Programmi scaricati da emule contenenti immagini pedopornografiche - Accesso al file solo dopo il down

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1 L'utente che voglia effettuare il download del file dal titolo "A" si rende conto, solo dopo averlo effettivamente scaricato, che esso contiene in realtà filmati pornografici o pedo. Tribunale Penale di Brindisi Sentenza n. 020 del 23 febbraio 2012 REPUBBLICA ITALIA NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRINDISI composto dai magistrati 1) Dott. Francesco LIFFI Presidente 2) Dott. Vittorio TESTI Giudice 3) Dott. Luca SCUZZARELLA Giudice rel. ha pronunciato la seguente 1 / 11

2 SENTENZA nella causa penale CONTRO P. A., domiciliato c/o lo studio dell' Avv. Stefano Palmi sano del for di Brindisi. Libero assente imputato A. del reato di cui all'art. 600 ter comma 3 c.p. per aver diffuso e divulgato tra gli utenti della rete internet attraverso programmi di fìle-sharìng, ovvero di condivisione di file, ed in particolare tramite il programma E-mule, il video denominato "Kingpass" prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori degli anni 18; in Brindisi il 14 giugno 2007 B. del reato di cui all'art. 600 quater commi 1 c.p., per essersi consapevolmente procurato ed aver comunque detenuto, conservandoli all'interno di una cartella del computer di sua proprietà e lui in uso, più file ed immagini di natura pornografica; in Brindisi fino al 15 ottobre / 11

3 Le parti hanno così concluso: il Pubblico Ministero chiede la assoluzione per entrambi i capi di imputazione; per il capo A) per non aver commesso il fatto, per il capo B) perché il fatto non costituisce reato. Il difensore chiede assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non è previsto come reato, capo B assoluzione perché il fatto non costituisce reato. Svolgimento del processo Con decreto emesso dal Gup presso il tribunale di Lecce d.d. 10 dicembre 2009 su richiesta della Procura distrettuale P. A., in atti generalizzato, veniva tratto a giudizio per le imputazione indicate in epigrave innanzi questo Tribunale in composizione collegiale. La vicenda da cui è scaturito l'attuale processo trae origine da una operazione realizzata dalla Polizia Postale di Campobasso, tendente a contrastare la pedopornografia su tutto il territorio nazionale. Gli operanti, al fine di risalire ai fruitori di immagini pedopornografiche attraverso internet, mettevano in circolazione sul web alcuni "files civetta", denominati "Kingpass". Si trattava, complessivamente, di 7 files, riproducenti vari estratti di un medesimo filmato ove un uomo si congiunge sessualmente con una ragazzina palesemente minorenne. Questi files, inoltre, avevano una durata diversa: il più lungo durava circa 25 minuti, mentre il 3 / 11

4 più breve circa 30 secondi. Successivamente alla immissione in rete di tale materiale, la Polizia Postale rilevava ed elencava tutti i soggetti che, grazie al noto strumento di condivisione peer to peer denominato "E-mule", scaricavano uno dei file attenzionati. Questo tipo di individuazione, veniva realizzato risalendo all'indirizzo IP della utenza telefonica utilizzata per la connessione e, conseguentemente, all' intestatario del suddetto servizio telefonico. Fra tali soggetti è stata individuata B. L., madre dell'odierno imputato P. A. Dagli accertamenti, quindi, risultava che dalla utenza telefonica della B., era stato scaricato uno dei suddetti file "Kingpass" in data 14 giugno Le indagini proseguivano con una perquisizione in data 15 ottobre 2008 presso la abitazione della B., autorizzata con decreto dell' Autorità Giudiziaria di Roma, la quale conduceva al sequestro di vario materiale informatico, fra cui l'hard-disk del computer ed altri supporti di memoria esterni. Emergeva, altresì, come confermato da uno degli agenti di PG presenti alla perquisizione, che sebbene la linea telefonica fosse a nome della B., l'utilizzatore del computer e della rete internet era il di lei figlio P. A. Successivamente, gli atti venivano trasmessi alla Procura della Repubblica di Lecce che, nel corso della ulteriore attività investigativa, disponeva l'espletamento di un accertamento tecnico non ripetibile ex art. 360 c.p.p, al fine di accertare se all'interno del computer del P. (o dei supporti esterni) vi fosse traccia di materiale pedopornografico. 4 / 11

5 L'incarico peritale, affidato al sig. M. D., ed espletato in contraddittorio con il consulente di parte Ing. B. A., portava al deposito dell' elaborato del consulente in data 5 giugno In sede di udienza preliminare del 10 dicembre 2009 il GUP, dichiarata la contumacia dell'imputato, disponeva il giudizio ex art. 429 c.p.p. a carico di P. A., per i reati di cui agli artt. 600-ter comma terzo e 600-quater comma primo c.p. Nel corso dell'attività dibattimentale, veniva dapprima ascoltato, in data 30 settembre 2010 il teste P. A., assistente capo della Polizia Postale di Brindisi. All'udienza del 27 ottobre 2011, poi, veniva escusso il perito M. D., in ordine agli accertamenti svolti. Su accordo delle parti veniva acquisita al fascicolo del dibattimento l'informativa redatta dalla Polizia Postale di Campobasso. A questo punto il collegio dopo aver valutato in camera di consiglio la richiesta di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. proposta dalla difesa dell'imputato, ritenuto che il processo non era definibile allo stato degli atti, disponeva la prosecuzione dell' istruttoria. In data 12 gennaio 2012, il Tribunale sentiva il consulente di parte Ing. B. A. che, contestualmente, depositava il proprio elaborato contenente le risultanze della sua attività. Ritenuto a questo punto il processo sufficientemente istruito, dichiarati di seguito chiuso il dibattimento e utilizzabili tutti gli atti contenuti nel fascicolo, si procedeva all'immediata discussione. 5 / 11

6 All'esito di essa, sulle riportate conclusioni delle parti, si dava, infine, lettura del dispositivo di sentenza trascritto in calce. Motivi della decisione Così riassunti in fatto gli elementi salienti del processo, deve osservarsi che le prove acquisite in contraddittorio consentono di pervenire ad un giudizio di non colpevolezza dell'imputato, nei termini e per le ragioni che seguono. Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo A): Fra i requisiti oggettivi fondamentali, ai fini della configurabilità della condotta criminosa in esame, vi è la diffusione o la divulgazione di materiale pedopomografico ottenuto mediante lo sfruttamento sessuale di soggetti minori. Come opportunamente sottolineato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la diffusione e la divulgazione di cui all' art. 600 ter c.p. sono riconducibili ad una medesima condotta, ossia alla propagazione del materiale pedopomografico. Orbene, tale condotta diffusiva non può dirsi accertata nel caso che qui occupa. Ed invero, come sottolineato sia dal consulente d'ufficio che dal consulente di parte, il file incriminato (file "Kingpass") non è mai stato rinvenuto nei supporti informatici nella disponibilità dell'imputato, malgrado l'attività svolta tendente a recuperare tutti i files precedentemente cancellati. 6 / 11

7 Il citato materiale, inoltre, non è stato rinvenuto dal consulente d'ufficio nemmeno nella "cartella di condivisione", ossia quell'apposito dossier informatico che consente la condivisione del suo contenuto con gli altri utenti della rete, e che costituisce un passaggio fondamentale per la realizzazione della condotta diffusiva. Pare opportuno, inoltre, sottolineare un'ulteriore circostanza. Il file Kingpass che, secondo la polizia Giudiziaria, il P. avrebbe scaricato, ha una brevissima durata (circa 47 secondi). Nel filmato, si può unicamente vedere un uomo in mutande ed in maglietta che inizia a spogliare una bambina. Per stessa ammissione dell' organo inquirente (e del Pubblico Ministero), il video non espone una condotta sessualmente esplicita ma, tuttavia, la parola chiave "Kingpass" contenuta nel titolo indicherebbe.: "notoriamente" un contenuto pedopomografico. Ne discende che, anche qualora vi fosse stata la divulgazione del citato file, la condotta non sarebbe comunque astrattamente punibile poiché il filmato non ha, chiaramente, natura pornografica, e non può essere in nessun caso ammessa una presunzione del contenuto di un file solamente in base alla sua denominazione (od al suo "titolo"). Si ritiene, quindi, che l'imputato debba andare assolto per il reato di cui al capo A) perché il fatto non sussiste. 7 / 11

8 Per quanto concerne l'imputazione di cui al capo B): Il reato contestato ai sensi dell'art. 600 quater c.p., invece, punisce chi consapevolmente si procura o detiene materiale pedopornografico. Orbene, secondo quanto appurato mediante l'attività peritale svolta, all'interno dei supporti informatici del P. venivano rinvenuti alcuni spezzoni di materiale pornografico che venivano recuperati mediante l'uso di un apposito software, giacché gli stessi filmati erano stati in precedenza rimossi dalla memoria del computer. In proposito deve osservarsi con riferimento all'elemento soggettivo del reato in contestazione che la formulazione della norma consente di escludere la rilevanza del dolo eventuale. L'avverbio "consapevolmente", infatti, sottolinea come non sia punibile il soggetto attivo per una mera accettazione del rischio di procurarsi o detenere il materiale pedopornografico navigando su internet, ma ai fini dell'integrazione del dolo occorre un quid pluris ossia la detenzione consapevole che appare incompatibile con una detenzione solo momentanea o accidentale. Nel caso che qui occupa, si è avuto modo di riscontrare e di apprendere alcuni passaggi fondamentali. Innanzi tutto è stata rilevata l'assenza fisica di tali filmati nei supporti informatici del P., poiché gli stessi erano stati cancellati e per poterli recuperare è stato necessario usare un software specializzato. Di conseguenza non è stato possibile accertare né il modo attraverso cui i file sono stati acquisiti (tramite emule, ovvero tramite una ricevuta o in altro eventuale sistema ) né il momento di tale acquisizione, ben potendo la detenzione essere avvenuta per un periodo di tempo irrilevante e del tutto trascurabile ai fini della condotta punibile. 8 / 11

9 Alla stessa conclusione si può giungere per quanto attiene al requisito del "consapevolmente procurarsi" richiesto dalla norma. Come chiarito, ancora una volta, dal perito e dal consulente di parte, spesso accade che in questi programmi quali "E-mule" vengano immessi dei filmati con un titolo diverso da quello originale. Cosi, ad esempio, l'utente che vorrebbe scaricare il file "A" (un film, un video musicale), fa una ricerca di tutti i files presenti con quel titolo e ne avvia il download. Solo dopo avere scaricato il file interamente (o almeno una consistente parte di esso) egli potrà accedere al contenuto dello stesso e scoprire se le immagini sono effettivamente corrispondenti al titolo. Può quindi accadere che l'utente che voglia effettuare il download del file dal titolo "A" si renda conto, dopo averlo effettivamente scaricato, che esso contiene in realtà filmati pornografici o pedopornografici. A questo punto, beninteso, l'unica attività logica è la cancellazione degli stessi. Gli accertamenti svolti porterebbero quindi a ritenere (come prospettato anche dal Pubblico Ministero e dal perito sig. M.), che la vicenda possa essersi svolta esattamente in questi termini. Inoltre, sempre sulla scorta delle spiegazioni offerte dal perito e dal consulente tecnico, non è dato quale fosse il titolo originario file originali corrispondenti ai frammenti di immagini estratti dalla memoria poiché l'attività di recupero dei files cancellati non permetteva di risalire alla precedente denominazione degli stessi. 9 / 11

10 Infine, pare opportuno evidenziare una ulteriore circostanza. Da un punto di vista prettamente oggettivo, non è dato capire, visionando i filmati, l'età dei soggetti ripresi: in alcuni di essi, effettivamente, le persone coinvolte sono sicuramente ragazze molto giovani, ma non è possibile, senza una adeguata perizia affermare con certezza che si tratti di infradiciottenni. Per tutti i menzionati motivi ne consegue che il P. debba andare assolto anche dal reato di cui al capo B) perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Visto l'art. 530 c.p.p. assolve P. A. dal reato al medesimo ascritto al capo A) perché il fatto non sussiste, nonché dal reato ascritto gli al capo B) perché il fatto non costituisce reato. Ordina la restituzione all' avente diritto di quanto in sequestro 10 / 11

11 Termine di giorni 60 per i motivi. Così deciso in Brindisi il 12 gennaio / 11

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