della B., l'utilizzatore del computer e della rete internet era il di lei figlio P. A. Successivamente, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Lecce che, nel corso della ulteriore attività investigativa, disponeva l'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p, al fine di accertare se all'interno del computer del P. (o dei supporti esterni) vi fosse traccia di materiale pedopornografico. 4 / 11
5 L'incarico peritale, affidato al sig. M. D., ed espletato in contraddittorio con il consulente di parte Ing. B. A., portava al deposito dell' elaborato del consulente in data 5 giugno In sede di udienza preliminare del 10 dicembre 2009 il GUP, dichiarata la contumacia dell'imputato, disponeva il giudizio ex art. 429 c.p.p. a carico di P. A., per i reati di cui agli artt. 600-ter comma terzo e 600-quater comma primo c.p. Nel corso dell'attività dibattimentale, veniva dapprima ascoltato, in data 30 settembre 2010 il teste P. A., assistente capo della Polizia Postale di Brindisi. All'udienza del 27 ottobre 2011, poi, veniva escusso il perito M. D., in ordine agli accertamenti svolti. Su accordo delle parti veniva acquisita al fascicolo del dibattimento l'informativa redatta dalla Polizia Postale di Campobasso. A questo punto il collegio dopo aver valutato in camera di consiglio la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. proposta dalla difesa dell'imputato, ritenuto che il processo non era definibile allo stato degli atti, disponeva la prosecuzione dell' istruttoria. In data 12 gennaio 2012, il Tribunale sentiva il consulente di parte Ing. B. A. che, contestualmente, depositava il proprio elaborato contenente le risultanze della sua attività. Ritenuto a questo punto il processo sufficientemente istruito, dichiarati di seguito chiuso il dibattimento e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo, si procedeva all'immediata discussione. 5 / 11
6 All'esito di essa, sulle riportate conclusioni delle parti, si dava, infine, lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce. Motivi della decisione Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite in contraddittorio consentono di pervenire ad un giudizio di non colpevolezza dell'imputato, nei termini e per le ragioni che seguono. Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo A): Fra i requisiti oggettivi fondamentali, ai fini della configurabilità della condotta criminosa in esame, vi è la diffusione o la divulgazione di materiale pedopomografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti minori. Come opportunamente sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la diffusione e la divulgazione di cui all' art. 600 ter c.p. sono riconducibili ad una medesima condotta, ossia alla propagazione del materiale pedopomografico. Orbene, tale condotta diffusiva non può dirsi accertata nel caso che qui occupa. Ed invero, come sottolineato sia dal consulente d'ufficio che dal consulente di parte, il file incriminato (file "Kingpass") non è mai stato rinvenuto nei supporti informatici nella disponibilità dell'imputato, malgrado l'attività svolta tendente a recuperare tutti i files precedentemente cancellati. 6 / 11
7 Il citato materiale, inoltre, non è stato rinvenuto dal consulente d'ufficio nemmeno nella "cartella di condivisione", ossia quell'apposito dossier informatico che consente la condivisione del suo contenuto con gli altri utenti della rete, e che costituisce un passaggio fondamentale per la realizzazione della condotta diffusiva. Pare opportuno, inoltre, sottolineare un'ulteriore circostanza. Il file Kingpass che, secondo la polizia Giudiziaria, il P. avrebbe scaricato, ha una brevissima durata (circa 47 secondi). Nel filmato, si può unicamente vedere un uomo in mutande ed in maglietta che inizia a spogliare una bambina. Per stessa ammissione dell' organo inquirente (e del Pubblico Ministero), il video non espone una condotta sessualmente esplicita ma, tuttavia, la parola chiave "Kingpass" contenuta nel titolo indicherebbe.: "notoriamente" un contenuto pedopomografico. Ne discende che, anche qualora vi fosse stata la divulgazione del citato file, la condotta non sarebbe comunque astrattamente punibile poiché il filmato non ha, chiaramente, natura pornografica, e non può essere in nessun caso ammessa una presunzione del contenuto di un file solamente in base alla sua denominazione (od al suo "titolo"). Si ritiene, quindi, che l'imputato debba andare assolto per il reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste. 7 / 11
8 Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo B): Il reato contestato ai sensi dell'art. 600 quater c.p., invece, punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico. Orbene, secondo quanto appurato mediante l'attività peritale svolta, all'interno dei supporti informatici del P. venivano rinvenuti alcuni spezzoni di materiale pornografico che venivano recuperati mediante l'uso di un apposito software, giacché gli stessi filmati erano stati in precedenza rimossi dalla memoria del computer. In proposito deve osservarsi con riferimento all'elemento soggettivo del reato in contestazione che la formulazione della norma consente di escludere la rilevanza del dolo eventuale. L'avverbio "consapevolmente", infatti, sottolinea come non sia punibile il soggetto attivo per una mera accettazione del rischio di procurarsi o detenere il materiale pedopornografico navigando su internet, ma ai fini dell'integrazione del dolo occorre un quid pluris ossia la detenzione consapevole che appare incompatibile con una detenzione solo momentanea o accidentale. Nel caso che qui occupa, si è avuto modo di riscontrare e di apprendere alcuni passaggi fondamentali. Innanzi tutto è stata rilevata l'assenza fisica di tali filmati nei supporti informatici del P., poiché gli stessi erano stati cancellati e per poterli recuperare è stato necessario usare un software specializzato. Di conseguenza non è stato possibile accertare né il modo attraverso cui i file sono stati acquisiti (tramite emule, ovvero tramite una ricevuta o in altro eventuale sistema ) né il momento di tale acquisizione, ben potendo la detenzione essere avvenuta per un periodo di tempo irrilevante e del tutto trascurabile ai fini della condotta punibile. 8 / 11
9 Alla stessa conclusione si può giungere per quanto attiene al requisito del "consapevolmente procurarsi" richiesto dalla norma. Come chiarito, ancora una volta, dal perito e dal consulente di parte, spesso accade che in questi programmi quali "E-mule" vengano immessi dei filmati con un titolo diverso da quello originale. Cosi, ad esempio, l'utente che vorrebbe scaricare il file "A" (un film, un video musicale), fa una ricerca di tutti i files presenti con quel titolo e ne avvia il download. Solo dopo avere scaricato il file interamente (o almeno una consistente parte di esso) egli potrà accedere al contenuto dello stesso e scoprire se le immagini sono effettivamente corrispondenti al titolo. Può quindi accadere che l'utente che voglia effettuare il download del file dal titolo "A" si renda conto, dopo averlo effettivamente scaricato, che esso contiene in realtà filmati pornografici o pedopornografici. A questo punto, beninteso, l'unica attività logica è la cancellazione degli stessi. Gli accertamenti svolti porterebbero quindi a ritenere (come prospettato anche dal Pubblico Ministero e dal perito sig. M.), che la vicenda possa essersi svolta esattamente in questi termini. Inoltre, sempre sulla scorta delle spiegazioni offerte dal perito e dal consulente tecnico, non è dato quale fosse il titolo originario file originali corrispondenti ai frammenti di immagini estratti dalla memoria poiché l'attività di recupero dei files cancellati non permetteva di risalire alla precedente denominazione degli stessi. 9 / 11
10 Infine, pare opportuno evidenziare una ulteriore circostanza. Da un punto di vista prettamente oggettivo, non è dato capire, visionando i filmati, l'età dei soggetti ripresi: in alcuni di essi, effettivamente, le persone coinvolte sono sicuramente ragazze molto giovani, ma non è possibile, senza una adeguata perizia affermare con certezza che si tratti di infradiciottenni. Per tutti i menzionati motivi ne consegue che il P. debba andare assolto anche dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p. assolve P. A. dal reato al medesimo ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste, nonché dal reato ascritto gli al capo B) perché il fatto non costituisce reato. Ordina la restituzione all' avente diritto di quanto in sequestro 10 / 11
11 Termine di giorni 60 per i motivi. Così deciso in Brindisi il 12 gennaio / 11
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
Dettagli6 L art. 3 della direttiva IPPC fa riferimento agli obblighi fondamentali del gestore.
Pagina 1 di 6 SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 31 marzo 2011 (*) «Inadempimento di uno Stato Ambiente Direttiva 2008/1/CE Prevenzione e riduzione integrate dell inquinamento Condizioni di autorizzazione
DettagliPornografia minorile
Pornografia minorile (Articolo estratto dalla rivista di giurisprudenza minori n. 2-2013) TRIBUNALE DI NOLA 15 febbraio 2012 - Pres. Est. Schettino Pornografia minorile - Scaricamento di file tramite il
DettagliCassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliCONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA Gruppo Informatico di Presidenza Vademecum pratico operativo per l'attuazione del Protocollo sul Processo Civile Telematico sottoscritto dal Presidente del
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA
ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliOsservatorio sulla Corte di cassazione
Osservatorio sulla Corte di cassazione Pedopornografia La decisione Detenzione di file a contenuto pedopornografico Detenzione di materiale incompleto, illeggibile o inutilizzabile dall utente Insussistenza
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli
DettagliComune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza
Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:
DettagliCIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.
CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 LUGLIO 2013 302/2013/S/EEL CHIUSURA DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO TELEFONICO COMMERCIALE L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliAllegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse)
Allegato 1 FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Riprodurre su carta intestata del soggetto che manifesta interesse) Spett.le Comune di Pistoia Piazza Duomo 1 51100 Pistoia Alla c.a. del responsabile
DettagliDeterminazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE
Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
DettagliPARLAMENTO EUROPEO. Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI
PARLAMENTO EUROPEO 2004 Commissione per le petizioni 2009 21.10.2008 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione 1285/2007, presentata da Giovanni Maria Turra, cittadino italiano, a nome della Società Centro
DettagliItalia. La videoconferenza, tuttavia, non è estranea al nostro ordinamento.
Italia 1. È possibile assumere prove tramite videoconferenza con la partecipazione di un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente, o direttamente da parte di un'autorità giudiziaria dello Stato
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliTRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di
TRIBUNALE DI PROC. PENALE N.. R.G.N.R. ATTO DI COSTITUZIONE PARTE CIVILE Il sottoscritto. nato a e residente a.in qualità di curatore del fallimento in liquidazione con sede in. Fall. N. G.D.. autorizzato
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
Dettaglicontro per l'annullamento
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliNAPOLI, 12 giugno 2013
Avv. Daniela DONDI NAPOLI, 12 giugno 2013 Iniziativa della Commissione Servizi agli Ordini e agli Avvocati del CNF NUOVA DISCIPLINA DELL ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Legge 31 dicembre 2012 n.
DettagliSubappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1.
Subappalto necessario e soccorso istruttorio alla luce del d.l. n.90/2014 1. di Arrigo Varlaro Sinisi 2 Alla luce della recente novità normativa 3 in tema di soccorso istruttorio, c è da domandarsi se
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE III SEZIONE PENALE
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 FEBBRAIO 2008, N. 5804: le attività di cernita e adeguamento volumetrico della carta da macero e sostanze simili, poste in essere dalle ditte fornitrici
DettagliProcedimento penale n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP. (Rito ordinario) Numeri di registro: n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.
Procedimento penale n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP (Rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento penale: Numeri di registro: n. 647/08 r.g.n.r.; n 2494/08 R.G.GIP Imputati: Z.S., nato
DettagliDelitti contro l attività giudiziaria
Capitolo II Delitti contro l attività giudiziaria SOMMARIO: 2.1. Generalità. 2.2. Nozione di pubblico ufficiale. 2.3. Nozione di incaricato di pubblico servizio. 2.4. Nozione di esercente un servizio di
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliTRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Il sottoscritto/a prov. il cittadinanza residente in (via) n. CAP Città prov. professione
DettagliGUIDA ALLE SELEZIONI DEI VOLONTARI 2010 1 CONSIGLIO 2 CONSIGLIO 3 CONSIGLIO
GUIDA ALLE SELEZIONI DEI VOLONTARI 2010 N essuno sa com è, eppure si sa che c è. Come funziona insomma la selezione al servizio civile? Innanzitutto diciamo che ogni ente si regola in maniera diversa sui
DettagliIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
DettagliCARTA INTESTATA PREMESSA
REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DettagliRoma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati
Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso
DettagliPARTE SECONDA. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745
18465 PARTE SECONDA Deliberazioni del Consiglio e della Giunta DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 aprile 2015, n. 745 Protocollo d Intesa relativo alla gestione delle notizie di reato aventi ad oggetto
DettagliDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.
Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA
DettagliRISOLUZIONE N. 195/E
RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliNota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali
Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012 2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali 1 A.S. 2012 13 Bisogni educativi speciali. Documento pubblicato il 23.4.2013 1. Premessa A titolo di
DettagliOGGETTO: Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997.
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 184/E Roma, Roma, 12 giugno 2002 OGGETTO: Interpello n. 954-128/2002. ART. 11, legge 27/07/2000, n. 212. Articolo 1, legge n. 449 del 1997. Con
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliCARTA DEI SERVIZI. Premessa:
CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00073/2013 REG.PROV.COLL. N. 00399/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
DettagliREGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE
REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA REGOLAMENTO SULLA DIFESA D UFFICIO Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Verona - visto l art. 16 della Legge 31 dicembre 2012; - visto il decreto legislativo
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
DettagliRisoluzione n. 343/E
Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi
DettagliIl/la sottoscritto/a. nato/a a il. in qualità di (carica sociale) dell impresa ( denominazione e ragione sociale) DICHIARA
OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA - MINISTERO DELLA SALUTE - SEDE DI ROMA, LUNGOTEVERE RIPA N. 1. CIG 61681305E5 Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità di
DettagliCERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA
dott. rag. Marco Ansaldi e rag. Antonella Bolla CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO 08.06.2010 CERTIFICATI DI MALATTIA ON-LINE: LE AFFISSIONI IN BACHECA Una nuova rivoluzione digitale è in vista per imprese
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliDeliberazione n. SCCLEG/2/2012/PREV REPUBBLICA ITALIANA. Corte dei conti. Governo. componenti: Roberto TABBITA, Carlo CHIAPPINELLI, Simonetta
Deliberazione n. SCCLEG/2/2012/PREV REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale del controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato formata dai Magistrati:
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliRoma, 24.11.2005. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi. All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti Sede
\ Roma, 24.11.2005 Protocollo: Rif.: Allegati: 3224/IV/2005 Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane Loro sedi All Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti All Area Centrale Personale
DettagliComune di Monticello Brianza
REGOLAMENTO PER DISCIPLINARE L UTILIZZO DELLA RETE INTERNET TRAMITE TECNOLOGIA WIRELESS FIDELITY (WI-FI) Art. 1. Finalità del servizio Il servizio di connessione alla rete Internet mediante l utilizzo
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliMinistero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
DettagliDeliberazione n. 8/2010/PAR. Repubblica italiana. Corte dei Conti. La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
Deliberazione n. 8/2010/PAR Repubblica italiana Corte dei Conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna composta dai magistrati: dott. Mario Scano dott. Nicola Leone dott.ssa Maria Paola Marcia
DettagliLa relazione presenta quanto emerso dalla prima indagine condotta sugli utenti della Biblioteca Isimbardi.
INTRODUZIONE La relazione presenta quanto emerso dalla prima indagine condotta sugli utenti della Biblioteca Isimbardi. Nel corso di alcuni mesi del 2008 sono state distribuite delle schede anonime, da
DettagliARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio
DettagliCARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA. Premesso
CAMERA MINORILE DI TORINO CONSIGLIO ORDINE CARTA DEL CURATORE SPECIALE /DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTTABILITA E DE POTESTATE LINEE GUIDA Premesso Che l entrata in vigore delle norme processuali
DettagliART. 1 (Modifiche al codice penale)
ART. 1 (Modifiche al codice penale) 1. Dopo l articolo 131 del codice penale, le denominazioni del Titolo V e del Capo I sono sostituite dalle seguenti: «Titolo V Della non punibilità per particolare tenuità
DettagliINDICE SOMMARIO. Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri)
INDICE SOMMARIO Premessa... vii Sezione prima PROVA PENALE E GIUSTO PROCESSO (Pietro Silvestri) Capitolo I DALLA RIFORMA DELL ART. 111 DELLA COSTITUZIONE ALLA LEGGE N. 63/2001 1.1. Premessa... 3 1.2. La
DettagliProvvedimenti a carattere generale 27 novembre 2008 Bollettino del n. 0/novembre 2008, pag. 0
Provvedimenti a carattere generale 27 novembre 2008 Bollettino del n. 0/novembre 2008, pag. 0 Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione logici (autenticazione informatica) ai sistemi di
DettagliCIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...
CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi
DettagliDisciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona
Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona Approvato con Delibera di Giunta n 372 del 9 ottobre 2012 Art. 1
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliEUROCONSULTANCY-RE. Privacy Policy
Privacy Policy EUROCONSULTANCY-RE di Concept Design 95 Ltd Registered in England - Co. Reg. no. 3148248 - VAT no.690052547 (GB) No. Iscrizione Camera di Commercio di Milano (REA) 1954902 Codici Fiscale
DettagliREGOLAMENTO COMUNE DI ORISTANO. Comuni de Aristanis PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE
COMUNE DI ORISTANO Comuni de Aristanis REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEL PERSONALE (APPROVATO CON DELIBERA G.C. NR. 035 DEL 06/03/2013) I N D I C E TITOLO I FUNZIONI E MODALITA
DettagliRISOLUZIONE N. 90 /E
RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliRoma, 05 agosto 2008 QUESITO
RISOLUZIONE N. 346/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 agosto 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 ALFA ITALIA S.p.A. Articolo 19 del
DettagliRISOLUZIONE N. 163/E
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato
DettagliREGOLAMENTO DEL SERVIZIO SPESA FACILE
UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SPESA FACILE Approvato con deliberazione C. U. n. 13 del 30/09/2008 Art. 1 Oggetto del servizio
Dettaglie, p.c., Alla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 38
Direzione Centrale Accertamento Settore Governo dell accertamento Ufficio Studi di settore Roma, 6 luglio 2009 Alle Direzioni Regionali Alle Direzioni Provinciali Agli Uffici locali Ai Centri di Assistenza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliRIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP
RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliIn concerto con il ministero dell economia e delle finanze 2. Pubblicato in gazzetta ufficiale n 91 del 18 aprile 2014 3
Aumento dei diritti di copia atti giudiziari: le tabelle con i nuovi importi a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter Dirigente Procura Generale di Catanzaro Ennesimo aumento dei costi del servizio giustizia.
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliMANUALE MOODLE STUDENTI. Accesso al Materiale Didattico
MANUALE MOODLE STUDENTI Accesso al Materiale Didattico 1 INDICE 1. INTRODUZIONE ALLA PIATTAFORMA MOODLE... 3 1.1. Corso Moodle... 4 2. ACCESSO ALLA PIATTAFORMA... 7 2.1. Accesso diretto alla piattaforma...
DettagliRoma, 01 dicembre 2008
RISOLUZIONE N. 456/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 dicembre 2008 Prot.: 2005/ OGGETTO: Interpello -ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Acconti relativi a cessione all esportazione
DettagliLA PRIVACY DI QUESTO SITO
LA PRIVACY DI QUESTO SITO 1) UTILIZZO DEI COOKIES N.B. L informativa sulla privacy on-line deve essere facilmente accessibile ed apparire nella pagina di entrata del sito (ad esempio mediante diciture
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliLa Sezione del Controllo per la Regione Sardegna
Parere n. 7/2007 composta dai magistrati: REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI La Sezione del Controllo per la Regione Sardegna prof. Avv. Giuseppe Palumbi dott. Giorgio Longu avv. Nicola Leone avv. Maria
DettagliAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
DELIBERA N. 109/14/CSP ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA
N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) SENTENZA
N. 04045/2014 REG.PROV.COLL. N. 03024/2006 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da
DettagliANNO SCOLASTICO 2014-2015
ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE IN CLASSE PREVISTA NELL AMBITO DEL PROGETTO M2014 PROMOSSO DALL ACCADEMIA DEI LINCEI PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 Il Centro matematita,
Dettagli